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Chiarimenti su tassazione e dividendi

Con la risposta a interpello n. 454, pubblicata il 16 settembre, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicazione del regime transitorio relativo ai dividendi su partecipazioni qualificate ex art. 1 comma 1006 della L. 205/2017.

In particolare, viene ufficializzata l’impostazione già indicata in un interpello della Direzione centrale secondo il quale i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate incassati dal 1° gennaio 2023 sono soggetti a ritenuta del 26% ex art. 27 del Dpr 600/73 anche se la delibera di distribuzione è stata adottata entro il 31 dicembre 2022.

A seguito della riforma del regime dei dividendi operata dalla L. 205/2017, gli utili rivenienti da partecipazioni qualificate (così come, da sempre, quelli derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate) sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% dal 1° gennaio 2018.

La disciplina transitoria della L. 205/2017 conserva però, per gli utili maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il previgente regime impositivo, facendoli concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile del contribuente (nel limite del 40%49,72% o 58,14%, a seconda del periodo di formazione). Tale regime si applica a condizione che la delibera di distribuzione degli utili sia formalizzata entro il 31 dicembre 2022.

In sostanza, quindi, la norma transitoria dispone il mantenimento del previgente regime in materia di partecipazioni qualificate ai dividendi:

  • che promanano da utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  • la cui delibera sia intervenuta prima del 31 dicembre 2022.
Riguardo alle distribuzioni di utili effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, la risposta in commento richiama un passaggio della ris. Agenzia delle Entrate 6 giugno 2019 n. 56, secondo cui il regime transitorio previsto dall’art. 1 comma 1006 della L. 205/2017 deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi di imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale.

Si ritiene, infatti, che l’arco temporale individuato dalla norma transitoria e l’applicazione del criterio di cassa per la tassazione dei dividendi conducano alla conclusione che i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica comunque la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

Tuttavia, la risposta ad interpello in commento non sembra considerare che ai fini dell’individuazione dell’intervallo temporale relativo alla disciplina transitoria la norma fa riferimento alle distribuzioni “deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022” e non al periodo di imposta in cui il socio percepisce il dividendo. In altri termini, la risposta interpello n. 454/2022 non sembra considerare che la norma lega il regime transitorio alla data della delibera e non all’anno di percezione del provento.

A questo si aggiunge anche una considerazione che riguarda il principio di cassa ed il funzionamento delle norme sui dividendi nel nostro sistema.

Infatti, il momento dell’incasso del dividendo rappresenta per il percipiente non imprenditore il presupposto impositivo che individua l’anno di tassazione, mentre il regime impositivo applicabile si collega all’aliquota IRES che è stata liquidata sugli utili realizzati dalla società di capitali che li ha prodotti. Proprio su questo meccanismo si basa la concorrenza parziale al reddito del 40%, del 49,72% e del 58,14% che corrisponde ad utili che hanno scontato l’IRES rispettivamente con aliquota del 33%, del 27,50% e del 24%.

Finora il principio è stato quello di mantenere stabile il prelievo società + socio a prescindere dal momento in cui viene incassato il provento.

Si rischia di penalizzare gli utili più vecchi

Ne consegue che non è coerente con questo sistema legare il criterio di cassa per la tassazione del dividendo con il regime impositivo applicabile al socio.

La stessa ris. Agenzia delle Entrate 6 giugno 2019 n. 56 ha affermato che, se l’obiettivo è quello di tutelare gli utili formatisi prima dell’introduzione del nuovo regime fiscale, il regime della concorrenza parziale al reddito IRPEF dei dividendi su partecipazioni qualificate si applica anche “alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017” nonostante la norma faccia riferimento quelle deliberate “dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”.

L’impostazione indicata nella risposta n. 454/2022, invece, si pone in senso opposto, mettendo in secondo piano la ratio del regime transitorio della L. 205/2017 che è quella di non penalizzare gli utili prodotti prima del 2017.

(MF/ms)
 




Dibattito pubblico elezioni politiche 2022: “I candidati locali incontrano le aziende”

Lunedì 19 aprile 2022, ore 20.45, nella nostra sede di via Pergola 73 a Lecco ospiteremo il dibattito pubblico per le imminenti elezioni politiche dal titolo:

"I candidati locali incontrano le aziende"
 
Interverranno nel dibattito moderato dalla giornalista Katia Sala:

  • Paolo Arrigonicandidato plurinominale al Senato per il Centrodestra
  • Giuseppe Conticandidato plurinominale al Senato per Azione/Italia Viva
  • Giovanni Currò, candidato plurinominale alla Camera per il Movimento 5 Stelle
  • Paolo Lanfranchicandidato plurinominale al Senato per il Centrosinistra

Per partecipare è obbligatoria l'iscrizione (causa capienza limitata della sala) CLICCANDO QUI.




Convocazione organi societari: ritorno alle modalità ordinarie

Il 31 luglio scorso è terminato il periodo di vigenza della previsione normativa che ha consentito di tenere “a distanza” le assemblee di società a prescindere da quanto indicato nei relativi statuti.

L’art. 106 comma 7 del Dl 18/2020 convertito, infatti, nel contesto delle disposizioni dettate per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ha consentito, fino alla suddetta data, le semplificazioni procedurali allo svolgimento delle assemblee contenute nel medesimo articolo. In particolare, è stato possibile:

  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2 primo periodo);
  • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantissero l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovassero nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (comma 2 secondo periodo). Questa disposizione è stata da taluni letta come il riconoscimento della possibilità, nella fase emergenziale, di tenere un’assemblea “virtuale”, senza indicazione del luogo fisico di convocazione;
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenisse mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3);
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).
Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni normative, il ricorso “agevolato” a riunioni “a distanza” è stato ritenuto praticabile anche per CdA e Collegi sindacali.

Oggi, quindi, terminata l’operatività della ricordata disciplina, per una qualsiasi riunione di organi societari dovrebbero valere le regole ordinarie.

Occorre, peraltro, evidenziare come il Consiglio notarile di Milano, nella massima n. 200/2021, abbia sottolineato come l’eccezionalità del regime emergenziale riguarderebbe essenzialmente la possibilità di convocare assemblee senza indicare il luogo fisico di convocazione, prevedendo esclusivamente l’intervento mediante mezzi di telecomunicazione, “anche in mancanza di apposita clausola statutaria”.

Sicuramente, infatti, questa facoltà, in assenza di norme eccezionali, non esisterebbe.

Mentre sia la possibilità che il presidente e il segretario o il notaio dell’assemblea si trovino in luoghi diversi nel momento in cui partecipano all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, sia la possibilità che le assemblee (totalitarie) si tengano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, sono già state ammesse dagli stessi notai milanesi (cfr., in particolare, la massima n. 187/2020 e le relative motivazioni).

Diversa, invece, si presenta la questione attinente alla possibilità che – a prescindere dal regime emergenziale e al di fuori dei casi di assemblea totalitaria – l’assemblea venga convocata senza l’indicazione di alcun luogo fisico, ma solo mediante mezzi di telecomunicazione.

A tal riguardo, dal punto di vista letterale, le previsioni codicistiche non sono ritenute decisive in senso contrario.

Dal punto di vista sistematico, inoltre, si ritiene, da un lato, che lo svolgimento della riunione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione non costituisca una potenziale lesione dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento tra i soci, e, dall’altro, che non sia configurabile un diritto “individuale” del socio (insopprimibile a maggioranza) avente ad oggetto la possibilità di recarsi di persona in un luogo fisico per intervenire all’assemblea, senza essere costretto ad utilizzare i mezzi telematici indicati dalla società.

Per cui è ritenuto ragionevole che, in presenza di una clausola statutaria che consenta, genericamente, l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, l’organo amministrativo (o il soggetto che effettua la convocazione) possa indicare nell’avviso di convocazione che l’assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di convocazione e precisando le modalità di collegamento (eventualmente fornendo le specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della riunione).

Di conseguenza, a maggior ragione, la legittimità della convocazione senza indicazione di alcun luogo fisico, bensì solo mediante mezzi di telecomunicazione, va riconosciuta ove tale facoltà dell’organo amministrativo dovesse essere espressamente prevista dalla clausola statutaria.

Quanto affermato con riguardo alle assemblee – osservano sempre i notai milanesi – deve ritenersi tanto più applicabile alle riunioni del CdA e del Collegio sindacale, seppure in mancanza di una clausola statutaria che preveda espressamente la possibilità di convocare l’organo collegiale “solo” mediante mezzi di telecomunicazione (purché vi sia la generica disposizione statutaria che, ai sensi degli artt. 2388 comma 1 e 2404 comma 1 c.c., consenta la partecipazione con tali mezzi).

(MF/ms)




Aperto il “Buono fiere” dedicato all’internazionalizzazione

Dal 9 settembre le imprese con sede sul territorio nazionale potranno prenotare il “Buono fiere”, il nuovo incentivo che punta a sostenere la loro partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.

Inoltre, già, dal 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello per l’invio delle domande di agevolazione, i soggetti proponenti possono verificare, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e finalizzazione della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica.

Il “buono fiere” è assegnato dal MISE (Ministero dello sviluppo economico), sulla base dell’ordine temporale di ricezione delle domande, ed è inviato dal MISE stesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario, come indicata in sede di presentazione della domanda.

È con il decreto direttoriale 4 agosto 2022 che il MISE ha dettato le modalità di presentazione delle domande.

Introduzione

L’art. 25-bis del Dl. 17 maggio 2022, n. 50 (cd. decreto “Aiuti”), convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto un nuovo incentivo del valore massimo di 10.000 euro, pari al 50 per cento delle spese sostenute per chi partecipa a una o più manifestazioni fieristiche internazionali in Italia.

Le fiere ricomprese nella misura sono individuate nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (http://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/) e dovranno avere luogo nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.

Il buono fiere, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario.

Requisiti richiesti all’impresa per l’accesso al bonus
 

La dote complessiva prevista per l’intervento è di 34 milioni di euro per l’anno in corso.

Per accedere ai fondi, è necessario che il soggetto rientri nei seguenti parametri:

  • essere il legale rappresentante dell’impresa proponente;
  • avere sede operativa nel territorio nazionale ed essere iscritto e risultare attivo al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
  • avere ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche;
  • avere sostenuto o dovere sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche, indicando l’importo del buono fiere richiesto, pari al massimo al 50 per cento delle spese e degli investimenti, sostenuti o da sostenere e fermo restando il valore massimo di euro 10.000.
Spese ammissibili
 
Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:
  • spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica;
  • spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
  • spese per la pulizia dello spazio espositivo;
  • spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
  • spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
  • spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
  • spese per l’impiego di hostesssteward e interpreti a supporto del personale aziendale;
  • spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
  • spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica.
Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse.

L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Presentazione dell’istanza
 

Le domande di agevolazione devono essere presentate dal legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero (www.mise.gov.it), sezione “Buono Fiere”, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022.

Il buono fiere, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario.

Nell’istanza, è riportato l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa, valido e funzionante, che è utilizzato per ogni comunicazione tra impresa e MISE, nonché l’IBAN relativo al conto corrente bancario intestato al soggetto richiedente.

L’iter di presentazione della domanda per il rilascio del buono fiere prevede l’espletamento delle seguenti attività:

  • accesso del soggetto proponente alla procedura informatica, attraverso CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda nella procedura informatica;
  • finalizzazione della domanda.
Le domande si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di avvenuta trasmissione. Sono, in ogni caso, irricevibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla procedura informatica.
Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma.
A decorrere dalle ore 10:00 del 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello per l’invio delle domande di agevolazione, i soggetti proponenti possono verificare, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e finalizzazione della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica.
Richiesta di erogazione del bonus
 
Ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, i soggetti beneficiari devono presentare, attraverso la procedura informatica, con le modalità e i termini indicati con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e fermo restando il termine finale di validità del buono (30 novembre 2022), apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche.

Il fac-simile del modello di richiesta di rimborso è reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it).

All’istanza di rimborso devono essere allegate:

  • copia del buono fiere;
  • copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio;
  • la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle stesse;
  • apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, mediante la quale il soggetto beneficiario attesta l’avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese.
Per le richieste di rimborso ricevute, il Ministero:
  • verifica la completezza e la regolarità della richiesta e
  • determina il valore dell’agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute, come dichiarato dall’impresa beneficiaria.
Per le istanze per le quali le predette verifiche si concludano con esito positivo, il Ministero, previa registrazione dell’aiuto individuale nel relativo registro o sistema, provvede alla concessione mediante l’invio di apposita comunicazione all’impresa e al contestuale rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l’acquisizione d’ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e dell’assenza, nei casi previsti dalla vigente normativa, di inadempimenti ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022, la citata dichiarazione in ordine all’avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023. La mancata presentazione della predetta dichiarazione è causa di revoca dell’agevolazione.
Controlli a campione
Il MISE, successivamente all’erogazione delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali, al fine di verificare, su un campione significativo di beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione.

Nel caso di esito negativo dei controlli, il MISE procede alla revoca delle agevolazioni.

Il MISE può effettuare accertamenti d’ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal decreto.

I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MISE.

Obbligo di trasparenza

I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 1, commi 125 ss., della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Entro il 30 giugno di ogni anno bisogna accedere al sito CLICCANDO QUI, indicare il codice fiscale nel campo “C.F. Beneficiario” e scaricare i dati necessari all’informativa da fornire.

(MF/ms)




Credito imposta autotrasportatori: definite le modalità di accesso

L’art. 3 del Dl 50/2022 ha previsto un credito di imposta nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dagli autotrasportatori di veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio di attività di trasporto, al netto dell’Iva, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili del 13 luglio 2022 e con il decreto direttoriale del 29 luglio 2022 sono state definite le modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate all’agevolazione, pari a 496.945.000 euro.

Sono state inoltre rese disponibili sul sito del Ministero alcune faq (suddivise in tre gruppi e datate rispettivamente 5 agosto, 29 agosto e 1° settembre, ma tutte aggiornate al 1° settembre 2022).

Per il riconoscimento del credito d’imposta, i destinatari del beneficio devono presentare l’istanza esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, che acquisisce i dati secondo gli specifici modelli messi a disposizione.

La presentazione delle istanze per richiedere il credito d’imposta avviene, attraverso la suddetta piattaforma, a decorrere dalla data comunicata dalla Direzione generale per la Sicurezza stradale e l’Autotrasporto sul sito del Ministero. Il portale web sarà fruibile per un periodo di 30 giorni dalla data di apertura.

Stando alle indicazioni fornite sul sito dell’Agenzia delle Dogane, aggiornate al 2 settembre, e con comunicato del Ministero del 3 settembre, la piattaforma sarà disponibile dal 12 settembre.

Il credito d’imposta verrà comunque assegnato nei limiti delle risorse disponibili in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 ex art. 17 del Dlgs. 241/97, senza applicazione dei limiti alle compensazioni di cui agli artt. 1 comma 53 della L. 244/2007 e 34 della L. 388/2000.

In particolare, il credito d’imposta è utilizzabile presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati.

Credito utilizzabile decorsi 10 giorni dalla trasmissione dei dati

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per il tramite dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, trasmette infatti all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito d’imposta concesso.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del Tuir.

Inoltre, il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, nei limiti del costo sostenuto.

(MF/ms)
 




E’ legge il “Decreto Semplificazioni”: ecco le principali novità

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2022, n. 193, la Legge n. 122/2022 di conversione del cosiddetto Decreto” Semplificazioni” (Dl. 21 giugno 2022, n. 73).

Sono entrate così in vigore dal 20 agosto 2022 le nuove disposizioni anche in tema fiscale.
 
Le principali novità riguardano le semplificazioni in materia di tenuta e conservazione dei registri contabili, l’attenuazione dei controlli sulle dichiarazioni precompilate e la comunicazione della conclusione delle verifiche fiscali, lo sblocco delle cessioni dei bonus edilizi comunicate prima del 1° maggio 2022, le nuove segnalazioni di allerta per la valutazione della crisi d’impresa e la parziale riformulazione del calendario fiscale.
 
Registri contabili – è stato abrogato l’obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici. Sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
 
LIPE – è stata spostata dal 16 al 30 settembre la scadenza per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al secondo trimestre dell’anno.
Queste le scadenze aggiornate per la presentazione del modello Lipe:

  • primo trimestre, 31 maggio
  • secondo trimestre, 30 settembre
  • terzo trimestre, 30 novembre
  • quarto trimestre, 28 febbraio.
 
Invio elenchi Intrastat – è stato confermato il termine del 25 del mese successivo al periodo di riferimento per l’invio degli elenchi al fine di rispettare i regolamenti statistici europei.
 
Imposta di bollo – è stato elevato a 5.000 euro (il limite precedente era 250 euro) la soglia sotto la quale il versamento dell’imposta di bollo può essere rinviata al trimestre successivo (con riferimento al primo ed al secondo trimestre).
 
Modello F24 – è stato disposto che il modello F24 diverrà l’unico strumento di versamento da utilizzarsi per qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali.
Le disposizioni relative ai versamenti unitari e alla compensazione sono applicabili anche alle Casse di previdenza professionali, ma solo a seguito di apposita richiesta deliberata dell’ente previdenziale.
 
Dichiarazione precompilata – saranno esclusi dai controlli i dati non modificati, compresi quelli comunicati da terzi, in relazione alle dichiarazioni presentate anche tramite Caf e professionisti. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
In caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante Caf o professionista, il controllo formale non sarà comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risulteranno modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non sarà richiesta la conservazione della documentazione.
Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.
 
Società in perdita sistematica – è prevista l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica e dell’addizionale Ires a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.
 
Registrazione atti – passa da 20 a 30 giorni il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.
 
Dichiarazione IMU – è stato differito al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021, anche per gli enti non commerciali.
 
ISA – i correttivi in materia di ISA, previsti per il 2020 e il 2021 dalla normativa emanata per far fronte all’emergenza Covid, sono stati estesi anche al 2022.
 
Segnalazione allerta crisi d’impresa – viene modificata la disciplina delle segnalazioni di allerta dei creditori pubblici qualificati per la composizione negoziata della crisi. In particolare, per l’Agenzia Entrate assumerà rilievo l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA, risultante dalle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, di importo superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.
In ogni caso la segnalazione verrà inviata quando il debito è superiore a 20.000 euro (e non più 5.000 euro, come previsto nella formulazione originaria della norma).
 
Cessione crediti d’imposta – è stata semplificata la disciplina sulla cessione dei bonus edilizi contenuta nel Decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022) che ammette la possibilità per le banche di cedere i crediti a favore di imprese o professionisti che intrattengono, con le stesse, rapporti di conto corrente, se diversi dai consumatori e/o utenti, ma soltanto se la cessione o sconto in fattura è stata comunicata all’Agenzia delle Entrate successivamente alla data del 1° maggio 2022. Vengono quindi riammessi al regime facilitato anche le cessioni e gli sconti in fattura comunicati all’Agenzia Entrate prima di tale data, che rischiavano di rimanere bloccati.
 
Novità per il Terzo Settore – sono previste diverse novità anche per il Terzo Settore, tra le quali:
  • la sospensione, dal 1° luglio al 15 settembre 2022, del termine per il computo dei 180 giorni entro i quali gli uffici del RUNTS (Registro unico nazionale del terzo settore), ricevute le informazioni contenute nei registri preesistenti, provvedono a richiedere agli enti già iscritti eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione;
  • la proroga al 31 dicembre 2022 del termine entro il quale Onlus, OdV e Aps possono adeguare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
(MF/ms)



Conai: semplificazioni per attività di trasformazione minime e per esportazioni limitate

Conai ha recentemente introdotto l’estensione di una procedura esistente agevolata (facoltativa) ai trasformatori che effettuano minime lavorazioni sugli imballaggi finiti, acquistati senza aggiungere ulteriore materiale che incide sul peso (ad es. stampa, serigrafia, incollaggio, ecc.). I trasformatori possono pagare il Cac direttamente ai loro fornitori, al momento dell’acquisto degli imballaggi oggetto di trasformazione. In tal modo, quindi, gli stessi non saranno più tenuti ad addebitare il Cac ai clienti né a dichiararlo e a versarlo al Conai.

L’opportunità è utilizzabile dal 1 ottobre 2022 e si applica sotto la soglia di 150 tonnellate di imballaggi per ciascun materiale, gestiti nell’anno precedente. Altri dettagli nella circolare del 28 luglio 2022 qui allegata.

Conai ha introdotto anche una procedura semplificata che riguarda le esportazioni in esenzione ed è riservata alle aziende che nel mod. 6.3 dell’anno precedente hanno dichiarato quantitativi di imballaggi in esenzione dal contributo fino a 150 t per singolo materiale.

La semplificazione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023 e consiste essenzialmente nella possibilità di compilare la scheda 6.3 con periodicità annuale a prescindere dalla periodicità (mensile o trimestrale) della dichiarazione a cui deve essere allegata. I dettagli sono riportati nell’allegata Circolare Conai del 29 luglio 2022.

(SN/bd)
 
 




Piattaforma Tnt/Fedex: aggiornamento modalità operative

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(MS/ms)
 




Esterometro: indicazione della fattura in valuta estera

La comunicazione transfrontaliera (c.d. “esterometro”), per le operazioni decorrenti dal 1° luglio 2022, è effettuata trasmettendo un file XML al Sistema di Interscambio, analogamente a quanto avviene per l’emissione delle fatture elettroniche.

Le operazioni sono così riepilogate in modo “puntuale”, diversamente dal passato.

Le nuove regole hanno, inoltre, comportato un’evoluzione rispetto al contenuto dei dati da inviare.

Come indicato anche nella circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022, il file Xml deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica versione 1.7 e, su tale file, il SdI “effettuerà gli usuali controlli formali previsti nelle medesime specifiche, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura (ex articolo 21 del decreto Iva)“.

Sono, quindi, obbligatori tutti i campi riferiti alle informazioni stabilite dall’art. 21 del Dpr 633/72, motivo per cui occorre “mantenere coerenza tra i dati presenti nel documento (emesso extra SdI) e quelli riportati nel file Xml da trasmettere a SdI”.

La sola semplificazione, riconosciuta dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022, concerne la “descrizione” dell’operazione, il cui campo del file Xml può essere valorizzato riportando le generiche parole “BENI”, “SERVIZI” oppure “BENI E SERVIZI”, a seconda dell’oggetto della fattura (nella quale, però, la descrizione dovrà essere dettagliata).

Tra i dati obbligatori ex art. 21 comma 2 lett. l) del Dpr 633/72, si annovera anche l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile “con arrotondamento al centesimo di euro”.

In sostanza, la legislazione nazionale richiede l’indicazione in euro sia dell’imponibile che dell’imposta, per quanto l’art. 230 della direttiva 2006/112/Ce sia meno restrittivo, disponendo che “gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l’importo dell’Iva da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro utilizzando il meccanismo del tasso di conversione”.

Anche per l’esterometro si ripropone il tema della corretta compilazione del file Xml da parte dei soggetti passivi che, nell’ambito dei rapporti commerciali con Paesi al di fuori dell’area euro, per prassi riportano in fattura i predetti importi in valuta estera.

La circolare n. 26/2022, che ha esaminato diversi aspetti generali e operativi in materia di esterometro, non si è espressa sul punto.

Tale aspetto era, però, stato vagliato nella FAQ n. 64 dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica, pubblicata il 19 luglio 2019, in risposta alla domanda di una società che chiedeva di poter indicare nei campi obbligatori del file Xml i relativi importi espressi in valuta estera, inserendo il corrispondente contro-valore in euro nei campi opzionali.

L’Agenzia aveva precisato che, nel tracciato Xml – nella sezione 2.1 <DatiGenerali> della fattura – deve essere obbligatoriamente valorizzato il campo 2.1.1.2 <Divisa>.

Se il documento è emesso da soggetti residenti o stabiliti in Italia (come accade per le operazioni monitorate nell’esterometro, in cui una delle due parti è un soggetto stabilito), il codice da inserire nel campo <Divisa> deve essere obbligatoriamente “EUR” e i valori da riportare nelle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, nei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> devono essere coerenti con tale valuta.

Per includere nel file Xml anche la valuta estera, a fini gestionali, sono indicate due soluzioni mediante l’utilizzo del campi opzionali, ossia quello previsto:

  • nel blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo> (il campo <CodiceTipo> si userà per l’indicazione della divisa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:201 e il campo <CodiceValore> si userà per riportare l’importo nella divisa prescelta);
  • nella sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.
È stata, comunque, ammessa la valorizzazione del campo “Divisa” con una valuta diversa dall’euro ma, in tale ipotesi, per rispettare il dettato dell’art. 21 del Dpr 633/72, l’operatore dovrà:
  • specificare in fattura (anche nei campi descrittivi) che gli importi dell’imponibile e dell’Iva delle singole righe e dei dati di riepilogo sono espressi in euro e che solo l’importo totale della fattura (sul quale il SdI non effettua verifiche) si intende in valuta estera;
  • tenere conto che i valori delle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, dei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> sono assunti in euro da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Esclusi gli acquisti fuori campo sino a 5.000 euro

Le considerazioni sin qui esposte dovrebbero valere, tra l’altro, anche per l’emissione di autofatture ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72.

Nella circostanza, va rammentato che l’art. 12 del Dl 73/2022 (conv L. 122/2022) ha escluso l’obbligo comunicativo nel caso di acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del Dpr 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000 euro.

(MF/ms)
 




Lipe: secondo trimestre 2022, presentazione al 30 settembre

La comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE) relativa al secondo trimestre 2022 potrà essere presentata entro il 30 settembre 2022.

L’art. 3 del Dl 73/2022 ha così differito, a regime, il termine di invio dei dati del secondo trimestre di ciascun anno, originariamente fissato per il 16 settembre (art. 21-bis del Dl 78/2010).

La legge di conversione del predetto decreto (L. 122/2022), pubblicata sulla G.U. del 19 agosto 2022, ha confermato tale previsione.

Rimangono, invece, invariati i termini di presentazione delle Lipe riferite al primo e al terzo trimestre, coincidenti con l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 31 ottobre).

Per il quarto trimestre, non è mutata la possibilità di trasmettere i dati, entro l’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo, all’interno del modello Iva (compilando il quadro VP), anticipando la presentazione della dichiarazione annuale (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).

Il nuovo termine di invio dei dati riferiti al secondo trimestre, garantisce tra l’altro agli operatori un maggior tempo per l’integrazione e/o la validazione delle Lipe precompilate, secondo il programma di assistenza on line di cui all’art. 4 del Dlgs. 127/2015, attualmente previsto per i soli soggetti passivi che effettuano le liquidazioni Iva su base trimestrale per opzione.

La bozza della comunicazione Lipe relativa al secondo trimestre 2022 è, infatti, disponibile dal 6 agosto 2022 (ossia il sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento), all’interno della sezione “Documenti Iva precompilati” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Si ricorda che restano esonerati dalla comunicazione Lipe i soggetti non obbligati alla dichiarazione annuale Iva o non obbligati all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Ne sono un esempio coloro che registrano esclusivamente operazioni esenti da Iva ex art. 10 del Dpr 633/72, purché nel corso dell’anno non abbiano effettuato ulteriori operazioni che abbiano fatto venire meno le suddette condizioni di esonero, come nel caso di acquisti per i quali si applica il reverse charge.

Sono altresì esonerati dalla comunicazione coloro che nel trimestre di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, e che non devono indicare dati per il medesimo trimestre nel quadro VP del modello. Si tratta, ad esempio, dei soggetti passivi con liquidazioni mensili che non hanno effettuato né vendite, né acquisti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, essi non sono tenuti a presentare la comunicazione con riferimento al secondo trimestre (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 26 maggio 2017).

Per quanto concerne eventuali violazioni, si rileva che, con il rinvio della scadenza al 30 settembre, slittano di conseguenza anche i termini per avvalersi della riduzione delle sanzioni con l’istituto del ravvedimento operoso.

Si ricorda che, nel caso in cui la comunicazione sia omessa, incompleta o errata, si applica la sanzione di cui all’art. 11 comma 2-ter del Dlgs. 471/97, tra 500 e 2.000 euro. Tale sanzione è però ridotta alla metà qualora la comunicazione sia trasmessa entro i 15 giorni successivi alla scadenza o entro il medesimo termine sia eseguita la trasmissione corretta dei dati.
 
Correzione entro 15 giorni con sanzioni ridotte

La presentazione o la correzione entro i 15 giorni successivi al termine previsto consente, dunque, di applicare il ravvedimento sulla sanzione “base” ridotta (pari a 250 euro).

Ad esempio, in caso di correzione della “LIPE” del secondo trimestre eseguita entro il 15 ottobre, con ravvedimento perfezionato entro il 29 dicembre, il soggetto passivo dovrà versare un importo pari a 27,78 euro, ossia un nono di 250 euro.

In caso di presentazione o correzione effettuata a partire dal sedicesimo giorno successivo alla scadenza, invece, il ravvedimento si applica sulla sanzione “base” piena di 500 euro.

Ipotizzando, dunque, che la correzione avvenga a partire dal 16 ottobre, se il ravvedimento è perfezionato entro il medesimo termine del 29 dicembre, il soggetto passivo dovrà versare un importo pari a 55,56 euro, ossia un nono di 500 euro (si veda al riguardo ris. Agenzia delle Entrate n. 104/2017).

La regolarizzazione può avvenire mediante invio di una comunicazione correttiva ovvero nell’ambito della dichiarazione Iva annuale, indicando i dati delle liquidazioni nel quadro VH del modello. In questa seconda ipotesi, tuttavia, non sarebbe possibile perfezionare il ravvedimento operoso entro il termine di 90 giorni, per le violazioni relative al secondo trimestre dell’anno.

(MF/ms)