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Nuova Sabatini: da gennaio cambia la procedura di accesso

Con la circolare 6 dicembre 2022 n. 410823, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stabilito i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione dei contributi in relazione a finanziamenti bancari per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di PMI (c.d. “Nuova Sabatini”), la cui nuova disciplina è stata definita dal Dm 22 aprile 2022, al fine di adeguare la disciplina operativa della misura di cui all’art. 2 del Dl  69/2013 alle intervenute modifiche della normativa di riferimento.

Il citato Dm ne ha stabilito i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima dei contributi previsti e ne disciplina le modalità di concessione, erogazione e controllo. Le agevolazioni in esame sono concesse per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green.

Le domande di accesso all’agevolazione devono essere:

  • presentate dall’impresa in formato elettronico;
  • sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore, mediante firma digitale;
  • inviate esclusivamente tramite PEC agli indirizzi dei soggetti finanziatori aderenti alla convenzione stipulata tra il Ministero dello Sviluppo economico, l’Associazione bancaria italiana (ABI) e Cassa depositi e prestiti spa ai sensi dell’art. 2 comma 7 del Dl 69/2013.
    La domanda è inviata attraverso la procedura disponibile nella sezione “Compilazione domanda di agevolazione” della piattaforma informatica dedicata alla misura.
La procedura e la documentazione di cui alla circ. n. 410823/2022 è utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2023. Per le domande presentate anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Dm 25 gennaio 2016 e alle relative circolari applicative.

Si ricorda che l’agevolazione è concessa alle PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento a un tasso di interesse annuo pari al:

  • 2,75%, per gli investimenti in beni strumentali;
  • 3,575%, per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.
Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui regolamenti unionali di settore: non sono quindi concessi a titolo di de minimis.

Le imprese richiedenti hanno diritto alle descritte agevolazioni esclusivamente nel limite delle disponibilità finanziarie: esaurite le risorse, il Ministero delle Imprese e del made in Italy dispone la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande tramite un avviso pubblicato sul proprio sito internet.

(MF/ms)
 




Detrazione Iva auto: aliquota 40% prorogata al 2025

Con la decisione Ue n. 2411 del 6 dicembre 2022, è stata prorogata, sino al 31 dicembre 2025, l’autorizzazione concessa all’Italia dal Consiglio dell’Ue a prevedere un limite forfetario del 40% alla detrazione dell’Iva assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati “a fini professionali”.

Senza questa ulteriore proroga l’autorizzazione europea sarebbe scaduta alla fine di quest’anno.

Si ricorda che, nella sentenza del 2006 relativa alla causa C-228/05 (Stradasfalti), la Corte di Giustizia Ue aveva dichiarato contrarie alla normativa comunitaria le limitazioni, stabilite all’epoca in Italia, con riguardo alla detrazione dell’Iva assolta per l’acquisto e l’importazione di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli nonché per le relative spese di gestione.

A fronte della citata pronuncia, l’art. 1 del Dl 258/2006 aveva riconosciuto la possibilità di chiedere il rimborso dell’Iva non detratta per le predette operazioni effettuate sino al 13 settembre 2006, ossia al giorno anteriore alla pubblicazione della sentenza.

Era stato modificato, inoltre, l’art. 19-bis1 comma 1 lett. c) del Dpr 633/72 prevedendo che, di regola, la citata imposta non sarebbe stata detraibile sino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue dell’autorizzazione concessa all’Italia a stabilire una misura ridotta della detrazione.

Alla luce delle difficoltà riscontrate nel controllo circa la ripartizione fra uso imprenditoriale (o professionale) e uso privato di mezzi di trasporto, infatti, il nostro Paese aveva chiesto al Consiglio dell’Ue di poter introdurre misure in deroga agli artt. 26 e 168 della direttiva 2006/112/Ce.

Tale richiesta è stata accolta con la decisione del 18 giugno 2007 n. 441 che consente la limitazione al 40% del diritto a detrarre l’Iva assolta sulle spese relative a veicoli stradali a motore non interamente utilizzati “a fini professionali”.

È stato imposto, comunque, di non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l’uso a fini privati di veicoli che rientrano fra i beni dell’impresa di un soggetto passivo, qualora tali veicoli siano sottoposti a una restrizione del diritto alla detrazione dell’imposta (si veda l’art. 3 comma 6 del Dpr 633/72).

L’efficacia dell’autorizzazione concessa dal Consiglio dell’Ue era limitata inizialmente sino al 31 dicembre 2010, ma tale termine è stato prorogato, da ultimo, sino al 31 dicembre 2022 con la decisione 5 dicembre 2019 n. 2138.

La nuova autorizzazione concessa “differisce” nuovamente il predetto termine al 31 dicembre 2025.

Un’eventuale domanda di autorizzazione a prorogare ancora le misure di deroga dovrà essere presentata alla Commissione europea entro il 31 marzo 2025, corredata di una relazione che comprenda un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto alla detrazione dell’Iva.

IVA detraibile al 40%, salvo eccezioni

Ai sensi dell’art. 19-bis1 comma 1 lett. c) e d) del Dpr 633/72, dunque, sino alla fine del 2025 (salvo ulteriori proroghe) è ammessa in detrazione nella misura del 40% l’Iva assolta per l’acquisto o l’importazione:

  • di veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli di cilindrata superiore a 350 cc) e dei relativi componenti e ricambi, se i veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
  • di carburanti e lubrificanti destinati ai veicoli a motore, di cui al punto precedente, nonché delle prestazioni indicate nell’art. 16 comma 3 del Dpr 633/72 (es. noleggio e locazione finanziaria) e delle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei citati beni.
Il predetto limite alla detrazione dell’Iva non si applica ai veicoli:
  • utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione (es. veicoli destinati alla manutenzione della rete di trasporto, cfr. interpello Agenzia delle Entrate n. 954-114/2017);
  • che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (es. taxi);
  • utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.
L’imposta assolta in questi casi è detraibile integralmente, fermo restando i limiti derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti o non soggette ad Iva e dall’applicazione del principio di inerenza (R.M. n. 6/2008).

(MF/ms)
 




Webinar fiscale “Approfondimenti, scadenze, opportunità imminenti”: slide

Trasmettiamo in allegato il materiale utilizzato dal dott. Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco per il webinar fiscale tenutosi martdì 13 dicembre 2022. 

Per chiarimenti e approfondimenti scrivere a comunicazione@api.lecco.it. 

Il prossimo appuntamento con il seminario fiscale è in programma martedì 17 gennaio 2022 alle ore 14.30.

(MF/am)

 




Autodichiarazione “Aiuti Stato Covid”: entro il 31 gennaio 2023

Il termine per la presentazione dell’autodichiarazione “Aiuti di Stato Covid” slitta ufficialmente al 31 gennaio 2023.

La proroga last second – considerato che la scadenza dell’adempimento era fissata per il 30 novembre 2022 – è stata disposta dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 439400 pubblicato il 29 novembre.

L’autodichiarazione, disciplinata dal Dm 11 dicembre 2021, doveva essere inizialmente presentata entro il termine del 30 giugno 2022, termine poi prorogato al 30 novembre 2022 con il provv. Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2022 n. 233822.

Nelle motivazioni al provvedimento si legge che alcuni professionisti incaricati di trasmettere, entro la scadenza del 30 novembre 2022, le autodichiarazioni per conto dei contribuenti loro assistiti, hanno riscontrato difficoltà di accesso alla sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle stesse autodichiarazioni (come peraltro segnalato nel comunicato stampa CNDCEC del 26 novembre 2022).

Pertanto, per garantire all’utenza la fruibilità dei servizi disponibili nel portale RNA, con il provvedimento viene disposta la modifica dei punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del 27 aprile 2022 n. 143438, prevedendo che la predetta autodichiarazione debba essere presentata entro il 31 gennaio 2023 anziché entro il 30 novembre 2022.

In sostanza, sono stati quindi concessi due mesi in più per tale adempimento (cfr. anche comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2022).

Inoltre, con il medesimo provvedimento è stata disposta anche la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, termine definito al punto 1.5 del citato provvedimento del 27 aprile 2022 n. 143438.

In particolare, viene ora previsto che gli importi eccedenti i limiti dei massimali debbano essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il 31 gennaio 2023, oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 se tale termine scade successivamente al 31 gennaio 2023.

Al riguardo, si segnala altresì che l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ relative all’autodichiarazione aiuti di stato covid, inserendo una nuova FAQ titolata “Calcolo interessi da recupero – NEW”.

Posto che il regime ombrello consente di restituire l’ammontare dell’aiuto eccedente l’importo del massimale pro tempore vigente, includendo gli interessi da recupero, gli stessi vanno calcolati, come chiarito nelle istruzioni all’autodichiarazione, sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento (Ce) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02).

Viene quindi osservato dall’istante che il metodo di calcolo è estremamente complesso e pertanto sarebbe opportuno che l’Amministrazione fiscale affiancasse alle istruzioni delle regole quanto più chiare ed esplicative, per limitare il più possibile errori da parte del soggetto che, volontariamente, restituisce gli aiuti fruiti illegittimamente.

Viene altresì chiesto se gli interessi da recupero debbano essere considerati essi stessi un ulteriore aiuto, con la conseguenza che gli stessi possano essere oggetto di riversamento.

L’Agenzia delle Entrate, in merito alle modalità di calcolo degli interessi che risultano rimesse alle indicazioni contenute nel Regolamento (Ce) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02), conferma anzitutto che gli interessi c.d. da recupero risultano inclusi nella nozione di aiuti unionale, con tutte le conseguenze da ciò derivanti.

Ai fini della determinazione degli interessi da recupero, nell’ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di stato covid, ad avviso dell’Agenzia si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).

Con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12, l’Agenzia afferma inoltre che gli interessi da recupero devono essere calcolati:

  • per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000;
  • per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).
(MF/ms)



Autovetture ad esclusivo utilizzo aziendale: chiarimenti sul trattamento fiscale

Con la “Risposta 7 novembre 2022, n. 553/E”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di deducibilità fiscale dei costi afferenti alle autovetture ad uso esclusivo aziendale. 

In concreto, una società che utilizza vetture per scopi aziendali, dotate di particolari attrezzature senza le quali non potrebbe esercitare la propria attività, può dedurre integralmente le spese sostenute per tali mezzi (Risposta Agenzia delle Entrate 7 novembre 2022, n. 553/E).
 

In allegato, in sintesi,  la posizione del Fisco e della Giurisprudenza sulle autovetture a utilizzo esclusivo aziendale.
(MF/ms)



Imu 2022: in scadenza la seconda rata

Il 16 dicembre 2022 scade il termine per il versamento della seconda rata Imu per l’anno d’imposta 2022.
 
Il presupposto dell’Imu è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2022 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2022.
 
Il versamento dell’Imu può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.
 
Alle regole ordinarie, nel 2022 si sono aggiunti due nuovi casi di esenzione IMU:
  1. l’esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché non viene modificata la destinazione e a condizione che non siano locati (beni merce);
  2. l’esenzione a carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.
 
Le modalità di calcolo del II acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del I acconto.
 
La dichiarazione IMU

Entro il 31 dicembre 2022 dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all’anno 2021, la dichiarazione IMU 2022 (la scadenza dovrebbe slittare al 2 gennaio 2023, in quanto il 31 dicembre cade di sabato).

Con il D.Dir. 29 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2022, n. 184, è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione, insieme alle istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

L’art. 35, comma 4, del Dl 21 giugno 2022, n. 73, cosiddetto “Semplificazioni”, ha spostato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine per l’invio della dichiarazione IMU relativa al 2021.

Sono valide le dichiarazioni già presentate per l’anno 2021 utilizzando il precedente modello dichiarativo, purché i dati dichiarati non differiscano da quelli richiesti con il nuovo modello dichiarativo.

Anche nel nuovo modello di dichiarazione, in merito all’obbligo di presentazione è stabilito che la dichiarazione:

  • va presentata solo con riferimento all’anno in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta;
  • ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
 
Le nuove esenzioni IMU

A partire dall’anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “immobili merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti.

Per tali ipotesi vi è l’obbligo di presentare, per il 2022, la dichiarazione sia in caso di acquisto sia di perdita della qualifica di immobile merce.
 
Si segnala inoltre che, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022, per la qualifica dell’immobile quale abitazione principale ai fini IMU:

  • viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
  • non rileva quindi la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare.
Pertanto, due coniugi possessori di immobili diversi, se situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti, nei quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell’IMU per l’abitazione principale.

Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili.

È consigliato anche in questo caso presentare la dichiarazione IMU con riferimento all’immobile esente.

(MF/ms)
 
 




Lettere di intento per il 2023

I soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali, al fine di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’Iva, sono tenuti a redigere la dichiarazione d’intento, conformemente al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (provv. n. 96911/2020).

La lettera d’intento dovrà quindi essere trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica con l’indicazione del protocollo di ricezione.

La compilazione della dichiarazione d’intento può riferirsi a una singola operazione oppure riguardare una o più operazioni sino a un dato importo del plafond disponibile.

In questo secondo caso, nel modello deve essere riportato l’anno di riferimento (es. 2023) e, come detto, l’importo fino a concorrenza del quale si intende acquistare senza applicazione dell’Iva. 

È ammessa l’indicazione di un valore presunto pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell’anno verso quel fornitore o all’importazione (cfr. risposta a interrogazione parlamentare n. 5-10391/2017).

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, riconosciuto la possibilità di emettere dichiarazioni d’intento nei confronti di più fornitori per un importo complessivo superiore al plafond disponibile.

Infatti, secondo l’Amministrazione finanziaria, le lettere d’intento sono accettate anche se l’ammontare complessivo supera il plafond disponibile poiché lo stesso si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato (cfr. risposte Agenzia delle Entrate n. 27195/2017).

Dovrebbe, comunque, essere possibile rettificare in diminuzione, senza particolari formalità, l’importo del plafond indicato nella lettera di intento, trattandosi di una facoltà dell’esportatore abituale quella di acquistare in regime di non imponibilità Iva.

Le medesime argomentazioni possono considerarsi valevoli nel caso di una successiva revoca della dichiarazione d’intento già trasmessa per via telematica (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 41/2005, § 5.3; circ. Assonime nn. 5/2017 e 20/2018).

È necessario, tuttavia, dare pronta notizia al fornitore dell’intenzione di ridurre l’ammontare della dichiarazione d’intento o di revocarla, possibilmente avvalendosi di mezzi che consentano all’esportatore abituale di provare l’esistenza e la data in cui è avvenuta la comunicazione (es. email o PEC), al fine di prevenire contestazioni in merito al mancato addebito dell’Iva.

Nel caso, invece, l’esportatore abituale intenda acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva per un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d’intento, è necessario produrne una nuova ove indicare l’ulteriore ammontare sino al quale si intende acquistare dal fornitore senza versamento dell’imposta (cfr. interpello Agenzia delle Entrate n. 954-6/2018).

Per i fornitori obbligo di utilizzare il formato XML

A decorrere dal 1° gennaio 2022, per emettere la fattura elettronica nei confronti degli esportatori abituali ex art. 8 comma 1 lett. c) del Dpr 633/72, i fornitori devono utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Come previsto dal provv. Agenzia delle Entrate n. 293390/2021, la fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 “Natura”, il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”.

In merito al blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali”, per ogni lettera d’intento, occorre indicare:

  • la dicitura “INTENTO”, nel campo 2.2.1.16.1;
  • il protocollo di ricezione della lettera d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-“ oppure dal segno “/“, nel campo 2.2.1.16.2;
  • la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, nel campo 2.2.1.16.4.
(MF/ms)



Fatture di fine 2022: attenzione alla detrazione IVA

Come noto, l’art. 2, Dl. n. 50/2017, in merito alle fatture di acquisto e bollette doganali emesse a decorrere 1° gennaio 2017, ha previsto una sensibile riduzione dell’arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di beni e servizi.

La “novità” legislativa impone (si veda l’art. 19 del Dpr. n. 633/1972), infatti, la detraibilità delle fatture ricevute al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di esigibilità dell’imposta e con riferimento al medesimo anno.

Risulta, poi, possibile procedere alla detrazione Iva (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture (sia analogiche che elettroniche) ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, tenendo comunque presente che tale possibilità torna applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del Dpr n. 633/1972. Quindi, tale principio non si applica per le fatture a cavallo d’anno.
 

Premessa
Allo scopo di garantire la neutralità dell’Iva per gli operatori economici, è riconosciuto il diritto di detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti e le importazioni dall’imposta dovuta in relazione alle operazioni attive effettuate nel medesimo periodo (liquidazione periodica) ai sensi dell’art. 19 del Dpr n. 633/1972.

Al riguardo risulta opportuno ricordare che l’art. 2, Dl n. 50/2017 (c.d. Manovra correttiva), in vigore dal 24 aprile 2017, ha imposto una riduzione dell’arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell’Iva assolta sull’acquisto di beni e servizi.

Ne discende che la detraibilità dell’Iva delle fatture ovvero bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017 può avvenire al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di esigibilità dell’imposta e con riferimento al medesimo anno.

Il citato Decreto Legge è intervenuto, altresì, sull’art. 25, comma 1, del Dpr n. 633/1972, relativo ai termini di annotazione sui registri Iva delle fatture di acquisto, stabilendo che le fatture di acquisto (e le bollette doganali di importazione) debbano essere annotate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Detrazione IVA: le regole generali
Come scritto in precedenza, l’art. 2 della Manovra correttiva, modificando gli artt. 19 e 25 del Dpr n. 633/1972, ha posto dei limiti temporali per il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti, documentati da fatture ovvero bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, prevedendo che lo stesso possa essere esercitato fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta.

Va da sé che il “nuovo” termine, soprattutto considerando che a regime la dichiarazione annuale va presentata entro il 30 aprile successivo all’anno di riferimento, riduce sensibilmente l’arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di beni e servizi.

Tale limitazione del periodo entro cui esercitare il diritto alla detrazione del tributo potrebbe costare molto cara alle imprese e ai professionisti. In molti casi gli operatori potrebbero rimanere incisi dal tributo e l’imposta sul valore aggiunto trasformarsi in un costo non neutrale.

 

Disposizioni da prendere a riferimento per fatture ovvero bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017
 
Formulazione dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 Ai sensi del riformulato art. 19 del Dpr n. 633/1972, dal 24 aprile 2017, il diritto alla detrazione dell’IVA, per le fatture ovvero bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017, relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Formulazione dell’art. 25 del
D.P.R. n. 633/1972
Con la modifica dell’art. 25 del Dpr n. 633/1972 viene, ora, stabilito, per i documenti emessi dal 1° gennaio 2017, che le fatture IVA di acquisto (ovvero bollette doganali) devono essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Al fine di evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dall’allungamento dei tempi di emissione della fattura elettronica, l’art. 14 del Dl n. 119/2018 ha apportato importanti semplificazioni in tema di detraibilità dell’IVA. In particolare, è stato previsto che entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l’autoliquidazione IVA) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tale regola, però, non si applica alle fatture “a cavallo d’anno”.
Ciò premesso l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/2018, in tema di “nuova” detrazione IVA per le fatture ovvero bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2018, ha chiarito che, a norma dell’art. 25 del Dpr n. 633/1972, è possibile annotare una fattura sul libro acquisti dalla data di ricezione della stessa, ed entro il termine per la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la fattura stessa è stata ricevuta, con la conseguenza che, ad esempio, se la fattura la cui imposta è divenuta esigibile nel 2022:
  • è stata ricevuta ed annotata nel 2022, tale fattura concorre secondo le modalità ordinarie alla relativa liquidazione di periodo, ed alla dichiarazione IVA annuale (si tratta delle consuete modalità di contabilizzazione ed esposizione nei dichiarativi);
  • è stata altrettanto ricevuta nel 2022, ma non è stata annotata in tale anno, per poter far valere la detrazione della relativa imposta, la suddetta fattura dovrà essere annotata sul registro acquisti entro il termine per la dichiarazione IVA, ovvero il 30 aprile 2023. Non solo, l’annotazione dovrà avvenire utilizzando un sezionale, o comunque una metodologia atta a rendere la fattura stessa riconoscibile da quelle “correnti” del 2023.
Questo perché l’IVA relativa a tale fattura seguirà un percorso particolare: non dovrà essere considerata nella liquidazione del periodo 2023 nella quale viene annotata, e dovrà invece essere ricompresa nel quadro VF (quadro acquisti) della Dichiarazione IVA 2023 (anno d’imposta 2022).

Infatti, è con l’inserimento nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2022 che sarà concretamente esercitato il diritto alla detrazione.

Inoltre, sempre la circolare n. 1/E/2018 ha chiarito che vi può essere anche un’ulteriore strada da seguire al fine della detrazione IVA e nel dettaglio: se la fattura la cui imposta è divenuta esigibile nel 2022 è stata ricevuta nel 2023, la stessa seguirà le tempistiche di annotazione delle fatture datate 2022.

Pertanto, potrà essere registrata entro il termine della dichiarazione IVA relativa al 2022 (ovvero 30 aprile 2023).

L’IVA relativa andrà a confluire nella liquidazione del periodo 2022 nella quale è avvenuta la registrazione, e nella dichiarazione IVA 2023 riferimento 2022, secondo le regole descritte in precedenza. Va da sé che:

  • se l’annotazione avviene entro il 31 dicembre 2022 seguirà la strada ordinaria,
  • se invece l’annotazione avverrà tra il 1° gennaio 2023 ed il 30 aprile 2023 dovrà essere annotata nell’apposito sezionale delle fatture che vanno a confluire nella dichiarazione IVA dell’anno precedente.
Tenendo comunque presente che la detraibilità dell’IVA dovrà seguire comunque le condizioni previste nell’anno in cui si è verificata l’esigibilità.

La circolare ha precisato, inoltre, che il soggetto passivo cessionario/committente che non abbia esercitato il diritto alla detrazione nei termini indicati, può recuperare l’IVA presentando una dichiarazione integrativa a favore, ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (fatta salva l’applicabilità delle sanzioni). Il cessionario/committente è comunque tenuto a regolarizzare la fattura.
 

Fatture a cavallo d’anno: le possibili ricadute ai fini della detrazione IVA
 
Come scritto in precedenza, dal 24 ottobre 2018 (a seguito dell’art. 14 del D.L. n. 119/2018) è possibile procedere alla detrazione IVA (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture (analogiche ed elettroniche) ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La disposizione è applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, e non per quelle a cavallo d’anno.

Ciò premesso, per le fatture di fin anno (o a cavallo d’anno) risulta necessario individuare la data di ricezione della fattura. Sul punto si ricorda che:

  • fattura elettronica: la data di ricevimento è certificata dall’esito di ricezione SdI;
  • fattura cartacea: minimi, forfettari, ecc. (è sufficiente provare la ricezione del documento tramite la “corretta tenuta dalla contabilità” – si veda circolare n. 1/E/2018).
In base a quanto sopra di seguito si riportano le possibili ricadute operative
 
Fattura del fornitore: data di emissione Data di ricezione della fattura da parte del cliente Registrazione ai fini IVA Limite temporale per la detrazione IVA
Dicembre 2022 Dicembre 2022 (da registrare entro il 30 aprile 2023 – termine ultimo di presentazione della Dichiarazione IVA 2023 – anno d’imposta 2022) Entro dicembre 2022 Liquidazione IVA di dicembre 2022 (16 gennaio 2023)
Gennaio-aprile 2023 Nella dichiarazione IVA 2023 (anno d’imposta 2022) e annotazione separata nel registro IVA acquisti
Da maggio 2023 (fattura registrata oltre il 30 aprile 2023) Non è possibile procedere alla detrazione IVA. Risulta comunque possibile presentare dichiarazione integrativa a favore
2023 (da registrare entro il 30 aprile 2024 – termine ultimo di presentazione della Dichiarazione IVA 2024 – anno d’imposta 2023) Gennaio-dicembre 2023 Nella liquidazione IVA del periodo 2023
Da gennaio 2024 ad aprile 2024 Nella dichiarazione IVA 2024 (anno d’imposta 2023) e annotazione separata nel registro IVA acquisti
Da maggio 2024 (fattura registrata oltre il termine del 30 aprile 2024) Non è possibile procedere alla detrazione IVA. Risulta comunque possibile presentare dichiarazione integrativa a favore

 

(MF/ms)




Versamento acconti imposte in scadenza al 30 novembre 2022

Scade il 30 novembre 2022 il versamento del secondo (o unico) acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Entro la stessa data vanno versati gli acconti non solo di alcune imposte sostitutive, quali la cedolare secca sulle locazioni o l’IVIE e l’IVAFE, ma anche l’acconto IRAP.

Però, per quest’ultima imposta ci sono alcune importanti novità a partire da quest’anno: infatti, non sono più soggetti ad IRAP i lavoratori autonomi e le imprese individuali, per cui, questi soggetti non sono tenuti al versamento degli acconti.
 

Regole generali per calcolare l’acconto IRPEF e IRES
Nessuna novità si registra riguardo alle regole di calcolo: pertanto, resta sempre valida la possibilità di scegliere tra:
  • metodo storico;
  • metodo previsionale.
Metodo storico
Il metodo storico basa i calcoli sui dati riportati in dichiarazione.
In sintesi, per le persone fisiche, per determinare l’acconto IRPEF, i contribuenti interessati devono considerare, come regola generale, il 100% del rigo RN34 “Differenza” del modello Redditi PF.
Il suddetto acconto:
  • non va corrisposto, se l’ammontare del rigo RN34 della dichiarazione inerente al precedente periodo d’imposta risulta di entità non superiore a euro 51,65;
  • va corrisposto in unica soluzione entro il 30 novembre, se l’ammontare del rigo RN34 risulta di entità pari o superiore a euro 51,65 ma non superiore a euro 257,52;
  • va corrisposto in 2 rate, se l’ammontare del rigo RN34 risulta di entità superiore a euro 257,52 di cui:
  1. la prima rata, nella misura del 40% del rigo RN34, che andava versata entro il 30 giugno 2022 (ovvero il 22 agosto 2022 con applicazione della maggiorazione 0,40%);
  2. la seconda, nella restante misura del 60% da corrispondere entro il 30 novembre 2022.
Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per indicare il secondo acconto IRPEF è il 4034.
Per i soggetti ISA, le percentuali dei due acconti sono rispettivamente del 50% e 50%.
Ai fini IRES, salvo che la prima rata non superi 103 euro, i versamenti di acconto sono effettuati in due rate (40% e 60% oppure 50% e 50%).
In tal caso, il rigo del Modello Redditi SC da considerare ai fini del calcolo è il rigo RN17.
Per il secondo acconto IRES, nel modello F24 va utilizzato il codice tributo 2002.
Per i soggetti IRES, ai fini del computo dell’acconto, non si può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 239/1996, scomputate per il periodo d’imposta precedente (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 239/1996). 
Inoltre, in caso di adesione al regime di tassazione per trasparenza (artt. 115 e 116 D.P.R. n. 917/1986), l’obbligo di versamento dell’acconto permane, nel primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, anche in capo alla società partecipata.
Metodo previsionale
Invece di ricorrere al “metodo storico”, il contribuente può scegliere di effettuare un calcolo basandosi su una stima dell’imposta dovuta per l’anno di riferimento.
Tale metodo, in genere, può risultare conveniente se, ad esempio, il contribuente ha valide ragioni per supporre che il reddito (e quindi l’imposta) diminuirà rispetto a quello dell’anno precedente.
Poiché il metodo è basato su stime, presenta un certo grado di rischio che può portare il contribuente a sottostimare gli importi realmente dovuti e, quindi, incorrere in sanzioni di insufficiente versamento (si applica la sanzione amministrativa del 30% sulla differenza dovuta).
Acconto IRAP
Per determinare l’acconto di novembre dell’IRAP valgono le stesse regole previste per le imposte dirette.
Pertanto, anche per l’IRAP è possibile scegliere tra:
  • il metodo storico;
  • il metodo previsionale.
L’acconto IRAP è dovuto se l’imposta dichiarata, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta, delle ritenute e delle eccedenze, è superiore a 51,65 euro.
L’acconto è pari al 100% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:
  • unico versamentoentro il 30 novembre 2022, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
  • due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima pari al 40% entro il 30 giugno 2022 (o 22 agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,4%), la seconda, il restante 60%, entro il 30 novembre 2022.
Anche in questo caso, per i soggetti ISA, le percentuali del primo e secondo acconto sono 50% e 50%.

Per i soggetti IRES, invece:

  • non sono dovuti acconti IRAP qualora il debito risultante dalla dichiarazione sia inferiore a 20,66 euro;
  • se il primo acconto è inferiore a 103 euro, l’acconto totale può essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2022.
Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 per indicare il secondo acconto IRAP è, indifferentemente sia per le persone fisiche che per le società ed altri soggetti, il 3813.
La Legge di Bilancio 2022 (art. 1, comma 8 Legge n. 234/2021) ha disposto che dal 1° gennaio 2022, non sono assoggettati ad IRAP:
  • le persone fisiche esercenti attività commerciali;
  • le imprese familiari;
  • le aziende coniugali non gestite in forma societaria (circ. 18 febbraio 2022, n. 4/E);
  • le persone fisiche esercenti arti e professioni.
Di conseguenza, questi soggetti sono obbligati solo al versamento dell’eventuale saldo d’imposta 2021 ma non anche agli acconti per l’anno 2022.
Acconto cedolare secca
Anche i contribuenti che optano per la tassazione con la c.d. “cedolare secca” sulle locazioni sono tenuti al versamento degli acconti.
Infatti, si ricorda che la cedolare va versata entro il termine stabilito per il pagamento dell’IRPEF con lo stesso meccanismo di saldo-acconto.
In particolare, il versamento dell’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, segue le stesse regole dell’IRPEF a cui si rimanda.
Il codice tributo da indicare nel mod. F24 è 1841.
Acconto addizionale regionale e comunale
In relazione alle addizionali regionale e comunale IRPEF si rammenta che entro il 30 novembre:
  • per l’addizionale regionalenon è dovuto alcun acconto;
  • per l’addizionale comunale, l’acconto andava versato in unica soluzione entro il termine del saldo IRPEF, ferma restando la possibilità di rateizzare quanto dovuto.
Acconto IVAFE/IVIE
Per il versamento dell’IVAFE/IVIE valgono le medesime regole previste ai fini IRPEF.
Pertanto, salvo la possibilità di ricorrere al metodo previsionale, l’acconto relativo all’IVAFE e IVIE:
  • è dovuto se l’importo indicato nel rigo RW6, colonna 1 (IVAFE) o rigo RW7, colonna 1 (IVIE) è pari o superiore ad euro 51,65;
  • non è dovuto, se di ammonta non superiore a euro 51,65.
Si rammenta che l’acconto va versato:
  • in unica soluzioneentro il 30 novembre, se detto importo è non superiore a euro 257,52;
  • in 2 rate se l’importo di detti campi è superiore a euro 257,52.
codici tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti:
  • 4045, per l’IVIE;
  • 4048, per l’IVAFE.
(MF/ms)



Comunicazione al Mise degli investimenti 4.0 entro il 30 novembre

Le imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali ad alto valore tecnologico (materiali o immateriali) devono trasmettere al Ministero dello sviluppo economico (Mise) una comunicazione entro il 30 novembre 2022.

In particolare, il comma 191, quarto periodo, dell’articolo 1 L. 160/2019, con specifico riferimento agli investimenti in beni strumentali di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, ha previsto quanto segue: al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamentola diffusione e l’efficacia delle misure agevolative in argomento, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Il modello, approvato con il decreto direttoriale 6 ottobre 2021, è composto da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si è avvalsa del credito d’imposta, oltre che da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti, rispettivamente, gli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all’allegato A alla L. 232/2016 e gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B delle L. 232/2016.

Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it secondo gli schemi disponibili sul sito del Mise e nell’allegato 1 del citato decreto direttoriale 6 ottobre 2021.

Con riferimento agli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’articolo 1, commi da 1056 a 1058-ter, L. 178/2020, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

In particolare, entro il 30 novembre 2022 occorre trasmettere via PEC apposita comunicazione al Mise riguardante i seguenti investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2021:

  1. Investimenti in beni strumentali materiali 4.0 di cui all’allegato A alla L. 232/2016
  • Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti – primo gruppo allegato A (come, ad esempio, macchine utensili per asportazione, macchine per il confezionamento e l’imballaggio, macchine utensili e sistemi per la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti);
  • Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità – secondo gruppo allegato A (ad es. sistemi per l’ispezione e la caratterizzazione dei materiali);
  • Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0» – terzo gruppo allegato A (ad es. banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche).
  1. Investimenti in beni strumentali immateriali di cui all’allegato B alla L. 232/2016
  • software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni.
All’interno del modello vengono richieste inoltre alcune informazioni di carattere statistico come, ad esempio, se in relazione agli investimenti sopra indicati l’impresa ha fruito di altre sovvenzioni pubbliche, oppure se ha beneficiato del voucher manager o di un innovation manager.

Occorre dettagliare anche a quali tecnologie abilitanti il paradigma 4.0 si ricollegano gli investimenti effettuati, scegliendo una o più delle seguentiAdvanced manufacturing solutionAdditive manufacturingAugmented realitySimulationHorizontal/Vertical integrationIndustrial Internet of ThingsCloud ComputingCybersecurityBig Data & Analytics, o altro (da specificare).

Si ricorda che l’invio del modello di comunicazione in questione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di monitorare l’andamento delle misure agevolative sopra richiamate, a seguito del passaggio dalla vecchia disciplina dell’iper ammortamento alla nuova dei crediti d’imposta, volta a raggiungere un maggior numero di imprese di piccole e medie dimensioni.

L’eventuale mancato invio del modello non determina, pertanto, effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria circa la corretta applicazione della disciplina agevolativa.

Segnaliamo, infine, che sono previste analoghe comunicazioni per le seguenti misure agevolative:

  • credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica – il rispettivo modello di comunicazione, approvato con apposito decreto 6 ottobre 2021, va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso tramite PEC all’indirizzo cirsid@pec.mise.gov.it
  • credito d’imposta formazione 4.0 – il relativo modello di comunicazione, approvato con apposito decreto 6 ottobre 2021, va firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e trasmesso tramite PEC all’indirizzo 0@pec.mise.gov.it
Anche in questi casi, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

(MF/ms)