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Convertito in legge il decreto sulle polizze catastrofali

Con 78 voti favorevoli, nessun contrario e 53 astensioni, il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl. di conversione, con modificazioni, del DL n. 39/2025 sulle misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali (rese obbligatorie dall’art. 1 comma 101-111 della L. 213/2023, legge di bilancio 2024).

Il testo approvato è quello modificato con gli emendamenti introdotti dalla Commissione Ambiente alla Camera.
Il DL proroga i termini per adempiere l’obbligo, stabilendo che:

  • le medie imprese dovranno stipulare le polizze catastrofali entro il 1° ottobre 2025;
  • le piccole e micro imprese devono assicurarsi entro il 31 dicembre 2025;
  • le grandi imprese devono assicurarsi entro il 31 marzo 2025, ma l’inadempimento non è sanzionato per 90 giorni.
In sede di conversione, sono poi stati introdotti diversi emendamenti.
Un primo intervento ha riguardato la norma che sancisce l’obbligo dell’imprenditore di assicurare i beni elencati dall’art. 2424 comma 1, sezione Attivo, voce B-II, nn. 1), 2) e 3) c.c. “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa” (art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024); viene ora stabilito che l’imprenditore che conduce beni in locazione e si occupa di assicurarli debba corrispondere l’indennizzo al proprietario del bene, il quale è tenuto a utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità.
Qualora il proprietario non destini l’indennizzo al ripristino dei beni, all’imprenditore che ha stipulato la polizza è riconosciuta una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.
Un altro emendamento riguarda l’obbligo assicurativo con riferimento agli immobili abusivi, per i quali si chiarisce che sono assicurabili esclusivamente gli immobili:
  • costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio o la cui ultimazione risale a una data in cui il rilascio di un titolo edilizio non era obbligatorio;
  • oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o di condono.
Per gli immobili non assicurabili, non spetta alcun indennizzo, contributo, sovvenzione o agevolazione di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Cambiano anche i parametri per la classificazione delle imprese in micro, piccole e medie, in quanto viene sostituito il richiamo alla direttiva Ue 2023/2775 con quello alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce.
In tema di scoperto e franchigia, il DL convertito interviene sull’art. 1 comma 104 della L. 213/2023, il quale stabilisce che il contratto di assicurazione prevede un eventuale scoperto o franchigia massima pari al 15% del danno e che si applicano premi in misura proporzionale al rischio. Il nuovo testo esclude l’applicazione di questi limiti per le grandi imprese, come definite all’art. 1 comma 1 lett. o) del DM 18/2025 e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti alla data di chiusura del bilancio.
Si prevede, infine, che il Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con l’IVASS, svolga controlli e verifiche al fine di prevenire e limitare eventuali operazioni speculative sui premi assicurativi.
 
(MF/ms)



Polizze catastrofali. Camisa: proroga è gesto attenzione verso pmi

“La proroga da parte del Governo dell’obbligo per le piccole e medie imprese di dotarsi di polizze catastrofali è una decisione di buonsenso, accoglie le richieste di Confapi, che nei mesi scorsi aveva rimarcato diverse criticità presenti nel decreto, e rappresenta un gesto di grande attenzione verso le Pmi”. Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.

“Oggi abbiamo preso parte al tavolo di lavoro svoltosi al Mimit – aggiunge – Si tratta del primo incontro dopo la notizia della proroga che risponde al principio di proporzionalità rispetto alla dimensione di impresa. Ora si avrà tutto il tempo anche per sciogliere i numerosi nodi interpretativi come i criteri di applicazione, i costi e il valore dei premi. Siamo particolarmente soddisfatti perché il Ministero ha accolto la nostra proposta di creare un tavolo di monitoraggio sull’implementazione della normativa che, già in fase di conversione del decreto legge, potrà rappresentare la sede di confronto nella quale condividere le proposte di modifica e interpretative. Il tavolo sarà anche funzionale al monitoraggio e alla risoluzione delle criticità che saranno poste dalle confederazioni partecipanti nell’ottica di non lasciare sola la piccola e media impresa. Ci auguriamo – conclude Camisa – che ci possano essere le condizioni per prevedere una riduzione della tassazione attuale del 22,25% sulle polizze catastrofali al fine di ridurre il premio assicurativo gravante sulle Pmi industriali nonché di destinare le maggiori entrate fiscali a un fondo dedicato al cofinanziamento delle misure di prevenzione del rischio attuate dalle imprese”.
 
 
 
 
 




“Polizze sulle catastrofi, ennesima spesa”

La Provincia del 2 aprile 2025, parla il presidente Confapi Lecco Sondrio Enrico Vavassori. 




Obbligo polizze catastrofali: bocciato il rinvio. Rimane la scadenza al 31 marzo 2025.

Informiamo le aziende associate che ieri non è passata l’ipotesi di rinvio di sette mesi per l’obbligo di stipula, in capo alle imprese operanti in Italia, delle c.d. polizze catastrofali.

La proposta, caldeggiata dalle associazioni imprenditoriali, era contenuta in un emendamento al ddl di conversione in legge del decreto Bollette, presentato da Riccardo Zucconi (FdI), ma dichiarato inammissibile da parte della Commissione Attività produttive della Camera.

L’obbligo di stipula rimane dunque confermato a partire dal 31 marzo.

In allegato potete scaricare le slide utilizzate dal relatore Filippo Sala di Axa Assicurazioni durante il nostro webinar: “Polizze catastrofali: gli obblighi per le imprese”, tenutosi il 26 marzo scorso. 

(MS/am)




Polizze catastrofali. Camisa: nuovo costo per imprese, servono accorgimenti

“Sull’obbligo della sottoscrizione delle polizze catastrofali occorre fare al più presto chiarezza. Come Confapi riteniamo che la mutualizzazione, ovvero il trasferimento del rischio alle agenzie assicuratrici, sia un fattore positivo. Spesso, infatti, le piccole e medie aziende non riescono a far fronte alle conseguenze dovute a quegli eventi atmosferici gravi, estremi e imprevedibili che, se avvengono, le mettono in ginocchio con il rischio di farle chiudere. Del resto siamo di fronte con sempre maggior frequenza a improvvisi eventi drammatici, dovuti ai cambiamenti climatici. Al contempo, però, queste polizze rappresentano un indubbio aumento di costi per le imprese a cui bisogna dare certezze sui criteri di applicazione, sui costi e sul valore dei premi. Insomma al momento ci sono ancora troppe incognite che vanno al più presto chiarite. Per questo riteniamo necessaria una proroga alla data del 31 marzo quando dovrebbe scattare l’obbligo di sottoscrivere la polizza”. Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.

“Sono diverse – aggiunge – le criticità presenti nel decreto che abbiamo già evidenziato negli incontri avuti sia al Mimit che al Mef. Innanzitutto, nonostante il principio di proporzionalità dei premi rispetto al rischio, al momento non vi è alcuna simulazione disponibile. I dati, infatti, sono nella sola disponibilità delle compagnie assicurative. Non è inoltre chiara la modalità di riduzione dei premi per miglioramenti infrastrutturali e misure preventive adottate dalle imprese. Non c’è chiarezza rispetto alle conseguenze per le imprese che non si assicurano ma solo un generico riferimento che ‘se ne terrà conto’ nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni. Non è chiaro quali sono e come se ne terrà conto, così come la definizione troppo generica di abuso edilizio rischia di creare ulteriore incertezza. Riteniamo poi sia necessario una maggiore proporzionalità a seconda della dimensione dell’impresa, sia per la franchigia sia per i limiti di indennizzo. Inoltre – conclude Camisa – il decreto non prevede alcun tavolo di monitoraggio composto da più agenzie assicuratrici in cui anche le associazioni datoriali possano avere un ruolo, nell’ottica di non lasciare sola la piccola impresa contro la grande impresa assicuratrice”.




Fissato il termine per stipulare le polizze catastrofali: 31 marzo 2025

Resta poco più di un mese alle imprese interessate per stipulare le polizze per i danni causati da calamità naturali.
Il testo del Ddl. di conversione del decreto c.d. “Milleproroghe”, divenuto definitivo con il voto di fiducia incassato il 19 febbraio alla Camera, conferma il termine del 31 marzo 2025 (senza ulteriori rinvii) fissato dallo stesso decreto. Il termine originario era il 31 dicembre 2024, come stabilito dall’art. 1 commi 101 – 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) che ha introdotto l’obbligo.
Questa dilazione si è resa necessaria perché manca il decreto attuativo: una bozza era stata sottoposta al Consiglio di Stato, che aveva evidenziato la necessità di alcuni approfondimenti funzionali alla sua attuazione pratica. Inoltre, lo schema di decreto, nella sua prima versione, prevedeva che l’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza dovesse avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione, termine che nella versione definitiva, considerati i tempi ristretti, dovrebbe necessariamente essere ridotto. Si attende, dunque, un testo che recepisca le osservazioni del Consiglio di Stato.

La legge di conversione del Milleproroghe ha previsto un rinvio per le sole imprese della pesca e dell’acquacoltura, che dovranno adeguarsi entro il 31 dicembre 2025.
L’introduzione dell’obbligo in questione, si ricorda, nasce con l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese in caso di calamità naturali, così da porre il rischio di questi eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.
Sono interessate dall’obbligo le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., ma sono escluse da questo adempimento le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021.

Sotto il profilo oggettivo, le polizze:

  • riguardano i beni individuati all’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, vale a dire terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali;
  • coprono i danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. La norma specifica la tipologia di evento di danno qualificante il sinistro assicurabile, elencando nominativamente i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
La stipula dell’assicurazione in oggetto è obbligatoria e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Le imprese agricole sono escluse dall’obbligo
Merita da ultimo segnalare che anche la L. 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) è intervenuta sulla disciplina dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali, disponendo che (nuovo comma 105-bis dell’art. 1 della L. 213/2023) “al fine di favorire una scelta consapevole e informata da parte delle imprese soggette all’obbligo di cui al comma 101”, l’IVASS è tenuto a predisporre una piattaforma informatica che consenta di comparare in modo trasparente i contratti assicurativi offerti dalle imprese di assicurazione (analogamente a quanto avviene per la comparazione delle offerte di contratti di assicurazione per la RC auto).
 
(MF/ms)