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Pubblicate Linee Guida SNPA per imprese soggette ad AIA

Le recenti Linee Guida SNPA  (Sistema Nazionale di Protezione Ambientale) emanate per gli ispettori, contengono le modalità di monitoraggio per le installazioni industriali soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), a cui le ARPA e l’Ispra dovranno fare riferimento in sede istruttoria e a supporto dell’Autorità competente.

Si tratta di un aggiornamento del precedente documento, redatto nel 2007, alla luce dell’evoluzione normativa dell’ultimo decennio. Le nuove modalità di supervisione da parte delle Autorità di Controllo si sono rese necessarie per far fronte alle complesse dinamiche gestionali delle installazioni in AIA e del loro potenziale impatto sull’ambiente.
E’ importante assicurarsi che il PMC Piano di Monitoraggio e Controllo preveda il monitoraggio del contributo che ciascuna installazione è tenuta a rendere verso gli obiettivi dell’economia circolare, attraverso indicatori chiave che consentano di verificare il raggiungimento di obiettivi ambientali che il Gestore fa propri all’interno della politica ambientale, parte integrante del Sistema di Gestione Aziendale (SGA).

Qui si elencano i criteri per la valutazione del contributo all’economia circolare:

● utilizzo dell’energia
● uso delle materie prime
● prevenzione e produzione rifiuti
● riduzione/sostituzione di sostanze chimiche pericolose
● simbiosi industriale

(SN/am)




Aua Point: scadenza posticipata al 30 luglio 2023

In extremis, Regione Lombardia delibera la proroga di 4 mesi della scadenza per l’inserimento nel portale Aua Point dei dati chimici rilevati con le analisi periodiche alle emissioni in atmosfera, svolte nel 2022.
La scadenza e i soggetti obbligati erano descritti nella precedente circolare Api n.125 del 9 marzo 2023.

Il 30 marzo 2023 abbiamo invece ricevuto il decreto regionale n.4503 del 27/03/2023 che si allega e che stabilisce il differimento del termine.
Chi fosse in ritardo può ancora controllare se l’adempimento è applicabile alla propria realtà, consultando l’elenco delle attività con emissioni “in deroga” art.272 c.2 del Testo Unico Ambientale n.152/2006 e smi.

Nel merito, la delibera comprende alcuni chiarimenti tesi a dipanare i dubbi di coloro che avevano già tentato di ottemperare all’obbligo.

Si consiglia di prendere visione della delibera, in particolare della pagina “allegato”.

(SN/am)




Emissioni da attività in deroga e Aua Point entro il 31 marzo 2023

Ai fini di ricordare l’obbligo, entro la fine del mese di marzo, di inserire i dati delle analisi alle emissioni in atmosfera svolte nel 2022 dalle aziende con attività “in deroga” art.272 c.2 del Testo Unico Ambientale n.152/2006 e smi, si allega l’elenco delle attività con emissioni in deroga, in modo che tutti possano controllare se rientrano nelle fattispecie obbligate.

Inoltre si suggerisce di consultare la pagina del sito regionale della Lombardia, dedicata alle attività in deroga.

La presente circolare fa seguito alle due circolari Api n.628 del 1/12/2022 e n.84 del 16/02/2023 che inquadrano complessivamente la materia e gli adempimenti.

Si ricorda che le emissioni in atmosfera più grosse e impattanti, ricadono sotto la tipologia autorizzativa “ordinaria” (art.269 Tua 152/2006) che prevede una domanda e una risposta esplicita dell’autorità competente, con prescrizioni specifiche.
Sul sito di Arpa regionale è chiarita la differenza fra le due tipologie autorizzative.

Ogni provincia ha una pagina del sito dove si trova la modulistica per autorizzare nuovi impianti in deroga, per modifiche tecniche alla situazione esistente, o per modifiche di tipo amministrativo. Si invitano le imprese a consultare le istruzioni sul sito della Provincia di riferimento. Qui se ne riportano alcune a titolo esemplificativo:

Si ricorda inoltre che la durata di questa tipologia autorizzativa in deroga è 15 anni, pertanto le attività che hanno aderito all’allegato tecnico fin dal lontano 2008 sono in scadenza.
Si sottolinea inoltre che alcuni allegati tecnici sono stati modificati e aggiornati nel 2012 e poi nel 2019, pertanto si rende necessaria una verifica del rispetto delle condizioni per ricadere in questa forma autorizzativa semplificata.
Si sottolinea inoltre che l’allegato 32 “lavorazioni metalliche” comprende attività molto diffuse nelle Pmi e pertanto è opportuno che le imprese ne verifichino l’applicabilità.

Per supporto in questa materia (autorizzazione emissioni e compilazione Aua Point), potete telefonare o scrivere a silvia.negri@api.lecco.it che si rende disponibile a rispondere alle domande delle imprese in una videochiamata, nella giornata di venerdì 17 marzo, orario da concordare.

Per partecipare, scrivete con anticipo alla dott.ssa Negri che vi manderà il link per la videochiamata.

(SN/am)

 




Comunicazione autocontrolli tramite Aua Point entro 31 marzo 2023

Con riferimento alla precedente circolare Api n.628 del 1 dicembre 2022, che affrontava questo tema, si ricorda che i soggetti obbligati ad eseguire le analisi chimiche periodiche alle emissioni in atmosfera e a comunicarle alle autorità, devono caricare i dati sull’applicativo AUA Point entro il 31 marzo 2023.

L’obbligo deriva dalla DGR n° XI/5773 del 21 dicembre 2021 che ha introdotto in Lombardia l’obbligo dell’utilizzo di “Aua Point” per l’invio dei dati relativi delle analisi periodiche previste nelle autorizzazioni per emissioni in atmosfera. Tutte le spiegazioni sono sul sito Arpa Lombardia.

Si precisano alcuni aspetti:

  • l’obbligo è relativo agli impianti/attività autorizzate ai sensi dell’art. 272 c.2 del d.lgs. 152/2006 secondo i procedimenti di cui alla Dgr n.983/2018 (o d.g.r. 8832/2008) e disciplinati dai rispettivi allegati tecnici.
  • i dati da caricare sono quelli riferiti all’anno solare 2022:
  1. per le analisi periodiche relative alle emissioni convogliate o diffuse (lavorazione meccaniche allegato 32): tali dati devono essere caricati entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del campionamento (per i dati 2022, entro il 31 marzo 2023).
  2. per i bilanci di massa relativi all’utilizzo dei COV, qualora previsti nell’allegato tecnico di riferimento, devono essere caricati entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di indagine (per i dati 2022, entro il 31 marzo 2023).
  • le attività sotto la “soglia massima”, ove individuata dall’allegato tecnico di riferimento, non sono tenute a compilare Aua Point, non essendo tenute ad effettuare analisi di messe a regime, né periodiche;
  • nel caso di analisi da effettuarsi con cadenza biennale, è obbligatorio caricare sull’applicativo Aua Point le analisi degli anni in cui il Gestore è tenuto ad effettuare il monitoraggio.
  • per le analisi di messa a regime degli impianti nuovi, i dati dovranno essere caricati su Aua Point secondo le tempistiche previste negli allegati tecnici.
Api Lecco Sondrio è disponibile per supportare coloro che ne avessero necessità, chiamate o scrivete a silvia.negri@api.lecco.it.

Il manuale per l’uso di Aua point è disponibile on line.

(SN/am)




Applicativo “Aua Point”: da gennaio 2023 l’obbligo coinvolge nuovi soggetti

Le Aua sono le Autorizzazioni Uniche Ambientali necessarie per le aziende che producono emissioni in atmosfera e/o scarichi idrici con caratteristiche tali da ricadere sotto questa tipologia autorizzativa.
Da gennaio 2023 l’obbligo è esteso alle imprese con emissioni in atmosfera inquadrate come autorizzazioni “in deroga” ai sensi dell’art. 272 c.2 rilasciate all’interno dell’Aua, nonché alle autorizzazioni “ordinarie” alle emissioni, ai sensi dell’art. 269 del Dlgs 152/2006 (rilasciate in qualunque tipo di titolo autorizzativo).
A partire dal 2024 l’obbligo sarà esteso a tutti gli impianti soggetti a tutti i regimi autorizzativi inclusi nel campo di applicazione.
L’accesso all’applicativo avviene tramite questo link: cliccare qui

I siti di Arpa Lombardia e Regione Lombardia contengono tutti gli aspetti di maggiore dettaglio.

La precedente circolare Api n.115 del 24/02/2022 spiegava gli obblighi di registrazione e di compilazione di Aua point a partire da gennaio 2022, per le aziende in possesso dell’autorizzazione in via generale ex art.272 c.2 ai sensi della Dgr 983 /2018. L’obbligo deriva dalla delibera regionale più recente in questa materia, cioè la Dgr 5773 del 21 dicembre 2021 “aggiornamento dei criteri di utilizzo e messa a regime dell’applicativo Aua point” che sostituisce le precedenti Dgr 2481/2019 e Dgr 4027/2020. Per le altre tipologie di autorizzazione, nel 2022 l’adesione è stata volontaria.

Il calendario completo di progressiva obbligatorietà è riportato nell’allegato della DGR 5773/2021 intitolato “Aggiornamento dei criteri per l’utilizzo e la messa a regime dell’applicativo Aua Point”, che si allega.

(SN/am)




Applicativo “Aua Point”: inserimento dati entro il 31 marzo 2022

Il tema era stato trattato nella precedente Circolare Api n. 35 del 21 gennaio 2021, a cui si rimanda.

Con la presente circolare informiamo gli associati che Regione Lombardia ha introdotto un aggiornamento tramite la più recente Dgr 5773 del 21 dicembre 2021 Aggiornamento dei criteri di utilizzo e messa a regime dell’applicativo «Aua point».

Il campo di applicazione (dettagliato all’interno della Dgr 5773/2021 consultabile in allegato) comprende le aziende che hanno le seguenti autorizzazioni ambientali:

  • dotate di Aua (Autorizzazione Unica Ambientale) per scarichi industriali (“scheda A”) e/o emissioni in atmosfera (“scheda C o D”), o di autorizzazioni settoriali ex artt. 269 o 124 del d.lgs. 152/2006.
  • autorizzate ex art. 272 comma 2 d.lgs. 152/06 (autorizzazioni alle emissioni in via generale per le attività in deroga);
  • autorizzate ex art.12 d.lgs. 387/03 (impianti alimentati da Fer Fonti energetiche rinnovabili);
  • autorizzate ex art. 208 d.lgs. 152/06 (autorizzazione allo stoccaggio/trattamento rifiuti);
  • autorizzate ex art 8 d.lgs. 115/08 (autorizzazione unica da fonti energetiche convenzionali);
Le casistiche sopra riportate indicano con evidenza che l’applicativo Aua Point non riguarda solo le aziende in Aua ma anche le altre casistiche con obbligo di monitoraggi ambientali. Se un’azienda si registra e compila Aua Point il termine massimo per l’inserimento dei dati è il 31 marzo dell’anno successivo.

Tuttavia è prevista una obbligatorietà graduale secondo questa sequenza:

A partire dal 2022, l’obbligatorietà alla registrazione dell’impresa e alla compilazione di Aua Point non riguarda le aziende che hanno un’Aua di cui al Dpr 59/2013 ma riguarda le aziende cosiddette “in deroga”, in possesso dell’autorizzazione in via generale ex art.272 c.2 d.lgs. 152/2006 (ai sensi della Dgr 983 /2018 o della Dgr 8823/2008). Per le altre tipologie di autorizzazione permane nel 2022 il regime di adesione volontaria.

Per il 2023 tale obbligo è esteso alle autorizzazioni “in deroga” ai sensi dell’art. 272 c.2 rilasciate all’interno dell’Aua, nonché alle autorizzazioni “ordinarie” alle emissioni, ai sensi dell’art. 269 (rilasciate all’interno dell’Aua o meno).

A partire dal 2024 l’obbligo sarà esteso a tutti gli impianti soggetti a tutti i regimi autorizzativi inclusi nel campo di applicazione.

Si invita a consultare il sito Arpa che contiene tutte le info e le Faq per comprendere nel dettaglio chi sono i soggetti obbligati, le scadenze progressive e per svolgere correttamente questo adempimento.

(SN/bd)
 
 




Albo gestori ambientali: decorrenza autorizzazioni e compilazione formulari rifiuti

L’Albo nazionale gestori ambientali ha fornito alcuni chiarimenti in tema di validità di un provvedimento autorizzativo di iscrizione; la circolare n. 13 del 21 dicembre 2021 che è direttamente consultabile sul sito dell’albo riporta questi chiarimenti.

Data di validità del provvedimento, da inserire all’interno del FIR formulario: l’Albo chiarisce che la data da riportare deve coincidere con quella di inizio validità del provvedimento autorizzativo. In fase di prima iscrizione, tale data coincide con quella di notifica del provvedimento, analogamente in fase di rinnovo, se il provvedimento è notificato all’impresa successivamente alla scadenza dell’iscrizione. Qualora il provvedimento di rinnovo venga notificato all’impresa prima della scadenza dell’iscrizione in essere, l’efficacia dello stesso decorre dal giorno successivo alla scadenza.

Validità delle iscrizioni all’albo e dei rinnovi: consultare la delibera n. 1 del 10 febbraio 2016 e la successiva delibera n. 2 del 24 giugno 2020.

(SN/bd)