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Veicoli usati: trattamenti Iva delle relative cessioni

Il trattamento dei veicoli usati presenta problematiche differenti a seconda:
  • della tipologia di veicolo acquistato (strumentale o con limitazioni fiscali) e
  • del soggetto acquirente (impresa, professionista ovvero agente o rappresentante).
La disciplina fiscale applicabile all’acquisto del veicolo usato ha ricadute di rilievo anche per l’eventuale successiva cessione della vettura a un soggetto terzo.

Di conseguenza, nell’analisi del trattamento Iva nella cessione del veicolo occorre distinguere tra:

  • prima cessione, ossia la cessione da parte del soggetto che aveva in precedenza acquistato il veicolo nuovo;
  • seconda cessione dell’autovettura, ossia la cessione da parte di un contribuente che aveva acquistato un veicolo usato.
Nella pratica, i casi più frequenti che si possono presentare sono i seguenti:
  • autovettura acquistata da soggetto privato;
  • autovettura con Iva integralmente detratta all’atto dell’acquisto;
  • autovettura con Iva integralmente non detratta all’atto dell’acquisto;
  • autovettura con Iva parzialmente detratta all’atto dell’acquisto.
In allegato specifica dei vari casi.

(MF/ms)
 




Opzioni “Bonus edilizi”: la comunicazione entro il 29 aprile

C’è tempo fino al 29 aprile per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione tra sconto sul corrispettivo e cessione del credito d’imposta derivanti dalle spese agevolate con bonus edilizi sostenute nel 2021.

A prevederlo un emendamento al Ddl. di conversione del decreto Sostegni-ter, approvato nella notte tra lunedì e martedì dalla Commissione Bilancio del Senato.

Con la conferma di tale disposizione (il testo, su cui il Governo ha preannunciato l’intenzione di porre la questione di fiducia, sarà in Aula oggi), i contribuenti avrebbero, quindi, circa tre settimane in più, rispetto al termine attualmente fissato per il 7 aprile, per trovare qualche ente disposto ad acquisire il credito d’imposta.

Impresa tutt’altro che facile, dato che molti istituti sembrerebbero aver deciso di seguire l’esempio di Poste Italiane, fermando l’acquisto di crediti 2021.

In ogni caso, però, spiega Donatella Conzatti, esponente di Italia Viva, commercialista e relatrice del provvedimento, andava dato un “messaggio di consapevolezza da parte del legislatore sull’incertezza che ha caratterizzato gli ultimi mesi di modifiche e di stratificazione normativa in materia di cedibilità dei crediti edilizi.

Il legittimo affidamento nelle norme è un principio importante per programmare investimenti ed attività. Inoltre, dal punto di vista sostanziale l’incertezza aveva congelato anche le attività di gestione amministrativa che ora necessitano di tempo per essere completate”.

Senatrice, è stata la stretta degli ultimi mesi a bloccare il sistema?

“Dal 25 febbraio, data di approvazione del DL correttivo che ha riscritto le misure per il contrasto delle frodi in materia di cessione dei crediti edilizi riattivando nel contempo l’istituto, l’attività di cessionari degli istituti era ripresa. Il tema resta piuttosto quello della circolazione dei crediti e della capacità di assorbimento da parte dei cessionari. La nuova norma circoscrive la possibilità delle due cessioni dei crediti oltre la prima all’interno di un perimetro che possiamo definire bancario, ponendo quindi un vincolo stringente alla circolazione e un limite all’assorbimento dato dalla capienza fiscale dei cessionari. L’effetto è una limitata capienza fiscale complessiva del sistema dei cessionari autorizzati. Inoltre le nuove norme rendono meno competitivi gli Istituti di dimensioni minori oppure gli Istituti come quelli di credito cooperativo che, per il loro assetto giuridico e regime fiscale, a parità di dimensioni, hanno una capienza fiscale ridotta”.

Considerando la situazione di difficoltà, può bastare una proroga di tre settimane o si sarebbe potuto fare di più?

“L’impossibilità di andare oltre le tre settimane di proroga dipende dai meccanismi normativamente previsti per rendere usufruibili i dati della precompilata. Di più non era possibile. Sono convinta che gli operatori ne siano consapevoli”.
Ecco, alcuni operatori, come ad esempio Poste Italiane, sono passati dall’accettare praticamente qualsiasi pratica a bloccarle tutte. Come giudica tale cambiamento di rotta?
“L’Agenzia delle Entrate ha precisato in modo inequivocabile che gli oltre 4,4 miliardi di frodi riconducibili alla cessione dei crediti erano solo raramente riconducibili a quegli Istituti che attuavano precisi controlli anche quando non previsti dalla normativa. Sappiamo anche che la previsione dei controlli preventivi su tutti i crediti è stata approvata solo con il DL Frodi e quindi con l’ultima legge di bilancio. Non punto il dito ma i dati parlano chiaro”.

Si può dire che la normativa fosse troppo permissiva prima e troppo stringente adesso, pur con il nuovo ampliamento del numero delle cessioni?

“Certo, normative che non prevedevano controlli preventivi e cessioni illimitate hanno prodotto problemi gravi di frodi e riciclaggio. Era prioritario mettere uno stop e ripartire con norme chiare. Non avrei tuttavia rifiutato la possibilità di una ulteriore cessione al di fuori del perimetro bancario e vincolata alla compensazione del credito. Nel momento in cui il credito è munito di codice identificativo, non è possibile cederlo parzialmente e la prima cessione è vincolata a Istituti tenuti ad ogni controllo compresi quelli antiriciclaggio, non era necessario limitare in modo così stringente il perimetro dei cessionari”.

I numeri sul superbonus 110% dimostrano che i visti di conformità hanno funzionato nel contenere le frodi. Crede che i commercialisti possano giocare un ruolo centrale anche su questo aspetto?

“Giudico positivamente il ruolo dei visti e lo potenzierei con necessarie regole su assicurazione e norme sanzionatorie. Sono invece più perplessa sul ridimensionare il ruolo del dottore commercialista a quello di mero esecutore di adempimenti, per quanto qualificati e qualificanti. Ritengo invece che il futuro della professione sia quello della consulenza d’azienda con un alto profilo di specializzazione e di aggregazione. Aiuterebbe la qualità dei servizi resi e le opportunità di sviluppo e crescita anche delle aziende clienti”.
 
(MF/ms)




Acquisti di prodotti tecnologici e reverse charge: specifiche

Ad oramai diversi anni dall’ultima modifica normativa intervenuta, sorgono ancora alcuni dubbi circa l’applicazione del reverse charge per le compravendite di prodotti tecnologici, quali, in particolare, telefoni cellulari, computer portatili e tablet.

I dubbi nascono da una non chiarissima illustrazione, ad origine, della materia da parte dell’Amministrazione finanziaria, e dalla sempre più frequente propensione ad acquistare tali prodotti in canali diversi da quelli di commercio al dettaglio.

Partiamo da un dato di fatto: il settore è da sempre stato interessato da frodi Iva, in tutto il territorio europeo, di svariati miliardi.

A livello pratico, la frode significativa non avviene quando il singolo prodotto viene ceduto da un dettagliante ad un soggetto che spesso si qualifica come consumatore finale (e che quindi non può detrarre l’Iva), ma quando consistenti quantitativi di beni vengono ceduti ad un soggetto che ha diritto alla detrazione dell’Iva.

Quando, infatti, il venditore non versa l’Iva che ha incassato, il danno erariale è molto maggiore nel caso in cui il cliente ha la possibilità di detrarre l’Iva, rispetto al caso in cui si qualifica come consumatore finale.

Detto ciò, a livello comunitario la Direttiva Iva consente agli Stati membri l’introduzione del meccanismo del reverse charge per settori che sono ritenuti ad alto rischio di frode, quali ad esempio le cessioni di telefoni cellulari, di dispositivi a circuito integrato, di console di gioco, tablet PC e laptop.

Altri Stati hanno introdotto il meccanismo del reverse charge in questi settori, e per stabilire in modo chiaro che tale modalità speciale di applicazione dell’imposta è limitata al commercio all’ingrosso, hanno fatto una cosa semplicissima: hanno inserito un limite di importo al di sotto del quale il reverse charge non trova applicazione.

Troviamo infatti dei limiti di importo nella normativa tedesca (euro 5.000) ed in quella britannica (GBP 5.000), istituita quando il Regno Unito era ancora un Paese aderente alla Ue ed ancora oggi in vigore.

Dal canto suo, il legislatore italiano non ha introdotto alcun limite di importo, né ha scritto la norma in modo tale che si potesse evincere che il reverse charge trova applicazione solo nel commercio all’ingrosso.

La norma, infatti, prevede semplicemente che il reverse charge trovi applicazione per le vendite di telefoni cellulari (per la cui definizione viene fatto un rimando ad una norma del 1972, modificata da ultimo nel 1995…), e per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, senza specificare in quali fasi della commercializzazione o se per quantitativi minimi.

In uno Stato di diritto, dove le norme si interpretano in primo luogo per come sono scritte, tutte le cessioni di tali prodotti, effettuate verso un soggetto passivo Iva, sarebbero assoggettate a reverse charge.

Se il legislatore poi ravvisa che la norma non raggiunge gli scopi che si proponeva, viene cambiata la norma.

In Italia, invece, l’Agenzia delle Entrate, con documenti di prassi, modifica radicalmente la interpretazione della norma, e, ad esempio, con circolare 59/E/2010 affermò che “si ritiene che l’obbligo del meccanismo dell’inversione contabile alle fattispecie in esame, ai sensi del citato articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972, trovi applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Le cessioni al dettaglio, infatti, si caratterizzano per la destinazione del bene al cessionario-utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo”.

Nella successiva risoluzione 36/E/2011 precisò inoltre che “il riferimento al commercio al dettaglio deve intendersi finalizzato a individuare i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all’articolo 22 del DPR n. 633 del 1972.


Ne consegue che sono escluse dall’obbligo di reverse charge le cessioni dei beni in argomento effettuate da “commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante“.

In tale risoluzione chiarì anche che “L’esclusione dall’obbligo di reverse charge torna, altresì, applicabile anche a soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 22 del DPR n. 633 del 1972 che, tuttavia, effettuano le cessioni dei beni in argomento direttamente a cessionari-utilizzatori finali.


Tale circostanza può ritenersi sussistere esclusivamente nelle ipotesi in cui la cessione del telefono cellulare sia accessoria alla fornitura del c.d. “traffico telefonico””.

Evidentemente, in molti limitarono la lettura del chiarimento alla prima frase, e si formò un certo orientamento secondo cui l’acquirente di un grossista, che si qualificava come “utilizzatore finale” del telefono, dichiarando cioè che non lo acquistava per rivenderlo, avrebbe dovuto pagare l’Iva al proprio fornitore.

Tale interpretazione è stata recentemente smentita dall’Agenzia delle Entrate, la quale ad una istanza di interpello presentata da un grossista, ha chiarito che “non condivide la soluzione prospettata dall’Istante, secondo la quale l’applicazione del reverse charge non è dovuta, a seguito delle richieste dei cessionari e dall’uso che questi faranno del bene acquistato”.

In sostanza, quando un soggetto passivo Iva acquista un cellulare, un tablet, o un laptop da un dettagliante (in particolare presso un punto vendita aperto al pubblico, o per corrispondenza), troverà sempre applicazione l’Iva, mentre quando lo compra da un grossista, troverà sempre applicazione il reverse charge, salvo il caso disciplinato dalla risoluzione 36/E/2011 di cellulare ceduto come accessorio al traffico telefonico.

(MF/ms)
 




Le nuove regole per la cessione e lo sconto in fattura per i bonus edilizi

Le operazioni di cessione dei crediti corrispondenti ai bonus edilizi dovranno sottostare a nuove regole e presidi di controllo che limitano la circolazione dei benefici tra gli operatori.

Negli ultimi mesi, infatti, l’iniziativa legislativa si è concentrata nell’individuare misure di contrasto ai numerosi tentativi di frode basati sulla monetizzazione di bonus fittizi.

In particolare, i rimedi concepiti dal legislatore per contrastare tali fattispecie sono stati i seguenti:

  • estensione delle ipotesi in cui è necessario acquisire attestazioni da parte di professionisti abilitati;
  • eliminazione della possibilità di plurimi trasferimenti di bonus collegati ad un medesimo intervento;
  • intensificazione delle verifiche preliminari all’atto della ricezione delle comunicazioni di opzione all’Amministrazione finanziaria.
La prima soluzione adottata, precisamente quella consistente nella previsione di obblighi di attestazione in presenza di qualsiasi utilizzo del bonus diverso dalla detrazione, è stata ab origine introdotta dal Dl. 157/2021 (cd. Decreto controlli o Decreto antifrode), nel quale si prevedeva un obbligo generalizzato del visto di conformità e dell’attestazione di congruità sulle spese oggetto di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito.

Successivamente, tale decreto non è stato convertito in legge ed un emendamento alla Legge di bilancio 2022 ne ha recepito il contenuto con alcune modifiche.

L’articolo 121, comma 1-ter, Dl. 34/2020, all’esito della rivisitazione apportata dalla Legge di Bilancio 2022, ha confermato l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, prevedendo tuttavia alcune ipotesi di esonero in presenza di opere minori che, alternativamente:

  • siano classificate come attività di edilizia libera, purché non si tratti di recupero e restauro della facciata di edifici;
  • siano di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, salvo che non si tratti di recupero e restauro della facciata di edifici.
Dunque, con riferimento ai lavori eseguiti in regime di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 Dpr 380/2001 (Testo unico in materia edilizia), ed agli interventi di importo complessivo non superiore alla soglia di 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, diversi dal c.d. “bonus facciate”, sarà possibile continuare ad esercitare facoltà di optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo pari alla detrazione concessa o per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione, senza necessità di visto di conformità e di asseverazione di congruità dei prezzi.

Contestualmente, l’articolo 1, comma 41, della Legge di bilancio 2022 ha abrogato il Dl. 157/ 2021, precisando che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

A questo punto, è utile interrogarsi sull’ambito temporale di applicazione del nuovo perimetro di esonero così delineato, con particolare riguardo alle spese per interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, sostenute nel periodo di vigenza del Decreto Antifrode (12.11.2021-31.12.2021), la cui opzione non sia ancora stata comunicata all’Agenzia delle Entrate.

Nelle faq pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 28 gennaio 2022, è stato ribadito il concetto di base già espresso nella circolare 16/E/2021, nella quale veniva chiarito che i nuovi obblighi di rilascio delle asseverazioni si applicano alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto.

In via speculare, posto che la Legge di bilancio 2022 è entrata in vigore il 1° gennaio 2022, le regole che fanno venir meno le attestazioni nelle ipotesi di cui sopra trovano applicazione anche alle spese sostenute nel 2021 (ed in particolare nel periodo 01.11.2021 – 31.12.2021), sebbene la relativa opzione non sia ancora stata comunicata all’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, per gli interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (fatta eccezione per gli interventi ammessi al bonus facciate), non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Un ulteriore correttivo intrapreso per arginare le frodi, come accennato, è quello che si ricava nel recente Dl. 4/2022 (cd. Decreto sostegni-ter), il quale pone fine ai trasferimenti a catena dei crediti.

L’articolo 26 del Decreto elimina la facoltà di successiva cessione del medesimo credito escludendo passaggi successivi al primo e rendendo nullo ogni contratto stipulato in violazione del suddetto divieto.

Ciò implica che il beneficiario della detrazione potrà ancora cedere il credito ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma questi non potranno cederlo a loro volta; i fornitori e le imprese che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta e cederlo ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma essi non potranno cederlo a loro volta.

La norma, inoltre, fissa una data a partire dalla quale i crediti già “passati di mano” possono essere ulteriormente ceduti per una sola volta.

Al comma 2, infatti, viene previsto che potranno essere trasferiti ulteriormente, per una sola ulteriore volta, ad altri soggetti, quei i crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, risulteranno essere già oggetto di cessione.

Ad un’attenta analisi, la norma genera una discrasia tra i crediti comunicati prima e dopo la data del 7 febbraio. I primi, infatti, a differenza dei secondi, possono usufruire dell’ulteriore “ultima” cessione consentita dal Decreto sostegni-ter.

(MF/ms)
 




Bonus edilizi: scatta il divieto di sub-cessione

Il Dl 27 gennaio 2022 n. 4, recante, tra le altre, misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, è stato pubblicato nella tarda serata di giovedì sulla Gazzetta Ufficiale n. 21.

Per quel che concerne i bonus edilizi, il comma 1 dell’art. 28 del Dl 4/2022 modifica il comma 1 dell’art. 121 del Dl 34/2020, disponendo ora che, relativamente alle spese sostenute dal 2020 al 2024 per gli interventi edilizi agevolati di cui al successivo comma 2, è possibile optare “alternativamente:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
  2. per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione”.
La nuova formulazione consente in pratica, oltre allo sconto sul corrispettivo, solo una cessione del credito di imposta, mettendo fuori gioco tutte le cessioni successive alla prima.
La finalità di contrasto alle frodi sottostante all’innovazione normativa viene quindi perseguita eliminando alla radice la possibilità di “cessioni a catena” e consentendo esclusivamente:
  • le cessioni di crediti effettuate “direttamente” dal beneficiario che ha maturato il diritto alla corrispondente detrazione sostenendo le spese agevolate;
  • le cessioni di crediti effettuate dal fornitore che ha maturato il credito di imposta a fronte dello sconto sul corrispettivo applicato al proprio cliente per gli acquisti di beni e servizi agevolati.
Premesso che il sopravvenuto divieto di sub-cessione è entrato in vigore il 27 gennaio (giorno della pubblicazione del Dl 4/2022 in G.U.), l’art. 28 comma 2 reca una disposizione di carattere transitorio per consentire in ogni caso “una ulteriore cessione” a terzi per quei “crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

Sul piano pratico, la norma transitoria aggiunge poco o nulla per quei crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati oggetto della sola opzione per lo sconto sul corrispettivo e risultano ancora nella disponibilità del fornitore (perché già la norma a regime continua a consentire la possibilità di una ulteriore cessione a terzi del credito di imposta da parte del fornitore che lo ha maturato a fronte dello sconto sul corrispettivo applicato in fattura), mentre è di evidente interesse per tutti quei crediti di imposta che sono nella disponibilità di chi li detiene in forza di una compravendita dei crediti medesimi.

Resta da chiarire se il riferimento allo spartiacque del 7 febbraio 2022 vada letto:

  • con riguardo alla data in cui ha luogo l’esercizio dell’opzione tra le parti (cioè la data in cui si è perfezionato l’accordo di cessione tra cedente e cessionario),
  • o con riguardo alla data in cui l’opzione esercitata tra le parti viene comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate,
  • o ancora con riguardo alla data in cui l’opzione si perfeziona per effetto dell’accettazione del cessionario sulla piattaforma telematica dell’Agenzia.
Se la terza ipotesi pare da scartare in partenza, rimane il dubbio tra le prime due, più pratico in verità che teorico, nel senso che, in teoria, pare pacifico che lo spartiacque debba essere riferito alla data in cui ha luogo l’esercizio dell’opzione tra le parti, ma sul piano pratico resta da verificare cosa riterrà di affermare in merito l’Agenzia delle Entrate, sin qui incline ad agganciare la decorrenza delle varie disposizioni alla data di comunicazione telematica delle opzioni.

Peraltro, nella denegata eventualità in cui fosse per l’appunto questa l’intenzione interpretativa dell’Agenzia, essa si troverebbe a essere declinata in un contesto operativo che, in modo francamente clamoroso, vede preclusa fino al 4 febbraio – giorno in cui sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni – la possibilità di presentare le comunicazioni di opzione in relazione alle spese sostenute nel 2022 (rendendo quindi effettiva la disposizione transitoria, per tali fattispecie, solo nella misura in cui i contribuenti trovino “anime pie” disponibili a inviare le loro comunicazioni nell’unico weekend disponibile).

In questo evidente e preoccupante stato di logoramento del quadro operativo (che rischia di peggiorare nelle prossime settimane, a causa dell’incertezza su quale mai potrà essere il punto di caduta finale della normativa a seguito del processo di conversione in legge del decreto), il legislatore regala peraltro, al terzo e ultimo comma dell’art. 28 del Dl 4/2022, una perentoria declaratoria di nullità di tutti i contratti di cessione conclusi in violazione della nuova disciplina recata dal comma 1 dell’art. 121 del Dl 34/2020 e/o della norma transitoria di cui al comma 2 dell’art. 28 del Dl 4/2022.

(MF/ms)




Il reverse charge nelle cessioni dei tablet: informazioni pratiche

Il meccanismo del reverse charge riguarda i prodotti identificati dal codice di Nomenclatura Combinata 8471 30 00 (“Tablet PC”).

Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate con circ. 21/E/2016, per individuare i prodotti per i quali si applica il reverse charge, non deve farsi riferimento alla denominazione “commerciale” degli stessi, bensì alla circostanza che si tratti di beni della stessa qualità commerciale e con le stesse caratteristiche tecniche.

In ragione del fatto che le disposizioni in materia di Iva nazionali e comunitarie non prevedono una definizione di “Tablet PC”, può essere utile richiamare la descrizione utilizzata a livello commerciale per detti prodotti.

Si considera, generalmente, come “Tablet PC” un “computer portatile, dotato di tutta la connettività e di tutte le funzionalità che ci si aspetta da un normale PC dotato di sistema operativo”.

Oltre a queste funzionalità normali, “un Tablet PC può essere utilizzato con le dita o con una penna grazie alla presenza di un digitalizzatore integrato nello schermo”. Per cui, di fatto, “un Tablet PC è un normale PC portatile in grado di essere utilizzato in più situazioni e in più posti rispetto ad un normale PC portatile”.
 
Ambito applicativo

Il reverse charge per le cessioni di tablet PC si applica per le sole operazioni effettuate nella fase distributiva che precede quella del commercio al dettaglio dei prodotti.

Detta limitazione è giustificata dalla frequenza delle operazioni che caratterizza l’attività di commercio al dettaglio, tale da rendere particolarmente onerosa l’applicazione dell’inversione contabile.

L’esclusione dal reverse charge riguarda (ris. 36/E/2011, richiamata dalla circ. 21/E/2016):

  • le cessioni effettuate dai soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all’art. 22 del Dpr 633/72, eseguite in “locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante”, i cui cessionari sono, di regola, utilizzatori finali dei beni, ancorché soggetti passivi;
  • le cessioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui all’art. 22 del Dpr 633/72, purché eseguano le operazioni direttamente nei confronti di cessionari-consumatori finali.
Con la risposta all’interpello 894/E/2021 (in allegato alla presente) è stato invece confermato da parte dell’Agenzia delle Entrate che l’operazione rientra in regime di reverse charge se è effettuata nei confronti di cessionari soggetti passivi Iva ancorchè utilizzatori finali, inoltre non sussiste l’obbligo da parte del cedente di acquisire specifica attestazione e/o dichiarazione da parte del cessionario in ordine allo status di utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo Iva (risposta a interpello 894/E/2021 che si allega alla presente).

Il reverse charge non è applicabile alle cessioni di beni diversi da quelli espressamente individuati dalla disposizione, come nel caso degli adattatori e dei cavi di rete (risposta a interpello 643/E/2021).
 
Soggetti non residenti

Nel caso di cessioni di tablet a soggetti non residenti, il cessionario è tenuto ad assolvere l’Iva mediante reverse charge anche se privo di stabile organizzazione in Italia.

In assenza di S.O. nel territorio dello Stato, il cessionario non residente dovrà, dunque, identificarsi ai fini Iva in Italia (ris. 28/E/2012, risposta a interpello 643/E/2021).

In sostanza, la formulazione “soggetto passivo d’imposta nel territorio dello stato” di cui all’art. 17 co. 5 del Dpr 633/72 (cui l’art. 17 co. 6 fa rinvio) si intende riferito alla generalità dei soggetti passivi (intesi come operatori economici), a prescindere dalla circostanza che siano stabiliti nel territorio dello Stato ovvero che siano ivi identificati ai fini Iva.
 
Beni usati

Il meccanismo del reverse charge è applicabile anche alle cessioni di tablet usati, sempreché non sussistano i presupposti per avvalersi del regime del margine di cui all’art. 36 del Dl 41/95.
 
Adempimenti

Sotto il profilo operativo, in caso di applicazione del reverse charge alle cessioni di tablet, il cedente è tenuto ad emettere fattura senza addebito d’imposta, con l’annotazione che trattasi di operazione soggetta all’inversione contabile, e con l’indicazione della norma di riferimento (art. 17 co. 6 lett. c) del Dpr 633/72).

Il cessionario è invece tenuto ad integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e ad annotarla:

  • nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento della fattura, con riferimento al relativo mese;
  • nel registro degli acquisti, entro gli ordinari termini per l’esercizio del diritto alla detrazione Iva.
(MF/ms)



Agenzia delle Entrate: online la guida all’utilizzo della piattaforma cessione crediti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida sulla piattaforma “cessione crediti”, dedicata ai vari crediti d’imposta cedibili a soggetti terzi.

Per una serie di spese sostenute, infatti, il contribuente può usufruire, in alternativa alla detrazione:

  1. di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, che viene anticipato dal fornitore
  2. della possibilità di cedere ad altri soggetti il credito d’imposta spettante
A tal fine, in particolare, occorre distinguere tra due tipologie di crediti:
  • quelli già inseriti in via automatica nella piattaforma: si tratta ad esempio del bonus vacanze, del credito d’imposta riconosciuto per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, nonché del credito d’imposta previsto per le spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Per tali misure, i titolari del credito accedono alla piattaforma dall’area riservata del sito delle Entrate, e possono comunicare la cessione a terzi
  • quelli che, invece, non sono noti all’Agenzia, in quanto possono essere utilizzati senza una preventiva comunicazione. Si tratta ad esempio del Superbonus e dei crediti d’imposta riconosciuti per i canoni di locazione
Chi riceve il credito attraverso la piattaforma può:
  1. monitorare i crediti
  2. cedere i crediti
  3. confermare di accettare la cessione tramite la funzione “accettazione crediti”
  4. consultare l’elenco delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario
La piattaforma – spiega la guida in esame – è infatti composta dalle seguenti quattro funzioni, accessibili dalla home page:
  • monitoraggio crediti
  • cessione crediti
  • accettazione crediti
  • lista movimenti
In quest’ultima area della piattaforma, l’utente può consultare la lista delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario, nonché le eventuali operazioni successive; a tal fine è necessario specificare il periodo temporale oggetto della consultazione o il codice fiscale del cedente o del cessionario (anche parzialmente) e poi cliccare sul pulsante “visualizza”.

(MF/ms)