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Conai: semplificazioni per attività di trasformazione minime e per esportazioni limitate

Conai ha recentemente introdotto l’estensione di una procedura esistente agevolata (facoltativa) ai trasformatori che effettuano minime lavorazioni sugli imballaggi finiti, acquistati senza aggiungere ulteriore materiale che incide sul peso (ad es. stampa, serigrafia, incollaggio, ecc.). I trasformatori possono pagare il Cac direttamente ai loro fornitori, al momento dell’acquisto degli imballaggi oggetto di trasformazione. In tal modo, quindi, gli stessi non saranno più tenuti ad addebitare il Cac ai clienti né a dichiararlo e a versarlo al Conai.

L’opportunità è utilizzabile dal 1 ottobre 2022 e si applica sotto la soglia di 150 tonnellate di imballaggi per ciascun materiale, gestiti nell’anno precedente. Altri dettagli nella circolare del 28 luglio 2022 qui allegata.

Conai ha introdotto anche una procedura semplificata che riguarda le esportazioni in esenzione ed è riservata alle aziende che nel mod. 6.3 dell’anno precedente hanno dichiarato quantitativi di imballaggi in esenzione dal contributo fino a 150 t per singolo materiale.

La semplificazione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023 e consiste essenzialmente nella possibilità di compilare la scheda 6.3 con periodicità annuale a prescindere dalla periodicità (mensile o trimestrale) della dichiarazione a cui deve essere allegata. I dettagli sono riportati nell’allegata Circolare Conai del 29 luglio 2022.

(SN/bd)
 
 




Piattaforma Tnt/Fedex: aggiornamento modalità operative

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(MS/ms)
 




Esterometro: indicazione della fattura in valuta estera

La comunicazione transfrontaliera (c.d. “esterometro”), per le operazioni decorrenti dal 1° luglio 2022, è effettuata trasmettendo un file XML al Sistema di Interscambio, analogamente a quanto avviene per l’emissione delle fatture elettroniche.

Le operazioni sono così riepilogate in modo “puntuale”, diversamente dal passato.

Le nuove regole hanno, inoltre, comportato un’evoluzione rispetto al contenuto dei dati da inviare.

Come indicato anche nella circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022, il file Xml deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica versione 1.7 e, su tale file, il SdI “effettuerà gli usuali controlli formali previsti nelle medesime specifiche, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura (ex articolo 21 del decreto Iva)“.

Sono, quindi, obbligatori tutti i campi riferiti alle informazioni stabilite dall’art. 21 del Dpr 633/72, motivo per cui occorre “mantenere coerenza tra i dati presenti nel documento (emesso extra SdI) e quelli riportati nel file Xml da trasmettere a SdI”.

La sola semplificazione, riconosciuta dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022, concerne la “descrizione” dell’operazione, il cui campo del file Xml può essere valorizzato riportando le generiche parole “BENI”, “SERVIZI” oppure “BENI E SERVIZI”, a seconda dell’oggetto della fattura (nella quale, però, la descrizione dovrà essere dettagliata).

Tra i dati obbligatori ex art. 21 comma 2 lett. l) del Dpr 633/72, si annovera anche l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile “con arrotondamento al centesimo di euro”.

In sostanza, la legislazione nazionale richiede l’indicazione in euro sia dell’imponibile che dell’imposta, per quanto l’art. 230 della direttiva 2006/112/Ce sia meno restrittivo, disponendo che “gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l’importo dell’Iva da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro utilizzando il meccanismo del tasso di conversione”.

Anche per l’esterometro si ripropone il tema della corretta compilazione del file Xml da parte dei soggetti passivi che, nell’ambito dei rapporti commerciali con Paesi al di fuori dell’area euro, per prassi riportano in fattura i predetti importi in valuta estera.

La circolare n. 26/2022, che ha esaminato diversi aspetti generali e operativi in materia di esterometro, non si è espressa sul punto.

Tale aspetto era, però, stato vagliato nella FAQ n. 64 dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica, pubblicata il 19 luglio 2019, in risposta alla domanda di una società che chiedeva di poter indicare nei campi obbligatori del file Xml i relativi importi espressi in valuta estera, inserendo il corrispondente contro-valore in euro nei campi opzionali.

L’Agenzia aveva precisato che, nel tracciato Xml – nella sezione 2.1 <DatiGenerali> della fattura – deve essere obbligatoriamente valorizzato il campo 2.1.1.2 <Divisa>.

Se il documento è emesso da soggetti residenti o stabiliti in Italia (come accade per le operazioni monitorate nell’esterometro, in cui una delle due parti è un soggetto stabilito), il codice da inserire nel campo <Divisa> deve essere obbligatoriamente “EUR” e i valori da riportare nelle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, nei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> devono essere coerenti con tale valuta.

Per includere nel file Xml anche la valuta estera, a fini gestionali, sono indicate due soluzioni mediante l’utilizzo del campi opzionali, ossia quello previsto:

  • nel blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo> (il campo <CodiceTipo> si userà per l’indicazione della divisa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:201 e il campo <CodiceValore> si userà per riportare l’importo nella divisa prescelta);
  • nella sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.
È stata, comunque, ammessa la valorizzazione del campo “Divisa” con una valuta diversa dall’euro ma, in tale ipotesi, per rispettare il dettato dell’art. 21 del Dpr 633/72, l’operatore dovrà:
  • specificare in fattura (anche nei campi descrittivi) che gli importi dell’imponibile e dell’Iva delle singole righe e dei dati di riepilogo sono espressi in euro e che solo l’importo totale della fattura (sul quale il SdI non effettua verifiche) si intende in valuta estera;
  • tenere conto che i valori delle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, dei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> sono assunti in euro da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Esclusi gli acquisti fuori campo sino a 5.000 euro

Le considerazioni sin qui esposte dovrebbero valere, tra l’altro, anche per l’emissione di autofatture ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72.

Nella circostanza, va rammentato che l’art. 12 del Dl 73/2022 (conv L. 122/2022) ha escluso l’obbligo comunicativo nel caso di acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del Dpr 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000 euro.

(MF/ms)
 




Lipe: secondo trimestre 2022, presentazione al 30 settembre

La comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE) relativa al secondo trimestre 2022 potrà essere presentata entro il 30 settembre 2022.

L’art. 3 del Dl 73/2022 ha così differito, a regime, il termine di invio dei dati del secondo trimestre di ciascun anno, originariamente fissato per il 16 settembre (art. 21-bis del Dl 78/2010).

La legge di conversione del predetto decreto (L. 122/2022), pubblicata sulla G.U. del 19 agosto 2022, ha confermato tale previsione.

Rimangono, invece, invariati i termini di presentazione delle Lipe riferite al primo e al terzo trimestre, coincidenti con l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 31 ottobre).

Per il quarto trimestre, non è mutata la possibilità di trasmettere i dati, entro l’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo, all’interno del modello Iva (compilando il quadro VP), anticipando la presentazione della dichiarazione annuale (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).

Il nuovo termine di invio dei dati riferiti al secondo trimestre, garantisce tra l’altro agli operatori un maggior tempo per l’integrazione e/o la validazione delle Lipe precompilate, secondo il programma di assistenza on line di cui all’art. 4 del Dlgs. 127/2015, attualmente previsto per i soli soggetti passivi che effettuano le liquidazioni Iva su base trimestrale per opzione.

La bozza della comunicazione Lipe relativa al secondo trimestre 2022 è, infatti, disponibile dal 6 agosto 2022 (ossia il sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento), all’interno della sezione “Documenti Iva precompilati” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Si ricorda che restano esonerati dalla comunicazione Lipe i soggetti non obbligati alla dichiarazione annuale Iva o non obbligati all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.

Ne sono un esempio coloro che registrano esclusivamente operazioni esenti da Iva ex art. 10 del Dpr 633/72, purché nel corso dell’anno non abbiano effettuato ulteriori operazioni che abbiano fatto venire meno le suddette condizioni di esonero, come nel caso di acquisti per i quali si applica il reverse charge.

Sono altresì esonerati dalla comunicazione coloro che nel trimestre di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva, e che non devono indicare dati per il medesimo trimestre nel quadro VP del modello. Si tratta, ad esempio, dei soggetti passivi con liquidazioni mensili che non hanno effettuato né vendite, né acquisti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, essi non sono tenuti a presentare la comunicazione con riferimento al secondo trimestre (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 26 maggio 2017).

Per quanto concerne eventuali violazioni, si rileva che, con il rinvio della scadenza al 30 settembre, slittano di conseguenza anche i termini per avvalersi della riduzione delle sanzioni con l’istituto del ravvedimento operoso.

Si ricorda che, nel caso in cui la comunicazione sia omessa, incompleta o errata, si applica la sanzione di cui all’art. 11 comma 2-ter del Dlgs. 471/97, tra 500 e 2.000 euro. Tale sanzione è però ridotta alla metà qualora la comunicazione sia trasmessa entro i 15 giorni successivi alla scadenza o entro il medesimo termine sia eseguita la trasmissione corretta dei dati.
 
Correzione entro 15 giorni con sanzioni ridotte

La presentazione o la correzione entro i 15 giorni successivi al termine previsto consente, dunque, di applicare il ravvedimento sulla sanzione “base” ridotta (pari a 250 euro).

Ad esempio, in caso di correzione della “LIPE” del secondo trimestre eseguita entro il 15 ottobre, con ravvedimento perfezionato entro il 29 dicembre, il soggetto passivo dovrà versare un importo pari a 27,78 euro, ossia un nono di 250 euro.

In caso di presentazione o correzione effettuata a partire dal sedicesimo giorno successivo alla scadenza, invece, il ravvedimento si applica sulla sanzione “base” piena di 500 euro.

Ipotizzando, dunque, che la correzione avvenga a partire dal 16 ottobre, se il ravvedimento è perfezionato entro il medesimo termine del 29 dicembre, il soggetto passivo dovrà versare un importo pari a 55,56 euro, ossia un nono di 500 euro (si veda al riguardo ris. Agenzia delle Entrate n. 104/2017).

La regolarizzazione può avvenire mediante invio di una comunicazione correttiva ovvero nell’ambito della dichiarazione Iva annuale, indicando i dati delle liquidazioni nel quadro VH del modello. In questa seconda ipotesi, tuttavia, non sarebbe possibile perfezionare il ravvedimento operoso entro il termine di 90 giorni, per le violazioni relative al secondo trimestre dell’anno.

(MF/ms)
 




Valute estere giugno 2022

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di giugno 2022 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 154,1781
Peso Argentino 129,4617
Dollaro Australiano 1,5044
Real Brasiliano 5,3209
Dollaro Canadese 1,3537
Corona Ceca 24,7194
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,0734
Corona Danese 7,4392
Yen Giapponese 141,5686
Rupia Indiana 82,5112
Corona Norvegese 10,2972
Dollaro Neozelandese 1,664
Zloty Polacco 4,6471
Lira Sterlina 0,85759
Leu Rumeno 4,9444
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0566
Rand Sud Africa 16,6961
Corona Svedese 10,6005
Franco Svizzero 1,0245
Dinaro Tunisino 3,2505
Hryvnia Ucraina 30,9057
Forint Ungherese 396,6636
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di giugno sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Valute estere luglio 2022

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di luglio 2022 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 149,0832
Peso Argentino 130,4532
Dollaro Australiano 1,4856
Real Brasiliano 5,4718
Dollaro Canadese 1,318
Corona Ceca 24,5939
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 6,8538
Corona Danese 7,4426
Yen Giapponese 139,1738
Rupia Indiana 81,0182
Corona Norvegese 10,1823
Dollaro Neozelandese 1,6436
Zloty Polacco 4,7682
Lira Sterlina 0,84955
Leu Rumeno 4,9396
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0179
Rand Sud Africa 17,1606
Corona Svedese 10,5752
Franco Svizzero 1,09876
Dinaro Tunisino 3,2168
Hryvnia Ucraina 32,2591
Forint Ungherese 404,0976
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di luglio sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 
 




Istat giugno 2022

Comunichiamo che l’indice Istat di giugno 2022, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 7,8% (variazione annuale) e a + 9.3% (variazione biennale).

 

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 5,85% e + 6,97%.

 

(MP/bd)




Fatturazione elettronica: nuovi codici di scarto dei documenti

Dal prossimo 1° ottobre 2022, a seguito dell’aggiornamento delle specifiche tecniche per la generazione e trasmissione della fattura elettronica e dell’esterometro (versione 1.7.1), entreranno in vigore alcune significative novità concernenti, in modo particolare:
  • controlli sulle fatture elettroniche transitate via Sistema di Interscambio;
  • le ulteriori funzionalità del blocco “Altri Dati Gestionali”;
  • l’introduzione del nuovo codice TD28.
Con riguardo ai controlli e ai motivi di rifiuto del file XML, occorre sottolineare come il SdI non ammetta fatture (ordinarie o semplificate) in cui contemporaneamente fornitore e cliente sono privi di partita IVA italiana.

Tecnicamente, nel caso in cui l’elemento “Id Paese” (che indica lo Stato che ha assegnato l’identificativo fiscale al soggetto) del cedente/prestatore (C/P) e quello del cessionario/committente (C/C) siano valorizzati con codici diversi da “IT”, la fattura elettronica non verrà accettata dal sistema con conseguente comunicazione del codice errore 00476

Le parti (C/P e C/C) devono, poi, essere differenti, pena lo scarto del file con codice 00471, quando si utilizzano le seguenti codifiche:

  • TD01 (fattura), TD02 (acconto/anticipo su fattura), TD03 (acconto/anticipo su parcella), TD06 (parcella), TD07 (fattura semplificata);
  • TD16, per l’integrazione del documento nell’inversione contabile “interna”;
  • TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di servizi dall’estero, TD18 per l’integrazione richiesta negli acquisti intracomunitari di beni e TD19 per l’integrazione o autofattura nelle fattispecie previste dall’art. 17 comma 2 del DPR 633/72 (codici utilizzabili anche ai fini dell’esterometro);
  • TD20 per l’emissione di autofattura da regolarizzazione;
  • TD24 per la fattura differita e TD25 per la fattura “super differita” (controllo non previsto nelle precedenti specifiche);
  • TD28 per la comunicazione, ai fini dell’esterometro, degli acquisti da operatori sanmarinesi che hanno emesso fattura cartacea con indicazione dell’IVA.
Cedente/prestatore e cessionario/committente devono, invece, coincidere non solo nei file XML generati per la regolarizzazione dello splafonamento (TD21), ma anche in quelli per la documentazione dell’autoconsumo o delle cessioni gratuite senza rivalsa (TD27).

In caso contrario, il documento verrà scartato dal sistema con codice 00472.

Altre novità della versione 1.7.1 delle specifiche tecniche concernono il blocco informativo “Altri Dati Gestionali”.

Nell’ipotesi in cui vengano estratti beni da un deposito IVA, nel file XML andrà valorizzato l’anno in corso se l’estrazione è avvenuta nello stesso periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’immissione o l’acquisto. Qualora, invece, il bene sia stato estratto in un anno successivo a quello di acquisizione senza pagamento dell’IVA, dovrà essere riportato il riferimento al periodo precedente.

Altra nuova funzionalità del blocco concerne la possibilità di riportare, nel campo “Tipo Dato”, la stringa “F24”, per informare l’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito “tramite modello di versamento F24 in sede di liquidazione periodica”.

Sul punto sarebbe auspicabile che l’Agenzia delle Entrate precisasse a quale tipo di regolarizzazione si debba far riferimento.

Il nuovo codice TD28 per gli acquisti da San Marino

Dallo scorso 1° luglio, per effetto delle disposizioni del DM 21 giugno 2021, è entrato in vigore l’obbligo di emettere e-fattura via Sistema di Interscambio per documentare le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti da tali soggetti.

Va sottolineato, tuttavia, che la normativa sanmarinese (decreto delegato 5 agosto 2021 n. 147) esclude da tale obbligo, consentendo l’emissione di fattura cartacea, i soggetti passivi “stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00”.

L’operatore nazionale che riceva un documento cartaceo con addebito dell’imposta in fattura, da un soggetto che beneficia di tale esonero, sarà tenuto a utilizzare il nuovo codice TD28 al fine della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere; i codici TD17 o TD19 dovranno, invece, essere adoperati per l’assolvimento dell’IVA in Italia, qualora la controparte sanmarinese abbia emesso fattura senza addebito d’imposta.

(MF/ms) 




Obbligo di informativa sulle erogazioni pubbliche: aggiornamento

Il Ddl. di conversione del Dl n. 73/2022 (c.d. Dl “Semplificazioni fiscali”), approvato dal Senato il 2 agosto 2022, interviene, tra l’altro, anche sugli obblighi di informativa sulle erogazioni pubbliche, previsti dall’art. 1 comma 125 ss. della L. 124/2017.

Tale disposizione prevede modalità e termini di adempimento differenziati in ragione dei diversi enti che ricevono le erogazioni.

In particolare, le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori, le associazioni, le ONLUS e le fondazioni, nonché le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, alle stesse effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni nei propri siti internet o analoghi portali digitali “entro il 30 giugno di ogni anno” (comma 125).

I soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare le informazioni nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato (comma 125-bis). In tal caso, quindi, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione del bilancio.

Da ultimo, i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all’obbligo (in analogia a quanto previsto per gli enti non commerciali) mediante pubblicazione delle informazioni su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza “entro il 30 giugno di ogni anno” (comma 125-bis).

Per tali soggetti, non è mai stato chiarito se l’inserimento dell’informativa nella Nota integrativa (in luogo del sito internet) fosse sufficiente per assolvere all’obbligo.

Alla questione sembra ora porre rimedio il Ddl. di conversione del Dl n. 73/2022, che prevede l’inserimento, all’art. 3, del comma 6-bis, ai sensi del quale, “fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all’articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo”.

La norma sembra, quindi, prevedere l’alternatività tra l’adempimento sul sito internet, in relazione al quale resta fermo il termine del 30 giugno, e l’adempimento nella Nota integrativa, in tal modo concedendo un’importante semplificazione.

Per quanto attiene all’ambito soggettivo di applicazione, la disposizione sembra certamente riferibile ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, che sono obbligati a predisporre la Nota integrativa, seppur la stessa abbia un contenuto limitato rispetto al bilancio ordinario (art. 2435-bis comma 4 c.c.).

In secondo luogo, posto che il Ddl. di conversione del Dl n. 73/2022 fa riferimento agli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis, la possibilità di adempiere nella Nota integrativa sembra riferibile anche agli enti non commerciali, ove gli stessi predispongano tale documento.

Sembrerebbe, poi, logico riferire la semplificazione alle micro imprese, ancorché le stesse siano esonerate dalla redazione della Nota integrativa, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino l’informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale e l’informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci (art. 2435-ter comma 2 c.c.).

In tal caso, l’informativa potrebbe essere inserita in calce allo Stato patrimoniale, nell’apposito campo testuale previsto dalla tassonomia XBRL PCI 2018-11-04 (sezione “Bilancio micro, altre informazioni”).

Per quanto attiene al termine per l’adempimento, la formulazione letterale del Ddl. di conversione del Dl n. 73/2022 potrebbe dare adito ad alcune incertezze, ove stabilisce che, “per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa … il termine … è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo”.

Ragioni di ordine logico inducono a provvedere all’adempimento nel termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni (così come per le imprese obbligate all’iscrizione nel Registro delle imprese).

Da ultimo, per quanto attiene all’entrata in vigore della semplificazione, non è prevista una specifica norma di decorrenza.

In coerenza con la ratio semplificatoria, sembrerebbe logico applicare la novità alle erogazioni pubbliche percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023.

(MF/ms)




Importazioni: detrazione dell’Iva e bolletta doganale

Il diritto alla detrazione dell’Iva assolta in Dogana viene esercitato tramite annotazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del Dpr 633/72. 

Oltre a tale aspetto di natura formale, è quantunque necessario il rispetto delle condizioni sostanziali di cui all’art. 19 comma 1 del Dpr 633/72.

Per i beni oggetto di importazione, affinché si possa esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva deve esistere un nesso diretto e immediato tra operazioni passive e attive (cfr. Corte di Giustizia Ue, causa C-621/19, Cass. n. 7016/2001).

Il principio si fonda sul disposto dell’art. 168 della direttiva 2006/112/Ce, in virtù del quale il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l’Iva a monte “nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta”.

Peraltro, la giurisprudenza comunitaria ha riconosciuto la spettanza del diritto alla detrazione anche in mancanza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle, “qualora i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce”.

La Corte ha ritenuto, infatti, che spese di tal genere integrino il requisito del “nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo” (cfr. Corte di Giustizia Ue, causa C-132/16).

Nel caso in esame, il “nesso” in questione si realizza solo in capo al soggetto che utilizza i beni importati nell’esercizio della propria attività d’impresa, arte o professione (sul punto, anche la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 4/2020).

Sulla base dei principi generali sopra descritti, il diritto alla detrazione dell’Iva assolta all’importazione non può essere riconosciuto in capo a colui che effettui il versamento per conto di un soggetto terzo, dato che i beni importati non formano in quest’ultimo caso oggetto della propria attività d’impresa.

Può essere il caso del rappresentante doganale o anche del trasportatore (il diritto alla detrazione, nella fattispecie, è stato escluso dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue 25 giugno 2015, causa C-187/14).

Sulla base dello stesso principio, è stato chiarito inoltre che la proprietà dei beni oggetto di importazione non è condizione necessaria affinché si possa esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta pagata, ma è sufficiente che gli stessi siano inerenti in funzione all’oggetto dell’attività d’impresa esercitata.

Pertanto, in sussistenza degli altri presupposti, è possibile detrarre l’Iva anche sull’importazione di beni in noleggio, in prestito d’uso e negli altri casi in cui i beni sono detenuti a titolo diverso della proprietà (cfr. risposte a interpello nn. 6/2019 e 509/2021).

Sotto il profilo soggettivo, esclusivamente il destinatario effettivo della merce oggetto di importazione, impiegata nell’esercizio della propria attività d’impresa, arte o professione, può detrarre l’Iva assolta in Dogana. L’Agenzia delle Entrate ha confermato tale aspetto, con risposta a interpello n. 644/2021, affermando che il soggetto legittimato all’esercizio della detrazione è sempre il destinatario delle merci importate, anche in caso di accertamento (purché, in tal caso, sia definitivamente concluso il contenzioso con la Dogana).

Per quanto attiene, invece, al profilo temporale, giova segnalare che, così come avviene per le fatture di acquisto, anche per le bollette doganali il dies a quo da cui decorre il termine per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva coincide con il momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione, sostanziale e formale.

In particolare, anche per le importazioni, trovano applicazione i chiarimenti già forniti nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, in base alla quale la condizione sostanziale di effettuazione dell’operazione si realizza nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e quella formale che, invece, corrisponde al possesso di una bolletta doganale.

Peraltro, in seguito alle modifiche del sistema AIDA, tale documento non sarà più disponibile in formato cartaceo per gli importatori. Ai fini dell’esercizio della detrazione, si potrà fare riferimento al c.d. “prospetto di riepilogo ai fini contabili” (circ. Agenzia delle Dogane n. 22/2022), messo a disposizione dell’importatore e del dichiarante nel Portale unico dogane e monopoli (PUDM), tramite il servizio “Gestione documenti – dichiarazioni doganali”.

Come puntualizzato da ultimo dall’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 13/2021, il diritto alla detrazione può essere esercitato a partire dal momento in cui il soggetto passivo destinatario dei beni, essendo venuto in possesso della bolletta doganale, annota la stessa nel registro Iva acquisti (a norma dell’art. 25 del Dpr 633/72), facendola confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza. Il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti e sulle importazioni può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva riferita all’anno in cui il diritto è sorto. Pertanto, di fatto, l’ultimo giorno per esercitare la detrazione dell’imposta relativa a un’importazione effettuata nel corso del 2022 per la quale è stata ricevuta la relativa bolletta doganale nel corso del medesimo anno, è il 30 aprile 2023 (ossia il 2 maggio 2023, in quanto primo giorno feriale successivo).

(MF/ms)