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E’ lecchese lo scudo per le mail sicuro

La Provincia di Lecco, 10 marzo 2021, parla Paolo Frizzi titolare della nostra azienda associata Libraesva




Bonus investimenti: la data del 16 novembre 2020 è uno spartiacque

La data del 16 novembre 2020 separa vecchia e nuova disciplina del bonus investimenti.

Nel corso di un convegno organizzato da Federmacchine e Anima, Marco Calabrò, dirigente del Ministero dello Sviluppo economico, ha risposto ad alcuni quesiti in merito ai crediti Transizione 4.0.
Tali chiarimenti, da quanto affermato, dovrebbero confluire in un documento di prossima pubblicazione.

Con particolare riferimento al nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali introdotto dalla L. 178/2020, viene analizzata la questione del coordinamento con la precedente agevolazione di cui alla L. 160/2019.
Si ricorda che la decorrenza delle nuove misure del credito d’imposta ex L. 178/2020 è fissata retroattivamente al 16 novembre 2020, per cui per gli investimenti effettuati nel periodo 16 novembre 2020-31 dicembre 2020 coesisterebbero, a livello normativo, la precedente agevolazione ex L. 160/2019 e la nuova agevolazione introdotta dalla L. 178/2020.

Calabrò afferma che la norma approvata è priva di disposizione di coordinamento temporale tra le due discipline (quella 2020 e quella appena introdotta) e questo genera incertezza nelle imprese.

Nel prossimo decreto, forse già nel c.d. “Ristori 5”, dovrebbe esserci un intervento che risponde a questi dubbi.

Tanto premesso, secondo l’interpretazione fornita dal dirigente, per gli investimenti “programmati” entro il 15 novembre 2020 (intendendo per “programmati” quelli con ordine accettato dal venditore e con avvenuto pagamento di acconti almeno pari al 20%), resta ferma la disciplina del credito d’imposta 2020 (quindi, per i beni 4.0, aliquota 40% fino a 2,5 milioni), se completati entro il 30 giugno 2021.
In linea più generale, il 15 novembre 2020 termina l’agevolazione precedente, mentre la finestra 2021, in sostanza, parte dal 16 novembre 2020 (quindi è come se fosse un periodo agevolato di 13 mesi e mezzo e non più annuale come in passato).
Con riferimento all’utilizzo dell’agevolazione, viene affermato che il periodo di compensazione di 3 anni (o un anno a determinate condizioni) va considerato come periodo minimo di compensazione. Non ci sono limiti a riportare a nuovo le eccedenze.
Tale chiarimento si aggiunge a quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2021, in cui è stato precisato che, in caso di mancato utilizzo per incapienza di parte della quota di 1/3 del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex art. 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020, l’eccedenza può essere utilizzata l’anno successivo sommandosi alla quota. Viene inoltre sottolineato che al momento non è prevista la possibilità di cedere il credito d’imposta.

Altra questione riguarda poi la comunicazione da presentare al Ministero dello Sviluppo economico. Viene ribadito che tale comunicazione è solo a fini di monitoraggio e quindi non vincola l’accesso all’agevolazione.
Il decreto relativo al modello di comunicazione, che terrà conto dei codici tributo del credito sia 2020 che 2021, dovrebbe essere pubblicato nel primo semestre dell’anno.

Quanto ai beni immateriali 4.0, l’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020 prevede un massimale di costi ammissibili pari a un milione di euro, applicabile, in assenza di precisazioni, a tutto il periodo agevolato (dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022).
Al riguardo, è stato affermato che si tratta di un errore tecnico della norma e sarà precisato che il limite di un milione sarà applicabile per ciascun periodo agevolato (e non come limite complessivo).
In merito al credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione, è stato affermato che, in linea generale, le disposizioni interpretative operano già dalla precedente disciplina, mentre le nuove aliquote e i nuovi massimali operano dal 2021.
La necessità di relazione tecnica asseverata riguarda già il 2020.
 

(MF/ms)
 
 




Rivalutazione dei beni di impresa: relazione di stima

L’art. 110 del DL “Agosto” (DL 104/2020), conv. L. 126/2020 e modificato dalla L. n. 178/2020, ha riproposto la possibilità di rivalutare i beni di impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Oltre a richiamare, tra l’altro, l’applicabilità degli artt. 11, 13, 14 e 15 della L. n. 342/2000, la norma introduce rilevanti novità.

Dal punto di vista valutativo, il rinvio all’art. 11 della L. n. 342/2000 ripropone due questioni chiave: la necessità di una relazione di stima a supporto di amministratori e organo di controllo nell’attestare un regolare processo di rivalutazione, con indicazione dei criteri di stima utilizzati (valore d’uso e/o valore di mercato) e la scelta della configurazione da adottare (aspetto trattato in un prossimo articolo).

La norma non richiede una perizia di stima redatta da valutatori indipendenti.
Sulla sua opportunità negli anni si sono succeduti diversi orientamenti: nel documento di ricerca n. 71 (giugno 2001) Assirevi riteneva la perizia presidio indispensabile a garanzia di trasparenza e affidabilità, ferma anche la possibilità di farla redigere da tecnici interni all’azienda. Assonime ha suggerito la possibilità di utilizzare, in alternativa, listini prezzi o corrispettivi indicati in contratti preliminari (circolare n. 13/2001) e richiamato la necessità di una relazione di stima in contesti di precedenti rivalutazioni, a migliore supporto di amministratori e organi di controllo (n. 2/2013).
Perizia di stima che appare ancora più opportuna nell’attuale contesto di incertezza dovuta all’emergenza sanitaria e in relazione a beni rivalutabili quali partecipazioni e beni immateriali, oltre che in funzione della rilevanza dei valori in gioco.
Agli organi amministrativo e di controllo, comunque, viene richiesta un’analisi consapevole degli esiti della stima, anche per attuare un corretto processo di rivalutazione: il loro operato non potrà mai limitarsi a una mera ratifica priva di analisi critica della valutazione.
Gli amministratori, infatti, hanno il dovere di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, che presuppone l’obbligo di agire in modo informato e quindi la conoscenza non tanto della teoria e tecnica valutativa, quanto piuttosto delle attività che formano il processo di valutazione e ne possono condizionare il risultato.
Per queste ragioni, una relazione predisposta da un valutatore indipendente con le caratteristiche previste dai Principi italiani di valutazione (PIV) costituisce il migliore supporto per amministratori e organi di controllo a tutela del loro corretto operato e per evitare contestazioni circa il mancato rispetto delle previsioni normative, sino alla fattispecie estrema di falsa comunicazione sociale ex art. 2621 c.c. (Cass. SS.UU. 27 maggio 2016 n. 22474).
Secondo i PIV, le stime di rivalutazione dei beni di impresa sono riconducibili alle valutazioni ai fini di bilancio (PIV IV.7), ovvero valutazioni disciplinate dai principi contabili di riferimento e quindi c.d. “convenzionali”.

Stime riconducibili alle valutazioni ai fini di bilancio
Oltre ai generali requisiti di indipendenza e competenza tecnica declinati nel conceptual framework (PIV I.3.1), queste particolari stime richiedono all’esperto una specifica competenza circa disciplina normativa e principi contabili di riferimento, di cui va data disclosure completa e trasparente nella relazione di valutazione (PIV IV.7.1), oltre la consapevolezza del ruolo pubblico della sua attività.
La relazione, poi, deve illustrare tutti i passaggi del processo di valutazione svolto per consentire ai suoi fruitori di ripercorrerlo criticamente e di comprendere le ragioni delle scelte compiute. All’esperto, rispetto ad altre stime, è richiesta anche la condivisione dei suoi fogli di lavoro e calcolo con amministratori e organi di controllo, così da essere in grado di sostenere le proprie analisi e rispondere a richieste di dettaglio formulate, ad esempio dai revisori.
Non va infine dimenticato che le valutazioni ai fini di bilancio possono condurre a valori differenti rispetto alle valutazioni c.d. “libere”, ma devono comunque essere riconciliabili con tali stime e/o con i prezzi espressi dal mercato.

(MF/ms)




Prova della cessione Intra anche con dichiarazione dell’acquirente

Con la risposta n. 141/2021 del 3 marzo, l’Agenzia delle Entrate si è nuovamente espressa in merito alle modalità di prova del trasporto o spedizione dei beni dall’Italia in un altro Stato membro, in occasione di una cessione intra-Ue di beni mobili, confermando i precedenti orientamenti.

Nel caso esaminato, il trasporto dei beni all’estero è effettuato secondo diverse modalità: talvolta è a cura della società cedente (o di un terzo per suo conto), altre volte è a cura dei cessionari Ue (o di terzi per loro conto).

A sostegno dell’applicazione del regime di non imponibilità, di cui all’art. 41 comma 1 del DL 331/93 all’operazione di cui trattasi, la società cedente ha implementato una procedura di conservazione della documentazione contabile e fiscale finalizzata ad attestare l’effettiva movimentazione dei beni dall’Italia a un altro Stato membro mediante il seguente set documentale:

  • fattura di vendita emessa nei confronti del cliente Ue;
  • elenchi riepilogativi recanti le cessioni intraunionali effettuate;
  • rimessa bancaria dell’acquirente relativa al pagamento della merce;
  • copia del contratto o dell’ordine/conferma di vendita o di acquisto dai quali risultino gli impegni assunti con il cliente o gli accordi presi per corrispondenza con indicazione della destinazione dei beni;
  • DDT emesso dal cedente italiano con indicazione della destinazione dei beni, normalmente firmato dal trasportatore per presa in carico della merce;
  • documento di trasporto CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta.
La descritta procedura si applica a prescindere dalla circostanza che il trasporto sia curato dal cedente nazionale o dal cessionario Ue (o da terzi per loro conto), con l’unica accortezza di conservare, nel primo caso, anche la fattura del vettore incaricato della consegna e la documentazione comprovante il pagamento del corrispettivo pattuito per il trasporto delle merci.
Inoltre, considerata la difficoltà nel recupero del CMR firmato anche dal destinatario dei beni, per avvenuta ricezione degli stessi, è stata implementata una particolare procedura di attestazione da parte del cessionario che confermi l’avvenuta ricezione della merce nello Stato membro di destinazione.
Detta attestazione, controfirmata e timbrata dal cessionario, reca tra l’altro: l’identificativo e il numero di partita IVA del cessionario; il numero della fattura di vendita, oltre che la data e l’importo della stessa, l’indicazione del peso del materiale ricevuto, nonché una specifica dichiarazione del cliente il quale “conferma la ricezione e la consegna dei beni relativi alla sopra menzionata fattura”.

La società istante ha chiesto conferma della liceità della procedura in considerazione delle disposizioni dell’art. 45-bis del Regolamento Ue n. 282/2011, efficaci dal 1° gennaio 2020, che hanno uniformato le regole in materia di prova dell’avvenuto trasporto in relazione alle cessioni intra-Ue, introducendo una presunzione relativa.
L’Agenzia delle Entrate, conferma quanto espresso con la circolare n. 12 del 12 maggio 2020, ossia che può continuare ad applicarsi la prassi nazionale emanata anteriormente alle norme regolamentari unionali, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione contenuta in queste ultime disposizioni.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria, con la risposta a interpello n. 100/2019, richiamando la precedente ris. n. 19/2013, già aveva riconosciuto la validità, ai fini della prova delle cessioni intracomunitarie “franco fabbrica” (EXW), dell’utilizzo del CMR elettronico unitamente a un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario). Tali documenti, per essere idonei a fornire la prova della cessione, secondo l’Agenzia, devono essere “conservati congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat”.

Si rammenta che, facendo riferimento alla prassi nazionale emanata in materia, ai fini di provare l’avvenuto trasporto in un altro Stato membro, resta ferma la valutazione, caso per caso, da parte dell’Amministrazione finanziaria.
(MF/ms)
 




Pmi: sovvenzioni per la tutela della proprietà intellettuale

Il programma Ideas Powered for Business, presso l’Euipo (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale), sostenuto dalla Commissione Europea e in cooperazione con gli uffici nazionali e regionali di proprietà intellettuale dell’UE, invita le pmi a presentare proposte per ottenere un rimborso fino a un massimo di 1.500 euro come sovvenzione per la richiesta dei seguenti servizi:
  • pre-diagnosi della proprietà intellettuale: questo servizio può aiutare a decidere per quali diritti di proprietà Intellettuale presentare domanda, come sviluppare il portafoglio di proprietà intellettuale e come pianificare la strategia futura
     
  • tasse per marchi, disegni o modelli: questo servizio è utile nel caso di registrazione di marchio/disegno/modello presso l’Euipo, l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale e/o l’ufficio di proprietà intellettuale di qualsiasi Stato membro dell’UE.
     
Per maggiori informazioni e per presentare la domanda consultare il sito https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/grants-sme-fund

(IM/im)

 




Voucher per l’internazionalizzazione Tem: si può fare con Api

Informiamo le aziende associate che il ministero degli Affari Esteri finanzia dei contributi per l’internazionalizzazione destinati alle micro e piccole imprese (Mpi) che vogliono espandersi o consolidarsi sui mercati esteri.
 
Beneficiari
Possono richiedere il contributo le Mpi che operino nel settore manifatturiero (codice Ateco C) con sede legale in Italia, anche costituite in forma di rete.
 
In cosa consiste
Il voucher finanzia le spese sostenute per usufruire di prestazioni consulenziali da parte di Temporary Export Manager (Tem) con competenze digitali, inseriti temporaneamente in azienda e iscritti nell’apposito elenco del Ministero degli Esteri.
 
Sono ammesse esclusivamente le spese sostenute in data successiva alla data di presentazione della domanda.
 
Il contratto di consulenza manageriale deve avere una durata di 12 mesi per le Mpi e di 24 mesi per le reti. La consulenza dei Temporary Export Manager deve essere finalizzata a supportare i processi di internazionalizzazione attraverso:
  • analisi e ricerche sui mercati esteri
  • individuazione e acquisizione di nuovi clienti
  • assistenza nella contrattualistica per l’internazionalizzazione
  • incremento della presenza nelle piattaforme di e-commerce
  • integrazione dei canali di marketing online
  • gestione evoluta dei flussi logistici
Dotazione finanziaria
  • 20.000 euro alle micro e piccole imprese a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell’Iva, a 30.000 euro
  • 40.000 euro alle reti a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell’Iva, a 60.000 euro
Il contributo è concesso in regime “de minimis” e le spese devono essere sostenute tramite bonifico bancario.
 
Per le sole imprese è possibile richiedere un contributo aggiuntivo di 10.000 euro se si raggiungono i seguenti risultati sui volumi di vendita all’estero: 
  • incremento di almeno il 15% del volume d’affari derivante da operazioni verso paesi esteri registrato nell’esercizio 2022, rispetto allo stesso volume d’affari registrato nell’esercizio 2021
  • incidenza – nell’esercizio 2022 – almeno pari al 6% del volume d’affari derivante da operazioni verso paesi esteri sul totale del volume d’affari
Modalità di presentazione della domanda
Telematicamente dalla piattaforma di Invitalia in due passaggi:
  • Compilazione della domanda: dal 9 marzo al 22 marzo 2021 (con SPID e firma digitale)
  • Presentazione della domanda: dal 25 marzo 2021 al 15 aprile 2021
Procedura di concessione: valutativa a sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione)
 
Erogazione del contributo
Al termine delle attività, dietro presentazione di rendicontazione delle spese sostenute
 
Elenco dei Temporary Export Manager 
Il decreto del Ministro degli Esteri del 18 agosto 2020 istituisce l’elenco dei Temporary Export Manager (Tem) e delle società di Tem con competenze digitali, abilitati a erogare i servizi oggetto dell’agevolazione.
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco i professionisti e le società competenti in processi di sviluppo d’impresa e di digital transformation per l’export, che hanno maturato significative esperienze di affiancamento manageriale nei percorsi di internazionalizzazione d’impresa. L’elenco contiene le stesse informazioni sia per i professionisti che per le società, ovvero:
  • codice domanda (equivalente e numero di iscrizione all’elenco)
  • nome/denominazione
  • partita Iva
  • Pec
  • Regioni dove prestare i servizi
 
 (GF/gf)
 



Api Lecco Sondrio: Occasioni per le donne

Il Giornale di Lecco, 8 marzo 2021, parla Laura Silipigni titolare Tag e presidente Gruppo Giovani Api.




“Nessun problema di ordini Anche per noi il mercato tiene”

La Provincia 8 marzo 2021, parla Danilo Gabbioni, titolare della Italgard. 




“Va meglio del pre Covid” L’automotive rilancia le imprese della meccanica

La Provincia di Lecco di domenica 7 marzo 2021. Parla Andrea Beri, titolare Ita, consigliere Api e coordinatore Distretto meccanica lecchese.




Attilio Fontana: visita a Gordona per ringraziare la Dispotech

La Provincia di Sondrio del 5 marzo 2021, visita di Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, alla nostra azienda associata Dispotech.