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Unionmeccanica: webinar “CBAM” a fine mese

Unionmeccanica Confapi, in collaborazione con ICIM Group, organizza mercoledì 23 ottobre alle ore 15 un webinar di informazione e aggiornamento sul CBAM, il Carbon Border Adjustment Mechanism previsto dal Regolamento Europeo 2023/956. La misura, infatti, interessa tutte le aziende importatrici di beni da settori produttivi ad alta intensità di carbonio – ferro, acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio, elettricità e produzione di idrogeno.
 
Durante l’incontro verranno dapprima condivise le novità relative alla dichiarazione del terzo trimestre 2024 per poi approfondire le modalità di calcolo e procedere infine ad alcuni passaggi di rendicontazione utilizzando i tools messi a disposizione dalla UE.
 
Il webinar si chiuderà con una sessione di Q&A, orientata a chiarire gli elementi generali della normativa.
 
Di seguito il link per il collegamento:

https://us02web.zoom.us/j/81153694618?pwd=RndGWVFxSnV2ZndOenV2VU9hM0hkUT09

ID riunione: 811 5369 4618
Codice d’accesso: 735462

Regione Lombardia e Simest: seminario formativo sull’Asia

In avvio la seconda linea delle attività promosse nel quadro del Protocollo di Intesa sottoscritto tra Regione Lombardia e SIMEST lo scorso 25 gennaio.
 
Il calendario prevede ancora 3 incontri formativi volti a presentare le opportunità di internazionalizzazione in alcune aree, nonché a promuovere la diffusione e l’utilizzo presso le imprese regionali degli strumenti di finanza agevolata, supporto all’export ed equity messi a disposizione e gestiti da SIMEST:
 
  • 16 ottobre h. 10:30 focus sull’Asia (ONLINE)
  • 13 novembre h. 10:30 presentazione strumento equity + b2b (IN PRESENZA)
  • 11 dicembre h. 10:30 presentazione dei finanziamenti agevolati con approfondimento specifico su uno o più finanziamenti + b2b (ONLINE)
 
Anche il webinar di ottobre vedrà il coinvolgimento delle Rappresentanze Diplomatiche, di ICE e del Sistema Camerale, nonché del sistema finanziario tramite SIMEST, SACE, CDP, Banca D’Italia e le principali Associazioni di Categoria interessate.

Come di consueto, alla fine di ogni appuntamento verrà riservato uno spazio per eventuali domande e chiarimenti.

Chi fosse interessato a partecipare può scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it

 

Decorrenza incerta per i bilanci abbreviati e micro

In relazione alla decorrenza dell’incremento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio d’esercizio in forma abbreviata e micro disposto dal D.Lgs. 125/2024, si ripresentano le incertezze interpretative emerse in passato con riferimento ai precedenti adeguamenti dei parametri.

In via preliminare, si evidenzia che, in mancanza di una specifica norma di decorrenza, sulla base di quanto previsto dall’art. 2 della direttiva 2023/2775/Ue, i nuovi parametri dovrebbero trovare applicazione con riferimento ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024 (bilanci 2024, per i soggetti “solari”).

Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell’art. 2435-bis comma 1 c.c. “le società […] possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei  […] limiti” ivi previsti.

Analogamente, l’art. 2435-ter comma 1 c.c. stabilisce che “sono considerate micro-imprese le società […] che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei […] limiti” ivi previsti.

In relazione alle società di nuova costituzione, per le quali il possesso dei requisiti deve essere rispettato “nel primo esercizio” di attività, non si pongono particolari problematiche.

La facoltà di redigere il bilancio abbreviato oppure applicando le semplificazioni previste per le micro imprese sussiste, infatti, già per il bilancio relativo al primo esercizio in cui non sono superati due dei limiti indicati.

Le società costituite nel 2024 che non superano i limiti possono, dunque, adottare le semplificazioni già nel bilancio 2024.

Diverso è, invece, il caso delle società già in attività, per le quali i parametri quantitativi devono essere rispettati “per due esercizi consecutivi”.

Una prima questione da chiarire attiene alla possibilità di dare rilievo, ai fini del computo dei limiti dimensionali, anche agli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore della norma.

Avuto riguardo all’innalzamento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio in forma abbreviata operato dal DLgs. 173/2008 a decorrere dai bilanci 2009 (per i soggetti “solari”), il CNDCEC (documenti 14 gennaio 2009 e 15 aprile 2009) ha affermato che i nuovi parametri dovevano essere applicati retroattivamente.

Adottando questa soluzione al nuovo adeguamento, si potrebbe desumere la possibilità di considerare, ai fini del superamento dei parametri dimensionali introdotti dal DLgs. 125/2024, anche gli esercizi precedenti al 2024 (anno in cui entrano in vigore, come visto, le disposizioni introdotte dal richiamato decreto).

Assonime (con la circ. n. 9/2009) ha, tuttavia, prospettato anche una diversa soluzione, che escluderebbe l’applicazione “retroattiva” dei limiti.

Aderendo a tale orientamento (maggiormente penalizzante per le imprese), avuto riguardo alle novità introdotte dal DLgs. 125/2024, si potrebbero considerare, ai fini del superamento dei parametri dimensionali, soltanto l’esercizio 2024 e i successivi.

Una seconda questione da chiarire attiene al numero degli esercizi (in cui i limiti dimensionali non sono superati) necessari per applicare le semplificazioni.

Si tratta, cioè, di individuare l’esercizio a partire dal quale è consentita tale applicazione.

La dottrina prevalente (su tutti la già citata circ. Assonime n. 9/2009) riconosce la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata (oppure applicando le semplificazioni previste per le micro imprese) già a partire dal secondo esercizio consecutivo in cui le condizioni richieste sono rispettate.

Pertanto, facendo propria con riferimento, alla prima questione prospettata, l’interpretazione del CNDCEC in merito all’applicazione “retroattiva” dei limiti, una società potrebbe applicare le disposizioni semplificatorie a partire dal bilancio 2024, laddove almeno due delle soglie dimensionali non fossero superate negli esercizi 2023 e 2024.

Secondo il tradizionale orientamento del CNDCEC (documento novembre 2012), peraltro condiviso dalla FNC (documenti 15 gennaio 2016 e 30 settembre 2016), invece, sarebbe opportuno usufruire della facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata “a partire dal bilancio relativo all’esercizio successivo a quello nel quale non vengono superati per la seconda volta i limiti”.

Una società potrebbe, quindi, applicare le disposizioni semplificatorie a partire dal bilancio 2024, qualora la stessa non avesse superato almeno due delle soglie dimensionali previste negli esercizi 2022 e 2023.

Si evidenzia, comunque, che, ancorché con specifico riferimento alla prima applicazione delle novità introdotte dal DLgs. 139/2015 e in considerazione della ratio della riforma ivi contenuta, il CNDCEC (con il documento predisposto con Confindustria nel marzo 2017) ha assunto una posizione più favorevole alle imprese, avvalorando l’interpretazione meno prudenziale della dottrina prevalente.

(MF/ms)