“Gli ordinativi sono in frenata Ma il quadro non è ben chiaro”
La Provincia di Lecco del 19 giugno 2023, parla Massimo Mortarotti vice-presidente Api Lecco Sondrio.
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La Provincia di Lecco del 19 giugno 2023, parla Massimo Mortarotti vice-presidente Api Lecco Sondrio.
Alleghiamo verbale e tabelle con i i minimi contrattuali, indennità di trasferta e di reperibilità.
Per qualsiasi richiesta di chiarimento potete fare riferimento all’area sindacale di Api Lecco Sondrio.
(MG/am)
Il comunicato stabilisce che rimane invece ferma la scadenza del 31 luglio 2023 (in quanto il 30 luglio cade di domenica), per il versamento con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Si tratta quindi di una proroga “dimezzata” rispetto a quella che è stata disposta in vari anni scorsi, ove alla proroga del termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4% corrispondeva un analogo differimento del termine per il pagamento con la maggiorazione.
Lo stesso Consiglio nazionale dei commercialisti auspicava che anche quest’anno si potesse procedere allo stesso modo ma, nelle interlocuzioni avute con il MEF, ha dovuto prendere atto dei “cogenti vincoli di finanza pubblica” che non hanno consentito un differimento oltre il termine del 31 luglio.
“È stato fatto il massimo – ha commentato a caldo il Presidente Elbano de Nuccio – per contemperare le legittime richieste dei colleghi e dei contribuenti con le esigenze di equilibrio dei conti dello Stato”.
Nel prossimo futuro, però, ha aggiunto il Tesoriere del CNDCEC, Salvatore Regalbuto, le proroghe dovranno diventare “l’eccezione e non la regola” e ciò potrà avvenire solo “con un compiuto riconoscimento dei principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente”.
In tal senso, la riforma fiscale rappresenta “un’occasione da non perdere”, anche per “ridefinire il calendario delle scadenze” e “superare l’ormai insostenibile ingorgo estivo”.
Per quanto riguarda i contribuenti interessati dalla proroga, il comunicato stabilisce che la proroga si applica ai professionisti e alle imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA); analogamente agli scorsi anni, deve quindi ritenersi che la proroga
si applichi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
Analogamente agli scorsi anni, il comunicato precisa che la proroga si estende ai soggetti che:
(MF/ms)
Il “whistleblower” (segnalatore o segnalante, in italiano) è una persona che lavora in un’azienda (pubblica o privata) che decide legittimamente di segnalare un illecito, una frode o un pericolo che ha rilevato durante la sua attività lavorativa.
Di conseguenza il whistleblowing è la pratica per segnalare violazioni di leggi o regolamenti, reati e casi di corruzione o frode, oltre a situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.
“Il whistleblowing è un fondamentale strumento di compliance aziendale – spiega Marco Piazza direttore di Api Lecco Sondrio – tramite il quale i dipendenti oppure terze parti (un fornitore o un cliente) di un’azienda possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività. Questa segnalazione può essere fatta attraverso una parte dedicata del sito aziendale che è gestita da terzi. Il webinar che abbiamo organizzato in Api è stato il primo passo per cercare di approfondire questa tematica, affinché sia trattata con la dovuta attenzione. Seguiranno in futuro altri momenti di approfondimento anche in base agli sviluppi normativi”.
Anna Masciadri
Ufficio Stampa
È importante sottolineare come il contrasto alle dipendenze richieda un approccio che metta in relazione aspetti legati alla vita personale e professionale di un individuo, e come la prevenzione debba partire proprio dai luoghi di lavoro, fornendo alle aziende tutti gli strumenti per individuare questi disturbi sul nascere e per favorire un miglioramento del benessere e della salute in azienda. Anche per questo è nato il Piano GAP.
In conclusione, le dipendenze sono un problema complesso e di grande impatto, che richiede l’attenzione e l’impegno di tutti. Solo un approccio corale, che coinvolga diverse figure professionali, può garantire un’efficace prevenzione e un contrasto adeguato.
Per approfondire l’argomento cliccare qui
(SN/am)
Il decreto, che trovate in allegato, entra in vigore il 15 giugno 2023 e introduce alcuni obblighi su tempi abbastanza lunghi, a partire dal 15 dicembre 2024. Precisamente richiede che l’iscrizione al sistema sia effettuata dai soggetti obbligati secondo le seguenti scadenze:
| Categoria | Tipo di rifiuti | Dimensione | Decorrenza |
| gestori e produttori di rifiuti |
pericolosi e non pericolosi |
più di 50 dipendenti | dal 15/12/2024 |
| produttori di rifiuti | pericolosi e non pericolosi |
più di 10 dipendenti | dal 15/06/2025 |
| produttori di rifiuti | pericolosi | altri | dal 15/12/2025 |
(SN/am)
Si resta a disposizione in caso di necessità.
(SN/am)
I modelli REDDITI 2023 recano, come di consueto, nel quadro RS l’apposito prospetto in cui indicare i valori rilevanti ai fini del test e, in caso di mancato superamento, il reddito minimo da imputare ai fini IRES.
Il test è articolato nelle seguenti fasi:
Più nello specifico, le percentuali applicabili ai fini del calcolo dei ricavi minimi presunti sono pari al:
Prendendo il caso di un immobile abitativo rivalutato nel bilancio 2020 ai sensi dell’art. 110 del DL 104/2020, da 100.000 a 400.000 euro con efficacia ai fini fiscali dal 1° gennaio 2021, si avrebbe:
Ai fini del calcolo dei ricavi effettivi, si assumono i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, anche in tal caso, come detto, in base alle risultanze medie del Conto economico dell’esercizio e dei due precedenti.
Tra i ricavi rientrano quelli iscritti alle voci:
Il riscontro dello status di società di comodo determina, tra l’altro, l’imputazione del reddito minimo, su cui applicare la maggiorazione IRES del 10,5%.
Il reddito minimo è calcolato, in via presuntiva, come somma degli importi determinati applicando ai valori di alcuni beni, le seguenti percentuali forfetarie:
(MF/ms)
In alcune circostanze, però, l’assemblea per l’approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
A seconda che il bilancio venga approvato nel termine ordinario oppure nel termine lungo, varia la scadenza per il pagamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, quali l’Ires, l’Irap e le relative imposte sostitutive.
Se il bilancio 2022 è stato approvato nel termine ordinario di 120 giorni, la scadenza per il versamento delle imposte a titolo di saldo 2022 e di prima rata dell’acconto 2023 è fissata per l’ultimo giorno del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta (ex articolo 17, comma 1, D.P.R. 435/2001), ossia per i soggetti solari per il 30 giugno 2023, che cade di venerdì (salvo ovviamente eventuali proroghe).
La società può avvalersi della possibilità di versare le imposte entro i 30 giorni successivi al 30 giugno 2023, quindi entro il 30 luglio 2023; tuttavia, siccome tale data cade di domenica il termine per il versamento slitta automaticamente al 31 luglio 2023. Il differimento della scadenza a fine luglio non è gratuito per il contribuente, ma va corrisposta una somma aggiuntiva pari allo 0,40% dell’importo dovuto, considerato al netto degli importi compensati in F24.
In questi casi nel frontespizio del modello Redditi va indicato che il bilancio è stato approvato entro il 30 aprile 2023, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in modo che l’Agenzia delle entrate possa verificare che le imposte siano versate entro il 30 giugno oppure entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%.
Ad esempio, se l’assemblea di una Srl con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ha approvato il bilancio 2022 in data 28 aprile 2023, il termine:
Diversamente, se il bilancio è stato approvato, condizioni permettendo, entro il termine lungo di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi, per quanto riguarda il bilancio 2022, entro il 29 giugno 2023, la scadenza per il pagamento delle imposte varia a seconda della data di approvazione del bilancio.
Infatti, al riguardo, l’articolo 17 D.P.R. 435/2001prevede che “i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa – all’Ires e all’Irap – entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio”.
Evidentemente è sempre possibile avvalersi del versamento differito entro i 30 giorni successivi da tale termine, maggiorando dello 0,40% l’importo dovuto. Quindi, se l’assemblea ha approvato/approverà il bilancio 2022:
Ad esempio, se l’assemblea di una Srl con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ha approvato il bilancio in data 25 maggio 2023, il termine:
(MF/ms)