Fornitura energia: chiarimenti per l’applicazione del credito di imposta
In estrema sintesi, la circolare definisce:
- quali sono i clienti finali che possono essere ritenuti “energivori” ai fini della possibilità di accesso al credito di imposta (i soggetti cioè che risultano iscritti nell’elenco dell’anno 2022 delle imprese a forte consumo di energia elettrica della CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali);
- quali sono i costi sostenuti nelle fatture per le forniture elettriche da considerare ai fini del calcolo della componente energia elettrica (sia ai fini della verifica dei requisiti per l’accesso al credito di imposta sia ai fini del calcolo dello stesso credito di imposta):
- l’energia elettrica (incluse le perdite di rete);
- il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità);
- la commercializzazione.
Ricordiamo che i crediti d’imposta per le imprese energivore sono destinati ai soggetti i cui costi per kWh della componente energetica (energia, perdite, dispacciamento e commercializzazione) hanno subìto un incremento superiore al 30% del costo medio:
- fra il quarto trimestre 2021 e il quarto trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa (credito spettante nella misura del 20% in relazione ai consumi effettivi del primo trimestre 2022 ai sensi dell’articolo n. 15 del D.L. 4/2022);
- fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa (credito spettante nella misura del 25% in relazione ai consumi effettivi del secondo trimestre 2022 ai sensi dell’articolo n. 4 del D.L. 17/2022 e dell’articolo n. 5 del D.L. 21/2022).
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta e, quindi, tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
“6960”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022)”;
“6961”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022)”;
“6963”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022)”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate, a cui si rimanda per una attenta lettura, fornisce inoltre altri chiarimenti in merito all’applicazione, al cumulo e alla cedibilità del credito d’imposta.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)