Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto è stata pubblicata la L. 9 agosto 2023 n. 111, ovvero la legge delega per la riforma fiscale, che contiene numerose linee guida a cui l’Esecutivo dovrà attenersi per l’emanazione dei decreti delegati, alcune di principio, altre molto di dettaglio, sulle quali risulta esserci poco margine di manovra a opera dei decreti.
Si tratta di un obiettivo ambizioso nonché opportuno, considerando che i decreti legislativi, come indicati nell’art. 21, dovranno effettuare una codificazione della materia tributaria, distinta in una parte generale e in una parte speciale.
Per quanto riguarda l’IRPEF, si prevede una revisione del sistema di imposizione che mira a una sua graduale riduzione.
Ciò avverrà con il riordino di aliquote e scaglioni di reddito, di deduzioni, detrazioni e crediti di imposta, applicando la stessa area di esenzione fiscale (c.d. “no tax area”) e lo stesso carico impositivo tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.
Ci sarà un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riferibili alla tredicesima mensilità e sui premi di produttività.
Per le imprese in regime di contabilità ordinaria, ci sarà la facoltà di avvalersi di un’imposta proporzionale simile all’IRES. È in cantiere anche la graduale abrogazione dell’IRAP.
Relativamente all’IVA, saranno rivisti le aliquote e il sistema delle operazioni esenti, prevedendo la possibilità di optare per l’imponibilità.
Varie sono le novità in tema di accertamento, basti pensare alla previsione di un contraddittorio preventivo generalizzato per ogni imposta, al rafforzamento della motivazione degli atti impositivi e alla necessità di accertare il primo anno fiscalmente rilevante per perdite di impresa e componenti pluriennali di reddito.
I decreti delegati dovranno introdurre una speciale forma di adempimento collaborativo (la cui struttura ricorda quello del DLgs. 128/2015) con possibilità di certificazione da parte di “professionisti qualificati” del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla conformità ai princìpi contabili.
In caso di certificazione e salvo condotte fraudolente o simulate, sono previste: l’ulteriore riduzione, fino all’eventuale esclusione, delle sanzioni per i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente; la riduzione di almeno due anni dei termini per l’accertamento (rispetto ai cinque previsti).
Si prevede poi l’esclusione delle sanzioni penali con riguardo al reato di dichiarazione infedele, qualora il contribuente abbia tenuto comportamenti collaborativi e abbia comunicato preventivamente l’esistenza dei relativi rischi fiscali.
Potrà essere introdotto un adempimento collaborativo per chi trasferisce la residenza in Italia nonché per chi la mantiene all’estero ma possiede in Italia un reddito mediamente pari o superiore a un milione di euro.
L’adempimento collaborativo va visto in sintonia con il concordato preventivo biennale che dovrà anch’esso essere introdotto dai decreti delegati, il quale si attua in una sorta di reddito concordato che mette al riparo, entro determinati limiti, da future contestazioni delle Entrate. Per i soggetti di minori dimensioni, la proposta di concordato preventivo biennale potrà essere influenzata dal risultato degli ISA.
Relativamente al contenzioso, spicca il divieto di produzione di documenti nuovi in appello, l’impugnabilità delle ordinanze cautelari, il rafforzamento della conciliazione e la previsione (a oggi mancante) sulle conseguenze delle irregolarità telematiche.
Anche la fase di riscossione non è indenne da criteri direttivi: balza all’occhio la necessità di rendere più efficiente il pignoramento presso terzi pur senza automatismi e il superamento del ruolo, che con ogni probabilità sarà sostituito dall’atto accertativo (accertamento di valore, recupero del credito di imposta o avviso di liquidazione) o dall’avviso bonario.
La dilazione dei ruoli potrà, per tutti, essere estesa a 120 rate mensili.
Le sanzioni, sia amministrative sia penali, saranno riviste alla luce della proporzionalità e della reale offensività della condotta, attribuendo, in certe circostanze, effetto tributario al giudicato penale assolutorio e, in via speculare, imponendo, sempre entro limiti predeterminati, al giudice penale di considerare la riduzione dell’imponibile scaturente ad esempio da un accordo di adesione.
Molte novità potranno interessare il federalismo fiscale e la fiscalità locale.
Con riguardo a quest’ultimo aspetto si mira alla razionalizzazione e al riordino dei singoli tributi locali (soggetti passivi, base imponibile, aliquote, esenzioni e agevolazioni fiscali), alla modernizzazione del sistema di rilevazione dei dati per ridurre i fenomeni di evasione ed elusione fiscale, alla semplificazione degli adempimenti dichiarativi e delle modalità di versamento a carico dei contribuenti e all’incentivazione dell’adempimento spontaneo.
Invece, nella delega non compare la revisione del Catasto.
Principali novità della delega fiscale |
Versamenti IRPEF per professionisti e imprenditori |
Progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti ed eventuale riduzione della ritenuta d’acconto |
Cedolare secca |
Estensione alle locazioni di immobili non abitativi ove il conduttore eserciti un’attività d’impresa o una professione |
Redditi agrari |
Nuove classi e qualità di coltura per le attività agricole di coltivazione ex art. 2135 comma 1 c.c. |
Redditi di natura finanziaria |
Previsione di una sola categoria di reddito |
Compensazione delle perdite |
Obbligo dichiarativo |
Redditi di lavoro autonomo |
Esclusione dalla formazione del reddito dei rimborsi spese |
Dichiarazione dei compensi quando sono operate le ritenute |
Neutralità di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali |
Redditi diversi |
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni |
Per la plusvalenza da cessione immobiliare si assume come prezzo di acquisto quello pagato dal donante |
Plusvalenze per cessioni di oggetti d’arte, antiquariato e collezione |
Reddito d’impresa |
Le imprese in contabilità ordinaria potranno optare per un’imposta proporzionale |
IRES |
Riduzione dell’aliquota in caso di investimenti o di assunzione di personale |
Limiti alla deducibilità degli interessi passivi con franchigie |
IRAP |
Graduale superamento e introduzione di un’addizionale determinata con le medesime regole dell’IRES |
IVA |
Revisione delle aliquote |
Riforma delle operazioni esenti con opzione per l’imponibilità |
Applicabilità del pro rata ai soli beni e servizi a uso promiscuo |
Imposta di successione e di registro |
Autoliquidazione |
Dichiarazione di successione |
Imposta sostitutiva del bollo, delle tasse ipotecarie, dei tributi speciali e delle ipocatastali |
Società non operative |
Nuovi parametri per identificare le società senza impresa |
Cause di esclusione che tengano conto di un congruo numero di dipendenti e dello svolgimento di attività regolate |
Interpelli |
Riduzione delle richieste |
Contributo per la presentazione |
Adempimenti dei contribuenti |
Sospensione per i mesi di agosto e dicembre |
Contraddittorio tra le parti |
Previsione generalizzata a pena di nullità |
Termini di decadenza |
Per i componenti pluriennali e le perdite sarà necessario accertare il primo anno fiscalmente rilevante |
Presunzione di distribuzione degli utili extracontabili |
Solo per ricavi e costi inesistenti |
Cumulo giuridico delle sanzioni |
Estensione all’accertamento con adesione e alla conciliazione |
Dilazione dei ruoli |
Estensione generalizzata a 120 rate mensili |
Processo tributario telematico |
Disciplina delle conseguenze delle irregolarità |
Conciliazione giudiziale |
Estensione al processo in Cassazione |
Giudicato penale di assoluzione del contribuente |
Effetto in sede tributaria |
Effetto penale dell’accordo di adesione o conciliazione |
Il giudice penale dovrà tenerne conto |
(MF/ms)