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Saldo IMU 2025: casi di riduzione della base imponibile

Entro il 16 dicembre 2025 va versata la seconda rata dell’IMU per il 2025, a saldo (al netto di quanto già versato con la prima rata di acconto).

Per gli enti non commerciali ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019, la seconda rata dell’IMU dovuta per il 2025, da versare entro il 16 dicembre, è invece pari al 50% dell’IMU corrisposta per il 2024 (analogamente alla prima rata già pagata); la terza rata, ad eventuale conguaglio dell’IMU complessivamente dovuta per il 2025, dovrà essere versata entro il 16 giugno 2026.

In vista di tali scadenze, giova ricordare le ipotesi di riduzione della base imponibile dell’IMU.

Anzitutto, l’art. 1 comma 747 della L. 160/2019 prevede la riduzione della base imponibile IMU del 50% per:

  • i fabbricati vincolati per motivi di interesse storico o artistico ex art. 10 del DLgs. 42/2004;
  • i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Inoltre, sempre ai sensi dell’art. 1 comma 747 della L. 160/2019, beneficiano della riduzione della base imponibile IMU del 50% le unità immobiliari (non censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che, al contempo:

  • il contratto sia registrato;
  • il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • il comodante possieda in Italia solo l’immobile concesso in comodato nonché, eventualmente, un altro immobile adibito a propria abitazione principale (purché anch’esso non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e sia sito nel medesimo Comune dove si trova l’immobile concesso in comodato).

In aggiunta, sono previste delle ipotesi di riduzione:

  • per le abitazioni locate a canone concordato ex L. 431/98, per cui l’IMU, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune per gli “altri immobili” ex art. 1 comma 754 della L. 160/2019, è ridotta al 75% (art. 1 comma 760 della L. 160/2019);
  • per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, nonché residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia (la base imponibile dell’IMU è ridotta al 50% ex art. 1 comma 48 della L. 178/2020; per il solo 2022 la base imponibile dell’IMU era ridotta al 37,5%).

Va evidenziato che, in alcuni casi, sussistendo i presupposti, il soggetto passivo può fruire cumulativamente di più fattispecie di riduzione dell’IMU.

Ad esempio, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che la riduzione per i fabbricati di interesse storico o artistico è cumulabile con la riduzione relativa ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, conseguendo dunque una riduzione complessiva al 25% della base imponibile (cfr. Cass. 2 marzo 2023 n. 6266 e Cass. 8 luglio 2020 n. 14279).

Le pronunce di legittimità evidenziano infatti che le due agevolazioni possono essere cumulate, in quanto perseguono finalità differenti: mentre la riduzione per gli immobili di interesse storico o artistico è prevista per tenere conto degli ingenti costi di ristrutturazione a cui sono assoggettati i possessori degli immobili vincolati, la riduzione per i fabbricati inagibili o inabitabili risponde alla finalità di agevolare i proprietari che non possono utilizzare i fabbricati per cause a loro non imputabili.

Con tale orientamento, la giurisprudenza di legittimità accantona pertanto la posizione contraria espressa dal Ministero dell’Economia e delle finanze durante la Videoconferenza del 31 maggio 2012.

Cumulabile anche la riduzione per il fabbricato in comodato al padre/figlio

D’altra parte, il Ministero dell’Economia e delle finanze, nel corso della Videoconferenza del 28 gennaio 2016, ha precisato che la riduzione della base imponibile IMU per l’immobile concesso in comodato al genitore o al figlio, che lo utilizza come abitazione principale:

  • è cumulabile, sussistendone i requisiti, con la riduzione per il fabbricato vincolato di interesse storico o artistico (purché non si tratti di immobile censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9);
  • mentre non è cumulabile con la riduzione per l’immobile inagibile o inabitabile, dal momento che il fabbricato concesso in comodato non può essere adibito ad abitazione presentando le predette caratteristiche.

In conclusione, dunque, dalle pronunce e dai chiarimenti ministeriali pare potersi estrapolare il principio per cui, in assenza di un’espressa disposizione contraria, le diverse fattispecie di riduzione della base imponibile IMU possono cumularsi, se presentano requisiti tra loro compatibili e sono correlate a finalità differenti.
 
(MF/ms)




Agenzia Entrate: in arrivo le comunicazioni di anomalie sulla dichiarazione Iva 2023, anno 2022

Le comunicazioni di anomalia IVA che stanno arrivando in questi giorni ai contribuenti sono “lettere di compliance” con cui l’Agenzia delle Entrate segnala scostamenti tra dati dichiarati (quadro VF) e dati presenti nelle banche dati IVA (fatture elettroniche e bollette doganali).

Non sono veri e propri avvisi di accertamento, ma inviti a verificare e, se necessario, a regolarizzare con ravvedimento operoso.

Cosa contestano le nuove lettere 

L’Agenzia evidenzia che l’IVA ammessa in detrazione indicata nel quadro VF della dichiarazione IVA risulta superiore all’imposta risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle bollette doganali di importazione.

La ricostruzione avviene incrociando i dati delle fatture elettroniche di acquisto e delle importazioni con quanto indicato nei righi del quadro VF relativi all’IVA detraibile.

Dove si trovano i dettagli dell’anomalia – Oltre alla PEC o alla lettera, il dettaglio dell’anomalia è consultabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, sezione “Cassetto fiscale” > “L’Agenzia scrive”, nonché nel portale “Fatture e Corrispettivi” nella sezione “Consultazione – Fatture elettroniche e altri dati IVA”. Nel cassetto fiscale è possibile visualizzare i dati utilizzati per il confronto (importi IVA su fatture e bollette) e confrontarli con quanto riportato nella dichiarazione.

Le opzioni per il contribuente – Il contribuente può:

  • ritenere non corretta la ricostruzione dell’Agenzia, contattare i numeri indicati e trasmettere documentazione a supporto tramite il canale telematico CIVIS (accessibile dall’area riservata, sezione “Assistenza sulle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo”).
  • riconoscere l’errore e regolarizzare presentando dichiarazione IVA integrativa e versando maggiore IVA, interessi e sanzioni ridotte tramite ravvedimento operoso, indicando nel modello F24 il codice atto riportato nella comunicazione.
Come funziona il ravvedimento in questo caso 

Trattandosi di violazioni riferite al 2022, il ravvedimento segue la disciplina dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 nella versione previgente alle modifiche del D.Lgs. n. 87/2024, come espressamente richiamato in calce alla comunicazione.

Oltre alla maggiore IVA devono essere versate le sanzioni per infedele dichiarazione IVA e i relativi interessi, con riduzione in funzione del tempo trascorso, così da prevenire controlli più invasivi.

Strumenti operativi: deleghe, cassetto e CIVIS – Il contribuente può delegare fino a due intermediari alla consultazione del cassetto fiscale seguendo le procedure descritte (funzionalità Entratel/Fisconline, delega cartacea con codice di attivazione o richiesta presso gli uffici). Tramite CIVIS è possibile inviare in formato PDF/A o TIF/TIFF la documentazione utile a giustificare le incongruenze, ottenendo protocollo di invio e successiva ricevuta con l’esito dell’acquisizione dei file.
Per confermare quanto riportato nel quadro VF e chiudere l’anomalia, è necessario preparare un set di documenti che provi in modo puntuale l’IVA effettivamente detraibile e consenta al funzionario di comprendere la liquidazione.

Documenti di base da allegare

  • Copia della comunicazione ricevuta (con Id comunicazione e codice atto), utile per l’aggancio della pratica in CIVIS e per l’indicazione in F24.
  • Prospetto di riconciliazione quadro VF: tabella che allinei, rigo per rigo, l’IVA detraibile dichiarata con i totali IVA da fatture elettroniche ricevute e da bollette d’importazione, evidenziando le rettifiche proposte.
  • Estratti registro acquisti e schede contabili IVA dell’esercizio interessato, con evidenza dei documenti rilevanti per l’anomalia.
Fatture e importazioni
  • dossier fatture elettroniche di acquisto: elenco completo dei documenti con numero, data, controparte, imponibile e IVA, in coerenza con i dati “Fatture e Corrispettivi” (CSV/PDF di consultazione e, se necessario, copia delle fatture)
  • prospetti doganali: riepilogo ai fini contabili delle dichiarazioni di importazione (prospetto ADM), idoneo alla registrazione e alla prova dell’IVA pagata in dogana
  • eventuali note di credito/debito correlate e prova di registrazione, se hanno inciso sulla detrazione.
(MF/ms)



Gestione deleghe agli intermediari: nuova procedura dal 6 dicembre 2025

Contribuenti e intermediari devono prestare la massima attenzione al blocco totale dei canali telematici dedicati alla gestione delle deleghe, previsto in vista dell’attivazione della Delega Unica.

Chi intende avvalersi delle attuali modalità di conferimento, al fine di sfruttare appieno la normativa transitoria, dovrà necessariamente agire prima della sospensione dei servizi prevista per il 6 e 7 dicembre.

Contribuenti e intermediari devono prestare la massima attenzione al blocco totale dei canali telematici dedicati alla gestione delle deleghe, previsto in vista dell’attivazione della Delega Unica.

Chi intende avvalersi delle attuali modalità di conferimento, al fine di sfruttare appieno la normativa transitoria, dovrà necessariamente agire prima della sospensione dei servizi. Il fermo tecnico rappresenta, di fatto, una linea di demarcazione non oltrepassabile: decorso venerdì 5 dicembre, l’unico canale di conferimento delle deleghe agli intermediari sarà quello nuovo, con regole e procedure profondamente diverse rispetto al passato.

Quadro di riferimento

Il passaggio al nuovo sistema è sancito dall‘art. 21 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1. Le tempistiche e le modalità tecniche sono state dettagliate dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 321918 del 7 agosto 2025, che fissa la data di avvio, unitamente al Provvedimento n. 375356 del 2 ottobre 2024 e al Provvedimento n. 225394 del 20 maggio 2025, fondamentali per la disciplina del periodo transitorio e delle proroghe di validità.

Tempistiche ed opportunità

La Delega Unica accentrerà in un solo adempimento il conferimento di delega all’intermediario per l’accesso ai servizi dell’Agenzia delle Entrate (Cassetto Fiscale, Fatture e Corrispettivi, nei suoi vari aspetti) e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per le deleghe prossime alla scadenza, può risultare conveniente procedere al rinnovo entro il 5 dicembre 2025 utilizzando le procedure attuali. Questa operazione consente di “blindare” la validità delle deleghe fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 28 febbraio 2027, garantendo così continuità operativa, senza dover necessariamente affrontare nell’immediato le nuove procedure, che risultano essere più complesse rispetto al passato, a seguito della richiesta firma digitale obbligatoria del delegante, in caso di trasmissione della delega da parte dell’intermediario.
 
 
Il calendario dell’adempimento

Alla luce di quanto esposto, è indispensabile tenere in considerazione i termini previsti dai provvedimenti attuativi:

  • venerdì 5 dicembre 2025: termine tassativo per utilizzare le vecchie procedure. Qualsiasi rinnovo o nuovo conferimento effettuato con le modalità attuali dovrà quindi essere concluso entro questa data;
  • sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025sospensione totale dei servizi telematici per la gestione delle deleghe. In questi due giorni sarà tecnicamente impossibile comunicare alcuna delega, in quanto il servizio sarà oggetto di aggiornamento in vista della Delega Unica;
  • da lunedì 8 dicembre 2025: attivazione della Delega Unica. Da questo momento, ogni nuova istanza dovrà seguire esclusivamente le nuove procedure.
Si segnala infine una deroga specifica per non intralciare gli adempimenti dichiarativi: per l’acquisizione dei dati ISA (periodo d’imposta 2024) e per il Concordato Preventivo Biennale (2025-2026), gli intermediari non delegati al cassetto fiscale potranno continuare a trasmettere gli elenchi con le vecchie modalità fino al 30 aprile 2026.

(MF/ms)




Prima edizione di “Made in Lecco Expo”: in tanti a scoprire la novità

Siamo soddisfatti di questa prima edizione. C’è stato molto entusiasmo da parte degli espositori e ci sono venute a trovare molte persone. E’ un esperimento riuscito, sicuramente proseguiremo su questa strada”. Angelo Crippa coordinatore della Rete Ufficio Estero commenta così la prima edizione di “Made in Lecco Expo”, evento che si è tenuto all’Officina Badoni venerdì 28 novembre scorso.
L’obiettivo di “Made in Lecco” è creare un marchio riconoscibile a livello internazionale che possa rappresentare l’eccellenza del nostro territorio. Questo progetto è nato a inizio 2025 e già ha partecipato a varie fiere; venerdì scorso per la prima volta si è messo in vetrina in casa, speriamo che nel futuro altre aziende decidano di unirsi a noi per rafforzare il nostro progetto”, conclude Crippa.

“Made in Lecco” nasce a inizio 2025 e racchiudere tutto il meglio della piccola imprenditoria lecchese, ha come obiettivo creare una forte sinergia tra le imprese aderenti e valorizzare il saper fare del nostro territorio, favorendo nuove opportunità di collaborazione e crescita. Le 14 aziende che compongono attualmente “Made in Lecco” sono tutte clienti della Rete Ufficio Estero e sono associate a Confapi Lecco Sondrio o Confartigianato Imprese Lecco.

“Abbiamo creduto fin da subito in questo progetto – commenta Mario Riva di SCT Informatica di Lecco – perché coniuga tutti gli aspetti che da sempre caratterizzano il lavoro del nostro territorio e le valorizza: innovazione, passione, professionalità e saper fare”.

Con “Made in Lecco” mettiamo in comune informazioni e agiamo uniti per ottenere risultati negli ambiti del marketing e commerciale per far conoscere il patrimonio di competenze che altrimenti, agendo da soli, sarebbe più difficile promuovere al di fuori del nostro territorio”, conclude Riccardo Bongiovanni della OMB di Mandello del Lario.

Queste le undici aziende che hanno esposto all’Officina Badoni per la prima edizione di “Made in Lecco Expo”: Confezioni Manifattura Bini SAS (abbigliamento da lavoro personalizzato), Cremonini SRL (carpenteria metallica e taglio laser), E.V.B. SRL (carpenteria metallica e taglio laser), Machiavelli SRL (costruzione stampi per materie plastiche), O.M.B. SNC di Bongiovanni & C. (lavorazioni meccaniche di precisione), Panozzo SRL (tappi e viteria in plastica), Rete Ufficio Estero (supporto allo sviluppo commerciale internazionale), Saetec SAS di Luigi Salomoni & C. (carpenteria metallica e taglio laser), Scaccabarozzi Antonio SRL (torneria automatica di precisione), S.C.T. Informatica SRL (soluzioni CAD e software), STF SRL (lavorazioni meccaniche di piccole, medie e grandi dimensioni).

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Energy Release 2.0: aggiornamenti sulla misura

Facciamo seguito alle precedenti circolari sul tema per informare le Aziende Associate che il GSE ha trasmesso a tutti i partecipanti alla misura Energy Release i quantitativi di energia elettrica complessivi che sono stati assegnati.
Per tutti i partecipanti alla misura (aggregatori e clienti finali energivori), l’assegnazione riconosciuta è pari al 33,28% dei quantitativi che erano stati richiesti in occasione della manifestazione di interesse già presentata. Si tratta tuttavia di una assegnazione provvisoria, nella misura in cui verrà ricalcolata in ragione dell’eventuale rinuncia alla partecipazione da parte di alcuni soggetti, con le modalità di seguito indicate nel caso di soggetti aggregati.
 
CASO 1
L’aggregatore conferma gli accordi già sottoscritti in precedenza con il cliente energivoro alle medesime condizioni economiche: in questo caso nulla cambia per il cliente finale energivoro.
 
CASO 2
L’aggregatore propone una modifica delle condizioni economiche originariamente definite e sottoscritte nell’accordo. Se il cliente finale non è disposto ad accettarle, ha facoltà di uscire dall’aggregato, in accordo con il soggetto aggregatore.
A rigore, in entrambi i casi sopra esposti, il cliente finale energivoro partecipante ad un aggregato ha facoltà di richiedere lo svincolo dall’aggregato in modo da partecipare da solo alla misura oppure di rinunciare alla stessa. La comunicazione di svincolo deve essere trasmessa al GSE previa sottoscrizione della stessa sia da parte del cliente che da parte dell’Aggregatore.
 
CASO 3
L’aggregatore rinuncia alla partecipazione all’Energy Release (cosa che può fare con comunicazione al GSE entro il 14 dicembre 2025). In questo caso, la norma non consente ai clienti energivori che erano nell’aggregato di entrare in un diverso aggregato. I clienti hanno la possibilità di rinunciare a loro volta alla partecipazione inviando comunicazione tramite portale del GSE tra il 17 e il 23 dicembre 2025, oppure di partecipare comunque alla misura, con tre possibili opzioni:
  1. Realizzare direttamente gli impianti a fonte rinnovabile entro 40 mesi dalla sottoscrizione del Contratto con il GSE, in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio rispetto all’energia assegnata oggetto di anticipazione per il triennio 2025-2027;
  2. Trovare un produttore terzo disposto a realizzare gli impianti entro 40 mesi dalla sottoscrizione del Contratto con il GSE, in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio rispetto all’energia assegnata oggetto di anticipazione per il triennio 2025-2027;
  3. Appoggiarsi al GSE per l’individuazione di un produttore terzo di cui al precedente punto b): il GSE ha previsto infatti l’apertura nei prossimi mesi di una Procedura Competitiva, in cui raccoglie i volumi dei clienti che non hanno individuato una soluzione di cui ai precedenti punti a) e b) e indice una gara finalizzata all’individuazione dei produttori terzi che assumeranno l’obbligo di realizzazione degli impianti. L’esito della gara porterà a definire il premio che verrà fatto pagare ai clienti finali energivori per l’energia anticipata dal GSE nel triennio 2025-2027.
La scelta di una delle tre opzioni sopra (a, b o c) comporta per il cliente energivoro il rilascio di garanzie a favore del GSE (sotto forma di fideiussione o di deposito cauzionale), che saranno svincolate quando entrano in esercizio gli impianti (nel caso a), quando si individua il produttore terzo (nel caso b) o quando il GSE provvede all’assegnazione della procedura competitiva (nel caso c).
 
Per gli approfondimenti sulla misura il GSE ha organizzato un webinar che si terrà mercoledì 3 dicembre 2025, alle ore 10. Per iscriversi è necessario registrarsi al seguente link:
https://webinargse.webex.com/weblink/register/r30ccb0976a8bfbc15e642b7bade3138e.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Imprese energivore classe di agevolazione VALR.x: versamento seconda rata Asos

Ricordiamo alle aziende a forte consumo di energia elettrica con classe di agevolazione VALR.x per l’anno 2025 che entro il 31 dicembre 2025 dovrà essere versata alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA la seconda rata della contribuzione alla componente Asos.
 
Le aziende interessate, accedendo al proprio account del portale della CSEA, potranno generare e scaricare l’Avviso di pagamento analogico e provvedere entro il termine alla liquidazione dell’importo.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Pagamento quota associativa tramite ri.ba

Come ogni anno trasmettiamo le indicazioni necessarie per il pagamento della quota associativa tramite ri.ba le cui scadenze sono:
  • 10 gennaio 2026
  • 10 maggio 2026
  • 10 settembre 2026
Ricordiamo che le quote vengono calcolate come segue.

Aziende con più di 6 dipendenti:

  • 0,60% sul monte retributivo lordo mensile e nel caso in cui il totale annuo versato risultasse inferiore a 1.200 Euro sarà necessario integrare con la differenza fino al raggiungimento di tale minimale.
Aziende fino a 6 dipendenti:
  • Le aziende potranno applicare il minimale nella misura di:
  • 800 Euro – aziende da 0 a 4 dipendenti
  • 1.200 Euro – aziende fino a 6 dipendenti o superiori se il suddetto calcolo percentuale non supera tale importo.
 
Chiediamo, nel caso di modifiche rispetto allo scorso anno nei dati comunicati per l’emissione delle ri.ba, di compilare il modulo allegato alla presente comunicazione e inviarlo alla mail: associazione@confapi.lecco.it

Si allega, inoltre, la distinta da inviare mensilmente all’ufficio Amministrazione di Confapi Lecco Sondrio alla mail amministrazione@confapi.lecco.it

(MP/sg)




Terza edizione Conferenza nazionale dell’export e dell’internazionalizzazione delle imprese

Informiamo che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale organizza, in collaborazione con Agenzia ICE, CDP, Sace e Simest, la terza edizione della Conferenza Nazionale dell’Export e dell’Internazionalizzazione delle Imprese, che si terrà il 17 dicembre prossimo a Milano, a partire dalle ore 8:30, presso il Centro Congressi Stella Polare di Fiera Milano (Strada Statale Sempione, 28 – Rho).

La Conferenza, promossa dal Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, ha l’obiettivo di promuovere il dialogo tra il Sistema Italia e le imprese per elaborare risposte efficaci alle sfide del commercio internazionale e rafforzare la proiezione dell’Italia nel mondo, in linea con gli obiettivi del Piano d’azione per l’export.

All’evento interverranno tutte le Ambasciatrici e gli Ambasciatori italiani nel mondo che, in collaborazione con i Direttori degli Uffici ICE all’estero e con rappresentanti di CDP, SACE e SIMEST, incontreranno le imprese per ascoltarne le esigenze e sostenerne la presenza sui mercati internazionali.

E’ possibile registrarsi all’evento entro il 12 dicembre attraverso la piattaforma dedicata disponibile al seguente link: EVENTI SISTEMA PAESE – Conferenza Nazionale dell’Export e dell’Internazionalizzazione delle Imprese, proseguendo nella registrazione sarà possibile richiedere anche gli incontri con gli Ambasciatori presenti alla Conferenza.

(MP/am)




Credito imposta 4.0 o 5.0: entro oggi la presentazione delle domande

Le imprese che hanno presentato domanda per le misure 5.0 e 4.0 devono optare, entro il 27 novembre 2025, per uno dei due crediti d’imposta.

 

Infatti, come chiarito dall’articolo 1, comma 2, del DL 175/2025, i crediti d’imposta di Transizione 5.0 (art. 38 del DL 19/2024) e Transizione 4.0 (art. 1, commi 1051 e seguenti, L. 178/2020) non sono cumulabili per i medesimi beni oggetto di agevolazione.

Si segnala l’avviso pubblicato sul sito del MIMIT e del GSE relativo alle modalità di opzione per i crediti d’imposta previsti dai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0, come stabilito dal Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175.

Le imprese che hanno già inviato la comunicazione di completamento dell’investimento dovranno comunicare, entro cinque giorni dalla comunicazione del GSE, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito, a pena di decadenza.
Il GSE gestirà la procedura inviando una PEC alle aziende interessate (quelle che hanno richiesto entrambe le agevolazioni).

La PEC che il GSE ha già inviato alle imprese contiene il modello di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) per la richiesta di rinuncia a una delle misure (Transizione 4.0 / Transizione 5.0).
Il soggetto beneficiario dovrà compilare il modello DSAN e firmarlo digitalmente.

l modello, compilato e firmato digitalmente, dovrà essere trasmesso tramite PEC all’indirizzo: confermatransizione@pec.gse.it.

E’ a disposizione la Guida per la compilazione della DSAN pubblicata dal MIMIT: https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0

(MS/ms)

 




RENTRI: novità a disposizione per le ultime fasi della transizione digitale

Il 13/02/2026 è la data più importante per la messa a regime completa del Rentri: infatti il nuovo sistema che ha avuto un avvio scaglionato e che oggi è caratterizzato da strumenti ibridi, cartacei e digitali, sarà portato completamente a regime digitale.

Tutti i soggetti obbligati potranno gestire la tracciabilità con strumenti informatici, senza più ricorrere alla stampa del formulario che accompagna il carico. Consultare la presentazione con tutti i dettagli.

I soggetti che non sono obbligati invece, potranno continuare a stampare i formulari cartacei per accompagnare i carichi di rifiuti non pericolosi.

Si raccomanda di consultare la presentazione allegata per la verifica degli adempimenti a cui comunque sono soggetti i produttori non obbligati all’iscrizione al Rentri (fermo restando che possono sempre iscriversi a Rentri per scelta volontaria).

Sul portale del Rentri sono state recentemente caricate alcune nuove informazioni, si segnalano in particolare queste due:

 
Silvia Negri resta a disposizione in associazione per eventuali chiarimenti: silvia.negri@confapi.lecco.it, 0341.282822.

(SN/am)