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Fringe benefit: gli omaggi natalizi nella nuova soglia a 3000 euro

Nella prassi di moltissime aziende le festività natalizie sono l’occasione per fare un regalo non solo ai clienti, ma anche ai dipendenti.

Si tratta solitamente di beni di modico valore (panettone, bottiglia, cesto) che, tuttavia, sulla base delle regole generali di determinazione del reddito di lavoro dipendente devono concorrere alla formazione del reddito del lavoratore.

Il disposto dell’art. 51 comma 1 del Tuir prevede infatti l’attrazione nell’alveo del reddito di lavoro dipendente di tutti i “valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Tali regole si applicano anche con riferimento ai titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del Tuir, per effetto del rinvio operato dal successivo art. 52.

Le erogazioni liberali concesse ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) sono quindi, come rilevato, assoggettate a tassazione.

Per attenuare tale rigoroso principio, il legislatore ha introdotto l’art. 51 comma 3 del Tuir, in base al quale non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro.

Come rilevato dall’Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 59/2008 (§ 16), “tale disposizione da una parte consente di continuare ad agevolare talune forme di liberalità in natura di modico valore offerte usualmente ai dipendenti (come quelle legate alle festività) e, dall’altra, non è lesiva degli interessi erariali in quanto resta vincolata al rispetto dei limiti dettati dall’articolo 51 del Tuir.”

Per il 2022, la soglia di 258,23 euro è stata incrementata, da ultimo, a 3.000 euro, fermo restando il meccanismo di tassazione previsto dal citato art. 51 comma 3 in caso di superamento del limite. Pertanto, se il limite viene superato, concorre a formare il reddito l’intero valore e non solo la parte eccedente.

Risultano quindi non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta 2022 non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit, i 3.000 euro, includendo in tale conteggio anche i buoni acquisto concessi dall’impresa ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del Tuir) e tenendo presente che il benefit si considera percepito dal dipendente, e assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo (circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022).

L’impresa dovrà quindi verificare, dipendente per dipendente, l’ammontare ancora disponibile del suddetto limite di 3.000 euro, considerando che lo stesso potrebbe essere stato impiegato nel 2022 anche per altri benefit (quale, ad esempio, l’auto in uso promiscuo) o per il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. A rigore, potrebbe bastare il regalo del panettone a far saltare tutta l’agevolazione.

Occorre altresì rilevare che il predetto regime dell’art. 51 comma 3 del Tuir rappresenta, come evidenziato dalla circ. n. 35/2022, un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al “bonus carburante” di cui all’art. 2 del Dl 21/2022, in base al quale, per il periodo d’imposta 2022, i datori di lavoro privati possono erogare ai propri dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.

Pertanto, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Dal lato dell’impresa, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) è, in linea generale, deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del Tuir.

Il suddetto art. 95 considera, infatti, deducibili dal reddito le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti e soggetti assimilati, purché queste non abbiano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Tale esclusione è motivata da quanto disposto dall’art. 100 comma 1 del Tuir, che considera le spese sopraelencate deducibili dal reddito d’impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

(MF/ms)




Acconto Iva 2022: versamento entro il 27 dicembre 2022

I soggetti passivi Iva, entro il prossimo 27 dicembre 2022, saranno chiamati al calcolo, nonché all’eventuale versamento dell’acconto Iva.

Si ricorda che, per il versamento dell’acconto Iva, è possibile utilizzare, a seconda della convenienza economica del contribuente, i metodi previsionale, storico oppure analitico.

In allegato esaminiamo i tre metodi.
 

(MF/ms)

 




Buoni acquisto: chiarimenti sull’eventuale presentazione dell’esterometro

L’acquisto di buoni multiuso da soggetti non residenti in Italia non deve confluire nel c.d. “esterometro”, trattandosi di un acquisto che non configura né una cessione di beni né una prestazione di servizi.

L’interessante chiarimento è stato formulato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 579 del 30 novembre.

Il caso riguarda una società che, operando nel settore del welfare aziendale, è solita effettuare acquisti qualificabili come buoni corrispettivo “multiuso”, ai sensi dell’art. 6-quater del Dpr 633/72.

Per gli acquisti da fornitori esteri, si poneva il dubbio relativo agli obblighi di presentazione del c.d. “esterometro”, previsti dall’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, per le operazioni che intercorrono con soggetti non stabiliti in Italia (in via complementare agli obblighi di fatturazione elettronica per i soggetti ivi stabiliti).

Per costante prassi dell’Agenzia delle Entrate (da ultimo, circolare n. 26/2022), ai fini dell’obbligo comunicativo, “non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale”.

Rispetto a questa affermazione, con la risposta a interpello, viene fornita un’ulteriore precisazione.

L’Agenzia delle Entrate, opportunamente, specifica che “seppure l’assenza di rilevanza territoriale dell’operazione non costituisca elemento escludente ai fini dell’esterometro” (salvo si tratti di acquisti di importo pari o inferiore a 5.000 euro, a seguito delle modifiche del Dl 73/2022), una “operazione” deve comunque sussistere.

Nella fattispecie oggetto dell’interpello, ciò non si verifica.

La disciplina dei buoni corrispettivo “multiuso”, difatti, prevede l’esclusione da Iva sino al momento in cui il buono è accettato in contropartita di una cessione di beni o di una prestazioni di servizi.

Come dispone l’art. 6-quater comma 2 del Dpr 633/72, in conformità alla direttiva 2016/1065/Ue, “ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione”.

Non si verte, dunque, in presenza di una cessione di beni o di una prestazione di servizi (il cui cessionario o committente sia un soggetto passivo d’imposta residente o stabilito in Italia).

Il mero trasferimento (acquisto, nel caso di specie) del buono “multiuso” non ha rilevanza ai fini Iva, al pari di una cessione di denaro o di crediti in denaro ex art. 2 comma 3 lett. a) del Dpr 633/72.

Conclusioni opposte nel caso del trasferimento di buoni monouso

A conclusioni del tutto opposte si dovrebbe, invece, giungere nel caso del trasferimento di buoni “monouso”.

Ogni trasferimento di un buono “monouso” precedente la cessione dei beni o la prestazione di servizi cui il buono dà diritto costituisce, comunque, effettuazione di detta cessione o prestazione. Pertanto, nel caso dei buoni monouso, l’Iva diviene esigibile sia all’atto dell’emissione del buono, sia all’atto dei successivi trasferimenti.

Questo comporterebbe, per gli acquisti effettuati presso fornitori non stabiliti in Italia, l’obbligo di presentazione dell’esterometro, ferma restando l’esclusione prevista per le cessioni o prestazioni di importo non superiore a 5.000 euro prive di rilevanza territoriale ai fini Iva in Italia (artt. 7-7-octies del Dpr 633/72), a seconda del luogo di ubicazione del bene o della natura del servizio ricevuto.

(MF/ms)
 




Convenzione con TNT: aggiornamento listini 2023

Si rinnova anche per l’anno 2023 la convenzione sottoscritta con TNT Global Express Srl, a favore delle Aziende associate Api Lecco e Sondrio, relativa al servizio di consegna corrispondenza e piccoli pacchi in Italia e all’Estero
 
In allegato i nuovi listini che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2023 precisando che ai costi riportati dovranno essere aggiunti:
  • Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 2,00 per le spedizioni nazionali
  • Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 4,50 per le spedizioni internazionali
  • Supplemento carburante
  • Eventuali servizi accessori
 Segnaliamo l’introduzione di un nuovo supplemento “ADDITIONAL HANDLING” (AHS) per spedizioni non standard (non conformi agli standard operativi o alle linee guida dell’imballaggio)
 
 
Modalità di utilizzo del servizio
Chi fosse interessato al servizio è pregato contattare Apiservizi Srl
Ad ogni Azienda verrà assegnata una password personale con la quale accedere al sito internet mytnt.it per le prenotazioni dei ritiri e dove trovare tutte le info e condizioni generali relative alle spedizioni (limiti peso, assicurazioni etc.)
Apiservizi Srl riceverà direttamente da TNT la fattura relativa alle spedizioni effettuate, e quindi fatturerà con periodicità quindicinale (per l’estero) e mensile (per l’Italia) le  spedizioni del mese ed ogni altra eventuale spesa accessoria alle aziende che avranno usufruito del servizio
 
A supporto è attivo il SERVIZIO CLIENTI :
 
In pochi secondi potrete:
  • prenotare, modificare, sollecitare e annullare un ritiro
  • richiedere informazioni su una spedizione già affidata a TNT
  • calcolare tempi e costi di una spedizione
  • gestire un lasciato avviso
  • individuare i punti TNT più vicini
  • segnalare un disservizio

(MP/ms)




Nuova Sabatini dal digitale al green: “Sarà un successo”

La Provincia del 13 dicembre 2022, Gianluca Mustillo di ApiTech commenta la nuova misura.




Webinar fiscale “Approfondimenti, scadenze, opportunità imminenti”: slide

Trasmettiamo in allegato il materiale utilizzato dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco per il webinar fiscale tenutosi martdì 13 dicembre 2022. 

Per chiarimenti e approfondimenti scrivere a comunicazione@api.lecco.it. 

Il prossimo appuntamento con il seminario fiscale è in programma martedì 17 gennaio 2022 alle ore 14.30.

(MF/am)

 




“I costi dell’energia Rimane il rischio di nuove fermate”

La Provincia del 10 dicembre 2022, parla Andrea Beri, amministratore delegato Ita Spa e consigliere Api Lecco Sondrio. 




Mezzi pesanti: orari di transito sulla vecchia Lecco-Ballabio

La Prefettura di Lecco, a causa dell’emergenza frana sulla Lecco-Ballabio avvenuta venerdì 9 dicembre scorso, ha diramato informazioni importanti per le aziende riguardo la viabilità.

Per i mezzi pesanti (superiori alle 3,5 tonnellate) è stato stabilito il transito per fasce orarie lungo la vecchia Lecco-Ballabio.

Da Ballabio a Lecco sarà possibile transitare in questi orari:
4.30-6.30
10.00-11.30
15.00-17.00
19.00-20.30
22.30-1.30

Da Lecco a Ballabio in questi orari:
1.30-4.30
8.30-10.00
11.30-13.00
17.00-19.00
20.30-22.30

Non si transita in nessuna direzione tra le ore 6.30 e le 8.30 e tra le ore 13 e le 15.

Dalla SS36 uscita consigliata Bione, con parcheggio di attesa presso piazzale Bione.

(MP/am)




I cent’anni dell’Arte Grafica Valsecchi

La Provincia del 6 dicembre 2022, servizio sulla nostra associata con sede a Malgrate (Lecco).




“Ora il fornitore domestico è il preferito dalle imprese”

Inserto “Imprese e lavoro” de La Provincia del 5 dicembre 2022, parla Angelo Crippa della Rete Ufficio Estero.