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Risorse dal Mise: bando “Disegni +”

Dopo il bando Brevetti+, in agosto 2022 è stato pubblicato anche il bando Disegni+ 2022 che intende supportare le Pmi nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma del contributo in conto capitale.
Tutte le informazioni si trovano sul sito del Mise, il Ministero dello Sviluppo Economico.

Chi può partecipare
Le Pmi aventi sede legale ed operativa in Italia che abbiano registrato un disegno/modello dal 1° gennaio 2020 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione.

Caratteristiche dell’agevolazione e spese ammissibili
L’agevolazione è pari all’80% delle spese ammissibili, con contributo massimo ottenibile pari a € 60.000. Nel bando è presente una tabella con le diverse tipologie di spesa ammissibili, con i loro massimali di importo. Il progetto e le relative spese ammissibili devono essere concluse entro 9 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione.

Modalità e scadenza
La misura è in regime de minimis e la procedura di valutazione è «valutativa a sportello». Apertura sportello alle ore 9.30 di martedì 11 ottobre 2022 fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le risorse, solitamente, esauriscono in pochi minuti.

Cliccando qui potete vedere la seconda puntata di “Bandi Flash” la video-rubrica di ApiTech in cui i nostri esperti spiegano in pochi minuti le opportunità per le imprese con i bandi “Brevetti+” e “Disegni+”.

(SN/am)




Formazione 4.0: credito d’imposta 2022 elevato fino al 70%

Il credito d’imposta formazione 4.0 è una misura agevolativa, introdotta dall’articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017, destinata alle imprese che scelgono di investire nella formazione del proprio personale dipendente, con particolare riferimento alle materie aventi ad oggetto le c. d. “tecnologie abilitanti” per il processo di trasformazione tecnologica e digitale previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.

L’intervento si affianca ai crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali materiali ed immateriali 4.0, quest’anno previsti rispettivamente nella misura del 40 e 50 per cento.

In altri termini, chi investe in beni strumentali 4.0 potrebbe avere anche la necessità di formare il proprio organico interno al fine di acquisire consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloudfog computingcyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

La misura è stata oggetto di diverse modifiche, ultima delle quali ad opera dell’articolo 22 L. 91/2022 di conversione del D.L. 50/2022 (G.U n. 164 del 15.07.2022) che, al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie impreseha previsto l’incremento delle aliquote del credito di imposta per la formazione 4.0 come segue:

  • dal 50 al 70 per cento delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole impresea condizione che le attività formative siano erogate da formatori esterni qualificati (individuati con apposito decreto del Mise) e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano appositamente certificati;
  • dal 40 al 50 per cento delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese, nel rispetto delle medesime condizioni di cui sopra.
In relazione ai progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022 – data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 – la maggiorazione del credito d’imposta formazione 4.0 trova applicazione solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa.
A tal fine, si considerano soggetti qualificati, oltre ai soggetti indicati all’articolo 3, comma 6, D.M. 04.05.2018, così come integrato dall’articolo 1, comma 213, L. 160/2019 anche:
  • centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, L. 232/2016 e
  • gli European Digital Innovation Hubs selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 Regolamento Ue 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027.
L’applicazione della maggiorazione è subordinata al previo accertamento del livello di competenze sia di base e sia specifiche dei destinatari delle attività formative nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali.
L’accertamento iniziale del livello di competenze di ciascun singolo dipendente avviene attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto direttoriale del Ministro dello Sviluppo economico.

Sulla base del livello di competenze di base e specifiche accertato e in funzione delle esigenze dell’impresa di appartenenza, il soggetto formatore stabilisce il contenuto e la durata delle attività formative di base e specifiche del progetto più adeguate alla singola impresa e ai destinatari, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti che saranno indicati con il citato decreto direttoriale.

Sul punto si segnala che, per l’applicazione della maggiorazione della misura del credito d’imposta, le attività formative di base e specifiche devono avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore.

Fermi restando gli obblighi documentali e dichiarativi previsti dall’articolo 3, comma 3, e dall’articolo 7 D.M. 04.05.2018, l’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0 “maggiorato” è inoltre subordinata al superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso, da svolgersi secondo i criteri e le modalità indicate nello stesso decreto direttoriale, e al rilascio da parte del soggetto formatore di un apposito attestato che certifichi l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione.

Il credito in argomento resta invece pari al 30 per cento delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

Per quanto riguarda, invece, i progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 che non soddisfino le condizioni previste dall’articolo 22, comma 1, del citato decreto (ad esempio, in caso di formazione interna “non qualificata”), le misure del credito d’imposta scendono al 40 per cento (piccole imprese) e al 35 per cento (medie imprese).

La misura del credito d’imposta è infine aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17.10.2017.

(SB/mc)




Piattaforma Tnt/Fedex: aggiornamento modalità operative

Ricordiamo la convenzione sottoscritta con Tnt Global Express SrlFedex a favore delle aziende associate Api Lecco e Sondrio relativa al servizio di consegna in Italia e all'Estero.
 
Modalità di utilizzo del servizio
Chi fosse interessato al servizio è pregato contattare Apiservizi Srl
Ad ogni Azienda verrà assegnata una password personale con la quale accedere al sito internet mytnt.it per le prenotazioni dei ritiri e dove trovare tutte le info e condizioni generali relative alle spedizioni (limiti peso, assicurazioni etc.)
Apiservizi Srl riceverà direttamente da TNT la fattura relativa alle spedizioni effettuate, e quindi fatturerà con periodicità quindicinale (per l'estero) e mensile (per l'Italia) le  spedizioni del mese ed ogni altra eventuale spesa accessoria alle aziende che avranno usufruito del servizio
 
A supporto è attivo il servizio clienti :

  • telefonando al n. verde 199.803.868
  • collegandosi al sito https://www.tnt.it/customeronline "contattaci online"

In pochi secondi potrete:

  • prenotare, modificare, sollecitare e annullare un ritiro
  • richiedere informazioni su una spedizione già affidata a TNT
  • calcolare tempi e costi di una spedizione
  • gestire un lasciato avviso
  • individuare i punti TNT più vicini
  • segnalare un disservizio

 
 Alleghiamo manuale utilizzo piattaforma e aggiornamento brochure presentazione del servizio.

(MS/ms)
 




Testo Unico sicurezza sul lavoro: ultimo aggiornamento

Con la presente si segnala che la versione più recente del Testo Unico della Sicurezza sul lavoro, D.lgs. 81/2008 con gli aggiornamenti fino ad agosto 2022, è consultabile sul sito ministeriale.

Come noto alle figure coinvolte il testo è comodo da consultare perché è completo di link che permettono di raggiungere rapidamente i richiami ad articoli e commi o interpelli richiamati nel testo stesso.

(SN/bd)
 




Costi gas e energia: indagine online

Vista la drammatica situazione relativa agli aumenti dei prezzi di energia e gas, inviamo alle Aziende Associate un veloce questionario anonimo da compilare online per capire come state affrontando questo problema e quali soluzioni proporreste.

I risultati ci serviranno poi per rapportarci con Confapi, la nostra associazione nazionale di riferimento, che sta dialogando con il Governo su questo tema.

Chiediamo di compilare l’indagine entro domenica 4 settembre 2022.
 
CLICCA QUI PER COMPILARE L’INDAGINE

(MP/am)




Modello Ot23: scadenza 28 febbraio 2023

Si segnala che è disponibile il nuovo modello Ot23 predisposto da Inail per l’anno 2022, con scadenza febbraio 2023.

L’Inail tratta l’argomento relativo alla riduzione del tasso medio di prevenzione per l’anno 2023 con istruzione operativa n. 7507 del giorno 1 agosto 2022; come noto il modello riguarda gli interventi per la prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati a livello aziendale durante l’anno 2022.
Gli interventi riproducono sostanzialmente quelli presenti nel Modello previsto per l’anno 2022. La novità più rilevante riguarda l’attribuzione di un punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4 della sezione “prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)”, rispetto al punteggio di 50 previsto nel modello Ot23 per l’anno 2022; l’altra novità è l’esclusione del noleggio di macchine sostitutive, ossia la sostituzione di macchine obsolete deve avvenire necessariamente con acquisto o leasing e la macchina vecchia deve essere letteralmente alienata.

Per il dettaglio delle novità introdotte si rimanda all’istruzione operativa n.7507.

Come sempre, l’Inail ha pubblicato anche un’apposita guida alla compilazione per l’anno 2023, disponibile sul sito dell’istituto.
(SN/bd)
 
 




Istruzioni aggiornate dal MiTe per lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici

Ai fini della gestione sostenibile e circolare degli impianti fotovoltaici, è online sul sito del MiTe (Ministero per la Transizione Ecologica) la nuova versione delle istruzioni per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici degli impianti incentivati in Conto Energia.

Il nuovo documento, approvato con Decreto Direttoriale della Direzione Generale Economia Circolare dell’8 agosto 2022 recepisce le direttive della Legge 233/2021 che ha convertito il Dl 152/2021.

Le principali novità prevedono:

  • che il valore della quota trattenuta dal Gse, sia per gli impianti domestici (di potenza inferiore ai 10 Kw) che per quelli professionali, è stabilita in 10 Euro per ogni singolo modulo fotovoltaico, a garanzia delle operazioni di smaltimento;
  • nuove tempistiche e nuove modalità per aderire ad un Sistema Collettivo per la gestione e lo smaltimento dei pannelli, come previsto dal D.lgs. 118/2020.
Questo anche per consentire l’esercizio dell’opzione agli impianti del IV e V Conto Energia. Tale adesione è garantita mantenendo l’importo pari a 10 euro per ogni singolo modulo fotovoltaico a garanzia delle operazioni di smaltimento.

In merito a quest’ultimo punto si specifica che è stato aggiornato l’Allegato 8.3 (Dichiarazione di partecipazione a un Sistema Collettivo) con una nuova sezione da compilare. Inoltre, per gli impianti che hanno già versato la garanzia finanziaria presso un Sistema Collettivo è necessario l’eventuale adeguamento delle quote già versate all’importo definito dal Gse (10 €/modulo) e l’invio al Gse dell’Allegato 8.3. Nel mese di settembre il Gse, insieme al Ministero della Transizione Ecologica – Dg Economia Circolare, intendono organizzare incontri informativi on-line dandone opportuna comunicazione.

(SN/bd)




Esterometro: indicazione della fattura in valuta estera

La comunicazione transfrontaliera (c.d. “esterometro”), per le operazioni decorrenti dal 1° luglio 2022, è effettuata trasmettendo un file XML al Sistema di Interscambio, analogamente a quanto avviene per l’emissione delle fatture elettroniche.

Le operazioni sono così riepilogate in modo “puntuale”, diversamente dal passato.

Le nuove regole hanno, inoltre, comportato un’evoluzione rispetto al contenuto dei dati da inviare.

Come indicato anche nella circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022, il file Xml deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica versione 1.7 e, su tale file, il SdI “effettuerà gli usuali controlli formali previsti nelle medesime specifiche, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura (ex articolo 21 del decreto Iva)“.

Sono, quindi, obbligatori tutti i campi riferiti alle informazioni stabilite dall’art. 21 del Dpr 633/72, motivo per cui occorre “mantenere coerenza tra i dati presenti nel documento (emesso extra SdI) e quelli riportati nel file Xml da trasmettere a SdI”.

La sola semplificazione, riconosciuta dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022, concerne la “descrizione” dell’operazione, il cui campo del file Xml può essere valorizzato riportando le generiche parole “BENI”, “SERVIZI” oppure “BENI E SERVIZI”, a seconda dell’oggetto della fattura (nella quale, però, la descrizione dovrà essere dettagliata).

Tra i dati obbligatori ex art. 21 comma 2 lett. l) del Dpr 633/72, si annovera anche l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile “con arrotondamento al centesimo di euro”.

In sostanza, la legislazione nazionale richiede l’indicazione in euro sia dell’imponibile che dell’imposta, per quanto l’art. 230 della direttiva 2006/112/Ce sia meno restrittivo, disponendo che “gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l’importo dell’Iva da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro utilizzando il meccanismo del tasso di conversione”.

Anche per l’esterometro si ripropone il tema della corretta compilazione del file Xml da parte dei soggetti passivi che, nell’ambito dei rapporti commerciali con Paesi al di fuori dell’area euro, per prassi riportano in fattura i predetti importi in valuta estera.

La circolare n. 26/2022, che ha esaminato diversi aspetti generali e operativi in materia di esterometro, non si è espressa sul punto.

Tale aspetto era, però, stato vagliato nella FAQ n. 64 dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica, pubblicata il 19 luglio 2019, in risposta alla domanda di una società che chiedeva di poter indicare nei campi obbligatori del file Xml i relativi importi espressi in valuta estera, inserendo il corrispondente contro-valore in euro nei campi opzionali.

L’Agenzia aveva precisato che, nel tracciato Xml – nella sezione 2.1 <DatiGenerali> della fattura – deve essere obbligatoriamente valorizzato il campo 2.1.1.2 <Divisa>.

Se il documento è emesso da soggetti residenti o stabiliti in Italia (come accade per le operazioni monitorate nell’esterometro, in cui una delle due parti è un soggetto stabilito), il codice da inserire nel campo <Divisa> deve essere obbligatoriamente “EUR” e i valori da riportare nelle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, nei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> devono essere coerenti con tale valuta.

Per includere nel file Xml anche la valuta estera, a fini gestionali, sono indicate due soluzioni mediante l’utilizzo del campi opzionali, ossia quello previsto:

  • nel blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo> (il campo <CodiceTipo> si userà per l’indicazione della divisa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:201 e il campo <CodiceValore> si userà per riportare l’importo nella divisa prescelta);
  • nella sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.
È stata, comunque, ammessa la valorizzazione del campo “Divisa” con una valuta diversa dall’euro ma, in tale ipotesi, per rispettare il dettato dell’art. 21 del Dpr 633/72, l’operatore dovrà:
  • specificare in fattura (anche nei campi descrittivi) che gli importi dell’imponibile e dell’Iva delle singole righe e dei dati di riepilogo sono espressi in euro e che solo l’importo totale della fattura (sul quale il SdI non effettua verifiche) si intende in valuta estera;
  • tenere conto che i valori delle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, dei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> sono assunti in euro da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Esclusi gli acquisti fuori campo sino a 5.000 euro

Le considerazioni sin qui esposte dovrebbero valere, tra l’altro, anche per l’emissione di autofatture ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72.

Nella circostanza, va rammentato che l’art. 12 del Dl 73/2022 (conv L. 122/2022) ha escluso l’obbligo comunicativo nel caso di acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del Dpr 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000 euro.

(MF/ms)
 




Lipe: secondo trimestre 2022, presentazione al 30 settembre

La comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE) relativa al secondo trimestre 2022 potrà essere presentata entro il 30 settembre 2022.

L’art. 3 del Dl 73/2022 ha così differito, a regime, il termine di invio dei dati del secondo trimestre di ciascun anno, originariamente fissato per il 16 settembre (art. 21-bis del Dl 78/2010).

La legge di conversione del predetto decreto (L. 122/2022), pubblicata sulla G.U. del 19 agosto 2022, ha confermato tale previsione.

Rimangono, invece, invariati i termini di presentazione delle Lipe riferite al primo e al terzo trimestre, coincidenti con l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 31 ottobre).

Per il quarto trimestre, non è mutata la possibilità di trasmettere i dati, entro l’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo, all’interno del modello Iva (compilando il quadro VP), anticipando la presentazione della dichiarazione annuale (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).

Il nuovo termine di invio dei dati riferiti al secondo trimestre, garantisce tra l’altro agli operatori un maggior tempo per l’integrazione e/o la validazione delle Lipe precompilate, secondo il programma di assistenza on line di cui all’art. 4 del Dlgs. 127/2015, attualmente previsto per i soli soggetti passivi che effettuano le liquidazioni Iva su base trimestrale per opzione.

La bozza della comunicazione Lipe relativa al secondo trimestre 2022 è, infatti, disponibile dal 6 agosto 2022 (ossia il sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento), all’interno della sezione “Documenti Iva precompilati” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Si ricorda che restano esonerati dalla comunicazione Lipe i soggetti non obbligati alla dichiarazione annuale Iva o non obbligati all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Ne sono un esempio coloro che registrano esclusivamente operazioni esenti da Iva ex art. 10 del Dpr 633/72, purché nel corso dell’anno non abbiano effettuato ulteriori operazioni che abbiano fatto venire meno le suddette condizioni di esonero, come nel caso di acquisti per i quali si applica il reverse charge.

Sono altresì esonerati dalla comunicazione coloro che nel trimestre di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, e che non devono indicare dati per il medesimo trimestre nel quadro VP del modello. Si tratta, ad esempio, dei soggetti passivi con liquidazioni mensili che non hanno effettuato né vendite, né acquisti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, essi non sono tenuti a presentare la comunicazione con riferimento al secondo trimestre (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 26 maggio 2017).

Per quanto concerne eventuali violazioni, si rileva che, con il rinvio della scadenza al 30 settembre, slittano di conseguenza anche i termini per avvalersi della riduzione delle sanzioni con l’istituto del ravvedimento operoso.

Si ricorda che, nel caso in cui la comunicazione sia omessa, incompleta o errata, si applica la sanzione di cui all’art. 11 comma 2-ter del Dlgs. 471/97, tra 500 e 2.000 euro. Tale sanzione è però ridotta alla metà qualora la comunicazione sia trasmessa entro i 15 giorni successivi alla scadenza o entro il medesimo termine sia eseguita la trasmissione corretta dei dati.
 
Correzione entro 15 giorni con sanzioni ridotte

La presentazione o la correzione entro i 15 giorni successivi al termine previsto consente, dunque, di applicare il ravvedimento sulla sanzione “base” ridotta (pari a 250 euro).

Ad esempio, in caso di correzione della “LIPE” del secondo trimestre eseguita entro il 15 ottobre, con ravvedimento perfezionato entro il 29 dicembre, il soggetto passivo dovrà versare un importo pari a 27,78 euro, ossia un nono di 250 euro.

In caso di presentazione o correzione effettuata a partire dal sedicesimo giorno successivo alla scadenza, invece, il ravvedimento si applica sulla sanzione “base” piena di 500 euro.

Ipotizzando, dunque, che la correzione avvenga a partire dal 16 ottobre, se il ravvedimento è perfezionato entro il medesimo termine del 29 dicembre, il soggetto passivo dovrà versare un importo pari a 55,56 euro, ossia un nono di 500 euro (si veda al riguardo ris. Agenzia delle Entrate n. 104/2017).

La regolarizzazione può avvenire mediante invio di una comunicazione correttiva ovvero nell’ambito della dichiarazione Iva annuale, indicando i dati delle liquidazioni nel quadro VH del modello. In questa seconda ipotesi, tuttavia, non sarebbe possibile perfezionare il ravvedimento operoso entro il termine di 90 giorni, per le violazioni relative al secondo trimestre dell’anno.

(MF/ms)
 




Valute estere giugno 2022

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di giugno 2022 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 154,1781
Peso Argentino 129,4617
Dollaro Australiano 1,5044
Real Brasiliano 5,3209
Dollaro Canadese 1,3537
Corona Ceca 24,7194
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,0734
Corona Danese 7,4392
Yen Giapponese 141,5686
Rupia Indiana 82,5112
Corona Norvegese 10,2972
Dollaro Neozelandese 1,664
Zloty Polacco 4,6471
Lira Sterlina 0,85759
Leu Rumeno 4,9444
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0566
Rand Sud Africa 16,6961
Corona Svedese 10,6005
Franco Svizzero 1,0245
Dinaro Tunisino 3,2505
Hryvnia Ucraina 30,9057
Forint Ungherese 396,6636
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di giugno sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)