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Registri contabili e relativi adempimenti

I diversi registri contabili che devono essere normativamente/obbligatoriamente tenuti da chi esercita un’attività d’impresa in contabilità ordinaria – libro giornale, libro inventari, scritture ausiliarie di magazzino, registro dei beni ammortizzabili e registri Iva – sono stati interessati da recenti novità che riguardano la relativa tenuta e conservazione.L’articolo 7, comma 4-quater, Dl. 357/1994, come modificato dal Dl. 73/2022, stabilisce infatti che si possa procedere con detti adempimenti, per tutti i tipi di registri, con sistemi elettronici e su qualsiasi supporto, considerando in ogni caso regolari tali modalità pur in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva nei termini di legge.

Ciò, però, solamente se in sede di accesso, ispezione o verifica da parte dell’autorità fiscale tali registri:

1.   risultino aggiornati sui supporti elettronici, e
2.   siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Tale modifica è intervenuta con lo scopo di semplificare la modalità di conservazione dei registri contabili, garantendo l’obbligo di stampa cartacea soltanto “all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente”.

Erano infatti già state introdotte alcune semplificazioni in precedenza, nonostante esse non fossero state pienamente recepite dall’Agenzia delle Entrate, che nella risposta a interpello n. 236 del 09.04.2021 (prima) e nella risoluzione n. 16/E del 28.03.2022 (poi), aveva affermato che le norme in tema di conservazione, da un lato, e di tenuta e conservazione dei documenti contabili, dall’altro, risultavano concetti e adempimenti distinti – seppur posti in continuità.

Le modifiche di cui si è detto, apportate dal Dl. 73/2022 e operative a decorrere dal 20.08.2022, hanno quindi definitivamente superato la posizione restrittiva dell’Amministrazione finanziaria, stabilendo che la regolarità dei registri contabili elettronici venga estesa non solo al profilo della tenuta ma anche a quello della conservazione (sempre a condizione che i verificatori possano richiedere, e vedere effettuata, la stampa in sede di controllo e verifica).

Passando a quanto dovuto a titolo di imposta di bollo per la stampa dei registri contabili obbligatori per legge, è necessario assolvere al tributo nei seguenti termini:

euro 16,00 ogni 100 pagine per le società di capitali
euro 32,00 ogni 100 pagine per tutte le altre categorie di soggetti
Relativamente alle modalità di pagamento dell’imposta di bollo la richiamata risposta a interpello n. 346/2021 ha differenziato la modalità di assolvimento se i registri sono tenuti con sistemi meccanografici, e stampati su supporto cartaceo, oppure con modalità informatica, venendo poi posti in conservazione sostitutiva.

Nello specifico, nel caso di registri contabili trascritti su supporto cartaceo, l’imposta di bollo deve essere adempiuta, sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 Dpr. 642/1972 e dall’articolo 16 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. 642/1972:

·    con pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno cartaceo da apporre sulle pagine dei registri contabili, oppure
·    mediante pagamento di modello F23 utilizzando il codice tributo “458T” (istituito dalla risoluzione n. 174/E/2001).

Se si è invece in presenza di registri tenuti in modalità informatica il tributo è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse – sempre nelle misure indicate in precedenza – ed il pagamento deve avvenire, in base a quanto stabilito dall’articolo 6 Dm. 17.06.2014:

·    con modalità telematica, in unica soluzione, mediante F24 utilizzando il codice tributo “2501” (si veda la citata risposta a interpello n. 236/2021);
·    entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Vi è poi l’ipotesi in cui vengano commesse irregolarità nell’assolvimento di quanto dovuto dai soggetti passivi tenuti ad adempiere all’imposta di bollo, le quali possono essere ordinariamente (ed autonomamente) sanate mediante l’istituto del ravvedimento operoso – in mancanza di espresse preclusioni in tal senso ed anzi, coerentemente con quanto disposto dall’articolo 31 Dpr. 642/1972.

Sul versante sanzionatorio l’articolo 25 del medesimo Dpr. stabilisce che chi non corrisponde, in tutto o in parte, il bollo dovuto sin dall’origine è soggetto ad una sanzione amministrativa dal 100 al 500% dell’imposta o della maggiore imposta.

Pertanto, chi si trovi ad aver errato nel versamento in esame potrà rimediare pagando quanto dovuto come riportato dalla seguente tabella di riepilogo:

MODALITÀ CODICE TRIBUTO
Imposta Sanzioni* Interessi**
Cartacea (F23) 458T 675T 731T
Informatica (F24) 2501 2502 2503

*  da ridurre in base allo “scaglione temporale” ex articolo 13 Dlgs 472/1997, sempre tenendo come riferimento la penalità del 100% vista sopra (minimo edittale)
** calcolati dal giorno successivo alla scadenza ordinaria, sulla base del tasso legale (5% a partire dal 01.01.2023)

(MF/ms)




Conservazione dei registri contabili: scadenza imminente

Scade il prossimo 28 febbraio il termine entro cui deve concludersi la procedura di conservazione di registri contabili relativi al 2021.

Secondo la regola generale dell’art. 7 comma 4-ter del Dl 357/94, infatti, i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici vanno trascritti su supporti cartacei entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (coincidente con il 30 novembre, per i soggetti solari).

Ove non sia ancora decorso il termine prescritto, i registri sono considerati regolari anche in assenza della trascrizione, se risultano aggiornati sul supporto magnetico e stampati contestualmente alla richiesta agli organi di controllo e in loro presenza.

Il medesimo termine (tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi) è richiamato dall’art. 3 comma 3 del Dm 17 giugno 2014 per la conservazione elettronica dei documenti informatici.

Quanto sopra indicato è derogato dal comma 4-quater del citato art. 7 del Dl 357/94 che, nella versione anteriore al Dl 73/2022 (conv. L. 122/2022), disponeva che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto fosse, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultavano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

Le modifiche apportate dal Dl 73/2022 hanno esteso la disposizione agevolativa anche alla conservazione dei registri.

La norma attualmente in vigore stabilisce infatti che la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono considerate, in ogni caso, regolari, in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, tali registri risultino aggiornati sui supporti elettronici e siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Prima delle citate modifiche, l’Agenzia delle Entrate aveva espresso un’interpretazione estremamente restrittiva della norma. Con la risposta a interpello 9 aprile 2021 n. 236 e la ris. 28 marzo 2022 n. 16, era stato chiarito che la stessa non aveva modificato le norme in tema di conservazione e che tenuta e conservazione dei documenti restavano concetti e adempimenti distinti, seppure posti in continuità. Pertanto, per i registri tenuti in formato elettronico:

  • ai fini della loro regolarità, non v’era l’obbligo di stampa sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
  • entro tale momento (terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), però, andavano posti in conservazione nel rispetto del Dm 17 giugno 2014, se il contribuente intendeva mantenerli in formato elettronico, oppure stamparli su carta, in caso contrario.
Le modifiche apportate dal Dl 73/2022 paiono superare la posizione restrittiva sopra esposta, atteso che – come espressamente indica la norma – la regolarità dei registri contabili elettronici interessa non più solo la tenuta, ma anche la conservazione dei medesimi. 

Come indicato nel comunicato stampa CNDCEC 27 luglio 2022, a seguito dell’intervento, sarebbe “sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo”. Dovrebbe quindi risultare valido il registro contabile tenuto aggiornato in formato pdf e stampato all’occorrenza.

Va peraltro rimarcato che l’Agenzia delle Entrate non ha ancora fornito indicazioni ufficiali con riferimento alla nuova formulazione della norma. Un suo intervento sarebbe quanto mai opportuno anche per far definitivamente chiarezza su alcune criticità espresse da una parte della dottrina con riguardo al coordinamento, sotto il profilo della conservazione, della riformulata disposizione con le altre disposizioni tributarie (art. 22 del Dpr 600/73) e la disciplina civilistica (artt. 2200 e 2215-bis c.c.).
 

(MF/ms)




Portale Agenzia Entrate: come rinnovare l’accordo della conservazione sostitutiva

Se si è aderito al sistema di Conservazione Sostitutiva fornito dall’Agenzia delle Entrate, vi ricordiamo che quest’ultimo prevede un accordo di servizio della durata iniziale di tre anni; quindi per chi ha aderito negli ultimi mesi del 2018 (periodo di avvio della Fatturazione Elettronica) è prossimo alla scadenza e deve essere riconfermato.

In allegato istruzioni per procedere al rinnovo.

(MF/ms)




Stampa o conservazione dei registri contabili elettronici solo in caso di controllo

La Camera ha approvato il Ddl. di conversione del Dl 73/2022 (c.d. Dl “Semplificazioni fiscali”), che ora passa all’esame del Senato per l’approvazione definitiva.

Particolare importanza assume l’emendamento che realizza l’effettivo superamento dell’obbligo di stampa e di conservazione elettronica annuale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici.

Come si ricorderà, l’art. 7 comma 4-quater del Dl 357/94 dispone che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

La norma opera in deroga al precedente comma 4-ter del medesimo articolo che impone, invece, la stampa dei registri “meccanografici” entro tre mesi da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Come riportato anche nei documenti parlamentari relativi al Dl 34/2019 (che, da ultimo, ha modificato la norma), il legislatore ha inteso estendere l’“obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente, già previsto limitatamente ai registri dell’Iva, […] a tutti i registri contabili tenuti in via meccanizzata o elettronica”.

La finalità semplificatrice della norma, tuttavia, non è stata recepita dall’Agenzia delle Entrate che, con la risposta interpello 9 aprile 2021 n. 236 e la risoluzione 28 marzo 2022 n. 16, ha indicato che l’intervento non ha modificato le norme in tema di conservazione e che tenuta e conservazione dei documenti restano concetti e adempimenti distinti, seppure posti in continuità.

Pertanto, qualora i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico:

  • ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
  • entro tale momento, però, vanno posti in conservazione nel rispetto del Dm 17 giugno 2014, se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, oppure materializzati/stampati su carta, in caso contrario.
Qualche apertura sembrava potersi desumere dalla risposta a interpello 17 maggio 2021 n. 346, nella quale era indicato che “L’articolo 12-octies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, con legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. «Decreto Crescita») ha introdotto una novità in tema di registri contabili, modificando il decreto legge 10 giugno 1994, n. 357, permettendo di derogare all’obbligo della stampa o dell’archiviazione sostitutiva degli stessi […] Con detta modifica, quindi, è possibile derogare, al comma 4-ter”.

L’impostazione restrittiva è comunque prevalsa con la successiva risoluzione n. 16/2022.

L’emendamento al Dl 73/2022 approvato il 27 luglio, che recepisce la proposta presentata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nel corso dell’audizione presso le Commissioni Finanze e Bilancio della Camera, determina di fatto il superamento della posizione restrittiva dell’Agenzia.

Viene esplicitato infatti che la norma in questione riguarda la tenuta “e la conservazione” di qualsiasi registro contabile elettronico. Inoltre, la regolarità dei registri è riconosciuta non solo in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, ma anche “di conservazione sostitutiva digitale” ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (CAD – DLgs. 82/2005).

Come indicato nel comunicato stampa del CNDCEC, a seguito di tali modifiche, sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

(MF/ms)




Forfetari: obbligo fatturazione elettronica e relativi adempimenti

L’art. 18 del Dl 36/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, prevede l’introduzione, a decorrere dal 1° luglio 2022, dell’obbligo di emissione della fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SdI), ai sensi del modificato art. 1 comma 3 del Dlgs. 127/2015, anche per i soggetti in regime forfetario nonché per i soggetti in regime “di vantaggio” e per le associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo precedente hanno conseguito proventi da attività commerciale per un importo non superiore a 65.000 euro.

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione non riguarda, tuttavia, sino al 31 dicembre 2023, i soggetti passivi Iva che nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno. 

L’estensione ai soggetti “in franchigia” dell’obbligo di emissione della e-fattura comporta un necessario ripensamento delle procedure amministrative sin qui adottate.

A tal fine, oltre a poter fruire dei vari programmi presenti sul mercato, gli operatori di minime dimensioni potrebbero avvalersi dei servizi offerti dall’Amministrazione finanziaria.

Per quanto concerne la procedura di generazione della fattura, ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione:

  • il portale “Fatture e Corrispettivi”, all’interno del quale è presente una specifica sezione (“Fatturazione elettronica e conservazione”), che consente di predisporre e trasmettere il file XML;
  • la app “FatturAE”, utilizzabile mediante smartphone o tablet (in ambiente Android o iOS), in grado di creare e inviare la e-fattura;
  • un software “stand alone” per pc, che permette la sola generazione del file XML; in tal caso la fattura dovrà essere trasmessa mediante pec, canali “SFTP”, “webservice”, o, ancora, avvalendosi dei servizi dell’Agenzia (effettuando l’upload del file XML sul portale “Fatture e Corrispettivi”).
Va sottolineato che l’emissione di fatture in formato elettronico comporterà, altresì, la necessità di procedere alla conservazione elettronica delle stesse, secondo quanto disposto dall’art. 39 del Dpr 633/72.

Anche in questo caso, gli operatori chiamati al nuovo adempimento potrebbero avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle Entrate.

Per aderire a tale servizio, è necessario accedere al portale “Fatture e Corrispettivi”. Il sistema conserva, in via ordinaria, i documenti transitati via SdI (e-fatture emesse, ricevute e note di variazione elettroniche), a partire dal giorno successivo alla data di adesione, fino a quello della revoca.

Nondimeno, è consentito richiedere che vengano portate in conservazione anche le fatture transitate per il SdI in data antecedente a quella di sottoscrizione dell’accordo.

Tale ultima soluzione è consigliabile per i soggetti passivi che, in virtù del nuovo obbligo, effettuassero l’adesione in data successiva al 1° luglio 2022.

Ulteriore funzionalità presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” che potrebbe rivelarsi utile anche per i soggetti in regime di vantaggio o forfetario è quella che consente di consultare e acquisire i duplicati delle fatture elettroniche.

L’Agenzia delle Entrate rende disponibili in consultazione le fatture emesse e ricevute previa adesione al relativo servizio.

Nei confronti di coloro che non abbiano aderito, l’Amministrazione finanziaria renderà possibile consultare esclusivamente i c.d. “dati fattura” (fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento).

Non sarà possibile, quindi, prendere visione delle informazioni relative a natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione.

Possibilità di riduzione dei termini di accertamento

L’obbligo di emissione di e-fatture via SdI, per i soggetti in regime forfetario o di vantaggio, al di sopra della soglia di ricavi o compensi pari a 25.000 euro anni, potrebbe rendere appetibile anche l’agevolazione che consente la riduzione di due anni dei termini di accertamento (ai fini IVA e dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo) nel caso in cui sia garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a 500 euro.

La speciale disciplina, prevista dall’art. 3 del Dlgs. 127/2015 è, infatti, destinata esclusivamente ai soggetti passivi che documentano le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o memorizzazione e invio dei corrispettivi (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 331/2021), fermi gli ulteriori requisiti disposti dagli artt. 3 e 4 del DM 4 agosto 2016 (tra cui l’obbligo di manifestare l’opzione esercitata nel successivo modello REDDITI).

Resterebbe da definire se l’agevolazione possa applicarsi anche su base semestrale, tenuto conto che l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti in argomento decorre dal 1° luglio 2022.

Diversamente, la riduzione dei termini di accertamento riguarderebbe solamente coloro che, nel primo semestre dell’anno, già si sono avvalsi della fatturazione elettronica su base facoltativa.
 
(MF/ms)




Fattura elettronica: come rinnovare la conservazione sostitutiva gratuita dell’Agenzia delle Entrate

Per tutti coloro che hanno optato per la conservazione sostitutiva gratuita dell’Agenzia delle Entrate, all’avvio della fatturazione elettronica obbligatoria il 1° gennaio 2019, si raccomanda di prestare la massima attenzione alla necessità di conferma e rinnovo della conservazione stessa.

Benchè il servizio di conservazione dell’Agenzia delle Entrate sia gratuito, è però necessario confermare e/o rinnovare l’adesione ogni 3 anni.

Si ricorda che la conservazione sostitutiva è obbligatoria, e nel caso si sia optato per la conservazione sostituiva dell’Agenzia delle Entrate, il servizio è gratuito. Una volta aderito, non occorre fare nulla, è tutto automatico.

Siccome quando è partita la fatturazione elettronica, tutti coloro che hanno richiesto la conservazione sostitutiva dell’agenzia delle entrate (insieme alla registrazione della PEC o del Codice SDI), lo hanno fatto fra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, si vedranno l’adesione Revocata o in Scadenza.

Come rinnovare la conservazione sostitutiva: entrare nel sito dell’Agenzia delle Entrate con le proprie credenziali, accedere alla sezione della fatturazione elettronica, poi alla sezione Conservazione e aderire nuovamente al servizio. Nel caso la conservazione sia scaduta da alcuni giorni, settimane o anche mesi, non è un problema, perchè in fase di rinnovo viene chiesta la data a partire dalla quale riavviare il servizio di conservazione. In questo caso si avrà cura di inserire il giorno in cui era scaduta.

(MF/ms)




Conservazione fatture elettroniche via Agenzia Entrate, servizio disponibile anche ante-adesione

Nella giornata del 4 giugno l’Agenzia delle Entrate ha comunicato sul proprio sito di aver reso disponibile una nuova funzionalità che consente di portare in conservazione “massivamente” le fatture elettroniche transitate mediante Sistema di Interscambio.

Al momento dell’adesione all’accordo di servizio, il soggetto passivo potrà indicare una data a esso antecedente, a partire dalla quale verranno “conservate automaticamente tutte le fatture trasmesse e ricevute dal SdI anche nei periodi in cui il servizio non era attivo”.

Se si sceglie, invece, di non specificare una data di “recupero retroattivo” verranno portate in conservazione esclusivamente le fatture transitate via SdI dal giorno successivo alla data di adesione al servizio.

Un elemento di particolare interesse concerne il fatto che, sulla base di quanto riportato dall’Agenzia nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, nel caso in cui si sia già sottoscritto in passato un accordo ancora in essere alla data del 4 giugno 2021 e si intenda sfruttare la nuova possibilità, si potrà revocare il precedente accordo di adesione sottoscrivendone uno nuovo.

A titolo meramente esemplificativo, chi avesse aperto la Partita Iva il 5 gennaio 2021 e decidesse di aderire oggi al servizio, potrebbe quindi richiedere di portare in conservazione le fatture emesse e ricevute dalla data di inizio di attività, senza necessità di procedere al caricamento “manuale” dei documenti transitati dal SdI sino alla data di adesione.

Si tratta di una funzionalità che risponde sostanzialmente alle istanze degli addetti ai lavori che a più riprese avevano auspicato un intervento dell’Agenzia delle Entrate con riferimento alla conservazione “automatica” delle fatture transitate mediante il Sistema di Interscambio.

In particolare, alcuni sindacati di categoria avevano richiesto che la stessa Agenzia si facesse direttamente carico dell’adempimento, a prescindere dal momento in cui il contribuente avesse deciso di aderire al servizio di conservazione gratuito.

La novità viene presentata a pochi giorni dal 10 giugno 2021, scadenza del termine per concludere il processo di conservazione dei documenti informatici relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il DL “Sostegni” (art. 1 comma 10 del DL 22 marzo 2021 n. 41) aveva, infatti, previsto il differimento di tre mesi della scadenza “naturale” prevista dall’art. 3 comma 3 del DM 17 giugno 2014, motivando tale decisione con le difficoltà degli operatori, dovute all’emergenza sanitaria causata dal COVID-19.

Considerato che il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta cui i documenti si riferiscono e che le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2019 dovevano essere presentate entro il 10 dicembre 2020, in assenza della proroga le fatture elettroniche emesse e ricevute nel 2019 avrebbero dovuto essere portate in conservazione entro il 10 marzo 2021.

Il differimento era stato accolto positivamente, in particolare, dai soggetti che avevano aderito al servizio di conservazione messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel corso del 2019.

Va sottolineato, infatti, come le precedenti funzionalità rendessero necessario portare “manualmente” in conservazione le fatture elettroniche transitate mediante Sistema di Interscambio sino alla data di adesione.

Ad esempio, chi avesse deciso di avvalersi del servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 31 ottobre 2019, avrebbe dovuto portare volontariamente in conservazione i documenti transitati dal Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2019 sino al giorno in cui era stata manifestata l’adesione.

Ancora possibile la procedura manuale

Benché con le nuove funzionalità il caricamento manuale appaia circoscritto a casi piuttosto limitati, si ricorda che il servizio di conservazione “prevede l’acquisizione di documenti «file fattura» con dimensione massima pari a 5MB”, mediante accesso alla sezione “Nuovo invio in conservazione” dell’area riservata presente sul portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il sistema prevede anche l’acquisizione di cartelle compresse contenenti “non più di 10 file fattura” che vengono “estratti e processati singolarmente” (cfr., in proposito, il “Manuale del servizio di conservazione delle fatture elettroniche”, reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, nella versione aggiornata al 3 giugno 2021).

(MF/ms)




Conservazione scritture contabili per dieci anni

Con l’ordinanza n. 9794, depositata il 14 aprile, la Corte di Cassazione è tornata a precisare che resta fermo, in ogni caso, in capo al contribuente, l’obbligo di conservare la documentazione contabile per dieci anni e non solo per il minor lasso di tempo riconosciuto all’amministrazione finanziaria per l’espletamento dell’accertamento.

Il caso riguarda una S.p.a.  alla quale era stato notificato un avviso di accertamento volto al recupero di un credito d’imposta indebitamente utilizzato per l’anno 2011.

La società eccepiva la violazione dell’articolo 22 Dpr. 600/1973 e dell’articolo 2220 cod. civ.

In forza della prima delle citate disposizioni, le scritture contabili obbligatorie “devono essere conservate sino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, anche oltre il termine stabilito dall’articolo 2220 o da altre leggi tributarie”.

In merito alla richiamata disposizione era già intervenuta la Corte di Cassazione, con la precedente sentenza n. 9834 del 13.05.2016, con la quale aveva chiarito che la norma doveva essere interpretata nel rispetto del principio specifico previsto dall’articolo 8, comma 5, L. 212/2000, in forza del quale “l’obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione”.

Alla luce della richiamata previsione la Corte di Cassazione, già nel 2016, aveva ritenuto che l’estensione oltre il termine decennale fosse possibile solo nel caso in cui il decennio fosse spirato prima che l’accertamento, seppur iniziato, non fosse definito, “diversamente derivandone, se non un interpretazione sostanzialmente abrogatrice della norma, un’applicazione di essa influenzata da un forte indice di discrezionalità, nel senso che, potendo l’amministrazione procedere all’accertamento nei termini del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43, l’obbligo di conservazione, scaduto il periodo decennale, si protrarrebbe sino alla scadenza dei termini anzidetti per una durata che dipende esclusivamente dalla volontà dell’ufficio, rispetto alla quale il contribuente non avrebbe altra difesa che conservare le scritture sine die”.

La più recente pronuncia, pur tenendo conto di quanto appena richiamato, ha tuttavia ritenuto che la medesima disposizione non possa essere interpretata nel senso di derogare l’articolo 2220 cod. civ., prevedendo un obbligo di conservazione per un tempo più limitato dei dieci anni previsti dal codice civile, coincidente con il termine attribuito all’Amministrazione finanziaria per l’espletamento dell’accertamento.

Nel caso di specie, infatti:

  • l’accertamento aveva avuto inizio nell’anno 2011,
  • le agevolazioni con riferimento alle quali vi era un obbligo di conservazione della documentazione risalivano al 2003,
  • le dichiarazioni omesse riguardavano i periodi 2005-2009.
Trattandosi di documenti tutti rientranti nel lasso di tempo decennale previsto dall’articolo 2220 cod. civ., la Corte di Cassazione, con l’ordinanza depositata, ha qualificato come perdurante l’obbligo di conservazione, e, dunque, legittima la richiesta di documentazione avanzata dall’Agenzia delle entrate.

Con riferimento alla richiamata pronuncia e, soprattutto, alle disposizioni in materia di conservazione dei documenti contabili, non può ignorarsi quanto recentemente è stato stabilito dalle Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 8500 del 25.03.2021: “una volta stabilito che la deduzione dell’elemento pluriennale in ogni singola annualità di imposta espone il contribuente alla potestà di accertamento dell’Amministrazione finanziaria indipendentemente dalla decadenza nella quale quest’ultima sia incorsa sulle annualità pregresse, non pare inesigibile – proprio in ottica, anche questa statutaria, di affidamento e reciproca collaborazione – che il contribuente sia onerato della diligente conservazione delle scritture, non sine die, ma fino allo spirare del termine di rettifica (anche se ultradecennale) dell’ultima dichiarazione accertabile”.

Alla luce del quadro richiamato, dunque, permane sempre, in capo al contribuente, l’onere di conservare la documentazione per dieci anni, nonché per il maggior termine di decadenza dell’accertamento (che, alla luce di quanto appena esposto, ben potrebbe essere superiore ai dieci anni).

(MFms)
 




Registri contabili tenuti elettronicamente: conservazione obbligatoria

Con la risposta a interpello n. 236 pubblicata il 9 marzo, l’Agenzia delle Entrate precisa che gli obblighi di conservazione (su supporto cartaceo o informatico) dei registri contabili tenuti in modalità elettronica non vengono meno a seguito dell’introduzione dell’art. 7 comma 4-quater del Dl 357/94 in quanto la disposizione interessa la tenuta dei registri e non incide sugli obblighi di conservazione.
Inoltre, per i registri tenuti in modalità elettronica l’imposta di bollo, indipendentemente dalla successiva conservazione, è liquidata e versata in base alle prescrizioni del Dm 17 giugno 2014, ossia ogni 2500 registrazioni con modello F24.

Il documento di prassi risulta di particolare interesse poiché chiarisce, anche se a notevole distanza dalla sua introduzione, l’esatta portata dell’art. 7 comma 4-quater del Dl 357/94.

Tale norma è intervenuta sulla tenuta dei registri contabili elettronici stabilendo – come riportato anche dai documenti parlamentari citati nella risposta – l’“obbligo di stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente”, in deroga al precedente comma 4-ter del medesimo articolo che impone, invece, la stampa dei registri “meccanografici” entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La norma, originariamente riferita ai soli registri Iva, è stata estesa a tutti i registri contabili tenuti con sistemi elettronici su qualsiasi supporto dall’art. 12-octies comma 1 del Dl 34/2019, conv. L. 58/2019.

Intendendo avvalersi della disposizione, l’istante chiedeva se fosse corretto procedere nel seguente modo:

  • tenere i registri contabili elettronici aggiornati e memorizzati con e sui propri sistemi elettronici e negli archivi del proprio software gestionale, senza procedere alla conservazione sostitutiva tramite apposizione di marcatura temporale e firma digitale, procedendo alla stampa quando e se sarebbe pervenuta la richiesta degli organi di controllo
  • determinare l’imposta di bollo sulla base del numero di registrazioni contabilizzate (anziché ogni 100 pagine) e versarla con modello F24 (anziché con contrassegno o F23)
La procedura descritta dall’istante, di mantenimento dei registri sui sistemi informatici fino alla richiesta di materializzazione degli organi di controllo, non è ritenuta corretta atteso che – a parere dell’agenzia – tenuta dei registri (cui fa riferimento la norma in questione) e conservazione (cartacea o elettronica) dei medesimi restano concetti ed adempimenti distinti, seppure posti in continuità. Pertanto, i registri tenuti in formato elettronico:
  • ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto, limitatamente al solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
  • entro tale momento, però, vanno posti in conservazione nel rispetto del Dm 17 giugno 2014, se il contribuente intende mantenerli in formato elettronico, ovvero materializzati/stampati su carta, in caso contrario.
A fronte di tale conclusione verrebbe da domandarsi allora quale sia, nei fatti, la finalità semplificatrice della norma.

Si ricorda che, limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, l’art. 5 comma 16 del Dl 41/2021 ha disposto che il processo di conservazione elettronica si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dall’art. 7 comma 4-ter del Dl 357/94, sostanzialmente entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Poiché, per i soggetti “solari”, il termine per la presentazione del modello Redditi  2020 è scaduto il 10 dicembre 2020 (ai sensi dell’art. 3 del Dl 157/2020), il processo di conservazione elettronica deve concludersi entro il 10 giugno 2021

Infine, vengono condivise le osservazioni dell’istante in merito a liquidazione e versamento dell’imposta di bollo. Viene infatti precisato che, nell’ipotesi di registri e libri contabili tenuti con sistemi informatici, occorre far riferimento al Dm 17 giugno 2014 per cui l’imposta è:

  • dovuta ogni 2500 registrazioni (intendersi per tale ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio, ris. n. 161/2007);
  • versata con modello F24 – codice tributo “2501” – in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio (art. 6 del Dm 17 giugno 2014).
In base al tenore della risposta, ciò varrebbe “indipendentemente dalla successiva conservazione”, ossia a prescindere che il registro informatico venga, ai fini della conservazione, stampato o mantenuto in formato elettronico.

(MF/ms)




Proroghe per la conservazione delle fatture e dichiarazione Iva precompilata

Non si registrano sorprese rispetto alle anticipazioni dei giorni scorsi sulle proroghe contenute nella bozza del DL “Sostegni”, approvata il 19 marzo in Consiglio dei Ministri.

Oltre al differimento al 10 giugno 2021 del termine per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019, dovrebbe partire con le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze di dichiarazioni annuali IVA precompilate. Registri IVA e liquidazioni periodiche saranno messe, invece, a disposizione con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021.

Il differimento del termine del processo di conservazione, contenuto nella bozza di decreto, non concerne le sole fatture elettroniche, ma riguarda, più in generale, tutti i documenti informatici di cui all’art. 3 del DM 17 giugno 2014, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, ai fini della loro rilevanza fiscale. In considerazione delle difficoltà degli operatori, dovute all’emergenza sanitaria da COVID-19, l’adempimento di cui all’art. 3 comma 3 del DM 17 giugno 2014 si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, nei tre mesi successivi al termine di cui all’art. 7 comma 4-ter del DL 357/94 (cioè entro sei mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi).

Per quanto attiene alle e-fatture, i soggetti che usufruiscono del servizio di conservazione gratuito dell’Agenzia delle Entrate dovranno tener presente che il sistema prende automaticamente in carico i documenti soltanto a partire dal giorno successivo a quello di adesione, pertanto coloro che hanno aderito a tale servizio nel corso del 2019 (ad esempio il 6 maggio) dovranno procedere al caricamento manuale dei file trasmessi o ricevuti in data antecedente o coincidente con quella di adesione (nel caso esemplificato, dal 1° gennaio al 6 maggio 2019).

Come detto, la bozza di DL prevede anche il differimento dell’avvio della predisposizione dei documenti precompilati da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’ennesima modifica all’art. 4 del DLgs. 127/2015 ha ripristinato la separazione della partenza del programma sperimentale di assistenza on line, facendo slittare di sei mesi la compilazione di registri e liquidazioni e di un anno quella del modello IVA, atteso che per la redazione in bozza di quest’ultimo sono comunque necessari i dati di un’intera annualità.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa alla prima bozza del decreto “Sostegni”, la proroga si è resa necessaria “in considerazione delle difficoltà che la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 comporta per gli operatori IVA e per gli intermediari nell’adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica”.
Tuttavia, i fattori che hanno spinto al differimento potrebbero essere molteplici. Ai sensi di quanto previsto dal citato art. 4 del DLgs. 127/2015, ai fini della predisposizione dei documenti precompilati, l’Agenzia delle Entrate utilizzerà i dati acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, quelli dei corrispettivi acquisiti telematicamente, nonché gli “ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria”.

Mentre già a partire dal 1° gennaio 2021 è divenuta obbligatoria l’adozione delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, che consentono una rappresentazione più analitica delle operazioni e, conseguentemente, permettono all’Amministrazione finanziaria, di potersi avvalere di automatismi utili alla redazione di bozze della dichiarazione annuale contraddistinte da un sufficiente grado di precisione, per quanto concerne i corrispettivi, occorre, invece, sottolineare come la data di avvio dell’utilizzo del nuovo tracciato per la trasmissione telematica dei dati (versione 7.0) sia stata prorogata al 1° aprile 2021 (provvedimento n. 389405/2020).
Ciò comporta il fatto che i soggetti passivi che ancora adottano il precedente tracciato potrebbero comunicare, per il primo trimestre 2021, elementi privi di alcune informazioni rilevanti ai fini della predisposizione delle bozze di documenti precompilati Iva, inerenti, fra l’altro, gli importi non riscossi.
Va, inoltre, sottolineato che i termini previsti nel 2021 per la trasmissione dell’esterometro (ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento), potrebbero non consentire alle Entrate di disporre tempestivamente di tutti i dati utili alla redazione dei documenti precompilati. Dal 1° gennaio 2022 la problematica dovrebbe sensibilmente ridursi, posto che, in virtù delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 1103 della L. 178/2021), la comunicazione delle operazioni transfrontaliere dovrà essere effettuata avvalendosi del Sistema di Interscambio, e i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, mentre l’invio di quelli relativi alle operazioni di acquisto dai suddetti soggetti dovrà essere effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

(MF/ms)