Rentri: ultimissime per gestire il FIR digitale (xFIR)
- se il produttore/detentore è obbligato a emettere digitalmente il FIR, oppure ha scelto di farlo su base volontaria, tutta la filiera (trasportatori e destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale.
- se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, in quanto soggetto non obbligato all’emissione digitale, la gestione del FIR deve avvenire in formato cartaceo per l’intera filiera.
Con l’occasione si segnala anche la nota dell’ispettorato del lavoro che interviene sui dubbi sollevati in tema di legittimità dell’uso dei sistemi di geolocalizzazione, finalizzati alla tracciabilità dei rifiuti, nell’ambito del sistema RENTRI.
La norma vigente (l’art. 188-bis del d.lgs. n.152/2006 lettera b) impone il tracciamento “dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti […]”. Tale prescrizione costituisce condizione di esercizio dell’attività d’impresa e pertanto si esula dal campo di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 (tutela libertà e dignità dei lavoratori).
Infine, nell’imminenza del passaggio al sistema di tracciabilità digitale, si ricorda che da giovedì 12/02/2026 sono disponibili sull’area operatore del Rentri le funzioni utili a passare al FIR digitale dal giorno successivo, venerdì 13/02/2026.
Per venire incontro a chi avesse perso qualche istruzione, si allegano queste slide:
- Gestione e firma del FIR digitale, da parte del produttore
- Restituzione del FIR digitale, dal destinatario al produttore
- Trasmissione del FIR digitale a Rentri (solo rifiuti pericolosi)
(SN/am)