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Nuovo esterometro: sintesi della nuova comunicazione XML

A decorrere dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni con controparti non stabilite in Italia devono essere trasmessi in formato XML, mediante il Sistema di Interscambio, come previsto per le fatture elettroniche.

È, infatti, mutata la disciplina del c.d. “esterometro” di cui all’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015.

La precedente comunicazione, effettuata su base trimestrale (e ancora dovuta per le operazioni del secondo trimestre 2022), si è tramutata in un invio “puntuale” dei dati, in relazione a ciascun acquisto e a ogni singola cessione o prestazione.

La nuova modalità di trasmissione interessa le operazioni attive e passive, riguardando sia operatori stabiliti nell’Unione europea che in Paesi terzi. Non rileva, ai fini della comunicazione, lo status del cliente, che può, quindi, essere un soggetto passivo o un “privato consumatore”.

Il maggiore impatto, per gli operatori, è dato dalle nuove modalità di trasmissione, dai nuovi termini entro cui effettuare la comunicazione e dal contenuto.

Termini e modalità di comunicazione

Sul fronte “attivo”, cessioni e prestazioni nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia possono essere agevolmente gestite inviando i dati al SdI nei termini già previsti per l’emissione delle fatture (vale a dire entro il dodicesimo giorno successivo al momento di effettuazione).

Meno immediata è l’individuazione del termine di invio dei dati per le operazioni passive.

Secondo la versione vigente dell’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, la trasmissione deve avvenire entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Per gli acquisti (di beni o di servizi) da fornitori stabiliti in altri Stati Ue, l’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72 rinvia agli artt. 46 e 47 del Dl 331/93 quanto agli obblighi di fatturazione e registrazione.

In particolare, secondo il citato art. 47, il cessionario o committente nazionale è tenuto ad annotare le fatture ricevute da soggetti Ue (e integrate con l’imposta secondo l’aliquota applicabile), nel registro delle vendite, “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente”.

Le fatture saranno annotate anche nel registro degli acquisti, entro il termine per l’esercizio del diritto alla detrazione Iva.

Ciò è coerente con il termine ultimo per l’invio dei dati, previsto dal nuovo “esterometro”.

Si evidenzia che il file XML, per gli acquisti intracomunitari di beni (e per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti Ue), dovrà essere compilato anche con l’indicazione dell’Iva dovuta, qualora si tratti di un’operazione imponibile – così come previsto dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 nella versione 1.7 – oltre alla necessità di riportare l’imposta nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite.

Per i servizi generici, ricevuti da soggetti passivi extra Ue, l’autofattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il termine, dunque, coincide con quello richiesto per l’invio dei dati nell’ambito dell’esterometro.

Più delicata è la gestione degli acquisti di beni presenti in Italia da soggetti passivi extra Ue o delle prestazioni di servizi diversi da quelli generici, rese da questi ultimi a operatori economici stabiliti in Italia (questione analoga è stata sottolineata di recente da ANC e Confimi, nella Nota congiunta del 1° luglio 2022).

L’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72 richiede che gli obblighi conseguenti a tali operazioni debbano essere assolti dal cessionario o committente. Ne consegue che questi sia tenuto all’emissione di un’autofattura (in formato analogico o elettronico) entro dodici giorni dal momento di effettuazione dell’operazione.

È necessario, pertanto, avere contezza del momento di effettuazione dell’operazione, posto che generalmente l’autofattura deve essere emessa entro i successivi dodici giorni, ai sensi dell’art. 21 comma 4 del Dpr 633/72. A differenza di quanto previsto per la procedura di integrazione e registrazione della fattura ricevuta da un fornitore Ue, per documentare con autofattura i predetti acquisti da fornitori extra Ue non assume rilevanza il momento di ricezione del documento.

Ai fini dell’esterometro i tempi sono maggiormente dilatati. Come detto, il file elettronico deve essere infatti trasmesso “entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione”.

Si comprende come, nel caso in cui si desiderasse optare per l’invio elettronico dell’autofattura (codice “TD17” per l’acquisto di servizi o “TD19” per l’acquisto di beni), utilizzando il medesimo documento anche per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, la trasmissione dovrebbe essere necessariamente anticipata.

Qualora, invece, si decidesse di attendere il maggior termine previsto per l’esterometro, sarebbe indispensabile emettere anticipatamente il documento cartaceo, per non incorrere nella sanzione per omesso reverse charge (art. 6 comma 9-bis del Dlgs. 471/97).
 

Operazione Momento di effettuazione Termine di emissione dell’autofattura Termine di annotazione nel registro delle vendite Termine di invio dei dati al SdI ai fini dell’esterometro
Acquisto di beni mobili da soggetto extra Ue Consegna o spedizione del bene Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione Giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione Giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Acquisto di beni immobili da soggetto extra Ue Stipula dell’atto Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione
Prestazione di servizi “generica” ricevuta da soggetto extra Ue Ultimazione della prestazione (ovvero, per le prestazioni periodiche, data di maturazione dei corrispettivi) Giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Prestazione di servizi non “generica”, rilevante in Italia, ricevuta da soggetto extra Ue Pagamento del corrispettivo Dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione
 
Contenuto dei dati di trasmissione

In precedenza, per le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia (sia attive sia passive) era richiesto il solo invio di specifiche informazioni, individuate dal punto 9.1 del provvedimento n. 89757/2018, vale a dire: i dati identificativi del cedente o prestatore; i dati identificativi del cessionario o committente; la data del documento comprovante l’operazione; la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti); il numero del documento; la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta (oppure, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione).

L’attuale versione del provv. n. 89757/2018, riferita alle operazioni decorrenti dal 1° luglio 2022, invece, si limita ad affermare che l’invio dei dati al SdI avviene “secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento”.

La versione 1.7 delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica, attualmente in vigore a seguito del provv. n. 374343/2021, quanto al contenuto del file XML, prevede diverse linee di dettaglio (campi della sezione 2.2.1).

Analizzandole, emerge la presenza di alcune informazioni che prima non erano contemplate nell’ambito dell’esterometro, tra cui la c.d. “descrizione” ossia: la “natura e qualità del bene/servizio oggetto della cessione/prestazione”.

È un’implementazione che va nella direzione di arricchire la comunicazione con controparti non stabilite di tutte le indicazioni obbligatorie della fattura, come individuate dall’art. 21 comma 2 del Dpr 633/72.

Si evidenzia come, sino al 1° luglio, le informazioni “qualitative” legate alla descrizione del bene o servizio non dovevano essere rilevate (né nell’esterometro né nel documento cartaceo) per gli acquisti da soggetti stabiliti nell’Ue, non essendo tali dati richiesti per l’integrazione delle fatture ex art. 46 del Dl 331/93.

(MF/ms)




Progetto KITT4SME: finanziamenti per soluzioni di intelligenza artificiale da Supsi

Bando Supsi (Svizzera Italiana): si segnala alle piccole imprese l’opportunità di partecipare al secondo round di open call del progetto KITT4SME. A proposito si allega un flyer di presentazione preparato con le informazioni rilevanti per promuovere l’iniziativa.
Obiettivo della call è finanziare piccoli consorzi che applichino soluzioni di intelligenza artificiale ai processi produttivi. Possono comporre il consorzio due soggetti: una piccola azienda che implementa una soluzione sviluppata da un’altra azienda o da un centro di ricerca. E’ certamente una buona occasione per piccole aziende che vogliano sperimentare l’uso di soluzioni innovative. Il budget massimo assegnato a ogni consorzio è di 200.000 €. L’importante è che si tratti di pmi e che ci sia almeno un’azienda che porta la soluzione tecnologica ed un’azienda manifatturiera che la utilizzi in ambito industriale. Possono anche essere entrambe italiane.

La call è aperta e ci sono maggiori informazioni sul sito del progetto cliccando qui 

Dato il tipo di call, è stato creato un matchmaking board attraverso il quale trovare partner interessati con i quali fare il consorzio.

Per maggiori informazioni contattare Silvia Negri, silvia.negri@api.lecco.it, 0341.282822.

(SN/am)




“Situazione critica e futuro incerto Pesa il caro energia”

Il Giornale di Lecco dell’11 luglio 2022, intervista al presidente di Api Lecco Sondrio Enrico Vavassori.




Sottoprodotti: la strada verso l’economia circolare

Si torna a sollecitare l’attenzione delle aziende sulla possibilità di gestire gli scarti di produzione come “sottoprodotti” ogniqualvolta si verifichino alcune condizioni che permettono di consegnare a terzi uno scarto adatto ad essere facilmente riutilizzato.
 
Si allega una scheda che mostra le 4 condizioni da rispettare per verificare l’esistenza dei requisiti per “convertire” la gestione di un “rifiuto” nella gestione di un “sottoprodotto”.
 
Si segnalano inoltre:
  • la pagina camerale che spiega l’opportunità di registrarsi in un “elenco” camerale, che favorisce l’incontro domanda – offerta di sottoprodotti.
  • Il sito Ecocamere, con la piattaforma telematica, prevista dal Regolamento 264/2016, per favorire lo scambio di sottoprodotti, che contiene tutte le informazioni per dare supporto a chi intende gestire sottoprodotti.
  • La pagina per accedere all’assistenza gratuita di Ecocamere per essere assistiti nella gestione sottoprodotti.

(SN/am)

 




Protocollo anti-Covid, aggiornamento 30 giugno: approfondimento da Confapi

Il 30 giugno è stato approvato il nuovo Protocollo condiviso, tra Governo e Parti Sociali, sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna il precedente Protocollo di aprile 2022 e che resta valido fino al 31 ottobre 2022 (salvo che le condizioni epidemiologiche dovessero peggiorare in modo repentino).

 

A fronte di questa novità, ogni datore di lavoro, previa consultazione delle rappresentanze sindacali e sentito il parere del Medico Competente (qualora nominato), deve riconvocare il comitato aziendale e provvedere ad aggiornare il protocollo anticovid interno.

Si invitano i datori di lavoro e gli Rspp alla lettura attenta del testo integrale del protocollo che si allega, ma anche a considerare l’approfondimento del dott. Mori di Confapi, sempre in allegato, che contiene molti dettagli utili a comprendere la ratio delle novità introdotte, tenendo conto delle altre regole vigenti negli spazi collettivi.

(SN/am)




IIS Badoni: un nuovo portale per l’alternanza scuola-lavoro

L’IIS A. Badoni di Lecco da quest’anno utilizza un portale dedicato per la gestione della documentazione relativa ai percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro).
 
Tale procedura permette di velocizzare la predisposizione di tutta la documentazione eliminando il cartaceo.
 
Invitiamo le aziende interessate che non hanno collaborato con l’ISS A. Badoni nell’anno scolastico 2021/22 a procedere con la registrazione al gestionale seguendo la procedura riportata nelle “Indicazioni Operative” e nel Manuale, entrambi allegati.
 
Per accedere al portale utilizzare cliccare qui 

Nel momento in cui l’Istituto accetterà l’iscrizione l’azienda riceverà un link per entrare nel portale utilizzando la email indicata nella richiesta di iscrizione, sarà vostra cura effettuare il reset della password e inserirne una vostra.
 
Per chiarimenti operativi rivolgersi a lavoro@iisbadoni.edu.it.

(SB/mc)




Nuovo sistema di interscambio dei pallet

La recente legge n. 51 del 20 maggio 2022 prevede una nuova disciplina che istituisce e regola il “sistema di interscambio di pallet”. E’ previsto l’obbligo di restituzione pallet da parte del destinatario della merce, salvo manleva; se l’interscambio contestuale dei pallet non è possibile, chi riceve la merce emette un voucher digitale o cartaceo che costituisce un titolo di credito. La tipologia di pallet da scambiare è indicata sul documento di trasporto e non è modificabile da parte del destinatario della merce. In base alle nuove norme il destinatario della merce trasportata su pallet è obbligato a restituire al proprietario/committente un numero di pallet uguale a quello ricevuto, dello stesso tipo e della stessa qualità (o comunque equiparabile per stato di conservazione a quello ricevuto).

La norma è rilevante per il settore logistico ed è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 20 maggio 2022. La legge n. 51 del 20 maggio 2022 di fatto converte il DL 21/2022. In particolare, l’art.17 bis si occupa dell’istituzione del sistema di interscambio di pallet, illustrandone le finalità e le definizioni, mentre l’art.17 ter disciplina il sistema stesso. Per l’autotrasporto rimane comunque in vigore la legge 127/2010.
Nel caso in cui non vengano riconsegnati uno o più pallet entro 6 mesi dalla data del voucher, scatta l’obbligo del pagamento – da parte del soggetto obbligato alla restituzione – di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.
La legge stabilisce che ogni patto contrario alle norme dell’art.17 bis e 17 ter è nullo.
Il valore di mercato del pallet usato è stabilito con decreto del MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), che provvede anche all’aggiornamento del valore secondo una tempistica prestabilita ed è competente per l’attività di vigilanza e monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio, anche al fine di ridurne al minimo l’impatto ambientale.

Per consultare il testo della legge descritta si rimanda al sito del Ministero, qualche informazione aggiuntiva si può ottenere dal sito economia circolare.

(SN/am)

 




Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica

L’art. 9 del Dl 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. Dl “Semplificazioni fiscali”), nella versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, conferma l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica di cui all’art. 2 commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del Dl 138/2011 convertito.

Lo stesso art. 9 dispone, al comma 1, che l’abrogazione opera “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022”; il comma 3 valuta gli effetti dell’abrogazione della disciplina in termini di gettito prendendo in considerazione gli anni 2023 e seguenti.

L’impostazione adottata ai fini dell’individuazione della decorrenza dell’abrogazione ricalca quella già impiegata, in sede di introduzione della disciplina, dall’art. 2 comma 36-duodecies del Dl 138/2011, il quale disponeva che le norme relative alle società in perdita sistematica dovessero trovare applicazione “a decorrere dal periodo d’imposta successivo” a quello in corso al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 138/2011.

A commento, l’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 35/2012, § 1.3, aveva precisato che “per i soggetti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare, le disposizioni in materia di società in perdita sistematica trovano applicazione a decorrere dal 2012”; di conseguenza, il periodo di osservazione rilevante (all’epoca, pari a tre anni) era il triennio 2009-2010-2011.

In altre parole, il periodo di entrata in vigore della modifica rappresentava il periodo in cui verificare lo status di comodo, mediante osservazione del triennio precedente, computato a ritroso.

In linea con quanto previsto in sede di introduzione, il Dl “Semplificazioni fiscali” individua quale periodo di abrogazione della disciplina il periodo di imposta 2022 per i soggetti “solari”, rendendo quindi irrilevanti i risultati fiscali realizzati nel quinquennio precedente.

Tale lettura è confermata dalla circostanza per cui l’art. 9 del Dl 73/2022, nello stimare la mancanza di gettito derivante dall’abrogazione, prende in considerazione, quale prima annualità interessata, il 2023, ovvero l’anno in cui saranno versate le (minori) imposte relative al periodo di imposta 2022.

Per effetto delle modifiche le penalizzazioni previste dall’art. 30 della L. 724/94 non troveranno, quindi, applicazione per il periodo di imposta 2022 “solare” laddove:

  • i periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;
  • ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.
Resta, invece, ferma l’applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica per il periodo di imposta 2021 “solare” (modelli REDDITI 2022); non viene inoltre modificata la disciplina delle società non operative per insufficienza di ricavi di cui all’art. 724/94 che quindi troverà applicazione anche per i periodi di imposta 2022 e successivi.

Va altresì evidenziato che la struttura della disciplina delle società in perdita sistematica presuppone la presenza di uno storico di annualità da monitorare, rappresentato dal quinquennio oggetto di osservazione, oltre al periodo di imposta in cui la disciplina trova applicazione.

Ne deriva che, come in precedenza chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 25/2012, § 6.2, nei confronti di quelle società che non hanno un periodo minimo di anzianità, la disciplina sulle società in perdita sistematica non trova applicazione. 

A riguardo, la successiva circ. Agenzia delle Entrate n. 6/2015, § 14.1, ha puntualizzato che per i soggetti costituiti da meno di sei anni, la disciplina sulle società in perdita sistematica non trova applicazione per mancanza del relativo presupposto. Nel documento, la stessa Agenzia precisa che il primo periodo d’imposta astrattamente utile di applicazione della disciplina in esame è il settimo anno dalla costituzione.

Tale assunto sembra poggiare sul meccanismo di funzionamento delle cause di disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica e, ai fini che qui interessano, della causa relativa alle società che si trovano nel primo periodo di imposta (art. 1 lett. m) del provv. Agenzia delle Entrate 11 giugno 2012).

Nel contesto della disciplina in esame, infatti, tali cause “interrompono” il quinquennio di osservazione, con la conseguenza che il riscontro di una di esse azzera il conteggio (circ. Agenzia delle Entrate n. 23/2012, § 1.2.1). In altre parole, per una società costituita nel 2016 il primo periodo astrattamente interessato sarebbe il 2022 (il quinquennio è, infatti, conteggiato a partire dal 2017). Tuttavia, in considerazione dell’abrogazione della disciplina, la stessa società non subirebbe penalizzazioni.

Ne deriva che, in virtù del particolare meccanismo illustrato, le società costituite dal 2016 in avanti, fino al 2021 prive dei presupposti di applicazione della disciplina, sono automaticamente “salve”.

(MF/ms)
 




Proroga per la Lipe del secondo trimestre

La comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva, che non è venuta meno con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019, ha cadenza trimestrale, deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, fatta eccezione per la comunicazione relativa al secondo trimestre, la cui scadenza è fissata al 16 settembre 2022.

Tale tempistica opera a prescindere dalla periodicità di liquidazione dell’imposta, sia essa mensile o trimestrale, in quest’ultimo caso per natura o per opzione.

Proroga per la Lipe del secondo trimestre

A seguito della novità introdotta dal decreto Semplificazioni (Dl n. 73/2022), il termine del 16 settembre è sostituito con quello del 30 settembre, consentendo in tal modo ai contribuenti di beneficiare di un maggior termine per comunicare i dati delle liquidazioni periodiche Iva del secondo trimestre dell’anno.

Per effetto dell’art. 12-quater, comma 1, Dl. n. 34/2019 (decreto Crescita), inserito in sede di conversione dalla legge n. 58/2019, la comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione IVA annuale che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

La modifica intende semplificare l’obbligo comunicativo in esame, prevedendo la facoltà, per i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA annuale entro il mese di febbraio, di comunicare i dati delle liquidazioni relative al quarto trimestre all’interno della dichiarazione, evitando un duplice adempimento dichiarativo e comunicativo, senza incidere sui termini di liquidazione e versamento dell’imposta.

Va da sé che i soggetti che decidono di non avvalersi della semplificazione devono trasmettere la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre entro il mese febbraio dell’anno successivo a quello del periodo di riferimento, nonché presentare la dichiarazione IVA annuale secondo i termini ordinari, vale a dire entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, ex art. 8, comma 1, Dpr n. 322/1998.

Al fine di consentire ai contribuenti interessati di avvalersi della facoltà di comunicare con la dichiarazione annuale i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre, nel modello di dichiarazione IVA è stato istituito il quadro VP, la cui composizione riproduce l’analogo ed unico quadro del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Comunicazione dell’avvenuta presentazione telematica

Le istruzioni relative al modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche precisano che la ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati della comunicazione è resa disponibile nell’apposita sezione dell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate, nonché nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.

In relazione alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, le istruzioni chiariscono, richiamando le indicazioni della C.M. n. 195/E/1999, che si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto. In tal caso, come specificato dalla risoluzione n. 5/E/2003 (§ 2.6), l’invio si considera comunque tempestivo, non comportando pertanto l’applicazione di sanzioni, se il file viene correttamente accettato dal sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.

La stessa possibilità di re-invio era stata riconosciuta dall’Agenzia per la comunicazione dei dati delle fatture (risposta alle FAQ del 6 aprile 2018), anche in questo caso, però, senza specificare se i cinque giorni successivi da prendere in considerazione siano quelli “lavorativi”.

Seppure in altre occasioni – come, per esempio, a proposito della trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto (provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28 ottobre 2016, n. 182017) – sia stato espressamente indicato che la trasmissione del file corretto deve avvenire entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto, si ritiene che, anche per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, sia possibile rimediare, senza applicazione di sanzioni, facendo riferimento ai cinque giorni lavorativi che seguono lo scarto.

Se, quindi, il file sarà inviato e scartato il 30 settembre 2022, sarà possibile ritrasmettere la comunicazione entro il 7 ottobre 2022, avendo cura di conservare – al fine di evitare eventuali contestazioni – non solo la comunicazione originaria di scarto, ma anche la successiva ricevuta di avvenuta trasmissione telematica dei dati.

Rettifica della comunicazione già trasmessa

Le istruzioni relative alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche precisano che se sono presentate più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti.

L’Agenzia delle Entrate, in merito al comportamento da tenere nel caso si intenda rettificare una comunicazione già trasmessa e per la quale sia scaduto il termine di presentazione, ha chiarito che il sistema telematico accoglie eventuali comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario, ribadendo che, ovviamente, la comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse (risposta alle FAQ del 26 maggio 2017).

La comunicazione non deve essere inviata in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP, come nel caso dei contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva.

L’obbligo, invece, sussiste nell’ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel Quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della comunicazione.

Correzione di eventuali errori od omissioni

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter, Dlgs. n. 471/1997).

Sul punto, le istruzioni ribadiscono quando già specificato dalla risoluzione n. 104/E/2017, ossia che per correggere eventuali errori od omissioni è possibile presentare una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, prima della presentazione della dichiarazione annuale. Successivamente, la correzione deve avvenire direttamente nella dichiarazione, compilando il quadro VH; sicché, se quest’ultima è stata presentata senza provvedere alla relativa regolarizzazione occorrerà sanare le irregolarità od omissioni presentando una dichiarazione integrativa.

(MF/ms)
 




La nuova certificazione degli investimenti in R&S & I&D

In uno scenario caratterizzato da sempre più frequenti contestazioni dell’Amministrazione finanziaria sull’inquadramento delle attività svolte nei periodi 2015-2019 nell’ambito della ricerca e sviluppo ammissibile al credito d’imposta ex articolo 3 Dl 145/2013 e dalla possibilità, da attivare entro il 30.09.2022, di sanare le indebite compensazioni effettuate entro il 22.10.2021 con la procedura di riversamento spontaneo prevista dall’articolo 5, commi 7-12, Dl 146/2021, era improrogabile un intervento decisivo atto a consentire alle imprese l’applicazione della nuova disciplina del credito d’imposta R&S&I&D “in condizioni di certezza operativa”.

Un primo tentativo in tale direzione, seppur parzialmente infruttuoso, è ravvisabile nelle modifiche apportate dalla lettera g) del comma 1064, articolo 1, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) all’onere di relazione tecnica del comma 206 dell’articolo 1, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020), che ha imposto l’obbligo di asseverazione del documento col fine di “assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute”.

La mancanza di ulteriori chiarimenti sulla modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 ha indotto le imprese ad adottare soluzioni difformi, che spaziano dall’asseverazione ad opera del medesimo legale rappresentante e/o del responsabile delle attività, fino al rilascio di una perizia tecnica asseverata da parte di un soggetto terzo.

L’articolo 23, commi 2-8, Dl. 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni fiscali) è intervenuto sul tema delineando un vero e proprio sistema di certificazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica incardinati nella disciplina dell’articolo 1, commi 198-207, L. 160/2019.

La certificazione degli investimenti rappresenta uno strumento liberamente azionabile dal contribuente a propria tutela, in virtù del suo effetto vincolante nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

In attesa della pubblicazione del DPCM su proposta del Mise e di concerto con il Mef, previsto entro il 22.07.2022, che dovrà definire i requisiti dei certificatori, le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e le condizioni di richiesta della certificazione, gli oneri a carico dei richiedenti parametrati ai costi della procedura, analizziamo nel dettaglio le caratteristiche del nuovo sistema di certificazione.

L’ambito applicativo della certificazione comprende tutte le attività ammissibili al nuovo credito d’imposta R&S&I&D (in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2020 per la generalità delle imprese), ivi incluse le attività di innovazione tecnologica con obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, già effettuate o da effettuarsi, purché non siano già state contestate violazioni relative all’utilizzo del credito o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento in relazione alle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Il contenuto della certificazione attiene alla qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività ammissibili al credito d’imposta.

L’aspetto di maggiore appeal del sistema risiede nell’effetto vincolante della certificazione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, che comporta la nullità degli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni.

Unica deroga a questo effetto vincolante è rappresentata dal caso in cui la certificazione venga rilasciata per un’attività diversa da quella concretamente realizzata, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti.

Legittimati al rilascio della certificazione saranno i soggetti abilitati secondo i requisiti da definirsi dall’apposito DPCM.

Sulla natura e le caratteristiche dei soggetti il testo del comma 3 dell’articolo 23, Dl 73/2022 resta generico, precisando soltanto che si tratterà di:

  • soggetti pubblici o privati;
  • in possesso di requisiti, idonei anche a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità;
  • iscritti all’apposito albo dei certificatori, tenuto dal Mise.
Ulteriore aspetto che dovrebbe garantire l’efficacia del sistema di certificazione è l’ingerenza del Mise sui procedimenti valutativi adottati dai certificatori: i soggetti abilitati dovranno infatti attenersi, nell’espletamento dell’incarico, a quanto previsto da apposite linee guida del Mise, periodicamente elaborate ed aggiornate e saranno soggetti ad attività di vigilanza.

Il sistema di certificazione così delineato prevede dunque un ruolo pervasivo del Mise, che potrà contare su una spesa autorizzata al comma 8 di euro 307.000 per il 2022 ed euro 614.000 annui a decorrere dal 2023 per costituire una task force dedicata mediante ampliamento del proprio organico con le seguenti figure:

  • un dirigente di livello non generale;
  • dieci unità di personale non dirigenziale.
(MF/ms)