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Credito imposta sanificazione 2021: termini per la compensazione

Il credito d’imposta riconosciuto sulle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e di acquisto Dpicomprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 ai sensi dell’articolo 32, comma 3, Dl. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) è fruibile mediante le seguenti modalità:
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese (per la generalità delle imprese il modello Redditi 2022 periodo 2021);
  • in compensazione F24, a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate che stabilisce la percentuale massima di fruizione del credito.
Col provvedimento Prot. n. 309145/2021 del 10.11.2021 il Direttore dell’Agenzia delle entrate ha disposto in misura pari al 100% la percentuale di fruizione del credito sanificazione, con la conseguenza, per i soggetti che hanno inviato valida comunicazione all’AdE entro il 04.11.2021, di poter beneficiare dell’agevolazione in misura piena, pari al 30% delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 entro il limite di credito di euro 60.000.

L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate nei termini, in assenza di rinuncia, è risultato infatti pari a 83.076.075 euro, importo ben inferiore al limite di spesa previsto dalla norma istituiva in 200 milioni di euro.

Ciascun beneficiario può dunque verificare l’importo del credito sanificazione 2021 a lui spettante consultando il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

In base alle regole di fruizione dettate dal provvedimento del Direttore dell’AdE n. 191910/2021 del 15.07.2021 il credito d’imposta può dunque essere utilizzato in compensazione, anche in unica soluzione, a partire dall’11.11.2021, primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del 10.11.2021 con cui è stata disposta la misura percentuale di fruizione.

All’uopo, con la risoluzione AdE 64/E/2021, è stato istituito l’apposito codice tributo “6951” denominato “Credito d’imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione – articolo 32 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73”.

Il documento di prassi detta le regole di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

  • il codice tributo “6951” è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”;
  • il campo “anno di riferimento” del modello F24 deve sempre essere compilato col valore “2021”, anno di sostenimento delle spese ammissibili.
Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può ovviamente eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello.

Per espressa previsione normativa la compensazione del credito d’imposta sanificazione 2021 non soggiace al rispetto dei limiti di compensazione di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34 L. 388/2000.

Il contributo in conto esercizio è inoltre fiscalmente irrilevante, non concorrendo né alla formazione del reddito ai fini Ires o Irpef né al valore della produzione ai fini Irap e non rilevando ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo61 Tuir e delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi di cui all’articolo 109, comma 5, Tuir.

(MF/ms)
 




Contributo a fondo perduto perequativo: invio istanze entro il 28 dicembre 2021

È stato finalmente pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce contenuto informativo, modalità e termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”.

La domanda potrà essere trasmessa, direttamente o tramite un intermediario, sin dal giorno di pubblicazione del provvedimento (29 novembre) e fino al 28 dicembre 2021.

 

Le condizioni Il richiedente deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Per poter beneficiare del contributo devono inoltre sussistere entrambi i seguenti requisiti:
1) la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 deve essere stata presentata entro il 30.09.2021. Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, è validamente presentata la dichiarazione trasmessa entro i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione, e comunque non oltre il 30.09.2021. Il contributo perequativo non spetta se una delle due dichiarazioni è assente o risulta presentata successivamente ai predetti termini.
Come previsto dal decreto attuativo, eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020, presentate oltre il termine del 30 settembre 2021non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello calcolato in base alle dichiarazioni dei redditi validamente presentate entro il 30.09.2021
2) l’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.
Soggetti esclusi Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:
– soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 26.05.2021, ad eccezione degli eredi che hanno attivato la partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di un soggetto deceduto e dei soggetti che hanno posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale e che proseguono quindi l’attività del soggetto confluito;
– soggetti la cui attività è cessata e quindi la partita Iva è stata chiusa alla data del 26.05.2021;
– enti pubblici di cui all’articolo 74 Tuir;
– intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’articolo 162-bis Tuir.
La determinazione del contributo Per determinare l’ammontare del contributo a fondo perduto si rende necessario procedere come segue:
1. deve essere calcolata, innanzitutto, la differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020;
2. bisogna sottrarre a quest’importo le somme percepite a titolo di contributo a fondo perduto riconosciute dall’Agenzia delle entrate;
3. all’importo così ottenuto, se di segno positivo, vengono applicate le percentuali previste.
Di seguito si richiamano le percentuali riconosciute:
– 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro,
– 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro,
– 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro,
– 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro,
– 5%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.
Per il contributo perequativo non è previsto un importo minimo.
Il beneficio Come previsto per i precedenti contributi a fondo perduto, è previsto l’accredito sul conto corrente indicato dal contribuente. Il contributo, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, come credito di imposta.
L’istanza L’istanza presenta, tra l’altro, uno specifico quadro (quadro A), nel quale deve essere riportato l’elenco degli aiuti di Stato ricevuti, specificando per ciascuno se è stato ottenuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework.
Se il richiedente ha ottenuto aiuti di Stato riferiti all’Imu, deve indicare nel quadro C i codici catastali dei Comuni e il numero degli immobili per cui ha beneficiato degli aiuti.
Se la richiesta viene presentata da un intermediario, il richiedente deve preventivamente consegnargli il modello dell’istanza compilato e sottoscritto, comprese le sezioni relative agli aiuti di Stato. L’intermediario deve conservare l’istanza sottoscritta, insieme a copia del documento di identità del richiedente e tale documentazione dovrà essere esibita in caso di controllo.

(MF/ms)
 




“I clienti tedeschi resistono. Timori per i fornitori occidentali”

La Provincia del 29 novembre 2021, intervista a Massimo De Rocchi, direttore del Mollificio Adda, nostra associata.




Made in Api | Puntata 5 | Domino

Prosegue il viaggio di “Made in Api” all’interno delle aziende associate.

Sul nostro canale YouTube è possibile vedere la quinta puntata della video-rubrica, questa volta dedicata alla Domino.

Siamo a Sirtori (Lecco) dove da 70 anni ha sede la Domino specializzata nella realizzazione dei componenti di comando delle moto per ogni tipo di terreno.
Davide e Federico Bertini ci guidano alla scoperta della loro impresa impegnata da anni anche nel mondo racing a fianco di campioni come Valentino Rossi, Loris Capirossi, Marco Simoncelli, Ezio Gianola.

CLICCA QUI per vedere il video.

 




Mai così tanti aiuti alle imprese Ma vanno orientati

La Provincia del 26 novembre 2021, il direttore dell’associazione Marco Piazza parla degli aiuti alle aziende stanziati da Simest e da Regione Lombardia.




Le violazioni di sicurezza che possono far sospendere l’attività: chiarimenti

La presente circolare riprende e approfondisce la precedente circolare Api n.575 del 28 ottobre 2021 in tema di inasprimento delle norme di sicurezza sul lavoro. L’Inl (Ispettorato Nazionale del Lavoro) ha emanato infatti la circolare n. 3 del 9 novembre 2021, con la quale fornisce ai propri ispettori le prime indicazioni operative, in merito alla sospensione dell’attività imprenditoriale, previsto dall’art. 14 del D.lgs. n. 81/2008, così come modificato dall’art. 13 del Dl 21 ottobre 2021, n. 146 che si allega.

Come stabilito dalla legge, la sospensione dell’attività può essere imposta in due casi:

• almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
• sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, violazioni riportate per chiarezza nella tabella che segue:

  FATTISPECIE VIOLAZIONI SOMMA AGGIUNTIVA
1 Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) Euro 2.500
2 Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione (PE) Euro 2.500
3 Mancata formazione ed addestramento Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
4 Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione SPP e nomina del relativo responsabile RSPP Euro 3.000
5 Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) Euro 2.500
6 Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale DPI contro le cadute dall’alto Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto Euro 3.000
8 Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno Euro 3.000
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
11 Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Euro 3.000
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o alla modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Euro 3.000

 

Come sanno i più esperti, l’elenco delle fattispecie non è cambiato; tuttavia, per l’adozione della sospensione, il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate ma è sufficiente l’accertamento di una sola delle violazioni, una sola volta, per imporre la sospensione dell’attività imprenditoriale.
L’Inl precisa tuttavia che “gli effetti del provvedimento vanno circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto alla quale sono stati verificati i presupposti per la sua adozione”, ad esempio nell’edilizia, la sospensione si applica all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere ove si riscontra la violazione. Oppure in tema di formazione, la sospensione riguarderebbe soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro abbia omesso la formazione e l’addestramento (violazione n. 3) oppure abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (violazione n. 6). Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. La sospensione, in tal caso, comporta quindi l’impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento. Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo dovuto e di versare la relativa contribuzione.
Si evidenzia che gli effetti sospensivi possono decorrere, ai sensi del comma 4 del nuovo art. 14, dalle h.12 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Benché la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) va considerato che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.
 
Altri dettagli si possono ricavare da una lettura attenta della circolare dell’Inl che si allega. Nel restare a disposizione di chi avesse bisogno di chiarimenti sugli adempimenti che altrimenti portano alle violazioni citate, si sottolinea di prestare la massima attenzione a non trascurare gli aspetti di gestione della sicurezza qui richiamati, per evitare di incorrere nella sospensione, che è certamente il più grave provvedimento che può ledere allo stesso tempo l’attività e l’immagine dell’azienda.

 
(SN/bd)
 




“Formare per assumere”: le nostre proposte

Come da nostra circolare 417  informiamo le aziende associate che il “Bando Formare per assumere di Regione Lombardia” è ancora aperto ed è possibile presentare le domande per la richiesta dei voucher formazione e degli incentivi occupazione. 

 

Api Lecco Sondrio, in qualità di ente accreditato ai servizi di fomrazione di Regione Lombardia, può seguire le aziende per la creazione di percorsi formativi ad hoc.

A titolo esemplificativo abbiamo creato le seguenti proposte formative, trovate le specifiche nell’allegato:

Contabilità e Procedure Amministrative
Contabilità e bilancio per non addetti
Gestione del magazzino e delle scorte con sistemi informatici
Informatica, digitalizzazione e comunicazione
Disegno meccanico e lavorazione su macchine CNC
Pneumatica e Oleodinamica

Ricordiamo che l’iniziativa denominata “Formare per assumere” è destinata alle imprese con unità produttiva/sede operativa in Regione Lombardia che assumono persone prive di impiego da almeno 30 giorni con un contratto:

  • a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
  • a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).
La delibera e l’avviso sono disponibili sul sito di Regione Lombardia

 

Per maggiori informazioni è possibile contattare Tiziana Montana: tiziana.montana@api.lecco.it, 0341.282822. 

(TM/tm)




Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’estero: 29 novembre/1-2 dicembre 2021

Nelle date 29 novembre, 1 e 2 dicembre 2021, in occasione della Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’estero (CCIE), verranno organizzate delle attività a favore delle imprese italiane al fine di conoscere meglio i Paesi e i mercati esteri in cui operano le CCIE e i servizi da loro offerti.
 
L’evento sarà basato su seminari a distanza, focalizzati su specifiche aree geografiche (29 novembre), e brevi colloqui informativi, della durata di 20 minuti ciascuno, con i referenti delle CCIE sui rispettivi mercati di operatività (1 e 2 dicembre).
 
A partire dal 9 novembre e fino al 30 novembre 2021 sarà possibile accedere agli eventi previa registrazione sul sito della convention.
 
Per partecipare ai colloqui informativi è richiesta l’adesione al Progetto SEI – Sostegno Export. Sono escluse dalla partecipazione le aziende del settore consulenza.
 
Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione consultate il documento in allegato.

(GF/am)
 
 




Censimento online delle associate: da compilare entro il 30 novembre 2021

Tra i progetti in partenza della nostra Associazione c’è il Centro Studi di Api Lecco Sondrio che il prossimo anno inizierà ufficialmente la propria attività.

Abbiamo deciso di intraprendere questa nuova avventura per essere ancora più vicini alle nostre associate, avere una fotografia aggiornata sulle loro attività e in particolar modo sulle loro necessità.

Prima di iniziare i lavori vi chiediamo di compilare il “Censimento Api 2021 delle aziende associate”: è un questionario online che vi impiegherà qualche minuto, ma è fondamentale per l’Associazione per avere dati aggiornati sulla vostra impresa e porre le fondamenta del nostro Centro Studi.

Vi preghiamo di compilare entro il 30 novembre 2021 (martedì prossimo) il questionario online CLICCANDO QUI 

(AM/am)




25 novembre: continua la collaborazione tra il nostro Gruppo Giovani e Telefono Donna Lecco

Il 25 novembre è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, informiamo le nostre aziende associate che prosegue la collaborazione tra il nostro Gruppo Giovani Imprenditori e Telefono Donna Lecco iniziata lo scorso anno. 

Quest’anno abbiamo realizzato queste magliette (indossate nella foto dalla presidente del gruppo Laura Silipigni e dal direttore di Api Marco Piazza) che verranno usate dalle partecipanti al flash mob che si sarebbe dovuto tenere oggi 25 novembre alle ore 16 in piazza XX settembre a Lecco, ma che è stato spostato per maltempo a martedì 30, sempre alle ore 16. 

(SG/am)