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Preposto: come esercitare il ruolo di vigilanza per la sicurezza

Come noto, il testo unico della sicurezza D.lgs. 81/2008 assegna alla figura del preposto alcuni obblighi di vigilanza dei suoi sottoposti, sul rispetto delle norme di sicurezza applicabili.

In particolare, l’art. 19 del decreto 81/2008 prevede a carico del Preposto quanto segue:

  1. Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
  2. In caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza
  3. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i diretti superiori.
Per documentare lo svolgimento di questo compito, si propone in allegato un fac-simile, eventualmente personalizzabile, di Modulo per la Registrazione dell’Attività di Vigilanza del Preposto.
Il modulo può essere utilizzato anche come strumento per adempiere gli obblighi di verifica di efficacia della formazione sicurezza ricevuta dal personale, come descritto nella circolare Confapi 636 del 13 novembre 2025.
In sintesi, il modulo allegato permette di:
  • formalizzare e verbalizzare l’attività di Vigilanza che il Preposto ha l’obbligo di svolgere secondo quanto previsto dall’art. 19 del D. Lgs. 81/08, con particolare riferimento alle modifiche apportate dalla Legge 215/2021.
  • documentare con una checklist di valutazione, l’efficacia dell’attività formativa svolta, osservando il lavoratore durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, attraverso la verifica dei comportamenti durante l’esercizio delle proprie mansioni sul posto di lavoro. In questo caso le checklist compilate dai preposti dovranno essere analizzate durante la riunione periodica per verificare il raggiungimento dei risultati attesi dalla formazione (Accordo CSR n.59 del 17/04/2025 parte IV – indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi – verifica dell’efficacia della formazione, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa).
Confapi Lecco Sondrio resta a disposizione per supportare le imprese nell’applicazione di quanto sopra.

(SN/am)




Formazione del preposto: in un interpello arrivano i chiarimenti ministeriali

Sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato recentemente pubblicato l’interpello n.6/2024 di ottobre sul tema della formazione necessaria per la figura del preposto.

La domanda tocca il tema della frequenza e dei contenuti della formazione, in attesa che il nuovo accordo stato regioni che dovrebbe andare in approvazione in questi giorni, chiarisca definitivamente le regole da seguire in futuro.

Si allega il testo integrale dell’interpello e si riassume di seguito che la risposta scritta ufficializza il fatto che, senza la definizione dei contenuti della formazione biennale obbligatoria per il preposto, si tengono in essere gli obblighi e le condizioni previgenti di formazione e aggiornamento quinquennale.

(SN/am)




Il preposto nelle attività di appalto: in un interpello arrivano i chiarimenti ministeriali

E’ stato recentemente pubblicato un interpello sul tema della figura del preposto quando un’impresa opera in appalto. La domanda posta tocca i temi della nomina, della presenza e dell’esercizio del ruolo del preposto in occasione di attività in appalto.

Emergono alcuni elementi che fanno chiarezza su aspetti non sempre espliciti, riportiamo in breve questi due passaggi, ma si rimanda al testo integrale per completezza:

  • la volontà del legislatore in questa materia è di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia, imponendo sempre l’obbligo di una sua individuazione. Pertanto, la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro va considerata solo come extrema ratio […] laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali. Inoltre, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.
  • è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro (appaltatori o subappaltatori) indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge detta funzione; l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo deve essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni attribuite, condizione non realizzabile senza recarsi presso il luogo delle attività.
Si segnala e si allega il testo integrale dell’interpello n.4/2024 pubblicato sul sito del ministero del lavoro in data 30 settembre 2024.

Si invitano le imprese che svolgono attività in appalto, a verificare che la propria organizzazione soddisfi queste indicazioni più esplicite rispetto a quanto già previsto nel TU 81/2008 e smi.

Confapi Lecco Sondrio è a disposizione per eventuale supporto, potete contattare silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)