Chiusura uffici per festività 8 dicembre 2022
L’attività lavorativa riprenderà lunedì 12 dicembre 2022.
(MP/bd)
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(MP/bd)
Entro la stessa data vanno versati gli acconti non solo di alcune imposte sostitutive, quali la cedolare secca sulle locazioni o l’IVIE e l’IVAFE, ma anche l’acconto IRAP.
Però, per quest’ultima imposta ci sono alcune importanti novità a partire da quest’anno: infatti, non sono più soggetti ad IRAP i lavoratori autonomi e le imprese individuali, per cui, questi soggetti non sono tenuti al versamento degli acconti.
Per i soggetti IRES, invece:
In particolare, il comma 191, quarto periodo, dell’articolo 1 L. 160/2019, con specifico riferimento agli investimenti in beni strumentali di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, ha previsto quanto segue: al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative in argomento, le imprese che si avvalgono del credito d’imposta devono effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.
Il modello, approvato con il decreto direttoriale 6 ottobre 2021, è composto da un frontespizio per l’indicazione dei dati anagrafici ed economici dell’impresa che si è avvalsa del credito d’imposta, oltre che da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti, rispettivamente, gli investimenti in beni materiali 4.0 di cui all’allegato A alla L. 232/2016 e gli investimenti in beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B delle L. 232/2016.
Il modello di comunicazione, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, va trasmesso in formato elettronico tramite PEC all’indirizzo benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it secondo gli schemi disponibili sul sito del Mise e nell’allegato 1 del citato decreto direttoriale 6 ottobre 2021.
Con riferimento agli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’articolo 1, commi da 1056 a 1058-ter, L. 178/2020, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.
In particolare, entro il 30 novembre 2022 occorre trasmettere via PEC apposita comunicazione al Mise riguardante i seguenti investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2021:
Occorre dettagliare anche a quali tecnologie abilitanti il paradigma 4.0 si ricollegano gli investimenti effettuati, scegliendo una o più delle seguenti: Advanced manufacturing solution, Additive manufacturing, Augmented reality, Simulation, Horizontal/Vertical integration, Industrial Internet of Things, Cloud Computing, Cybersecurity, Big Data & Analytics, o altro (da specificare).
Si ricorda che l’invio del modello di comunicazione in questione non costituisce presupposto per l’applicazione del credito d’imposta: i dati e le informazioni in esso indicati sono acquisiti dal Ministero dello sviluppo economico al solo fine di monitorare l’andamento delle misure agevolative sopra richiamate, a seguito del passaggio dalla vecchia disciplina dell’iper ammortamento alla nuova dei crediti d’imposta, volta a raggiungere un maggior numero di imprese di piccole e medie dimensioni.
L’eventuale mancato invio del modello non determina, pertanto, effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria circa la corretta applicazione della disciplina agevolativa.
Segnaliamo, infine, che sono previste analoghe comunicazioni per le seguenti misure agevolative:
(MF/ms)
Il diritto alla detrazione dell’IVA assolta in Dogana viene esercitato tramite annotazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR 633/72. Oltre a tale aspetto di natura formale, è quantunque necessario il rispetto delle condizioni sostanziali di cui all’art. 19 comma 1 del DPR 633/72.
Per i beni oggetto di importazione, affinché si possa esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA deve esistere un nesso diretto e immediato tra operazioni passive e attive (cfr. Corte di Giustizia Ue, causa C-621/19, Cass. n. 7016/2001).
Il principio si fonda sul disposto dell’art. 168 della direttiva 2006/112/Ce, in virtù del quale il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l’IVA a monte “nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta”.
Peraltro, la giurisprudenza comunitaria ha riconosciuto la spettanza del diritto alla detrazione anche in mancanza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle, “qualora i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce”.
La Corte ha ritenuto, infatti, che spese di tal genere integrino il requisito del “nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo” (cfr. Corte di Giustizia Ue, causa C-132/16).
Nel caso in esame, il “nesso” in questione si realizza solo in capo al soggetto che utilizza i beni importati nell’esercizio della propria attività d’impresa, arte o professione (sul punto, anche la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 4/2020).
Sulla base dei principi generali sopra descritti, il diritto alla detrazione dell’IVA assolta all’importazione non può essere riconosciuto in capo a colui che effettui il versamento per conto di un soggetto terzo, dato che i beni importati non formano in quest’ultimo caso oggetto della propria attività d’impresa.
Può essere il caso del rappresentante doganale o anche del trasportatore (il diritto alla detrazione, nella fattispecie, è stato escluso dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue 25 giugno 2015, causa C-187/14).
Sulla base dello stesso principio, è stato chiarito inoltre che la proprietà dei beni oggetto di importazione non è condizione necessaria affinché si possa esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta pagata, ma è sufficiente che gli stessi siano inerenti in funzione all’oggetto dell’attività d’impresa esercitata.
Pertanto, in sussistenza degli altri presupposti, è possibile detrarre l’IVA anche sull’importazione di beni in noleggio, in prestito d’uso e negli altri casi in cui i beni sono detenuti a titolo diverso della proprietà (cfr. risposte a interpello nn. 6/2019 e 509/2021).
Sotto il profilo soggettivo, esclusivamente il destinatario effettivo della merce oggetto di importazione, impiegata nell’esercizio della propria attività d’impresa, arte o professione, può detrarre l’IVA assolta in Dogana.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato tale aspetto, con risposta a interpello n. 644/2021, affermando che il soggetto legittimato all’esercizio della detrazione è sempre il destinatario delle merci importate, anche in caso di accertamento (purché, in tal caso, sia definitivamente concluso il contenzioso con la Dogana).
Per quanto attiene, invece, al profilo temporale, giova segnalare che, così come avviene per le fatture di acquisto, anche per le bollette doganali il dies a quo da cui decorre il termine per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA coincide con il momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione, sostanziale e formale.
In particolare, anche per le importazioni, trovano applicazione i chiarimenti già forniti nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, in base alla quale la condizione sostanziale di effettuazione dell’operazione si realizza nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e quella formale che, invece, corrisponde al possesso di una bolletta doganale.
Peraltro, in seguito alle modifiche del sistema AIDA, tale documento non sarà più disponibile in formato cartaceo per gli importatori.
Ai fini dell’esercizio della detrazione, si potrà fare riferimento al c.d. “prospetto di riepilogo ai fini contabili” (circ. Agenzia delle Dogane n. 22/2022), messo a disposizione dell’importatore e del dichiarante nel Portale unico dogane e monopoli (PUDM), tramite il servizio “Gestione documenti – dichiarazioni doganali”.
Come puntualizzato da ultimo dall’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 13/2021, il diritto alla detrazione può essere esercitato a partire dal momento in cui il soggetto passivo destinatario dei beni, essendo venuto in possesso della bolletta doganale, annota la stessa nel registro IVA acquisti (a norma dell’art. 25 del DPR 633/72), facendola confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.
Il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti e sulle importazioni può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui il diritto è sorto.
Pertanto, di fatto, l’ultimo giorno per esercitare la detrazione dell’imposta relativa a un’importazione effettuata nel corso del 2022 per la quale è stata ricevuta la relativa bolletta doganale nel corso del medesimo anno, è il 30 aprile 2023 (ossia il 2 maggio 2023, in quanto primo giorno feriale successivo).
(MF/ms)
Ora, con l’art. 3, comma 10, lett. a) del Decreto Aiuti Quater, il Governo ha voluto aumentarla ulteriormente, portandola da 600 a 3.000 €, con un’apposita modifica al testo dell’art. 12 del Decreto Aiuti Bis.
L’estensione a 3.000 € della soglia fiscalmente agevolata è l’unica (rilevante) modifica operata alla disciplina precedente che per il resto rimane invariata. In particolare, resta confermata la possibilità di richiedere fino al 31/12/2022 il rimborso delle utenze di luce, acqua e gas intestate al lavoratore o ad un suo familiare ex art. 12 Tuir.
Le imprese potranno, dunque, disporre anche quest’anno di uno strumento utile per supportare i propri dipendenti con un contributo – riconosciuto eventualmente anche ad personam e sotto forma di beni e/o servizi – più conveniente, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, considerando la
non imponibilità fiscale e contributiva, rispetto ad un’erogazione in denaro.
Alla luce di quanto sopra ricordiamo che Api Lecco e Sondrio offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare.
L’area Relazioni Industriali e Welfare resta a disposizione delle Aziende associate per eventuali chiarimenti.
(FV/fv)
La data di apertura del Portale informatico per la presentazione delle richieste di accreditamento è fissata alle ore 9.00 del 22 novembre 2022. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di accreditamento è fissato alle ore 9.00 del 5 dicembre 2022.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)
Beneficiari
PMI aventi sede operativa in Lombardia, con almeno due bilanci approvati alla data di presentazione.
Spese ammissibili
Sono ammissibili progetti di ricerca industriale come sopra descritti. Non sono ammessi progetti di sola innovazione di processo. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando. Sono ammissibili le seguenti spese:
a) spese di personale in funzione delle rispettive ore impiegate per il progetto, valorizzate in base al costo unitario standard orario per le imprese beneficiarie, pari a 30,58 euro;
b) “altri costi” calcolati con tasso forfettario pari al 40% delle spese di personale. Le spese ammissibili saranno ulteriormente dettagliate nel bando attuativo.
Caratteristiche dell’agevolazione ed entità del contributo
L’agevolazione viene concessa ed erogata fino al 100% delle spese ammissibili di cui:
Erogazione e tipologia di aiuto
L’erogazione dell’agevolazione concessa potrà avvenire in un massimo di due tranche, comprensive di un anticipo (fino ad un massimo del 70% della quota a titolo del Finanziamento agevolato) e del saldo dell’agevolazione (comprensivo del saldo del finanziamento agevolato e della quota di contributo a fondo perduto). La misura è in regime “esenzione” 651/2014.
Modalità di presentazione
Lo sportello è in apertura e la procedura è a sportello valutativo.
CLICCANDO QUI potete vedere il video che ApiTech ha realizzato per spiegare in sintesi il bando “Ricerca e Innova”.
(SN/am)
In occasione del 25 novembre, la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, sosteniamo il cineforum a tema in programma a Lecco al Cineteatro Invito (via Ugo Foscolo 42), ingresso libero.
In calendario questi due film:
(SG/am)
Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di ottobre 2022 come segue:
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 137,9598 |
| Peso Argentino | 149,2144 |
| Dollaro Australiano | 1,5474 |
| Real Brasiliano | 5,1658 |
| Dollaro Canadese | 1,3477 |
| Corona Ceca | 24,5281 |
| Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 7,0687 |
| Corona Danese | 7,4389 |
| Yen Giapponese | 144,7252 |
| Rupia Indiana | 80,918 |
| Corona Norvegese | 10,3919 |
| Dollaro Neozelandese | 1,7299 |
| Zloty Polacco | 4,804 |
| Sterlina Gran Bretagna | 0,87058 |
| Nuovo Leu Rumeno | 4,9259 |
| Rublo Russo | 0 |
| Dollaro USA | 0,9826 |
| Rand (Sud Africa) | 17,8214 |
| Corona Svedese | 10,9503 |
| Franco Svizzero | 0,9791 |
| Dinaro Tunisino | 3,2085 |
| Hryvnia Ucraina | 35,927 |
| Forint Ungherese | 418,3076 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di ottobre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/ms)