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Riforma Its: “Finalmente una scelta lungimirante per i ragazzi e le imprese”

Alla Camera dei Deputati due giorni fa è stata approvata la riforma degli Its (Istituti tecnici superiori) dopo circa dieci anni di sperimentazione. Ora finalmente il legame con le imprese diventa più forte e stabile andando così a formare figure professionali più specializzate e di alto livello.
Tra le principali novità della riforma che riguarda gli Its troviamo: finanziamenti con una programmazione triennale, il 60% dei docenti dovrà arrivare dal mondo del lavoro, stage e tirocini aziendali dovranno rappresentare almeno il 35% del percorso formativo degli studenti e la presidenza della Fondazione Its dovrà essere espressione delle aziende fondatrici e partecipanti.

Siamo ovviamente molto soddisfatti di questa riforma – dichiara Enrico Vavassori, presidente di Api Lecco Sondrio -. Da tempo stiamo lanciando l’allarme che alle nostre aziende manca personale specializzato, con questa novità non potrà che migliorare la situazione. Anche se come Api Lecco Sondrio da tempo promuoviamo progetti in collaborazione con le scuole del territorio per cercare di avvicinare gli studenti alle nostre imprese. Per entrare nelle nostre aziende sono fondamentali le esperienze pratiche sul posto di lavoro, quindi ben venga una legge nazionale che promuova e sostenga questo tipo di formazione scolastica tecnica superiore”.

All’interno di Api Lecco Sondrio esiste e opera la commissione scuola composta da imprenditori che sta lavorando proprio nella direzione indicata da questa nuova legge: “E’ certamente qualcosa di positivo – dice Davide Gianola consigliere Api Lecco Sondrio e componente di questa commissione -, oltre a essere strategica, questa novità è importante per gli studenti e le imprese, significa finalmente dare importanza agli Its che purtroppo da molti venivano visti un po’ come una seconda scelta. Frequentare un tipo di scuola come questa sul nostro territorio significa avere un futuro importante davanti a sé nelle nostre aziende che non aspettano altro che far lavorare giovani preparati”.

Anche sul territorio della provincia di Sondrio abbiamo gli stessi problemi dei colleghi lecchesi – spiega Massimo Mortarotti, vicepresidente di Api Lecco Sondrio e referente per la Valtellina e la Valchiavenna – siamo molto favorevoli a iniziative di questo tipo per qualificare maggiormente i ragazzi. Speriamo sia il primo passo di un percorso importante di avvicinamento degli studenti alle realtà aziendali, sono essenziali per il futuro del tessuto economico del territorio”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




Centro Studi: indagine congiunturale secondo trimestre 2022

Ricordiamo, per chi non l’avesse ancora compilata, l’indagine congiunturale relativa al secondo trimestre 2022 redatta dal Centro Studi di Confapindustria Lombardia.

Il questionario è dedicato all’analisi dei valori economici delle attività delle aziende associate negli ultimi tre mesi e deve essere compilato entro domani.

 
CLICCA QUI PER COMPILARE L’INDAGINE

(AM/am)




Settore tessile: visita ambasciatore del Vietnam in Italia

In occasione della visita a Como dell’Ambasciatore del Vietnam in Italia S.E Duong Hai Hung, con una delegazione di imprese del settore alta moda interessate in particolare al settore tessile, la Camera di Commercio di Como-Lecco organizza una tavola rotonda aperta a aziende e imprenditori del territorio sulle possibili opportunità di sviluppo e collaborazione con il Vietnam.

L’incontro si terrà martedì 19 luglio alle ore 17:30 presso ComoNExT – Innovation Hub a Lomazzo (CO).

Per ragioni organizzative è necessario registrarsi entro lunedì 18 luglio 2022.

Si allega la locandina con il programma dettagliato e il link per l’iscrizione all’evento.

(SG/sg)
 




“Fornitore Offresi” 2023: aperte le iscrizioni

Informiamo le Aziende Associate che sono già aperte le iscrizioni per “Fornitore Offresi” del prossimo anno. 

La fiera internazionale della subfornitura meccanica si terrà, come sempre, a Lariofiere (Erba) dal 9 all’11 febbraio 2023.

Tre i giorni di incontri d’affari tra gli operatori della filiera meccanica, in cui le imprese partecipanti promuovono le loro competenze e le mettono a disposizione per la realizzazione di processi e prodotti d’eccellenza.

I numeri del salone:

  • oltre 300 imprese di settore altamente specializzate;
  • 250 aziende rappresentate italiane ed estere;
  • oltre 8.000 visitatori qualificati per incontri business.
Per partecipare alla prossima edizione è necessario inviare all’indirizzo fornitoreoffresi@lariofiere.com la modulistica di adesione debitamente compilata e sottoscritta.

Per maggiori informazioni cliccare qui.

(AM/am)




Crisi di impresa: le prime segnalazioni dall’Agenzia delle Entrate

Negli ultimi giorni alcuni contribuenti hanno ricevuto specifiche segnalazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate a fronte di debiti Iva relativi al primo trimestre 2022 superiori ad euro 5.000.

Al fine di inquadrare correttamente le conseguenze di tali comunicazioni si ritiene necessario richiamare alcune importanti previsioni introdotte nel nuovo codice della crisi (Dlgs. 14/2019) dal recente Dlgs. 83/2022.

In realtà la citata disposizione si è limitata ad introdurre un apposito capo (capo III del Titolo II) dedicato alle “Segnalazioni per la anticipata emersione della  cris e programma informatico di verifica della sostenibilità del  debito  e di  elaborazione  di  piani  di  rateizzazione”, nel quale sono state “raccolte” le previsioni di cui ai previgenti articoli 15 Dl. 118/2021 e 30 sexies Dl. 152/2021, oltre ad alcune nuove disposizioni in materia di obblighi di segnalazione per banche e intermediari finanziari.

Al centro dell’attenzione dei contribuenti, negli ultimi giorni, come detto, è, nello specifico, l’articolo 25-novies Dlgs. 14/2019 (in vigore dal prossimo 15 luglio, fino a quando opererà l’articolo 30 sexies Dl. 152/2021), il quale prevede obblighi di segnalazione in capo ai creditori pubblici qualificati, ovvero:

  • l’Inps,
  • l’Inail,
  • l’Agenzia delle Entrate,
  • l’Agenzia delle Entrate-riscossione.
I citati enti sono chiamati ad inviare apposite segnalazioni a mezzo pec (o, in mancanza, con raccomandata con avviso di ricevimento) all’imprenditore, e, ove esistente, all’organo di controllo, ovvero al Presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale.

Sono oggetto di segnalazione:

  • per l’Inps, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
  1. per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
  2. per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;
  • per l’Inail l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;
  • per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’Iva, risultante dalle liquidazioni periodiche trasmesse, superiore a 000 euro;
  • per l’Agenzia delle entrate-riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.
Le segnalazioni sono inviate:
  • dall’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dal termine di presentazione delle Liquidazioni periodiche, a partire dalle comunicazioni periodiche Iva relative al primo trimestre 2022;
  • dall’Inps, dall’Inail e dall’Agenzia entrate-riscossione entro 60 giorni dal verificarsi della condizione che legittima la segnalazione. L’Inps invierà la comunicazione in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, mentre l’Inail invierà la segnalazione con riferimento ai debiti accertati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto. L’agenzia delle entrate-Riscossione, da ultimo, trasmetterà la segnalazione in relazione ai carichi affidati allo stesso agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.
La norma non prevede specifiche conseguenze in caso di mancata attivazione dell’imprenditore a fronte della segnalazione ricevuta; in quest’ambito un ruolo sicuramente più “delicato” è quello rivestito dal collegio sindacale, che potrebbe essere ritenuto responsabile nel caso in cui non si sia attivato per presentare denuncia per gravi irregolarità degli amministratori nella gestione della situazione di crisi (se commesse).

L’organo di controllo risulta poi destinatario di un’altra specifica previsione, ovvero del primo articolo del richiamato capo (articolo 25-octies Dlgs. 14/2019), il quale prevede invece l’obbligo, per lo stesso, di segnalare per iscritto, all’organo amministrativo, la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza per il ricorso alla composizione negoziata, con l’obiettivo di prevenire lo stato di crisi.

La segnalazione deve:

  • essere motivata
  • essere trasmessa con mezzi che ne assicurino la prova dell’avvenuta ricezione
  • deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese.
La tempestiva segnalazione all’organo amministrativo e la vigilanza sull’andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall’articolo 2407 cod. civ.

Una così rilevante conseguenza, unita ad una formulazione tanto ampia (quale è appunto quella che richiama la “sussistenza dei presupposti” per il ricorso allo strumento della composizione negoziata della crisi) rischia di indurre i sindaci a segnalazioni “eccessive”, giustificate dall’esigenze di tutela e prudenza.

Da ultimo, specifici obblighi di comunicazione sono previsti anche in capo alle banche e agli altri intermediari finanziari, che, nel momento in cui comunicheranno al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, dovranno darne notizia anche agli organi di controllo societari (ovviamente se esistenti).

(MF/ms)




Esportazioni indirette: i termini per la consegna dei beni

Le cessioni all’esportazione (c.d. “indirette”) di beni consegnati in Italia al cessionario non residente sono non imponibili Iva, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. b) del Dpr 633/72, qualora il trasporto o la spedizione al di fuori del territorio dell’Ue sia effettuato, entro il termine di 90 giorni dalla consegna, direttamente dal cessionario ovvero da un “terzo” per suo conto (es. il vettore o lo spedizioniere).

Nella pratica commerciale, è frequente che tali operazioni siano realizzate attraverso l’uso della clausola EXW (“Ex Works”), che consente al fornitore di mettere a disposizione i beni ceduti all’interno dei propri locali (es. stabilimento, deposito, ecc.), mentre spettano al cessionario il caricamento dei beni sul mezzo di trasporto e lo sdoganamento per l’esportazione.

Per la non imponibilità Iva devono, in ogni caso, ricorrere le condizioni previste dal citato art. 8 comma 1 lett. b) del Dpr 633/72.

Con riferimento specifico al termine (pari a 90 giorni) entro cui il cessionario non residente è tenuto a trasferire i beni fuori dal territorio dell’Ue, si rileva come, a livello unionale, l’art. 146 par. 1 lett. b) della direttiva 2006/112/Ce si limiti a stabilire che gli Stati membri “esentano” dall’Iva le “cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per conto del medesimo, fuori della Comunità”, senza subordinare la detassazione a ulteriori condizioni.

In merito all’interpretazione della citata norma, la Corte di Giustizia Ue ha chiarito che gli Stati membri possono legittimamente stabilire un termine ragionevole per le esportazioni, onde accertare se un bene sia “fisicamente” uscito dal territorio dell’Ue; peraltro, il mero superamento di detto termine non può “privare definitivamente il soggetto passivo della esenzione” ove dimostri “che la condizione di uscita è stata soddisfatta dopo lo scadere di tale termine” (causa C-563/12).

Coerentemente, in ambito nazionale, la ris. Agenzia delle Entrate n. 98/2014 ha affermato che il trattamento di non imponibilità Iva, proprio delle esportazioni, si applica anche “quando il bene esca dal territorio comunitario dopo il decorso del termine di 90 giorni” di cui all’art. 8 comma 1 lett. b) del Dpr 633/72, sempreché “sia acquisita la prova dell’avvenuta esportazione”.

Per quanto concerne la decorrenza dei 90 giorni, in base al tenore letterale della disposizione, si ritiene rilevante il momento della “consegna” dei beni. A tal fine, occorre avere riguardo alla data risultante dal documento di consegna o di trasporto, che può essere il documento di trasporto (Ddt) previsto dal Dpr 472/96 o la lettera di vettura internazionale (Cmr). Se, però, la data di consegna non risultasse da un apposito documento, il termine decorrerebbe dalla data della fattura (C.M. n. 26/79).

Dunque, in presenza del documento idoneo a comprovare la consegna, la data di emissione della fattura rimane irrilevante “anche nell’ipotesi in cui sia anteriore rispetto a quella della consegna, per esempio perché è stato pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo o perché è stata anticipata la fattura per esigenze contabili”.

La sanzione scatta decorsi 90 giorni

L’esportazione dei beni effettuata oltre il termine summenzionato comporta, ai sensi dell’art. 7 comma 1 del Dlgs. 471/97, l’irrogazione al cedente della sanzione amministrativa dal 50 al 100% dell’imposta, ferma restando la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso (Cm. n. 23/99). Tuttavia, la sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi al decorso dei 90 giorni, tale soggetto passivo provvede al versamento dell’imposta, previa regolarizzazione della fattura.

Qualora sia acquisita la prova dell’esportazione, l’operazione resta non imponibile e, per recuperare l’imposta versata in sede di regolarizzazione, il cedente può emettere una nota di variazione ex art. 26 comma 2 del Dpr 633/72 oppure azionare la richiesta di rimborso ex art. 21 del Dlgs. 546/92 (si veda ora l’art. 30-ter comma 1 del Dpr 633/72) entro il termine di due anni dal versamento o dal verificarsi del presupposto del rimborso (ris. Agenzia delle Entrate n. 98/2014).

(MF/ms)
 




Nuovo esterometro: sintesi della nuova comunicazione XML

A decorrere dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni con controparti non stabilite in Italia devono essere trasmessi in formato XML, mediante il Sistema di Interscambio, come previsto per le fatture elettroniche.

È, infatti, mutata la disciplina del c.d. “esterometro” di cui all’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015.

La precedente comunicazione, effettuata su base trimestrale (e ancora dovuta per le operazioni del secondo trimestre 2022), si è tramutata in un invio “puntuale” dei dati, in relazione a ciascun acquisto e a ogni singola cessione o prestazione.

La nuova modalità di trasmissione interessa le operazioni attive e passive, riguardando sia operatori stabiliti nell’Unione europea che in Paesi terzi. Non rileva, ai fini della comunicazione, lo status del cliente, che può, quindi, essere un soggetto passivo o un “privato consumatore”.

Il maggiore impatto, per gli operatori, è dato dalle nuove modalità di trasmissione, dai nuovi termini entro cui effettuare la comunicazione e dal contenuto.

Termini e modalità di comunicazione

Sul fronte “attivo”, cessioni e prestazioni nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia possono essere agevolmente gestite inviando i dati al SdI nei termini già previsti per l’emissione delle fatture (vale a dire entro il dodicesimo giorno successivo al momento di effettuazione).

Meno immediata è l’individuazione del termine di invio dei dati per le operazioni passive.

Secondo la versione vigente dell’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, la trasmissione deve avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per gli acquisti (di beni o di servizi) da fornitori stabiliti in altri Stati Ue, l’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72 rinvia agli artt. 46 e 47 del Dl 331/93 quanto agli obblighi di fatturazione e registrazione.

In particolare, secondo il citato art. 47, il cessionario o committente nazionale è tenuto ad annotare le fatture ricevute da soggetti Ue (e integrate con l’imposta secondo l’aliquota applicabile), nel registro delle vendite, “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente”.

Le fatture saranno annotate anche nel registro degli acquisti, entro il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione Iva.

Ciò è coerente con il termine ultimo per l’invio dei dati, previsto dal nuovo “esterometro”.

Si evidenzia che il file XML, per gli acquisti intracomunitari di beni (e per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti Ue), dovrà essere compilato anche con l’indicazione dell’Iva dovuta, qualora si tratti di un’operazione imponibile – così come previsto dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 nella versione 1.7 – oltre alla necessità di riportare l’imposta nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite.

Per i servizi generici, ricevuti da soggetti passivi extra Ue, l’autofattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il termine, dunque, coincide con quello richiesto per l’invio dei dati nell’ambito dell’esterometro.

Più delicata è la gestione degli acquisti di beni presenti in Italia da soggetti passivi extra Ue o delle prestazioni di servizi diversi da quelli generici, rese da questi ultimi a operatori economici stabiliti in Italia (questione analoga è stata sottolineata di recente da ANC e Confimi, nella Nota congiunta del 1° luglio 2022).

L’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72 richiede che gli obblighi conseguenti a tali operazioni debbano essere assolti dal cessionario o committente. Ne consegue che questi sia tenuto all’emissione di un’autofattura (in formato analogico o elettronico) entro dodici giorni dal momento di effettuazione dell’operazione.

È necessario, pertanto, avere contezza del momento di effettuazione dell’operazione, posto che generalmente l’autofattura deve essere emessa entro i successivi dodici giorni, ai sensi dell’art. 21 comma 4 del Dpr 633/72. A differenza di quanto previsto per la procedura di integrazione e registrazione della fattura ricevuta da un fornitore Ue, per documentare con autofattura i predetti acquisti da fornitori extra Ue non assume rilevanza il momento di ricezione del documento.

Ai fini dell’esterometro i tempi sono maggiormente dilatati. Come detto, il file elettronico deve essere infatti trasmesso “entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione”.

Si comprende come, nel caso in cui si desiderasse optare per l’invio elettronico dell’autofattura (codice “TD17” per l’acquisto di servizi o “TD19” per l’acquisto di beni), utilizzando il medesimo documento anche per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, la trasmissione dovrebbe essere necessariamente anticipata.

Qualora, invece, si decidesse di attendere il maggior termine previsto per l’esterometro, sarebbe indispensabile emettere anticipatamente il documento cartaceo, per non incorrere nella sanzione per omesso reverse charge (art. 6 comma 9-bis del Dlgs. 471/97).
 

Operazione Momento di effettuazione Termine di emissione dell’autofattura Termine di annotazione nel registro delle vendite Termine di invio dei dati al SdI ai fini dell’esterometro
Acquisto di beni mobili da soggetto extra Ue Consegna o spedizione del bene Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione Giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Acquisto di beni immobili da soggetto extra Ue Stipula dell’atto Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione
Prestazione di servizi “generica” ricevuta da soggetto extra Ue Ultimazione della prestazione (ovvero, per le prestazioni periodiche, data di maturazione dei corrispettivi) Giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Prestazione di servizi non “generica”, rilevante in Italia, ricevuta da soggetto extra Ue Pagamento del corrispettivo Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione
 
Contenuto dei dati di trasmissione

In precedenza, per le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia (sia attive sia passive) era richiesto il solo invio di specifiche informazioni, individuate dal punto 9.1 del provvedimento n. 89757/2018, vale a dire: i dati identificativi del cedente o prestatore; i dati identificativi del cessionario o committente; la data del documento comprovante l’operazione; la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti); il numero del documento; la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta (oppure, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione).

L’attuale versione del provv. n. 89757/2018, riferita alle operazioni decorrenti dal 1° luglio 2022, invece, si limita ad affermare che l’invio dei dati al SdI avviene “secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento”.

La versione 1.7 delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, attualmente in vigore a seguito del provv. n. 374343/2021, quanto al contenuto del file XML, prevede diverse linee di dettaglio (campi della sezione 2.2.1).

Analizzandole, emerge la presenza di alcune informazioni che prima non erano contemplate nell’ambito dell’esterometro, tra cui la c.d. “descrizione” ossia: la “natura e qualità del bene/servizio oggetto della cessione/prestazione”.

È un’implementazione che va nella direzione di arricchire la comunicazione con controparti non stabilite di tutte le indicazioni obbligatorie della fattura, come individuate dall’art. 21 comma 2 del Dpr 633/72.

Si evidenzia come, sino al 1° luglio, le informazioni “qualitative” legate alla descrizione del bene o servizio non dovevano essere rilevate (né nell’esterometro né nel documento cartaceo) per gli acquisti da soggetti stabiliti nell’Ue, non essendo tali dati richiesti per l’integrazione delle fatture ex art. 46 del Dl 331/93.

(MF/ms)




Progetto KITT4SME: finanziamenti per soluzioni di intelligenza artificiale da Supsi

Bando Supsi (Svizzera Italiana): si segnala alle piccole imprese l’opportunità di partecipare al secondo round di open call del progetto KITT4SME. A proposito si allega un flyer di presentazione preparato con le informazioni rilevanti per promuovere l’iniziativa.
Obiettivo della call è finanziare piccoli consorzi che applichino soluzioni di intelligenza artificiale ai processi produttivi. Possono comporre il consorzio due soggetti: una piccola azienda che implementa una soluzione sviluppata da un’altra azienda o da un centro di ricerca. E’ certamente una buona occasione per piccole aziende che vogliano sperimentare l’uso di soluzioni innovative. Il budget massimo assegnato a ogni consorzio è di 200.000 €. L’importante è che si tratti di pmi e che ci sia almeno un’azienda che porta la soluzione tecnologica ed un’azienda manifatturiera che la utilizzi in ambito industriale. Possono anche essere entrambe italiane.

La call è aperta e ci sono maggiori informazioni sul sito del progetto cliccando qui 

Dato il tipo di call, è stato creato un matchmaking board attraverso il quale trovare partner interessati con i quali fare il consorzio.

Per maggiori informazioni contattare Silvia Negri, silvia.negri@api.lecco.it, 0341.282822.

(SN/am)




“Situazione critica e futuro incerto Pesa il caro energia”

Il Giornale di Lecco dell’11 luglio 2022, intervista al presidente di Api Lecco Sondrio Enrico Vavassori.




IIS Badoni: un nuovo portale per l’alternanza scuola-lavoro

L’IIS A. Badoni di Lecco da quest’anno utilizza un portale dedicato per la gestione della documentazione relativa ai percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).
 
Tale procedura permette di velocizzare la predisposizione di tutta la documentazione eliminando il cartaceo.
 
Invitiamo le aziende interessate che non hanno collaborato con l’ISS A. Badoni nell’anno scolastico 2021/22 a procedere con la registrazione al gestionale seguendo la procedura riportata nelle “Indicazioni Operative” e nel Manuale, entrambi allegati.
 
Per accedere al portale utilizzare cliccare qui 

Nel momento in cui l’Istituto accetterà l’iscrizione l’azienda riceverà un link per entrare nel portale utilizzando la email indicata nella richiesta di iscrizione, sarà vostra cura effettuare il reset della password e inserirne una vostra.
 
Per chiarimenti operativi rivolgersi a lavoro@iisbadoni.edu.it.

(SB/mc)