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Ancora dubbi sull’operatività del Registro dei Titolari Effettivi

Il Consiglio di Stato, accogliendo le richieste di alcune società fiduciarie, ha rimesso alla Corte di Giustizia Ue una serie di questioni attinenti alle comunicazioni relative alla titolarità effettiva di trust e istituti giuridici affini (cfr. le ordinanze nn. 8245/2024 e 8248/2024).

In attesa che la Corte europea si pronunci (con probabile procedimento “accelerato”), può essere utile tornare sulla questione della concreta operatività del Registro dei titolari effettivi.

I passaggi delle motivazioni delle ordinanze da considerare a tali fini sono i seguenti:

  • l’efficacia dei provvedimenti nazionali è stata sospesa, stante la delicatezza delle questioni involte [che attengono alle società fiduciarie, ndr] e la necessità di adire preventivamente la Corte di Giustizia Ue in ordine all’esatta interpretazione da fornire al diritto dell’Unione europea;
  • la decisione è stata presa anche in considerazione del fatto che la mancata sospensione avrebbe obbligato tutte le società fiduciarie a rendere informazioni sui titolari effettivi, in una situazione nella quale la sussistenza di tale obbligo non poteva essere affermata con certezza senza prima adire la Corte di Giustizia Ue;
  • la decisione adottata ha, in verità, limitato i propri effetti alle sole società fiduciarie, sebbene i rappresentanti delle Amministrazioni appellate e della Camera di Commercio di Roma abbiano esposto, nell’udienza pubblica del 19 settembre 2024, che questa situazione riguarderebbe l’intero sistema di attuazione della direttiva 2018/843/Ue;
  • allo stato la concreta attuazione delle disposizioni della direttiva nell’ordinamento italiano risulta, quindi, “congelata” in attesa della decisione della Corte di Giustizia Ue.
Dai primi tre punti emerge come, secondo i giudici del Consiglio di Stato, la sospensione dei provvedimenti nazionali – e, quindi, delle diverse operatività correlate al Registro dei titolari effettivi – avrebbe potuto limitarsi alle società fiduciarie.

Questa delimitazione, tuttavia, non ha trovato il conforto delle Amministrazioni “appellate” (il MIMIT, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il MEF) e della Camera di Commercio di Roma che, come rivela l’ultimo punto, hanno ritenuto, nell’udienza pubblica del 19 settembre scorso, che questa “situazione” “riguarderebbe l’intero sistema di attuazione della Direttiva del 2018”.

Il “congelamento” della concreta attuazione delle disposizioni della direttiva 2018/843/Ue nell’ordinamento italiano di cui all’ultimo punto citato, quindi, appare conseguire alla posizione assunta dalle Amministrazioni appellate e dalla Camera di Commercio di Roma, che, come evidenziato, hanno optato per una integrale sospensione del sistema.

Questa radicale soluzione non appare, peraltro, pienamente conforme con quanto, ancora, continuava ad essere indicato sul portale dedicato (https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home).

Un banner della homepage, infatti, afferma: “A seguito dell’ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati”. In assenza di un aggiornamento dell’avviso, quindi, – escluse le attività di consultazione e le richieste di accreditamento e di accesso – sembrerebbe ancora possibile procedere, da parte dei soggetti a ciò tenuti, alle comunicazioni dei dati dei propri titolari effettivi (cfr. l’informativa n. 76/2024 del CNDCEC).

Ma una tale operatività non appare in linea con la sospensione dell’intero sistema in questione.

Il tutto, poi, è da valutare anche con riguardo all’onere di conferma annuale dei dati che ricade su chi abbia già provveduto alle relative comunicazioni.

Conferma che pare ammessa da talune Camere di Commercio (si veda, in particolare, quella di Milano, che sembra lasciare aperto il canale delle comunicazioni delle informazioni sulla titolarità effettiva), ma che altre dichiarano di non accettare. Sul sito della Camera di Commercio di Genova, ad esempio, si legge che, viste le decisioni del Consiglio di Stato, resta in vigore la sospensione del Registro dei titolari effettivi e che, in assenza di istruzioni ufficiali, l’Ufficio ritiene di non accettare le pratiche di conferma del titolare effettivo.
 

(MF/ms)




Mecspe 2025: proposta collettiva Unionmeccanica Confapi

Mecspe è la fiera di riferimento per l’industria manifatturiera che si terrà dal 5 al 7 marzo 2025 a Bologna Fiere.

Reduce dal successo dell’edizione 2024, Unionmeccanica Confapi propone nuovamente alle aziende associate una partecipazione in collettiva in uno stand a isola, aperto su quattro lati, da 96m2 complessivi.
Ogni azienda avrà il proprio spazio espositivo personalizzato e potrà usufruire dell’area comune centrale.
La quota di adesione per ogni azienda è di 3.700,00€ + iva.

Per il dettaglio di tutto quanto incluso nella quota di adesione e dei servizi opzionali disponibili, si prega di fare riferimento al modulo di adesione allegato alla presentazione dell’iniziativa.

Per confermare la propria adesione alla manifestazione, si richiede la trasmissione del modulo di adesione compilato e sottoscritto a estero@confapi.org entro lunedì 18 novembre 2024.

(SF/am)




Incontri dedicati a Milano con aziende argentine del settore vitivinicolo

Informiamo le aziende associate che in seguito alla recente partecipazione del Presidente Cristian Camisa alla missione di Sistema Italia in Argentina e in virtù del Protocollo di Intesa tra Confapi e Assocamerestero, la Camera di Commercio Italiana di Mendoza ha organizzato una missione di importanti aziende argentine del settore vitivinicolo alla fiera SIMEI 2024, che si terrà a Milano dal 12 al 15 novembre.
 
Questa iniziativa rappresenta una preziosa opportunità per le nostre imprese del settore dei macchinari e delle attrezzature vitivinicole ed enologiche di entrare in contatto con figure chiave del mercato argentino.
Tra le aziende partecipanti ci saranno nomi di rilievo e rappresentanti di marchi italiani in Argentina, tra cui:
  • Cantina La Riojana
  • Cantina Luigi Bosca
  • Cantina Altavista
  • Cantina Domaine Busquet
  • Cantina Malma
  • Altieri SA (capsule per vini e champagne)
  • Sucopack, SISA Argentina, Natural Resources S.A. (rappresentanti locali di macchine e attrezzature per il settore vitivinicolo)
  • Università Nazionale di Cuyo (settore Ricerca)
 
Durante il SIMEI, il personale della Camera di Commercio Italiana di Mendoza sarà disponibile per facilitare incontri e organizzare visite individuali, offrendo supporto alle nostre aziende per l’avvio di possibili collaborazioni con queste realtà argentine.

Le imprese interessate a partecipare devono scrivere entro martedì 5 novembre a estero@confapi.org. La partecipazione è gratuita.

(MP/am)
 




Promozione della salute nei luoghi di lavoro

Si ricorda a tutte le imprese associate che è possibile avvalersi della collaborazione di ATS Brianza “Area salute nei luoghi di lavoro” per promuovere iniziative a beneficio dei lavoratori, con risultati che si possono valorizzare nel tempo nelle rendicontazioni di sostenibilità.

Se non li avete già visti, potete accedere a questi brevi video da parte di funzionari ATS Brianza, sui temi del contrasto alle dipendenze e promozione della salute.

Ornella Perego

Stefania Abbiati

Inoltre si ricorda che ATS Brianza rende disponibili suggerimenti e strumenti gratuiti nelle diverse aree tematiche del progetto WHP (Aziende che promuovono salute): alimentazione, stile di vita attivo, contrasto al fumo e alle altre dipendenze.
Si può consultare la pagina regionale specifica del progetto.

Confapi Lecco Sondrio è a disposizione per spiegare e facilitare l’attivazione di queste iniziative.

(SN/am)

 




Interpello del Mase: rifiuti da attività artigianali, deposito temporaneo

Si segnala la risposta del Ministero ad un interpello di tipo ambientale relativo al deposito temporaneo di rifiuti (ex art. 185-bis D.lgs. 152/2006) da attività artigianali eseguite su impianti tecnologici e edifici.

Invitando alla lettura completa dell’interpello, cui si accede direttamente dal sito del ministero, scegliendo la categoria “economia circolare” si segnala che il Mase ha precisato quanto segue:

  • le norme vigenti consentono il trasporto e il deposito temporaneo dei rifiuti presso la sede legale e/o operativa dell’operatore che ha svolto l’attività.
  • nelle fattispecie della manutenzione, dei piccoli interventi edili e delle attività di cui alla Legge n.82 del 25 gennaio 1994 possano essere ricomprese quelle effettuate da artigiani.
(SN/am)
 

 




Comunità Energetiche: il GSE aggiorna la mappa delle cabine primarie

Si segnala che sul sito del GSE è stata aggiornata la mappa interattiva delle cabine primarie con nuove funzionalità. Ricordiamo che il territorio coperto da una cabina primaria è il territorio sotto il quale utenti produttori e consumatori costituiti in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) possono generare un incentivo economico da impiegare in progetti sociali e ambientali a beneficio della comunità stessa. Le cabine primarie comprendono diversi comuni.

Con riferimento alle precedenti circolari Confapi in tema di Comunità Energetiche, si ricorda che nei comuni sotto i 5000 abitanti, le imprese che investono in impianti fotovoltaici o in altre forme di energia rinnovabile e che si inseriscono in una Comunità Energetica, possono beneficiare di un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR, che però scade il 31/03/2025.
Ogni azienda o ente che sia interessato a questo contributo può verificare la possibilità di aderire alle comunità energetiche che si sono attivate nella nostra zona.

In Valsassina risulta attivata la CER che fa capo al Comune di Barzio: cliccare qui

Nell’area pedemontana risulta attiva la CERS promossa dal Comune di Lecco cliccare qui 

Nell’area lecchese più vicina alla bergamasca si è costituita una CER fra diversi comuni cliccare qui 

Sul sito istituzionale del GSE sono disponibili tante informazioni, documenti e guide per accompagnare gli utenti interessati nella partecipazione alle CER.

In Confapi Lecco Sondrio potete confrontarvi con Silvia Negri silvia.negri@confapi.lecco.it per approfondire le diverse situazioni e approfittare dei vantaggi dell’adesione alle CER.

(SN/am)
 




Energy Release: pubblicato il Decreto Mase di approvazione delle regole operative

Facciamo seguito alla precedente circolare n. 396 del 31 luglio 2024 per informare le aziende interessate che sul sito del Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) è pubblicato il decreto direttoriale n. 11 del 30 ottobre 2024 di approvazione delle regole operative per l’accesso al meccanismo dell’energy release.

Entro quindici giorni il GSE dovrà pubblicare il bando per l’assegnazione dell’energia nella sua disponibilità. Entro i 60 giorni successivi le imprese energivore interessate potranno presentare una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura.

(RP/rp)
 




Nel Testo Unico Sicurezza maggiore tutela per i lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione

Il Ministero competente ha pubblicato già a settembre 2024 sul proprio sito il D.lgs. n.135/2024 che dispone modifiche al D.lgs. 81/2008 per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Una delle principali novità che riguarda tutto il Testo Unico è la sostituzione della dicitura “cancerogeni e mutageni” con “cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione“. La normativa ha rafforzato di fatto le misure di controllo distinguendo tra sostanze tossiche per la riproduzione “senza soglia”, che non hanno un livello di esposizione sicuro, e quelle “con soglia”, che presentano un livello di esposizione al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori.
A tal proposito il D.lgs. n. 135/2024 introduce nuovi valori limite di esposizione professionale (ossia i livelli di concentrazione dell’agente nell’aria) e biologici (ossia i livelli di assorbimento dell’agente nel corpo del lavoratore). Inizialmente applicabili solo a sostanze chimiche come il piombo e i diisocianati, questi limiti sono ora estesi anche agli agenti cancerogeni e mutageni, riconoscendo la loro pericolosità durante l’età fertile.
Il D.lgs. n. 135/2024, ponendosi l’obiettivo di ridurre il rischio di malattie professionali e di rafforzare la prevenzione e la protezione dei lavoratori in età fertile e durante la maternità, si inserisce perfettamente nella strategia di crescita sostenibile delle imprese degli Stati Membri dell’UE, basata su obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG), che richiede alle imprese di adottare standard elevati di responsabilità sociale e ambientale.

Il decreto impone ai datori di lavoro nuovi obblighi e responsabilità. Sono infatti tenuti a rivedere ed aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR) tenendo conto dell’esposizione a sostanze pericolose, con particolare attenzione a quelle tossiche per la riproduzione includendo, ad esempio, informazioni specifiche come le operazioni che implicano l’uso di sostanze pericolose, le quantità usate, le persone che entrano in contatto con tali sostanze, le azioni di prevenzione e protezione, e l’analisi sulla possibile sostituzione degli agenti tossici.
Il Decreto prevede inoltre che i lavoratori debbano essere sottoposti a sorveglianza sanitaria prima dell’inizio dell’attività con esposizione e poi con cadenza periodica al fine di valutarne lo stato di salute sia in funzione dell’esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro sia qualora siano superati i valori limite biologici.

Per una durata minima di 5 anni rispetto al termine delle attività che vedano impiegati gli agenti descritti, sussiste altresì un obbligo di conservazione in capo al datore dei dati relativi alle esposizioni e delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori interessati. Inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con questi ultimi o dell’attività dell’azienda datrice, sussiste un obbligo di inoltro all’INAIL della documentazione descritta.

Il datore di lavoro deve inoltre assicurare ai lavoratori una formazione e un’informazione periodica e aggiornata (su base quinquennale) sul rischio di esposizione a sostanze tossiche, sulle misure di prevenzione adottate, sull’obbligo di sorveglianza sanitaria e, non da ultimo, sulle modalità di consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Il mancato rispetto degli obblighi e dei limiti esposti comporta sanzioni amministrative e penali, oltre a responsabilità civili e risarcitorie.

(SN/am)




Cessioni Intra, dubbi sulla data di decorrenza per la prova dell’avvenuto trasporto

L’art. 2 del DLgs. 87/2024 ha definito un nuovo regime sanzionatorio nell’ambito delle cessioni intracomunitarie di beni con trasporto o spedizione a cura del cessionario.

Con la modifica dell’art. 7 comma 1 del DLgs. 471/97, è stata introdotta una sanzione pari al 50% dell’IVA non applicata, in capo a chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità, se i beni trasportati o spediti non risultano pervenuti nello Stato membro Ue di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.

La sanzione descritta non è prevista, tuttavia, se nei 30 giorni successivi, la fattura viene regolarizzata ed è eseguito il versamento dell’IVA.

La normativa è allineata a quella già vigente (sebbene anch’essa revisionata dal DLgs. 87/2024) per le cessioni all’esportazione.

Anche per tali operazioni non imponibili, difatti, se il trasporto o la spedizione dei beni al di fuori del territorio dell’Ue non avviene entro 90 giorni, è prescritta una sanzione del 50% dell’imposta non applicata (prima del DLgs. 87/2024 la sanzione era, invece, compresa tra il 50% e il 100% dell’imposta).

Si precisa che la nuova disciplina concerne le sole cessioni intracomunitarie il cui trasporto o spedizione è a cura (o per conto) del cessionario, il cui regime di non imponibilità IVA è previsto dall’art. 41 comma 1 del DL 331/93 (nell’ambito della stessa norma che regola le cessioni “curate” dal cedente).

Ciò non di meno, gli operatori dovranno porre attenzione anche a quelle vendite, i cui beni sono destinati a un soggetto stabilito in un altro Stato membro, che sono originariamente concepite con il trasporto a carico del cedente. Nella prassi commerciale può, infatti, accadere che, nelle more dell’avvio del trasporto o spedizione, sia il cessionario a ritirare i beni presso la sede del cedente stesso (in ragione, generalmente, di sopravvenute esigenze organizzative o logistiche).

Sul piano della decorrenza, l’art. 5 del DLgs. 87/2024 prescrive che le disposizioni di modifica al D.Lgs. 471/97 “si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”.

Il contenuto della norma si presta a due possibili interpretazioni.

La più immediata potrebbe condurre a ritenere che il nuovo regime sanzionatorio, introdotto per le cessioni intracomunitarie, riguardi le sole cessioni il cui momento di effettuazione si è verificato a partire dal 1° settembre 2024 (escludendo, quindi, quelle “effettuate” in precedenza, ancorché il termine di 90 giorni per fornire la prova decorra successivamente a tale data).

Se si segue questo criterio interpretativo si dovrebbe, in sostanza, considerare quale data della violazione quella in cui la cessione si considera effettuata a norma dell’art. 39 del DL 331/93 e quindi:

  • in linea generale, la data di inizio del trasporto o spedizione dal territorio dello Stato italiano (fatta eccezione per le cessioni con effetti traslativi o costitutivi differiti e per le cessioni in dipendenza di un contratto di “call-off stock”);
  • la data di emissione della fattura, se anteriore all’inizio del trasporto o spedizione, nei limiti dell’importo fatturato.
Possibile includere i beni consegnati prima del 1° settembre

Una diversa e forse più ragionevole tesi porterebbe, invece, a includere nella nuova disciplina sanzionatoria tutte le cessioni intracomunitarie per le quali il termine di 90 giorni (entro il quale fornire la prova di uscita dei beni dal territorio nazionale) non è ancora decorso al 1° settembre 2024 (sebbene il momento di effettuazione della cessione si sia realizzato prima di tale data).

Sarebbe, ad esempio, il caso di beni che sono stati consegnati al cessionario per il trasporto o spedizione all’estero il 7 agosto 2024, per i quali non è pervenuta entro 90 giorni (7 novembre 2024) la prova di arrivo della merce in un altro Stato membro. Se i beni non sono giunti a destinazione e in assenza di una regolarizzazione della fattura (con versamento dell’IVA che non era stata applicata), si renderebbe quindi dovuta la nuova sanzione pari al 50% dell’imposta.

Questa impostazione avrebbe, dunque, un ambito applicativo più ampio sul piano temporale e meriterebbe di trovare conferma espressa da parte dell’Amministrazione finanziaria.
 

(MF/ms)




Pubblicati gli elenchi split payment per il 2025

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2025.

Tale meccanismo prevede che l’IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario, anziché al fornitore, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

Nella fattura elettronica, l’applicazione dello split payment si segnala riportando il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “Esigibilità IVA”.

Trattandosi di una misura di deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’imposta che caratterizza il sistema dell’IVA, è necessaria l’autorizzazione del Consiglio dell’Ue (art. 395 della direttiva 2006/112/Ce).

Quest’ultima è stata concessa, al momento, sino al 30 giugno 2026 con la decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023.

Sulla base della decisione, l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’autorizzazione rimane invariato, almeno in una prima fase.

A decorrere dal 1° luglio 2025, però, saranno escluse le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA, di cui all’art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72.

Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

  • delle Amministrazioni Pubbliche definite dall’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 e presenti nell’elenco “IPA” consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it;
  • di enti, fondazioni e società, di cui all’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo (art. 5-ter comma 2 del DM 23 gennaio 2015).
In conformità a tale quadro normativo, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato i seguenti elenchi per l’anno 2025 aggiornati al 17 ottobre 2024:
  • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.);
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
  • enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
  • enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Per ciascun soggetto presente negli elenchi è indicato:
  • il codice fiscale;
  • la denominazione;
  • la data di decorrenza dell’inclusione.
Occorre considerare, infatti, che l’aggiornamento degli elenchi avviene in via continuativa nel corso dell’anno.

Di conseguenza, la disciplina dello split payment deve ritenersi applicabile o non più applicabile dalla data di aggiornamento dell’elenco (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2018).

Verifica degli elenchi prima di emettere la fattura

In presenza di un cessionario o committente potenzialmente destinatario dello split payment, è necessario che il cedente o prestatore verifichi, prima dell’emissione di ciascuna fattura, se il cliente è stato incluso nei predetti elenchi ovvero ne è fuoriuscito.

Peraltro, se il soggetto passivo agisce in modo coerente rispetto agli elenchi, non assumono rilievo eventuali variazioni sopravvenute.

Salvo le società quotate nell’indice FTSE MIB, i soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi al Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà ad aggiornarli, se necessario.

Le richieste di inclusione ed esclusione dagli elenchi devono essere inviate utilizzando esclusivamente l’apposito modulo.

Occorre fornire idonea documentazione a supporto dell’istanza presentata, inclusa obbligatoriamente una visura camerale.
 

(MF/ms)