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La regolarizzazione delle cripto-attività

Negli ultimi anni si è fortemente sviluppato il mercato delle cripto-valute e, in assenza di una chiara normativa preesistente, si sono diffuse molte interpretazioni diverse riguardo ai conseguenti adempimenti fiscali.

Molti contribuenti, seppur in buona fede, si trovano così oggi a rischiare pesanti sanzioni per non aver correttamente dichiarato il possesso di cripto-valute e gli eventuali redditi che ne sono derivati.

La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha però introdotto disposizioni per la regolarizzazione fiscale del possesso di cripto-attività e dei redditi da esse derivati, con le applicazioni di sanzioni considerevolmente ridotte.

La sanatoria deve essere perfezionata entro il 30 novembre 2023 e riguarda tutti i periodi di imposta fino al 2021.
 
Definizione di cripto-attività

Una cripto-attività, nota anche come cripto-valuta o cripto-moneta, è un tipo di attività digitale basata su tecnologie crittografiche e blockchain.

Si tratta di asset digitali progettati per fungere da mezzi di scambio, simili alle valute tradizionali, ma con alcune caratteristiche distintive.

Attualmente ci sono più di 1600 cripto-valute quotate nei mercati specializzati maggiori, di medie dimensioni e specializzati; tra le più diffuse vi sono, per esempio, Bitcoin, Ethereum (Ether), Cardano (ADA) e Solana (SOL), Axie Infinity (AXS), Filecoin (FIL) e Uniswap (UNIUSD).

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) definisce la cripto-attività come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.
 
Disciplina fiscale

Il possesso di cripto-attività comporta obblighi fiscali.

In primo luogo, nel caso in cui queste siano detenute all’estero, è necessario dichiararne il valore all’inizio e alla fine di ciascun anno, inserendo tali informazioni nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

In secondo luogo, a meno che non siano gestite da un intermediario finanziario italiano nel contesto del risparmio gestito o amministrato, è obbligatorio dichiarare in dichiarazione dei redditi le plusvalenze conseguite dalla vendita delle cripto-attività, definite come la differenza positiva tra il valore di vendita e quello di acquisto. Questi profitti sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 26%.

Nel caso di inadempienza a tali obblighi, le sanzioni previste sono considerevoli.

Se si omette di dichiarare il possesso delle cripto-attività nel quadro RW, la sanzione può variare dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato (dal 6% al 30% in caso di detenzione in “paradisi fiscali”), per ciascun anno di detenzione.

Per quanto concerne la mancata dichiarazione dei redditi, le sanzioni vanno dal 90% al 180% dell’imposta dovuta, e tale percentuale aumenta ulteriormente, oscillando dal 120% al 240%, qualora le cripto-attività in questione siano detenute all’estero.
 
Regolarizzazione delle cripto-attività

La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), all’art. 1, commi da 138 a 142, ha introdotto delle disposizioni per la regolarizzazione fiscale del possesso di cripto-attività e dei redditi da esse derivati mediante un’istanza da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.

La regolarizzazione riguarda i periodi d’imposta fino al 2021, per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione delle violazioni degli obblighi di dichiarazione, comprese le imposte sui redditi ed eventuali addizionali.

L’istanza, il cui modello è stato approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 290480/2023 del 7 agosto 2023, richiede la dichiarazione delle cripto-attività detenute al termine di ogni periodo d’imposta e l’effettuazione del pagamento delle sanzioni per l’omessa indicazione nel quadro RW.

La sanzione ammonta allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ogni anno.

Coloro che, oltre a non aver dichiarato le attività nel quadro RW, non hanno indicato in dichiarazione i redditi da esse derivanti, possono regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute alla fine di ogni anno o al momento del loro realizzo. Questa imposta si aggiunge alla sanzione sopra menzionata per l’omessa indicazione nel quadro RW.
 
Possono accedere alla procedura di regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate.
 
L’istanza deve essere inviata tramite PEC, entro il 30 novembre 2023, dai contribuenti o professionisti delegati, alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale. L’istanza deve essere firmata digitalmente o, in mancanza di firma digitale, è necessario allegare le copie dei documenti di identità dei firmatari. Inoltre, la richiesta deve essere accompagnata dalla ricevuta del versamento effettuato tramite il modello F24, in un’unica soluzione. È altresì richiesta una relazione di accompagnamento, insieme alla documentazione probatoria.
 
Si segnala infine che la regolarizzazione risulta sicuramente vantaggiosa per quanto riguarda l’omessa indicazione nel quadro RW. Per quanto concerne invece la tassazione delle plusvalenze, va considerato che l’utilizzo del valore complessivo delle attività come base imponibile richiede una valutazione più complessa.
 
(MF/ms) 




Ukca: la nuova normativa per esportare in Gran Bretagna

UKCA (UK Conformity Assessed) è il nuovo marchio di prodotto utilizzato per le merci immesse sul mercato in Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia, non Irlanda del Nord che è rimasta all’interno del mercato unico europeo relativamente allo scambio di beni). Copre la maggior parte dei prodotti che richiedevano la marcatura CE e, in modo del tutto speculare, così come il marchio CE dimostrava la conformità ai requisiti europei, anche il marchio UKCA dimostra che tutti i requisiti della legislazione britannica sono stati soddisfatti.

Sarà necessario utilizzare il marchio UKCA dal 1° gennaio 2023 per la maggior parte dei prodotti, ma sarebbe opportuno cercare di utilizzare il marchio UKCA il prima possibile. Intanto, i beni recanti marchio CE possono ancora essere immessi sul mercato britannico, a condizione che i requisiti di conformità CE siano i medesimi previsti per il marchio UKCA. Tale disposizione ha effetto anche verso i beni che sono stati valutati da un ente notificato europeo.

Sussistono linee guida alternative e differenti disposizioni per categorie quali interoperabilità ferroviaria, prodotti da costruzione, esplosivi civili e prodotti che richiedono ecodesign ed etichettatura energetica.

Per maggiori dettagli visitate i seguenti link:

Marchio Ukca 4.0

Le nuove misure di transizione

Recap Ukca 

Per ulteriori informazioni scrivete a brexit@ice.it o consultate il sito www.ice.it/it/mercati/regno-unito/brexit-pillole-gli-esportatori-italiani

(GF/am)




Crisi di impresa: gli adempimenti richiesti dalla relativa legge di riforma

La riforma della crisi d’impresa (Dlgs. n. 14/2019) ha introdotto una serie di misure volte a sensibilizzare gli organi di amministrazione e di controllo delle società, obbligandoli ad attuare procedure codificate per la rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.

In particolare l’art. 2086 c.c. pone a carico dell’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva:

  • Il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi;
  • Il dovere di attivarsi per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
  • l’obbligo di mantenere adeguati assetti organizzativi, valutandone l’adeguatezza periodicamente.
 
Non esiste una precisa indicazione di quale sia l’assetto più adeguato per una impresa, sulla base della sua natura e dimensione. Normalmente si considera che l’obiettivo imposto dall’art. 2086 c.c. possa essere raggiunto attraverso le seguenti misure minime:
  • la stesura di un organigramma delle varie funzioni aziendali con la divisione delle mansioni e delle responsabilità;
  • l’istituzione di un’adeguata pianificazione finanziaria con previsioni degli incassi e pagamenti dei 6 mesi successivi;
  • la stesura di bilanci di previsione (budget mensili e piani triennali) per analizzare gli scostamenti con i consuntivi;
  • il calcolo degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari sia consuntivi sia preventivi;
  • l’analisi dei principali rischi che incombono sull’impresa e che possono minare la continuità aziendale (risk management);
  • il monitoraggio del superamento delle soglie relative a eventuali mancati pagamenti nei confronti dei cosiddetti creditori istituzionali
  • il monitoraggio della Centrale Rischi Banca d’Italia;
  • la formalizzazione di reporting interni da conservare agli atti anche ai fini di prova.
 
Le attività da porre in essere sono diverse e potrebbero apparire molto impegnative per realtà quali micro o piccole imprese.

In particolare, anche nelle imprese più piccole, è ritenuto necessario adottare, per esempio, adeguati strumenti a supporto del controllo di gestione, tra cui:

  • la predisposizione di bilanci infrannuali;
  • la costruzione di un budget di cassa;
  • la costruzione di un budget economico.
 
Con la redazione delle situazioni di verifica infrannuali l’impresa potrà verificare i principali scostamenti rispetto alla situazione periodica relativa al corrispondente periodo dell’esercizio precedente, determinare alcuni indicatori chiave del risultato aziendale (key performance indicators), verificandone l’andamento storico, e verificare il superamento degli indicatori settoriali di crisi introdotti dalla riforma sulla crisi di impresa (ove necessario il calcolo).

Con il budget di cassa (o di tesoreria), l’impresa redige un piano finanziario che evidenzia i flussi finanziari prospettici, rappresentando le entrate e le uscite finanziarie attese dell’impresa e quindi la capacità di far fronte ai propri impegni finanziari pianificati.

Il Codice della crisi specifica che la verifica della sostenibilità del debito debba essere effettuata per almeno i 6 mesi successivi e in tal senso il budget di tesoreria consente all’imprenditore di verificare l’evoluzione delle disponibilità liquide (o deficit di cassa) mese per mese e consente altresì la determinazione del DSCR (debt service coverage ratio), uno dei principali e più utilizzati indici di bancabilità di un’impresa.

Il budget annuale è infine lo strumento che guida l’imprenditore al raggiungimento degli obiettivi prefissati di gestione.

Le situazioni di verifica infrannuali consentiranno poi l’analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni iniziali di budget, suggerendo eventuali interventi. Questo approccio consente di adeguare velocemente gli obiettivi da raggiungere, le azioni/correzioni da intraprendere, i fabbisogni finanziari necessari a sostenere la crescita.
 
Il Codice prevede, sempre a carico degli amministratori, anche l’obbligo di mantenere adeguati assetti organizzativi, valutandone l’adeguatezza almeno ogni sei mesi.

Per effetto di tale obbligo anche gli amministratori delegati delle S.r.l. hanno oggi il dovere di “Riferire al Consiglio di amministrazione (e al Collegio sindacale ove presente) con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni 6 mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società (o delle sue controllate).”.

Dal punto di vista operativo, l’informativa relativa al secondo semestre di ciascun anno potrà essere fornita nella relazione sulla gestione del bilancio annuale (in caso di bilancio abbreviato, con esonero della relazione sulla gestione, l’informativa potrà essere fornita nel verbale del Consiglio di amministrazione che approva il progetto di bilancio annuale), mentre l’informativa relativa al primo semestre di ciascun anno va formalizzata con verbale apposito da trascrivere sul libro delle adunanze del Consiglio di amministrazione generalmente entro il 30 settembre di ogni anno.
 
Ricordiamo che se gli amministratori non operano al fine di predisporre gli adeguati assetti si è in presenza di un grave inadempimento.

Gli amministratori potrebbero dover rispondere col proprio patrimonio per il mancato pagamento dei debiti dell’impresa in quanto, non avendo adottato adeguati assetti, non hanno vigilato sull’arrivo della crisi e non si sono pertanto attivati per affrontarla.
 
Alleghiamo, come esempio e spunto di riflessione, l’estratto di un verbale di Consiglio di amministrazione per una piccola società a responsabilità limitata con organizzazione contabile autonoma (il modello è adattabile ad ogni tipo di impresa).

(MF/ms)
 


 
 




Lettera di Confapi ai Ministri sul “Codice crisi d’impresa e d’insolvenza”

Confapi ha recentemente inviato al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al quello dello Sviluppo Economico una lettera, che vi alleghiamo, chiedendo il differimento di un biennio del “Codice crisi d’impresa e d’insolvenza” che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 1 settembre.

La richiesta ha come scopo quello di evitare ulteriori restrizioni e difficoltà alle nostre piccole e medie imprese già in affanno a causa della crisi provocata dall’emergenza Covid-19.

(AM/am)