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Transizione 4.0: tre nuove faq chiariscono la compilazione dell’ F24

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre nuove FAQ il 29 gennaio 2026 nella sezione dedicata al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e tecnologicamente avanzati, previsto dall’art. 1, comma 1057-bis, Legge n. 178/2020 (Transizione 4.0).

Le risposte affrontano alcuni dei dubbi ricorrenti segnalati dalle imprese, soprattutto riguardo all’indicazione dell’anno di riferimento e alla scelta del codice tributo da indicare nel modello F24, per utilizzare in compensazione il tax credit beni strumentali “Transizione 4.0”.

 

FAQ A.d.E. 29.1.2026
D: un’impresa rappresenta di:

  • aver presentato al MIMIT/GSE la comunicazione di completamento dell’investimento in beni strumentali Transizione 4.0,
  • indicando la data di completamento 2024 e la fruizione del credito d’imposta 6936 in tre quote nel 2024, 2025 e 2026,
  • aver fruito della prima quota del credito d’imposta nel 2024 indicando nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento il 2024,
  • per fruire della seconda quota ha indicato nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento 2025, ma il modello F24 è stato scartato.

Quale codice tributo e quale anno vanno indicati nel modello F24 per fruire della seconda quota?

R: La risoluzione 15 maggio 2024, n. 25 prevede che, nella compilazione dell’F24, sia indicato come “anno di riferimento” l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione inviata al MIMIT/GSE. Pertanto, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2024 quale anno di completamento degli investimenti, per fruire della seconda quota a partire dal 2025 e della terza quota a partire dal 2026 dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo 6936 e sempre come anno di riferimento il 2024 (anno di completamento). La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.
D: un’impresa:

  • ha effettuato un investimento in beni strumentali Transizione 4.0, prenotati entro i 31.12.2024 (acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione e ordine accettato dal venditore)
  • ha completato l’investimento nel 2025
  • ha presentato al MIMIT/GSE la comunicazione di completamento indicando: l’anno di completamento 2025 e la fruizione del credito 6936 in tre quote nel 2025, 2026 e 2027,
  • ha fruito della prima quota del credito d’imposta nel 2025 indicando nel modello F24 il codice tributo 6936 e anno di riferimento il 2025.

Si chiede quale anno indicare nel modello F24 per fruire della seconda quota nel 2026 e della terza quota nel 2027?

R: In generale, se nella comunicazione al MIMIT/GSE l’impresa ha indicato il 2025 quale anno di completamento degli investimenti, per fruire della seconda quota a partire dal 2026 e della terza quota a partire dal 2027 dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo 6936 e sempre come anno di riferimento il 2025 (anno di completamento). La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata.
Diverso è il caso in cui, invece, siano effettuati pagamenti di acconti in misura inferiore al 20 per cento del costo di acquisizione prima del 31 dicembre 2024 (e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore). In tale ipotesi, disciplinata dall’art. 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, il versamento in F24 segue le indicazioni contenute nella risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025. Nel modello F24 deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento 2025, anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi, e il codice tributo 7077.
Le stesse modalità di versamento sono previste nel caso di investimenti iniziati e completati nel 2025. Di seguito una tabella riepilogativa delle fattispecie di crediti d’imposta Transizione 4.0 con anno di completamento degli investimenti nel 2025.
D: un’impresa rappresenta di:

  • aver effettuato nel 2025 un investimento in beni strumentali Transizione 4.0
  • completato l’investimento nel 2026,
  • effettuato la prenotazione (acconti >20% e ordine accettato) entro il 31.12.2025.

Si chiede se è possibile fruire della prima quota nel 2026 e come compilarlo?

R: Questa ipotesi è disciplinata dall’art. 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e il versamento in F24 segue le indicazioni contenute nella risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025. Se prima del 31 dicembre 2025 sono stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione e il relativo ordine è stato accettato dal venditore e se l’investimento è completato entro il 30 giugno 2026, si può fruire della prima quota già nel 2026 e della seconda e terza quota rispettivamente a partire dal 2027 e dal 2028. La quota annuale può essere fruita anche in anni successivi a quello dal quale può essere utilizzata. Nel modello F24 deve essere indicato sempre come anno di riferimento l’anno di completamento comunicato al MIMIT/GSE, in questo caso il 2026, e lo stesso anno 2026 va indicato anche quando si fruisce delle quote di credito negli anni successivi. Il codice tributo è 7077.
Nella diversa ipotesi in cui prima del 31 dicembre 2025 gli acconti sono pagati in misura inferiore al 20 per cento del costo di acquisizione e/o il relativo ordine non è stato accettato dal venditore, oppure il completamento dell’investimento avviene oltre il 30 giugno 2026, non si può fruire del credito d’imposta.

 
(MF/ms)




In Gazzetta Ufficiale il nuovo Testo Unico IVA

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio n. 24, Supplemento Ordinario n. 4/L, il DLgs. 19 gennaio 2026 n. 10, recante il Testo unico in materia di IVA.

Come espressamente previsto dall’art. 171 del decreto, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027 (invece che dal 1° gennaio 2026, come era stato originariamente previsto dallo schema di decreto).

L’efficacia del Testo unico IVA è, quindi, allineata a quella stabilita per altri Testi unici, il cui differimento al 2027 è stato previsto dal DL “Milleproproghe” (art. 1 comma 9 del DL 100/2025).

Il Testo unico di cui al nuovo DLgs. 10/2026 si compone di 171 articoli e include, al suo interno, le disposizioni che sono attualmente contenute nel DPR 633/72, nel DL 331/93, nel DLgs. 127/2015, nonché le numerose altre norme IVA presenti in ulteriori leggi e decreti. A far data dal 1° gennaio 2027, i citati decreti saranno di conseguenza abrogati.

La revisione delle disposizioni in materia di IVA ha carattere “compilativo” e traspone in un unico corpus normativo la vigente disciplina relativa all’imposta, senza modificarne la formulazione, abrogando contestualmente quelle ad oggi vigenti.

Gli argomenti inseriti nel Testo unico IVA sono ordinati, in linea di principio, sulla base del sommario della direttiva 2006/112/Ce. In questo modo, le disposizioni nazionali risultano sistematizzate, per buona parte, in modo coerente con la disciplina unionale.

Il nuovo ordine di collocamento delle disposizioni, nel DLgs. 10/2026, prevede in sequenza:

  • l’esame dei soggetti passivi (Titolo III);
  • le norme che regolano il presupposto oggettivo dell’imposta (Titolo IV);
  • il luogo delle operazioni (Titolo V);
  • il fatto generatore e l’esigibilità dell’imposta (Titolo VI);
  • la base imponibile e le aliquote (Titolo VII);
  • le esenzioni e la non imponibilità (Titolo IX);
  • la rivalsa e la detrazione (Titolo X);
  • il volume d’affari (Titolo XI);
  • gli obblighi dei soggetti passivi (Titolo XII);
  • la riscossione, ove sono inclusi la liquidazione e i versamenti (Titolo XIII).
     
A seguire, si rinvengono: rimborsi, Gruppo IVA, regimi speciali e regimi di franchigia.

Sul piano del contenuto, vi sono comunque alcuni sviluppi rispetto alle disposizioni attualmente vigenti.

Ad esempio, l’attuale art. 8 del DPR 633/72 (art. 45 del DLgs. 10/2026 secondo la nuova numerazione), in tema di esportazioni, è riformulato con la condizione che, ai fini del regime di non imponibilità IVA, “l’esportazione deve risultare dalla prova di uscita doganale”, eliminando il riferimento alla bolla di accompagnamento, non più utilizzata in Dogana quale prova di uscita dei beni.

Tra le altre modifiche, si evidenzia l’aggiornamento dei riferimenti normativi per alcune aliquote IVA adottate nel settore dell’edilizia.

L’attuale rimando normativo presente nella Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72 (nn. 127-terdecies, 127-quaterdecies e 127-quinquiesdecies) alla L. 457/78 (sebbene abrogata) è sostituita, nel DLgs. 10/2026 (Tabella, parte IV), con il rinvio al vigente Testo unico dell’edilizia (art. 3 comma 1 del DPR 380/2001).

Sono state implementate le disposizioni, in tema di IVA, modificative del DPR 633/72, emanate successivamente all’approvazione dello schema di decreto recante il Testo unico.

Tra queste, si evidenzia il DLgs. 186/2025 (c.d. decreto “Terzo settore e IVA”), il quale ha:

  • revisionato la materia dei servizi internazionali (art. 9 del DPR 633/72), della rettifica della detrazione (art. 19-bis2 del DPR 633/72), della detrazione per gli enti non commerciali (art. 19-ter del DPR 633/72) e quella dei prestatori dei servizi di pagamento (art. 40-bis del DPR 633/72);
  • adeguato le disposizioni in tema di IVA alla nuova disciplina degli enti del Terzo settore (artt. 3, 4 e 10 del DPR 633/72; Tabella A, parte II-bis), con il conseguente rinvio al 2036 delle modifiche che avrebbero dovuto riguardare gli enti non commerciali (artt. 4 e 10 del DPR 633/72).
Nel Testo unico le disposizioni più recenti

Inoltre, rispetto alla versione approvata in via preliminare, il Testo unico tiene conto di ulteriori disposizioni introdotte recentemente, ossia:

  • la nuova aliquota del 5% per le cessioni di beni d’arte, di antiquariato o da collezione (art. 9 del DL 95/2025);
  • la riformulazione dell’art. 70-ter comma 5 del DPR 633/72, in tema di interpello probatorio per la costituzione del Gruppo IVA (art. 12 del DLgs. 192/2015);
  • le novità della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), quali la revisione della disciplina della base imponibile della permuta (art. 13 comma 5 del DPR 633/72) e le modifiche in tema di rimborsi IVA per operazioni di “tax free shopping” (art. 38-quater del DPR 633/72).
In ultimo, il Testo unico contiene una disposizione (l’art. 169 del D.Lgs. 10/2026) riepilogativa di numerose norme di interpretazione autentica e di coordinamento.
 

(MF/ms)




Iper-ammortamenti esclusi per i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale

La possibilità di usufruire della disciplina agevolativa relativa agli iper-ammortamenti per gli investimenti effettuati a partire dal 2026 deve essere attentamente valutata da parte dei soggetti che hanno aderito, oppure intendono aderire, al concordato preventivo biennale (CPB).

Oltre a dover soddisfare i vari requisiti di accesso, infatti, durante il biennio concordato il reddito d’impresa è soggetto alle particolari regole di determinazione definite dall’art. 16 del DLgs. 13/2024 che, partendo dal reddito concordato proposto dall’Agenzia delle Entrate, prescrivono di aggiungere o di togliere le diverse voci reddituali (es. plus/minusvalenze, sopravvenienze) che si realizzano durante i periodi di efficacia del CPB.

Al riguardo, è stato precisato in diverse occasioni che le voci oggetto di questa “rettifica” sono quelle individuate dalla norma citata, per cui l’importo di altre componenti non espressamente contemplate non deve essere ulteriormente scomputato in sede di calcolo del reddito (FAQ 8 ottobre 2024 n. 12 e 25 ottobre 2024 n. 10).

In sede di dichiarazione dei redditi, il reddito effettivamente conseguito non rileva ai fini impositivi in quanto il risultato ottenuto nei quadri reddituali (RF e RG) secondo i criteri ordinari è sostituito dal reddito concordato rettificato determinato nel quadro CP.

Atteso che, allo stato attuale, l’iper-ammortamento non è espressamente contemplato tra le voci da rettificare dall’art. 16 del DLgs. 13/2024, nei periodi in cui è efficace il concordato preventivo biennale, la maggior deduzione relativa all’investimento agevolato non sarebbe effettivamente fruibile, anche se esposta nel quadro reddituale della dichiarazione dei redditi (RF o RG).

La situazione descritta è quella in cui si trovano tutti i soggetti che, avendo aderito al CPB 2025-2026, effettuano un investimento agevolato nel 2026, i quali, almeno per la quota di iper-ammortamento relativa al primo anno, non potrebbero beneficiare concretamente della deduzione.

Si consideri, ad esempio, il caso di acquisto di un bene 4.0 nel 2026 da parte di un soggetto che ha aderito al CPB per il 2025-2026. Ipotizzando la decorrenza dell’iper-ammortamento dallo stesso 2026 (quindi REDDITI 2027), in presenza di tutti i requisiti richiesti, posto che nel 2026 non è di fatto utilizzata la prima quota dell’agevolazione per effetto dell’adesione al CPB, ci si chiede come gestire l’agevolazione negli anni successivi qualora il soggetto non aderisca più al concordato.

Sulla base di quanto affermato in passato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2017 (§§ 5.4 e 6.4) in relazione ai vecchi super e iper-ammortamenti, qualora in un periodo d’imposta si fruisca dell’agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potrà essere recuperato in alcun modo nei periodi d’imposta successivi, se non con gli ordinari strumenti che consentono la rettifica a favore del reddito imponibile per il periodo d’imposta di competenza (es. dichiarazione integrativa).

Nel caso di specie, tuttavia, si ritiene che la variazione in diminuzione da iper-ammortamenti relativa al 2026, che sarà comunque indicata nel modello REDDITI 2027, ma non sarebbe considerata ai fini del reddito concordato in assenza di specifica disposizione, non possa essere in alcun modo utilizzata negli anni successivi.

Una volta esaurita l’efficacia del concordato, le quote successive di iper-ammortamento dovrebbero però tornare a essere rilevanti secondo i criteri ordinari, posto che il reddito da considerare ai fini impositivi risulterebbe quello dei quadri reddituali nei quali l’agevolazione è esposta.

Diversa la situazione per coloro che dovranno valutare l’adesione al CPB 2026-2027; per essi si tratterà di verificare il maggior beneficio tra la fruizione dell’iper-ammortamento oppure la definizione del reddito concordato, con tutti i vantaggi che questo istituto comporta.

Proprio a fronte di tale situazione, non è escluso (anzi è auspicabile) un prossimo intervento del legislatore volto a integrare l’art. 16 del DLgs. 13/2024.

Si ricorda, infatti, che l’elenco delle voci da rettificare ai fini del CPB è stato già integrato dall’art. 13 del DLgs. 81/2025 con l’inserimento della maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni, spettante ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 216/2023 (c.d. “super deduzione per nuove assunzioni”).

Questa integrazione è diventata efficace a decorrere dalle opzioni esercitate per l’adesione al CPB 2025-2026, con esclusione del CPB 2024-2025.

Se la medesima impostazione dovesse essere replicata con riguardo all’iper-ammortamento, un’eventuale modifica dell’art. 16 avrebbe effetto a partire dal CPB 2026-2027.
 

(MF/ms)




Autoliquidazione Inail 2025-2026: dichiarazione retribuzioni e istruzioni operative

I primi adempimenti annuali per i datori di lavoro comprendono, altresì, la denuncia delle retribuzioni e il pagamento del premio assicurativo Inail da risolversi tra la metà e la fine del mese di febbraio. L’istituto diffonde puntualmente le istruzioni operative per consentire la compilazione della prossima autoliquidazione dei premi assicurativi 2025-2026.

Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti:

  • la scadenza fissata per il versamento del premio dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) è lunedì16 febbraio 2026;
  • il versamento del premio dovuto (saldo rata 2025+anticipo rata 2026) deve riportare il numero di riferimento 902026 da indicare nella sezione Inail del mod. F24;
  • l’invio della dichiarazione retribuzioni imponibili corrisposte nell’anno 2025 deve essere effettuato utilizzando il servizio telematico “Invio dichiarazione salari” e la relativa applicazione “Alpi online” entro lunedì 2 marzo 2026;
  • la dichiarazione di riduzione retribuzioni presunte per l’anno 2026 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2026) deve essere comunicata con il servizio online “Riduzione Presunto” entro lunedì16 febbraio 2026;
Servizi online
Ricordiamo che per accedere agli applicativi online dell’istituto è necessario utilizzare le credenziali Spid, oppure quelle di intermediari abilitati. In particolare, apposite sezioni inserite nel menù “autoliquidazione” del portale www.inail.it consentono agli utenti di scaricare l’aggiornamento delle basi calcolo e la guida all’autoliquidazione 2025/2026, mentre nel menù “supporto” “pagamento del premio assicurativo-autoliquidazione” sono disponibili i manuali aggiornati.
 
Riduzioni contributive
Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.
Vengono confermate le riduzioni per i contratti d’inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini “over 50” da oltre 12 mesi (L.92/2012).
 
Rateazione premio

Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 32,75% valido per l’anno 2025.

I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell’autoliquidazione 2025/2026, sono riportati nella seguente tabella:
 

Rateazione Premio Autoliquidazione INAIL 2025/2026
Rate Data scadenza Data pagamento Coefficienti
I rata Lunedì 16 febbraio 2026 Lunedì 16 febbraio 2026 0
II rata Sabato 16 maggio 2026 Lunedì 18 maggio 2026 0,00670548
III rata Domenica 16 agosto 2026 Giovedì 20 agosto 2026 0,01363699
IV rata Lunedì 16 novembre 2026 Lunedì 16 novembre 2026 0,02056849
 
Evidenziamo che le date di pagamento della rateazione tengono conto del differimento cadente al primo giorno lavorativo utile, in caso di coincidenza del termine di pagamento con il sabato o giorno festivo, e della possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

(FP/am)




Terza edizione “La piccola impresa che vorrei”: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati sul nostro concorso: 

La Provincia (in allegato): La piccola impresa degli studenti Coinvolti in 300

 
Prima Lecco: CONFAPI LECCO SONDRIO Terza Edizione de “La Piccola Impresa che Vorrei”: studenti e imprenditori innovano a Lecco e Sondrio
 
Lecco Today: CONFAPI LECCO SONDRIO Scatta la nuova edizione de “La piccola impresa che vorrei”: 300 studenti sfidano il mondo del lavoro

Lecconotizie: CONFAPI LECCO SONDRIO Scuola e impresa a confronto: al via la terza edizione de “La piccola impresa che vorrei”

 




Terza edizione de “La piccola impresa che vorrei”: in gara 300 studenti e 19 imprenditori

È in corso da alcune settimane la terza edizione de “La piccola impresa che vorrei”, il concorso per le scuole ideato da Confapi Lecco Sondrio nell’anno scolastico 2025/2026. Anche quest’anno l’iniziativa coinvolge centinaia di studenti e una ventina di imprenditori, che affiancano le classi nel ruolo di tutor per la realizzazione di un progetto di impresa. L’obiettivo, come nelle edizioni precedenti, è favorire l’incontro tra il mondo della scuola e quello del lavoro.
Per questa terza edizione partecipano gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e i CFP delle province di Lecco e Sondrio, confermando una collaborazione territoriale ormai consolidata. In gara ci sono 19 classi, per un totale di circa 300 studenti e 19 imprenditori coinvolti.
Il progetto si articola in tre fasi. Nella prima, attualmente in corso, gli imprenditori si presentano agli studenti raccontando in classe la propria storia professionale e imprenditoriale. Seguirà una seconda fase dedicata alle visite aziendali, mentre nella terza fase studenti e tutor lavoreranno insieme allo sviluppo del progetto, che verrà poi consegnato a Confapi Lecco Sondrio.
Una giuria dedicata valuterà tutti i progetti in concorso e decreterà i tre vincitori dell’edizione 2025/2026, ai quali sarà assegnato un premio in denaro da destinare all’acquisto di materiale scolastico o alla realizzazione di attività didattiche.
Sabato scorso, 31 gennaio, è scaduto il termine per comunicare all’associazione il titolo dei progetti. Ora ogni classe, con il supporto dell’imprenditore tutor, procederà allo sviluppo dell’idea imprenditoriale, che dovrà essere consegnata entro sabato 11 aprile. La finale del concorso si terrà nel mese di maggio.
Proseguiamo anche per quest’anno scolastico il percorso iniziato tre anni fa con grande entusiasmo, soprattutto grazie alla spinta degli imprenditori che ci chiedono di continuare su questa strada – dichiara Marco Piazza, direttore di Confapi Lecco Sondrio –. Mettere in contatto il mondo della scuola e quello aziendale non è una sfida semplice, ma credo che questo concorso abbia contribuito a renderla più naturale e ormai una consuetudine. Entrare in una classe e raccontare la propria vita e il proprio lavoro non è facile, ma è un passaggio essenziale per avvicinare i ragazzi, conoscere il loro mondo e metterli in contatto con il nostro, che potrebbe essere il loro futuro”.
 
Queste le classi partecipanti alla terza edizione de “La Piccola Impresa che vorrei”: 3B LES – 3CLES – 3A LES Bertacchi di Lecco, 3O meccanico – 3P Meccanico dell’Istituto Fiocchi Lecco, 3A e 3B Professionale commerciale dell’Istituto Parini di Lecco, Edilizia – Grafica – Operatore elettrico dell’Istituto Clerici di Merate, 3-4-5- Indirizzo Aeronautico Istituto Volta di Lecco, 3A BATL Istituto Badoni di Lecco, 3 Costruzione Ambiente Territorio – 4 Grafici Saraceno-Romegialli di Morbegno, 4 A Sistemi informativi industriali – 4 BA amministrazione finanza marketing – 3C liceo delle scienze umane – 3A liceo scientifico dell’istituto Pinchetti di Tirano.
Queste le aziende che faranno da tutor alle classi: Co.El di Torre de’ Busi, Deca di Monte Marenzo, Dispotech di Gordona, Froma di Valmadrera, Imsa di Lecco, La Meccanoplastica di Calolziocorte, Novastilmec di Garbagnate Monastero, Officine Piki di Valvarrone, Pozzi Albino di Colico, Pura Comunicazione di Sondrio, Rapitech di Lecco, SCT Informatica di Lecco, Sepam di Galbiate, STF di Barzago, S.T.M. di Delebio, Tecnofar di Gordona,  TMC di Cesana Brianza, Torneria Automatica Alfredo Colombo di Verderio, VML di Brivio.  

Anna Masciadri 
Ufficio stampa 
 




Rentri: ottenere la firma remota per sottoscrivere il FIR digitale (xFIR)

Entro il 13/02/2026 ogni produttore deve avere fatto la procedura per avere a disposizione la firma digitale dell’operatore, da porre su xFIR cioè sul FIR completamente dematerializzato. Il FIR Digitale infatti (xFIR) deve essere sottoscritto con firma digitale da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) che interviene nella movimentazione dei rifiuti.

I Certificati di Firma ammessi sono i seguenti:

  • certificati qualificati eIDAS
    Firma elettronica qualificata (di tipo sigillo o personali)
  • certificati di identificazione elettronica eIDAS
    Firma elettronica avanzata (CIE e TS-CNS)
  • certificato di firma remota RENTRI
    • valido solo nel RENTRI
    • è riferito all’Operatore
    • non va confuso con il certificato interoperabilità
    • utilizzabile solo in presenza di connessione ad una rete internet
 
Si allegano le slide che spiegano come ottenere la firma remota.
Si sottolinea che i produttori possono operare sul web da un pc e non hanno l’obbligo di scaricare la APP del RENTRI, che tuttavia in alcuni casi potrebbe fare comodo ai magazzinieri o alle figure più operative.

Si segnala inoltre che sul sito dell’Albo gestori, una news del 22/01/2026 informa del rilascio di alcune funzionalità (in ambiente di produzione).

  • Gestione dispositivi mobili, disponibile in Area Operatori alla voce Interoperabilità, per la configurazione dei dispositivi mobili ai fini dell’utilizzo dell’APP RENTRI FIR digitale;
  • servizi di supporto e API per la creazione e compilazione dei FIR;
  • APP RENTRI FIR digitale per configurare l’app sui dispositivi mobili, creare e compilare FIR digitali.
  • L’attivazione in produzione delle funzionalità complete correlate all’apertura del FIR digitale avverrà nella giornata del 12 febbraio 2026, in modo da consentire l’utilizzo del FIR in formato digitale a decorrere dalla giornata del 13 febbraio 2026.

(SN/am)

 

 




Energy Release 2.0: prorogato al 9 marzo 2026 il termine per la presentazione della garanzia incondizionata relativa al contratto

Con nota del 26 gennaio 2026, riportata in allegato, il GSE ha comunicato che è prorogato al 9 marzo 2026 il termine del 28 febbraio per la presentazione della Garanzia Incondizionata relativa al Contratto da parte dei Clienti finali energivori/Aggregatori e dei Soggetti Terzi Delegati, in linea con quanto previsto dalle Regole Operative.

Inoltre, a decorrere dal 16 febbraio 2026 ed entro il 9 marzo 2026, si potrà sottoscrivere l’Addendum al contratto finalizzato alla delega, mediante l’apposita funzionalità presente nel Portale E-RELEASE.

Il termine ultimo del 9 marzo è funzionale al consolidamento del perimetro dei soggetti (Clienti finali energivori/Aggregatori e Soggetti Terzi Delegati) che parteciperanno alla procedura competitiva, a valle dell’attivazione dell’Addendum.
 
(RP/rp)




Gestione perdite sterilizzate al 31 dicembre 2020

L’art. 6 del DL 23/2020 convertito aveva, originariamente, stabilito che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 potevano non applicarsi gli artt. 2446 commi 2 e 3, 2447, 2482-bis commi 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e che non operava la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (comma 1).

Inoltre, il termine entro il quale la perdita avrebbe dovuto risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 comma 2 e 2482-bis comma 4 c.c., è stato posticipato al quinto esercizio successivo; ed è l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (comma 2).

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c., invece, l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori poteva, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. In relazione a tale fattispecie si ribadiva che, fino alla data di tale assemblea, non avrebbe operato la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (comma 3).

Le perdite in questione avrebbero dovuto comunque essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (comma 4).

In sede di conversione in legge del DL 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”) il riferimento al 31 dicembre 2020 è stato sostituito con quello al 31 dicembre 2021, per il tramite del comma 1-ter dell’art. 3.

L’art. 3 comma 9 del DL 198/2022 (c.d. “Milleproroghe”) convertito, infine, ha sostituito, nel comma 1 dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito, il riferimento al “31 dicembre 2021” con quello al “31 dicembre 2022”.

La singola deroga rileva nella misura in cui si riverbera sull’esercizio che dovrebbe poi determinare l’attivazione delle procedure di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c., per cui il termine di riferimento è l’anno di esercizio e non quando si è verificato il fatto costitutivo della perdita (così Trib. Napoli 2 aprile 2022).

Le decisioni assunte in ordine alle perdite emerse nei ricordati esercizi avrebbero dovuto comunque essere supportate da previsioni di continuità e di capacità di riassorbimento nell’arco temporale concesso, ferma restando la distinta indicazione in Nota integrativa.

A ogni modo, chi ha sterilizzato le perdite al 31 dicembre 2020 deve ora valutare attentamente le misure da adottare. In dottrina, infatti, è stato sottolineato che, al termine del periodo di sterilizzazione delle perdite, vale a dire in questi giorni, si deve procedere secondo le seguenti modalità:

  • se la perdita residua (al netto delle eventuali ulteriori sterilizzazioni) continua a eccedere un terzo del capitale sociale ma non intacca il minimo legale (e, dunque, si applicano gli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), deve disporsi la riduzione del capitale sociale in proporzione delle perdite in occasione dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 2025;
  • se la perdita residua (sempre al netto delle eventuali ulteriori sterilizzazioni) riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale (e, dunque, si applicano gli artt. 2447 e 2482-ter c.c.), gli amministratori devono “senza indugio” (nei primi 30 giorni del sesto esercizio e, in particolare, entro 30 giorni da quando si ha effettivamente conto del permanere delle perdite, ex art. 2631 c.c.) convocare l’assemblea per deliberare l’immediata riduzione e ricostituzione del capitale sociale minimo (o la trasformazione, ove questa permetta di evitare lo scioglimento) o per deliberare di avvalersi della possibilità, prevista dall’art. 6 comma 3 del DL 23/2020 convertito, di un (ulteriore) breve rinvio di tali provvedimenti sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 2025, nella quale la ricapitalizzazione (o, se del caso, la trasformazione) è condizione necessaria per impedire lo scioglimento della società.
Peraltro, osserva la circolare Assonime n. 3/2021 (§ 5), essendo stato attribuito ai soci un periodo di moratoria di cinque esercizi, è da ritenere necessario che i soci realizzino in modo immediato ed effettivo il rafforzamento patrimoniale idoneo a ripristinare il capitale sociale. Vale a dire che, seppure non si volesse ritenere che la sottoscrizione dell’aumento, almeno fino al minimo legale, debba essere contestuale all’assunzione della delibera, è comunque impossibile concedere ai soci un termine per l’esercizio del diritto di opzione superiore a quello minimo di legge.

Appare tuttavia, possibile, in alternativa, che la società valuti di accedere alla composizione negoziata della crisi o a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, ex DLgs. 14/2019, per beneficiare, ulteriormente, della sospensione degli obblighi ricordati e della causa di scioglimento anzidetta.
 

(MF/ms)




Bonus investimenti 4.0-2025: entro il 31 gennaio 2026 comunicazione di completamento

Scade il 31 gennaio 2026 il termine previsto dall’art. 2 del DM 15 maggio 2025 per le comunicazioni di completamento necessarie, per i soggetti inclusi nella disponibilità delle risorse, ai fini del bonus investimenti 4.0 relativo al 2025 ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024.

Ai sensi dell’art. 2 del DM 15 maggio 2025, per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 effettuati dal 1° gennaio 2025 (senza prenotazione 2024), deve essere trasmessa comunicazione (cfr. anche FAQ GSE 29 settembre 2025):

  • in via preventiva, e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2026, con l’indicazione dell’ammontare complessivo degli investimenti in beni di cui all’allegato A alla L. 232/2016 che si intendono effettuare e del relativo credito d’imposta prenotato; ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva;
  • in via preventiva con acconto, entro 30 giorni dall’invio del modello di comunicazione in via preventiva ai sensi del DM 16 giugno 2025;
  • di completamento, a seguito della conclusione degli investimenti, entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025, ed entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026.
Pertanto:
  • per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 e ultimati entro il 31 dicembre 2025, la comunicazione di completamento deve essere inviata entro il prossimo 31 gennaio 2026;
  • per gli investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel 2026, entro il 30 giugno 2026, la comunicazione di completamento potrà essere inviata entro il 31 luglio 2026.
Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta (art. 2 comma 5 del DM 15 maggio 2025).

Quanto all’individuazione del momento di effettuazione degli investimenti, rilevante per determinare quale termine rispettare (31 gennaio o 31 luglio), ferma restando l’assenza di indicazioni specifiche con riferimento al credito 4.0, per il completamento degli investimenti dovrebbe rilevare (analogamente a quanto previsto dall’art. 4 comma 4 del DM 24 luglio 2024 relativo al credito d’imposta 5.0) la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali della competenza previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, e non l’interconnessione.

A ben vedere, il termine del 31 gennaio 2026 rileva anche in relazione alla presentazione della comunicazione preventiva secondo quanto previsto dal citato DM 15 maggio 2025.

Si ricorda che in relazione al credito d’imposta in esame, era stato comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili, con possibilità tuttavia di presentare ancora comunicazioni preventive; in caso di nuova disponibilità di risorse, è stato previsto che il GSE ne darà comunicazione alle imprese secondo l’ordine cronologico di trasmissione delle domande (così il comunicato MIMIT 11 novembre 2025.

L’art. 1 comma 770 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha previsto la creazione di un Fondo presso il MEF al fine di innalzare il limite di spesa fissato dall’art. 1 comma 446 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 per il credito di imposta riconosciuto alle aziende che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025. Tale limite, inizialmente fissato a 2,2 miliardi di euro, è ora incrementato di 1,3 miliardi di euro, per un totale di 3,5 miliardi di euro.

Al riguardo non sono state tuttavia ancora fornite indicazioni operative ufficiali.

Da ultimo, si rileva che il termine del 31 gennaio 2026 (o il termine “lungo” del 31 luglio) per la presentazione della comunicazione di completamento riguarda il credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024, ma non anche il credito d’imposta relativo al 2024, per il quale si continua ad applicare l’art. 6 del DL 39/2024 e il “vecchio” DM 24 aprile 2024, che non prevedono particolari termini di presentazione delle comunicazioni (in tal senso, sembra anche la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 260/2024).
 

(MF/ms)