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Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di maggio 2021

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di maggio 2021 con indice pari a 103,6.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 maggio 2021 al 14 giugno 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,578079%.

 
(FV/fv)
 




Corso: aggiornamento teorico-pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo D.lvo 81/08 e Accordo Stato-Regioni 2012

L’obbligo di formare gli operatori incaricati all’uso di carrello elevatore è previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e nell’Accordo Stato-Regioni relativo alle attrezzature del 22 febbraio 2012 (allegato VI). Nello specifico al punto 6 dell’Accordo chiamato “Durata della validità dell’abilitazione ed aggiornamento” si segnala che l’abilitazione dell’operatore deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corsi di aggiornamento. E’ un corso di aggiornamento per carrelli industriali semoventi (cioè esclusi quelli a braccio telescopico).
 
L’assenza della regolare frequenza al corso di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato (ovvero l’abilitazione), ma non consente al lavoratore di continuare ad utilizzare il carrello elevatore (abilitazione sospesa).
 
Solo il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente al lavoratore di ritornare ad eseguire la funzione esercitata ovvero la guida del carrello elevatore.

Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove il corso “Aggiornamento teorico/pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo” rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo che devono aggiornare le proprie competenze. 

Il corso ha una durata di 4 ore (1 ora per argomenti teorici e 3 ore per quelli pratici).

Al termine del corso, con frequenza obbligatoria di almeno il 100% delle ore di formazione, sarà effettuata una verifica di apprendimento ed al superamento della stessa sarà rilasciato il relativo attestato.
 
Requisiti: comprensione lingua italiana.
 
Programma:

  • Presentazione del corso
  • Responsabilità dell’operatore addetto all’uso del carrello elevatore
  • Attrezzature intercambiabili: tipologie, istruzioni, marcatura, targhe delle portate
  • Regole per il conducente: modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi, regole di movimentazione, norma UNI ISO 3691, nozioni di guida, possibili rischi legati all’uso del carrello elevatore
  • Approfondimento dei vari componenti e delle sicurezze seguendo le istruzioni di uso del carrello: componenti del carrello semovente, forche, organi di presa, posto di guida, comandi, controlli
  • Approfondimento delle manutenzioni e delle verifiche secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello

Calendario
Martedì 14 settembre 2021
 dalle ore 8.30  alle ore 12.30
 
Teleformazione
 
Costi
Il costo per la partecipazione al corso è di:
€ 60,00 + Iva per associati ad Api Lecco Sondrio.
€ 90,00 + Iva per non associati ad Api Lecco Sondrio.
 
Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l’Api  via email nadia.crotta@api.lecco.it  entro giovedì 9 settembre 2021.
 
Si precisa che:

  • I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
  • nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
  • per ottenere l’attestato di frequenza è obbligatorio partecipare al 100% del  percorso formativo.

L’Area Formazione dell’Api di Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (0341.282822).

(SB/mc)




Corso: conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo

Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove un corso di “Conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo”  rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. L’obiettivo del corso è quello di assolvere l’obbligo di Legge indicato dall’Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012 entrato in vigore il giorno 12 Marzo 2013. Il corso proposto avrà la durata di 12 ore e il costo per la partecipazione è fissato in € 200,00 + Iva per gli associati Api Lecco Sondrio e € 300.00 + Iva per le aziende non associate.

Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con test. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali. L’abilitazione ottenuta per la conduzione di carrelli elevatori semoventi avrà una durata di cinque anni dalla verifica di apprendimento.
Precisiamo che l’addetto all’uso del carrello elevatore dovrà essere successivamente incaricato e addestrato in merito all’uso degli specifici carrelli elevatori presenti in azienda.

Programma
Modulo giuridico: 1 ora

  • Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle attrezzature di lavoro (D.Lgs. 81/2008). Responsabilità dell’operatore.

Modulo tecnico: 7 ore

  • Tipologie e caratteristiche di vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai transpallet manuali ai carrelli elevatori frontali a contrappeso.
  • Principali rischi connessi all’impiego di carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, ribaltamento, urti delle persone con il carico o con elementi mobili del carrello, rischi legati all’ambiente (ostacoli, linee elettriche, ecc), rischi legati all’uso delle diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc).
  • Nozioni elementari di fisica: nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di equilibrio di un corpo. Stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva di primo grado). Linee di ribaltamento. Stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell’ambiente di lavoro (forze centrifughe e d’inerzia). Portata del carrello elevatore.
  • Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia, caratteristiche generali e principali componenti. Meccanismi, loro caratteristiche, loro funzione e principi di funzionamento.
  • Componenti principali: forche e/o organi di presa (attrezzature supplementari, ecc.). Montanti di sollevamento (simplex, duplex, triplex, quadruplex, ecc, ad alzata libera e non). Posto di guida con descrizione del sedile, degli organi di comando (leve, pedali, piantone sterzo e volante, freno di stazionamento, interruttore generale a chiave, interruttore d’emergenza), dei dispositivi di segnalazione (clacson, beep di retromarcia, segnalatori luminosi, fari di lavoro, ecc.) e controllo (strumenti e spie di funzionamento). Freni (freno di stazionamento e di servizio). Ruote e tipologie di gommature: differenze per i vari tipi di utilizzo, ruote sterzanti e motrici. Fonti di energia (batterie di accumulatori o motori endotermici). Contrappeso.
  • Sistemi di ricarica batterie: raddrizzatori e sicurezze circa le modalità di utilizzo anche in relazione all’ambiente.
  • Dispositivi di comando e di sicurezza. Identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro funzione. Sistemi di protezione attiva e passiva.
  • Le condizioni di equilibrio: fattore ed elementi che influenzano la stabilità. Portate (nominale/effettiva). Illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata nominale ed effettiva. Influenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche nominali di portata. Gli ausili alla conduzione (indicatori di carico e altri indicatori, ecc.)
  • Controlli e manutenzioni: verifiche giornaliere e periodiche (stato generale e prova, montanti, attrezzature, posto di guida, freni, ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di sicurezza). Illustrazione dell’importanza di un corretto utilizzo dei manuali di uso e manutenzione a corredo del carrello.
  • Modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi: procedure di movimentazione. Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro. Procedura di sicurezza durante la movimentazione e lo stazionamento del mezzo. Viabilità: ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi, pendenze, ecc. lavori in condizioni particolari ovvero all’esterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità. Nozioni di guida. Norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc.. Nozioni sui possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello ed in particolare ai rischi riferibili:
  • All’ambiente di lavoro;
  • Al rapporto uomo/macchina
  • Allo stato di salute del guidatore
  • Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a prevenire i rischi.
  • Nell’ambito del percorso formativo, ad integrazione dei contenuti sopraesposti, verranno affrontati in modo trasversale gli aspetti comportamentali, il fattore umano, il comportamento dei lavoratori, l’atteggiamento nei confronti delle regole, dei processi e delle situazioni lavorative.

 
Modulo pratico carrelli industriali semoventi: 4 ore

  • Illustrazione, seguendo le istruzioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze.
  • Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge e secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.
  • Guida del carrello su percorso di prova per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.)

Calendario:
Mercoledì 15 settembre 2021
 dalle ore 08.30 alle ore 12.30
Mercoledì 22 settembre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30
sede Api Via Pergola 73 Lecco Lc

Mercoledì 29 settembre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 (Esercitazione  pratica)
sede Autotrasporti Cattaneo Maurizio Via Achille Grandi 26 Lecco lc

Costi:
l costo per la partecipazione al corso è di:

  • € 200,00 + Iva per associati ad Api Lecco Sondrio
  • € 300,00 + Iva per non associati ad Api Lecco Sondrio

Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l’Api  via email nadia.crotta@api.lecco.it entro venerdì 10 settembre 2021.

Si precisa che:

  • I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
  • nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
  • per ottenere l’attestato di frequenza è obbligatorio partecipare al 90% del  percorso formativo.

L’Area Formazione dell’Api di Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (0341.282822).

(SB/mc)




“Mancano tecnici? Bisogna insistere sulla formazione”

La Provincia del 12 giugno 2021, parla Mario Gagliardi vice-direttore di Api Lecco Sondrio.




Webinar 22 giugno ore 16: “Rinnovo Ccnl Unionmeccanica-Confapi”

Informiamo che la nostra area Relazioni industriali e sindacali organizza per martedì 22 giugno 2021, ore 16, un webinar dedicato al recente rinnovo del contratto "Unionmeccanica- Confapi" riservato alle nostre aziende associate.
Durante l'incontro verranno illustrate le novità dell’intesa e gli adempimenti di natura operativa.
 

Interverranno:

  • Piero Dell'Oca, presidente di Unionmeccanica Lecco 
     
  • Mario Gagliardi, responsabile area Relazioni industriali e sindacali Api Lecco Sondrio.
     

Per partecipare è necessario iscriversi cliccando qui  entro venerdì 18 giugno 2021.
 

Successivamente riceverete il link per accedere al webinar.

(FV/fv)




Imprese: accantonamento di utile a riserva con sconto Super Ace

Per le società che hanno scelto di avvalersi della proroga dei termini di approvazione del bilancio ai sensi dell’art. 106 del DL 18/2020 nel mese di giugno si terranno le assemblee a tal fine convocate.

In detta occasione è necessario valutare con attenzione l’opzione introdotta dall’art. 19 del DL 73/2021 con riguardo alla c.d. super Ace, o Ace innovativa, diretta a stimolare la capitalizzazione delle imprese nel 2021 con un incentivo fiscale che, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, appare di indubbio interesse.

Ai sensi del comma 3 del richiamato art. 19, infatti, dal giorno successivo a quello della delibera dell’assemblea di destinazione dell’utile d’esercizio a riserva è possibile beneficiare di un credito d’imposta calcolato applicando al rendimento nozionale l’aliquota IRES. In pratica, per ogni 10.000 euro di utile accantonato è possibile fruire di un credito d’imposta di 360 euro (10.000 x 15% x 24%) da utilizzare in compensazione ovvero cedibile a terzi.

In alternativa, resta ferma la possibilità di beneficiare dell’agevolazione sotto forma di deduzione dal reddito imponibile del rendimento nozionale della variazione del capitale proprio nel 2021.

Secondo l’impostazione tradizionale, derivata dalla relazione al primo decreto attuativo dell’agevolazione Ace, la formulazione normativa deve intendersi riferita a tutti gli utili di esercizio che risultano mantenuti nell’economia dell’impresa, a prescindere dall’accantonamento a riserva, rilevando, ad esempio, anche gli utili portati a nuovo e quelli destinati direttamente a copertura di perdite.

Nell’ipotesi in cui il progetto di bilancio sia già stato approvato dal consiglio di amministrazione, ma non dall’assemblea, potrebbe essere opportuno che, con nuova delibera, l’organo amministrativo modifichi, nel progetto di bilancio, la proposta di destinazione dell’utile.

In ogni caso, c’è da considerare che spetta all’assemblea decidere in ordine alla destinazione dell’utile, eventualmente, optando anche per l’accantonamento o per il reimpiego nell’interesse della società (Cass. n. 4522/2016). Per la massima cautela procedurale, si potrebbe verbalizzare che il consiglio di amministrazione esprime il proprio consenso alla delibera assembleare che decide di mantenere gli utili nell’economia dell’impresa.

Ove, invece, il bilancio fosse già stato approvato dall’assemblea, e fosse stata deliberata la distribuzione dei dividendi, il passaggio di tali somme dal patrimonio netto ai debiti rende più complicato sostenere che la mancata distribuzione dei dividendi, da sola, sia sufficiente a integrare il presupposto dell’agevolazione.

A tal riguardo, si potrebbe valutare una nuova assemblea che, revocando la precedente, modifichi la destinazione dell’utile.

Si tratta di un percorso non immediato in quanto richiederebbe il consenso di tutti i soci e comporterebbe complicazioni di natura gestionale e fiscale nell’ipotesi in cui i dividendi siano già stati materialmente pagati ai soci.

In particolare, quanto al consenso, occorre evidenziare che la delibera di revoca incide sui diritti acquisiti di tutti i soci, per cui non pare possibile assumerla a sola maggioranza (cfr. Trib. Monza 15 gennaio 2004 e Cass. n. 2335/1994).

Al netto di tali problematiche, non sembra però che un’eventuale revoca della delibera assembleare e la successiva decisione di accantonare gli utili a riserva possa essere censurata dal punto di vista dell’abuso del diritto, dal momento che, in ragione della modifica normativa intervenuta a valere sul periodo d’imposta in corso, il contribuente si limita a porre in essere quegli adempimenti necessari per accedere al beneficio disposto dal legislatore.

(MF/ms)
 




Plastic Tax: ancora un rinvio. Sugar Tax: modalità di attuazione

L’imposta sui manufatti con singolo impiego (c.d. “Plastic Tax”) viene nuovamente rinviata, questa volta al 1° gennaio 2022. Lo stabilisce l’art. 9 comma 2 del DL 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”).

Si tratta della terza proroga del tributo, istituito dall’art. 1 comma 634 ss. della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), avente ad oggetto i manufatti con singolo impiego (Macsi) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

La precedente proroga era avvenuta mediante la L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), che ne aveva previsto l’entrata in vigore a partire dal 1° luglio 2021.

L’Agenzia delle Dogane, nel mese di febbraio 2021, aveva anticipato alcuni passaggi della determinazione direttoriale che doveva definire alcuni aspetti fondamentali, tra i quali il campo di applicazione dell’imposta, gli adempimenti dei soggetti obbligati, il contenuto della dichiarazione trimestrale, le informazioni aggiuntive da indicare nelle fatture relative agli acquisti e cessioni dei Macsi e le modalità di rimborso (si veda “Pubblicate le bozze del provvedimento attuativo della plastic tax” del 19 febbraio 2021). Anche la pubblicazione della versione ufficiale di tale atto normativo non è, ad oggi, ancora avvenuta.

Sono rimaste, così, aperte molteplici questioni interpretative e applicative, che non consentono agli operatori una completa cognizione di tutte le possibili ricadute del nuovo tributo che, vista la complessità, non saranno solo fiscali. Numerosi sono gli impatti stimati sui sistemi legati alla logistica, alla produzione, alla contabilità e alla reportistica, oltre a quelli sui modelli di business.

È, quindi, ragionevole la scelta legislativa di posticipare ulteriormente l’efficacia delle disposizioni relative all’imposta, non essendo peraltro da escludere una nuova revisione del tributo (dopo quella avvenuta ad opera della L. 178/2020).

Sul tema è, tra l’altro, da segnalare che il legislatore nazionale, mediante la L. 53/2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 23 aprile 2021, ha enunciato i principi e i criteri che il Governo dovrà seguire per dare attuazione della direttiva 2019/904/Ue, relativi alla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. In particolare, andrà prevista una diminuzione duratura del consumo di prodotti monouso quali tazze per bevande (inclusi tappi e coperchi) e contenitori per alimenti (compresi quelli tipo fast-food o per altri pasti pronti per il consumo immediato).

Andrà poi promossa la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, anche mediante il riconoscimento di un credito d’imposta del 10% delle spese sostenute per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432: 2002, da riconoscere alle imprese attive nel settore delle materie plastiche produttrici di Macsi.

Mentre il percorso relativo alla legislazione (tributaria e non solo) sui manufatti in plastica è in una fase di “stand-by”, alcuni passi avanti sono compiuti per quando concerne l’imposta sulle bevande edulcorate (c.d. “sugar tax”), anch’essa istituita dalla L. 160/2019.

A differenza dell’imposta sui manufatti con singolo impiego, infatti, la c.d. “sugar tax” troverà applicazione già dal 1° luglio 2021 (dopo essere stata, a sua volta, prorogata in due occasioni) e, nella giornata del 27 maggio 2021, ha visto la pubblicazione del proprio provvedimento attuativo (DM 12 maggio 2021).

Definita l’attuazione della Sugar Tax

Con quest’ultimo, si stabiliscono le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 661 ss. della L. 160/2019, con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione che i soggetti obbligati devono presentare ai fini dell’accertamento del tributo, alle modalità per il versamento dell’imposta, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati contabili, nonché ai profili relativi all’accertamento e verifica dell’imposta di cui trattasi.

In particolare, per quanto concerne gli obblighi di denuncia dei soggetti che intendono realizzare bevande edulcorate a partire da materie prime o da prodotti semilavorati, sono stabilite le informazioni minime che dovranno essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tra cui:

  • la denominazione dell’impresa, la sede legale, la Partita Iva, le generalità del rappresentante legale, il luogo in cui è ubicato l’impianto di produzione e i depositi in cui intende stoccare le bevande edulcorate prodotte e la propria PEC;
  • le tipologie di bevande edulcorate che intende produrre, con l’indicazione delle relative voci di nomenclatura combinata;
  • la quantità annua stimata di bevande edulcorate che intende produrre e la quantità stimata di edulcoranti necessaria alla produzione.
(MF/ms)
 



Investimenti in beni 4.0: interconnessione tardiva solo se il bene soddisfa da subito i requisiti previsti

L’interconnessione “tardiva” per i beni 4.0 è ammessa solo per i beni già dotati delle 5+2 caratteristiche tecniche al momento del loro primo utilizzo.

Lo ha chiarito con la risposta a interpello n. 394 dell’8 giugno l’Agenzia delle Entrate, riportando il parere del Ministero dello Sviluppo economico.

La fattispecie riguarda una società che acquista e installa, su macchinari già acquistati dal 2017 e concessi in noleggio, un particolare apparecchio dotato di relativo software, per interconnettere i beni (carrelli elevatori) ubicati presso le imprese utilizzatrici con i sistemi gestionali aziendali della società.
Viene chiesto “se è necessario interconnettere il carrello entro una determinata data a partire dalla data di acquisto del carrello per avere una delle agevolazioni di industria 4.0” e “se è possibile applicare l’agevolazione (iper-ammortamento o credito di imposta 4.0) oltre che al costo di acquisto del dispositivo e del software che consentono l’interconnessione, anche al costo di acquisto dei carrelli acquistati dal 2017 in poi”.

In via preliminare, il Mise afferma che il riconoscimento dei benefici previsti per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma “4.0” – a prescindere dalla forma in cui viene riconosciuta la sovvenzione, in base alla disciplina applicabile in funzione del momento di effettuazione – presuppone il soddisfacimento di alcune caratteristiche tecnologiche, in parte “richieste” al bene oggetto d’investimento e in parte “richieste” all’impresa beneficiaria, dipendenti dalla classificazione del bene stesso in una delle voci degli Allegati A e B alla L. 232/2016.

Sul piano generale, le 5+2/3 caratteristiche tecnologiche devono caratterizzare i beni nella loro configurazione di beni “nuovi”, nel senso che le caratteristiche che il paradigma 4.0 “richiede” ai beni medesimi devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione).

Quanto all’interconnessione, requisito il cui soddisfacimento dipende non solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene oggetto d’investimento, ma anche, strettamente, dalle caratteristiche del sistema informativo dell’impresa, può essere soddisfatta anche in un momento successivo a quello di effettuazione dell’investimento e messa in funzione del bene, proprio per consentire all’impresa di potersi dotare o di poter adeguare i sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi.

Al riguardo, nella circolare n. 4/2017 è stato precisato che: “il «ritardo» nell’interconnessione (conseguente, ad esempio, alla complessità dell’investimento) non è di ostacolo alla completa fruizione dell’iper ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio”.

L’interconnessione, per così dire, “tardiva” dei beni può essere dovuta alla necessità di completare l’infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene; in nessun caso, invece, l’interconnessione successiva rispetto all’entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0.

Tali considerazioni, viene precisato, valgono anche nel caso del noleggio, in cui i requisiti di integrazione e interconnessione possono essere soddisfatti anche in modalità concorrente tra impresa proprietaria e impresa utilizzatrice.

Il Ministero, pertanto, esclude che, per i beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0, il successivo apporto di modifiche e integrazioni, atte a conferire ai medesimi ex post una o più di tali caratteristiche, possa consentire l’ammissibilità ai benefici 4.0.

Dispositivi autonomamente agevolabili

Per converso, secondo il MISE, l’applicazione dei benefici 4.0 potrebbe autonomamente riguardare i suddetti dispositivi, in quanto (potenzialmente) classificabili nei beni del secondo gruppo dell’Allegato A ovvero in quanto relativi all’intervento di ammodernamento/revamping necessario a soddisfare le 5+2/3 caratteristiche tecnologiche.

In merito poi alla componente software, viene precisato che il software di sistema (stand alone), se riconducibile a uno di quelli previsti dall’allegato B (come pare essere il software descritto dalla società, idoneo a consentire l’interconnessione dei carrelli ubicati presso terzi con i sistemi gestionali aziendali propri), può godere delle agevolazioni 4.0 a condizione che venga soddisfatto il requisito di interconnessione; il software necessario al funzionamento dei dispositivi (embedded) potrà essere agevolato quale parte del costo del dispositivo stesso.

Da ultimo, viene ricordato che il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione devono essere mantenute per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0, documentati dall’impresa con un’adeguata e sistematica reportistica.

(MF/ms)




Conservazione fatture elettroniche via Agenzia Entrate, servizio disponibile anche ante-adesione

Nella giornata del 4 giugno l’Agenzia delle Entrate ha comunicato sul proprio sito di aver reso disponibile una nuova funzionalità che consente di portare in conservazione “massivamente” le fatture elettroniche transitate mediante Sistema di Interscambio.

Al momento dell’adesione all’accordo di servizio, il soggetto passivo potrà indicare una data a esso antecedente, a partire dalla quale verranno “conservate automaticamente tutte le fatture trasmesse e ricevute dal SdI anche nei periodi in cui il servizio non era attivo”.

Se si sceglie, invece, di non specificare una data di “recupero retroattivo” verranno portate in conservazione esclusivamente le fatture transitate via SdI dal giorno successivo alla data di adesione al servizio.

Un elemento di particolare interesse concerne il fatto che, sulla base di quanto riportato dall’Agenzia nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, nel caso in cui si sia già sottoscritto in passato un accordo ancora in essere alla data del 4 giugno 2021 e si intenda sfruttare la nuova possibilità, si potrà revocare il precedente accordo di adesione sottoscrivendone uno nuovo.

A titolo meramente esemplificativo, chi avesse aperto la Partita Iva il 5 gennaio 2021 e decidesse di aderire oggi al servizio, potrebbe quindi richiedere di portare in conservazione le fatture emesse e ricevute dalla data di inizio di attività, senza necessità di procedere al caricamento “manuale” dei documenti transitati dal SdI sino alla data di adesione.

Si tratta di una funzionalità che risponde sostanzialmente alle istanze degli addetti ai lavori che a più riprese avevano auspicato un intervento dell’Agenzia delle Entrate con riferimento alla conservazione “automatica” delle fatture transitate mediante il Sistema di Interscambio.

In particolare, alcuni sindacati di categoria avevano richiesto che la stessa Agenzia si facesse direttamente carico dell’adempimento, a prescindere dal momento in cui il contribuente avesse deciso di aderire al servizio di conservazione gratuito.

La novità viene presentata a pochi giorni dal 10 giugno 2021, scadenza del termine per concludere il processo di conservazione dei documenti informatici relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Il DL “Sostegni” (art. 1 comma 10 del DL 22 marzo 2021 n. 41) aveva, infatti, previsto il differimento di tre mesi della scadenza “naturale” prevista dall’art. 3 comma 3 del DM 17 giugno 2014, motivando tale decisione con le difficoltà degli operatori, dovute all’emergenza sanitaria causata dal COVID-19.

Considerato che il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta cui i documenti si riferiscono e che le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2019 dovevano essere presentate entro il 10 dicembre 2020, in assenza della proroga le fatture elettroniche emesse e ricevute nel 2019 avrebbero dovuto essere portate in conservazione entro il 10 marzo 2021.

Il differimento era stato accolto positivamente, in particolare, dai soggetti che avevano aderito al servizio di conservazione messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel corso del 2019.

Va sottolineato, infatti, come le precedenti funzionalità rendessero necessario portare “manualmente” in conservazione le fatture elettroniche transitate mediante Sistema di Interscambio sino alla data di adesione.

Ad esempio, chi avesse deciso di avvalersi del servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 31 ottobre 2019, avrebbe dovuto portare volontariamente in conservazione i documenti transitati dal Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2019 sino al giorno in cui era stata manifestata l’adesione.

Ancora possibile la procedura manuale

Benché con le nuove funzionalità il caricamento manuale appaia circoscritto a casi piuttosto limitati, si ricorda che il servizio di conservazione “prevede l’acquisizione di documenti «file fattura» con dimensione massima pari a 5MB”, mediante accesso alla sezione “Nuovo invio in conservazione” dell’area riservata presente sul portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il sistema prevede anche l’acquisizione di cartelle compresse contenenti “non più di 10 file fattura” che vengono “estratti e processati singolarmente” (cfr., in proposito, il “Manuale del servizio di conservazione delle fatture elettroniche”, reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, nella versione aggiornata al 3 giugno 2021).

(MF/ms)




Progetto “Mentoring al femminile”: aperte le candidature per le nostre associate

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio e Federmanager Lecco propongono un’iniziativa con l’obiettivo di offrire un sostegno alle lavoratrici durante momenti di cambiamento e di crescita professionale. 

Il progetto vuole supportare talenti al femminile, mettendo l’esperienza, la conoscenza e la competenza delle Mentor a disposizione di persone più giovani, le Mentee, che necessitino di un confronto sui vari ambiti dei loro percorsi  personali e lavorativi.

Le Mentor ricoprono varie funzioni aziendali (in aree quali HR, vendite, marketing, finance, etc.) e provengono da diversi settori; ognuna di esse metterà a disposizione, a titolo gratuito, sei ore del proprio tempo, da distribuire nell’arco di due mesi, in base alle disponibilità sua e della Mentee.

Diversi e numerosi i temi che potranno essere oggetto del mentoring. Da tematiche più tecniche quali il controllo di gestione, le risorse umane e gli aspetti produttivi a problematiche legate alla conciliazione vita-lavoro, al rafforzamento del proprio ruolo in azienda, all’analisi del percorso di carriera.

Per le candidature, come Mentor o Mentee, e per maggiori informazioni contattare la Segreteria del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio allo 0341.282822 (Stefania Giussani) oppure Federmanager 347.0457169 (Clara Corti).

Si allega la presentazione del progetto.

(SG/sg)