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Fornitura energia: chiarimenti per l’applicazione del credito di imposta

Trasmettiamo in allegato la circolare dell’Agenzia delle Entrate nella quale vengono chiarite le modalità di calcolo del credito d’imposta per le aziende energivore relativamente al primo e al secondo trimestre 2022 e per le aziende non energivore relativamente al secondo trimestre 2022, ai sensi dei Decreti che si sono susseguiti da inizio anno (Decreto sostegni ter, Decreto energia, Decreto Ucraina e Decreto Aiuti) per il contenimento degli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica.
 
In estrema sintesi, la circolare definisce:
  • quali sono i clienti finali che possono essere ritenuti “energivori” ai fini della possibilità di accesso al credito di imposta (i soggetti cioè che risultano iscritti nell’elenco dell’anno 2022 delle imprese a forte consumo di energia elettrica della CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali);
  • quali sono i costi sostenuti nelle fatture per le forniture elettriche da considerare ai fini del calcolo della componente energia elettrica (sia ai fini della verifica dei requisiti per l’accesso al credito di imposta sia ai fini del calcolo dello stesso credito di imposta):
  • l’energia elettrica (incluse le perdite di rete);
  • il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità);
  • la commercializzazione.
Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata nella fattura di cortesia complessivamente alla voce “spesa per la materia prima”. Non concorrono al calcolo del costo medio, né costituiscono spese agevolabili, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica e le imposte.
 
Ricordiamo che i crediti d’imposta per le imprese energivore sono destinati ai soggetti i cui costi per kWh della componente energetica (energia, perdite, dispacciamento e commercializzazione) hanno subìto un incremento superiore al 30% del costo medio:
  • fra il quarto trimestre 2021 e il quarto trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa (credito spettante nella misura del 20% in relazione ai consumi effettivi del primo trimestre 2022 ai sensi dell’articolo n. 15 del D.L. 4/2022);
  • fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019, tenuto conto anche di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa (credito spettante nella misura del 25% in relazione ai consumi effettivi del secondo trimestre 2022 ai sensi dell’articolo n. 4 del D.L. 17/2022 e dell’articolo n. 5 del D.L. 21/2022).
A favore delle imprese diverse dalle energivore, con potenza disponibile uguale o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto dall’articolo n. 3 del Decreto Legge n. 21/2022 un credito d’imposta nella misura pari al 12% se i costi per kWh della componente energetica (energia, perdite, dispacciamento e commercializzazione) hanno subìto un incremento superiore al 30% del costo medio fra il primo trimestre 2022 e il primo trimestre 2019. Per tali imprese l’art. 2 del Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha previsto che la percentuale del credito spettante in relazione ai consumi effettivi del secondo trimestre 2022 è portata dal 12 al 15%.
 
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta e, quindi, tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
“6960”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022)”;
“6961”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022)”;
“6963”, denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022)”.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate, a cui si rimanda per una attenta lettura, fornisce inoltre altri chiarimenti in merito all’applicazione, al cumulo e alla cedibilità del credito d’imposta.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 

(RP/rp)
 




Credito imposta energia elettrica e gas: novità normative

Informiamo le Aziende Associate che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 17 maggio 2022 n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” che prevede l’incremento delle percentuali del credito d’imposta:
  • per i soggetti diversi dalle imprese a forte consumo di gas è aumentata la percentuale del credito sul secondo trimestre 2022 dal 20% al 25%;
  • per i soggetti a forte consumo di gas sullo stesso periodo è applicato lo stesso incremento (dal 20% al 25%);
  • per i clienti non energivori con potenza disponibile di almeno 16,5 kW la percentuale del secondo trimestre 2022 è portata dal 12 al 15% (art. 2).
Alle imprese a forte consumo di gas, il beneficio del credito d’imposta è esteso al primo trimestre 2022 con un’aliquota del 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas consumato nel primo trimestre del 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo medio del gas sul mercato infragiornaliero (MI-GAS del GME) del quarto trimestre 2021 sia superiore al 30% del medesimo costo rilevato nel quarto trimestre 2019 (art. 3).

Di seguito riportiamo un riepilogo delle attuali disposizioni sul credito di imposta con i relativi riferimenti normativi:

 

  % credito imposta Riferimenti normativi
Energia elettrica 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022
Energivori 20 25 Decreto Legge 27.01.2022, n. 4, art. 15, convertito in Legge n. 25 del 28.03.2022 Decreto Legge 21.03.2022, n. 21, art. 5, convertito in Legge n. 51 del 20.05.2022
Non energivori 15   Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2
 
  % credito imposta Riferimenti normativi
Gas 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022 1° trimestre 2022 2° trimestre 2022
Gasivori 10 25 Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 4 Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2
Non Gasivori 25   Decreto Legge 17.05.2022, n. 50, art. 2

 

Ricordiamo che i crediti di imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale sono utilizzabili in compensazione entro il 31.12.2022 e sono cedibili per intero.
 
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta sui consumi di gas e, quindi, tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
“6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
“6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).

Per i codici tributo relativi all’energia elettrica si rimanda alla circolare n. 304 del 26 maggio 2022.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 

(RP/rp)

 




Acconto Imu 2022: scadenza al 16 giugno

Si avvicina il termine, fissato al 16 giugno 2022, entro cui deve essere versato l’acconto dell’Imu per l’anno 2022.

Relativamente alle modalità di computo dell’imposta, dal 1° gennaio 2020 occorre riferirsi alle disposizioni contenute nell’art. 1 commi 739 e ss. della L. 160/2019.

Si ricorda anzitutto che l’imposta in argomento è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

A tal fine:

  • il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
  • il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16 aprile 2022, l’intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell’acquirente.

Entro il 16 giugno 2022, pertanto, il venditore (ove l’immobile non sia esente da IMU, ad esempio perché destinato ad abitazione principale) dovrà versare l’acconto dell’IMU per i primi tre mesi dell’anno 2022, mentre l’acquirente (sempre che a sua volta non gli competa l’esenzione) dovrà farsi carico dell’IMU per i rimanenti nove mesi dell’anno 2022.

L’IMU per l’anno 2022, infatti, dovuta in generale per i fabbricati, le aree edificabili e i terreni agricoli (le modalità di determinazione della base imponibile dell’IMU variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata), deve essere versata in due rate:

  • la prima entro il 16 giugno 2022, pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione deliberata per il 2021;
  • la seconda entro il 16 dicembre 2022, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2022 e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote per il 2022, secondo quanto precisato dalla ris. Min. Economia e finanze 18 febbraio 2020 n. 1/DF e dalla circ. Min. Economia e finanze 18 marzo 2020 n. 1/DF.
Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno 2022.

Facoltà dei Comuni di differire i termini di versamento dell’Imu

Con riguardo ai termini di versamento dell’IMU si ricorda che nella ris. 8 giugno 2020 n. 5/DF, il Min. Economia e finanze ha precisato che i Comuni possono differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza ai sensi degli artt. 52 del DLgs. 446/97 e 6 comma 3 della L. 212/2000.

Tale facoltà può essere esercitata, tuttavia, con riferimento alle entrate di esclusiva competenza dell’ente locale. Quest’ultimo, pertanto, non può prevedere interventi (nemmeno il semplice differimento dei versamenti) che riguardano la quota IMU di competenza statale che deve essere versata per gli immobili a destinazione produttiva del gruppo “D” (art. 1 comma 753 della L. 160/2019).

Per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, quindi, la quota pari allo 0,76% riservata allo Stato deve in ogni caso essere versata entro il 16 giugno 2022 (per l’acconto) ed entro il 16 dicembre 2022 (per il saldo).

(MF/ms)
 




Rafforzato per il 2022 il bonus investimenti beni immateriali 4.0

Sale dal 20% al 50%, soltanto per il 2022, il credito d’imposta per investimenti in beni immateriali “4.0”. Lo dispone l’art. 21 del Dl 50/2022 (c.d. Dl “Aiuti”), confermando quanto previsto nelle bozze circolate del citato decreto.

Ai sensi dell’art. 1 comma 1058 della L. 178/2020, come modificato dall’art. 1 comma 44 lett. c) della L. 234/2021, alle imprese che effettuano investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B alla L. 11 dicembre 2016 n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a un milione di euro.

Come rilevato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/2022 (§ 1) – di commento alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022 in materia di crediti d’imposta – la citata disposizione conferma le percentuali agevolative nonché il limite massimo dei costi ammissibili precedentemente disposti e integra la norma con la proroga dell’agevolazione, estendendola agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) ovvero entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, specificando, altresì, che il limite massimo ivi previsto è annuale.

L’art. 21 del Dl 50/2022 stabilisce che “Per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, la misura del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è elevata al 50 per cento”.

Pertanto, il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 effettuati nel 2022 (o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023) viene incrementato dal 20% al 50%.

Nessuna modifica per i periodi successivi

Nessuna modifica è invece intervenuta con riferimento alle misure previste per i periodi successivi dai commi 1058-bis e 1058-ter (inseriti dall’art. 1 comma 44 lett. d) della L. 234/2021), secondo cui rispettivamente (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2022):

  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.
Resta inoltre fermo che sono sempre considerate agevolabili le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

(MF/ms)




Istat aprile 2022

Comunichiamo che l’indice Istat di aprile 2022, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 5,8% (variazione annuale) e a + 7,0% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 4,35% e + 5,25%.

(MP/bd)




Valute estere aprile 2022

 

Art. I
 

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di aprile 2022 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 155,3525
Peso Argentino 122.3704
Dollaro Australiano 1,4663
Real Brasiliano 5,1342
Dollaro Canadese 1,3652
Corona Ceca 24,4353
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 6,9605
Corona Danese 7,4391
Yen Giapponese 136,6063
Rupia Indiana 82,4033
Corona Norvegese 9,6191
Dollaro Neozelandese 1,5978
Zloty Polacco 4,6485
Lira Sterlina 0,83655
Leu Rumeno 4,9442
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0819
Rand Sud Africa 16,2796
Corona Svedese 10,3175
Franco Svizzero 1,0211
Dinaro Tunisino 3,2564
Hryvnia Ucraina 31,6633
Forint Ungherese 374,8653
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di aprile sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Webinar: “Paperless office”

Nell’ambito del progetto Data Skills 4 Smes di cui Confapi è partner sono disponibili i nuovi corsi di formazione rivolti alle piccole e medie imprese in tre ambiti: CRM (Customer relation management), paperless office e cyber security.
Il prossimo, in programma lunedì 23 Maggio alle ore 11.00, sarà un webinar in inglese per presentare il  corso di orientamento sul paperless office dedicato alle aziende che vogliono ridurre l’utilizzo della carta nei propri processi lavorativi e affrontare un percorso di digitalizzazione della documentazione con la presenza di un esperto del settore.

E possibile iscriversi al webinar al seguente link

Per ulteriori conoscere il programma dell’incontro e avere maggiori informazioni: www.dataskills4smes.eu

(SG/sg)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di aprile 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di aprile 2022 con indice pari a 109,7.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 aprile 2022 al 14 maggio 2022, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 2,971751%.
 
(FV/fv)



Chiusura uffici festività 2 giugno 2022

(MP/bd




Credito imposta beni 4.0: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Con la Circolare 17 maggio 2022, n. 14/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle novità introdotte, in materia di crediti d’imposta, dalla legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234). 

All’esame del documento di prassi, nello specifico, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali (comma 44), il credito d’imposta in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 ed altre attività innovative (comma 45), per spese di consulenza relative alla quotazione delle Pmi (comma 46), povertà educativa (commi 135 -136), il tax credit librerie (comma 351), il bonus acqua potabile (comma 713) e per impianti di compostaggio nei centri agroalimentari (commi 831-834).

Nella presente trattazione si evidenziano in particolare le indicazioni riguardanti il credito d’imposta “Beni strumentali 4.0”, prorogato e rimodulato dall’ultima legge di Bilancio.
 

CREDITO d’IMPOSTA 4.0: le NOVITÀ della Legge n. 234/2021
DISCIPLINA
legge n. 178/2020 legge di bilancio 2021
Alle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 (oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione), effettuano investimenti in:

  • beni strumentali nuovi materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”: (*) è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi 1056, 1057 e 1058 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2021;
  • beni strumentali “ordinari”: è previsto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 1054 e 1055 del medesimo art. 1 della legge di Bilancio 2021.

(*) Inclusi rispettivamente negli allegati A e B annessi alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

novità apportate dalla legge di bilancio 2022
  • Viene eliminato il termine finale di effettuazione degli investimenti per i quali spetta il credito d’imposta.
  • Con riferimento ai beni materiali 4.0, viene riformulata la disciplina valevole per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026 se entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
beni materiali 4.0 Per effetto della Legge 234/2021, alle imprese che nel citato arco temporale effettuano investimenti in beni materiali 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

  • 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
La circolare in esame ha precisato che il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell’allegato A si intende riferito alla singola annualità e non all’intero triennio.
BENI IMMATERIALI 4.0 Per effetto della Legge 234/2021, alle imprese che – a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, oppure entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro il 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – effettuano investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, , il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette “di cloud computing”), per la quota imputabile per competenza.

Investimenti effettuati nel 2024 e nel 2025

 

PERIODO di EFFETTUAZIONE dell’INVESTIMENTO MISURA del CREDITO d’IMPOSTA
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 (oppure entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro il 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) 15 per cento (1)
Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (oppure entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) 10 per cento (1)
(1) Nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

 

 
 
(MF/ms)