1

Detrazione Iva auto: aliquota 40% prorogata al 2025

Con la decisione Ue n. 2411 del 6 dicembre 2022, è stata prorogata, sino al 31 dicembre 2025, l’autorizzazione concessa all’Italia dal Consiglio dell’Ue a prevedere un limite forfetario del 40% alla detrazione dell’Iva assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati “a fini professionali”.

Senza questa ulteriore proroga l’autorizzazione europea sarebbe scaduta alla fine di quest’anno.

Si ricorda che, nella sentenza del 2006 relativa alla causa C-228/05 (Stradasfalti), la Corte di Giustizia Ue aveva dichiarato contrarie alla normativa comunitaria le limitazioni, stabilite all’epoca in Italia, con riguardo alla detrazione dell’Iva assolta per l’acquisto e l’importazione di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli nonché per le relative spese di gestione.

A fronte della citata pronuncia, l’art. 1 del Dl 258/2006 aveva riconosciuto la possibilità di chiedere il rimborso dell’Iva non detratta per le predette operazioni effettuate sino al 13 settembre 2006, ossia al giorno anteriore alla pubblicazione della sentenza.

Era stato modificato, inoltre, l’art. 19-bis1 comma 1 lett. c) del Dpr 633/72 prevedendo che, di regola, la citata imposta non sarebbe stata detraibile sino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue dell’autorizzazione concessa all’Italia a stabilire una misura ridotta della detrazione.

Alla luce delle difficoltà riscontrate nel controllo circa la ripartizione fra uso imprenditoriale (o professionale) e uso privato di mezzi di trasporto, infatti, il nostro Paese aveva chiesto al Consiglio dell’Ue di poter introdurre misure in deroga agli artt. 26 e 168 della direttiva 2006/112/Ce.

Tale richiesta è stata accolta con la decisione del 18 giugno 2007 n. 441 che consente la limitazione al 40% del diritto a detrarre l’Iva assolta sulle spese relative a veicoli stradali a motore non interamente utilizzati “a fini professionali”.

È stato imposto, comunque, di non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l’uso a fini privati di veicoli che rientrano fra i beni dell’impresa di un soggetto passivo, qualora tali veicoli siano sottoposti a una restrizione del diritto alla detrazione dell’imposta (si veda l’art. 3 comma 6 del Dpr 633/72).

L’efficacia dell’autorizzazione concessa dal Consiglio dell’Ue era limitata inizialmente sino al 31 dicembre 2010, ma tale termine è stato prorogato, da ultimo, sino al 31 dicembre 2022 con la decisione 5 dicembre 2019 n. 2138.

La nuova autorizzazione concessa “differisce” nuovamente il predetto termine al 31 dicembre 2025.

Un’eventuale domanda di autorizzazione a prorogare ancora le misure di deroga dovrà essere presentata alla Commissione europea entro il 31 marzo 2025, corredata di una relazione che comprenda un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto alla detrazione dell’Iva.

IVA detraibile al 40%, salvo eccezioni

Ai sensi dell’art. 19-bis1 comma 1 lett. c) e d) del Dpr 633/72, dunque, sino alla fine del 2025 (salvo ulteriori proroghe) è ammessa in detrazione nella misura del 40% l’Iva assolta per l’acquisto o l’importazione:

  • di veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli di cilindrata superiore a 350 cc) e dei relativi componenti e ricambi, se i veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
  • di carburanti e lubrificanti destinati ai veicoli a motore, di cui al punto precedente, nonché delle prestazioni indicate nell’art. 16 comma 3 del Dpr 633/72 (es. noleggio e locazione finanziaria) e delle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei citati beni.
Il predetto limite alla detrazione dell’Iva non si applica ai veicoli:
  • utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione (es. veicoli destinati alla manutenzione della rete di trasporto, cfr. interpello Agenzia delle Entrate n. 954-114/2017);
  • che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (es. taxi);
  • utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
L’imposta assolta in questi casi è detraibile integralmente, fermo restando i limiti derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti o non soggette ad Iva e dall’applicazione del principio di inerenza (R.M. n. 6/2008).

(MF/ms)
 




Fringe benefit: gli omaggi natalizi nella nuova soglia a 3000 euro

Nella prassi di moltissime aziende le festività natalizie sono l’occasione per fare un regalo non solo ai clienti, ma anche ai dipendenti.

Si tratta solitamente di beni di modico valore (panettone, bottiglia, cesto) che, tuttavia, sulla base delle regole generali di determinazione del reddito di lavoro dipendente devono concorrere alla formazione del reddito del lavoratore.

Il disposto dell’art. 51 comma 1 del Tuir prevede infatti l’attrazione nell’alveo del reddito di lavoro dipendente di tutti i “valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Tali regole si applicano anche con riferimento ai titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del Tuir, per effetto del rinvio operato dal successivo art. 52.

Le erogazioni liberali concesse ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) sono quindi, come rilevato, assoggettate a tassazione.

Per attenuare tale rigoroso principio, il legislatore ha introdotto l’art. 51 comma 3 del Tuir, in base al quale non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro.

Come rilevato dall’Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 59/2008 (§ 16), “tale disposizione da una parte consente di continuare ad agevolare talune forme di liberalità in natura di modico valore offerte usualmente ai dipendenti (come quelle legate alle festività) e, dall’altra, non è lesiva degli interessi erariali in quanto resta vincolata al rispetto dei limiti dettati dall’articolo 51 del Tuir.”

Per il 2022, la soglia di 258,23 euro è stata incrementata, da ultimo, a 3.000 euro, fermo restando il meccanismo di tassazione previsto dal citato art. 51 comma 3 in caso di superamento del limite. Pertanto, se il limite viene superato, concorre a formare il reddito l’intero valore e non solo la parte eccedente.

Risultano quindi non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta 2022 non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit, i 3.000 euro, includendo in tale conteggio anche i buoni acquisto concessi dall’impresa ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del Tuir) e tenendo presente che il benefit si considera percepito dal dipendente, e assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo (circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022).

L’impresa dovrà quindi verificare, dipendente per dipendente, l’ammontare ancora disponibile del suddetto limite di 3.000 euro, considerando che lo stesso potrebbe essere stato impiegato nel 2022 anche per altri benefit (quale, ad esempio, l’auto in uso promiscuo) o per il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas. A rigore, potrebbe bastare il regalo del panettone a far saltare tutta l’agevolazione.

Occorre altresì rilevare che il predetto regime dell’art. 51 comma 3 del Tuir rappresenta, come evidenziato dalla circ. n. 35/2022, un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al “bonus carburante” di cui all’art. 2 del Dl 21/2022, in base al quale, per il periodo d’imposta 2022, i datori di lavoro privati possono erogare ai propri dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir per un ammontare massimo di 200 euro per lavoratore.

Pertanto, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Dal lato dell’impresa, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) è, in linea generale, deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del Tuir.

Il suddetto art. 95 considera, infatti, deducibili dal reddito le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti e soggetti assimilati, purché queste non abbiano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Tale esclusione è motivata da quanto disposto dall’art. 100 comma 1 del Tuir, che considera le spese sopraelencate deducibili dal reddito d’impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

(MF/ms)




Nuova Sabatini dal digitale al green: “Sarà un successo”

La Provincia del 13 dicembre 2022, Gianluca Mustillo di ApiTech commenta la nuova misura.




Webinar fiscale “Approfondimenti, scadenze, opportunità imminenti”: slide

Trasmettiamo in allegato il materiale utilizzato dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco per il webinar fiscale tenutosi martdì 13 dicembre 2022. 

Per chiarimenti e approfondimenti scrivere a comunicazione@api.lecco.it. 

Il prossimo appuntamento con il seminario fiscale è in programma martedì 17 gennaio 2022 alle ore 14.30.

(MF/am)

 




“I costi dell’energia Rimane il rischio di nuove fermate”

La Provincia del 10 dicembre 2022, parla Andrea Beri, amministratore delegato Ita Spa e consigliere Api Lecco Sondrio. 




Mezzi pesanti: orari di transito sulla vecchia Lecco-Ballabio

La Prefettura di Lecco, a causa dell’emergenza frana sulla Lecco-Ballabio avvenuta venerdì 9 dicembre scorso, ha diramato informazioni importanti per le aziende riguardo la viabilità.

Per i mezzi pesanti (superiori alle 3,5 tonnellate) è stato stabilito il transito per fasce orarie lungo la vecchia Lecco-Ballabio.

Da Ballabio a Lecco sarà possibile transitare in questi orari:
4.30-6.30
10.00-11.30
15.00-17.00
19.00-20.30
22.30-1.30

Da Lecco a Ballabio in questi orari:
1.30-4.30
8.30-10.00
11.30-13.00
17.00-19.00
20.30-22.30

Non si transita in nessuna direzione tra le ore 6.30 e le 8.30 e tra le ore 13 e le 15.

Dalla SS36 uscita consigliata Bione, con parcheggio di attesa presso piazzale Bione.

(MP/am)




I cent’anni dell’Arte Grafica Valsecchi

La Provincia del 6 dicembre 2022, servizio sulla nostra associata con sede a Malgrate (Lecco).




“Ora il fornitore domestico è il preferito dalle imprese”

Inserto “Imprese e lavoro” de La Provincia del 5 dicembre 2022, parla Angelo Crippa della Rete Ufficio Estero. 




Speditori di merci pericolose: nomina del consulente Adr entro 31 dicembre 2022

Il consulente ADR è la figura professionale di cui devono avvalersi le imprese che effettuano il carico e/o lo scarico o il trasporto di merci pericolose (compresi i rifiuti).
L’assunzione del ruolo è condizionata al possesso di una qualifica professionale, che si ottiene al superamento di un apposito esame, per il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rilascia un certificato di formazione.
 
Fino al 2019 l’accordo ADR prevedeva l’obbligo di nominare il consulente ADR per tutti gli operatori coinvolti a vario titolo nei trasporti di merci pericolose, ad eccezione della figura dello speditore e fatte salve alcune esenzioni.
 
Il punto 1.6.1.44 dell’ADR 2019 e ADR 2021 aveva inserito gli speditori di merci pericolose tra i soggetti obbligati alla nomina del consulente ADR; tuttavia una disposizione transitoria consentiva ai soggetti che si configurano come speditori di effettuare la nomina entro il 31 dicembre 2022.
 
Il consulente ADR, quindi diventa figura obbligatoria per le imprese la cui attività comporta la spedizione o il trasporto di merci e/o rifiuti pericolosi su strada, oppure le operazioni connesse all’imballaggio, al carico, al riempimento o allo scarico.
 
La nomina del consulente avviene con un atto interno all’azienda. La nomina e la relativa accettazione devono essere comunicate formalmente per iscritto, e occorre inviarne notifica all’Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, competente per territorio (in cui ha sede operativa l’azienda), entro 15 gg. dalla nomina del proprio consulente.
 
Erano previste delle esenzioni per la nomina del consulente ADR nei seguenti casi:
• massimo 3 operazioni/mese o 24 operazioni/anno;
• massimo di 180 tonnellate/anno;
• merci/rifiuti in quantità limitate con basso grado di pericolosità.
 
Poiché le suddette esenzioni, ad oggi, non sono più applicabili alla figura dello speditore, le imprese con questo ruolo devono nominare il consulente ADR, anche nel caso di una piccola spedizione occasionale di merce/rifiuto pericoloso. Salvo tardivi chiarimenti e nuove disposizioni del Ministero dei Trasporti MIT relativamente alle circolari e decreti vigenti.
 
Per informazioni e supporto su questo tema, chiamare in associazione o scrivere a silvia.negri@api.lecco.it
 

(SN/am)
 




Etichettatura ambientale: obbligo in vigore da gennaio 2023

Il Dlgs n. 116 del 2020, che recepiva la direttiva UE 2018/851 sui rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio, aveva introdotto l’obbligo di etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi immessi al consumo in Italia.
Due anni dopo, a novembre 2022 è stato pubblicato il DM n. 360 del 28 settembre 2022, che adotta le Linee Guida sull’etichettatura ambientale (ai sensi dell’art. 219, comma 5, del Dlgs 152/2006) per il corretto adempimento degli obblighi di etichettatura degli imballaggi da parte dei soggetti responsabili.

Per supportare le aziende nell’adempimento dei nuovi obblighi, Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha sviluppato una piattaforma per fornire indicazioni e informazioni utili a produttori e utilizzatori di imballaggi: cliccare qui.

La linea guida ministeriale è coerente con la guida che Conai aveva sviluppato e arricchito con la collaborazione delle associazioni e delle imprese.

Api vi invita a consultare la pagina internet sopra indicata e a verificare le modalità per adempiere a questo obbligo che ricade sulle imprese da gennaio 2023.

Per problemi e dubbi che restassero aperti, Api li può raccogliere e organizzare da gennaio un webinar dedicato, in collaborazione con Conai.

(SN/am)