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“Gli strumenti per l’efficienza energetica nelle pmi”: convegno 14 marzo 2023

Segnaliamo l’evento gratuito dal titolo “Gli strumenti per l’efficienza energetica nelle piccole e medie imprese“, organizzato da sistema camerale, in collaborazione con Enea, martedì 14 marzo 2023 dalle h. 9.30 alle 13.00 in presenza a Milano oppure in diretta streaming.
L’obiettivo dell’incontro è presentare gli strumenti realizzati da Enea per l’efficienza energetica delle pmi: un tool dedicato e le linee guida pratiche per la redazione della diagnosi energetica, sviluppati all’interno del Piano di Sensibilizzazione (iniziativa del MASE Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) e nell’ambito del progetto H2020 LEAP4SME.

Per ulteriori dettagli e per iscriversi all’evento, fare riferimento al programma allegato o consultare il sito web della CCIAA Milano Monza e Lodi cliccare qui.

(SN/am)

 




Incontro “Report Csr semplificato e altri strumenti per la sostenibilità delle pmi”

Si segnale un evento camerale che si svolge sul territorio lecchese, precisamente a Malgrate giovedì 23 marzo 2023, dalle 10 alle 12 presso La Casa sull’Albero. Il tema è il report Csr semplificato, uno strumento per documentare gli aspetti di sostenibilità dell’impresa.
L’incontro è aperto e la partecipazione gratuita previa iscrizione online.

Il rapporto di sostenibilità semplificato è uno strumento semplice ma efficace che la Camera di Commercio di Como-Lecco ha realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio del Canton Ticino e con il supporto scientifico della SUPSI Scuola Universitaria della Svizzera Italiana.
Il modello di rapporto semplificato nasce dall’esigenza di aiutare le Pmi del nostro territorio a dotarsi di uno strumento di comunicazione e di pianificazione sempre più diffuso che integra le informazioni economiche con un rendiconto dell’impatto sociale e ambientale della propria attività.

L’incontro intende presentare:

  • il Csr Report Semplificato
  • la cassetta degli attrezzi della sostenibilità realizzata dalla Camera di Commercio
  • Lake Como Green: il progetto dedicato alla transizione ecologica delle imprese lariane della cultura, del turismo di Legambiente, Mondovisione, Proteus e con il supporto della Camera di Commercio di Como-Lecco e di Fondazione Cariplo.
(SN/am)
 



Versamento del saldo Iva 2022: scadenza 16 marzo

Il 16 marzo 2023 scade il termine per il versamento in un’unica soluzione, senza maggiorazioni, del saldo IVA che emerge dalla dichiarazione annuale per il 2022 (art. 6 del Dpr 542/99).

Il versamento è dovuto se d’importo superiore a 10,33 euro (art. 3 del Dpr 126/2003).

Pertanto, l’ammontare minimo da versare è pari a 11 euro, per effetto dell’arrotondamento all’unità degli importi indicati in dichiarazione.

Il versamento può essere effettuato anche entro il termine stabilito per le imposte sui redditi (30 giugno), maggiorando le somme da versare dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (art. 17 comma 1 del Dpr 435/2001).

Il pagamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo, rispetto al termine di versamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, corrispondendo la maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto, al netto delle compensazioni, già precedentemente maggiorato (art. 17 comma 2 del Dpr 435/2001).

In sintesi, quindi, il saldo IVA per il 2022 può essere versato entro:

  • il 16 marzo 2023, termine ordinario;
  • il 30 giugno 2023, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario (quindi maggiorazione pari all’1,6%);
  • il 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio è domenica e, dunque, si applica il differimento al primo giorno lavorativo successivo), con l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, calcolata anche sulla precedente (maggiorazione complessiva pari al 2,0064%).
In caso di versamento in un’unica soluzione, il modello F24 deve essere compilato indicando:
  • con il codice tributo “6099”, l’ammontare dell’imposta dovuta, aumentato dell’eventuale maggiorazione prevista per il differimento dei versamenti;
  • nel campo relativo alla rateazione, il codice “0101”, tenuto conto che le prime due cifre indicano il numero della rata oggetto del pagamento e le altre due cifre sono riferite al numero di rate complessivo.
Il versamento del saldo IVA può essere anche rateizzato, in rate mensili di pari importo, completando la rateazione entro il mese di novembre dell’anno in cui è presentata la dichiarazione (art. 20 comma 1 del DLgs. 241/97).

Con riguardo al versamento del saldo IVA per il 2022, dunque, il numero delle rate non può essere superiore a:

  • 9 rate, per pagamenti iniziati entro il 16 marzo 2023;
  • 6 rate, per pagamenti iniziati entro il 30 giugno 2023;
  • 5 rate, per pagamenti iniziati entro il 31 luglio 2023.
Interessi da corrispondere dalla seconda rata

Sono dovuti gli interessi mensili (0,33%) a partire dalla seconda rata (art. 5 comma 1 del Dm 21 maggio 2009). Si ricorda che il computo dei giorni è effettuato in base all’anno commerciale (tutti i mesi si considerano di 30 giorni) e che l’eventuale pagamento anticipato, rispetto alla scadenza della rata, non riduce l’interesse dovuto. Qualora il giorno di versamento della rata cada di sabato o in un giorno festivo, nel calcolo degli interessi non deve essere considerato l’eventuale differimento al primo giorno lavorativo successivo (circ. Agenzia delle Entrate nn. 48/2001 e 50/2002).

Nel caso di versamento rateizzato, il modello F24 deve essere compilato riportando separatamente:

  • con il codice tributo “6099”, l’importo derivante dal rapporto tra l’ammontare dell’imposta dovuta, maggiorato delle previste maggiorazioni in caso di differimento dei termini ordinari, e il numero delle rate prescelto;
  • con il codice tributo “1668”, l’ammontare degli interessi relativi alla singola rata, a partire dalla seconda.
Nella colonna “rateazione” del modello F24 deve essere indicato il codice numerico di quattro cifre che identifica, come già descritto, il numero della rata oggetto del pagamento e il numero di rate complessive.
 

(MF/ms)




Versamento tassa annuale vidimazione libri sociali

L’art. 23 della Tariffa allegata al Dpr 641/72 prevede una tassa di concessione governativa per i libri di cui all’art. 2215 c.c. e per tutti gli altri libri e registri che, per obbligo di legge o volontariamente (art. 2218 c.c.), sono fatti bollare nei modi ivi indicati, tranne quelli la cui tenuta è prescritta soltanto da leggi tributarie.

A seguito della L. 383/2001, sono soggetti obbligatoriamente a bollatura iniziale, oltre che a numerazione progressiva, solo i libri sociali obbligatori (art. 2421 c.c.), nonché ogni altro libro o registro per i quali l’obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali (circ. Agenzia delle Entrate n. 92/2001, § 2).

Il versamento in scadenza il prossimo 16 marzo interessa le società di capitali per le quali è dovuto un importo forfetario annuale, a prescindere dai libri o registri tenuti e delle relative pagine.

Oltre a società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, sono obbligati al pagamento:

  • le società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali, purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile (C.M. n. 108/96, § 12.1.3);
  • gli altri enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali (R.M. nn. 90/96 e 265/96);
  • le società consortili (R.M. n. 411461/90).
La tassa annuale è dovuta nella misura di:
  • 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
  • 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.
L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2023; eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data rilevano per la determinazione della tassa per l’anno successivo.

La predetta scadenza non riguarda, invece, gli imprenditori individuali, le società di persone, le società cooperative, le società di mutua assicurazione ecc., per i quali la tassa di concessione governativa, se dovuta in relazione alla vidimazione obbligatoria o volontaria di libri e registri, è liquidata in base al numero di pagine, 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse.

Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi.

Per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali”, c/c n. 6007, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività.

Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito entro il termine di versamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente, mediante il modello F24 con codice tributo “7085” – “Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, quale periodo di riferimento, l’anno 2023. Se si vantano crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa.

Controllo dell’avvenuto versamento

Se il libro o il registro è presentato per la vidimazione prima dello scadere del termine previsto per il pagamento della tassa, il pubblico ufficiale incaricato non è tenuto a richiedere la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento. Il controllo dell’avvenuto versamento è effettuato in un momento successivo, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti (R.M. n. 170/2000).

L’omesso versamento della tassa entro il termine prescritto è punito, ai sensi dell’art. 9 del Dpr 641/72, con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa medesima, in ogni caso, non inferiore a 103,29 euro. Si segnala tuttavia che, secondo un orientamento, alla violazione potrebbe applicarsi l’art. 13 del Dlgs. 471/97.

Per sanare l’omesso o il tardivo versamento, è necessario versare:

  • il tributo e gli interessi legali maturati, utilizzando il modello F24 sempre con codice tributo “7085”;
  • la sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso, utilizzando il modello F23 con codice tributo “678T”, codice ufficio RCC, causale “SZ” e l’anno per cui si sana la violazione.
(MF/ms)



Crisi di impresa: nota di variazione anche per la composizione negoziata

L’art. 38 comma 2 del Dl 13/2023, in vigore dal 25 febbraio 2023, ha esteso la possibilità di emettere le note di variazione Iva dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese dei contratti o accordi che concludono la composizione negoziata della crisi.

Si ricorda, a tal proposito, che l’art. 26 comma 3-bis del Dpr 633/72, introdotto dall’art. 18 del Dl 73/2021, per le sole procedure avviate dal 26 maggio 2021 compreso, legittima il cedente o prestatore a effettuare la variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, del cessionario o committente già dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato alla procedura concorsuale.

L’ambito di applicazione dell’art. 26 comma 3-bis, anche mediante rinvio al successivo comma 10-bis, include le procedure concorsuali “tradizionali” come il fallimento (sostituito dal termine liquidazione giudiziale ex art. 349 del Dlgs. 14/2019), il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa o l’amministrazione straordinaria, oltre agli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del Rd 267/42 (artt. 57, 60 e 61 del Dlgs. 14/2019) o ai piani attestati ex art. 67 comma 3 lett. f) del Rd 267/42 (art. 56 del Dlgs. 14/2019).

Sino all’intervento del Dl 13/2023, dall’ambito di applicazione dell’art. 26 del Dpr 633/72 restava, tuttavia, escluso il nuovo istituto della composizione negoziata, secondo alcuni giustificabile in ragione dell’assenza di natura concorsuale dell’istituto stesso. 

L’art. 38 comma 2 del richiamato decreto riconosce la possibilità di emettere note di variazione in diminuzione con efficacia dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese dei contratti o accordi che concludono la composizione negoziata nelle ipotesi di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) e c) e comma 2 lett. b) del Dlgs. 14/2019.

Ai sensi dell’art. 23 comma 1 del Dlgs. 14/2019, concluse le trattative e individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di “squilibrio patrimoniale o economico-finanziario” che rende probabile la crisi o l’insolvenza, è possibile concludere, tra l’altro:

– un contratto, con uno o più creditori, che produce come effetto la riduzione alla misura legale degli interessi sui debiti tributari dell’imprenditore, quando lo stesso, secondo la relazione dell’esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni (lett. a);
– ovvero un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto – i cui effetti sono l’esenzione dalla revocatoria e dai reati di bancarotta – ove l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza (lett. c).

Il cedente o prestatore dovrà prestare attenzione ai termini di emissione della nota di variazione, poiché il termine ultimo per emettere il documento è la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione (art. 19 comma 1 e 26 comma 2 del Dpr 633/72).

Ad esempio, se è stipulato a marzo 2023 l’accordo conclusivo della composizione negoziata ed esso è pubblicato nel Registro delle imprese a maggio 2023, la nota di variazione IVA in diminuzione deve essere emessa entro il 30 aprile 2024 (termine per presentare la dichiarazione relativa al 2023).

A norma dell’art. 23 comma 2 del Dlgs. 14/2019, invece, è previsto che se all’esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, in alternativa, l’imprenditore può domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57, 60 e 61 del medesimo Dlgs.

Sotto quest’ultimo profilo, la novella del 2023 ha una portata forse minore rispetto alle note di variazione, se si considera che l’omologazione degli accordi già rientrava nella previsione di cui all’art. 26 comma 3-bis del Dpr 633/72, con effetto “dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis del Rd 267/42”.

È possibile, però ritenere che la norma intenda, da un lato, chiarire che il dies a quo per l’emissione della nota di variazione è quello di pubblicazione nel Registro delle imprese e, dall’altro, dissipare i dubbi sulla circostanza che la variazione sia ammessa in tutte le fattispecie degli accordi di ristrutturazione dei debiti: non solo ai sensi dell’art. 57 del Dlgs. 14/2019 (vale a dire l’art. 182-bis del Rd 267/42 espressamente citato dalla normativa IVA), ma anche ai sensi degli artt. 60 e 61 del Dlgs. 14/2019 (quest’ultime, peraltro, già previste agli artt. 182-novies e 182-septies del Rd 267/42).

Pur nel silenzio del legislatore, invece, dovrebbe essere riconosciuta l’applicazione della disciplina delle note di variazione sia nel concordato semplificato sia nel (nuovo) piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (“PRO”) ex art. 64-bis del Dlgs. 14/2019. Nel primo caso il dies a quo potrebbe individuarsi nel decreto ex art. 25-sexies commi 3 e 4 del DLgs. 14/2019 (mancando la fase di ammissione alla procedura); nel secondo, potrebbe ragionevolmente applicarsi il dies a quo dettato per il concordato preventivo ossia la data in cui è pronunciato il decreto di cui al comma 4
dell’art. 64-bis del Dlgs. 14/2019.
 

(MF/ms)




Fenomeno società Benefit si allarga la platea in Valle: “Un’evoluzione naturale”

La Provincia del 6 marzo 2023, la nostra associata Tecn.A parla del motivo per cui è diventata società benefit.




Amarc e Todema su “Imprese e lavoro” de La Provincia

La Provincia del 6 marzo 2023, articoli sulle nostre associate Todema e Amarc. 




“Minifabbrica per imparare” con Api Lecco

Il Giornale di Lecco del 6 marzo 2023, servizio sulla conferenza stampa dedicata alla formazione Api. 




Confapi Aniem: webinar su caro materiali mercoledì 8 marzo ore 14.30

Confapi Aniem organizza mercoledì 8 marzo, ore 14.30, un webinar di informazione e aggiornamento sul tema del caro materiali, con le ultime novità previste dalla legge di bilancio 2023 dal titolo “Appalti pubblici e caro materiali: soluzioni e rimedi aggiornati alla legge di bilancio 2023“.

Interverranno gli avvocati Rosamaria Berloco e Pietro Falciccio esperti in appalti pubblici e esecuzioni. 

Per parteciapre CLICCARE QUI

(MP/am)

 




Voucher sociale per l’accesso ai servizi di conciliazione

La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, in qualità di Ente Capofila dell’Alleanza Locale di Conciliazione Vita-Lavoro del Distretto di Lecco, ha pubblicato il bando per la concessione di voucher sociali per l’acquisto, fino ad esaurimento fondi, di servizi aggiuntivi territoriali pubblici o privati rivolti alla cura di minori (0/6 anni). Il voucher sociale è uno strumento economico utilizzabile per l’acquisto di servizi e/o di prestazioni erogate da “caregiver professionali”.

Il valore economico del voucher sociale viene definito in base alla spesa complessiva sostenuta dal richiedente, pari al 50% della spesa effettuata e certificata, fino ad un massimo complessivo di € 150,00 euro a domanda.

Le domande dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo: serviziallapersona@valsassina.it. Le domande verranno accolte dalle ore 9.00 del 27 Febbraio 2023 alle ore 12.00 del 17 Marzo 2023. La domanda di accesso al voucher sociale deve essere presentata utilizzando esclusivamente i moduli predisposti in formato PDF allegati al bando
 
Tutte le informazioni e i documenti sono reperibili cliccando qui 

In allegato è disponibile il bando.

(TM/tm)