Economia malata: “La finanza vuole spremerla”
La Provincia del 15 novembre 2022, parla Angelo Cortesi, titolare dell’associata Co.El e consigliere Api Lecco Sondrio.
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La Provincia del 15 novembre 2022, parla Angelo Cortesi, titolare dell’associata Co.El e consigliere Api Lecco Sondrio.
La Provincia del 13 novembre 2022, parla Piero Dell’Oca titolare della associata Tecnofar e consigliere Api Lecco Sondrio.
La Provincia del 12 novembre 2022, l’intervento di Andrea Beri dell’associata Ita Spa nel convegno “Bilanci d’acciaio”.
Tra gli interventi, alcuni riguardano la prevenzione degli incidenti più gravi e cioè dei traumi maggiori:
Api Lecco Sondrio può assistervi nella valutazione degli interventi da fare e nella rendicontazione di quelli fatti, potete scrivere a silvia.negri@api.lecco.it.
Inoltre può caricare i dati entro la scadenza di febbraio 2023 purchè la richiesta venga anticipata fin da ora e comunque entro il mese precedente.
(SN/am)
Il Consorzio per il Trasferimento Tecnologico C2T e Find Your Doctor organizzano ”Innovazione possibile“, un evento online in cui pmi e startup lombarde racconteranno come hanno concretizzato i loro progetti innovativi utilizzando in modo virtuoso il programma Tech Fast di Regione Lombardia, concepito per favorire la trasformazione tecnologica e digitale.
Obiettivo dell’evento è stimolare un momento di discussione costruttiva sui modi in cui i fondi pubblici per la Ricerca & Sviluppo possano concretamente essere messi a valore, come volano per un modello di innovazione sostenibile e possibile anche per chi non possiede grandi capitali da investire.
Tra i relatori dell’evento ci sono anche Carlo Antonini, responsabile scientifico di ApiTech, la divisione innovazione e sviluppo di Api Lecco Sondrio e Luigi Sabadini, presidente di Confapindustria Lombardia.
Per maggiori informazioni sul programma e iscrizioni CLICCARE QUI.
In allegato la locandina.
(SN/am)
Il servizio a sportello sarà attivo presso la sede Api Lecco Sondrio in via Pergola 73 a Lecco, ogni mercoledì dalle 9.00 alle 11.00, dal 16 novembre sino a giugno 2023.
E’ consigliata la prenotazione chiamato il numero 389 180 4372.
In caso di esigenze particolari, sarà possibile concordare con l’operatore un incontro presso la sede aziendale.
(FP/fv)
In Provincia di Lecco la sessione formativa, con rilascio di tre ore di crediti, si svolgerà: martedì 15 novembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 13.30 presso la sala riunioni INAIL 4^ piano – Via B. Buozzi 15 Lecco.
La sottoscrizione di un accordo tra Inail Lombardia, la Direzione Generale Sicurezza della Regione e l’Automobile Club Milano, permette di promuovere la cultura della sicurezza alla guida, in occasione di lavoro.
L’obiettivo dei corsi “Guidare chi guida”, gratuiti e con vasto gradimento nelle sessioni già proposte, è rendere consapevoli i lavoratori e le aziende dei pericoli nelle varie modalità di trasporto e di prevenire il rischio legato alle attività lavorative in cui sia prevista la guida di un veicolo aziendale.
E’ previsto il rilascio di crediti formativi per gli RSPP e ASP, ma il corso è aperto anche alla partecipazione di dipendenti di enti ed aziende situate su tutto il territorio regionale lombardo interessati ad informazioni/conoscenze sul tema della sicurezza stradale.
Entro lunedì 14 novembre alle ore 12 si raccomanda l’iscrizione attraverso l’inserimento dei propri dati nel Google Form predisposto da Api Lecco Sondrio cliccando qui indicando data e luogo di nascita oltre al codice fiscale del partecipante.
Durante il corso verrà distribuito ai partecipanti copia del Manuale di “Guidare chi Guida”.
Il referente in Api per questa iniziativa è la dott.ssa Silvia Negri, silvia.negri@api.lecco.it, il contatto in ACM (Milano) è la dott.ssa Emanuela Bensi di ACM, e.bensi@acmservices.it
Si allega locandina con il dettaglio degli interventi.
(SN/am)
(RP/rp)
Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 35 del 4 novembre, fornendo gli attesi chiarimenti sull’art. 12 del Dl 115/2022 e adottando la soluzione più restrittiva, contrariamente a quanto sembrava emergere dal dossier del Servizio studi del Senato al Dl “Aiuti-bis”.
La citata disposizione, si ricorda, prevede che “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (…), non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00”.
Dalla lettura della disposizione e delle relazioni illustrativa e tecnica, secondo l’Agenzia “risulta evidente” che la disciplina applicabile sia quella dell’art. 51 comma 3 del Tuir e che la deroga a tale comma, introdotta dalla disposizione in parola, riguardi esclusivamente il limite massimo di esenzione e le tipologie di fringe benefit concessi al lavoratore, senza comportare, con ciò, alcuna modifica al funzionamento del regime di tassazione in caso di superamento dei limiti di non concorrenza stabiliti dalla norma.
Ad avviso dell’Agenzia, nella citata relazione illustrativa, infatti, è chiarito che con “la misura in esame si eleva, per la prima volta, la soglia di esenzione a 600 euro” e nella relazione tecnica si ribadisce che, per la stima degli effetti della predetta disposizione, è stato “calcolato l’ammontare degli stessi [fringe benefit, ndr] innalzando per tutti i soggetti la soglia di esenzione”.
Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 600 euro.
In altri termini, se il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente nel 2022 è pari a 700 euro, l’importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente sarà pari a 700 euro (come avviene ordinariamente), non soltanto l’eccedenza di 100 euro.
Posto che la disposizione si riferisce esclusivamente all’anno di imposta 2022, l’Agenzia ricorda che, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Tuir, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).
Quanto all’ambito applicativo della disposizione prevista per il 2022, l’Amministrazione finanziaria afferma che la stessa si applica, come previsto dall’art. 51 comma 3 del Tuir, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo l’art. 51 del Tuir; inoltre, i fringe benefit in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.
L’Agenzia ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir, rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12 del Tuir, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Rapporti con il “bonus carburante”
In merito ai rapporti con il “bonus carburante” di cui all’art. 2 del Dl 21/2022, la circolare in esame afferma che, a seguito della modifica intervenuta al regime dell’art. 51 comma 3 del Tuir, per fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro per uno o più buoni benzina e un valore di 600 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Se il valore in questione è superiore a 200 euro, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.
Al riguardo, viene precisato che tale regola generale si applica anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit, superando quindi l’espressione “sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato” riportata nella circolare n. 27/2022; in luogo del prelievo sostitutivo troverà quindi applicazione la tassazione ordinaria, fermi restando tutti gli altri chiarimenti e le esemplificazioni resi nel medesimo documento di prassi.
(MF/ms)