La regolarizzazione delle cripto-attività
Molti contribuenti, seppur in buona fede, si trovano così oggi a rischiare pesanti sanzioni per non aver correttamente dichiarato il possesso di cripto-valute e gli eventuali redditi che ne sono derivati.
La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha però introdotto disposizioni per la regolarizzazione fiscale del possesso di cripto-attività e dei redditi da esse derivati, con le applicazioni di sanzioni considerevolmente ridotte.
La sanatoria deve essere perfezionata entro il 30 novembre 2023 e riguarda tutti i periodi di imposta fino al 2021.
Definizione di cripto-attività
Una cripto-attività, nota anche come cripto-valuta o cripto-moneta, è un tipo di attività digitale basata su tecnologie crittografiche e blockchain.
Si tratta di asset digitali progettati per fungere da mezzi di scambio, simili alle valute tradizionali, ma con alcune caratteristiche distintive.
Attualmente ci sono più di 1600 cripto-valute quotate nei mercati specializzati maggiori, di medie dimensioni e specializzati; tra le più diffuse vi sono, per esempio, Bitcoin, Ethereum (Ether), Cardano (ADA) e Solana (SOL), Axie Infinity (AXS), Filecoin (FIL) e Uniswap (UNIUSD).
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) definisce la cripto-attività come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”.
Disciplina fiscale
Il possesso di cripto-attività comporta obblighi fiscali.
In primo luogo, nel caso in cui queste siano detenute all’estero, è necessario dichiararne il valore all’inizio e alla fine di ciascun anno, inserendo tali informazioni nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.
In secondo luogo, a meno che non siano gestite da un intermediario finanziario italiano nel contesto del risparmio gestito o amministrato, è obbligatorio dichiarare in dichiarazione dei redditi le plusvalenze conseguite dalla vendita delle cripto-attività, definite come la differenza positiva tra il valore di vendita e quello di acquisto. Questi profitti sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 26%.
Nel caso di inadempienza a tali obblighi, le sanzioni previste sono considerevoli.
Se si omette di dichiarare il possesso delle cripto-attività nel quadro RW, la sanzione può variare dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato (dal 6% al 30% in caso di detenzione in “paradisi fiscali”), per ciascun anno di detenzione.
Per quanto concerne la mancata dichiarazione dei redditi, le sanzioni vanno dal 90% al 180% dell’imposta dovuta, e tale percentuale aumenta ulteriormente, oscillando dal 120% al 240%, qualora le cripto-attività in questione siano detenute all’estero.
Regolarizzazione delle cripto-attività
La Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), all’art. 1, commi da 138 a 142, ha introdotto delle disposizioni per la regolarizzazione fiscale del possesso di cripto-attività e dei redditi da esse derivati mediante un’istanza da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
La regolarizzazione riguarda i periodi d’imposta fino al 2021, per i quali non sono scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione delle violazioni degli obblighi di dichiarazione, comprese le imposte sui redditi ed eventuali addizionali.
L’istanza, il cui modello è stato approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 290480/2023 del 7 agosto 2023, richiede la dichiarazione delle cripto-attività detenute al termine di ogni periodo d’imposta e l’effettuazione del pagamento delle sanzioni per l’omessa indicazione nel quadro RW.
La sanzione ammonta allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ogni anno.
Coloro che, oltre a non aver dichiarato le attività nel quadro RW, non hanno indicato in dichiarazione i redditi da esse derivanti, possono regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute alla fine di ogni anno o al momento del loro realizzo. Questa imposta si aggiunge alla sanzione sopra menzionata per l’omessa indicazione nel quadro RW.
Possono accedere alla procedura di regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate.
L’istanza deve essere inviata tramite PEC, entro il 30 novembre 2023, dai contribuenti o professionisti delegati, alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale. L’istanza deve essere firmata digitalmente o, in mancanza di firma digitale, è necessario allegare le copie dei documenti di identità dei firmatari. Inoltre, la richiesta deve essere accompagnata dalla ricevuta del versamento effettuato tramite il modello F24, in un’unica soluzione. È altresì richiesta una relazione di accompagnamento, insieme alla documentazione probatoria.
Si segnala infine che la regolarizzazione risulta sicuramente vantaggiosa per quanto riguarda l’omessa indicazione nel quadro RW. Per quanto concerne invece la tassazione delle plusvalenze, va considerato che l’utilizzo del valore complessivo delle attività come base imponibile richiede una valutazione più complessa.
(MF/ms)