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Contributi a fondo perduto per le pmi per progetti sull’efficienza energetica

Regione Lombardia mette a disposizione incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese, compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con eventuali sistemi di accumulo.
La misura è rivolta alle piccole e medie imprese che operano del settore manifatturiero o estrattivo (con partita iva registrata con codici Ateco B o C), aventi sede operativa in Lombardia.
La dotazione finanziaria ammonta a € 10.000.000, ripartiti come segue:
  • € 5.000.000 per l’efficientamento energetico degli impianti produttivi (linea 1);
  • € 5.000.000 per l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da destinare all’autoconsumo (linea 2).
Il finanziamento, a fondo perduto, prevede le seguenti tipologie di spesa ed entità dell’agevolazione.
  • Linea 1 e 2: 50% dei costi per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi, nel limite del 10 % del totale dei costi previsti.
  • Linea 1: 40% delle spese ammissibili per interventi di efficientamento energetico.
  • Linea 2: 30% delle spese ammissibili per installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con possibile integrazione di sistemi di accumulo.
Gli interventi ammissibili sono i seguenti.
  • Linea 1: interventi di modifica, sostituzione o integrazione degli impianti produttivi che consentano di migliorare la prestazione energetica del sito produttivo dell’impresa, calcolato in base ai consumi (termici ed elettrici) della produzione degli ultimi 3 anni solari. La riduzione dell’indice di prestazione energetica deve essere almeno del 7% e non deve includere la riduzione dei consumi relativi alla climatizzazione della sede produttiva. La domanda di contributo dovrà assicurare un investimento minimo, calcolato con riferimento alle sole spese ammissibili, di € 80.000, iva esclusa.
  • Linea 2: installazione di impianti fotovoltaici con potenza di picco fino a 1 MW sulle coperture delle sedi produttive e delle relative pertinenze, con possibile integrazione di sistemi di accumulo, finalizzati alla produzione e allo stoccaggio di energia elettrica per il fabbisogno dell’impresa.
Per ciascuna linea, il contributo per gli investimenti non potrà superare l’importo massimo di € 400.000, al netto del contributo relativo alle spese per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi (nei limiti sopra indicati). La medesima impresa potrà chiedere e ottenere il contributo per ciascuna linea di intervento, con due distinte domande.

La misura prevede diversi requisiti di ammissibilità e di spese ammissibili, come dettagliato nel dgr n. 4650 del 3/5/2021.

Il bando verrà predisposto e, una volta approvato, sarà pubblicato sul BURL e sulla piattaforma Bandi online di Regione Lombardia.

ApiTech, start-up innovativa e digital innovation hub, può supportate le aziende nei loro progetti.

Se interessati chiediamo di contattarci scrivendo a: ileana.malavasi@api.lecco.it, oppure telefonando allo 0341.282822.

(IM/im)

 




Corso: formazione specifica lavoratori non addetti ai reparti produttivi – Accordo Stato-Regioni 2011 e 2016 (Rischio basso)

Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove il corso “Formazione specifica lavoratori non addetti ai reparti produttivi Accordo Stato-Regioni 2011 (rischio alto)” rivolto a tutti i lavoratori non addetti ai reparti produttivi che non abbiamo già effettuato tale formazione obbligatoria ed in particolare ai neo assunti.

L’obiettivo del corso è quello di assolvere l’obbligo del datore di lavoro di provvedere alla formazione dei lavoratori, anche neo-assunti, a proprie spese e nel corso dell’orario di lavoro. A tal proposito l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha precisato:
Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione.
 
Il legislatore obbliga che la formazione avvenga prima dell’assunzione, ma se questo non fosse possibile, deve avvenire contestualmente all’assunzione e terminato entro 60 giorni.
 
Ogni lavoratore non addetto ai reparti produttivi deve essere formato sulla sicurezza sul lavoro attraverso corsi, composti da:
A) un modulo generale (4 ore)
B) un modulo specifico sui rischi per un determinato luogo di lavoro (4 ore rischio basso).
 
Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.
 
Programma
 
Ergonomia: concetti, il fattore umano, tipi di errore, l’ergonomia nel D.lgs.81/2008
 
Ambienti di lavoro (all.IV D.lgs.81/2008): definizioni, stabilità e solidità, altezza, cubatura, superficie, pavimenti, muri, soffitti, vetrate, vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi, vie e uscite di emergenza, porte e portoni, scale, posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni, locali di riposo e refezione, rischi, prevenzione e protezione
 
Segnaletica di sicurezza: tipologia di segnaletica, esempi
 
Uso scale portatili e sgabelli: definizioni, precauzioni prima, dopo e durante l’uso, rischi, prevenzione e protezione
 
Videoterminale: definizione videoterminlista, posto di lavoro, principali fattori di rischio legati all’uso del VDT, sorveglianza sanitaria, postura corretta, illuminazione, microclima, prevenzione e protezione
 
Lavoro indoor: concetti, rischi, prevenzione e protezione
 
Rischio elettrico: concetti, principali fattori di rischio, danni, elettrocuzione, incendio, esplosione, prevenzione e protezione
 
Movimentazione manuale dei carichi: concetti, principali fattori di rischio, prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria, equilibrio del corpo, disturbi e principali patologie degli arti superiori, disturbi e principali patologie del rachide, anatomia del rachide
 
Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: concetti, principali fattori di rischio, prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria, disturbi e principali patologie degli arti superiori
 
Stresse lavoro-correlato: concetti, principali fattori di rischio, i meccanismi dello stress, effetti negativi, danni provocati, eventi sentinella, mobbing, burn-out, strategie di coping, resilienza, prevenzione e protezione
 
Gestione delle emergenze: concetti, scenari delle emergenze

Calendario: 
Teleformazione
Lunedì 5 luglio 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 
 
Costi:
Il costo per la partecipazione al corso è di:
€ 60,00 + Iva per associati ad Api Lecco Sondrio
€ 90,00 + Iva per non associati ad Api Lecco Sondrio
 
Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l’Api via email nadia.crotta@api.lecco.it entro venerdì 2 luglio 2021.
 
Si precisa che:

  • I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
  • nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
  • per ottenere l’attestato di frequenza è obbligatorio partecipare al 90% del percorso formativo.
L’Area Formazionje dell’Api di Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (tel. 0341.282822).

 
(SB/mc)




Al via il progetto “Bootcamp Accelera” Confapi-Amazon

Per le nostre aziende associate Confapi, in collaborazione con Amazon e il Mip Politecnico Milano, ha ideato l’iniziativa “Bootcamp Accelera”.
 
Il progetto offre agli associati Confapi un corso di formazione completamente gratuito, che ha l’obiettivo di supportare le pmi e startup nell’avvio e nello sviluppo delle vendite online.

Il corso si svolgerà online nel mese di giugno 2021 con 5 giorni di formazione live dalle 16.00 alle 18.00.
 
Per iscriversi CLICCARE QUI

Il programma delle lezioni:
 

  • Lunedì 14 giugno
    Strategia di business digitale: formulazione, implementazione, crescita – MIP Politecnico di Milano
     
  • Mercoledì 16 giugno
    Come vendere sullo store Amazon in Italia e all’estero – Amazon
  • Giovedì 17 giugno
    Scopri come sviluppare ed espandere il tuo business su Amazon – Amazon
     
  • Venerdì 18 giugno
    Marketing Digitale – MIP Politecnico di Milano
     
  • Lunedì 21 giugno
    Strategia di vendita digitale dell’Omnicanalità – MIP Politecnico di Milano
 

Si allega locandina del corso.

(MP/am)
 




Corso: datore di lavoro Rspp – Rischio alto

A seguito delle richieste di fabbisogno formativo con la presente Vi comunichiamo che l’API di Lecco e Sondrio, con la collaborazione di APISERVIZI Srl, promuove un corso rivolto alla formazione dei Datori di Lavoro che ricoprono direttamente l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Obiettivi

Espletare il percorso formativo per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs.81/08, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
Il presente corso si svolgerà secondo i contenuti, le articolazioni e le modalità dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.223/CSR
Nello specifico, il corso è per i DL/RSPP delle imprese il cui codice ATECO di appartenenza le posiziona nel livello di rischio ALTO, in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.
(individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007 di cui all’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.223/CSR)

Destinatari

I datori di lavoro che intendono ricoprire direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione esclusivamente nei seguenti casi:
 

Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 lavoratori
Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
Altre aziende fino a 200 lavoratori
i quali non hanno frequentato corsi di formazione
oppure:
  • sono stati incaricati come DL/RSPP prima del 31/12/1996 e non hanno svolto l’aggiornamento entro 10/01/2014
  • sono stati incaricati come DL/RSPP dopo 01/01/1997, hanno svolto formazione documentata secondo DM 16/01/1997 ma non hanno svolto l’aggiornamento obbligatorio entro 11/01/2017
Precisazione
Il corso oggetto del presente accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Programma
Modulo 1 normativo – giuridico
  • il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
  • la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
  • la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
  • il sistema istituzionale della prevenzione;
  • i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;
  • il sistema di qualificazione delle imprese.
Modulo 2 gestionale – gestione ed organizzazione della sicurezza
  • i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
  • la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
  • la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
  • il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);
  • i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
  • gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
  • il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
  • la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
  • l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;
Modulo 3 tecnico – individuazione e valutazione dei rischi
  • i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • il rischio da stress lavoro-correlato;
  • i rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi;
  • i dispositivi di protezione individuale;
  • la sorveglianza sanitaria;
Modulo 4 relazionale – formazione e consultazione dei lavoratori
  • l’informazione, la formazione e l’addestramento;
  • le tecniche di comunicazione;
  • il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
  • la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Valutazione e certificazione
Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste sarà somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.
Dopo il superamento della verifica di apprendimento, sarà rilasciato un attestato di frequenza conforme alla Circolare regionale 17/09/2012, n°7
 
Docenti
In possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 emanato in attuazione art.6, comma 8, lettera m-bis) del D. Lgs.81/2008 entrato in vigore 18 marzo 2014 – requisito obbligatorio per tutti i docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza (punto 12.1 dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016).
 
Calendario
Martedì 21 settembre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30  – dalle ore 13.30 alle ore 17.30 
Martedì 28 settembre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30  – dalle ore 13.30 alle ore 17.30 
Martedì 5 settobre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 – dalle ore 13.30 alle ore 17.30 
Martedì 12 ottobre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 – dalle ore 13.30 alle ore 17.30 
Martedì 19 ottobre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 – dalle ore 13.30 alle ore 17.30 
Martedì 26 ottobre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 
Martedì 2 novembre 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 + 1 ora di verifica finale di apprendimento
 
Totale: 48  ore + 1 ora per la Verifica finale di apprendimento
 
Sede
Teleformazione

 
Costi
Il costo per la partecipazione al corso è di
€ 520.00 + Iva per associati ad Api Lecco e Sondrio.
€ 630.00 + Iva per non associati ad Api Lecco e Sondrio.
 
Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l’Api  via email nadia.crotta@api.lecco.it  entro lunedì 13 settembre 2021.
 
Si precisa che:
  • I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
  • nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
  • per ottenere l’attestato di frequenza è obbligatorio partecipare al 90% del  percorso formativo.
L’Area Formazione dell’Api di Lecco e Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (tel. 0341.282822).

(SB/mc)




Tamil e Viti sulla ripresa

La Provincia del 7 giugno 2021, le nostre aziende associate Tamil e Viti commentano la ripresa.




“Sabatini”? Giù la saracinesca. L’Api: “E’ incomprensibile”

La Provincia del 4 giugno 2021, il direttore di Api Marco Piazza commenta la novità di chiudere lo sportello della “Nuova Sabatini”. 




Confapi: focus sul problema materie prime

Come saprete negli ultimi mesi si è registrato un significativo aumento dei prezzi delle materie prime (acciaio, legno e plastica in particolare) e anche un calo della disponibilità di queste ultime. 

Gli effetti di questa situazione stanno ricadendo sulle nostre aziende creando seri problemi. 

Confapi da mesi sta sollecitando le istituzioni per cercare di risolvere la questione, nei giorni scorsi ha redatto e inviato al Governo il documento che vi alleghiamo.

Il focus, che vi invitiamo a leggere, è un rapporto dettagliato su:

  • cause aumento prezzi 
  • carenza materie prime
  • polimeri
  • proposte Confapi per trovare una soluzione
 

(AM/am)




Decreto Sostegni Bis: le novità in sintesi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25.05.2021 il Dl. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”). Si richiamano, di seguito, in sintesi, le più rilevanti novità introdotte.

 

Riproposto il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni
Articolo 1 Dl.73/2021
È riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto ai beneficiari del contributo previsto dal Decreto Sostegni che hanno la partita Iva attiva alla data del 26.05.2021.
Contributo a fondo perduto: modalità di calcolo del fatturato alternativa
Articolo 1 Dl. 73/2021
In alternativa al contributo di cui al precedente punto, è possibile beneficiare di un contributo calcolato sul confronto dell’ammontare medio mensile del fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 e 01.04.2019-31.03.2020.
La misura del contributo è diversa, a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni.
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni devono essere applicate le seguenti percentuali allo scostamento del fatturato:
a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
c) 40% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 20% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni trovano invece applicazione le seguenti percentuali:
a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per la richiesta di questo contributo dovrà essere trasmessa apposita istanza; i soggetti obbligati a presentare le Li.Pe. potranno presentare l’istanza solo dopo aver presentato la comunicazione relativa al I° trimestre 2021.
Contributo a fondo perduto per la riduzione del risultato economico d’esercizio.
Articolo 1 Dl. 73/2021
È previsto un contributo a fondo perduto per coloro che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto del Mef.
Sempre al Mef è attribuito il compito di stabilire, con apposito decreto, la percentuale da applicare per l’individuazione dell’ammontare del contributo.
L’istanza per il riconoscimento del contributo in esame potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 è presentata entro il 10.09.2021.
Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse
Articolo 2 Dl. 73/2021
È istituito un fondo per il sostegno delle attività che hanno subito la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 01.01.2021 e il 26.05.2021 in forza delle previsioni del Dl. 19/2020.
Sarà emanato apposito decreto per individuare i soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto.
Credito d’imposta locazioni 2021
Articolo 4 Dl. 73/2021
Il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto d’azienda è riconosciuto per i canoni dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021:

  • agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi non superiori a 15 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali,
  • a condizione che il fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato medio mensile del periodo 01.04.2019-31.03.2020 (tale requisito non deve essere rispettato se l’attività è iniziata dal 2019).

Viene prorogato fino al 31 luglio 2021 il credito d’imposta locazioni previsto per le imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi e tour operator.

Proroga del periodo di sospensione della riscossione
Articolo 9 Dl. 73/2021
È stato differito al 30 giugno 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti dovranno dunque essere effettuati entro il 31 luglio 2021.
Misure di sostegno al settore sportivo
Articolo 10 Dl. 73/2021
Viene incrementata la dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”, destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva.
Misure per il sostegno alla liquidità
Articolo 13 Dl. 73/2021
Le speciali disposizioni introdotte dal Decreto Liquidità, riguardanti, tra l’altro, anche il Fondo centrale di garanzia Pmi trovano applicazione fino al 31.12.2021 (in luogo del 30.06.2021, come in passato previsto).
Plusvalenze da cessione di partecipazioni
Articolo 14 Dl. 73/2021
Non sono soggette a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di Snc, Sas, SpA, SapA, Srl, ecc., se, entro un anno dal loro conseguimento, sono reinvestite in start up innovative o Pmi innovative mediante sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025.
Le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Le disposizioni in esame si applicano anche alle plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale di Pmi innovative.
Proroga moratoria per le Pmi
Articolo 16 Dl. 73/2021
Previa specifica comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.06.2021 sono prorogate fino al 31.12.2021 le misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, Dl. 18/2020, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile.
Quindi, ad esempio, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso fino al 31.12.2021.
Note di credito Iva e procedure concorsuali
Articolo 18 Dl. 73/2021
Viene prevista la modifica dell’articolo 26 Dpr. 633/1972anticipando i termini per l’emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale).
“Ace innovativa”
Articolo 19 Dl. 73/2021
Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, per gli incrementi di capitale proprio è riconosciuto un rendimento nozionale con applicazione di un’aliquota del 15%. Gli incrementi del capitale proprio, inoltre, rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta.
Credito d’imposta beni strumentali
Articolo 20 Dl. 73/2021
Viene estesa anche ai soggetti con ricavi pari o superiori a 5 milioni di euro la facoltà di utilizzo in compensazione del credito d’imposta su beni materiali ordinari in unica soluzione.
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Articolo 32 Dl. 73/2021
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (se in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, Dl. 34/2019) spetta un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.
Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo
Articolo 42 Dl. 73/2021
Viene riconosciuta un’ulteriore indennità di 1.600 euro ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, Dl.41/2021.
La norma richiama poi ulteriori fattispecie al ricorrere delle quali può essere riconosciuta apposita indennità.
Indennità per i collaboratori sportivi
Articolo 44 Dl. 73/2021
Viene riconosciuta un’indennità di importo compreso tra 2.400 e 800 euro a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche.

 

(MF/ms)




La Ita di Calolzio ricavi in crescita e nuove produzioni

La Provincia del 3 giugno 2021, servizio sulla nostra azienda associata ITA SpA di Calolziocorte




Decreto Sostegni bis, focus sui nuovi contributi a fondo perduto e aiuti

È entrato in vigore il 26 maggio 2021 il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123/2021), ultimo dei decreti emergenziali varati dal Governo Draghi, contenente ulteriori misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19.

Il Decreto prevede, in particolare, nuovi contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita Iva che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi economica, un nuovo credito d’imposta per le locazioni degli immobili a uso non abitativo, un credito d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, un’ulteriore sospensione dei termini di versamento delle cartelle, modifiche al credito d’imposta beni strumentali e diverse misure a sostegno dei privati cittadini.
 
Contributi a fondo perduto

È riconosciuto un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) e che hanno i requisiti per presentare istanza e ottenere il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), a condizione che non abbiano indebitamente percepito o restituito tale contributo.
 
Prima ipotesi: applicazione delle regole del Decreto “Sostegni”

I soggetti beneficiari del precedente contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) hanno diritto ad ottenere, in via automatica, il 100% del contributo già ricevuto a seguito dell’applicazione di quanto disposto dal predetto decreto Sostegni.
Non è quindi necessario presentare un’ulteriore istanza e la modalità di erogazione è la medesima già scelta in precedenza (erogazione diretta o credito d’imposta).
 

Seconda ipotesi: perdita di fatturato

In alternativa, è previsto un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro, e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

La misura del contributo è differente a seconda che i soggetti richiedenti abbiano già beneficiato o meno del contributo a fondo perduto concesso con il decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. n. 41/2021).
 
A) Soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
 
L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.
 
B) Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
 
L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.
 
È stata poi inserita una norma di raccordo tra i due contributi che prevede che i soggetti che, a seguito dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021, n. 41, abbiano già beneficiato del contributo di cui sopra (Ipotesi 1), possano ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri in esame (Ipotesi 2) e da quest’ultimo siano scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia delle Entrate.

Qualora dall’istanza derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante applicando la prima ipotesi (v. sopra), non sarà dato seguito all’istanza del contribuente.

Sono esclusi i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto, i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato di cui sopra; gli enti pubblici ex art. 74 del Tuir; gli intermediari finanziari ex art. 162-bis del Tuir.
 
L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
 

ATTENZIONE: Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’art. 21- bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (LIPE), l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.
 

Terza ipotesi: perdita reddituale

Infine, in via residuale e non alternativa è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il contributo non spetterà, in ogni caso ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all’art. 74 Tuir, ai soggetti di cui all’art. 162-bis Tuir.

L’ammontare del contributo sarà determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del Decreto “Rilancio” (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34), Decreto “Agosto” (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104), Decreto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), Decreto “Natale” (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172), Decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), Decreto “Sostegni-bis” (art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13).
 
L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150 mila euro.
 
L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
 

ATTENZIONE: L’istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
 

Contributo per soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro

È stato inoltre introdotto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei contribuenti aventi, nel secondo esercizio precedente a quello di entrata in vigore del decreto, ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ed entro i 15 milioni di euro.

In particolare, si tratta dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 Tuir, soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’art. 54, comma 1, Tuir, a condizione che siano in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi previsti dal decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), o di quelli previsti dal decreto “Sostegni-bis” (art. 1, commi da 5 a 13).

Le modalità di determinazione dell’ammontare del contributo saranno determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Tale contributo, tuttavia, verrà concesso solo se sarà disponibile la necessaria copertura finanziaria derivante dalle eventuali risorse non utilizzate per I contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Sostegni”.
 

Ulteriore contributo a fondo perduto per attività economiche chiuse

Per i soggetti che dal 1° gennaio 2021 alla data di conversione del Decreto avranno subito una chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi sarà riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto sulla base di criteri da individuarsi con successivo decreto ministeriale attuativo.
 
Credito d’imposta locazioni

Il decreto Sostegni-bis prevede anche un nuovo credito imposta locazioni.
 
Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator

Un primo intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a favore delle quali il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, già previsto ai sensi dell’art. 28 del D.L. “Rilancio” n. 34/2020 fino ad aprile 2021, viene ulteriormente esteso al 31 luglio 2021.
 
Imprese, professionisti, enti non commerciali

È stata poi introdotta una nuova tipologia di credito imposta locazioni, rivolta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Viene riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
 

Proroga cartelle fiscali 

È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021).

Ulteriori disposizioni

Tra le ulteriori disposizioni e agevolazioni introdotte dal Decreto “Sostegni-bis” si segnalano inoltre:

  • la possibilità di usufruire, fino al 31 dicembre 2021, in un’unica quota annuale, il credito d’imposta “beni strumentali” (“ordinari”) anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro;
  • un credito d’imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19;
  • la modifica dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 che prevede che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, sia possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
  • l’introduzione di una nuova agevolazione (“Ace innovativa”) che riconosce, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, un rendimento nozionale con applicazione di un’aliquota del 15%.
(MF/ms)