Il Ddl. di conversione del Dl n. 73/2022 (c.d. Dl “Semplificazioni fiscali”), approvato dal Senato il 2 agosto 2022, interviene, tra l’altro, anche sugli obblighi di informativa sulle
erogazioni pubbliche, previsti dall’art. 1 comma 125 ss. della L. 124/2017.
Tale disposizione prevede modalità e termini di adempimento differenziati in ragione dei diversi enti che ricevono le erogazioni.
In particolare, le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori, le associazioni, le ONLUS e le fondazioni, nonché le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, alle stesse effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni nei propri siti internet o analoghi portali digitali “entro il 30 giugno di ogni anno” (comma 125).
I soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 c.c. e che, quindi, sono obbligati all’iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare le informazioni nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato (comma 125-bis). In tal caso, quindi, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione del bilancio.
Da ultimo, i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all’obbligo (in analogia a quanto previsto per gli enti non commerciali) mediante pubblicazione delle informazioni su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza “entro il 30 giugno di ogni anno” (comma 125-bis).
Per tali soggetti, non è mai stato chiarito se l’inserimento dell’informativa nella Nota integrativa (in luogo del sito internet) fosse sufficiente per assolvere all’obbligo.
Alla questione sembra ora porre rimedio il Ddl. di conversione del Dl n. 73/2022, che prevede l’inserimento, all’art. 3, del comma 6-bis, ai sensi del quale, “fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all’articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo”.
La norma sembra, quindi, prevedere l’alternatività tra l’adempimento sul sito internet, in relazione al quale resta fermo il termine del 30 giugno, e l’adempimento nella Nota integrativa, in tal modo concedendo un’importante semplificazione.
Per quanto attiene all’ambito soggettivo di applicazione, la disposizione sembra certamente riferibile ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, che sono obbligati a predisporre la Nota integrativa, seppur la stessa abbia un contenuto limitato rispetto al bilancio ordinario (art. 2435-bis comma 4 c.c.).
In secondo luogo, posto che il Ddl. di conversione del Dl n. 73/2022 fa riferimento agli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis, la possibilità di adempiere nella Nota integrativa sembra riferibile anche agli enti non commerciali, ove gli stessi predispongano tale documento.
Sembrerebbe, poi, logico riferire la semplificazione alle micro imprese, ancorché le stesse siano esonerate dalla redazione della Nota integrativa, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino l’informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale e l’informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci (art. 2435-ter comma 2 c.c.).
In tal caso, l’informativa potrebbe essere inserita in calce allo Stato patrimoniale, nell’apposito campo testuale previsto dalla tassonomia XBRL PCI 2018-11-04 (sezione “Bilancio micro, altre informazioni”).
Per quanto attiene al termine per l’adempimento, la formulazione letterale del Ddl. di conversione del Dl n. 73/2022 potrebbe dare adito ad alcune incertezze, ove stabilisce che, “per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa … il termine … è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo”.
Ragioni di ordine logico inducono a provvedere all’adempimento nel termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni (così come per le imprese obbligate all’iscrizione nel Registro delle imprese).
Da ultimo, per quanto attiene all’entrata in vigore della semplificazione, non è prevista una specifica norma di decorrenza.
In coerenza con la ratio semplificatoria, sembrerebbe logico applicare la novità alle erogazioni pubbliche percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023.
(MF/ms)