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Speditori di merci pericolose: nomina del consulente Adr entro 31 dicembre 2022

Il consulente ADR è la figura professionale di cui devono avvalersi le imprese che effettuano il carico e/o lo scarico o il trasporto di merci pericolose (compresi i rifiuti).
L’assunzione del ruolo è condizionata al possesso di una qualifica professionale, che si ottiene al superamento di un apposito esame, per il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilascia un certificato di formazione.
 
Fino al 2019 l’accordo ADR prevedeva l’obbligo di nominare il consulente ADR per tutti gli operatori coinvolti a vario titolo nei trasporti di merci pericolose, ad eccezione della figura dello speditore e fatte salve alcune esenzioni.
 
Il punto 1.6.1.44 dell’ADR 2019 e ADR 2021 aveva inserito gli speditori di merci pericolose tra i soggetti obbligati alla nomina del consulente ADR; tuttavia una disposizione transitoria consentiva ai soggetti che si configurano come speditori di effettuare la nomina entro il 31 dicembre 2022.
 
Il consulente ADR, quindi diventa figura obbligatoria per le imprese la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci e/o rifiuti pericolosi su strada, oppure le operazioni connesse all’imballaggio, al carico, al riempimento o allo scarico.
 
La nomina del consulente avviene con un atto interno all’azienda. La nomina e la relativa accettazione devono essere comunicate formalmente per iscritto, e occorre inviarne notifica all’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, competente per territorio (in cui ha sede operativa l’azienda), entro 15 gg. dalla nomina del proprio consulente.
 
Erano previste delle esenzioni per la nomina del consulente ADR nei seguenti casi:
• massimo 3 operazioni/mese o 24 operazioni/anno;
• massimo di 180 tonnellate/anno;
• merci/rifiuti in quantità limitate con basso grado di pericolosità.
 
Poiché le suddette esenzioni, ad oggi, non sono più applicabili alla figura dello speditore, le imprese con questo ruolo devono nominare il consulente ADR, anche nel caso di una piccola spedizione occasionale di merce/rifiuto pericoloso. Salvo tardivi chiarimenti e nuove disposizioni del Ministero dei Trasporti MIT relativamente alle circolari e decreti vigenti.
 
Per informazioni e supporto su questo tema, chiamare in associazione o scrivere a silvia.negri@api.lecco.it
 

(SN/am)
 




Etichettatura ambientale: obbligo in vigore da gennaio 2023

Il Dlgs n. 116 del 2020, che recepiva la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, aveva introdotto l’obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia.
Due anni dopo, a novembre 2022 è stato pubblicato il DM n. 360 del 28 settembre 2022, che adotta le Linee Guida sull’etichettatura ambientale (ai sensi dell’art. 219, comma 5, del Dlgs 152/2006) per il corretto adempimento degli obblighi di etichettatura degli imballaggi da parte dei soggetti responsabili.

Per supportare le aziende nell’adempimento dei nuovi obblighi, Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha sviluppato una piattaforma per fornire indicazioni e informazioni utili a produttori e utilizzatori di imballaggi: cliccare qui.

La linea guida ministeriale è coerente con la guida che Conai aveva sviluppato e arricchito con la collaborazione delle associazioni e delle imprese.

Api vi invita a consultare la pagina internet sopra indicata e a verificare le modalità per adempiere a questo obbligo che ricade sulle imprese da gennaio 2023.

Per problemi e dubbi che restassero aperti, Api li può raccogliere e organizzare da gennaio un webinar dedicato, in collaborazione con Conai.

(SN/am)

 




Pnrr, opere e fondi Le infrastrutture il tema più critico

La Provincia del 30 novembre 2022, servizio sul protocollo di intesa firmato anche da Api Lecco Sondrio. 




Alta tecnologia, le risorse pmi sempre più smart: “Richieste in aumento”

La Provincia del 30 novembre 2022, parla Gianluca Mustillo di Apitech sul credito di imposta 4.0 per beni strumentali. 




Corso “CSR – Responsabilità sociale delle imprese”: iscrizioni entro il 5 dicembre 2022

Nell’ambito delle attività di supporto alle imprese si segnala che la Camera di Commercio Como-Lecco promuove il corso “CSR – Responsabilità sociale delle imprese” (120 ore). Si allega breve presentazione.

Le imprese con sede operativa e/o legale in provincia di Como e Lecco possono richiedere un contributo a fondo perduto di euro 2.500,00 euro (pari a metà della quota di adesione) per partecipare al corso.

Le domande di partecipazione possono essere presentate entro il 5 dicembre 2022, seguendo le istruzioni del sito camerale.

Si allega il calendario del corso CSR 2023. Si sottolinea che chi non volesse partecipare all’intero corso potrebbe partecipare ad alcuni dei moduli tematici, come da indicazioni sul sito del Progetto Smart.

Invitiamo chi volesse partecipare a mettersi anche in contatto con la dott.ssa Silvia Negri silvia.negri@api.lecco.it per eventuale supporto.

(SN/am)

 




Crediti d’imposta energetici: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Pubblicata la circolare 29 novembre 2022, n. 36/E , avente ad oggetto “Crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (decreto Aiuti-ter) e decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (decreto Aiuti-quater)”.

Riportiamo in allegato i chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria in sintesi.

(RP/ms)




Autodichiarazione “Aiuti Stato Covid”: entro il 31 gennaio 2023

Il termine per la presentazione dell’autodichiarazione “Aiuti di Stato Covid” slitta ufficialmente al 31 gennaio 2023.

La proroga last second – considerato che la scadenza dell’adempimento era fissata per il 30 novembre 2022 – è stata disposta dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 439400 pubblicato il 29 novembre.

L’autodichiarazione, disciplinata dal Dm 11 dicembre 2021, doveva essere inizialmente presentata entro il termine del 30 giugno 2022, termine poi prorogato al 30 novembre 2022 con il provv. Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2022 n. 233822.

Nelle motivazioni al provvedimento si legge che alcuni professionisti incaricati di trasmettere, entro la scadenza del 30 novembre 2022, le autodichiarazioni per conto dei contribuenti loro assistiti, hanno riscontrato difficoltà di accesso alla sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle stesse autodichiarazioni (come peraltro segnalato nel comunicato stampa CNDCEC del 26 novembre 2022).

Pertanto, per garantire all’utenza la fruibilità dei servizi disponibili nel portale RNA, con il provvedimento viene disposta la modifica dei punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del 27 aprile 2022 n. 143438, prevedendo che la predetta autodichiarazione debba essere presentata entro il 31 gennaio 2023 anziché entro il 30 novembre 2022.

In sostanza, sono stati quindi concessi due mesi in più per tale adempimento (cfr. anche comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2022).

Inoltre, con il medesimo provvedimento è stata disposta anche la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, termine definito al punto 1.5 del citato provvedimento del 27 aprile 2022 n. 143438.

In particolare, viene ora previsto che gli importi eccedenti i limiti dei massimali debbano essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il 31 gennaio 2023, oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 se tale termine scade successivamente al 31 gennaio 2023.

Al riguardo, si segnala altresì che l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ relative all’autodichiarazione aiuti di stato covid, inserendo una nuova FAQ titolata “Calcolo interessi da recupero – NEW”.

Posto che il regime ombrello consente di restituire l’ammontare dell’aiuto eccedente l’importo del massimale pro tempore vigente, includendo gli interessi da recupero, gli stessi vanno calcolati, come chiarito nelle istruzioni all’autodichiarazione, sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento (Ce) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02).

Viene quindi osservato dall’istante che il metodo di calcolo è estremamente complesso e pertanto sarebbe opportuno che l’Amministrazione fiscale affiancasse alle istruzioni delle regole quanto più chiare ed esplicative, per limitare il più possibile errori da parte del soggetto che, volontariamente, restituisce gli aiuti fruiti illegittimamente.

Viene altresì chiesto se gli interessi da recupero debbano essere considerati essi stessi un ulteriore aiuto, con la conseguenza che gli stessi possano essere oggetto di riversamento.

L’Agenzia delle Entrate, in merito alle modalità di calcolo degli interessi che risultano rimesse alle indicazioni contenute nel Regolamento (Ce) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02), conferma anzitutto che gli interessi c.d. da recupero risultano inclusi nella nozione di aiuti unionale, con tutte le conseguenze da ciò derivanti.

Ai fini della determinazione degli interessi da recupero, nell’ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di stato covid, ad avviso dell’Agenzia si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).

Con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12, l’Agenzia afferma inoltre che gli interessi da recupero devono essere calcolati:

  • per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000;
  • per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).
(MF/ms)



Autovetture ad esclusivo utilizzo aziendale: chiarimenti sul trattamento fiscale

Con la “Risposta 7 novembre 2022, n. 553/E”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di deducibilità fiscale dei costi afferenti alle autovetture ad uso esclusivo aziendale. 

In concreto, una società che utilizza vetture per scopi aziendali, dotate di particolari attrezzature senza le quali non potrebbe esercitare la propria attività, può dedurre integralmente le spese sostenute per tali mezzi (Risposta Agenzia delle Entrate 7 novembre 2022, n. 553/E).
 

In allegato, in sintesi,  la posizione del Fisco e della Giurisprudenza sulle autovetture a utilizzo esclusivo aziendale.
(MF/ms)



Imu 2022: in scadenza la seconda rata

Il 16 dicembre 2022 scade il termine per il versamento della seconda rata Imu per l’anno d’imposta 2022.
 
Il presupposto dell’Imu è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2022 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2022.
 
Il versamento dell’Imu può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.
 
Alle regole ordinarie, nel 2022 si sono aggiunti due nuovi casi di esenzione IMU:
  1. l’esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché non viene modificata la destinazione e a condizione che non siano locati (beni merce);
  2. l’esenzione a carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.
 
Le modalità di calcolo del II acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del I acconto.
 
La dichiarazione IMU

Entro il 31 dicembre 2022 dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all’anno 2021, la dichiarazione IMU 2022 (la scadenza dovrebbe slittare al 2 gennaio 2023, in quanto il 31 dicembre cade di sabato).

Con il D.Dir. 29 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2022, n. 184, è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione, insieme alle istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

L’art. 35, comma 4, del Dl 21 giugno 2022, n. 73, cosiddetto “Semplificazioni”, ha spostato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine per l’invio della dichiarazione IMU relativa al 2021.

Sono valide le dichiarazioni già presentate per l’anno 2021 utilizzando il precedente modello dichiarativo, purché i dati dichiarati non differiscano da quelli richiesti con il nuovo modello dichiarativo.

Anche nel nuovo modello di dichiarazione, in merito all’obbligo di presentazione è stabilito che la dichiarazione:

  • va presentata solo con riferimento all’anno in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta;
  • ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
 
Le nuove esenzioni IMU

A partire dall’anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “immobili merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti.

Per tali ipotesi vi è l’obbligo di presentare, per il 2022, la dichiarazione sia in caso di acquisto sia di perdita della qualifica di immobile merce.
 
Si segnala inoltre che, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022, per la qualifica dell’immobile quale abitazione principale ai fini IMU:

  • viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
  • non rileva quindi la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare.
Pertanto, due coniugi possessori di immobili diversi, se situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti, nei quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell’IMU per l’abitazione principale.

Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili.

È consigliato anche in questo caso presentare la dichiarazione IMU con riferimento all’immobile esente.

(MF/ms)
 
 




Lettere di intento per il 2023

I soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali, al fine di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’Iva, sono tenuti a redigere la dichiarazione d’intento, conformemente al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (provv. n. 96911/2020).

La lettera d’intento dovrà quindi essere trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica con l’indicazione del protocollo di ricezione.

La compilazione della dichiarazione d’intento può riferirsi a una singola operazione oppure riguardare una o più operazioni sino a un dato importo del plafond disponibile.

In questo secondo caso, nel modello deve essere riportato l’anno di riferimento (es. 2023) e, come detto, l’importo fino a concorrenza del quale si intende acquistare senza applicazione dell’Iva. 

È ammessa l’indicazione di un valore presunto pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell’anno verso quel fornitore o all’importazione (cfr. risposta a interrogazione parlamentare n. 5-10391/2017).

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, riconosciuto la possibilità di emettere dichiarazioni d’intento nei confronti di più fornitori per un importo complessivo superiore al plafond disponibile.

Infatti, secondo l’Amministrazione finanziaria, le lettere d’intento sono accettate anche se l’ammontare complessivo supera il plafond disponibile poiché lo stesso si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato (cfr. risposte Agenzia delle Entrate n. 27195/2017).

Dovrebbe, comunque, essere possibile rettificare in diminuzione, senza particolari formalità, l’importo del plafond indicato nella lettera di intento, trattandosi di una facoltà dell’esportatore abituale quella di acquistare in regime di non imponibilità Iva.

Le medesime argomentazioni possono considerarsi valevoli nel caso di una successiva revoca della dichiarazione d’intento già trasmessa per via telematica (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 41/2005, § 5.3; circ. Assonime nn. 5/2017 e 20/2018).

È necessario, tuttavia, dare pronta notizia al fornitore dell’intenzione di ridurre l’ammontare della dichiarazione d’intento o di revocarla, possibilmente avvalendosi di mezzi che consentano all’esportatore abituale di provare l’esistenza e la data in cui è avvenuta la comunicazione (es. email o PEC), al fine di prevenire contestazioni in merito al mancato addebito dell’Iva.

Nel caso, invece, l’esportatore abituale intenda acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva per un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d’intento, è necessario produrne una nuova ove indicare l’ulteriore ammontare sino al quale si intende acquistare dal fornitore senza versamento dell’imposta (cfr. interpello Agenzia delle Entrate n. 954-6/2018).

Per i fornitori obbligo di utilizzare il formato XML

A decorrere dal 1° gennaio 2022, per emettere la fattura elettronica nei confronti degli esportatori abituali ex art. 8 comma 1 lett. c) del Dpr 633/72, i fornitori devono utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Come previsto dal provv. Agenzia delle Entrate n. 293390/2021, la fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 “Natura”, il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”.

In merito al blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali”, per ogni lettera d’intento, occorre indicare:

  • la dicitura “INTENTO”, nel campo 2.2.1.16.1;
  • il protocollo di ricezione della lettera d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-“ oppure dal segno “/“, nel campo 2.2.1.16.2;
  • la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, nel campo 2.2.1.16.4.
(MF/ms)