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Guida Conai 2022: pubblicato l’aggiornamento

Il 1° febbraio 2022 il Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi, ha pubblicato sul proprio sito la nuova edizione della “Guida all’adesione e applicazione del contributo ambientale 2022″.

La pubblicazione unitaria contiene tutte le informazioni sugli adempimenti, le procedure applicabili, le casistiche speciali, oltrechè schemi esemplificativi e modulistica a disposizione delle aziende consorziate.

Si ricorda che il Cac, Contributo Ambientale Conai, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale il consorzio ripartisce tra produttori e utilizzatori di imballaggi il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclo e per il recupero dei rifiuti di imballaggio.

La guida contiene i nuovi valori del Cac vigenti da gennaio, che si trovano anche sinteticamente riportati, materiale per materiale, sull’apposita pagina del sito.

Tra le principali novità dell’edizione 2022 si segnalano:

  • nuove funzionalità del servizio di Dichiarazione Online;
  • introduzione di nuove semplificazioni e agevolazioni riservate a specifiche tipologie e/o flussi di imballaggi;
  • evoluzione della diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica, con l’introduzione di una quinta fascia (A2);
  • estensione della diversificazione contributiva anche per gli imballaggi compositi a base carta (diversi dai compositi idonei al contenimento di liquidi).
 
(SN/bd)
 

 
 
 
 




Le nuove regole per la cessione e lo sconto in fattura per i bonus edilizi

Le operazioni di cessione dei crediti corrispondenti ai bonus edilizi dovranno sottostare a nuove regole e presidi di controllo che limitano la circolazione dei benefici tra gli operatori.

Negli ultimi mesi, infatti, l’iniziativa legislativa si è concentrata nell’individuare misure di contrasto ai numerosi tentativi di frode basati sulla monetizzazione di bonus fittizi.

In particolare, i rimedi concepiti dal legislatore per contrastare tali fattispecie sono stati i seguenti:

  • estensione delle ipotesi in cui è necessario acquisire attestazioni da parte di professionisti abilitati;
  • eliminazione della possibilità di plurimi trasferimenti di bonus collegati ad un medesimo intervento;
  • intensificazione delle verifiche preliminari all’atto della ricezione delle comunicazioni di opzione all’Amministrazione finanziaria.
La prima soluzione adottata, precisamente quella consistente nella previsione di obblighi di attestazione in presenza di qualsiasi utilizzo del bonus diverso dalla detrazione, è stata ab origine introdotta dal Dl. 157/2021 (cd. Decreto controlli o Decreto antifrode), nel quale si prevedeva un obbligo generalizzato del visto di conformità e dell’attestazione di congruità sulle spese oggetto di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito.

Successivamente, tale decreto non è stato convertito in legge ed un emendamento alla Legge di bilancio 2022 ne ha recepito il contenuto con alcune modifiche.

L’articolo 121, comma 1-ter, Dl. 34/2020, all’esito della rivisitazione apportata dalla Legge di Bilancio 2022, ha confermato l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, prevedendo tuttavia alcune ipotesi di esonero in presenza di opere minori che, alternativamente:

  • siano classificate come attività di edilizia libera, purché non si tratti di recupero e restauro della facciata di edifici;
  • siano di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, salvo che non si tratti di recupero e restauro della facciata di edifici.
Dunque, con riferimento ai lavori eseguiti in regime di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 Dpr 380/2001 (Testo unico in materia edilizia), ed agli interventi di importo complessivo non superiore alla soglia di 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, diversi dal c.d. “bonus facciate”, sarà possibile continuare ad esercitare facoltà di optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo pari alla detrazione concessa o per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione, senza necessità di visto di conformità e di asseverazione di congruità dei prezzi.

Contestualmente, l’articolo 1, comma 41, della Legge di bilancio 2022 ha abrogato il Dl. 157/ 2021, precisando che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

A questo punto, è utile interrogarsi sull’ambito temporale di applicazione del nuovo perimetro di esonero così delineato, con particolare riguardo alle spese per interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, sostenute nel periodo di vigenza del Decreto Antifrode (12.11.2021-31.12.2021), la cui opzione non sia ancora stata comunicata all’Agenzia delle Entrate.

Nelle faq pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 28 gennaio 2022, è stato ribadito il concetto di base già espresso nella circolare 16/E/2021, nella quale veniva chiarito che i nuovi obblighi di rilascio delle asseverazioni si applicano alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto.

In via speculare, posto che la Legge di bilancio 2022 è entrata in vigore il 1° gennaio 2022, le regole che fanno venir meno le attestazioni nelle ipotesi di cui sopra trovano applicazione anche alle spese sostenute nel 2021 (ed in particolare nel periodo 01.11.2021 – 31.12.2021), sebbene la relativa opzione non sia ancora stata comunicata all’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, per gli interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (fatta eccezione per gli interventi ammessi al bonus facciate), non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Un ulteriore correttivo intrapreso per arginare le frodi, come accennato, è quello che si ricava nel recente Dl. 4/2022 (cd. Decreto sostegni-ter), il quale pone fine ai trasferimenti a catena dei crediti.

L’articolo 26 del Decreto elimina la facoltà di successiva cessione del medesimo credito escludendo passaggi successivi al primo e rendendo nullo ogni contratto stipulato in violazione del suddetto divieto.

Ciò implica che il beneficiario della detrazione potrà ancora cedere il credito ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma questi non potranno cederlo a loro volta; i fornitori e le imprese che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta e cederlo ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma essi non potranno cederlo a loro volta.

La norma, inoltre, fissa una data a partire dalla quale i crediti già “passati di mano” possono essere ulteriormente ceduti per una sola volta.

Al comma 2, infatti, viene previsto che potranno essere trasferiti ulteriormente, per una sola ulteriore volta, ad altri soggetti, quei i crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, risulteranno essere già oggetto di cessione.

Ad un’attenta analisi, la norma genera una discrasia tra i crediti comunicati prima e dopo la data del 7 febbraio. I primi, infatti, a differenza dei secondi, possono usufruire dell’ulteriore “ultima” cessione consentita dal Decreto sostegni-ter.

(MF/ms)
 




Congiunturale Api quarto trimestre: si chiude con numeri da record il 2021, si apre il 2022 con forte preoccupazione per i rincari energia

Il 2022 inizia per la nostra associazione con una novità importante per la struttura, per i nostri associati, ma anche per il mondo esterno.
Oggi presentiamo l’avvio della nostra collaborazione con Confapindustria Lombardia che si avvale del supporto di Maria Garbelli dell’Università Bicocca di Milano per la realizzazione delle indagini del Centro Studi.
L’obiettivo di questo servizio per la nostra associazione è avere il polso costantemente aggiornato sull’andamento delle nostre aziende associate. Le nostre indagini, infatti, sono uno zoom puntato sul mondo Api delle provincie di Lecco e Sondrio.
 
I numeri dell’analisi congiunturale quarto trimestre 2021
Iniziamo le attività del nostro Centro Studi con il risultato dell’analisi congiunturale del quarto trimestre 2021.
L’anno che abbiamo chiuso da poco è stato estremamente positivo per le nostre imprese associate, 9 su 10, infatti, hanno registrato aumenti del proprio fatturato; la produzione è aumentata per l’84% degli intervistati anche se con aumenti considerevoli nei costi di gestione per il 90% delle aziende.
L’occupazione resta stabile per il 54% degli intervistati, 4 su 10 hanno implementato il proprio organico nel corso dello scorso anno.
Cresce fortemente il mercato di destinazione domestico, 80% è verso la Comunità Europea, cala al 53% per l’Europa non comunitaria ed è poco più del 20% verso il resto del mondo. C’è ottima fiducia nelle nostre imprese per quanto riguarda lo sviluppo per i mercati comunitari per l’anno in corso.
Come sappiamo il 2021 ha registrato un forte aumento dei costi delle materie prime, quindi per evitare di dover subire l’andamento estremamente volatile dei prezzi, nel 2021 il 67% delle nostre associate ha fatto ricorso straordinario del magazzino, ritenuto più conveniente. Atteggiamento prudenziale che continua ancora oggi tra gli imprenditori: il 60% di loro, infatti, prevede anche per il 2022 di far ricorso allo stoccaggio interno.
Per quanto riguarda il 2022 le aziende del Lecchese e della Valtellina mantengono un atteggiamento cauto per vari fattori di forte incertezza, in particolare per le tempistiche e i prezzi.
I ritardi di consegna hanno condizionato 8 imprese su 10, e le mancate consegne hanno generato complessità organizzative per il 45% degli intervistati.
L’altro aspetto che desta forte preoccupazione tra i nostri imprenditori sono gli aumenti dei costi per l’energia: il 41% di loro ha dichiarato di essere “in allarme” e 2 su 10  sono “molto preoccupati”.
 
Ciò che emerge da  questo interessante report del nostro Centro Studi – commenta Enrico Vavassori, presidente di Api Lecco Sondrio – è lo specchio fedele di quello che sento ogni giorno parlando con i miei colleghi imprenditori. Abbiamo chiuso un anno molto positivo, il 2021, siamo ottimisti per quanto riguarda produzione e fatturato per il 2022, ma siamo estremamente preoccupati per gli aumenti dei costi dell’energia di queste ultime settimane che temiamo possano andare a ricadere, come sempre, sul consumatore finale. Se la situazione non si sblocca e si risolve positivamente, saremo costretti a ritoccare i prezzi dei listini. Quindi direi che le aziende Api di Lecco e Sondrio godono di buona salute, ma sono anche alla finestra in attesa di capire la ricaduta di questi aumenti sconsiderati”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




Hacker, obiettivo piccole imprese. Più vulnerabili e disposte a tacere

La Provincia dell’8 febbraio 2022, Francesca Bonora, docente della nostra area formazione, parla dell’importanza della cyber security.




“Ordini fino a metà 2023 Tempi lunghi sui materiali”

La Provincia del 7 febbraio 2022, Daria Borgonovo, titolare della nostra associata Novastilmec e consigliere Api, parla del momento che sta attraversando la sua azienda. 




Bonus edilizi: scatta il divieto di sub-cessione

Il Dl 27 gennaio 2022 n. 4, recante, tra le altre, misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, è stato pubblicato nella tarda serata di giovedì sulla Gazzetta Ufficiale n. 21.

Per quel che concerne i bonus edilizi, il comma 1 dell’art. 28 del Dl 4/2022 modifica il comma 1 dell’art. 121 del Dl 34/2020, disponendo ora che, relativamente alle spese sostenute dal 2020 al 2024 per gli interventi edilizi agevolati di cui al successivo comma 2, è possibile optare “alternativamente:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
  2. per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione”.
La nuova formulazione consente in pratica, oltre allo sconto sul corrispettivo, solo una cessione del credito di imposta, mettendo fuori gioco tutte le cessioni successive alla prima.
La finalità di contrasto alle frodi sottostante all’innovazione normativa viene quindi perseguita eliminando alla radice la possibilità di “cessioni a catena” e consentendo esclusivamente:
  • le cessioni di crediti effettuate “direttamente” dal beneficiario che ha maturato il diritto alla corrispondente detrazione sostenendo le spese agevolate;
  • le cessioni di crediti effettuate dal fornitore che ha maturato il credito di imposta a fronte dello sconto sul corrispettivo applicato al proprio cliente per gli acquisti di beni e servizi agevolati.
Premesso che il sopravvenuto divieto di sub-cessione è entrato in vigore il 27 gennaio (giorno della pubblicazione del Dl 4/2022 in G.U.), l’art. 28 comma 2 reca una disposizione di carattere transitorio per consentire in ogni caso “una ulteriore cessione” a terzi per quei “crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

Sul piano pratico, la norma transitoria aggiunge poco o nulla per quei crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati oggetto della sola opzione per lo sconto sul corrispettivo e risultano ancora nella disponibilità del fornitore (perché già la norma a regime continua a consentire la possibilità di una ulteriore cessione a terzi del credito di imposta da parte del fornitore che lo ha maturato a fronte dello sconto sul corrispettivo applicato in fattura), mentre è di evidente interesse per tutti quei crediti di imposta che sono nella disponibilità di chi li detiene in forza di una compravendita dei crediti medesimi.

Resta da chiarire se il riferimento allo spartiacque del 7 febbraio 2022 vada letto:

  • con riguardo alla data in cui ha luogo l’esercizio dell’opzione tra le parti (cioè la data in cui si è perfezionato l’accordo di cessione tra cedente e cessionario),
  • o con riguardo alla data in cui l’opzione esercitata tra le parti viene comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate,
  • o ancora con riguardo alla data in cui l’opzione si perfeziona per effetto dell’accettazione del cessionario sulla piattaforma telematica dell’Agenzia.
Se la terza ipotesi pare da scartare in partenza, rimane il dubbio tra le prime due, più pratico in verità che teorico, nel senso che, in teoria, pare pacifico che lo spartiacque debba essere riferito alla data in cui ha luogo l’esercizio dell’opzione tra le parti, ma sul piano pratico resta da verificare cosa riterrà di affermare in merito l’Agenzia delle Entrate, sin qui incline ad agganciare la decorrenza delle varie disposizioni alla data di comunicazione telematica delle opzioni.

Peraltro, nella denegata eventualità in cui fosse per l’appunto questa l’intenzione interpretativa dell’Agenzia, essa si troverebbe a essere declinata in un contesto operativo che, in modo francamente clamoroso, vede preclusa fino al 4 febbraio – giorno in cui sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni – la possibilità di presentare le comunicazioni di opzione in relazione alle spese sostenute nel 2022 (rendendo quindi effettiva la disposizione transitoria, per tali fattispecie, solo nella misura in cui i contribuenti trovino “anime pie” disponibili a inviare le loro comunicazioni nell’unico weekend disponibile).

In questo evidente e preoccupante stato di logoramento del quadro operativo (che rischia di peggiorare nelle prossime settimane, a causa dell’incertezza su quale mai potrà essere il punto di caduta finale della normativa a seguito del processo di conversione in legge del decreto), il legislatore regala peraltro, al terzo e ultimo comma dell’art. 28 del Dl 4/2022, una perentoria declaratoria di nullità di tutti i contratti di cessione conclusi in violazione della nuova disciplina recata dal comma 1 dell’art. 121 del Dl 34/2020 e/o della norma transitoria di cui al comma 2 dell’art. 28 del Dl 4/2022.

(MF/ms)




Isa: approvati i modelli

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 29368 pubblicato il 31 gennaio 2022 sono stati approvati i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA (Indici sinterici di affidabilità) applicabili per il periodo d’imposta 2021, che costituiscono parte integrante dei modelli Redditi 2022.

Delle tre cause di esclusione connesse all’emergenza Covid-19 introdotte l’anno scorso, il provvedimento (così come le istruzioni alla compilazione) mantiene quella relativa ai contribuenti che hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi di cui all’art. 85 comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54 comma 1 del Tuir, nel periodo d’imposta 2021, rispetto al periodo d’imposta 2019.

La permanenza della causa di esclusione anche per il periodo 2021 era stata approvata all’unanimità dalla Commissione degli Esperti per gli indici sintetici di affidabilità fiscale nel corso della riunione del 17 dicembre scorso.

Operando tale causa di esclusione, il modello Isa deve comunque essere compilato (senza le variabili “precalcolate”, circ. n. 16/2021, § 3.2) e allegato al modello Redditi, così come per le imprese “multiattività” che conseguono dalle attività non comprese nell’Isa relativo dell’attività prevalente ricavi superiori al 30% di quelli totali e per gli esercenti attività d’impresa e di arti o professioni che partecipano ad un gruppo Iva.

Per tutte le altre cause di esclusione, invece, è confermata l’esclusione dalla presentazione del modello Isa.

I nuovi modelli tengono conto dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 predisposto per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022, che sarà adottato per finalità statistiche e amministrative a partire dal 1° aprile 2022.

Permane nei quadri contabili F e H dei modelli l’avvertenza in merito al fatto che l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, non devono essere indicati in alcun rigo degli stessi.

Resta l’acquisizione degli ulteriori dati “precalcolati” nel Cassetto fiscale

Il provvedimento definisce inoltre le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2021, distinguendo tra:

  • acquisizione massiva dei dati da parte degli intermediari (differenziando ulteriormente a seconda che l’intermediario sia già in possesso di delega alla consultazione del cassetto fiscale oppure ne sia privo);
  • acquisizione puntuale da parte del contribuente e dell’intermediario delegato.
Il provvedimento indica che, in conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo d’imposta 2022, i dati economici, contabili e strutturali richiesti per l’applicazione degli Isa potranno essere accorpati, ridotti oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli Redditi (come avvenuto con riguardo al quadro contabile H).

Infine, nell’allegato n. 4 al provvedimento sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito del decreto di approvazione, a partire dall’annualità d’imposta 2022.

(MF/ms)
 




Il reverse charge nelle cessioni dei tablet: informazioni pratiche

Il meccanismo del reverse charge riguarda i prodotti identificati dal codice di Nomenclatura Combinata 8471 30 00 (“Tablet PC”).

Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate con circ. 21/E/2016, per individuare i prodotti per i quali si applica il reverse charge, non deve farsi riferimento alla denominazione “commerciale” degli stessi, bensì alla circostanza che si tratti di beni della stessa qualità commerciale e con le stesse caratteristiche tecniche.

In ragione del fatto che le disposizioni in materia di Iva nazionali e comunitarie non prevedono una definizione di “Tablet PC”, può essere utile richiamare la descrizione utilizzata a livello commerciale per detti prodotti.

Si considera, generalmente, come “Tablet PC” un “computer portatile, dotato di tutta la connettività e di tutte le funzionalità che ci si aspetta da un normale PC dotato di sistema operativo”.

Oltre a queste funzionalità normali, “un Tablet PC può essere utilizzato con le dita o con una penna grazie alla presenza di un digitalizzatore integrato nello schermo”. Per cui, di fatto, “un Tablet PC è un normale PC portatile in grado di essere utilizzato in più situazioni e in più posti rispetto ad un normale PC portatile”.
 
Ambito applicativo

Il reverse charge per le cessioni di tablet PC si applica per le sole operazioni effettuate nella fase distributiva che precede quella del commercio al dettaglio dei prodotti.

Detta limitazione è giustificata dalla frequenza delle operazioni che caratterizza l’attività di commercio al dettaglio, tale da rendere particolarmente onerosa l’applicazione dell’inversione contabile.

L’esclusione dal reverse charge riguarda (ris. 36/E/2011, richiamata dalla circ. 21/E/2016):

  • le cessioni effettuate dai soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all’art. 22 del Dpr 633/72, eseguite in “locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante”, i cui cessionari sono, di regola, utilizzatori finali dei beni, ancorché soggetti passivi;
  • le cessioni effettuate da soggetti diversi da quelli di cui all’art. 22 del Dpr 633/72, purché eseguano le operazioni direttamente nei confronti di cessionari-consumatori finali.
Con la risposta all’interpello 894/E/2021 (in allegato alla presente) è stato invece confermato da parte dell’Agenzia delle Entrate che l’operazione rientra in regime di reverse charge se è effettuata nei confronti di cessionari soggetti passivi Iva ancorchè utilizzatori finali, inoltre non sussiste l’obbligo da parte del cedente di acquisire specifica attestazione e/o dichiarazione da parte del cessionario in ordine allo status di utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo Iva (risposta a interpello 894/E/2021 che si allega alla presente).

Il reverse charge non è applicabile alle cessioni di beni diversi da quelli espressamente individuati dalla disposizione, come nel caso degli adattatori e dei cavi di rete (risposta a interpello 643/E/2021).
 
Soggetti non residenti

Nel caso di cessioni di tablet a soggetti non residenti, il cessionario è tenuto ad assolvere l’Iva mediante reverse charge anche se privo di stabile organizzazione in Italia.

In assenza di S.O. nel territorio dello Stato, il cessionario non residente dovrà, dunque, identificarsi ai fini Iva in Italia (ris. 28/E/2012, risposta a interpello 643/E/2021).

In sostanza, la formulazione “soggetto passivo d’imposta nel territorio dello stato” di cui all’art. 17 co. 5 del Dpr 633/72 (cui l’art. 17 co. 6 fa rinvio) si intende riferito alla generalità dei soggetti passivi (intesi come operatori economici), a prescindere dalla circostanza che siano stabiliti nel territorio dello Stato ovvero che siano ivi identificati ai fini Iva.
 
Beni usati

Il meccanismo del reverse charge è applicabile anche alle cessioni di tablet usati, sempreché non sussistano i presupposti per avvalersi del regime del margine di cui all’art. 36 del Dl 41/95.
 
Adempimenti

Sotto il profilo operativo, in caso di applicazione del reverse charge alle cessioni di tablet, il cedente è tenuto ad emettere fattura senza addebito d’imposta, con l’annotazione che trattasi di operazione soggetta all’inversione contabile, e con l’indicazione della norma di riferimento (art. 17 co. 6 lett. c) del Dpr 633/72).

Il cessionario è invece tenuto ad integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e ad annotarla:

  • nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento della fattura, con riferimento al relativo mese;
  • nel registro degli acquisti, entro gli ordinari termini per l’esercizio del diritto alla detrazione Iva.
(MF/ms)



Pnrr: ricerca di aree industriali dismesse per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili

Il Ministero della Transizione Ecologica MiTe ha previsto nel Pnrr significative risorse per collocare impianti per la produzione di idrogeno, utilizzando aree industriali dismesse, che abbiano alcuni requisiti essenziali:
  • aree già destinate ad attività industriali, non contaminate
  • proponente disponibile e con la documentazione necessaria
  • sito già dotato di connessione alla rete elettrica, risorse d’acqua adeguate alla produzione di idrogeno, connessione alla rete del gas, accesso alla rete stradale.
  • Vicinanza ad imprese che possano utilizzare l’idrogeno prodotto
Si tratta della misura M2C2 investimento 3.1 del PNRR.

In allegato si può consultare la comunicazione di Regione Lombardia che contiene molti dettagli, al fine di far emergere al più presto le situazioni aderenti ai requisiti, che siano effettivamente interessate, per farsi trovare pronti nel momento in cui verrà emesso il bando (500 milioni di euro per tutta Italia).

(SN/am)




Seminario fiscale “Legge di bilancio 2022”: materiale

Trasmettiamo il materiale utilizzato dal dottore commercialista Massimo Fumagalli durante il seminario fiscale “Legge di Bilancio 2022: novità e adempimenti”:

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  • Legge Milleproroghe 2022
  • Legge di Bilancio 31.12.2021

(MF/am)