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Decreto Semplificazioni: novità in materia rifiuti

La Legge del 29 luglio 2021 n. 108 di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 aveva introdotto alcune novità in materia di rifiuti, modificando nuovamente il Tua Testo Unico Ambientale D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Tra le modifiche più rilevanti, in vigore dal 31 luglio 2021, se ne evidenziano due:
  • la sospensione del rilascio dell’attestazione di avvenuto smaltimento da parte degli impianti “intermediari” ossia quelli autorizzati alle sole operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare (D13, D14, D15), confermando tuttavia la loro responsabilità per il successivo corretto smaltimento dei rifiuti. L’articolo 188 c.5 modificato recita «Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla parte IV del decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni». 
     
  • lo svuotamento delle fosse biologiche / bagni chimici viene equiparato ad un’attività di manutenzione delle reti fognarie (art. 230 co. 5) per cui i soggetti che effettuano lo svuotamento risultano formalmente produttori del rifiuto; per questo hanno la possibilità di effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti della manutenzione presso la propria sede, nei termini di Legge; resta comunque l’obbligo del possesso dell’iscrizione all’Albo per la categoria 4 ed è previsto un documento ad hoc per il trasporto di detti rifiuti. 
    (SN/bd)



Nuova disciplina delle note di variazione nelle procedure concorsuali

Con l’articolo 18 Dl 73/2021 (cosiddetto decreto “Sostegni-bis”), convertito senza sostanziali modifiche dalla legge di conversione 106/2021, viene riformulato l’articolo 26 Dpr 633/1972 in tema di note di variazione ai fini Iva al fine di prevedere, nell’ambito delle procedure concorsuali, la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento emettendo la nota di credito ai fini Iva già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, senza quindi dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa.

Il tema non è nuovo e già il legislatore in anni non troppo lontani aveva “provato” ad introdurre una modifica dello stesso tenore.

Infatti, la legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 126 e 127, L. 208/2015) aveva già novellato il citato articolo 26 del decreto Iva allo scopo di anticipare al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito anziché doverne attendere l’infruttuosa conclusione per l’esercizio del relativo diritto.

Successivamente, però, la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 567, L. 232/2016) ha abrogato la disposizione precedente, ripristinando la regola secondo cui l’emissione di nota di credito Iva e, dunque, la possibilità di portare in detrazione l’Iva corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, può avvenire solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente.

Le soluzioni ora proposte dal legislatore con la nuova disposizione in commento, rubricato “Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali”, rispondono anche e soprattutto ad esigenze di carattere comunitario posto che, come chiarito dalla Corte di Giustizia Ue nella causa C-246/16 a commento della disposizione recata dall’articolo 90, secondo paragrafo, della direttiva 2006/112/Ce (direttiva Iva), uno stato non può subordinare la riduzione della base imponibile dell’Iva all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora tale procedura possa durare più di dieci anni, poiché ciò violerebbe il principio di neutralità dell’imposta.

Entrando nel merito delle modifiche apportate dall’articolo 18 del Decreto Sostegni bis, il primo comma lettera a) elimina dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto Iva i riferimenti alle conseguenze delle procedure concorsuali, che vengono ora compiutamente disciplinate nel nuovo comma 3-bis, introdotto dalla lettera b) dell’articolo in esame.
 
Nuovo “dies a quo” per il recupero dell’Iva

Nella nuova previsione viene in primo luogo chiarito che il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta e di emettere nota di variazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente già a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale.

A questo proposito la lettera f) comma 1 del citato articolo 18 introduce un nuovo comma 10-bis all’articolo26 del decreto Iva, per chiarire che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Resta invece fermo che il diritto alla detrazione dell’Iva recata dalla nota di variazione è esercitabile:

  • dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’articolo 182-bis L.F.;
  • dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano di risanamento e di riequilibrio, pubblicato nel registro delle imprese e attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F.
Per contro, così come previsto dalle vigenti disposizioni, la verifica della infruttuosità della procedura di recupero resta condizione indispensabile per l’esercizio del diritto alla detrazione ove il mancato pagamento dipenda da procedure esecutive individuali.
 
Procedura concorsuale senza obbligo di registrazione della nota di credito

La lettera c) dell’articolo 18 Dl 73/2021 aggiunge un periodo al comma 5 dell’articolo 26 del decreto Iva. Tale norma prevede, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, che il cessionario o il committente registrino la variazione (a norma dell’articolo 23 del decreto Iva, vale a dire nel registro fatture, ovvero a norma dell’articolo 24 del medesimo decreto e, cioè, nel registro corrispettivi), nei limiti della detrazione operata, salvo il diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.

Per effetto delle modifiche in commento, si chiarisce che l’obbligo di registrazione non sussiste nel caso in cui il mancato pagamento derivi da procedure concorsuali ai sensi del comma 3-bis, lettera a), Dpr 633/1972.
 
Nota di variazione in aumento in caso di successivo pagamento

La lettera d) dell’articolo 18 Dl 73/2021 introduce un nuovo comma 5-bis nell’articolo 26 del decreto Iva. Le nuove disposizioni prevedono che, se il corrispettivo è pagato successivamente all’esperimento di procedure concorsuali o esecutive individuali nei confronti del cessionario o committente, devono essere assolti gli obblighi di registrazione connessi alla variazione dell’imponibile o dell’imposta (note di variazione in aumento di cui all’articolo 26, comma 1, Dpr. 633/1972).

In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo di registrazione della variazione di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione in aumento.
 
Ampie modalità di registrazione delle note di credito

La lettera e) della richiamata disposizione, con una norma di coordinamento, introduce il riferimento al nuovo comma 3-bis nel comma 8 dell’articolo 26 del decreto Iva.

Pertanto, anche nel caso di procedure concorsuali o esecutive individuali le variazioni possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica sul registro fatture, sul registro corrispettivi e sul registro acquisti.
 
Norma di coordinamento per le procedure esecutive individuali

Infine, la lettera g) del comma 1 apporta una modifica di coordinamento, stabilendo che le norme di cui al comma 12 dell’articolo 26 si applicano ai soli fini delle procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Il richiamato comma 12 stabilisce che una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:

a) nell’ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
b) nell’ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall’ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
c) nell’ipotesi in cui, dopo che per tre volte l’asta per la vendita del bene pignorato è andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.
 
Decorrenza delle nuove disposizioni

In ordine alla decorrenza della nuova disciplina, il comma 2 dell’articolo 18 Dl 73/2021 prevede che le nuove norme sulle note di credito Iva:

  • emesse a seguito dell’apertura di procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis, lettera a), Dpr. 633/1972;
  • relative agli obblighi di registrazione di cui al comma 5 secondo periodo dell’articolo 26 Dpr 633/1972,
si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore delle modifiche in commento). 

(MF/ms)
 
 
 
 
 
 
 




Contributo perequativo: condizioni per il riconoscimento

Con un comunicato stampa diffuso il 6 settembre 2021, il Mef ha annunciato il Dpcm di proroga al 30 settembre del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti che intendono trasmettere l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”.

L’art. 1, commi da 16 a 27, del Dl 25 maggio 2021 n. 73 convertito (c.d. “Sostegni-bis”) ha previsto, subordinandolo all’autorizzazione della commissione europea, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, con finalità perequative, a favore degli operatori economici che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Possono beneficiare di tale contributo i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello stato, che abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del Dl (2019 per i soggetti “solari”).

Il comma 24 del citato art. 1 del Dl n. 73/2021 aveva previsto che l’istanza per il riconoscimento di tale contributo a fondo perduto potesse essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 fosse presentata entro il 10 settembre 2021.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con l’annunciato Dpcm, ha disposto che il termine del 10 settembre 2021 di cui al citato art. 1 comma 24 del Dl 73/2021 sia prorogato al 30 settembre 2021.

Nel comunicato è stato precisato, inoltre, che per tutti gli altri contribuenti la scadenza per l’invio del modello dichiarativo Redditi 2021 resta il 30 novembre.

La proroga è stata concessa “considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e all’esposizione, nei modelli di dichiarazione dei redditi relativi all’anno d’imposta 2020, delle informazioni aggiuntive riferite alle molteplici misure agevolative introdotte”.

Non è stata, tuttavia, accolta la richiesta di spostare, come inizialmente richiesto, sino al 31 ottobre il suddetto termine. 

“Uno spostamento del termine al 31 ottobre sarebbe stato sicuramente più congruo, ma la data del 30 settembre è comunque più ragionevole di quella del 10 settembre” ha commentato il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, che ha aggiunto: “Pur apprezzando la disponibilità all’ascolto delle ragioni dei commercialisti da parte del Mef e dell’Agenzia delle Entrate, siamo purtroppo ancora una volta costretti a sottolineare come le proroghe continuino ad arrivare sul filo di lana. Si poteva fare di più e meglio, garantendo maggiore serenità ai professionisti già due mesi fa”.

Intanto solo sabato, con il provvedimento n. 227357/2021 sono stati definiti i campi delle dichiarazioni dei redditi (730 e modelli REDDITI PF, SP, ENC e SC) relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio.

Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Un decreto definirà la percentuale di riduzione

Il passo successivo sarà l’emanazione del decreto ministeriale che dovrà definire la percentuale di variazione del risultato economico d’esercizio tra i due periodi d’imposta, determinante per stabilire la possibilità di accesso e il calcolo del contributo.

L’ammontare del contributo “perequativo” è infatti determinato applicando tale percentuale alla differenza tra i suddetti risultati economici d’esercizio (al netto di tutti i contributi a fondo perduto coronavirus ricevuti).

L’importo del contributo non può essere comunque superiore a 150.000 euro.

Inoltre, come evidenziato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 227357/2021, sulla base delle determinazioni del sopra richiamato decreto ministeriale, con successivo provvedimento saranno approvati il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per presentare telematicamente le istanze con cui richiedere il contributo “perequativo”.

(MF/ms)
 




Fatture elettroniche San Marino: individuato il codice destinatario

In data 31 agosto 2021, l’ufficio tributario di San Marino ha reso noto il codice destinatario che dovrà essere utilizzato come hub per la ricezione o lo smistamento delle fatture elettroniche relative ai rapporti di scambio con la Repubblica Italiana.

Il codice destinatario, registrato dall’ufficio della Repubblica di San Marino, è dunque composto dalla seguente sequenza alfanumerica di 7 caratteri: 2R4GTO8.

La comunicazione da parte dell’amministrazione sammarinese fa seguito all’accordo raggiunto tra Repubblica Italiana e San Marino (scambio di lettere del 26 maggio 2021) e, da parte italiana, al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 21 giugno 2021 che ha stabilito le regole fiscali applicabili ai rapporti di scambio tra i due stati.

In seguito, il provv. Agenzia delle Entrate 5 agosto 2021 n. 211273 ha definito le modalità tecniche per la predisposizione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche relative alle operazioni con controparti residenti nella Repubblica di San Marino, rinviando al provv. 30 aprile 2018 n. 89757 che già disciplina la fattura elettronica nei rapporti tra soggetti passivi Iva stabiliti in Italia.

Di fatto, il provvedimento delle Entrate ha replicato, anche negli scambi con San Marino, le specifiche tecniche allegate al provvedimento che già disciplina, in ambito interno, la fatturazione elettronica B2B e B2C.

La fatturazione elettronica tra i due stati avviene avvalendosi del sistema di interscambio e dei controlli operati, da un lato, dall’ufficio tributario sammarinese, che è accreditato come “nodo attestato” al SdI stesso e, dall’altro, dalla direzione provinciale di Pesaro Urbino.

Pertanto, le fatture elettroniche B2B relative a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino vengono trasmesse dal sistema di interscambio all’Ufficio di San Marino, il quale nei quattro mesi successivi all’emissione comunica l’esito dei controlli sul documento, verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione (art. 7 comma 1 del Dm 21 giugno 2021).

Trascorso tale periodo, in caso mancata convalida della fattura, l’operazione è assoggettata a Iva e il soggetto passivo italiano, entro i successivi trenta giorni, è tenuto a emettere la nota di variazione in aumento ex art. 26 comma 1 del Dpr 633/72.

Ragionevole attendersi un’informativa dal fisco italiano

In quest’ottica, è essenziale il codice destinatario reso noto dagli uffici sammarinesi, il quale sarà attivo dal 1° ottobre 2021 e che, come indicato dagli stessi uffici dovrà essere preventivamente comunicato alle controparti ai fini della corretta trasmissione dei documenti in formato elettronico.
È ragionevole attendersi che l’informativa relativa al codice di cui trattasi sia replicata anche dall’amministrazione finanziaria italiana, con un prossimo documento ufficiale.

(MF/ms)




Ccnl Unionchimica Confapi: aumenti minimi tabellari dall’ 1 settembre 2021

Ricordiamo alle aziende associate del settore che l’accordo di rinnovo del Ccnl Unionchimica–Confapi dell’8 marzo 2019 per i comparti chimica, concia e settori accorpati, plastica-gomma, abrasivi, ceramica e vetro, prevede l’erogazione della terza tranche di aumento contrattuale con decorrenza 1 settembre 2021.

I nuovi valori sono dettagliati nelle tabelle allegate.

(FP/fp)




Le opportunità del Ceta per l’accesso al mercato canadese

La Commissione europea organizza il 21 settembre, in occasione del quarto anniversario dell’accordo, un evento volto a illustrare i benefici del Ceta (Eu-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement) per le pmi.

L’evento consisterà in una tavola rotonda, in modalità online, dove le pmi potranno ascoltare l’esperienza di altre aziende europee che si sono servite dell’accordo per l’accesso al mercato canadese e conoscere le opportunità offerte dal Ceta.

Le proposte concrete fatte nel corso della tavola rotonda verranno raccolte e presentate dalla Commissione per il piano d’azione Eu-Canada volto a migliorare l’assistenza alle pmi.

Per ulteriori informazioni e per registrarsi all’evento potete cliccare qui. 

(MP/am)




Variazioni Contributo Ambientale Conai dall’1 gennaio 2022

Dal 2022 Conai ha stabilito la diminuzione del Cac il Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio, alluminio, plastica e vetro. In dettaglio trovate la scheda allegata riporta le variazioni, qui si sottolinea in particolare la riduzione per l’acciaio (da 18 a 12 €/ton ovvero – 6 €/ton).
Inoltre, si modifica la diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica, le fasce passano da 4 a 5.

Nel comunicato disponibile sul sito Conai è consultabile una tabella riepilogativa delle variazioni intervenute.
Al momento opportuno saranno aggiornate le pagine del sito con gli importi del contributo ambientale.

L’informativa viene inviata agli amministratori/rappresentanti legali e ai referenti per la compilazione delle dichiarazioni del contributo ambientale Conai delle aziende consorziate interessate. Ovviamente le variazioni hanno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(SN/bd)
 
 




Bonus pubblicità 2021: comunicazione per l’accesso prorogata al 31 ottobre

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti pubblicitari 2021 deve essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2021, non più dal 1° al 30 settembre 2021 come era stato previsto dal Dl “Sostegni-bis”.

Lo ha annunciato il Dipartimento per la comunicazione e l’editoria, con un apposito comunicato pubblicato il 31 agosto.

In particolare, viene reso noto che, a causa degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 67, comma 10 del Dl 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, si rende necessario posticipare il periodo per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021 (“prenotazione”).

Il Dipartimento ha quindi previsto che la finestra temporale per l’invio della comunicazione telematica per l’accesso al beneficio sia spostata nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021 (anziché dal 1° al 30 settembre 2021).

Si ricorda che con l’art. 67, comma 10 del Dl 73/2021 convertito (c.d. decreto “Sostegni-bis”) il “regime derogatorio” introdotto nell’anno 2020 è stato prorogato per gli anni 2021 e 2022, ed è stato esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Per entrambe le annualità il credito d’imposta di cui all’art. 57-bis del Dl 50/2017 deve quindi essere calcolato – sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive – nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati e non sul solo incremento rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente.

In linea generale, per l’accesso all’agevolazione, i soggetti interessati devono presentare mediante l’apposito modello:

  • la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
  • la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.
In considerazione delle novità del Dl “Sostegni-bis”, l’art. 67 comma 10 del Dl 73/2021 convertito aveva differito la finestra temporale che consente la comunicazione per l’accesso al beneficio per il 2021, prevista inizialmente dal 1° al 31 marzo 2021, al periodo dal 1° al 30 settembre 2021.

Il comunicato del 31 agosto ha quindi previsto lo slittamento ulteriore ad ottobre della finestra temporale di presentazione della citata comunicazione per l’accesso, precisando inoltre che resta invariata la modalità per la presentazione del modello di comunicazione telematica, che dovrà essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline.

Si ricorda inoltre che, ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale.

Valide le comunicazioni presentate dal 1° al 31 marzo 2021

Come evidenziato sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021 (periodo di presentazione previsto in via “ordinaria”), sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2021.
Dovrebbe essere comunque possibile “sostituire” la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una nuova, sempre nel periodo dal 1° al 31 ottobre 2021.

Salvo diversa indicazione, la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati dovrebbe poi essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2022 (periodo previsto “a regime”).

(MF/ms)
 




“Lipe” in scadenza per il secondo trimestre 2021

Il 16 settembre 2021 scade il termine per presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativa al secondo trimestre 2021, ai sensi dell’art. 21-bis del Dl. 78/2010. A tale fine, occorre utilizzare il modello approvato con il provv. Agenzia delle Entrate n. 62214/2018.

Nel rigo VP2 si deve riportare l’ammontare complessivo delle operazioni attive (imponibili, non imponibili ed esenti), comprese quelle non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale per le quali è obbligatoria la fatturazione (art. 21 comma 6-bis del Dpr 633/72). Sono da considerare anche le operazioni a esigibilità differita e quelle effettuate con applicazione del meccanismo del reverse charge o dello split payment.

Con riguardo alle operazioni in reverse charge, infatti, nelle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate il 26 maggio 2017 è stato chiarito che:

  • il cedente o prestatore indica la sola base imponibile nel predetto rigo VP2;
  • il cessionario o committente è, invece, tenuto a esporre la base imponibile nel rigo VP3 (totale operazioni passive) e l’imposta nel rigo VP4 (Iva esigibile) nonché, qualora detraibile, nel rigo VP5 (Iva detratta).
La Procedura Pratica n. 29 analizza nel dettaglio le modalità di compilazione del modello.

Analogamente, nell’ipotesi di operazioni soggette ad Iva con il meccanismo dello split payment, il cedente o prestatore è tenuto a riportare la sola base imponibile nel rigo VP2.

Ancora in tema di operazioni attive, qualora queste siano a esigibilità differita, è necessario che il cedente o prestatore riporti la base imponibile (rigo VP2) nel mese o trimestre di effettuazione dell’operazione e l’IVA (rigo VP4) nel periodo in cui si verifica l’esigibilità.

L’obbligo comunicativo sussiste anche nei casi in cui dalla liquidazione periodica emerga un’eccedenza a credito. Sono esonerati dall’adempimento, invece, coloro che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva oppure all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che nel corso dell’anno non vengano meno le predette condizioni di esonero (art. 21-bis comma 3 del Dl 78/2010).

Si pensi al caso dei soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1 comma 54 e ss. della L. 190/2014), esonerati dalla dichiarazione Iva e dalle liquidazioni periodiche. Per questi ultimi soggetti risulta irrilevante persino l’eventuale insorgenza di un debito d’imposta connesso all’effettuazione di acquisti con il meccanismo del reverse charge.

Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte fornite il 26 maggio 2017, per i soggetti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione (né attiva né passiva), non sussiste l’obbligo di invio della relativa comunicazione, sempreché non vi siano crediti da riportare dal trimestre precedente.

Sul fronte delle operazioni passive, invece, si ritiene che non debbano essere riportati nel rigo VP3 gli importi delle “fatture” di acquisto “fuori campo o non soggette a IVA”. Questa conclusione si fonda sulla circostanza che tali documenti, anche se annotati nel registro di cui all’art. 25 del Dpr 633/72 pur in assenza di un obbligo, non costituiscono fatture ai sensi dell’art. 21 del Dpr 633/72 (circ. Assonime n. 22/2017).

Ne consegue che non sarebbero da includere nella comunicazione, ad esempio, le operazioni passive fuori campo Iva per carenza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale dell’imposta, così come le somme escluse dal computo della base imponibile ex art. 15 del Dpr 633/72.

Registri precompilati disponibili dal terzo trimestre

L’invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre 2021 è ancora “scollegato” dalla nuova disciplina di messa a disposizione delle bozze dei registri Iva “precompilati” da parte dell’Agenzia delle Entrate, in favore dei soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia che liquidano l’imposta trimestralmente per opzione.

Quest’ultima disciplina, prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 127/2015, concerne infatti le operazioni Iva effettuate a decorrere dal 1° luglio 2021 (terzo trimestre 2021).

Si ricorda che, come stabilito nel provv. Agenzia delle Entrate n. 183994/2021 (§ 2 e 5), in relazione al trimestre per cui la bozza dei registri Iva sarà convalidata o integrata dal soggetto passivo, l’Agenzia delle Entrate elaborerà la bozza della comunicazione della liquidazione periodica Iva, la quale sarà messa a disposizione dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

(MF/ms)




Bonus investimenti 4.0: la perizia deve essere “asseverata”

Per il credito d’imposta investimenti in beni materiali e immateriali “4.0” di cui alla L. 178/2020, è richiesta, oltre all’indicazione della specifica norma agevolativa in fattura, una perizia “asseverata” e non più “semplice” com’era previsto ai fini del precedente credito d’imposta ex L. 160/2019.

A norma dell’art. 1 comma 195 della L. 160/2019, in relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190 (beni “Industria 4.0”), le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, il suddetto onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del Dpr. 445/2000.

Tale disposizione è stata in sostanza riproposta nell’art. 1 comma 1062 della L. 178/2020, prevedendo tuttavia la redazione di una perizia “asseverata” e non più “semplice”.

Ai sensi del comma 1062 dell’art. 1 della L. 178/2020, i soggetti beneficiari sono infatti tenuti a produrre, per i beni di costo superiore a 300.000 euro, una “perizia asseverata” o un attestato di conformità da cui risulti che:

  • i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016;
  • sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
In linea generale, la perizia semplice è una relazione tecnica con la quale il professionista attesta una situazione di fatto.

La perizia asseverata deve invece contenere un’assunzione di responsabilità da parte del professionista in ordine alla certezza e veridicità dei suoi contenuti (si veda anche risposta interpello Agenzia delle Entrate 9 ottobre 2020 n. 461 e il documento del Consiglio nazionale dei periti industriali “Linee guida Transizione 4.0” di maggio 2021).

Possono effettuare la perizia anche agli agronomi

Si rileva che l’art. 56-ter del DL 77/2021, inserito in sede di conversione in legge, ha integrato l’art. 1 comma 195 della L. 160/2019 (non anche l’art. 1 comma 1062 della L. 178/2020), prevedendo che, relativamente al settore agricolo, la perizia tecnica può essere rilasciata anche da “un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario”.
Come rilevato dal Conaf in un comunicato del 20 luglio, “l’estensione del credito di imposta al settore primario è stata un’ottima intuizione del Governo, poiché consente alle imprese agricole di sfruttare importanti agevolazioni utili a stimolare gli investimenti e favorire la transizione digitale. Per portare a compimento l’obiettivo del legislatore, però, occorreva consentire l’intervento di specialisti con una profonda conoscenza di un settore peculiare com’è quello agricolo.”
Nel dossier relativo al Dl. 77/2021 si legge che “i beni strumentali in questione sono quelli cha dànno diritto alla fruizione dello specifico credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio per il 2020 (L. 160/2019)”.
La suddetta previsione dovrebbe tuttavia essere applicabile anche in relazione alla perizia asseverata richiesta ai fini del credito ex L. 178/2020, anch’esso fruibile dalle imprese agricole. Sul punto sarebbe tuttavia auspicabile una conferma ufficiale.

(MF/ms)