Istat ottobre 2020: canoni di locazione aggiornati
Si comunicano gli indici necessari per l’aggiornamento dei canoni di locazione
Comunichiamo che l’indice Istat di ottobre 2020, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a – 0.4% (variazione annuale) e a – 0,4% (variazione biennale).
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente – 0,300% e – 0,300%.
Valute estere ad ottobre 2020
Art. I
Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di ottobre 2020 come spiegato nel documento allegato.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di ottobre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
Intermediari Entratel
Rinnovo periodico dell’Ambiente di Sicurezza
Con cadenza triennale, gli intermediari Entratel (es. commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.) devono provvedere alla “rigenerazione” del proprio “ambiente di sicurezza”. Per tale, s’intendono le credenziali di cui ogni utente deve essere dotato per garantire la propria identità, l’integrità dei dati trasmessi e la loro riservatezza.
In caso di mancato rinnovo, le più importanti funzionalità del servizio, diverse da quelle di semplice consultazione (es. invio delle dichiarazioni e dei modelli F24, download delle ricevute, ecc.) sono inutilizzabili.
Peraltro, anche se non scaduto, l’ambiente di sicurezza va nuovamente generato se:
– non è stato conservato o si è danneggiato il supporto di memorizzazione (tipicamente, la chiavetta USB) sul quale, all’atto dell’abilitazione o del precedente rinnovo, sono state salvate le chiavi private di cifratura;
– è stata dimenticata la password di protezione.
Pur trattandosi di una procedura non complessa e per lo più automatica, è bene riepilogarne i passaggi essenziali, che possono risultare non immediati proprio perché compiuti, di regola, una volta ogni tre anni.
In sintesi, il rinnovo dell’ambiente di sicurezza si compone delle due seguenti fasi:
– revoca del precedente ambiente, anche se già scaduto;
– generazione del nuovo ambiente.
Relativamente al primo punto, occorre accedere alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (tramite le consuete credenziali Entratel o quelle SPID) e selezionare la funzione “Ripristina ambiente” all’interno della sezione “Profilo utente”.
Si apre così una videata nella quale inserire:
– il numero della busta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al momento dell’ottenuta abilitazione;
– il PIN di revoca.
Atteso che, di solito, l’intermediario non ricorda il secondo dato (essendo trascorsi tre anni dall’ultimo utilizzo), è possibile reperirlo sul documento di “memoria” fornito dall’applicazione Entratel in occasione della precedente generazione dell’ambiente e che, auspicabilmente, l’intermediario dovrebbe aver stampato o salvato in locale, in formato pdf, sul proprio pc.
Revocato così il precedente ambiente, occorre generare quello nuovo, impostando preliminarmente l’unità del pc corrispondente al supporto di memorizzazione (es. chiavetta USB) sul quale sarà salvato l’ambiente di sicurezza.
A tal fine, per gli utenti Windows, occorre inserire il supporto nel pc e verificare, in “gestione risorse”, l’unità corrispondente al supporto medesimo (supponiamo si tratti dell’unità E:). In tale unità, occorre creare la cartellina “chiaveprivata” (senza spazi), all’interno della quale sarà salvato l’ambiente di sicurezza.
A questo punto, nell’applicazione Entratel, accessibile dal Desktop telematico, occorre selezionare il menu “File – Impostazioni – Applicazioni – Entratel – Percorso dell’ambiente di sicurezza” e impostare manualmente l’indirizzo in cui sarà salvato l’ambiente di sicurezza (nel nostro caso, E:chiaveprivata).
Conclusa quest’operazione, nell’applicazione Entratel bisogna selezionare il menu “Sicurezza”, opzionando “Imposta ambiente”, e, dopo aver specificato il percorso del supporto di sicurezza (nel nostro esempio, E:chiaveprivata) seguire le varie fasi automatiche via via proposte.
Procedendo nei differenti passaggi, sono richiesti:
– il Pincode (si tratta del codice ricavabile dalla sezione 3 della busta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate al momento dell’abilitazione): occorre indicare separatamente la prima e la seconda parte del codice, esattamente come riportato in tale sezione;
– il progressivo sede (rilevabile dalla documentazione ricevuta nella fase di abilitazione presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate; per le sedi principali e per gli utenti che operano da una sola sede, occorre indicare “000”).
La generazione dell’ambiente di sicurezza termina con l’importazione dei certificati, visualizzabili all’interno dell’applicazione Entratel accedendo a “Sicurezza – Visualizza certificati”.
Quale ulteriore prova dell’avvenuta rigenerazione dell’ambiente di sicurezza, è possibile accedere all’area riservata di Entratel, sezione “La mia scrivania”, ove viene evidenziato il periodo di validità del nuovo ambiente di sicurezza.
Calendario scadenze fiscali
Aggiornamento dopo i Decreti Ristori e Ristori Bis
I Decreti Ristori (D.L. 137/2020) e Ristori bis (D.L. 149/2020) sono intervenuti su alcune scadenze fiscali, disponendone la sospensione. Nessuna recente novità ha invece interessato gli adempimenti, con riferimento ai quali è stata prevista esclusivamente la proroga del modello 770/2020 al 10 dicembre (articolo 10 D.L. 137/2020).
L’articolo 7 D.L. 149/2020 ha disposto la sospensione dei termini in scadenza il 16 novembre riferiti al versamento:
- delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 D.P.R. 600/1973 (ritenute sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
- dell’Iva.
La sospensione è disposta a favore dei seguenti soggetti:
- soggetti che esercitano le attività economiche sospese, su tutto il territorio nazionale, ai sensi del P.C.M. 03.11.2020 (si pensi, ad esempio, alle palestre, piscine, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e sale da ballo, cinema e teatri),
- soggetti che svolgono le attività dei servizi di ristorazione aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette “zone arancioni” e “zone rosse”,
- soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto, oppure esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle cosiddette “zone rosse”.
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non è previsto il rimborso di quanto già eventualmente versato.
Chi | Dove | Differimento termini |
Soggetti che esercitano le attività economiche sospese (D.P.C.M. 03.11.2020) | Tutto il territorio nazionale | Versamento ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, addizionali regionali e comunali; Versamento Iva (dal 16.11.2020 al 16.03.2021) |
Soggetti che svolgono le attività dei servizi di ristorazione | “Zona arancione” e “zona rossa” | |
Soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al decreto | “Zona rossa” | |
Soggetti che svolgono l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator
|
“Zona rossa” |
Il successivo articolo 11 D.L. 149/2020 (Decreto Ristori bis) prevede poi la sospensione dei versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali. Per meglio analizzare questa disposizione si rende però necessario fare un passo indietro.
L’articolo 13 D.L. 137/2020 (Decreto Ristori) aveva infatti previsto la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi Inail per i datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni introdotte dal D.P.C.M. 24.10.2020. La sospensione in esame operava per i versamenti riferiti ai mesi di novembre (quindi, in scadenza il 16.12.2020).
Con il Ristori bis il legislatore ha quindi “corretto il tiro”, evitando che i datori di lavoro dovessero comunque versare, nell’immediato, i contributi previsti, pur a fronte delle note sospensioni introdotte.
Pertanto, in forza dell’articolo 11 D.L. 149/2020, è stata disposta la sospensione dei versamenti scadenti nel mese di novembre a favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori individuati nell’allegato 1 allo stesso decreto.
Viene però precisato che tale estensione non si applica ai premi per l’assicurazione obbligatoria Inail, che, quindi, dovevano essere regolarmente versati il 16 novembre.
Con la circolare n. 128 del 12 novembre, l’Inps ha precisato che la sospensione in esame:
- opera con riferimento alle rate relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa,
- non opera rispetto alla terza rata in scadenza il 16 novembre, riferita alla rateizzazione disposta dalle precedenti previsioni introdotte dalla legislazione “di emergenza” (tra le quali si richiamano, tra le altre, le norme di cui agli articoli 126 e 127 D.L. 34/2020).
Lo stesso articolo 11 prevede poi la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 (in scadenza, quindi, il 16.11) per i datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle cosiddette “zone rosse” operanti nei settori economici cui all’allegato 2 del decreto.
Come chiarito dalla circolare Inps n. 128 del 12.11.2020, le “zone rosse” e le “zone arancioni” devono essere individuate in ossequio alle previsioni dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2010, come segue:
- zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia;
- zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.
L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle “zone gialle”, “arancioni” e “rosse”, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva in esame.
I contributi sospesi devono essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno invece essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.
Chi | Dove | Differimento termini |
Datori di lavoro che esercitano le attività di cui all’allegato 1 | Tutto il territorio nazionale | Contributi previdenziali (no Inail) Dal 16.11.2020 al 16.03.2021 |
Datori di lavoro che esercitano le attività di cui all’allegato 2 | “Zona rossa” La circolare 128/2020 Inps richiama anche i territori della “zona arancione” |
Contributi previdenziali (sì Inail) Dal 16.11.2020 al 16.03.2021 |
Datori di lavoro interessati dalle limitazioni D.P.C.M. 24.10.2020 | Tutto il territorio nazionale | Contributi previdenziali (sì Inail) Dal 16.12.2020 al 16.03.2021 |
Un altro differimento è stato poi previsto con riferimento al secondo acconto Irpef, Ires e Irap 2020: anche in questo caso, la previsione del Decreto Ristori bis si “innesta” su una precedente disposizione, introdotta dal Decreto Agosto.
Con l’articolo 98 del Decreto Agosto (D.L. 104/2020), infatti, è stato riconosciuto il differimento del termine di versamento della seconda rata dell’acconti Irpef, Ires e Irap 2020 al 30 aprile 2021. Il beneficio, tuttavia, era riservato esclusivamente ai soggetti Isa che avevano subito, nel primo semestre 2020, una riduzione di almeno il 33% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.
Ora il Decreto Ristori bis (articolo 6 D.L. 149/2020) interviene nuovamente, estendendo il differimento al 30 aprile 2021, indipendentemente dalla dimostrazione dell’intervenuta riduzione del 33% del fatturato, ai seguenti soggetti:
- soggetti operanti nei settori economici individuati nell’allegato 1 e nell’allegato 2 allo stesso D.L. 149/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle “zone rosse”,
- soggetti che esercitano l’attività di gestione di ristoranti nelle “zone arancioni”.
Chi | Dove | Differimento termini |
Soggetti Isa che operano nei settori economici individuati nell’allegato 1 e 2 | “Zona rossa” | Differimento termine versamento II° acconto Ires, Irpef, Irap (dal 30.11.2020 al 30.04.2021) |
Soggetti Isa che esercitano l’attività di gestione di ristoranti |
Corso: aggiornamento teorico/pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo D.L.VO 81/08 e Accordo Stato-Regioni 2012 (4 ore)
Sono aperte le iscrizioni al corso in avvio nel mese di dicembre
L’obbligo di formare gli operatori incaricati all’uso di carrello elevatore è previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 81/08 e nell’Accordo Stato-Regioni relativo alle attrezzature del 22 febbraio 2012 (allegato VI). Nello specifico al punto 6 dell’Accordo chiamato “Durata della validità dell’abilitazione ed aggiornamento” si segnala che l’abilitazione dell’operatore deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato di abilitazione di cui al punto 5.2, previa verifica della partecipazione a corsi di aggiornamento. E’ un corso di aggiornamento per carrelli industriali semoventi (cioè esclusi quelli a braccio telescopico).
L’assenza della regolare frequenza al corso di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato (ovvero l’abilitazione), ma non consente al lavoratore di continuare ad utilizzare il carrello elevatore (abilitazione sospesa).
Solo il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente al lavoratore di ritornare ad eseguire la funzione esercitata ovvero la guida del carrello elevatore.
Api Lecco, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove il corso “Aggiornamento teorico/pratico addetti conduzione carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo” rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con operatore a bordo che devono aggiornare le proprie competenze.
Il corso ha una durata di 4 ore (1 ora per argomenti teorici e 3 ore per quelli pratici).
Al termine del corso, con frequenza obbligatoria di almeno il 100% delle ore di formazione, sarà effettuata una verifica di apprendimento ed al superamento della stessa sarà rilasciato il relativo attestato.
Requisiti: comprensione lingua italiana
Programma
- Presentazione del corso
- Responsabilità dell’operatore addetto all’uso del carrello elevatore.
- Attrezzature intercambiabili: tipologie, istruzioni, marcatura, targhe delle portate.
- Regole per il conducente: modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi, regole di movimentazione, norma UNI ISO 3691, nozioni di guida, possibili rischi legati all’uso del carrello elevatore;
- Approfondimento dei vari componenti e delle sicurezze seguendo le istruzioni di uso del carrello: componenti del carrello semovente, forche, organi di presa, posto di guida, comandi, controlli;
- Approfondimento delle manutenzioni e delle verifiche secondo quanto indicato nelle istruzioni di uso del carrello.
Calendario: Giovedì 10 Dicembre 2020 dalle ore 13.30 alle ore 17.30
Teleformazione
Costi: il costo per la partecipazione al corso è di
– € 60,00 + Ivaper associati ad Api Lecco.
– € 90,00 + Iva per non associati ad Api Lecco.
Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l’Api via email nadia.crotta@api.lecco.it entro Venerdì 4 Dicembre 2020.
Si precisa che:
- i corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
- nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
- per ottenere l’attestato di frequenza è obbligatorio partecipare al 100% del percorso formativo.
Api Lecco – Area Formazione è a disposizione per informazioni e chiarimenti (tel. 0341.282822).
Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di ottobre 2020
Indice di rivalutazione relativo al mese di Ottobre 2020
L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di Ottobre 2020 con indice pari a 102,0
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 Ottobre 2020 al 14 Novembre 2020, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,250000%.
Rifiuti urbani da attività produttive
Le novità del d.lgs. 116/2020
Dal 1 gennaio 2021, nel campo della gestione rifiuti, diventa vigente una novità abbastanza rilevante che riguarda gli scarti prodotti da utenze non domestiche ma di natura simile ai rifiuti urbani domestici. Infatti il sopracitato decreto legislativo 116/2020 in vigore da settembre, di recepimento delle direttive europee in tema di economia circolare, modifica in modo formalmente rilevante la definizione di rifiuto urbano contenuta nel Tua (Testo Unico Ambientale) n.152/2006.
Consultando la tabella in allegato 1, che mette a confronto il testo del Tua precedente e successivo alle modifiche del D.lgs.116/2020 si osservano le novità: la definizione di “rifiuti urbani” è stata riscritta facendo un misto tra la precedente definizione italiana e quella contenuta nella direttiva europea recentemente recepita. Da tale modifica nelle definizioni, derivano alcune conseguenze che qui di seguito riportiamo, citando gli articoli corrispondenti.
Nuovo art.198 del Tua 152/2006 – nei commi 1 e 2 si elimina il concetto di “rifiuti assimilati” e viene inserito il comma 2 bis:
Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani (da definizione) previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.
Nuovo art.238 del Tua 152/2006 comma 10
Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’art. 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
Di fatto, le attività simili a quelle inserite nell’elenco L-quinques (che comprende: studi professionali, autorimesse e magazzini senza vendita diretta, attività artigianali di produzione di beni specifici) e che gestiscono rifiuti con i codici Cer elencati nella tabella L-quater si configurano come utenze non domestiche che devono decidere se continuare a pagare la tassa rifiuti sulle superfici in cui si svolgono le attività e avvalersi del servizio pubblico di raccolta oppure non pagare più la tassa e rivolgersi al mercato. La scelta dura 5 anni, salvo specifica richiesta di cambiamento. Gli elenchi completi L-quinques ed L-quater sono consultabili in allegato 2.
Si segnala inoltre la novità dell’attestazione, che risulta a tutti gli effetti un nuovo documento, diverso dalla quarta copia del formulario, nel quale il destinatario del rifiuto deve dichiarare l’effettivo avvio a recupero. Si precisa che non sono ancora stati definiti con precisione il formato e i soggetti che concorrono a predisporre l’attestazione, pertanto, sebbene già obbligatoria da quando il 116/2020 è vigente, per il momento non può essere rilasciata.
Api intende proseguire a comunicare i risvolti operativi di quanto sopra, non appena saranno chiari. In ogni caso scrivendo a silvia.negri@api.lecco.it potete inviare segnalazioni di difficoltà interpretative, o nella gestione attuale dei rifiuti urbani o segnalare esigenze o criticità particolari, in modo che l’associazione possa farsi collettore ed eventualmente portavoce di tali esigenze.
In Api oggi il webinar: “Il futuro dell’auto” con il designer Walter De Silva
La CO.EL. premiata come ambasciatrice dei valori del Festival dell’economia civile di Firenze
L’azienda di Torre De’ Busi tra le 5 migliori in Italia per etica, attenzione ai dipendenti, acquisti responsabili, sostenibili socialmente e rispettosa dell’ambiente
Lecco, 1 ottobre 2020 – Lo scorso fine settimana a Firenze la nostra associata CO.EL. di Torre De’ Busi è stata insignita del Premio Ambasciatrice 2020 del Festival Nazionale dell’Economia Civile che ha come scopo quello di riscoprire e attualizzare – presentando tante “buone pratiche” che già esistono – i valori alla base dell’Economia Civile, patrimonio necessario per ricostruire un autentico senso di comunità e tornare a guardare al domani con fiducia e speranza. Il Festival Nazionale dell’Economia Civile è alla seconda edizione, si tiene a Firenze, è organizzato da Federcasse, Next-Nuova economia per tutti, Scuola di Economia Civile e Confcooperative.
CO.EL. è un’azienda dinamica e moderna, attenta all’innovazione e al cambiamento continuo, specializzata nella produzione di componenti elastici. La nostra associata ha come filosofia la creazione di un’azienda etica, rispettosa delle regole di mercato e in cui prevalga la trasparenza. Tra le scelte eticamente più importanti fatte da CO.EL. c’è quella di aver deciso negli Anni 80 di non rifornire imprese che producono dispositivi militari o altri articoli destinati a ferire o colpire persone, spiega l’amministratore delegato Angelo Cortesi: “Era una scelta che dovevamo fare anche se quel mercato rappresentava un quarto del nostro fatturato ed era molto remunerativo”. L’azienda si prefigge di effettuare acquisti responsabili e sostenibili socialmente, tenendo conto del rispetto per l’ambiente, delle condizioni di sicurezza di lavoro e dei diritti dei dipendenti. Gli acquisti vengono effettuati evitando i paesi a rischio o economicamente favorevoli: “Compriamo la materia prima in Italia, o al massimo in Europa, anche se a un prezzo superiore rispetto a Cina o India, perché vogliamo salvaguardare il più possibile la ricchezza che un’impresa redistribuisce sul territorio e soprattutto vogliamo difendere l’occupazione: perdere il lavoro oggi è una sciagura che segna la vita delle persone”.
La CO.EL. affianca a una grande cultura del lavoro, un’impronta etica e civile concreta, allontanando clienti, o fornitori, non allineati con le proprie scelte aziendali: “Non lavoriamo con aziende che sono lontane dai nostri principi. Abbiamo lasciato Deutsche Bank nel 2010, dopo 30 anni di partnership, perché non condividevamo il loro modello di sviluppo fatto di derivati che hanno devastato l’economia mondiale”, prosegue Cortesi. LA CO.EL., inoltre, attua politiche di conciliazione lavoro-famiglia (work family balance), cercando di trovare sempre le soluzioni migliori per favorire la vita familiare dei propri lavoratori. Infine, alcuni rappresentanti dell’azienda operano per la diffusione di una cultura d’impresa sana e civile collaborando all’interno di percorsi di alternanza scuola-lavoro sul territorio.
“Per noi questo riconoscimento è una grande soddisfazione, tempo fa ci siamo posti una domanda: un’impresa profit può fare impresa in modo civile? Abbiamo risposto affermativamente, ma abbiamo dovuto cambiare l’interpretazione della parola “crescita”: non sempre e non a tutti i costi, ma con dei valori. Non basta dire “quanto”, ma diventa importante il “come” e il “perché”, bisogna avere una visione etica. Abbiamo un orientamento etico e la volontà di esprimerlo concretamente anche nella normale gestione dell’impresa. Questo impegno ha significato per noi fare scelte coraggiose, non rivolte sicuramente a massimizzare il profitto, anzi, a volte ha voluto dire anche il contrario”.
A Firenze Angelo Cortesi ha firmato, insieme ad altri 99 imprenditori, economisti, uomini e donne di cultura, la Carta promossa dalla Società di Economia Civile che si pone questi obiettivi: sostenere il valore delle persone e del lavoro, credere nella biodiversità delle forme d’impresa, promuovere la diversità e inclusione sociale, valorizzare l’impresa come luogo di creatività e di benessere, investire nell’educazione e nella promozione umana, proporre una nuova idea di salute e benessere, coltivare il rispetto e la cura dell’ambiente, attivare energie giovani, innovazione e nuove economie.
All’interno del Festival dell’Economia Civile di Firenze, nella categoria scuole ambasciatrici, è stata premiata la classe 3AFM dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco per il progetto “Rainless JA” di cui Api Lecco Sondrio è stata sostenitrice.