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Superbonus 110% prorogato al 2022

Fra le novità più rilevanti della L. 30 dicembre 2020 n. 178, pubblicata nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale (legge di bilancio 2021), molte riguardano la disciplina del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020.

Tra le principali disposizioni si segnalano:

  • la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 (con l’eccezione degli IACP ed enti equivalenti);
  • la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate, per le spese sostenute nell’anno 2022 (con un’eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti);
  • l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • la modifica del requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all’edificio unifamiliare. Secondo la nuova definizione, un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;
  • l’inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
  • l’inserimento tra gli interventi “trainati” che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”) di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni);
  • l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
  • la previsione di nuovi limiti di spesa per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013.

Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell’art. 119 comma 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente).

In ogni caso, per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110%, presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere esposto un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Tornando alla proroga, la detrazione nella misura del 110% spetta relativamente alle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022.

Si segnala al riguardo che la proroga al 30 giugno 2022 della detrazione del 110% non è prevista per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati in tali impianti, ai sensi della lett. h) dell’art. 16-bis del TUIR. La data del 31 dicembre 2021 contenuta nel comma 5 dell’art. 119 del DL 34/2020, infatti, non viene modificata dalla legge di bilancio 2021. Dovrebbe trattarsi di una mera dimenticanza considerato che, anche con riguardo agli interventi fotovoltaici, è stabilito che per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022 la detrazione debba essere ripartita in 4 quote annuali.

Ulteriori differimenti sono previsti in casi particolari:

  • per i condomini che al 30 giugno 2022 hanno eseguito almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% si estende alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti equivalenti, di cui alla lett. c) del comma 9 dell’art. 119, il superbonus del 110% è prorogato alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Per questi soggetti, nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

L’efficacia delle proroghe riguardanti il superbonus del 110%, si ricorda, è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

(MF/ms) 




Nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica

Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, approvate dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 28.02.2020, poi modificato con Provvedimento del 20.04.2020.

Tra le novità troviamo i nuovi codici dettaglio relativi alla “natura” dell’operazione, il cui utilizzo, come detto, è obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio, pena lo scarto del file della fattura: non è più possibile, pertanto, utilizzare i codici generici N2, N3 o N6, che identificavano un’operazione non soggetta ad Iva ma si devono utilizzare i codici dettagliati quali previsti dalle nuove Specifiche tecniche.

Interessanti sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, in merito all’utilizzo delle nuove codifiche.

 

N2.1 Operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972

Il codice N2.1 deve essere utilizzato per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972.

Si tratta delle operazioni che confluiscono nel rigo VE34 della dichiarazione annuale Iva.

Relativamente alle operazioni di cui all’articolo 21, comma 6 bis, lett. a), deve essere inserita la dicitura “INVCONT” nel campo 2.2.1.16.1 “Tipo dato” del blocco 2.2.1.16 “altri dati gestionali”.

 

N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi

Il codice N2.2 va utilizzato dai contribuenti in regime forfettario o in tutti i casi in cui un soggetto Iva non è obbligato ad emettere fattura, ad esempio per le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’articolo 74 D.P.R. 633/1972).

 

N3.1 – non imponibili – esportazioni

Il codice N3.1 va utilizzato per le esportazioni di beni di cui all’articolo 8, comma 1, lett. a), b) e b- bis), D.P.R. 633/1972, tra le quali sono ricomprese anche:

  • le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
  • le cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’UE (articolo 50-bis, comma 4, lett. g, D.L. 331/1993).

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 2, della dichiarazione annuale Iva.

 

N3.2 – non imponibili – cessioni intracomunitarie

Il codice N3.2 va utilizzato nel caso di cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 D.L. 331/1993, quali ad esempio:

  • le operazioni triangolari comunitarie promosse da soggetto passivo appartenente ad altro Stato UE in cui il cedente nazionale consegna i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest’ultimo;
  • le operazioni triangolari comunitarie promosse da soggetto passivo nazionale in caso di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato UE ivi designato al pagamento dell’imposta relativa all’operazione;
  • le cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito Iva con spedizione in altro Stato UE (articolo 50-bis, co. 4, lett. f, D.L. 331/1993);
  • le cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A – parte prima, allegata al D.P.R. 633/1972, effettuate da produttori agricoli di cui all’articolo 34;
  • le operazioni di cui all’articolo 58, comma 1, L. 331/1993, e cioè le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato Ue a cura o a nome del cedente nazionale. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 3, della dichiarazione annuale Iva.

 

N3.3 – non imponibili – cessioni verso San Marino

Il codice N3.3 va utilizzato nel caso di cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 4, della dichiarazione annuale Iva.

 

N3.4 – non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

Il codice N3.4 va utilizzato nel caso di operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione quali quelle di cui all’articolo 8-bis D.P.R. 633/1972 (ad esempio, le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio dell’attività commerciale o di pesca), per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’articolo 9 D.P.R. 633/1972 (ad esempio per i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento) e le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 5, della dichiarazione annuale Iva.

 

N3.5 – non imponibili – non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento

Il codice N3.5 va utilizzato per le operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE31 della dichiarazione annuale Iva.

Il codice N3.5 dovrà essere utilizzato anche dal cessionario esportatore abituale che utilizza il plafond ad esempio nelle operazioni con tipologie di documento:

  • TD18: integrazione per acquisto intracomunitario di beni;
  • TD23: estrazione beni da Deposito Iva introdotti ai sensi dell’articolo 50, comma 4, lett. c), D.L. 331/1993

 

N3.6 – non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

Il codice N3.6 va utilizzato nei seguenti casi:

  • cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
  • cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE di cui all’articolo 38- quater, comma 1, D.P.R. 633/1972;
  • le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva di cui all’articolo 50-bis, comma 4, lett. c), D.L. 331/1993;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito Iva (articolo 50-bis, comma 4, lett. e ed h, D.L. 331/1993);
  • i trasferimenti di beni da un deposito Iva ad un altro (articolo 50-bis, comma 4, lett. i, D.L. 331/1993).

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE32 della dichiarazione annuale Iva.

Il codice N3.6 deve essere utilizzato anche dal cessionario nelle operazioni con tipologie di documento:

  • TD18: in caso acquisto intracomunitario di beni con introduzione in deposito Iva;
  • TD19: in caso di acquisto da cedente estero di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito Iva, oppure di acquisto da cedente estero di beni all’interno del deposito Iva.

 

N6.1 – inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

Il codice N6.1 va utilizzato nel caso di cessioni all’interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero di cui all’articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 2, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.2 – inversione contabile – cessione di oro e argento puro

Il codice N6.2 va utilizzato per le cessioni di oro e argento puro. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 3, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.3 – inversione contabile – subappalto nel settore edile

Il codice N.6.3 va utilizzato nel caso di prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 4, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.4 – inversione contabile – cessione di fabbricati

Il codice N6.4 va utilizzato nel caso di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-bis), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 5, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.5 – inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

Il codice N6.5 va utilizzato nel caso di cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. b), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 6, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.6 – inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

Il codice N6.6 va utilizzato nel caso di cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. c), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 7, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.7 – inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

Il codice N6.7 va utilizzato nel caso di prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 8, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.8 – inversione contabile – operazioni settore energetico

 Il codice N6.8 va utilizzato nel caso di operazioni del settore energetico per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 9, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.9 – inversione contabile – altri casi

Il codice N6.9 va utilizzato per eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle elencate negli altri N6, per le quali è previsto il regime dell’inversione contabile. Tale codice non deve essere utilizzato per le prestazioni a committente UE per le quali occorre utilizzare il codice N2.1.

(MF/ms)  




Agenzia delle Entrate servizi online disponibili anche per le persone fisiche

Dal 13 gennaio 2021, i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, fruibili nell’area riservata, sono disponibili anche agli utenti persone fisiche la cui identità digitale è autenticata tramite la propria carta di identità elettronica (CIE): lo ha reso noto la stessa Amministrazione fiscale con il Provvedimento direttoriale 12 gennaio 2021, Prot. n. 8160/2021 .

Quindi, anche chi non dispone delle credenziali dei servizi telematici delle Agenzie (Fisconline ed Entratel) o di Spid (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere all’area autenticata dei rispettivi siti internet tramite la CIE, la Carta d’Identità Elettronica. Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. per “carta di identità elettronica (CIE)”, si intende il documento elettronico di cui all’art. 66, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), emessa ai sensi del D.M. 23 dicembre 2015, le cui specifiche tecniche sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it;
  2. l’accesso all’area riservata da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche avviene tramite i propri incaricati, cioè le persone fisiche designate ad utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in nome e per conto di altri soggetti giuridici (persone fisiche o diversi dalle persone fisiche) abilitati ai servizi Entratel, Fisconline o Sister;
  3. qualora l’utente risulti designato ad operare sui servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, in nome e per conto di un soggetto giuridico, una volta identificato e autenticato all’area riservata tramite CIE, può scegliere di operare per quest’ultimo.

“Entra con CIE” è il nuovo sistema di autenticazione previsto dal Codice dell’amministrazione digitale al quale Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, in collaborazione con Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e Sogei, hanno aderito – spiega un comunicato stampa delle Entrate – “per rendere sempre più esteso l’utilizzo dei servizi online, senza la necessità di andare allo sportello”.

(MF/ms) 




Credito imposta adeguamento ambienti di lavoro: novità

Con il provvedimento direttoriale pubblicato l’8 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato una serie di modifiche al provv. n. 259854 del 10 luglio 2020, “recependo” le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 sul credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’art. 120 del DL 34/2020 convertito.

Si ricorda che l’appena citato art. 120 prevede un credito d’imposta per sostenere e incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro per contenere la diffusione del coronavirus.

Il beneficio è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell’apposito Allegato al DL 34/2020 (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei).

Possono fruire del credito d’imposta anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

Sono escluse le imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 (secondo la nozione comunitaria), per effetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Il credito d’imposta può essere:

–          utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

–          ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari (art. 122 del DL 34/2020).

Con il provvedimento n. 259854/2020, l’Agenzia delle Entrate ha quindi definito, tra l’altro:

–          i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 120 del DL 34/2020;

–          le modalità e i termini con i quali i beneficiari del suddetto credito, in luogo dell’utilizzo diretto dell’agevolazione, possono optare per la cessione del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Anticipati utilizzo in compensazione e opzione per la cessione

Come anticipato, le modifiche approvate con il provvedimento pubblicato seguono quanto disposto in materia dalla legge di bilancio 2021.

L’art. 1 commi 1098-1100 della L. 178/2020, infatti, ha stabilito che il bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile in compensazione nel modello F24 dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, anticipando quindi il termine originariamente previsto del 31 dicembre 2021.
Viene anche anticipato al 30 giugno 2021 il termine per esercitare, in alternativa all’utilizzo diretto, l’opzione della cessione del credito ex art. 122 del DL 34/2020.

Nel dettaglio, le modifiche riguardano sia le disposizioni del provv. n. 259854 del 10 luglio 2020, sia le istruzioni del modello di comunicazione approvate con lo stesso provvedimento.

(MF/ms)




Questionario IMPatto Giovani

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio aderisce a IMPatto Giovani, progetto di confronto tra tutte le principali Organizzazioni giovanili di imprenditori, manager e professionisti, con l’obiettivo di trovare risposte condivise a problemi condivisi.
Come primo obiettivo di IMPatto Giovani c’è la realizzazione del Focus di approfondimento, cui ti chiediamo di partecipare, che coinvolge le basi associative di tutte le organizzazioni partecipanti e riguarda la fiducia nel 2021, le aspettative di investimento, lavoro, crescita, le priorità per il Recovery Fund e le criticità da superare per far ripartire il Paese.
Ti chiediamo quindi di dedicare 20 minuti del tuo tempo alla compilazione del presente questionario: il tuo supporto e la tua attenzione sono fondamentali per la riuscita di questa iniziativa.
Il rapporto finale con i risultati della ricerca sarà presentato ufficialmente a febbraio 2021 e rappresenterà una cartina di tornasole del sentiment che attraversa la classe dirigente giovane italiana.
IMPatto Giovani: un impegno dei giovani imprenditori, professionisti e manager per portare, insieme, un reale contributo al paese.
Compila la survey, in forma anonima ed entro il 1° febbraio, al seguente link

(SG/sg)
 




Autoliquidazione Inail 2021-2021

Con l’inizio del nuovo anno, l’Inail diffonde puntualmente le istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro la compilazione della prossima autoliquidazione dei premi assicurativi 2020-2021.

Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti dall’istituto:

  • la scadenza fissata per il versamento del premio dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) è martedì 16 febbraio 2021;
  • il versamento del premio dovuto (saldo rata 2020+anticipo rata 2021) deve riportare il numero di riferimento 902021 da indicare nella sezione Inail del mod. F24;
  • l’invio della dichiarazione retribuzioni imponibili corrisposte nell’anno 2020 deve essere effettuato utilizzando il servizio telematico "Invio dichiarazione salari" e la relativa applicazione "Alpi online" entro lunedì 1° marzo 2021;
  • la dichiarazione di riduzione retribuzioni presunte per l’anno 2021 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2021) deve essere comunicata con il servizio online "Riduzione Presunto" entro martedì 16 febbraio 2021;

Basi di calcolo
E’ possibile scaricare l’aggiornamento basi di calcolo nella sezione “Fascicolo aziende” del portale www.inail.it

 

Addizionale fondo amianto
L’istituto ha disposto nel triennio 2018-2020 l’esenzione a carico delle imprese, appartenenti a settori di attività lavorative comportanti esposizione all’amianto, l’addizionale relativa sui premi assicurativi dovuti. La Legge di Bilancio 2021 ha definitivamente eliminato tale quota a carico delle imprese con decorrenza 1° gennaio 2021.

Riduzioni contributive
Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.
Vengono confermate le riduzioni per i contratti d’inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini “over 50” da oltre 12 mesi (L.92/2012).

Rateazione premio
Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 0,59% valido per l’anno 2020.

I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell’autoliquidazione 2020/2021, sono riportati nella seguente tabella:

 

 

 

Rateazione Premio Autoliquidazione INAIL 2020/2021

 

Rate Data scadenza Data pagamento Coefficienti
I rata Martedì 16 febbraio 2021 Martedì 16 febbraio 2021  
II rata Domenica 16 maggio 2021 Lunedì 17 maggio 2021 0,00143863
III rata Lunedì 16 agosto 2021 Venerdì 20 agosto 2021 0,00292575
IV rata Martedì 16 novembre 2021 Martedì 16 novembre 2021 0,00441288

Evidenziamo che le date di pagamento della rateazione tengono conto del differimento cadente al primo giorno lavorativo utile, in caso di coincidenza del termine di pagamento con il sabato o giorno festivo, e della possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

(FP/fv) 




Convenzione con TNT-FedEx

Si rinnova anche per l’anno 2021 la convenzione sottoscritta con TNT Global Express Srl / Federal Express Co., a favore delle Aziende associate Api Lecco e Sondrio, relativa al servizio di consegna corrispondenza e piccoli pacchi in Italia e all’Estero

 

In allegato i nuovi listini precisando che ai costi riportati dovranno essere aggiunti:

 

·          Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 2,00 per le spedizioni nazionali

·          Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 4,50 per le spedizioni internazionali

·          Supplemento carburante

·          Eventuali servizi accessori

 
 
 
Modalità di utilizzo del servizio

Chi fosse interessato al servizio è pregato contattare Apiservizi Srl

Ad ogni Azienda verrà assegnata una password personale con la quale accedere al sito internet mytnt.it per le prenotazioni dei ritiri e dove trovare tutte le info e condizioni generali relative alle spedizioni (limiti peso, assicurazioni etc.)

Apiservizi Srl riceverà direttamente da TNT la fattura relativa alle spedizioni effettuate, e quindi fatturerà con periodicità quindicinale (per l’estero) e mensile (per l’Italia) le spedizioni del mese ed ogni altra eventuale spesa accessoria alle aziende che avranno usufruito del servizio

 

A supporto è attivo il SERVIZIO CLIENTI :

·          telefonando al n. verde 199.803.868

·          collegandosi al sito https://www.tnt.it/customeronline CONTATTACI ON LINE

 

In pochi secondi potrete:

·          prenotare, modificare, sollecitare e annullare un ritiro

·          richiedere informazioni su una spedizione già affidata a TNT

·          calcolare tempi e costi di una spedizione

·          gestire un lasciato avviso

·          individuare i punti TNT più vicini

·          segnalare un disservizio




Assemblee societarie e stato di emergenza Covid

Le assemblee societarie potranno svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a prescindere dalle indicazioni statutarie, fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre marzo 2021. È questa la principale conseguenza derivante da una disposizione del c.d. DL “milleproroghe” (DL 31 dicembre 2020 n. 183, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre scorso).

Il tema, dal momento che in materia si sono succeduti diversi interventi normativi privi di adeguato coordinamento, necessita di una adeguata ricapitolazione.

Innanzitutto, l’art. 106 del DL 18/2020 convertito ha riconosciuto, in estrema sintesi, la possibilità di:

–          convocare l’assemblea per approvare i bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie (comma 1);

–          prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);

–          svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);

–          consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3);

–          obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).

Ai sensi del comma 7 di tale articolo, poi, le relative disposizioni “si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19”.

Il DL 83/2020 aveva disposto il prolungamento dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020 e, contestualmente, la proroga a tale data dei “termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1” al decreto medesimo (art. 1 comma 3).

Tra le disposizioni di cui al citato allegato 1 non si ritrovava l’art. 106 del DL 18/2020, ma l’art. 73 del medesimo DL, il cui comma 4 stabilisce che associazioni non riconosciute, fondazioni, “nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi”, che non abbiano regolamentato lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità.

Tale dato normativo ha comportato l’insorgere di differenti interpretazioni, rispetto alle quali, dal 15 agosto 2020, si è posto l’art. 71 comma 1 del DL 104/2020 (c.d. DL “Agosto”) convertito, ai sensi del quale, “alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”.

In questo, già complesso, contesto normativo, inoltre, si è venuto a collocare l’art. 1 del DL 125/2020 convertito, in vigore dall’8 ottobre 2020. In particolare: il comma 1 dell’art. 1 del DL 125/2020 ha prolungato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021; il comma 3 lett. a) del medesimo articolo ha stabilito che i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 del DL 83/2020 sono prorogati al 31 dicembre 2020; il comma 3 lett. b) n. 3 ha inserito anche l’art. 106 del DL 18/2020 tra le disposizioni presenti nel suddetto allegato 1.

Rispetto a tale disciplina è parsa una mera dimenticanza il fatto che, in sede di conversione del DL 104/2020 nella L. 126/2020 (approvata in via definitiva il 12 ottobre e in vigore dal 14 ottobre 2020), sia stato lasciato invariato l’art. 71 comma 1, che continua a disporre che “alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”. Situazione, peraltro, imposta dall’impossibilità di effettuare nei termini un nuovo passaggio parlamentare.

Contesto normativo privo di coordinamento

In tale contesto, ora, il DL “milleproroghe” stabilisce che all’art. 106 comma 7 del DL 18/2020 convertito le parole “entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza dell’epidemia da COVID-19” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021”.

(MF/ms) 




Collocamento disabili: sospesi gli obblighi di assunzione

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 19 del 21 dicembre 2020, ha chiarito che sono sospesi gli obblighi occupazionali in tema di collocamento obbligatorio per le imprese che fruiscono della cassa integrazione ordinaria, della cassa integrazione in deroga, del fondo integrazione salariale o dei fondi di solidarietà bilaterale, in conseguenza dell’emergenza legata alla pandemia.

La circolare precisa che l’obbligo è sospeso per tutta la durata degli interventi di integrazione salariale per emergenza COVID-19, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l’unità produttiva interessata in caso di CIG straordinaria e in deroga o alla quantità di orario ridotto in proporzione.

L’obbligo delle aziende di presentare la richiesta di avviamento ai servizi per il collocamento mirato territorialmente competenti verrà ripristinato nel momento in cui cesserà la situazione di crisi assistita dagli strumenti integrativi dettati per l’emergenza COVID-19.

(FV/tm) 




Collocamento disabili: dote impresa azioni post Covid 19

Si comunica alle aziende che, con Determina Dirigenziale n. 1144 del 23/12/2020, il "Bando Dote Impresa Azioni post Covid-19 Collocamento Mirato" è stato prorogato al 30/06/2021, come da comunicazione di Regione Lombardia del 14/12/2020 (ns. prot. n. 5497 del 21.12.2020) che recepisce la decisione della Commissione Europea del 10/12/2020 di prorogare, a seguito della crisi economica derivante dal perdurare della pandemia di Covid-19, i Bandi già pubblicati nella fase di ripresa post Covid-19.

Le risorse ancora disponibili sono:

  • Azione 1 "Mantenimento Lavorativo": € 113.931,50;
  • Azione 2 "Smartworking per persone disabili occupate": € 26.000,00;
  • Azione 4 "Contributo per indennità ai tirocinanti": € 10.000,00.

La domanda potrà essere presentata fino ad esaurimento delle risorse e comunque entro il termine ultimo del 30/06/2021, fatta salva ogni diversa indicazione regionale.

Per maggiori informazioni sul Bando in oggetto rimandiamo alla circolare API N°371 del 7 settembre 2020.

(TM/tm)