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Bonus carburante dipendenti approvato anche per il 2023

Per effetto dell’art. 1 comma 1 del Dl 14 gennaio 2023 n. 5 (c.d. Dl “Trasparenza”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio, il valore dei buoni benzina riconosciuti dal datore di lavoro ai dipendenti non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente nel limite di 200 euro per tutto il 2023 (non quindi solo per il primo trimestre, come previsto nella versione originaria del Dl approvata dal Consiglio dei Ministri.

Nessuna modifica viene invece prevista in merito alla soglia di non imponibilità dei fringe benefit, che per il 2023 torna quindi alla misura “ordinaria” di 258,23 euro (incrementata a 3.000 euro per il 2022).

L’art. 1 comma 1 del Dl 5/2023 stabilisce che, “fermo restando quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, terzo periodo” del Tuir, “il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore”.

Viene quindi, in sostanza, estesa al 2023 la disciplina di favore in precedenza prevista dall’art. 2 del Dl 21/2022, secondo il quale “per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3” del Tuir.

Con riguardo al bonus carburante 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti principalmente con la circolare n. 27/2022. Tali chiarimenti si ritengono applicabili, per quanto compatibili, anche con riferimento al bonus carburante 2023.

Considerato l’analogo riferimento ai “datori di lavoro privati”, anche la nuova disposizione riguarda i datori di lavoro che operano nel “settore privato”, come individuato, per esclusione, nella circolare n. 28/2016.

Rientrano quindi nell’ambito di applicazione della norma gli enti pubblici economici e, tra gli altri, anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti (cfr. anche risposta interpello Agenzia delle Entrate n. 15/2022).

Quanto all’ambito oggettivo, i buoni benzina sono erogazioni corrisposte dai datori di lavoro privati ai propri lavoratori dipendenti per i rifornimenti di carburante per l’autotrazione (es. benzina, gasolio, GPL e metano). Secondo l’Agenzia, rientra nel beneficio anche l’erogazione di buoni o titoli analoghi per la ricarica di veicoli elettrici.

In merito all’individuazione dei lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, anche la nuova disposizione agevolativa non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l’ammissione al beneficio.

Inoltre, considerato il generico riferimento della norma ai “lavoratori dipendenti”, secondo l’Agenzia rileva la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.

Con riferimento al profilo della tassazione lato dipendente, la nuova norma del Dl 5/2023 dispone che resta fermo quanto previsto dall’art. 51 comma 3, terzo periodo, del Tuir, secondo cui non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a 258,23 euro; se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Agevolazione ulteriore rispetto alla soglia ordinaria

Secondo i precedenti chiarimenti dell’Agenzia, il bonus carburante rappresenta un’agevolazione ulteriore e autonoma rispetto al limite di 258,23 euro previsto dal citato art. 51 comma 3 del Tuir, circostanza che sembra avvalorata anche dalla nuova formulazione letterale della norma.

Ne consegue che, per il 2023, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina ed un valore di 258,23 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Sotto il profilo del reddito d’impresa, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, non rientrando nelle ipotesi di cui all’art. 100 comma 1 del Tuir, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante in esame è integralmente deducibile dal reddito d’impresa a norma dell’art. 95 del Tuir, sempreché l’erogazione di tali buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
 

(MF/ms)




Intrastat: riepilogo termini e scadenze 2023

Il 25 gennaio 2023 scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat relativi alle cessioni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di dicembre e nel 4° trimestre 2022.

Si ricorda che i termini di presentazione erano stati modificati dall’art. 3, comma 2, del Dl. n. 73/2022 (c.d. Decreto “Semplificazioni”), in vigore dal 22 giugno 2022, fissandoli entro il termine del mese successivo al periodo di riferimento.

Successivamente, in sede di conversione in legge del Dl. n. 73/2022 (Legge n. 122/2022), la scadenza è stata riportata al 25 del mese successivo del periodo di riferimento.

Nella tabella seguente sono riepilogate tutte le scadenze relative al 2023, tenendo conto del differimento al primo giorno lavorativo successivo dei termini che cadono di sabato o in giorno festivo.

 

Periodo di riferimento Termine di presentazione
Dicembre 2022 e 4° trimestre 2022 25 gennaio 2023
Gennaio 2023 27 febbraio 2023
Febbraio 2023 27 marzo 2023
Marzo e 1° trimestre 2023 26 aprile 2023
Aprile 2023 25 maggio 2023
Maggio 2023 26 giugno 2023
Giugno e 2° trimestre 2023 25 luglio 2023
Luglio 2023 25 agosto 2023
Agosto 2023 25 settembre 2023
Settembre e 3° trimestre 2023 25 ottobre 2023
Ottobre 27 novembre 2023
Novembre 27 dicembre 2023
Dicembre e 4° trimestre 2023 25 gennaio 2024

Si ricorda che con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha apportato rilevanti modifiche alla compilazione dei modelli Intrastat dal 1° gennaio 2022.

Tra le novità di maggior interesse si segnalano le seguenti:

  • semplificazione dei modelli INTRA-1 bis e INTRA-2 bis: gli operatori, che concludono spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, possono avvalersi del codice convenzionale unico “99500000”, senza necessità di disaggregare il dato della nomenclatura combinata;
  • nel modello INTRA-1 bis è aggiunta la rilevazione del Paese di origine delle merci a fini statistici;
  • nel modello INTRA-2 bis non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore e all’ammontare delle operazioni in valuta;
  • nel modello INTRA-2 quater, relativo agli acquisti di servizi, non devono più essere indicati il codice Iva del fornitore, l’ammontare delle operazioni in valuta, la modalità di erogazione e quella di incasso e il Paese di pagamento;
  • con riferimento alle cessioni intracomunitarie in regime di call-off-stock, le informazioni relative all’identità e al numero di identificazione attribuito, ai fini Iva, al destinatario dei beni, vanno riepilogate nella sezione 5 del modello INTRA 1.

Regole periodicità di presentazione Modelli Intrastat – tabella di sintesi
 

Modello INTRA Periodicità Ammontare trimestrale delle operazioni UE Obbligo di presentazione
ACQUISTI BENI (INTRA 2-bis) Mensile Acquisti intra UE di beni è ≥ € 350.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti , ai soli fini statistici
Trimestrale Non più ammesso No
ACQUISTI SERVIZI (INTRA 2-quater) Mensile Prestazioni di servizi UE ricevuti è ≥  € 100.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti , ai soli fini statistici
Trimestrale Non più ammesso No
CESSIONI DI BENI (INTRA 1-bis) Mensile Cessioni intra UE di beni è > € 50.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti , ai fiscali (ai fini statistici la presentazione è facoltativa ove l’ammontare totale trimestrale delle cessioni intra UE di beni non è superiore a € 100.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti)
Trimestrale Cessioni intra UE di beni è ≤ € 50.000 per tutti i 4 i trimestri solari precedenti , ai soli fini fiscali
CESSIONE DI SERVIZI (INTRA 1-quater) Mensile Prestazioni di servizi UE resi è > € 50.000 per almeno uno dei 4 trimestri solari precedenti , ai fini fiscali e statistici
Trimestrale Prestazioni di servizi UE resi è ≤ € 50.000 per tutti i 4 i trimestri solari precedenti

 
(MF/ms)




Credito imposta “Ricerca e sviluppo”: dal 2023 aliquote ridotte

Dallo scorso 1° gennaio sono operative le nuove aliquote del credito d’imposta per investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione di cui all’art. 1 commi 198-209 della L. 160/2019, come modificato, da ultimo, dall’art. 1 comma 45 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

La legge di bilancio 2023 non è intervenuta su tale agevolazione, se non con riferimento alla proroga di quella specifica prevista in relazione agli investimenti nel Mezzogiorno.

Fino al 2022, si ricorda, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo era pari al 20%, nel limite di 4 milioni di euro.

A norma del comma 203-bis dell’art. 1 della L. 160/2019, il credito per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1 comma 200 della L. 160/2019 è riconosciuto dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2022 (2023, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10%, nel limite massimo annuale di 5 milioni.

Per espressa disposizione normativa, il limite massimo del credito d’imposta deve essere ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a 12 mesi.

Il summenzionato credito d’imposta è però riconosciuto in misura “maggiorata” al fine di incentivare l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo, ricomprendendovi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Nello specifico, tale credito d’imposta è riconosciuto, anche per il 2023, in misura pari al (art. 244 del DL 34/2020 e art. 1 comma 185 della L. 178/2020):

  • 25% per le grandi imprese;
  • 35% per le medie imprese;
  • 45% per le piccole imprese.

La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni del regolamento (UE) 651/2014, in particolare dall’art. 25 del medesimo regolamento in materia di “Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo”.

La proroga al 2023 per tale credito d’imposta “potenziato” è stata disposta dall’art. 1 comma 268 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023).

Il credito d’imposta per attività di innovazione tecnologica è poi riconosciuto:

  • fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 (2023, per i soggetti “solari”), in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni;
  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (art. 1 comma 203-ter della L. 160/2019).

Il credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica è riconosciuto:

  • fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10%, nel limite massimo di 2 milioni;
  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5%, nel limite massimo annuale di 2 milioni (art. 1 comma 203-quater della L. 160/2019).

In merito alle attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito è riconosciuto:

  • per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (2023, per i soggetti “solari”), in misura pari al 10%, con un limite massimo di 4 milioni (art. 1 comma 203-quinquies della L. 160/2019);
  • dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024, per i soggetti “solari”) e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari 5%, con un limite massimo annuale di 4 milioni (art. 1 comma 203-sexies della L. 160/2019).

La tabella di seguito riepiloga la misura dell’agevolazione:
 

Credito d’imposta 2023 2024 2025 dal 2026 al 2031
R&S 10%,
max 5 milioni
(salvo credito “potenziato”
per il Mezzogiorno)
10%,
max 5 milioni
10%,
max 5 milioni
10%,
max 5 milioni
Innovazione tecnologica 10%,
max 2 milioni
5%,
max 2 milioni
5%,
max 2 milioni
Design e ideazione estetica 10%,
max 2 milioni
5%,
max 2 milioni
5%,
max 2 milioni
Innovazione 4.0 e green 10%,
max 4 milioni
5%,
max 4 milioni
5%,
max 4 milioni
 

 
(MF/ms)




Istat dicembre 2022

Comunichiamo che l’indice Istat di dicembre 2022, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 11,3% (variazione annuale) e a + 15,5% (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 8,475% e + 11,625%.
 
(MP/ms)

 
 




Webinar fiscale “Approfondimenti, scadenze, opportunità imminenti”: slide

Trasmettiamo le slide utilizzate dal dott. Massimo Fumgalli per il webinar fiscale tenutosi martedì 17 gennaio.

Questi gli argomenti trattati:

  • Legge di Bilancio 2023
  • Decreto Milleproroghe
  • Novità ultima ora
Per chi avesse domande a riguardo può scrivere a comunicazione@api.lecco.it.

(MF/am)




Covid-19: isolamento e autosorveglianza nuove regole da gennaio 2023

Sul sito ATS Brianza è disponibile la Guida aggiornata al 2 gennaio 2023 (cliccare qui) per l’applicazione del protocollo condiviso in azienda, che si invita a consultare per tutti i dubbi sulla distribuzione delle mascherine, sulle procedure di gestione degli spazi e sanificazione, sulla gestione di eventuali casi Covid.

In particolare riportiamo qui le novità introdotte con la recente circolare del Ministero della Salute n. 51961 del 31 dicembre 2022 che aggiorna le modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19; le regole vigenti da gennaio 2023 sono di seguito elencate:

Casi Covid confermati
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità qui indicate:
Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento può terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare;
Per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
Le regole sono diverse per soggetti immunodepressi, per gli operatori sanitari, per i cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese.
 
Al termine dell’isolamento, è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.
 
Contatti stretti di casi Covid
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

(SN/am)




“Energy release, Confapi: rivedere il tetto dei 210 euro mwh”

Comunicato stampa diffuso da Confapi martedì 10 gennaio 2023.

 

Se i prezzi dell’elettricità (PUN) dovessero rimanere ai livelli attuali fino a fine gennaio, imprese e aggregatori che hanno aderito all’Energy Release si troverebbero nella condizione di dover trasferire liquidità al GSE invece di riceverla. Insomma, siamo di fronte a un vero e proprio paradosso che rende la situazione delle imprese ancora più difficile a fronte della necessità di essere competitive anche sul piano internazionale. È necessario pertanto abbassare il tetto della tariffa fissato a 210 euro per MWH per l’acquisto di energia a prezzo calmierato, visto che la scorsa settimana il prezzo medio dell’energia è stato pari a 180,35 megawattora e nella giornata di ieri si era attestato a 157,64. Solo in questo modo si verrebbe incontro alle esigenze delle aziende che da mesi sono alle prese con rincari energetici folli che ne stanno mettendo a rischio la stessa sopravvivenza”.

Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.




Falsi bollettini e altre comunicazioni ingannevoli

Sono pervenute segnalazioni di numerose comunicazioni ingannevoli inviate ad imprese con richieste di versamento utilizzando denominazioni facilmente confondibili con quelle della Camera di Commercio.
 
Tali iniziative sono proposte commerciali di servizi “pubblicitari” a pagamento alle quali la Camera di Commercio di Como-Lecco è del tutto estranea poiché non riguardano alcun adempimento di legge.

A tale proposito ricordiamo che:

  1. il pagamento obbligatorio del diritto annuale si effettua esclusivamente attraverso il modello F24 o con il servizio PagoPA;
  2. qualsiasi forma di richiesta di pagamento differente da quanto riportato sul sito internet della Camera di Commercio è del tutto facoltativa e non afferente all’Ente.
  3. ogni corrispondenza ufficiale inviata dalla Camera di Commercio di Como-Lecco riporta, su carta intestata, il logo e l’esatta denominazione dell’ente.
Si suggerisce a chi dovesse ricevere queste comunicazioni di rivolgersi alla Camera di Commercio, alla propria Associazione di categoria o al proprio professionista di fiducia per verificare se si tratta di un vero adempimento obbligatorio o di un’offerta commerciale mascherata come tale.

(MP/am)

 




Autoconsumo diffuso: delibera di Arera

Segnaliamo la recente pubblicazione sul sito di Arera delle “Disposizioni dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente, per la regolazione dell’autoconsumo diffuso” anche detto Tiad “Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso”.

Nel concetto di “autoconsumo diffuso” rientrano tutti i sistemi per l’autoconsumo diffuso: gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini, comunità energetiche e autoconsumatori individuali su rete pubblica.
Una delle novità più attese è che la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso è riferita all’area sottesa alla cabina primaria (e non più alla cabina secondaria). Tuttavia la mappa delle cabine primarie non è ancora disponibile.
Resta cura del Mase, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la definizione degli incentivi.

L’applicazione del Tiad è prevista dal 1° marzo 2023 o in concomitanza con l’entrata in vigore del decreto del Mase con gli strumenti di incentivazione economica, se successiva.

La delibera Tiad molto attesa dagli operatori del settore, supera le criticità da più parti sollevate e comprende alcuni elementi molto importanti ma non risolve alcuni aspetti anche rilevanti. Nelle prossime settimane sarà possibile capire i risvolti operativi di questo provvedimento ed evidenziare con maggiore consapevolezza i correttivi eventualmente necessari.

(SN/am)

 




Radiazioni ionizzanti: riscritta la disciplina vigente

A breve saranno vigenti alcune nuove regole per chi impiega radiazioni ionizzanti; sono coinvolti aspetti ambientali come la gestione dei rifiuti radioattivi e aspetti di sicurezza, come la sorveglianza radiometrica degli operatori esposti.
Entra infatti in vigore il 18 gennaio 2023 il D.lgs. 25 novembre 2022, n. 203 correttivo del D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 Radiazioni Ionizzanti, che comporta anche modifiche al Testo Unico Ambientale.

Aspetti ambientali: sono richieste alcune modifiche alle procedure autorizzative di AIA e AUA. In tema AIA Autorizzazione Integrata Ambientale, si richiede che il Prefetto trasmetta i provvedimenti adottati all’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione (Capo XIII, art. 71 Decreto 203/22 comma 8-bis art. 29-sexies). In tema di AUA Autorizzazione Unica Ambientale è previsto che i gestori  degli impianti  presentino  domanda  di AUA nel  caso  in  cui  siano assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di specifici titoli abilitativi fra i quali, ora, anche l’Autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini  dello smaltimento nell’ambiente (di cui all’art. 26 del Decreto radiazioni ionizzanti) e la notifica di Pratica con sorgenti naturali di radiazioni (di cui all’art. 24 del Decreto radiazioni ionizzanti).

Aspetti di sicurezza: sono introdotti o modificati alcuni degli obblighi formativi preesistenti, in particolare:
Viene portata da tre a cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico in materia di radioprotezione per i lavoratori soggetti ai rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti; tale formazione integra quella prevista dall’art. 37, comma 1, del Testo Unico della Sicurezza D.lgs. 81/2008. 
Inoltre l’art. 110 del D.Lgs. n.101/2020 prevede una formazione in radioprotezione anche per dirigenti e preposti, portando ad almeno cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico per preposti e dirigenti. Tale formazione in radioprotezione integra quella prevista dall’art. 37, comma 1, del Testo Unico della Sicurezza D.lgs. 81/2008.

Le altre modifiche riguardano:

  • le sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti;
  • il regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo;
  • il regime autorizzatorio e le disposizioni per i rifiuti radioattivi;
  • la sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
Si invitano le imprese con il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, ad un’accurata valutazione delle novità applicabili, con l’aiuto del consulente competente.

(SN/am)