Api Lecco Sondrio: Bilancio Sociale 2021
Informiamo le Aziende Associate che sul nostro sito cliccando qui è possibile consultare il Bilancio Sociale 2021 della nostra Associazione.
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Informiamo le Aziende Associate che sul nostro sito cliccando qui è possibile consultare il Bilancio Sociale 2021 della nostra Associazione.
(MP/am)
In realtà, la scadenza, a regime, è fissata al 30 giugno, ma quest’anno, in via del tutto eccezionale, è stata posticipata al 31 dicembre, che, cadendo di sabato dovrebbe slittare al giorno feriale successivo.
Va anche detto che quest’anno occorre fare particolarmente attenzione all’utilizzo del nuovo modello, approvato con D.M. 29 luglio 2022, valido non solo per l’IMU, ma anche per l’IMPi (l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine).
Inoltre, gli enti non commerciali continuano a utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del MEF 26 giugno 2014; comunque, per gli enti non commerciali, vale la stessa scadenza di presentazione prevista per gli altri contribuenti.
In allegato sintesi delle principali novità.
(MF/ms)
Tale innalzamento determina una serie di conseguenze sul piano fiscale e contributivo.
L’effetto più importante riguarda il calcolo delle somme da pagare in seguito al ravvedimento operoso ex art. 13 del Dlgs. 472/97.
In questo caso, infatti, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari allo 1,25% fino al 31 dicembre 2022 e al 5% dal 1° gennaio 2023 fino al giorno di versamento compreso.
Ancora, la nuova misura del tasso legale rileva per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:
Sul fronte delle imposte indirette, un successivo decreto adeguerà al nuovo tasso del 5% i coefficienti per determinare il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:
Le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento di contributi possono essere infatti ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, in caso di:
A fine anno, i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti a effettuare le operazioni di conguaglio fiscale ai sensi dell’art. 23 commi 3 e 4 del DPR 600/73, finalizzate alla corretta quantificazione dell’IRPEF dovuta per il periodo d’imposta di riferimento (in questo caso, il 2022).
Tale operazione deve avvenire anche ai fini previdenziali, tuttavia, in quest’ultimo caso, appare necessario attendere l’apposita circolare INPS con le relative istruzioni operative.
Si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell’art. 23 del DPR 600/73, il conguaglio fiscale deve essere effettuato entro il 28 febbraio dell’anno successivo (per l’anno d’imposta 2022, entro il 28 febbraio 2023) ovvero alla data di cessazione in caso di conclusione del rapporto lavorativo.
In sostanza il sostituto è tenuto a effettuare il conguaglio tra:
Dalle operazioni di conguaglio può scaturire un credito o un debito per il lavoratore. In caso di conguaglio a credito le ritenute operate dal datore di lavoro durante il corso del periodo d’imposta sono state maggiori rispetto all’IRPEF effettivamente dovuta e pertanto tali somme dovranno essere restituite al lavoratore.
Invece, in caso di conguaglio a debito, l’IRPEF dovuta dal lavoratore è maggiore rispetto alle ritenute che sono state operate durante il periodo d’imposta e di conseguenza il datore dovrà trattenere e versare tale importo. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, il lavoratore può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l’importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi (sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l’interesse in ragione dello 0,50% mensile).
L’importo che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo.
Quest’anno le operazioni di conguaglio fiscale, nonché previdenziale, assumono una particolare rilevanza per effetto delle diverse novità che hanno interessato i lavoratori dipendenti, come l’esonero della quota IVS dello 0,8% a carico del lavoratore per i periodi da gennaio a giugno e del 2% per i periodi da luglio a dicembre 2022 ex art. 1 comma 121 della L. 234/2021 e art. 20 del DL 115/2022 (che, riducendo l’importo del contributo dovuto dal lavoratore, ha di conseguenza incrementato l’imponibile fiscale e l’imposta dovuta), l’introduzione dal 1° marzo 2022 dell’assegno unico e la conseguente revisione delle detrazioni per figli a carico (la cui precedente disciplina trova applicazione fino al 28 febbraio 2022), nonché l’innalzamento – per il periodo d’imposta 2022 – della quota di esenzione dei fringe benefit a 3.000 euro a opera dell’art. 12 del DL 115/2022 (come modificato dal DL 176/2022) e la loro estensione anche alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas.
È proprio sull’incremento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit che i datori di lavoro dovranno porre particolare attenzione in sede di conguaglio fiscale di fine anno, considerato che alcuni datori hanno operato le ritenute durante la prima parte dell’anno, quando ancora la soglia di esenzione era fissata a 258,23 euro (ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR), oppure in vigenza del successivo aumento a 600 euro (ai sensi dell’art. 12 del DL 115/2022 ante modifica del DL 176/2022).
In particolare, fermo restando che in caso di superamento del limite di 3.000 euro l’intero importo concorre alla formazione del reddito (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022, § 2.2), il datore di lavoro che ha riconosciuto al lavoratore un valore complessivo di fringe benefit non superiore al suddetto limite:
Viceversa, se il valore complessivo dei fringe benefit risulti superiore al limite di 3.000 euro nel periodo d’imposta 2022, il datore dovrà:
(MF/ms)
Il bando aperto è consultabile sulla pagina dedicata del sito regionale cliccando qui.
Contenuto del bando
Come anticipato con la circolare 603 del 17 novembre 2022, il bando è rivolto alle Pmi che portano avanti ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo (anche digitale). La misura comprende gli investimenti finalizzati alla progettazione, sperimentazione e adozione di innovazioni di prodotto e/o di processo ma non sono ammessi progetti di sola innovazione di processo.
Presentazione domande e valutazione
Apertura: 25 gennaio 2023, ore 14:00
Chiusura: fino all’esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, ore 14:00.
Le domande sono valutate in ordine cronologico di presentazione; dapprima si svolge una verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità (formali e soggettivi) e poi un’istruttoria di merito composta da una valutazione tecnica e da una valutazione economico-finanziaria.
Beneficiari
PMI (ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.) con sede operativa in Lombardia, già costituite, iscritte e attive al Registro delle imprese con almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando.
(SN/am)
Questa mattina nella sede di Api Lecco Sondrio si è tenuta la conferenza stampa di fine anno alla presenza del presidente Enrico Vavassori, del direttore Marco Piazza, del vice-direttore Mario Gagliardi e della titolare della Novastilmec Spa, nonché consigliere di Api Lecco Sondrio, Daria Borgonovo.
Per le imprese associate ad Api, come per tutto il sistema imprenditoriale italiano, è stato un anno non facile da gestire, con un avvio di 2022 con grande ottimismo dovuto al boom di ordini, produzione e fatturato, che poi però è andato riducendosi a causa dell’aumento sconsiderato dei costi energetici che ha condizionato pesantemente il lavoro delle nostre imprese e preoccupato gli imprenditori.
Ora le nostre imprese vedono un leggero miglioramento anche se le preoccupazioni per i prezzi di energia e gas non diminuiscono, anzi, sono in forte rialzo per il 57% degli intervistati, come testimonia l’ultima indagine redatta dal nostro centro studi a inizio dicembre, e per i primi mesi del 2023 si prevede una sostanziale stabilità con la situazione attuale.
Riguardo ai servizi di Api a supporto delle imprese il 2022 è stato un anno positivo con il consolidarsi delle ottime performance della formazione ad esempio e con l’avvio delle attività per il Centro Studi e per quello di supporto-bandi di ApiTech. Spicca in particolare il welfare nell’anno che ci stiamo lasciando alle spalle, perché grazie agli incentivi varati dal Governo Draghi e anche da quello Meloni questo servizio ha vissuto un boom tra le aziende associate ad Api Lecco Sondrio con numeri che sono incrementati esponenzialmente da quattro anni a questa parte, ovvero da quando è iniziata questa attività.
Nel 2022 abbiamo attivato in Api 70 piani welfare, per un valore complessivo di 1 milione e 600 mila euro che hanno coinvolti circa 2500 lavoratori.
Daria Borgonovo, titolare della Novastilmec Spa di Garbagnate Monastero (Lecco), è stata tra le aziende che quest’anno ha rafforzato questo servizio per i propri 47 dipendenti: “In un momento così complicato per aziende e famiglie abbiamo voluto incrementare il welfare per i nostri collaboratori per sostenerli e fornirgli maggiore potere di acquisto per servizi di ogni tipo e soprattutto che valorizzino le attività locali generando valore. La nostra scelta è stata particolarmente apprezzata dai dipendenti della Novastilmec che hanno speso il loro welfare nei modi più disparati: dalle rette degli asili nido al rimborso delle bollette passando per gli interessi dei mutui o le spese mediche. E’ uno strumento utilissimo”.
Anna Masciadri
Ufficio Stampa
Interverranno il Prof. Avv. Arturo Cancrini e l’Avv. Francesco Zaccone che illustreranno gli aspetti principali del nuovo Codice.
Per collegarsi alla riunione online:
https://us02web.zoom.us/j/89112669466?pwd=UnZHV1Bvd21CckFZQ0ZGc0gxNDJNZz09
ID riunione: 891 1266 9466
Passcode: 600402
(MP/am)
(RP/rp)
“Siamo una piccola azienda che nel corso di tutti questi anni di attività ha saputo adattarsi e capire dove indirizzare i propri sforzi – spiegano Rinaldo e Gianluca Valsecchi -, ora abbiamo all’incirca dieci dipendenti e l’obiettivo è continuare a crescere con investimenti mirati e oculati. Tra i nostri punti di forza c’è la qualità dei nostri prodotti e il magazzino, quando un cliente fa un ordine sa che verrà evaso in poco tempo. In un anno all’incirca riusciamo a fornire fino a un milione di scatole per clienti e grandi marchi di diversi settori. Domani sera festeggeremo il nostro centesimo compleanno insieme a tutti i dipendenti attuali e anche a quelli che sono andati in pensione perché insieme a nostro padre, nostro zio e nostro nonno hanno fatto la storia della nostra azienda”.
“Per la nostra associazione è un orgoglio poter rappresentare imprese come l’Arte Grafica Valsecchi – commenta Enrico Vavassori presidente di Api Lecco Sondrio -, queste aziende sono la spina dorsale dell’imprenditoria del nostro territorio e anche dell’intero Paese che porta avanti il lavoro iniziato dai loro padri e nonni e soprattutto ha la grande capacità e intuizione di saperlo adattare ai tempi nonostante le enormi difficoltà che come imprenditori affrontiamo ogni giorno. Faccio i miei complimenti alla famiglia Valsecchi per questi cento anni di attività”.
Anna Masciadri
Ufficio stampa
Con l’introduzione della riforma del regime dei dividendi operata dalla L. 205/2017, gli utili rivenienti da partecipazioni qualificate (così come, da sempre, quelli derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate) sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% dal 1° gennaio 2018.
Per le distribuzioni di utili deliberate fino al 31 dicembre 2022, però, la disciplina transitoria ex art. 1 comma 1006 della L. 205/2017 conserva, per gli utili maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il previgente regime impositivo, facendoli concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile delle persone fisiche (nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%, a seconda del periodo di formazione).
Il principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 3/2022, pubblicato il 6 dicembre, ha chiarito definitivamente che i dividendi incassati nel 2023 su partecipazioni qualificate dovranno applicare il regime transitorio se derivano da distribuzioni deliberate entro la fine del 2022.
Secondo l’interpretazione riportata nella ris. Agenzia delle Entrate 6 giugno 2019 n. 56, il regime transitorio della L. 205/2017 ha l’obiettivo di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale applicabile agli utili formati nei periodi d’imposta precedenti a quello di introduzione generalizzata dell’imposizione al 26% per i dividendi.
Attraverso il principio di diritto si afferma che tale regime transitorio si applica agli utili prodotti in esercizi anteriori a quello di prima applicazione del nuovo regime, “a condizione che la relativa distribuzione sia stata validamente approvata con delibera assembleare adottata entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in data successiva”.
Può, quindi, considerarsi superata la controversa risposta a interpello 16 settembre 2022 n. 454 che, in modo incoerente con il tenore letterale della norma, aveva ritenuto applicabile la ritenuta o l’imposta sostitutiva del 26% per tutti i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023.
La nuova impostazione dell’Agenzia delle Entrate viene accompagnata da alcune considerazioni sulla percezione dei dividendi.
Si ricorda, infatti, che per i soci delle società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l’assemblea ne delibera la distribuzione.
La delibera attribuisce dunque al socio un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell’approvazione della stessa.
Pertanto, l’Amministrazione finanziaria può contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti. In proposito, si menziona il caso delle delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista ovvero le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali (in questo caso potrebbe verificarsi un’impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formatisi fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti a favore di soci possessori di partecipazioni qualificate).
Tornando all’applicazione del regime transitorio, è opportuno riepilogare la normativa che disciplina la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate. In merito, l’art. 67 comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR stabilisce che:
L’art. 67 del TUIR prevede che la percentuale di diritti di voto e di partecipazione sia determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli e i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali indicate sopra.
Secondo l’impostazione data a suo tempo dalla C.M. n. 165/98 (§ 4.8), poi, la verifica se la partecipazione si considera qualificata o meno deve essere effettuata al momento in cui vengono riscossi i dividendi.
(MF/ms)