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Mecspe 2025: proposta collettiva Unionmeccanica Confapi

Mecspe è la fiera di riferimento per l’industria manifatturiera che si terrà dal 5 al 7 marzo 2025 a Bologna Fiere.

Reduce dal successo dell’edizione 2024, Unionmeccanica Confapi propone nuovamente alle aziende associate una partecipazione in collettiva in uno stand a isola, aperto su quattro lati, da 96m2 complessivi.
Ogni azienda avrà il proprio spazio espositivo personalizzato e potrà usufruire dell’area comune centrale.
La quota di adesione per ogni azienda è di 3.700,00€ + iva.

Per il dettaglio di tutto quanto incluso nella quota di adesione e dei servizi opzionali disponibili, si prega di fare riferimento al modulo di adesione allegato alla presentazione dell’iniziativa.

Per confermare la propria adesione alla manifestazione, si richiede la trasmissione del modulo di adesione compilato e sottoscritto a estero@confapi.org entro lunedì 18 novembre 2024.

(SF/am)




Incontri dedicati a Milano con aziende argentine del settore vitivinicolo

Informiamo le aziende associate che in seguito alla recente partecipazione del Presidente Cristian Camisa alla missione di Sistema Italia in Argentina e in virtù del Protocollo di Intesa tra Confapi e Assocamerestero, la Camera di Commercio Italiana di Mendoza ha organizzato una missione di importanti aziende argentine del settore vitivinicolo alla fiera SIMEI 2024, che si terrà a Milano dal 12 al 15 novembre.
 
Questa iniziativa rappresenta una preziosa opportunità per le nostre imprese del settore dei macchinari e delle attrezzature vitivinicole ed enologiche di entrare in contatto con figure chiave del mercato argentino.
Tra le aziende partecipanti ci saranno nomi di rilievo e rappresentanti di marchi italiani in Argentina, tra cui:
  • Cantina La Riojana
  • Cantina Luigi Bosca
  • Cantina Altavista
  • Cantina Domaine Busquet
  • Cantina Malma
  • Altieri SA (capsule per vini e champagne)
  • Sucopack, SISA Argentina, Natural Resources S.A. (rappresentanti locali di macchine e attrezzature per il settore vitivinicolo)
  • Università Nazionale di Cuyo (settore Ricerca)
 
Durante il SIMEI, il personale della Camera di Commercio Italiana di Mendoza sarà disponibile per facilitare incontri e organizzare visite individuali, offrendo supporto alle nostre aziende per l’avvio di possibili collaborazioni con queste realtà argentine.

Le imprese interessate a partecipare devono scrivere entro martedì 5 novembre a estero@confapi.org. La partecipazione è gratuita.

(MP/am)
 




Promozione della salute nei luoghi di lavoro

Si ricorda a tutte le imprese associate che è possibile avvalersi della collaborazione di ATS Brianza “Area salute nei luoghi di lavoro” per promuovere iniziative a beneficio dei lavoratori, con risultati che si possono valorizzare nel tempo nelle rendicontazioni di sostenibilità.

Se non li avete già visti, potete accedere a questi brevi video da parte di funzionari ATS Brianza, sui temi del contrasto alle dipendenze e promozione della salute.

Ornella Perego

Stefania Abbiati

Inoltre si ricorda che ATS Brianza rende disponibili suggerimenti e strumenti gratuiti nelle diverse aree tematiche del progetto WHP (Aziende che promuovono salute): alimentazione, stile di vita attivo, contrasto al fumo e alle altre dipendenze.
Si può consultare la pagina regionale specifica del progetto.

Confapi Lecco Sondrio è a disposizione per spiegare e facilitare l’attivazione di queste iniziative.

(SN/am)

 




Interpello del Mase: rifiuti da attività artigianali, deposito temporaneo

Si segnala la risposta del Ministero ad un interpello di tipo ambientale relativo al deposito temporaneo di rifiuti (ex art. 185-bis D.lgs. 152/2006) da attività artigianali eseguite su impianti tecnologici e edifici.

Invitando alla lettura completa dell’interpello, cui si accede direttamente dal sito del ministero, scegliendo la categoria “economia circolare” si segnala che il Mase ha precisato quanto segue:

  • le norme vigenti consentono il trasporto e il deposito temporaneo dei rifiuti presso la sede legale e/o operativa dell’operatore che ha svolto l’attività.
  • nelle fattispecie della manutenzione, dei piccoli interventi edili e delle attività di cui alla Legge n.82 del 25 gennaio 1994 possano essere ricomprese quelle effettuate da artigiani.
(SN/am)
 

 




Comunità Energetiche: il GSE aggiorna la mappa delle cabine primarie

Si segnala che sul sito del GSE è stata aggiornata la mappa interattiva delle cabine primarie con nuove funzionalità. Ricordiamo che il territorio coperto da una cabina primaria è il territorio sotto il quale utenti produttori e consumatori costituiti in Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) possono generare un incentivo economico da impiegare in progetti sociali e ambientali a beneficio della comunità stessa. Le cabine primarie comprendono diversi comuni.

Con riferimento alle precedenti circolari Confapi in tema di Comunità Energetiche, si ricorda che nei comuni sotto i 5000 abitanti, le imprese che investono in impianti fotovoltaici o in altre forme di energia rinnovabile e che si inseriscono in una Comunità Energetica, possono beneficiare di un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR, che però scade il 31/03/2025.
Ogni azienda o ente che sia interessato a questo contributo può verificare la possibilità di aderire alle comunità energetiche che si sono attivate nella nostra zona.

In Valsassina risulta attivata la CER che fa capo al Comune di Barzio: cliccare qui

Nell’area pedemontana risulta attiva la CERS promossa dal Comune di Lecco cliccare qui 

Nell’area lecchese più vicina alla bergamasca si è costituita una CER fra diversi comuni cliccare qui 

Sul sito istituzionale del GSE sono disponibili tante informazioni, documenti e guide per accompagnare gli utenti interessati nella partecipazione alle CER.

In Confapi Lecco Sondrio potete confrontarvi con Silvia Negri silvia.negri@confapi.lecco.it per approfondire le diverse situazioni e approfittare dei vantaggi dell’adesione alle CER.

(SN/am)
 




Energy Release: pubblicato il Decreto Mase di approvazione delle regole operative

Facciamo seguito alla precedente circolare n. 396 del 31 luglio 2024 per informare le aziende interessate che sul sito del Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) è pubblicato il decreto direttoriale n. 11 del 30 ottobre 2024 di approvazione delle regole operative per l’accesso al meccanismo dell’energy release.

Entro quindici giorni il GSE dovrà pubblicare il bando per l’assegnazione dell’energia nella sua disponibilità. Entro i 60 giorni successivi le imprese energivore interessate potranno presentare una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura.

(RP/rp)
 




Nel Testo Unico Sicurezza maggiore tutela per i lavoratori esposti a sostanze tossiche per la riproduzione

Il Ministero competente ha pubblicato già a settembre 2024 sul proprio sito il D.lgs. n.135/2024 che dispone modifiche al D.lgs. 81/2008 per la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Una delle principali novità che riguarda tutto il Testo Unico è la sostituzione della dicitura “cancerogeni e mutageni” con “cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione“. La normativa ha rafforzato di fatto le misure di controllo distinguendo tra sostanze tossiche per la riproduzione “senza soglia”, che non hanno un livello di esposizione sicuro, e quelle “con soglia”, che presentano un livello di esposizione al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori.
A tal proposito il D.lgs. n. 135/2024 introduce nuovi valori limite di esposizione professionale (ossia i livelli di concentrazione dell’agente nell’aria) e biologici (ossia i livelli di assorbimento dell’agente nel corpo del lavoratore). Inizialmente applicabili solo a sostanze chimiche come il piombo e i diisocianati, questi limiti sono ora estesi anche agli agenti cancerogeni e mutageni, riconoscendo la loro pericolosità durante l’età fertile.
Il D.lgs. n. 135/2024, ponendosi l’obiettivo di ridurre il rischio di malattie professionali e di rafforzare la prevenzione e la protezione dei lavoratori in età fertile e durante la maternità, si inserisce perfettamente nella strategia di crescita sostenibile delle imprese degli Stati Membri dell’UE, basata su obiettivi ambientali, sociali e di governance (ESG), che richiede alle imprese di adottare standard elevati di responsabilità sociale e ambientale.

Il decreto impone ai datori di lavoro nuovi obblighi e responsabilità. Sono infatti tenuti a rivedere ed aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR) tenendo conto dell’esposizione a sostanze pericolose, con particolare attenzione a quelle tossiche per la riproduzione includendo, ad esempio, informazioni specifiche come le operazioni che implicano l’uso di sostanze pericolose, le quantità usate, le persone che entrano in contatto con tali sostanze, le azioni di prevenzione e protezione, e l’analisi sulla possibile sostituzione degli agenti tossici.
Il Decreto prevede inoltre che i lavoratori debbano essere sottoposti a sorveglianza sanitaria prima dell’inizio dell’attività con esposizione e poi con cadenza periodica al fine di valutarne lo stato di salute sia in funzione dell’esposizione a specifici agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro sia qualora siano superati i valori limite biologici.

Per una durata minima di 5 anni rispetto al termine delle attività che vedano impiegati gli agenti descritti, sussiste altresì un obbligo di conservazione in capo al datore dei dati relativi alle esposizioni e delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori interessati. Inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro con questi ultimi o dell’attività dell’azienda datrice, sussiste un obbligo di inoltro all’INAIL della documentazione descritta.

Il datore di lavoro deve inoltre assicurare ai lavoratori una formazione e un’informazione periodica e aggiornata (su base quinquennale) sul rischio di esposizione a sostanze tossiche, sulle misure di prevenzione adottate, sull’obbligo di sorveglianza sanitaria e, non da ultimo, sulle modalità di consultazione e partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Il mancato rispetto degli obblighi e dei limiti esposti comporta sanzioni amministrative e penali, oltre a responsabilità civili e risarcitorie.

(SN/am)




Cessioni Intra, dubbi sulla data di decorrenza per la prova dell’avvenuto trasporto

L’art. 2 del DLgs. 87/2024 ha definito un nuovo regime sanzionatorio nell’ambito delle cessioni intracomunitarie di beni con trasporto o spedizione a cura del cessionario.

Con la modifica dell’art. 7 comma 1 del DLgs. 471/97, è stata introdotta una sanzione pari al 50% dell’IVA non applicata, in capo a chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità, se i beni trasportati o spediti non risultano pervenuti nello Stato membro Ue di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.

La sanzione descritta non è prevista, tuttavia, se nei 30 giorni successivi, la fattura viene regolarizzata ed è eseguito il versamento dell’IVA.

La normativa è allineata a quella già vigente (sebbene anch’essa revisionata dal DLgs. 87/2024) per le cessioni all’esportazione.

Anche per tali operazioni non imponibili, difatti, se il trasporto o la spedizione dei beni al di fuori del territorio dell’Ue non avviene entro 90 giorni, è prescritta una sanzione del 50% dell’imposta non applicata (prima del DLgs. 87/2024 la sanzione era, invece, compresa tra il 50% e il 100% dell’imposta).

Si precisa che la nuova disciplina concerne le sole cessioni intracomunitarie il cui trasporto o spedizione è a cura (o per conto) del cessionario, il cui regime di non imponibilità IVA è previsto dall’art. 41 comma 1 del DL 331/93 (nell’ambito della stessa norma che regola le cessioni “curate” dal cedente).

Ciò non di meno, gli operatori dovranno porre attenzione anche a quelle vendite, i cui beni sono destinati a un soggetto stabilito in un altro Stato membro, che sono originariamente concepite con il trasporto a carico del cedente. Nella prassi commerciale può, infatti, accadere che, nelle more dell’avvio del trasporto o spedizione, sia il cessionario a ritirare i beni presso la sede del cedente stesso (in ragione, generalmente, di sopravvenute esigenze organizzative o logistiche).

Sul piano della decorrenza, l’art. 5 del DLgs. 87/2024 prescrive che le disposizioni di modifica al D.Lgs. 471/97 “si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024”.

Il contenuto della norma si presta a due possibili interpretazioni.

La più immediata potrebbe condurre a ritenere che il nuovo regime sanzionatorio, introdotto per le cessioni intracomunitarie, riguardi le sole cessioni il cui momento di effettuazione si è verificato a partire dal 1° settembre 2024 (escludendo, quindi, quelle “effettuate” in precedenza, ancorché il termine di 90 giorni per fornire la prova decorra successivamente a tale data).

Se si segue questo criterio interpretativo si dovrebbe, in sostanza, considerare quale data della violazione quella in cui la cessione si considera effettuata a norma dell’art. 39 del DL 331/93 e quindi:

  • in linea generale, la data di inizio del trasporto o spedizione dal territorio dello Stato italiano (fatta eccezione per le cessioni con effetti traslativi o costitutivi differiti e per le cessioni in dipendenza di un contratto di “call-off stock”);
  • la data di emissione della fattura, se anteriore all’inizio del trasporto o spedizione, nei limiti dell’importo fatturato.
Possibile includere i beni consegnati prima del 1° settembre

Una diversa e forse più ragionevole tesi porterebbe, invece, a includere nella nuova disciplina sanzionatoria tutte le cessioni intracomunitarie per le quali il termine di 90 giorni (entro il quale fornire la prova di uscita dei beni dal territorio nazionale) non è ancora decorso al 1° settembre 2024 (sebbene il momento di effettuazione della cessione si sia realizzato prima di tale data).

Sarebbe, ad esempio, il caso di beni che sono stati consegnati al cessionario per il trasporto o spedizione all’estero il 7 agosto 2024, per i quali non è pervenuta entro 90 giorni (7 novembre 2024) la prova di arrivo della merce in un altro Stato membro. Se i beni non sono giunti a destinazione e in assenza di una regolarizzazione della fattura (con versamento dell’IVA che non era stata applicata), si renderebbe quindi dovuta la nuova sanzione pari al 50% dell’imposta.

Questa impostazione avrebbe, dunque, un ambito applicativo più ampio sul piano temporale e meriterebbe di trovare conferma espressa da parte dell’Amministrazione finanziaria.
 

(MF/ms)




Pubblicati gli elenchi split payment per il 2025

Sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2025.

Tale meccanismo prevede che l’IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario, anziché al fornitore, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015).

Nella fattura elettronica, l’applicazione dello split payment si segnala riportando il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “Esigibilità IVA”.

Trattandosi di una misura di deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’imposta che caratterizza il sistema dell’IVA, è necessaria l’autorizzazione del Consiglio dell’Ue (art. 395 della direttiva 2006/112/Ce).

Quest’ultima è stata concessa, al momento, sino al 30 giugno 2026 con la decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023.

Sulla base della decisione, l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’autorizzazione rimane invariato, almeno in una prima fase.

A decorrere dal 1° luglio 2025, però, saranno escluse le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA, di cui all’art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72.

Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

  • delle Amministrazioni Pubbliche definite dall’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 e presenti nell’elenco “IPA” consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it;
  • di enti, fondazioni e società, di cui all’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo (art. 5-ter comma 2 del DM 23 gennaio 2015).
In conformità a tale quadro normativo, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato i seguenti elenchi per l’anno 2025 aggiornati al 17 ottobre 2024:
  • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.);
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
  • enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
  • enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Per ciascun soggetto presente negli elenchi è indicato:
  • il codice fiscale;
  • la denominazione;
  • la data di decorrenza dell’inclusione.
Occorre considerare, infatti, che l’aggiornamento degli elenchi avviene in via continuativa nel corso dell’anno.

Di conseguenza, la disciplina dello split payment deve ritenersi applicabile o non più applicabile dalla data di aggiornamento dell’elenco (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2018).

Verifica degli elenchi prima di emettere la fattura

In presenza di un cessionario o committente potenzialmente destinatario dello split payment, è necessario che il cedente o prestatore verifichi, prima dell’emissione di ciascuna fattura, se il cliente è stato incluso nei predetti elenchi ovvero ne è fuoriuscito.

Peraltro, se il soggetto passivo agisce in modo coerente rispetto agli elenchi, non assumono rilievo eventuali variazioni sopravvenute.

Salvo le società quotate nell’indice FTSE MIB, i soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi al Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà ad aggiornarli, se necessario.

Le richieste di inclusione ed esclusione dagli elenchi devono essere inviate utilizzando esclusivamente l’apposito modulo.

Occorre fornire idonea documentazione a supporto dell’istanza presentata, inclusa obbligatoriamente una visura camerale.
 

(MF/ms)




Fissato per tutti all’1 gennaio 2025 il termine per ottenere il CIN

Con un avviso, pubblicato sul sito del Ministero del Turismo il 22 ottobre, il termine per chiedere e ottenere il CIN viene fissato per tutti al 1° gennaio 2025.

Va ricordato che il CIN è il codice identificativo nazionale di cui, in base all’art. 13-ter del DL 145/2023, devono dotarsi:

  • le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o a contratti di locazione breve di cui all’art. 4 del DL 50/2017;
  • le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Ai sensi dell’art. 13-ter comma 15 del DL 145/2023, le norme sul CIN “si applicano a decorrere” dal 2 novembre 2024, che costituisce il sessantesimo giorno dopo la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale (G.U. 3 settembre 2024 n. 103 Parte II), dell’Avviso del Ministero del Turismo che ha attestato l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico per l’assegnazione del CIN.

Per ottenere il CIN, l’interessato deve accedere (tramite CIE o SPID), al portale disponibile sul sito del Ministero del Turismo, ove potrà visualizzare (grazie al sistema di interoperatività tra le banche dati regionali e nazionale, disciplinata dal DM 6 giugno 2024) le strutture “associate” al proprio codice fiscale e richiedere il CIN dopo aver verificato i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura e (per i locatori) attestato la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti individuati dall’art. 13-ter comma 7 del DL 145/2023.

Il sistema consente, quindi, di richiedere il CIN solo dopo aver già ottenuto il CIR (codice regionale), salva la possibilità di “Segnalare la struttura mancante” (che comporta – si legge sul portale – l’invio di “una segnalazione alla Regione per procedere all’aggiornamento dei dati”.

Presupponendo questo “doppio passaggio”, il sistema presenta alcune criticità, come, ad esempio, quelle derivanti dal fatto che alcune Regioni non consentono di richiedere il CIN per immobili dati in locazione turistica (di durata superiore a 30 giorni). Inoltre, anche in ragione del legame tra la richiesta del CIN e quella del CIR, l’art. 13-ter comma 3 del DL 145/2023 individuava una serie di scadenze differenziate, per l’ottenimento del CIN, variabili a seconda del procedimento e del momento di ottenimento del CIN).

In particolare, come illustravano fino al 21 ottobre anche le FAQ pubblicate sul sito del Ministero del Turismo (nell’aggiornamento del 17 ottobre 2024):

  • chi, alla data del 2 novembre 2024, fosse già in possesso del codice regionale, avrebbe avuto tempo fino al 1° gennaio 2025 per dotarsi del CIN;
  • chi avesse ottenuto il codice regionale dopo il 2 novembre avrebbe avuto 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del CIR per ottenere il CIN.
Ancora, chi non si fosse visto attribuire il CIR, pur avendolo chiesto, avrebbe avuto 10 giorni di tempo dal termine per la conclusione del procedimento.

Invece, per i titolari di strutture situate in Regioni che non prevedano il CIR o che non lo prevedano per quel tipo di struttura, il termine per ottenere il CIN sarebbe scaduto il 2 novembre 2024.

L’avviso pubblicato sul sito del Ministero del Turismo, allo scopo di garantire “piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale” abolisce queste scadenze differenziate e, in modo condivisibile, fissa un termine unico per tutti: il 1° gennaio 2025.

Come evidenziato pocanzi, in pratica, il termine, per alcuni (quelli che entro il 2 novembre ottengono il CIR) non cambia, mentre garantisce certamente maggior respiro a coloro che abbiano strutture in Regioni che non consentono loro, al momento, di chiedere il CIR per quella tipologia di struttura, che avrebbero dovuto adeguarsi entro il 2 novembre e, invece, avranno altri due mesi per mettersi in regola. Le sanzioni, infatti, scatteranno il 2 gennaio 2025 (si legge nelle “nuove FAQ” aggiornate al 22 ottobre 2024).

Inoltre, le “nuove” FAQ, aggiornate, risolvono un tema importante che non emergeva dall’avviso che ha spostato il termine al 1° gennaio. In astratto, il nuovo termine, per alcuni, potrebbe non configurare una proroga.

Basti pensare al caso di chi ottenga il CIR il 15 dicembre 2024: in base alle “vecchie regole” avrebbe avuto tempo fino al 15 gennaio 2025 per ottenere il CIN (30 giorni dall’ottenimento del CIR). Le FAQ aggiornate spiegano che, in questo caso, continua ad applicarsi il termine “mobile” di 30 giorni dall’ottenimento del CIR; in pratica – si legge nella FAQ 3.2 – solo se “i 30 giorni scadono prima del 1° gennaio 2025, hai comunque tempo fino a quella data per ottenere il CIN”.

Quindi, i “vecchi” termini sembra continuino ad operare tutte le volte in cui, in base a termini mobili, scadano oltre il 1° gennaio 2025.

Ci si può chiedere se lo spostamento del termine, che è certamente da accogliere con favore, verrà recepito in una norma di legge.

Infine, lo spostamento sembra riguardare esclusivamente il CIN, mentre gli obblighi di sicurezza sanciti dalle altre disposizioni contenute nell’art. 13-ter del DL 145/2023 ne sembrano escluse.

(MF/ms)