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Il Tax Credit locazioni dopo il decreto Sostegni-bis: approfondimento

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, cd. decreto “Sostegni-bis”, ha apportato ulteriori modifiche al tax credit locazioni, disciplinato dall’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, estendendo il bonus fiscale per parte dell’anno 2021. Per beneficiare del credito d’imposta nel 2021, sono richieste alcune condizioni che sono in parte diverse rispetto a quanto si applicava fino al 2020. I nuovi criteri di applicazione sono indubbiamente più complessi rispetto al passato. 
Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator potranno fruire del credito d’imposta fino al 31 luglio 2021; al contrario, per gli altri soggetti, l’estensione temporale comprende i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Premessa
La disciplina del tax credit locazioni dopo l’approvazione del decreto “Sostegni-bis”, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, è diventata più complicata e necessiterebbe di una circolare interpretativa, volta dirimere i principali dubbi interpretativi, causati dalla sovrapposizione di norme nel tempo. La finalità della norma è quella di estendere il beneficio ad alcuni mesi del 2021. Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator potranno fruire del credito d’imposta fino al 31 luglio 2021; al contrario, per gli altri soggetti, l’estensione temporale comprende i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
 

Aspetto soggettivo
Tutto ciò premesso, si ricorda che, ai sensi dell’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il credito d’imposta spetta ad imprese e professionisti sull’ammontare dei canoni di:

  • locazione
  • leasing operativo
  • concessione

degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale dell’attività di lavoro autonomo, a prescindere dalla categoria catastale. Possono beneficiare del credito d’imposta, ad esempio, le seguenti tipologie di immobili:

  • C/3: “Laboratori per arti e mestieri” (ad esempio, per artigiani e forni/panifici)
  • C/2: “magazzini”
  • C/1: “negozi e botteghe”
  • A/10: “uffici”
  • immobili di categoria catastale “D”: palestre (D/6), cinema e teatri (D/3), o negozi dei centri commerciali (se classificati D/8), alberghi (D2)

Il credito d’imposta spetta in relazione ai canoni:

  1. di locazione, leasing, concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. La circolare 6 giugno 2020, n. 14/E, ha precisato che i canoni devono essere relativi a un contratto di locazione così come identificato dagli artt. 1571 ss. c.c., la cui disciplina è regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero relativi alle ipotesi in cui il godimento degli immobili avviene a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione;
  2. dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Contratti di leasing
L’Amministrazione finanziaria, nella circolare n. 14/E del 2020, ha precisato che possono beneficiare del credito d’imposta i contratti di leasing operativo (o di godimento) e non anche i canoni relativi a contratti di leasing finanziario, in quanto assimilabili ai contratti di compravendita con annesso finanziamento.
 

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator
L’art. 4, comma 1, del decreto “Sostegni-bis”, ha modificato l’art. 28, comma 5, ultimo periodo del D.L. n. 34/2020, stabilendo che alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator il credito d’imposta è stato esteso dal 30 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021. Per tali soggetti, rimangono immutate le condizioni per beneficiare del tax credit e, quindi:

  • spetta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi conseguiti;
  • deve sussistere la riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50 per cento. La verifica deve essere fatta mese per mese e il confronto è da effettuarsi con i corrispondenti mesi relativi all’anno 2019;
  • per effetto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia in occasione di Telefisco 2021, nel caso di imprese multiattività, l’estensione al 31 luglio 2021 del credito d’imposta spetta a condizione che l’attività turistico-ricettiva rappresenti l’attività prevalente in termini di ricavi, rispetto al complesso delle altre attività esercitate dall’impresa;
Qualora un’impresa eserciti l’attività sia di albergo, che di ristorante, i ricavi derivanti dall’attività alberghiera devono essere maggiori rispetto a quelli dell’attività di ristorante.
  • la misura del credito d’imposta è pari al 60 per cento nel caso di contratti locazione (la misura è ridotta al 30 per cento nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse e innalzata al 50 per cento nel caso affitto d’azienda per sole attività turistico-ricettive).
Una s.r.l. avente per oggetto la gestione di due alberghi nel 2020 ha conseguito ricavi per 8.100.000 euro. In presenza di tutti i requisiti, la società può beneficiare del bonus locazioni per i mesi agevolati.

Con particolare riguardo alle attività alberghiere, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 2020 rinvia alla sezione 55 della Tabella Ateco 2007; ne sono interessati:

 

Codice attività Descrizione
55.10.00 Alberghi – fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, 
apart-hotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze
(inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti
 e bevande)
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna – inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e
somministrazione di pasti e bevande
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ad appartamenti per vacanze, bed & breakfast
residence, alloggio connesso alle aziende agricole
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ad appartamenti per vacanze, bed & breakfast
residence che offrono il servizio di fornitura di alloggio di breve durata presso 
chalet, villette, appartamenti o bungalow per vacanze, ovvero cottage senza servizi
di pulizia
55.20.52 Attività di alloggio connesso alle aziende agricole

Affitto di azienda per imprese turistico-ricettive
Il bonus fiscale spetta nel caso di contratti di affitto d’azienda, purché l’oggetto di tali accordi includa almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Per le strutture turistico-ricettive, nel caso di affitto d’azienda, il tax credit spetta nella misura del 50 per cento.

Nel corso di Telefisco 2021, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, per beneficiare dell’innalzamento al 50 per cento della misura del credito d’imposta, l’attività turistico-ricettiva deve rappresentare l’attività prevalente in termini di ricavi, rispetto al complesso delle altre attività esercitate dall’impresa.

In alcuni articoli della stampa specializzata (vedi Italia Oggi del 13 maggio 2021), è stata proposta un’interpretazione, per effetto della quale le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator hanno due strade per beneficiare del credito d’imposta: quella evidenziata nel presente paragrafo ovvero quella del paragrafo successivo (se più vantaggiosa).
Estensione da gennaio a maggio 2021 per altri soggetti

Il decreto “Sostegni-bis” ha esteso l’ambito temporale del credito d’imposta locazioni dal mese di gennaio 2021 al mese di maggio 2021, ma la spettanza del beneficio è subordinata alla riduzione del fatturato, non più del 50 per cento, bensì nella misura del 30 per cento.

Si evidenzia che, per il 2021, sono irrilevanti i codici ATECO.

Possono beneficiare del tax credit locazioni anche:

  • professionisti 
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Se costoro esercitano solo l’attività istituzionale, non deve essere osservata la condizione relativa alla riduzione del fatturato; al contrario, qualora venga esercitata, anche marginalmente, un’attività commerciale, deve sussistere la condizione della riduzione del fatturato.

Riduzione del fatturato
La condizione della riduzione del fatturato, nel 2021, non deve essere verificata con riferimento al singolo mese, ma considerando il periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021, che deve essere posto a confronto con il corrispondente periodo dell’anno precedente, quindi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. Inoltre, il conteggio deve essere effettuato con riferimento alla media mensile del fatturato e deve sussistere la contrazione di almeno il 30 per cento, che consentirà di beneficiare del credito d’imposta per tutti i mesi del 2021.

Il conteggio citato deve essere effettuato una sola volta, considerando il lasso temporale citato e non più mese per mese. Al verificarsi delle condizioni normative, il credito d’imposta potrà essere fatto valere con riferimento a tutti i cinque mesi dell’anno 2021.
 

Limite di ricavi
Il decreto “Sostegni-bis” ha incrementato, per tali soggetti, il limite di ricavi o compensi da 10 a 15 milioni di euro, da verificarsi nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (quindi, il 2019).

Inizio attività 2019
Il credito d’imposta spetta anche in assenza del requisito relativo alla riduzione del fatturato ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Pagamento del canone

Anche per il 2021, si applica il principio di cassa.

Quindi, per beneficare del tax credit locazioni, è necessario che i canoni di locazione siano stati pagati.

L’Agenzia delle entrate, nella risposta a istanza di interpello 12 agosto 2020, n. 263, ha riconosciuto che genera tax credit locazioni anche il pagamento operato nel 2021 dei canoni relativi al 2020.

A maggior ragione, tale principio si applica ai canoni di locazione relativi al 2021.

Utilizzazione del credito
Il credito d’imposta in esame può essere:

  • utilizzato in compensazione nel modello F24;
  • scomputato nella dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento della spesa;
  • ceduto parzialmente/totalmente a terzi. Al riguardo si evidenzia la particolarità che l’art. 4 del decreto “Sostegni-bis” non effettua un rinvio all’art. 122 del D.L. n. 34/2020, che consente la cessione del credito. E’, però, da ritenere che la cessione sia comunque possibile, considerando le finalità dell’istituto. Sul tema si dovrà, quindi, attendere il provvedimento attuativo che approva la modulistica, per valutare la decisione adottata dall’Agenzia delle entrate.
Fino a quel momento, il credito d’imposta non è cedibile a terzi.
 

Limiti comunitari
Per espressa previsione normativa di cui all’art. 4, comma 3, l’estensione del credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finaL “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” e successive modifiche.

Per effetto di tale norma, trattandosi di un aiuto di Stato, l’importo dovrà essere inserito nel quadro RS del modello redditi del prossimo anno, contraddistinguendolo con l’indicazione di un apposito codice. 
Comuni “calamitati”: si applica anche al “Sostegni-bis”

Un dubbio interpretativo più volte evidenziato dalla stampa specializzata è quello di determinare se anche alla proroga contenuta nel decreto “Sostegni-bis” si applica la regola di cui all’art. 28, comma 5, del D.L. n. 34/2020, ai sensi del quale il requisito del calo del fatturato non deve essere verificato per coloro che, a fare data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19 (31 gennaio 2020). Il dubbio interpretativo consiste nel fatto che l’art. 4 del decreto “Sostegni-bis” effettua un richiamo ai soli commi 1, 2 e 4 dell’art 28 del D.L. n. 34/2020 e non anche al comma 5 del citato articolo, che si occupa dei Comuni cd. calamitati.

Su tale tema assai delicato è necessario attendere un cambiamento della norma in sede di conversione ovvero un intervento ufficiale dell’Agenzia.

 
 
Prospetto riassuntivo

 

Soggetti Periodo interessato Riduzione del calo del fatturato(*) Limite di ricavi Percentuale del credito d’imposta
Imprese turistico-ricettive Fino al 31 luglio 2021 Verificato il mese del 2021 a confronto con il corrispondente mese del 2019. La riduzione deve essere almeno del 50 per cento Non presente 60 per cento contratti di locazione
30 per cento contratti di servizi a prestazioni complesse
50 per cento affitto d’azienda
Agenzie di viaggio, tour operator Fino al 31 luglio 2021 Verificato il mese del 2021 a confronto con il corrispondente mese del 2019. La riduzione deve essere almeno del 50 per cento Non presente 60 per cento contratti di locazione
30 per cento contratti di servizi a prestazioni complesse
30 per cento affitto d’azienda
Altri soggetti(**) Da gennaio 2021 a maggio 2021 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 a confronto con 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020, nella misura del 30 per cento 15 milioni di euro nel 2019 30 per cento
 

 (*) La condizione del calo del fatturato non deve essere verificata per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
 (**) Fatta salva la diversa interpretazione proposta da Italia Oggi del 13 maggio 2021.

(MF/ms)
 
 
 




Corso: aggiornamento teorico-pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo D.lvo 81/08 e Accordo Stato-Regioni 2012

L’obbligo di formare gli operatori incaricati all’uso di carrello elevatore è previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e nell’Accordo Stato-Regioni relativo alle attrezzature del 22 febbraio 2012 (allegato VI). Nello specifico al punto 6 dell’Accordo chiamato “Durata della validità dell’abilitazione ed aggiornamento” si segnala che l’abilitazione dell’operatore deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corsi di aggiornamento. E’ un corso di aggiornamento per carrelli industriali semoventi (cioè esclusi quelli a braccio telescopico).
 
L’assenza della regolare frequenza al corso di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato (ovvero l’abilitazione), ma non consente al lavoratore di continuare ad utilizzare il carrello elevatore (abilitazione sospesa).
 
Solo il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente al lavoratore di ritornare ad eseguire la funzione esercitata ovvero la guida del carrello elevatore.

Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove il corso “Aggiornamento teorico/pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo” rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo che devono aggiornare le proprie competenze. 

Il corso ha una durata di 4 ore (1 ora per argomenti teorici e 3 ore per quelli pratici).

Al termine del corso, con frequenza obbligatoria di almeno il 100% delle ore di formazione, sarà effettuata una verifica di apprendimento ed al superamento della stessa sarà rilasciato il relativo attestato.
 
Requisiti: comprensione lingua italiana.
 
Programma:

  • Presentazione del corso
  • Responsabilità dell’operatore addetto all’uso del carrello elevatore
  • Attrezzature intercambiabili: tipologie, istruzioni, marcatura, targhe delle portate
  • Regole per il conducente: modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi, regole di movimentazione, norma UNI ISO 3691, nozioni di guida, possibili rischi legati all’uso del carrello elevatore
  • Approfondimento dei vari componenti e delle sicurezze seguendo le istruzioni di uso del carrello: componenti del carrello semovente, forche, organi di presa, posto di guida, comandi, controlli
  • Approfondimento delle manutenzioni e delle verifiche secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello

Calendario
Martedì 14 settembre 2021
 dalle ore 8.30  alle ore 12.30
 
Teleformazione
 
Costi
Il costo per la partecipazione al corso è di:
€ 60,00 + Iva per associati ad Api Lecco Sondrio.
€ 90,00 + Iva per non associati ad Api Lecco Sondrio.
 
Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l’Api  via email nadia.crotta@api.lecco.it  entro giovedì 9 settembre 2021.
 
Si precisa che:

  • I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
  • nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
  • per ottenere l’attestato di frequenza è obbligatorio partecipare al 100% del  percorso formativo.

L’Area Formazione dell’Api di Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (0341.282822).

(SB/mc)




Corso: conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo

Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove un corso di “Conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo”  rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. L’obiettivo del corso è quello di assolvere l’obbligo di Legge indicato dall’Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 entrato in vigore il giorno 12 Marzo 2013. Il corso proposto avrà la durata di 12 ore e il costo per la partecipazione è fissato in € 200,00 + Iva per gli associati Api Lecco Sondrio e € 300.00 + Iva per le aziende non associate.

Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con test. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. L’abilitazione ottenuta per la conduzione di carrelli elevatori semoventi avrà una durata di cinque anni dalla verifica di apprendimento.
Precisiamo che l’addetto all’uso del carrello elevatore dovrà essere successivamente incaricato e addestrato in merito all’uso degli specifici carrelli elevatori presenti in azienda.

Programma
Modulo giuridico: 1 ora

  • Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.

Modulo tecnico: 7 ore

  • Tipologie e caratteristiche di vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai carrelli elevatori frontali a contrappeso.
  • Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, ribaltamento, urti delle persone con il carico o con elementi mobili del carrello, rischi legati all’ambiente (ostacoli, linee elettriche, ecc), rischi legati all’uso delle diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc).
  • Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di equilibrio di un corpo. Stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva di primo grado). Linee di ribaltamento. Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell’ambiente di lavoro (forze centrifughe e d’inerzia). Portata del carrello elevatore.
  • Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti. Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento.
  • Componenti principali: forche e/o organi di presa (attrezzature supplementari, ecc.). Montanti di sollevamento (simplex, duplex, triplex, quadruplex, ecc, ad alzata libera e non). Posto di guida con descrizione del sedile, degli organi di comando (leve, pedali, piantone sterzo e volante, freno di stazionamento, interruttore generale a chiave, interruttore d’emergenza), dei dispositivi di segnalazione (clacson, beep di retromarcia, segnalatori luminosi, fari di lavoro, ecc.) e controllo (strumenti e spie di funzionamento). Freni (freno di stazionamento e di servizio). Ruote e tipologie di gommature: differenze per i vari tipi di utilizzo, ruote sterzanti e motrici. Fonti di energia (batterie di accumulatori o motori endotermici). Contrappeso.
  • Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione all’ambiente.
  • Dispositivi di comando e di sicurezza. Identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Sistemi di protezione attiva e passiva.
  • Le condizioni di equilibrio: fattore ed elementi che influenzano la stabilità. Portate (nominale/effettiva). Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata nominale ed effettiva. Influenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche nominali di portata. Gli ausili alla conduzione (indicatori di carico e altri indicatori, ecc.)
  • Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prova, montanti, attrezzature, posto di guida, freni, ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di sicurezza). Illustrazione dell’importanza di un corretto utilizzo dei manuali di uso e manutenzione a corredo del carrello.
  • Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedura di sicurezza durante la movimentazione e lo stazionamento del mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc. lavori in condizioni particolari ovvero all’esterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di guida. Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc.. Nozioni sui possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello ed in particolare ai rischi riferibili:
  • All’ambiente di lavoro;
  • Al rapporto uomo/macchina
  • Allo stato di salute del guidatore
  • Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a prevenire i rischi.
  • Nell’ambito del percorso formativo, ad integrazione dei contenuti sopraesposti, verranno affrontati in modo trasversale gli aspetti comportamentali, il fattore umano, il comportamento dei lavoratori, l’atteggiamento nei confronti delle regole, dei processi e delle situazioni lavorative.

 
Modulo pratico carrelli industriali semoventi: 4 ore

  • Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze.
  • Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.
  • Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.)

Calendario:
Mercoledì 15 settembre 2021
 dalle ore 08.30 alle ore 12.30
Mercoledì 22 settembre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30
sede Api Via Pergola 73 Lecco Lc

Mercoledì 29 settembre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 (Esercitazione  pratica)
sede Autotrasporti Cattaneo Maurizio Via Achille Grandi 26 Lecco lc

Costi:
l costo per la partecipazione al corso è di:

  • € 200,00 + Iva per associati ad Api Lecco Sondrio
  • € 300,00 + Iva per non associati ad Api Lecco Sondrio

Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l’Api  via email nadia.crotta@api.lecco.it entro venerdì 10 settembre 2021.

Si precisa che:

  • I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
  • nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
  • per ottenere l’attestato di frequenza è obbligatorio partecipare al 90% del  percorso formativo.

L’Area Formazione dell’Api di Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (0341.282822).

(SB/mc)




“Mancano tecnici? Bisogna insistere sulla formazione”

La Provincia del 12 giugno 2021, parla Mario Gagliardi vice-direttore di Api Lecco Sondrio.




Webinar 22 giugno ore 16: “Rinnovo Ccnl Unionmeccanica-Confapi”

Informiamo che la nostra area Relazioni industriali e sindacali organizza per martedì 22 giugno 2021, ore 16, un webinar dedicato al recente rinnovo del contratto "Unionmeccanica- Confapi" riservato alle nostre aziende associate.
Durante l'incontro verranno illustrate le novità dell’intesa e gli adempimenti di natura operativa.
 

Interverranno:

  • Piero Dell'Oca, presidente di Unionmeccanica Lecco 
     
  • Mario Gagliardi, responsabile area Relazioni industriali e sindacali Api Lecco Sondrio.
     

Per partecipare è necessario iscriversi cliccando qui  entro venerdì 18 giugno 2021.
 

Successivamente riceverete il link per accedere al webinar.

(FV/fv)




Progetto “Mentoring al femminile”: aperte le candidature per le nostre associate

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio e Federmanager Lecco propongono un’iniziativa con l’obiettivo di offrire un sostegno alle lavoratrici durante momenti di cambiamento e di crescita professionale. 

Il progetto vuole supportare talenti al femminile, mettendo l’esperienza, la conoscenza e la competenza delle Mentor a disposizione di persone più giovani, le Mentee, che necessitino di un confronto sui vari ambiti dei loro percorsi  personali e lavorativi.

Le Mentor ricoprono varie funzioni aziendali (in aree quali HR, vendite, marketing, finance, etc.) e provengono da diversi settori; ognuna di esse metterà a disposizione, a titolo gratuito, sei ore del proprio tempo, da distribuire nell’arco di due mesi, in base alle disponibilità sua e della Mentee.

Diversi e numerosi i temi che potranno essere oggetto del mentoring. Da tematiche più tecniche quali il controllo di gestione, le risorse umane e gli aspetti produttivi a problematiche legate alla conciliazione vita-lavoro, al rafforzamento del proprio ruolo in azienda, all’analisi del percorso di carriera.

Per le candidature, come Mentor o Mentee, e per maggiori informazioni contattare la Segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio allo 0341.282822 (Stefania Giussani) oppure Federmanager 347.0457169 (Clara Corti).

Si allega la presentazione del progetto.

(SG/sg)




Ponte sul torrente Varrone a Premana (Lecco): limitazioni al transito

Si segnala che sono state introdotte alcune limitazioni ai veicoli in transito sul ponte a scavalco del torrente Varrone, Sp 67 della Valsassina, in prossimità dell’abitato di Premana, per ragioni di cautela e sicurezza. In particolare, da lunedì 7 giugno 2021 e fino a revoca, non sono più ammessi mezzi di massa superiore a 33 ton e occorre rispettare il distanziamento di 30 metri per i veicoli di massa superiore a 7,5 ton.
 
In allegato si trasmette l’ordinanza integrale della Provincia di Lecco, settore viabilità.

(SN/am)
 
 




Ripresa delle attività economiche e sociali: linee guida per corsi di formazione e congressi

La nuova linea guida del governo per la ripresa delle attività economiche ancora sospese a causa della pandemia, aggiorna le precedenti linee guida, già vigenti nell’estate dello scorso anno, alla luce della maggiore esperienza e consapevolezza dei rischi esistenti.

Tra gli ambiti oggetto di guida, si segnalano in particolare e si allegano le due schede di maggiore rilievo fra le aziende associate, la scheda sui corsi di formazione e quella su congressi ed eventi fieristici, ma si rimanda al testo integrale per le altre eventuali attività economiche o sociali di interesse.

Il DL n.65 “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19” vigente dal 18 maggio 2021 stabilisce il riavvio della possibilità della formazione in presenza: all’art. 10 “Corsi di formazione” al c.1. il testo recita: dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art. 1, c.14, del DL n.33 del 2020.

Lo svolgimento dei corsi torna dunque possibile in presenza, purchè si rispetti la distanza fra le persone e si garantisca un ricambio d’aria adeguato, redigendo un protocollo conforme alle linee guida prima citate.

Anche lo svolgimento di congressi, convegni e fiere è fattibile purchè le sale e gli spazi vengano allestiti nel rispetto delle ormai note misure di prevenzione del contagio, aggiornate nel protocollo che si allega per tutti i dettagli del caso.

(SN/bd)
 




Promemoria scadenza Mud: 16 giugno 2021

Si ricorda alle aziende associate obbligate che il termine per la presentazione del modello Mud 2021 è fissato al 16 giugno 2021. La scadenza era già stata annunciata con la circolare Api n.108 del 3 marzo 2021.

Soggetti obbligati (il d.lgs. 116/2020 non ha introdotto novità sui soggetti obbligati)

Le imprese e gli enti produttori iniziali di

  • rifiuti pericolosi
  • rifiuti non pericolosi che hanno più di dieci dipendenti e che sono derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (art 184 comma 3 lettere c), d) e g);

Nota 1: risultano di fatto esonerate dalla presentazione del Mud le aziende fino a 10 dipendenti, se le stesse producono esclusivamente rifiuti non pericolosi, mentre rimane l’obbligo di presentazione del Mud per tutti i produttori di rifiuti pericolosi, a prescindere dal numero di dipendenti dell’attività.

Si segnala la pagina di riferimento sul sito della Camera di Commercio Come-Lecco.

Vi invitiamo a tenere agli atti la ricevuta di presentazione, per eventuali controlli.

In caso di mancata presentazione, come previsto dall’art.258, c.1 D.lgs. 152/2006, la sanzione è minima (da 26 a 160 euro) purchè la presentazione del Mud sia effettuata entro 60 gg dalla scadenza ordinaria. Se la dichiarazione viene omessa, oppure è incompleta o inesatta, la sanzione è compresa fra 2000 e 10.000 euro.
 
(SN/bd)
 




Covid-19: nuovo sistema telematico di segnalazione e tracciamento dei contatti in azienda

In seguito sarà data più dettagliata informazione, nel frattempo si comunica che è pronto il nuovo sistema telematico di tracciamento dei contatti Covid in azienda, preparato da Ats Brianza. Si tratta di un sistema simile a quello collaudato con le scuole anche se la numerosità delle aziende rende impossibile dare preliminarmente le credenziali di accesso a tutte. Al momento sono in corso di invio le credenziali ai medici competenti, che ricevono direttamente le indicazioni per l’uso.
 
Il sistema dovrebbe ridurre considerevolmente il giro di comunicazioni tra medici competenti e operatori Ats per accelerare la gestione dei provvedimenti. Speriamo comunque che i casi di contagio continuino a diminuire e che quindi ci sia sempre meno bisogno di questo supporto.

(SN/bd)