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Inps: esonero lavoratrici madri

L’istituto definisce nella circolare 27/2024  le condizioni che consentono alle lavoratrici madri di usufruire dell’esonero contributivo a proprio carico stabilito dalla legge di Bilancio 2024.
 
In particolare la norma prevede che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Tale esonero prevede un limite massimo annuo di € 3.000,00 riparametrato su base mensile.
 
L’esonero è esteso in via sperimentale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
 
Possono accedere all’esonero tutte le lavoratrici madri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l’esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico: nel caso in cui un rapporto di lavoro a tempo determinato venga trasformato a tempo indeterminato, l’esonero piò essere applicato a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato.
 
Misura dell’esonero
L’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.
 
La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile, anche in caso di part-time, è pari a 250 euro (3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, la soglia mensile va riproporzionata nel valore di 8,06 euro (250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo: tali soglie massime sono valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time.
 
Le due misure di esonero cessano al verificarsi della prima delle due scadenze individuate dalla norma, ovvero in caso di:
-3 o più figli- nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;
-2 figli- nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.
 
La riduzione contributiva viene applicata anche in favore delle lavoratrici che abbiano bambini in adozione o in affidamento all’interno del proprio nucleo familiare.
 
Il diritto alla fruizione dell’esonero non comporta benefici in capo al datore di lavoro, poiché la misura è in favore della sola lavoratrice.
 
Istruzioni operative
Le lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero in argomento, rendendo nota la loro condizione e i dati relativi ai figli  figli e i codici fiscali di due o tre figli attraverso il facsimile predisposto in allegato.
 
In alternativa, nel caso in cui la lavoratrice volesse comunicare direttamente all’Istituto tali informazioni, sarà previsto il rilascio di apposito applicativo on-line le cui istruzioni verranno comunicate con apposito messaggio.
 
I datori di lavoro, una volta autorizzati dalla lavoratrice richiedente, potranno esporre a partire dal flusso Uniemens di competenza febbraio 2024 i dati dell’esonero in oggetto secondo i codici identificativi contenuti nella circolare 27/2024.
 
Eventuali esoneri delle mensilità arretrate di gennaio 2024 e febbraio 2024 possono essere inseriti nei flussi Uniemens dei tre mesi successivi alla pubblicazione della circolare Inps, ovvero in marzo, aprile, maggio 2024.
 
In allegato il modello fac-simile della dichiarazione.
 
(FP/am)