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Riforma Iva su e-commerce, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno è stato pubblicato il D.lgs. n. 83/2021, che recepisce nel nostro ordinamento gli artt. 2 e 3 della direttiva 2017/2455/Ue, nonché la direttiva 2019/1995/Ue.

Tali disposizioni fanno parte del pacchetto di misure volte a riformare l’applicazione dell’Iva sul commercio elettronico, con lo scopo di facilitare le operazioni transfrontaliere, combattere le frodi e assicurare alle imprese nella Ue condizioni di parità con le imprese di paesi terzi.

Il decreto, molto atteso dagli operatori del settore, modifica in particolare il Dpr 633/72 e il Dl 331/93, riformando la disciplina delle vendite a distanza, introducendo nuovi obblighi per le piattaforme digitali che facilitano tali vendite nella Ue ed estendendo l’ambito applicativo del regime dello sportello unico, che da Mini One Stop Shop (MOSS) diventa OSS (One Stop Shop).

Infatti, una delle principali novità della riforma concerne la possibilità di avvalersi del regime speciale (versione Ue e non Ue) non più soltanto per le prestazioni di servizi TTE, ma per una più vasta gamma di operazioni (la generalità delle prestazioni di servizi B2C nella Ue, le vendite a distanza intracomunitarie di beni, ecc.).

Anche per tali operazioni, perciò, sarà possibile dichiarare e versare l’Iva dovuta in altri Stati Ue nel solo stato di identificazione, mediante portale web, senza che il soggetto passivo sia tenuto a identificarsi ai fini Iva in ciascuno Stato membro in cui effettua le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.

Inoltre, posto che dal 1° luglio viene abolita l’esenzione Iva per le merci di valore trascurabile importate nella Ue, viene introdotto un regime speciale di importazione per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro (Import One Stop Shop). Ricorrendo all’IOSS, l’importazione di beni di valore modesto, trasportati o spediti dal fornitore o per suo conto a un privato in uno Stato membro, è esente da Iva.

L’imposta viene riscossa presso l’acquirente come parte del prezzo e dichiarata e versata tramite lo sportello unico per le importazioni (art. 74-sexies1 del Dpr 633/72).

Lo sportello unico “esteso”, dunque, contempla tre regimi speciali: OSS regime Ue, OSS regime non Ue e IOSS.

Possono registrarsi al regime Ue:

  • i soggetti passivi stabiliti nell’Unione che prestano servizi a privati in uno stato membro in cui non dispongono di alcuna sede e/o che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • i soggetti passivi non stabiliti nell’Unione che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • le interfacce elettroniche considerate “fornitori presunti” per talune vendite a distanza intracomunitarie di beni e/o cessioni nazionali (art. 2-bis del Dpr 633/72).
Il regime non Ue, invece, è rivolto ai soggetti passivi non stabiliti nell’Unione che prestano servizi B2C nella Ue.

Infine, possono registrarsi all’IOSS tutti i soggetti passivi (stabiliti o meno nell’Unione, comprese le interfacce elettroniche) che effettuano vendite a distanza di beni importati da un territorio o un Paese terzo di valore non superiore a 150 euro.

Tuttavia, i soggetti che non dispongono di una sede nell’Ue sono tenuti a nominare un intermediario (salvo che siano stabiliti in un Paese con cui l’Ue ha concluso un accordo di mutua assistenza in materia di Iva).

Alla luce di quanto descritto, dunque, un soggetto passivo con sede nell’Ue può avvalersi:

  • dell’OSS Ue per “centralizzare” l’assolvimento dell’Iva in relazione alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e ai servizi B2C rilevanti in altro Stato membro;
  • dell’IOSS per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro.
Invece, un soggetto passivo non stabilito nell’Ue può avvalersi:
  • dell’OSS Ue per le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • dell’OSS non Ue per i servizi B2C resi nella Ue;
  • dell’IOSS per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro.
Si ricorda che l’adesione ai diversi regimi è già possibile dal 1° aprile scorso.

In concreto, un soggetto registrato in Italia all’OSS e/o all’IOSS trasmetterà in via elettronica le dichiarazioni indicanti le prestazioni/cessioni cui si applica il regime speciale e verserà in Italia l’Iva dovuta negli altri Stati membri.

La dichiarazione è presentata con cadenza trimestrale per l’OSS e con cadenza mensile per l’IOSS.

Il ricorso ai regimi speciali è facoltativo.

Tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, deve applicare il regime per tutte le operazioni rientranti nello stesso.

La definizione delle modalità operative di applicazione dei regimi speciali è demandata a successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agenzia delle Dogane e monopoli.

In ultimo, si precisa che il D.lgs. 83/2021 entra in vigore dal 30 giugno 2021, ma che le relative disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021. 

(MF/ms)
 




Credito imposta locazioni: l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’utilizzo in F24

Con una Faq pubblicata l’11 giugno sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, come di recente esteso dall’art. 4 del Dl 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”), può essere compensato, in F24, con il medesimo codice tributo (6920) utilizzato per il tax credit di cui all’art. 28 del Dl 34/2020.

Il credito d’imposta locazioni è stato istituito dall’art. 28 del Dl 34/2020, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica.

In particolare, il credito in oggetto riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ed è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati all’attività, ovvero al 30% in caso di affitto d’azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili (la misura sale al 50% per l’affitto d’azienda per le imprese turistico ricettive).

Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, nonché per agenzie di viaggio e tour operator, il credito d’imposta spetta a prescindere dai ricavi del periodo precedente.

Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta spetta nella misura del 20% (10% affitto d’azienda).

Per accedere al credito, i conduttori (salve limitate eccezioni) devono aver subito un calo del fatturato, nel mese di riferimento, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Il credito spetta anche agli enti non commerciali, per gli immobili destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Il credito d’imposta riguarda ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (aprile, maggio, giugno e luglio 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).

Il bonus spetta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente (ma in presenza del calo del fatturato):

  •  per le imprese operanti nei settori riportati nell’allegato 1 al Dl 137/2020 “Ristori”;
  • per le imprese operanti nei settori riportati nell’allegato 2 al Dl 137/2020 convertito, aventi sede operativa in “zone rosse”.
Inoltre, la legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 602 della L. 178/2020) aveva esteso il credito fino al 30 aprile 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che ne godevano, quindi, da marzo 2020 (o aprile se stagionali).

Su questo assetto è intervenuto il decreto Sostegni-bis (art. 4 del Dl 73/2021), che ha agito su due fronti.

Da un lato, ha prorogato il credito d’imposta, per altre 3 mensilità (fino al 31 luglio 2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30 aprile 2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, secondo le modalità finora previste per tali soggetti.

Dall’altro, il decreto “Sostegni-bis” ha ulteriormente esteso il credito d’imposta locazioni, per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni, a favore di altri soggetti.

Viene, infatti, prevista la possibilità di accedere nuovamente al credito d’imposta locazioni, da gennaio a maggio 2021, nella misura del 60% (locazione di immobili) e 30% (affitto d’azienda), per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:

  • prevedendo un limite di ricavi di 15 milioni di euro nel “secondo periodo d’imposta antecedente” a quello attuale;
  • e richiedendo che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 (esclusi i soggetti neocostituiti nel 2019).
L’art. 4 del Dl 73/2021 fissa, quindi, condizioni di accesso al credito diverse da quelle originariamente previste dall’art. 28 del Dl 34/2020, ma richiama espressamente i commi 1, 2 e 4 di tale norma, di fatto, “estendendo”, a nuove condizioni, il “vecchio” tax credit del Dl Rilancio (Dl 34/2020), ai primi mesi 5 mesi del 2021.

In coerenza con tale approccio ispirato alla “continuità” tra i i due provvedimenti, la Faq pubblicata dall’Agenzia delle Entrate afferma che, per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta locazioni, come esteso ai mesi del 2021 dal decreto “Sostegni-bis”, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32 del 6 giugno 2020. Inoltre – si rammenta – il credito si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni del “Quadro temporaneo” per gli aiuto di Stato.

(MF/ms)




Il Tax Credit locazioni dopo il decreto Sostegni-bis: approfondimento

Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, cd. decreto “Sostegni-bis”, ha apportato ulteriori modifiche al tax credit locazioni, disciplinato dall’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, estendendo il bonus fiscale per parte dell’anno 2021. Per beneficiare del credito d’imposta nel 2021, sono richieste alcune condizioni che sono in parte diverse rispetto a quanto si applicava fino al 2020. I nuovi criteri di applicazione sono indubbiamente più complessi rispetto al passato. 
Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator potranno fruire del credito d’imposta fino al 31 luglio 2021; al contrario, per gli altri soggetti, l’estensione temporale comprende i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.

Premessa
La disciplina del tax credit locazioni dopo l’approvazione del decreto “Sostegni-bis”, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, è diventata più complicata e necessiterebbe di una circolare interpretativa, volta dirimere i principali dubbi interpretativi, causati dalla sovrapposizione di norme nel tempo. La finalità della norma è quella di estendere il beneficio ad alcuni mesi del 2021. Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator potranno fruire del credito d’imposta fino al 31 luglio 2021; al contrario, per gli altri soggetti, l’estensione temporale comprende i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
 

Aspetto soggettivo
Tutto ciò premesso, si ricorda che, ai sensi dell’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, il credito d’imposta spetta ad imprese e professionisti sull’ammontare dei canoni di:

  • locazione
  • leasing operativo
  • concessione

degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale dell’attività di lavoro autonomo, a prescindere dalla categoria catastale. Possono beneficiare del credito d’imposta, ad esempio, le seguenti tipologie di immobili:

  • C/3: “Laboratori per arti e mestieri” (ad esempio, per artigiani e forni/panifici)
  • C/2: “magazzini”
  • C/1: “negozi e botteghe”
  • A/10: “uffici”
  • immobili di categoria catastale “D”: palestre (D/6), cinema e teatri (D/3), o negozi dei centri commerciali (se classificati D/8), alberghi (D2)

Il credito d’imposta spetta in relazione ai canoni:

  1. di locazione, leasing, concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. La circolare 6 giugno 2020, n. 14/E, ha precisato che i canoni devono essere relativi a un contratto di locazione così come identificato dagli artt. 1571 ss. c.c., la cui disciplina è regolata dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, ovvero relativi alle ipotesi in cui il godimento degli immobili avviene a seguito di un provvedimento amministrativo di concessione;
  2. dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Contratti di leasing
L’Amministrazione finanziaria, nella circolare n. 14/E del 2020, ha precisato che possono beneficiare del credito d’imposta i contratti di leasing operativo (o di godimento) e non anche i canoni relativi a contratti di leasing finanziario, in quanto assimilabili ai contratti di compravendita con annesso finanziamento.
 

Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio, tour operator
L’art. 4, comma 1, del decreto “Sostegni-bis”, ha modificato l’art. 28, comma 5, ultimo periodo del D.L. n. 34/2020, stabilendo che alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio e ai tour operator il credito d’imposta è stato esteso dal 30 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021. Per tali soggetti, rimangono immutate le condizioni per beneficiare del tax credit e, quindi:

  • spetta indipendentemente dall’ammontare dei ricavi conseguiti;
  • deve sussistere la riduzione del fatturato/corrispettivi di almeno il 50 per cento. La verifica deve essere fatta mese per mese e il confronto è da effettuarsi con i corrispondenti mesi relativi all’anno 2019;
  • per effetto dei chiarimenti forniti dall’Agenzia in occasione di Telefisco 2021, nel caso di imprese multiattività, l’estensione al 31 luglio 2021 del credito d’imposta spetta a condizione che l’attività turistico-ricettiva rappresenti l’attività prevalente in termini di ricavi, rispetto al complesso delle altre attività esercitate dall’impresa;
Qualora un’impresa eserciti l’attività sia di albergo, che di ristorante, i ricavi derivanti dall’attività alberghiera devono essere maggiori rispetto a quelli dell’attività di ristorante.
  • la misura del credito d’imposta è pari al 60 per cento nel caso di contratti locazione (la misura è ridotta al 30 per cento nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse e innalzata al 50 per cento nel caso affitto d’azienda per sole attività turistico-ricettive).
Una s.r.l. avente per oggetto la gestione di due alberghi nel 2020 ha conseguito ricavi per 8.100.000 euro. In presenza di tutti i requisiti, la società può beneficiare del bonus locazioni per i mesi agevolati.

Con particolare riguardo alle attività alberghiere, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 14/E del 2020 rinvia alla sezione 55 della Tabella Ateco 2007; ne sono interessati:

 

Codice attività Descrizione
55.10.00 Alberghi – fornitura di alloggio di breve durata presso: alberghi, resort, motel, 
apart-hotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze
(inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti
 e bevande)
55.20.10 Villaggi turistici
55.20.20 Ostelli della gioventù
55.20.30 Rifugi di montagna – inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e
somministrazione di pasti e bevande
55.20.40 Colonie marine e montane
55.20.50 Affittacamere per brevi soggiorni, case ad appartamenti per vacanze, bed & breakfast
residence, alloggio connesso alle aziende agricole
55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ad appartamenti per vacanze, bed & breakfast
residence che offrono il servizio di fornitura di alloggio di breve durata presso 
chalet, villette, appartamenti o bungalow per vacanze, ovvero cottage senza servizi
di pulizia
55.20.52 Attività di alloggio connesso alle aziende agricole

Affitto di azienda per imprese turistico-ricettive
Il bonus fiscale spetta nel caso di contratti di affitto d’azienda, purché l’oggetto di tali accordi includa almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Per le strutture turistico-ricettive, nel caso di affitto d’azienda, il tax credit spetta nella misura del 50 per cento.

Nel corso di Telefisco 2021, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, per beneficiare dell’innalzamento al 50 per cento della misura del credito d’imposta, l’attività turistico-ricettiva deve rappresentare l’attività prevalente in termini di ricavi, rispetto al complesso delle altre attività esercitate dall’impresa.

In alcuni articoli della stampa specializzata (vedi Italia Oggi del 13 maggio 2021), è stata proposta un’interpretazione, per effetto della quale le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator hanno due strade per beneficiare del credito d’imposta: quella evidenziata nel presente paragrafo ovvero quella del paragrafo successivo (se più vantaggiosa).
Estensione da gennaio a maggio 2021 per altri soggetti

Il decreto “Sostegni-bis” ha esteso l’ambito temporale del credito d’imposta locazioni dal mese di gennaio 2021 al mese di maggio 2021, ma la spettanza del beneficio è subordinata alla riduzione del fatturato, non più del 50 per cento, bensì nella misura del 30 per cento.

Si evidenzia che, per il 2021, sono irrilevanti i codici ATECO.

Possono beneficiare del tax credit locazioni anche:

  • professionisti 
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Se costoro esercitano solo l’attività istituzionale, non deve essere osservata la condizione relativa alla riduzione del fatturato; al contrario, qualora venga esercitata, anche marginalmente, un’attività commerciale, deve sussistere la condizione della riduzione del fatturato.

Riduzione del fatturato
La condizione della riduzione del fatturato, nel 2021, non deve essere verificata con riferimento al singolo mese, ma considerando il periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021, che deve essere posto a confronto con il corrispondente periodo dell’anno precedente, quindi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. Inoltre, il conteggio deve essere effettuato con riferimento alla media mensile del fatturato e deve sussistere la contrazione di almeno il 30 per cento, che consentirà di beneficiare del credito d’imposta per tutti i mesi del 2021.

Il conteggio citato deve essere effettuato una sola volta, considerando il lasso temporale citato e non più mese per mese. Al verificarsi delle condizioni normative, il credito d’imposta potrà essere fatto valere con riferimento a tutti i cinque mesi dell’anno 2021.
 

Limite di ricavi
Il decreto “Sostegni-bis” ha incrementato, per tali soggetti, il limite di ricavi o compensi da 10 a 15 milioni di euro, da verificarsi nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (quindi, il 2019).

Inizio attività 2019
Il credito d’imposta spetta anche in assenza del requisito relativo alla riduzione del fatturato ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Pagamento del canone

Anche per il 2021, si applica il principio di cassa.

Quindi, per beneficare del tax credit locazioni, è necessario che i canoni di locazione siano stati pagati.

L’Agenzia delle entrate, nella risposta a istanza di interpello 12 agosto 2020, n. 263, ha riconosciuto che genera tax credit locazioni anche il pagamento operato nel 2021 dei canoni relativi al 2020.

A maggior ragione, tale principio si applica ai canoni di locazione relativi al 2021.

Utilizzazione del credito
Il credito d’imposta in esame può essere:

  • utilizzato in compensazione nel modello F24;
  • scomputato nella dichiarazione dei redditi dell’anno di sostenimento della spesa;
  • ceduto parzialmente/totalmente a terzi. Al riguardo si evidenzia la particolarità che l’art. 4 del decreto “Sostegni-bis” non effettua un rinvio all’art. 122 del D.L. n. 34/2020, che consente la cessione del credito. E’, però, da ritenere che la cessione sia comunque possibile, considerando le finalità dell’istituto. Sul tema si dovrà, quindi, attendere il provvedimento attuativo che approva la modulistica, per valutare la decisione adottata dall’Agenzia delle entrate.
Fino a quel momento, il credito d’imposta non è cedibile a terzi.
 

Limiti comunitari
Per espressa previsione normativa di cui all’art. 4, comma 3, l’estensione del credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 finaL “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19” e successive modifiche.

Per effetto di tale norma, trattandosi di un aiuto di Stato, l’importo dovrà essere inserito nel quadro RS del modello redditi del prossimo anno, contraddistinguendolo con l’indicazione di un apposito codice. 
Comuni “calamitati”: si applica anche al “Sostegni-bis”

Un dubbio interpretativo più volte evidenziato dalla stampa specializzata è quello di determinare se anche alla proroga contenuta nel decreto “Sostegni-bis” si applica la regola di cui all’art. 28, comma 5, del D.L. n. 34/2020, ai sensi del quale il requisito del calo del fatturato non deve essere verificato per coloro che, a fare data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19 (31 gennaio 2020). Il dubbio interpretativo consiste nel fatto che l’art. 4 del decreto “Sostegni-bis” effettua un richiamo ai soli commi 1, 2 e 4 dell’art 28 del D.L. n. 34/2020 e non anche al comma 5 del citato articolo, che si occupa dei Comuni cd. calamitati.

Su tale tema assai delicato è necessario attendere un cambiamento della norma in sede di conversione ovvero un intervento ufficiale dell’Agenzia.

 
 
Prospetto riassuntivo

 

Soggetti Periodo interessato Riduzione del calo del fatturato(*) Limite di ricavi Percentuale del credito d’imposta
Imprese turistico-ricettive Fino al 31 luglio 2021 Verificato il mese del 2021 a confronto con il corrispondente mese del 2019. La riduzione deve essere almeno del 50 per cento Non presente 60 per cento contratti di locazione
30 per cento contratti di servizi a prestazioni complesse
50 per cento affitto d’azienda
Agenzie di viaggio, tour operator Fino al 31 luglio 2021 Verificato il mese del 2021 a confronto con il corrispondente mese del 2019. La riduzione deve essere almeno del 50 per cento Non presente 60 per cento contratti di locazione
30 per cento contratti di servizi a prestazioni complesse
30 per cento affitto d’azienda
Altri soggetti(**) Da gennaio 2021 a maggio 2021 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 a confronto con 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020, nella misura del 30 per cento 15 milioni di euro nel 2019 30 per cento
 

 (*) La condizione del calo del fatturato non deve essere verificata per coloro che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
 (**) Fatta salva la diversa interpretazione proposta da Italia Oggi del 13 maggio 2021.

(MF/ms)
 
 
 




Corso: aggiornamento teorico-pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo D.lvo 81/08 e Accordo Stato-Regioni 2012

L’obbligo di formare gli operatori incaricati all’uso di carrello elevatore è previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e nell’Accordo Stato-Regioni relativo alle attrezzature del 22 febbraio 2012 (allegato VI). Nello specifico al punto 6 dell’Accordo chiamato “Durata della validità dell’abilitazione ed aggiornamento” si segnala che l’abilitazione dell’operatore deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corsi di aggiornamento. E’ un corso di aggiornamento per carrelli industriali semoventi (cioè esclusi quelli a braccio telescopico).
 
L’assenza della regolare frequenza al corso di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato (ovvero l’abilitazione), ma non consente al lavoratore di continuare ad utilizzare il carrello elevatore (abilitazione sospesa).
 
Solo il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente al lavoratore di ritornare ad eseguire la funzione esercitata ovvero la guida del carrello elevatore.

Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove il corso “Aggiornamento teorico/pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo” rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo che devono aggiornare le proprie competenze. 

Il corso ha una durata di 4 ore (1 ora per argomenti teorici e 3 ore per quelli pratici).

Al termine del corso, con frequenza obbligatoria di almeno il 100% delle ore di formazione, sarà effettuata una verifica di apprendimento ed al superamento della stessa sarà rilasciato il relativo attestato.
 
Requisiti: comprensione lingua italiana.
 
Programma:

  • Presentazione del corso
  • Responsabilità dell’operatore addetto all’uso del carrello elevatore
  • Attrezzature intercambiabili: tipologie, istruzioni, marcatura, targhe delle portate
  • Regole per il conducente: modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi, regole di movimentazione, norma UNI ISO 3691, nozioni di guida, possibili rischi legati all’uso del carrello elevatore
  • Approfondimento dei vari componenti e delle sicurezze seguendo le istruzioni di uso del carrello: componenti del carrello semovente, forche, organi di presa, posto di guida, comandi, controlli
  • Approfondimento delle manutenzioni e delle verifiche secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello

Calendario
Martedì 14 settembre 2021
 dalle ore 8.30  alle ore 12.30
 
Teleformazione
 
Costi
Il costo per la partecipazione al corso è di:
€ 60,00 + Iva per associati ad Api Lecco Sondrio.
€ 90,00 + Iva per non associati ad Api Lecco Sondrio.
 
Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l’Api  via email nadia.crotta@api.lecco.it  entro giovedì 9 settembre 2021.
 
Si precisa che:

  • I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
  • nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
  • per ottenere l’attestato di frequenza è obbligatorio partecipare al 100% del  percorso formativo.

L’Area Formazione dell’Api di Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (0341.282822).

(SB/mc)




“Mancano tecnici? Bisogna insistere sulla formazione”

La Provincia del 12 giugno 2021, parla Mario Gagliardi vice-direttore di Api Lecco Sondrio.




Webinar 22 giugno ore 16: “Rinnovo Ccnl Unionmeccanica-Confapi”

Informiamo che la nostra area Relazioni industriali e sindacali organizza per martedì 22 giugno 2021, ore 16, un webinar dedicato al recente rinnovo del contratto "Unionmeccanica- Confapi" riservato alle nostre aziende associate.
Durante l'incontro verranno illustrate le novità dell’intesa e gli adempimenti di natura operativa.
 

Interverranno:

  • Piero Dell'Oca, presidente di Unionmeccanica Lecco 
     
  • Mario Gagliardi, responsabile area Relazioni industriali e sindacali Api Lecco Sondrio.
     

Per partecipare è necessario iscriversi cliccando qui  entro venerdì 18 giugno 2021.
 

Successivamente riceverete il link per accedere al webinar.

(FV/fv)




Conservazione fatture elettroniche via Agenzia Entrate, servizio disponibile anche ante-adesione

Nella giornata del 4 giugno l’Agenzia delle Entrate ha comunicato sul proprio sito di aver reso disponibile una nuova funzionalità che consente di portare in conservazione “massivamente” le fatture elettroniche transitate mediante Sistema di Interscambio.

Al momento dell’adesione all’accordo di servizio, il soggetto passivo potrà indicare una data a esso antecedente, a partire dalla quale verranno “conservate automaticamente tutte le fatture trasmesse e ricevute dal SdI anche nei periodi in cui il servizio non era attivo”.

Se si sceglie, invece, di non specificare una data di “recupero retroattivo” verranno portate in conservazione esclusivamente le fatture transitate via SdI dal giorno successivo alla data di adesione al servizio.

Un elemento di particolare interesse concerne il fatto che, sulla base di quanto riportato dall’Agenzia nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, nel caso in cui si sia già sottoscritto in passato un accordo ancora in essere alla data del 4 giugno 2021 e si intenda sfruttare la nuova possibilità, si potrà revocare il precedente accordo di adesione sottoscrivendone uno nuovo.

A titolo meramente esemplificativo, chi avesse aperto la Partita Iva il 5 gennaio 2021 e decidesse di aderire oggi al servizio, potrebbe quindi richiedere di portare in conservazione le fatture emesse e ricevute dalla data di inizio di attività, senza necessità di procedere al caricamento “manuale” dei documenti transitati dal SdI sino alla data di adesione.

Si tratta di una funzionalità che risponde sostanzialmente alle istanze degli addetti ai lavori che a più riprese avevano auspicato un intervento dell’Agenzia delle Entrate con riferimento alla conservazione “automatica” delle fatture transitate mediante il Sistema di Interscambio.

In particolare, alcuni sindacati di categoria avevano richiesto che la stessa Agenzia si facesse direttamente carico dell’adempimento, a prescindere dal momento in cui il contribuente avesse deciso di aderire al servizio di conservazione gratuito.

La novità viene presentata a pochi giorni dal 10 giugno 2021, scadenza del termine per concludere il processo di conservazione dei documenti informatici relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il DL “Sostegni” (art. 1 comma 10 del DL 22 marzo 2021 n. 41) aveva, infatti, previsto il differimento di tre mesi della scadenza “naturale” prevista dall’art. 3 comma 3 del DM 17 giugno 2014, motivando tale decisione con le difficoltà degli operatori, dovute all’emergenza sanitaria causata dal COVID-19.

Considerato che il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta cui i documenti si riferiscono e che le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2019 dovevano essere presentate entro il 10 dicembre 2020, in assenza della proroga le fatture elettroniche emesse e ricevute nel 2019 avrebbero dovuto essere portate in conservazione entro il 10 marzo 2021.

Il differimento era stato accolto positivamente, in particolare, dai soggetti che avevano aderito al servizio di conservazione messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel corso del 2019.

Va sottolineato, infatti, come le precedenti funzionalità rendessero necessario portare “manualmente” in conservazione le fatture elettroniche transitate mediante Sistema di Interscambio sino alla data di adesione.

Ad esempio, chi avesse deciso di avvalersi del servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 31 ottobre 2019, avrebbe dovuto portare volontariamente in conservazione i documenti transitati dal Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2019 sino al giorno in cui era stata manifestata l’adesione.

Ancora possibile la procedura manuale

Benché con le nuove funzionalità il caricamento manuale appaia circoscritto a casi piuttosto limitati, si ricorda che il servizio di conservazione “prevede l’acquisizione di documenti «file fattura» con dimensione massima pari a 5MB”, mediante accesso alla sezione “Nuovo invio in conservazione” dell’area riservata presente sul portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il sistema prevede anche l’acquisizione di cartelle compresse contenenti “non più di 10 file fattura” che vengono “estratti e processati singolarmente” (cfr., in proposito, il “Manuale del servizio di conservazione delle fatture elettroniche”, reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, nella versione aggiornata al 3 giugno 2021).

(MF/ms)




Progetto “Mentoring al femminile”: aperte le candidature per le nostre associate

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio e Federmanager Lecco propongono un’iniziativa con l’obiettivo di offrire un sostegno alle lavoratrici durante momenti di cambiamento e di crescita professionale. 

Il progetto vuole supportare talenti al femminile, mettendo l’esperienza, la conoscenza e la competenza delle Mentor a disposizione di persone più giovani, le Mentee, che necessitino di un confronto sui vari ambiti dei loro percorsi  personali e lavorativi.

Le Mentor ricoprono varie funzioni aziendali (in aree quali HR, vendite, marketing, finance, etc.) e provengono da diversi settori; ognuna di esse metterà a disposizione, a titolo gratuito, sei ore del proprio tempo, da distribuire nell’arco di due mesi, in base alle disponibilità sua e della Mentee.

Diversi e numerosi i temi che potranno essere oggetto del mentoring. Da tematiche più tecniche quali il controllo di gestione, le risorse umane e gli aspetti produttivi a problematiche legate alla conciliazione vita-lavoro, al rafforzamento del proprio ruolo in azienda, all’analisi del percorso di carriera.

Per le candidature, come Mentor o Mentee, e per maggiori informazioni contattare la Segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio allo 0341.282822 (Stefania Giussani) oppure Federmanager 347.0457169 (Clara Corti).

Si allega la presentazione del progetto.

(SG/sg)




Ponte sul torrente Varrone a Premana (Lecco): limitazioni al transito

Si segnala che sono state introdotte alcune limitazioni ai veicoli in transito sul ponte a scavalco del torrente Varrone, Sp 67 della Valsassina, in prossimità dell’abitato di Premana, per ragioni di cautela e sicurezza. In particolare, da lunedì 7 giugno 2021 e fino a revoca, non sono più ammessi mezzi di massa superiore a 33 ton e occorre rispettare il distanziamento di 30 metri per i veicoli di massa superiore a 7,5 ton.
 
In allegato si trasmette l’ordinanza integrale della Provincia di Lecco, settore viabilità.

(SN/am)
 
 




Ripresa delle attività economiche e sociali: linee guida per corsi di formazione e congressi

La nuova linea guida del governo per la ripresa delle attività economiche ancora sospese a causa della pandemia, aggiorna le precedenti linee guida, già vigenti nell’estate dello scorso anno, alla luce della maggiore esperienza e consapevolezza dei rischi esistenti.

Tra gli ambiti oggetto di guida, si segnalano in particolare e si allegano le due schede di maggiore rilievo fra le aziende associate, la scheda sui corsi di formazione e quella su congressi ed eventi fieristici, ma si rimanda al testo integrale per le altre eventuali attività economiche o sociali di interesse.

Il DL n.65 “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19” vigente dal 18 maggio 2021 stabilisce il riavvio della possibilità della formazione in presenza: all’art. 10 “Corsi di formazione” al c.1. il testo recita: dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’art. 1, c.14, del DL n.33 del 2020.

Lo svolgimento dei corsi torna dunque possibile in presenza, purchè si rispetti la distanza fra le persone e si garantisca un ricambio d’aria adeguato, redigendo un protocollo conforme alle linee guida prima citate.

Anche lo svolgimento di congressi, convegni e fiere è fattibile purchè le sale e gli spazi vengano allestiti nel rispetto delle ormai note misure di prevenzione del contagio, aggiornate nel protocollo che si allega per tutti i dettagli del caso.

(SN/bd)