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Istat novembre 2022

Comunichiamo che l’indice Istat di novembre 2022, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 11,5% (variazione annuale) e a + 15,6% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 8,625% e + 11,70%.
 
(MP/ms)
 




Speditori di merci pericolose: chiarimenti ministeriali sulla nomina del consulente Adr entro dicembre 2022

Il tema è stato oggetto della circolare API n. 636 del 1 dicembre 2022. Ma in data 21 dicembre 2022, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato una nota esplicativa che si allega, nella quale sottolinea che la norma si riferisce esplicitamente alle imprese che si occupano della spedizione e trasporto di merci pericolose su strada e del loro relativo imballaggio, carico, riempimento o scarico.
Si tratterebbe quindi di un adempimento rivolto a soggetti direttamente coinvolti nelle attività di trasporto e non già da estendere a coloro che risultano solo produttori di rifiuti pericolosi; essi restano obbligati alla corretta classificazione del rifiuto ed al conferimento ad uno smaltitore specificamente autorizzato, secondo apposito contratto ma non sono obbligati a dotarsi di un consulente ADR.
In conclusione restano esclusi dall’obbligo di nomina di un consulente ADR le attività di: imballaggio, carico, riempimento o scarico non direttamente connesse all’attività di trasposto di merci pericolose e che non costituiscono un segmento funzionale di questa attività di trasporto.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, nella nota sopra menzionata, cita:
“Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000 n.A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative”.

Per una valutazione dell’applicabilità o meno di questo obbligo alla propria realtà produttiva potete richiedere il supporto dell’associazione scrivendo alla dott.ssa Silvia Negri silvia.negri@api.lecco.it

(SN/am)




Chiusura uffici Api Lecco Sondrio per le festività di fine anno

Comunichiamo alle Aziende Associate che, in occasione della festività natalizie, gli uffici dell’Associazione resteranno chiusi in questo periodo:
 
da martedì 27 dicembre 2022 a giovedì 5 gennaio 2023 

 

Venerdì 23 dicembre 2022 i nostri uffici chiuderanno alle ore 17.00.
 
 
L’attività riprenderà regolarmente lunedì 9 gennaio 2023.

 
 
(MP/bd)
 
 




Conferenza stampa di fine anno in Api: rassegna stampa

Martedì 20 dicembre 2022 si è tenuta in Api la conferenza stampa di fine anno, di seguito gli articoli e servizi video pubblicati: 
 

 
 
 




Api Lecco Sondrio: Bilancio Sociale 2021

Informiamo le Aziende Associate che sul nostro sito cliccando qui è possibile consultare il Bilancio Sociale 2021 della nostra Associazione. 

(MP/am)
 




Dichiarazione Imu 2022: entro il 2 gennaio 2023 presentazione con il nuovo modello

Entro il 2 gennaio 2023 va presentata la dichiarazione IMU per comunicare ai Comuni le variazioni intervenute durante il 2021.

In realtà, la scadenza, a regime, è fissata al 30 giugno, ma quest’anno, in via del tutto eccezionale, è stata posticipata al 31 dicembre, che, cadendo di sabato dovrebbe slittare al giorno feriale successivo.

Va anche detto che quest’anno occorre fare particolarmente attenzione all’utilizzo del nuovo modello, approvato con D.M. 29 luglio 2022, valido non solo per l’IMU, ma anche per l’IMPi (l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine).

Inoltre, gli enti non commerciali continuano a utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del MEF 26 giugno 2014; comunque, per gli enti non commerciali, vale la stessa scadenza di presentazione prevista per gli altri contribuenti.

In allegato sintesi delle principali novità.

(MF/ms)

 




Aumento tassi interesse: dal 2023 ravvedimenti più cari

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2022, che modifica il tasso d’interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. innalzandolo dall’attuale 1,25% al 5% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2023.

Tale innalzamento determina una serie di conseguenze sul piano fiscale e contributivo.

L’effetto più importante riguarda il calcolo delle somme da pagare in seguito al ravvedimento operoso ex art. 13 del Dlgs. 472/97.

In questo caso, infatti, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari allo 1,25% fino al 31 dicembre 2022 e al 5% dal 1° gennaio 2023 fino al giorno di versamento compreso.

Ancora, la nuova misura del tasso legale rileva per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

  • ai capitali dati a mutuo (art. 45 comma 2 del TUIR);
  • agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (art. 89 comma 5 del TUIR).
Effetti sul valore degli usufrutti e delle rendite

Sul fronte delle imposte indirette, un successivo decreto adeguerà al nuovo tasso del 5% i coefficienti per determinare il valore, ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

  • delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
  • delle rendite o pensioni a tempo determinato;
  • delle rendite e delle pensioni vitalizie;
  • dei diritti di usufrutto a vita.
Ai fini contributivi il tasso di interesse legale ha effetto, in particolare, sulle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’art. 116 della L. n. 388/2000.

Le sanzioni civili per omesso o ritardato versamento di contributi possono essere infatti ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, in caso di:

  • oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
  • fatto doloso di terzi, denunciato all’autorità giudiziaria;
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
  • aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
  • aziende sottoposte a procedure concorsuali;
  • enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.
(MF/ms)



Conguaglio fiscale di fine anno: i sostituti alle prese con i fringe benefit

A fine anno, i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti a effettuare le operazioni di conguaglio fiscale ai sensi dell’art. 23 commi 3 e 4 del DPR 600/73, finalizzate alla corretta quantificazione dell’IRPEF dovuta per il periodo d’imposta di riferimento (in questo caso, il 2022).

Tale operazione deve avvenire anche ai fini previdenziali, tuttavia, in quest’ultimo caso, appare necessario attendere l’apposita circolare INPS con le relative istruzioni operative.

Si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell’art. 23 del DPR 600/73, il conguaglio fiscale deve essere effettuato entro il 28 febbraio dell’anno successivo (per l’anno d’imposta 2022, entro il 28 febbraio 2023) ovvero alla data di cessazione in caso di conclusione del rapporto lavorativo.

In sostanza il sostituto è tenuto a effettuare il conguaglio tra:

  • le ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti durante l’anno (entro il 12 gennaio 2023 in virtù del principio di cassa allargato, se tali somme si riferiscono al 2022), comprese le mensilità aggiuntive, quali la tredicesima e, se spettante, la quattordicesima;
  • l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti (ad esempio detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia).

Dalle operazioni di conguaglio può scaturire un credito o un debito per il lavoratore. In caso di conguaglio a credito le ritenute operate dal datore di lavoro durante il corso del periodo d’imposta sono state maggiori rispetto all’IRPEF effettivamente dovuta e pertanto tali somme dovranno essere restituite al lavoratore.

Invece, in caso di conguaglio a debito, l’IRPEF dovuta dal lavoratore è maggiore rispetto alle ritenute che sono state operate durante il periodo d’imposta e di conseguenza il datore dovrà trattenere e versare tale importo. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, il lavoratore può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l’importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi (sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l’interesse in ragione dello 0,50% mensile).

L’importo che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo.

Quest’anno le operazioni di conguaglio fiscale, nonché previdenziale, assumono una particolare rilevanza per effetto delle diverse novità che hanno interessato i lavoratori dipendenti, come l’esonero della quota IVS dello 0,8% a carico del lavoratore per i periodi da gennaio a giugno e del 2% per i periodi da luglio a dicembre 2022 ex art. 1 comma 121 della L. 234/2021 e art. 20 del DL 115/2022 (che, riducendo l’importo del contributo dovuto dal lavoratore, ha di conseguenza incrementato l’imponibile fiscale e l’imposta dovuta), l’introduzione dal 1° marzo 2022 dell’assegno unico e la conseguente revisione delle detrazioni per figli a carico (la cui precedente disciplina trova applicazione fino al 28 febbraio 2022), nonché l’innalzamento – per il periodo d’imposta 2022 – della quota di esenzione dei fringe benefit a 3.000 euro a opera dell’art. 12 del DL 115/2022 (come modificato dal DL 176/2022) e la loro estensione anche alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas.

È proprio sull’incremento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit che i datori di lavoro dovranno porre particolare attenzione in sede di conguaglio fiscale di fine anno, considerato che alcuni datori hanno operato le ritenute durante la prima parte dell’anno, quando ancora la soglia di esenzione era fissata a 258,23 euro (ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR), oppure in vigenza del successivo aumento a 600 euro (ai sensi dell’art. 12 del DL 115/2022 ante modifica del DL 176/2022).

In particolare, fermo restando che in caso di superamento del limite di 3.000 euro l’intero importo concorre alla formazione del reddito (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022, § 2.2), il datore di lavoro che ha riconosciuto al lavoratore un valore complessivo di fringe benefit non superiore al suddetto limite:

  • dovrà restituire al lavoratore le ritenute eventualmente operate sui fringe benefit durante il corso del periodo d’imposta 2022;
  • non sarà tenuto a sottoporre a tassazione il valore complessivo dei fringe benefit qualora durante il corso dell’anno non abbia applicato ritenute.

Viceversa, se il valore complessivo dei fringe benefit risulti superiore al limite di 3.000 euro nel periodo d’imposta 2022, il datore dovrà:

  • effettuare l’ordinario controllo se ha operato tutte le ritenute durante l’anno;
  • sottoporre a tassazione l’intero valore dei fringe benefit se non ha operato alcuna ritenuta durante l’anno.

(MF/ms)
 




Bando regionale “Ricerca & innova”: domande a partire dal 25 gennaio 2023

E’ stato fissato a mercoledì 25 gennaio 2023, ore 14, il giorno di apertura dello sportello del bando in oggetto.

Il bando aperto è consultabile sulla pagina dedicata del sito regionale cliccando qui.

Contenuto del bando
Come anticipato con la circolare 603 del 17 novembre 2022, il bando è rivolto alle Pmi che portano avanti ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo (anche digitale). La misura comprende gli investimenti finalizzati alla progettazione, sperimentazione e adozione di innovazioni di prodotto e/o di processo ma non sono ammessi progetti di sola innovazione di processo.
 
Presentazione domande e valutazione
Apertura: 25 gennaio 2023, ore 14:00
Chiusura: fino all’esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, ore 14:00.
Le domande sono valutate in ordine cronologico di presentazione; dapprima si svolge una verifica del rispetto dei requisiti di ammissibilità (formali e soggettivi) e poi un’istruttoria di merito composta da una valutazione tecnica e da una valutazione economico-finanziaria.
 
Beneficiari
PMI (ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.) con sede operativa in Lombardia, già costituite, iscritte e attive al Registro delle imprese con almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando.

(SN/am)




Il 2022 di Api Lecco Sondrio: anno in salita per le imprese ma di grande attenzione verso i dipendenti grazie al welfare

Questa mattina nella sede di Api Lecco Sondrio si è tenuta la conferenza stampa di fine anno alla presenza del presidente Enrico Vavassori, del direttore Marco Piazza, del vice-direttore Mario Gagliardi e della titolare della Novastilmec Spa, nonché consigliere di Api Lecco Sondrio, Daria Borgonovo
Per le imprese associate ad Api, come per tutto il sistema imprenditoriale italiano, è stato un anno non facile da gestire, con un avvio di 2022 con grande ottimismo dovuto al boom di ordini, produzione e fatturato, che poi però è andato riducendosi a causa dell’aumento sconsiderato dei costi energetici che ha condizionato pesantemente il lavoro delle nostre imprese e preoccupato gli imprenditori.
Ora le nostre imprese vedono un leggero miglioramento anche se le preoccupazioni per i prezzi di energia e gas non diminuiscono, anzi, sono in forte rialzo per il 57% degli intervistati, come testimonia l’ultima indagine redatta dal nostro centro studi a inizio dicembre, e per i primi mesi del 2023 si prevede una sostanziale stabilità con la situazione attuale. 

Riguardo ai servizi di Api a supporto delle imprese il 2022 è stato un anno positivo con il consolidarsi delle ottime performance della formazione ad esempio e con l’avvio delle attività per il Centro Studi e per quello di supporto-bandi di ApiTech. Spicca in particolare il welfare nell’anno che ci stiamo lasciando alle spalle, perché grazie agli incentivi varati dal Governo Draghi e anche da quello Meloni questo servizio ha vissuto un boom tra le aziende associate ad Api Lecco Sondrio con numeri che sono incrementati esponenzialmente da quattro anni a questa parte, ovvero da quando è iniziata questa attività.
Nel 2022 abbiamo attivato in Api 70 piani welfare, per un valore complessivo di 1 milione e 600 mila euro che hanno coinvolti circa 2500 lavoratori. 

Daria Borgonovo, titolare della Novastilmec Spa di Garbagnate Monastero (Lecco), è stata tra le aziende che quest’anno ha rafforzato questo servizio per i propri 47 dipendenti: “In un momento così complicato per aziende e famiglie abbiamo voluto incrementare il welfare per i nostri collaboratori per sostenerli e fornirgli maggiore potere di acquisto per servizi di ogni tipo e soprattutto che valorizzino le attività locali generando valore. La nostra scelta è stata particolarmente apprezzata dai dipendenti della Novastilmec che hanno speso il loro welfare nei modi più disparati: dalle rette degli asili nido al rimborso delle bollette passando per gli interessi dei mutui o le spese mediche. E’ uno strumento utilissimo”. 

Anna Masciadri
Ufficio Stampa