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“CBAM”: proroga di trenta giorni per le rendicontazioni

Si segnala a coloro che sono soggetti agli obblighi CBAM che “La Commissione Europea ha comunicato in data 29 gennaio 2024 di essere al corrente che problemi tecnici al registro CBAM hanno impedito ad alcune aziende di caricare le rendicontazioni dovute entro il 31 gennaio 2024. Per facilitare tali imprese, dal 1° febbraio sarà resa disponibile una nuova funzionalità sul registro transitorio che consentirà di richiedere la presentazione ritardata (request delayed submission), concedendo ulteriori 30 giorni per presentare la relazione CBAM.
 
La CE invita comunque le imprese che non riscontrano problemi tecnici di rilievo a presentare la loro relazione CBAM entro la fine del periodo di riferimento. In linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1773 che disciplina il periodo transitorio, sarà possibile modificare o integrare le prime tre relazioni CBAM fino al 31 luglio 2024.”
 
Si ricorda che l’applicabilità della normativa CBAM è descritta nella documentazione del webinar organizzato da Confapi il gennaio scorso, in allegato si possono scaricare le slide utilizzate.
 
Se occorre un supporto tecnico, scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it che vi può orientare.

 

(SN/am)
 




Guida Conai: aggiornamento 2024

E’ disponibile sul sito Conai la versione digitale della Guida Conai 2024 all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale.

In allegato riportiamo per comodità le prime pagine, che contengono le principali novità.

Con l’occasione, si sottolineano due elementi:

  • nella “Parte Speciale” della Guida sono riportati tutti i dettagli operativi per accedere alla nuova modalità semplificata di dichiarazione (da parte di produttori e commercianti di imballaggi vuoti), la cui fase sperimentale è stata avviata a gennaio 2023. Il progetto mira in particolare all’abolizione delle dichiarazioni del CAC avvalendosi dei dati desumibili dai tracciati XML delle fatture elettroniche emesse dai consorziati che effettuano “prime cessioni” di imballaggi;
  • è disponibile un apposito strumento on line “Codice Imballaggio” per individuare il codice univoco dell’imballaggio oggetto di fatturazione/dichiarazione e il relativo valore CAC dal 2018 in poi.

(SN/am)

 




Conai: webinar su procedure di rimborso/esenzione del Cac

Conai ha organizzato per giovedì 15 febbraio 2024, dalle ore 11 alle 12, un webinar per illustrare le novità della Guida Conai 2024 e per focalizzare il tema delle richieste di rimborso/esenzione del Contributo Ambientale, il cui termine di presentazione scade il prossimo 29 febbraio.

Nel corso del webinar è prevista una sessione live con l’obiettivo di rispondere ai dubbi più frequenti e alle richieste di approfondimento o chiarimento da parte dei partecipanti. E’ anche possibile, in fase di iscrizione, inserire dei quesiti ai quali si vuole ricevere risposta durante il webinar.

Il webinar è fruibile esclusivamente in streaming e la partecipazione è gratuita, occorre iscriversi cliccando qui

(SN/am)




Provincia di Lecco: denuncia annuale acque industriali scaricate in fognatura

Come ogni anno alla fine del mese di febbraio scade il termine per effettuare la “denuncia” delle acque industriali scaricate in pubblica fognatura nel corso dell’anno precedente. L’adempimento riguarda le imprese che utilizzano acque a scopo industriale, più precisamente:
 
  • Sono obbligati alla denuncia: i legali rappresentanti degli insediamenti produttivi ed i proprietari dell’immobile in cui ha sede un’impresa le cui acque reflue provengono, anche parzialmente, da siti produttivi e sono utilizzate nei processi industriali, e vengono immesse nelle pubbliche fognature.
  • Non sono soggetti obbligati alla denuncia citata né gli insediamenti produttivi che scaricano in corpi idrici superficiali (la competenza è provinciale) nè gli insediamenti che producono solo scarichi assimilabili ad acque reflue civili.
 
Si tratta di comunicare al gestore del servizio idrico di competenza i dati quali-quantitativi delle acque utilizzate e in seguito scaricate in pubblica fognatura nell’anno precedente.
 
La denuncia deve essere effettuata utilizzando la modulistica del gestore, alla quale bisogna allegare le analisi di laboratorio sui parametri prescritti, effettuate nell’ultimo trimestre sulle acque industriali e/o meteoriche contaminate.
 
Si allega la documentazione per la “denuncia degli elementi” per la determinazione della tariffa del servizio idrico e anche l’informativa con le modalità di presentazione. Si segnala anche la pagina del sito internet Larioreti in cui è rintracciabile.  

Nella stessa sezione si trovano le tariffe in vigore da gennaio 2023.
 

L’Ente destinatario della denuncia ha facoltà di effettuare controlli e prelievi allo scarico.

Confapi, servizio ambiente e sicurezza, resta a disposizione nella persona della dott.ssa Silvia Negri per dare supporto in caso di necessità di chiarimenti.
 
(SN/am)
 




Fatturazione elettronica: attenzione ai dati da riportare nelle dichiarazioni di intento

Come disposto dal provvedimento n. 293390/2021 del 28 ottobre  2021, i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera c) D.P.R. n. 633/1972 e che trasmettono all’Agenzia delle Entrate per via telematica, dichiarazioni d’intento, sono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali ai sensi dell’art. 1, c. 1, lettera a), D.L. n. 746/1983 convertito con modificazioni dalla Legge n. 17/1984.

 

Ciò detto, i soggetti che emettono fatture elettroniche a clienti che intendono effettuare acquisti in regime di esenzione Iva ai sensi dell’Art. 8 c. 1 lett. c) del D.p.r. 633/72, hanno l’obbligo di indicare in fattura elettronica il protocollo telematico della dichiarazione d’intento ricevuta costituito da una serie di 17 cifre separate dal simbolo “/” o “–“ e altre 6 cifre.

Tale protocollo deve essere inserito utilizzando il blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:

  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della  dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es.  08060120341234567-000001)
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
A seguito dell’aggiornamento dei software di controllo, dal prossimo 1° febbraio 2024, il mancato inserimento di tale dato nella fattura elettronica comporterà il rigetto della stessa da parte dello SDI.

 

Si prega pertanto di prestare particolare attenzione al riguardo.
 

(MF/ms)




Concordato preventivo biennale

La versione definitiva del D.Lgs. “Accertamento” approvato dal Consiglio dei Ministri introduce, tra l’altro, il concordato preventivo biennale per i contribuenti di minori dimensioni.

La disciplina dell’istituto presenta diverse novità rispetto al testo del decreto approvato in via preliminare il 3 novembre 2023; come sottolineato anche dal CNDCEC in un comunicato stampa, le modifiche più rilevanti incidono sia sui requisiti di accesso che sulla relativa procedura; il nuovo istituto, inoltre, nel 2024 sarà applicabile ai contribuenti forfetari in via sperimentale.

Con lo stesso decreto sono rivisti anche i termini di presentazione per le dichiarazioni dei redditi, intervenendo ulteriormente rispetto a quanto già disposto dal DLgs. 1/2024.

In primo luogo, su impulso delle Commissioni parlamentari e delle associazioni di categoria, scompare dai requisiti di accesso quello più controverso, che richiedeva, per i soggetti ISA, un’affidabilità fiscale alta (punteggio ISA pari almeno a 8); l’art. 10 del decreto non fissa nessun punteggio minimo ai fini dell’ingresso, limitandosi a richiedere come requisito di accesso l’assenza di debiti tributari relativi al periodo di imposta precedente a quelli di vigenza del concordato.

L’allargamento della platea dei potenziali beneficiari del concordato preventivo biennale a tutti i soggetti ai quali si rendono applicabili gli ISA porta con sé diverse conseguenze; in particolare, i soggetti che aderiranno al concordato preventivo biennale, a prescindere dalla loro affidabilità fiscale:

  • avranno accesso al regime premiale ISA di cui all’art. 9-bis comma 11 del DL 50/2017;
  • non potranno essere sottoposti agli accertamenti presuntivi di cui all’art. 39 del DPR 600/73 (salvo il verificarsi delle previste cause di decadenza).
Le citate disposizioni si applicano infatti a tutti i soggetti ISA che accedono al concordato preventivo biennale, senza ulteriori condizioni; di conseguenza, è verosimile ipotizzare che il reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti che presentano una bassa affidabilità fiscale sarà sensibilmente più alto di quanto dichiarato in passato da tali soggetti, in modo da giustificare l’applicazione delle misure premiali.

Si noti, inoltre, che un eventuale rifiuto della proposta dell’Agenzia delle Entrate collocherebbe il contribuente nelle liste dei soggetti su cui dovranno concentrarsi gli accertamenti, per effetto di quanto previsto dall’art. 34 comma 2 del decreto che prevede l’intensificarsi dell’attività di controllo “nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”.

In altre parole, i soggetti ISA a bassa affidabilità fiscale, in origine esclusi dalla disciplina del concordato (salvo onerosi adeguamenti per raggiungere il punteggio minimo richiesto), sono ora considerati a pieno titolo tra i contribuenti coinvolti nel nuovo istituto, con relativa applicazione sia degli aspetti premiali (in caso di adesione), sia degli aspetti legati all’intensificazione dei controlli (con rifiuto della proposta o decadenza).

La versione definitiva del DLgs. “Accertamento” presenta novità anche in merito alla procedura di accesso al concordato relativamente al 2024 (primo anno di applicazione); in particolare:

  • i programmi informatici con cui i contribuenti dovranno comunicare i dati richiesti saranno resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate entro il 15 giugno 2024;
  • il contribuente potrà aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
A quest’ultimo riguardo, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, quindi con riferimento ai modelli REDDITI 2024, la presentazione della dichiarazione viene differita al 15 ottobre 2024 (per i soggetti IRES, il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta).

Il differimento dovrebbe avere valenza generale, ossia interessare anche i soggetti che non sono coinvolti dal concordato preventivo perché non possiedono un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, oppure che, pur possedendo tali redditi, non sono assoggettati agli ISA. Il nuovo art. 38 del decreto infatti fa riferimento, in via generalizzata, ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2 del DPR 322/98.

In relazione al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, quindi con riferimento ai modelli REDDITI 2025, invece, i termini di presentazione della dichiarazione vengono nuovamente allineati a quelli ordinari, come modificati dal DLgs. 1/2024 che scadono, per i soggetti IRPEF, il 30 giugno (per chi presenta la dichiarazione cartacea) o il 30 settembre (per chi presenta la dichiarazione in via telematica) dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta e, per i soggetti IRES, l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Per tutti i soggetti sopra indicati viene posticipato solo il termine iniziale di presentazione della dichiarazione, dal 1° aprile (art. 2 del DPR 322/98, come modificato dall’art. 11 comma 3 del DLgs. 1/2024) al 15 aprile.
 

(MF/ms)




Sostenibilità: opportunità di corsi e risorse da Opnm fino a luglio 2024

Si segnala che sono state revisionate le condizioni per accedere alle risorse del Bando Opnm già segnalato nella circolare Api n.592 del 23 novembre 2023, che proponeva la copertura economica dei costi per la formazione in tema di sostenibilità. L’obiettivo è quello di estendere la possibilità di partecipazione al maggior numero di aziende e rendere più diffusa la presentazione delle domande per l’assegnazione dei contributi.

Opnm ha deliberato le seguenti variazioni:

1. Contenuti dei corsi (Art 4.a)
I contenuti della formazione dovranno riguardare i principi della Sostenibilità aziendale ed in particolare tutte quelle tematiche che in azienda possono creare cultura e sensibilità sull’ambiente e sull’economia circolare, sul risparmio energetico, associate ai criteri ESG.
A titolo indicativo e non esaustivo, i contenuti della formazione sulla sostenibilità possono riguardare (Art.2):

  • Approfondimenti sui principali impatti delle aziende metalmeccaniche come la gestione rifiuti, le emissioni in atmosfera, gli scarichi, la gestione degli imballaggi ecc..
  • Le certificazioni ambientali (ISO 14001, Regolamento Emas ecc)
  • La Carbon Footprint Analisi, contabilizzazione e misure di riduzione delle emissioni di CO2
  • Rating ambientali e principali sistemi di autovalutazione
  • L’analisi del ciclo di vita dei prodotti es metodo LCA
  • Relativamente agli aspetti Social e Governance (degli indicatori ESG), anche i seguenti temi:
  • Relazioni tra management e lavoratori
  • Diversity management & Inclusion
  • Valutazione sociale dei fornitori.
 
2. Durata dei corsi  (Art 4.b)

La durata minima del corso scende da 30 a 8 ore, che possono essere raggiunte anche sommando più percorsi formativi di dimensione singola inferiore, che trattano i temi oggetto del Bando.

3. Formazione online (Art 4.d)
È consentita anche la formazione a distanza. Il soggetto formatore deve garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata.

4. Spesa minima (Art.6 Importo dei rimborsi)
La spesa minima ammissibile è stata ridotta da 400 a 300 euro (al netto di IVA).

5. Rendicontazione 
I corsi si devono svolgere nel periodo dal 01/01/2023 al 31/07/2024 e la domanda di accesso alle risorse deve arrivare entro il 31/07/2024. Il criterio di assegnazione è cronologico.

Confapi, servizio formazione, può offrire supporto sia nella ricerca di personale qualificato su questi temi che nella organizzazione dei corsi aziendali o interaziendali. Naturalmente, per beneficiare di questa opportunità, i corsi devono essere a pagamento. Confapi può anche aiutarvi nella rendicontazione, chi è interessato può scrivere a silvia.negri@confapi.lecco.it.

In allegato il testo del bando aggiornato.

(SN/am)




“La piccola impresa che vorrei”: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati sulla nostra iniziativa dedicata al mondo delle scuole.




“La piccola impresa che vorrei”: entra nel vivo il concorso di Confapi Lecco Sondrio

Il Giornale di Lecco del 29 gennaio 2024, pagina dedicata alla nostra iniziativa. 




“ConfAPI Hour” con l’alpinista e Ragno Matteo Della Bordella

Informiamo le Aziende Associate che giovedì 8 febbraio, alle ore 18, presso l’Hangar Manzoni di Lecco si terrà il secondo appuntamento di “ConfAPI Hour“, ciclo di appuntamenti su temi extra-lavoro dedicati in esclusiva ai nostri associati. 

Ospite di questo incontro Matteo Della Bordella, alpinista e Ragno della Grignetta, che terrà la conferenza dal titolo “La via meno battuta”.

Il Maglione rosso, attraverso parole e immagini, racconterà la propria carriera e le spedizioni a cui è più legato in Patagonia e Groenlandia. 

Al termine verrà offerto un aperitivo.

Alleghiamo locandina.

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione: cliccare qui.