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Rentri: pubblicate alcune modalità operative destinate agli operatori

Eravamo in attesa delle modalità operative per iscriversi ed utilizzare il Rentri (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti), ora ne sono state pubblicate una parte sul sito del ministero dedicato a questa tematica: cliccare qui.

Nella home page dello stesso sito si trovano tutte le informazioni ad oggi disponibili su questa materia, ovvero le istruzioni già pubblicate e quelle in attesa di pubblicazione.

Si ricorda che il Decreto relativo al Rentri è il n.59 del 4 aprile 2023 ed è entrato in vigore in giugno 2023; le circolari Api del 2023 su questa materia sono state tre, n.319, n.420, n.489.

Nello specifico, il nuovo Decreto Direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 attua l’art. 21, c.1, lettere a), b), c) e g) del DM n. 59 del 2023, definendo

  • le modalità di accesso e iscrizione al Rentri da parte degli operatori;
  • le modalità di trasmissione dei dati al Rentri, mediante interoperabilità;
  • i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro con i sistemi adottati dagli operatori e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.
Con successivi decreti direttoriali verranno approvate le modalità di compilazione dei modelli allegati al DM 4 aprile 2023, n. 59 (FIR e Registro di carico e scarico) e i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti.

Si ricorda infine la pagina dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali dedicata al Rentri.  

Api Lecco Sondrio intende organizzare appositi eventi di approfondimento non appena saranno disponibili tutte le modalità operative applicabili alle Pmi che sono produttori di rifiuti e che magari non hanno un sistema informatizzato di gestione.

(SN/am)




ADR: novità riguardo le condizioni per l’esenzione dalla nomina del consulente

ADR è l’acronimo inglese (Agreement for transport of Dangerous goods by Road) che si riferisce all’accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada, firmato a Ginevra nel lontano 1957 e ratificato in Italia alcuni anni dopo. La situazione normativa recente era piuttosto confusa ed esponeva le aziende italiane ad alcuni rischi; il vuoto normativo è stato finalmente colmato dal DM 7 agosto 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in GU a settembre 2023, che regolamenta e aggiorna i casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR.

L’ADR 2019 aveva esteso l’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti anche alle imprese che effettuano spedizioni di merci pericolose su strada, prevedendo però per questi operatori un periodo di deroga che terminava il 31/12/2022. Le esenzioni previste dal quadro normativo previgente lasciavano spazio a dubbi interpretativi circa la figura dello “speditore”, per il quale si prefigurava l’obbligo di nominare un consulente ADR a partire dal 1° gennaio 2023.
Sollecitato da diverse parti interessate, il Ministero dei Trasporti ha prodotto una interpretazione autentica dei casi di esenzione, che include gli “speditori”, evitando impatti gravosi su un gran numero di imprese impegnate semplicemente in piccole spedizioni occasionali di una qualsiasi merce pericolosa o di un rifiuto pericoloso.
Con il DM citato si sono definitivamente chiarite le condizioni per le quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più delle connesse attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico, di merci pericolose su strada, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

I casi di esenzione comprendono:

  • trasporti in colli per 24 operazioni massime nell’anno solare, di cui non più di 3 al mese, con tenuta del registro interno di monitoraggio del numero di spedizioni (registro cartaceo o digitale, conservazione per 5 anni);
  • spedizioni occasionali o saltuarie, massimo 50 ton all’anno, non più di 12 operazioni delle quali non più di 2 al mese (registro cartaceo o digitale, conservazione per 5 anni);
  • sono escluse anche le aziende destinatarie di merci in colli/rinfusa/cisterna quando il luogo di ricezione è la destinazione finale delle merci.
Si sottolinea che essere esenti dalla nomina del consulente ADR non significa essere esenti dall’applicazione delle norme ADR. Infatti, per tutti i casi esentati dalla nomina del consulente Adr, il legale rappresentante dell’impresa deve comunque assicurare che tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, siano verificate e puntualmente rispettate, tenendo conto degli aggiornamenti delle norme; inoltre il rappresentante legale è responsabile della costante formazione degli addetti in tema di trasporto di merci pericolose.

Api Lecco Sondrio può supportare la valutazione dell’applicabilità delle norme e dell’esenzione della nomina. Se volete fare il punto della situazione, scrivete alla referente silvia.negri@api.lecco.it

(SN/am)




Isa: pubblicato decreto con indicazione delle modifiche e cause di esclusione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023 – Suppl. Ordinario n. 18, il decreto 28 aprile 2023, con il quale sono approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2022.

L’approvazione del decreto è legata anche al parere positivo (parere obbligatorio, ma non vincolante) espresso dalla Commissione degli esperti, prevista dall’art. 9-bis, comma 8, del D.L. n. 50/2017, nella seduta del 6 aprile 2023, rispetto all’introduzione dei correttivi per gli Indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2022, elaborati da Sose sulla base di quanto prevede l’art. 148 del D.L. n. 34/2020.

Da qui l’approvazione del decreto con le cause di esclusione, nonché dei correttivi congiunturali.

Anche per il periodo d’imposta 2022, l’applicazione degli ISA tiene ancora conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19.

Tra le novità approvate, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, gli ISA, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021.

I contribuenti interessati dalla causa di esclusione in parola dovranno comunque redigere e trasmettere il modello ISA 2023 allegandolo al modello Redditi.

ISA 2023 – Cause di esclusione, correttivi congiunturali
Modifiche 
  • Modifica degli indicatori elementari di affidabilità definiti tramite “stime panel” (ricavi/compensi per addetto, valore aggiunto per addetto, reddito per addetto);
  • modifica degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia definiti da “soglie economiche di riferimento” (durata delle scorte, analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti, copertura delle spese per dipendente ecc.).

La metodologia utilizzata per l’elaborazione di correttivi straordinari 2022 si basa sulla misura della contrazione dei margini sia individuali che settoriali subita da ciascun contribuente nel 2022 rispetto al 2021 o al 2019 (considerato in media con il 2021, se più favorevole). 

Nuove cause di esclusione Soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021 (rileva l’anno di apertura della partita Iva, e non l’eventuale successivo momento di effettivo inizio attività).
Cause di esclusione non confermate
  • Contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del  ovvero dei compensi di cui all’, del TUIR, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019; 
  • soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
  • contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici di attività riportati in allegato alle istruzioni.

 
(MF/ms)




Conai 2023: novità e strumenti gestionali

La Guida aggiornata all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale 2023, versione digitale, è disponibile sul sito Conai nella sezione “download documenti”. Per comodità si allega una scheda con le “note introduttive della Guida, in cui sono descritte le principali novità.

Il sito comprende tutte le informazioni per coloro che sono tenuti ad effettuare l’adesione e tutto il supporto necessario alla corretta classificazione degli imballaggi, all’interno delle diverse fasce contributive, cliccare qui

“CodiceImballaggio-Conai”
Si segnala la messa on line di un nuovo strumento che, attraverso una serie di domande, aiuta l’utente ad individuare, per ciascuna tipologia di imballaggio, la voce e il codice di dichiarazione, l’eventuale fascia contributiva e il corrispondente valore unitario del CAC “Contributo Ambientale Conai” in vigore sia al momento della ricerca sia in precedenza (nella sezione Schedario).

Tra le novità del 2023 si segnalano:

  • esportazione di merce imballata: modifica della soglia per accedere al rimborso cliccare qui 
 
 
(SN/am)



“Decreto Aiuti Quater”: le novità fiscali in sintesi

Il 10 novembre 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. “Decreto Aiuti quater”.

Di seguito si richiamano, in sintesi, le principali novità fiscali annunciate.

 

Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale I crediti d’imposta per energia elettrica e gas sono riconosciuti anche per le spese sostenute nel mese di dicembre 2022, alle stesse condizioni previste dal D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti ter). Si ricorda, a tal proposito, che il Decreto Aiuti ter aveva tra l’altro esteso la spettanza del credito d’imposta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica.
I crediti d’imposta relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30.06.2023, ferma restando la facoltà di cessione.
A pena di decadenza dovrà essere trasmessa, entro il 16.03.2023, un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 all’Agenzia delle entrate, con riferimento ai crediti maturati nel terzo e nel quarto trimestre (prima il termine era del 16.02.2023). È necessario attendere, a tal fine, apposito provvedimento da parte delle Entrate.
Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti Sono rideterminate, fino al 31.12.2022 le aliquote di accisa di benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante, GPL usati come carburanti, gas naturale usato per autotrazione. L’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è invece stabilita al 5%.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere, entro il 13 gennaio 2023, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti oggetto dell’agevolazione in esame giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022 (salvo non sia prorogata la riduzione delle aliquote).
Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette Le imprese residenti in Italia possono richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 dicembre 2023.
Le imprese interessate dovranno formulare apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Le imprese che accederanno di questa forma di rateazione potranno beneficiare di un tasso di interesse calmierato (che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei Btp di pari durata) e potranno vedersi sottoporre un piano con massimo di 48 rate mensili. È prevista la decadenza dalla rateazione in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.
Gli oneri della rateazione saranno a carico dei fornitori. Questi ultimi, però, potranno chiedere una fideiussione assicurativa contro garantita da Sace. Potranno anche beneficiare, a determinate condizioni, di finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica.
Questa misura richiede l’autorizzazione Ue, che, come noto, potrebbe richiedere anche qualche mese; si tratta quindi, presumibilmente, di una norma introdotta per anticipare una misura che sarà confermata, per tutto il 2023, dalla Legge di bilancio.
Misure fiscali per il welfare aziendale Limitatamente al periodo d’imposta 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 (in luogo del precedente limite di euro 600, introdotto dal Decreto Aiuti bis).
Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento Dal prossimo 1° gennaio il limite per la circolazione del contante passa da euro 1.000 ad euro 5.000.
Viene contestualmente introdotto un contributo per l’adeguamento degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in considerazione delle novità introdotte dall’articolo 18 D.L. 36/2022, che ha previsto la possibilità, per coloro che acquistano con metodi di pagamento elettronico, di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
Il credito d’imposta riconosciuto sarà pari al 100% della spesa sostenutaentro il limite di euro 50 per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa di euro 80 milioni per l’anno 2023.
Modifiche alla disciplina sul superbonus: condomini Il superbonus passa dal 110% al 90% dal 2023; continueranno a beneficiare del 110% soltanto i condomini che avranno già deliberato l’intervento e avranno già presentato, entro il 25 novembre, la CILAS.
Modifiche alla disciplina sul superbonus: unifamiliari È possibile beneficiare del superbonus al 110% fino al 31 marzo 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) per le unifamiliari, se è stato completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022.
Per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 sulle unifamiliari è possibile beneficiare del superbonus al 90% fino al 31 dicembre 2023, se sono rispettate le seguenti due condizioni:

  • l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale,
  • il reddito non risulta superiore a 15.000 euro.

Il reddito di cui al secondo punto deve essere calcolato secondo uno specifico meccanismo dettato dalla stessa norma, in forza del quale la somma dei redditi complessivi posseduti nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa dal contribuente e dai familiari deve essere diviso per un numero stabilito dalla norma in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare (inteso come richiedente, coniuge e familiari a carico).

 
(MF/ms)




Al via il nuovo esterometro: come utilizzare i documenti TD17-TD18-TD19

Si avvicina il 1° luglio, data a decorrere dalla quale, come ormai noto, troveranno applicazione le nuove modalità di trasmissione dell’esterometro, esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica.

Con specifico riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, si ricorda che la trasmissione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione, utilizzando i seguenti tipi di documento:

TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, Dpr 633/72.

Di seguito si riportano, in una tabella di sintesi, le modalità di compilazione dei tre tipi di documenti.

 

  Documento Xml TD17 Documento Xml TD18 Documento Xml TD19
Quando va emesso Quando il prestatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) ha emesso una fattura non elettronica per prestazioni di servizi: l’Iva non è indicata in fattura, in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia.
Il committente emette quindi il documento TD17 ad integrazione della fattura ricevuta. Il TD17 deve essere usato anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi (non rilevanti ai fini Iva in Italia) effettuate da un soggetto non stabilito ricevute da un soggetto passivo italiano.
Il cedente residente in altro paese Ue emette una fattura per la vendita di beni al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario. Se il cedente non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI il cessionario deve predisporre un documento con tipologia TD18, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo Ue.
Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito Iva.
Il cedente non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale. L’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario, il quale deve predisporre un documento TD19.
Il codice TD19 deve essere utilizzato anche in caso di integrazione/autofattura ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 per acquisti da soggetti non stabiliti, di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva (articolo 50-bis, comma 4, lettera c)), oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito Iva utilizzando la natura N3.6..
Come compilare il campo <CedentePrestatore> Dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso.
Il prestatore potrebbe aver indicato in fattura una partita Iva italiana aperta tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta; in mancanza di fattura elettronica, anche in questo caso si rende necessario inviare un documento TD17 riportando l’identificativo estero del prestatore.
Dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso.
 
Dati del prestatore estero con l’indicazione del paese di residenza dello stesso.
Il prestatore potrebbe aver indicato in fattura una partita Iva italiana aperta tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta; in mancanza di fattura elettronica, anche in questo caso si rende necessario inviare un documento TD19 riportando l’identificativo estero del prestatore.
Come compilare il campo
<CessionarioCommittente>
Dati del cessionario/committente che effettua l’integrazione o emette l’autofattura.
Come compilare il campo
<CodiceDestinatario>
Si ricorda che questi documenti sono recapitati esclusivamente all’emittente, per cui l’emittente dovrà indicare il proprio codice destinatario oppure il codice “0000000”.
Il codice “XXXXXXX” può essere invece utilizzato solo nelle fatture attive emesso verso soggetti non stabiliti.
Come compilare il campo
<Data> della sezione “Dati Generali”
• Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi intra-Ue
 Data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-Ue o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.
Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero). ·                 Data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di beni intra-Ue
· Data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di beni extra-Ue.
Come compilare la sezione
<DettaglioLinee>     
Devono essere compilati i campi previsti e devono essere indicati l’imponibile e l’Iva.
Se si tratta di un’operazione non imponibile deve essere data indicazione della Natura (ad esempio, codice N3.4 nel caso di non imponibilità, codice N4 nel caso di esenzione, codice N2.2 in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia).
Devono essere compilati i campi previsti e devono essere indicati l’imponibile e l’Iva.
Se si tratta di un’operazione non imponibile deve essere data indicazione della Natura (ad esempio, per gli acquisti non imponibili con uso del plafond occorre indicare N3.5; nel caso di introduzione di beni in un deposito Iva a seguito di acquisto intracomunitario occorre indicare la Natura N3.6; nel caso di acquisti esenti occorre indicare la Natura N4).
Devono essere compilati i consueti campi, indicando imponibile e Iva.
Se si tratta di un’operazione non imponibile deve essere indicata la Natura (ad esempio, per i non imponibili con uso del plafond occorre indicare N3.5, nel caso di acquisti da soggetti non stabiliti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 4, lettera c), oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni, o di servizi su beni, che si trovano all’interno di un deposito Iva occorre indicare la Natura N3.6, nel caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia occorre indicare la Natura N2.2).
Come compilare il campo
<DatiFattureCollegate>
Estremi della fattura di riferimento.
Come compilare il campo
<Numero>
Consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc

 

Si ricorda, da ultimo, che, ai sensi dell’art. 12 Dl 73/2022 sono stati esclusi dall’obbligo di trasmissione dell’esterometro anche gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies Dpr 633/72 (si pensi alle prestazioni di alloggio in alberghi all’estero, ai noleggi a breve termine di mezzi di trasporto all’estero, ai trasporti di persone all’estero, agli acquisti di carburante all’estero, ecc.) purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione.

(MF/ms)

 
 




Indici ISA 2021: le novità commentate dall’Agenzia delle Entrate

Nella giornata del 25 maggio, è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate la circolare 18/E/2022, dedicata agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. Isa) per il periodo d’imposta 2021.

Particolare rilievo assumono i chiarimenti aventi ad oggetto le nuove cause di esclusione previste per il periodo d’imposta 2021: trattasi di situazioni nell’ambito delle quali gli effetti economici negativi della pandemia (ancora in corso) si sono manifestati con tale significatività da non consentire, potenzialmente, una corretta applicazione degli Isa nonostante gli specifici correttivi previsti.

Più precisamente, per il periodo d’imposta 2021, gli Isa non trovano applicazione per i contribuenti che:

  • hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1., esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019;
  • hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
  • esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività, richiamati al termine del presente contributo.
Come anche previsto l’anno scorso, i contribuenti che possono beneficiare delle cause di esclusione sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli.

Tali contribuenti, però, potranno esimersi dall’acquisizione dei dati “precalcolati” potendosi limitare, come detto, alla sola compilazione del modello. In particolare, i soggetti esclusi in forza delle nuove previsioni devono:

  • dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello Redditi la specifica causa di esclusione;
  • compilare il modello Isa prescindendo dall’importazione delle variabili precalcolate e senza effettuare il calcolo;
  • allegare il modello Isa al modello Redditi.
Nei confronti di tali contribuenti, tuttavia, come anche previsto l’anno scorso e coerentemente con quanto già precisato per coloro per i quali sussiste una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017.

Elenco dei codici attività esclusi per il periodo d’imposta 2021

14.11.00 – Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.20.00 – Confezione di articoli in pelliccia
47.71.40 – Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
49.31.00 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.10 – Trasporto con taxi
49.32.20 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
49.39.09 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
59.14.00 – Attività di proiezione cinematografica
79.11.00 – Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 – Attività dei tour operator
79.90.19 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
85.52.01 – Corsi di danza
90.04.00 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
92.00.02 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, Tulps, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)
93.11.10 – Gestione di stadi
93.11.20 – Gestione di piscine
93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi nca
93.13.00 – Gestione di palestre
93.19.92 – Attività delle guide alpine
93.21.01 – Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi
93.21.02 – Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati
93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30 – Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
94.99.20 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90 – Attività di altre organizzazioni associative nca

(MF/ms)




Credito imposta energia elettrica e gas: novità normative

Informiamo le Aziende Associate che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” che prevede l’incremento delle percentuali del credito d’imposta:
  • per i soggetti diversi dalle imprese a forte consumo di gas è aumentata la percentuale del credito sul secondo trimestre 2022 dal 20% al 25%;
  • per i soggetti a forte consumo di gas sullo stesso periodo è applicato lo stesso incremento (dal 20% al 25%);
  • per i clienti non energivori con potenza disponibile di almeno 16,5 kW la percentuale del secondo trimestre 2022 è portata dal 12 al 15% (art. 2).
Alle imprese a forte consumo di gas, il beneficio del credito d’imposta è esteso al primo trimestre 2022 con un’aliquota del 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas consumato nel primo trimestre del 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo medio del gas sul mercato infragiornaliero (MI-GAS del GME) del quarto trimestre 2021 sia superiore al 30% del medesimo costo rilevato nel quarto trimestre 2019 (art. 3).

Di seguito riportiamo un riepilogo delle attuali disposizioni sul credito di imposta con i relativi riferimenti normativi:

 

  % credito imposta Riferimenti normativi
Energia elettrica 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022
Energivori 20 25 Decreto Legge 27.01.2022, n. 4, art. 15, convertito in Legge n. 25 del 28.03.2022 Decreto Legge 21.03.2022, n. 21, art. 5, convertito in Legge n. 51 del 20.05.2022
Non energivori 15   Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2
 
  % credito imposta Riferimenti normativi
Gas 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022
Gasivori 10 25 Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 4 Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2
Non Gasivori 25   Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2

 

Ricordiamo che i crediti di imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale sono utilizzabili in compensazione entro il 31.12.2022 e sono cedibili per intero.
 
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta sui consumi di gas e, quindi, tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
“6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
“6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).

Per i codici tributo relativi all’energia elettrica si rimanda alla circolare n. 304 del 26 maggio 2022.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 

(RP/rp)

 




Decreto Pnrr: le ultime novità in materia fiscale

Il 21 aprile, il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il Decreto Legge contenente ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Tra le principali novità contenute nella bozza del provvedimento, si segnalano:

  1. la fissazione al 30 giugno 2022 – anziché al 1° gennaio 2023 – della data a partire dalla quale scatteranno le sanzioni nei confronti di chi rifiuta il pagamento effettuato con POS. La norma, in particolare, interviene sul testo dell’art. 15, comma 4-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 20212, n. 221;
     
  2. l’estensione degli obblighi di fatturazione elettronica ai soggetti attualmente esonerati, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ovvero:
    • i soggetti rientranti nel “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
    • i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
    • le associazioni sportive dilettantistiche di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398.
L’obbligo, peraltro, si applica:
  • a partire dal 1° luglio 2022, per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
  • a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti;
  1. la previsione secondo cui per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, non si applichino ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
     
  2. lo slittamento dal 16 maggio al 15 luglio 2022 della data di entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa. In tal senso viene modificato l’art. 389, comma 1, del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, con abrogazione anche del comma 1-bis che ha posticipato le procedure di allerta e di composizione assistita al 31 dicembre 2023;
     
  3. l’introduzione di novità anche in materia di Superbonus e Ecobonus: dovranno infatti essere trasmessi all’Enea i dati relativi agli interventi che usufruiscono delle agevolazioni.

(MF/ms)
 
 




Seminario fiscale “Legge di bilancio 2022”: materiale

Trasmettiamo il materiale utilizzato dal dottore commercialista Massimo Fumagalli durante il seminario fiscale “Legge di Bilancio 2022: novità e adempimenti”:

  • Slide
  • Legge Milleproroghe 2022
  • Legge di Bilancio 31.12.2021

(MF/am)