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Unioncamere Lombardia: manifattura +2,5%

Ieri sono stati presentati a Palazzo Lombardia a Milano i risultati dell’indagine dedicato all’indutria e artigianato lombardo nei primi tre mesi del 2023 di Unioncamere Lombardia.

La produzione industriale in Lombardia continua a segnare numeri positivi . L’indice a 124,8 conferma il livello di fine 2022 con una crescita su base annua pari al 2,5%. Il settore dell’artigianato mostra maggiore dinamicità (+0,6% la produzione rispetto al trimestre precedente) con una crescita del 4,1% su base annua.

Cliccando qui è possibile leggere l’articolo completo.




Unionmeccanica, nominati Comitato direttivo e Giunta di Presidenza

Il Consiglio Nazionale di Unionmeccanica si è riunito oggi per eleggere il nuovo Consiglio direttivo e la nuova Giunta di Presidenza della categoria che rimarranno in carica per il prossimo triennio.

Questi i membri elettivi del Comitato direttivo: Claudio Badocchi (Milano), Mauro Barchiesi (Ancona), Andrea Fabbian (Vicenza), Laura Ferrantelli (Sardegna), Giuseppe Frulla (Pesaro Urbino), Andrea Massarenti (Cuneo), Luigi Rosa (Lecco), Claudio Tapparo (Brescia).
Successivamente sono stati nominati i nuovi componenti di Giunta che affiancheranno il Presidente Sabadini: Gianluca Baiguera (Brescia), Giuseppe Ballotta (Piacenza), Giada Bronzino (Torino), Antonio Casano (Torino), Damiano Cosola (Matera), Mario Di Giorgio (Novara), Marco Mariotti (Brescia), Davide Napolitano (Napoli), Filippo Paoli (Pisa), Giannino Pozzi (Varese), Carlo Salvati (Terni), Andrea Tiburli (Padova).

Il Comitato direttivo sarà quindi composto complessivamente dai membri elettivi più i membri di Giunta, ai quali si affiancheranno successivamente i due delegati Confapi.

Nel corso dell’incontro sono stati anche nominati Marco Mariotti come Vicepresidente vicario e Antonio Casano come Vicepresidente.




Errata corrige: invio ApiLife giovedì 11 maggio

Giovedì 11 maggio scorso, per un problema tecnico del sistema, è stata inviata la newsletter ApiLife senza contenuti. 

Ci scusiamo per il disagio. 




Crediti energetici 2° trimestre 2023

L’articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, ha introdotto delle misure agevolative al fine di compensare parzialmente, alle condizioni ivi indicate, il maggior onere sostenuto dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. In particolare, l’articolo 4 prevede:

· al comma 2, il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, come definite dallo stesso comma 2, di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre dell’anno 2023;
· al comma 3, il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 2, di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023;
· al comma 4, il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, come definite dallo stesso comma 4, di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023;
· al comma 5, il riconoscimento a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al comma 4, di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023.

La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta sopra elencati prevede che gli stessi, entro la data del 31 dicembre 2023, siano utilizzati esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi.

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, la stessa AdE con risoluzione n. 20/e del 10.05.2023 ha istituito i seguenti codici tributo:

· “7015” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
· “7016” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
· “7017” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
· “7018” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

(RP/mf)




Registri contabili e relativi adempimenti

I diversi registri contabili che devono essere normativamente/obbligatoriamente tenuti da chi esercita un’attività d’impresa in contabilità ordinaria – libro giornale, libro inventari, scritture ausiliarie di magazzino, registro dei beni ammortizzabili e registri Iva – sono stati interessati da recenti novità che riguardano la relativa tenuta e conservazione.L’articolo 7, comma 4-quater, Dl. 357/1994, come modificato dal Dl. 73/2022, stabilisce infatti che si possa procedere con detti adempimenti, per tutti i tipi di registri, con sistemi elettronici e su qualsiasi supporto, considerando in ogni caso regolari tali modalità pur in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva nei termini di legge.

Ciò, però, solamente se in sede di accesso, ispezione o verifica da parte dell’autorità fiscale tali registri:

1.   risultino aggiornati sui supporti elettronici, e
2.   siano stampati su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.

Tale modifica è intervenuta con lo scopo di semplificare la modalità di conservazione dei registri contabili, garantendo l’obbligo di stampa cartacea soltanto “all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente”.

Erano infatti già state introdotte alcune semplificazioni in precedenza, nonostante esse non fossero state pienamente recepite dall’Agenzia delle Entrate, che nella risposta a interpello n. 236 del 09.04.2021 (prima) e nella risoluzione n. 16/E del 28.03.2022 (poi), aveva affermato che le norme in tema di conservazione, da un lato, e di tenuta e conservazione dei documenti contabili, dall’altro, risultavano concetti e adempimenti distinti – seppur posti in continuità.

Le modifiche di cui si è detto, apportate dal Dl. 73/2022 e operative a decorrere dal 20.08.2022, hanno quindi definitivamente superato la posizione restrittiva dell’Amministrazione finanziaria, stabilendo che la regolarità dei registri contabili elettronici venga estesa non solo al profilo della tenuta ma anche a quello della conservazione (sempre a condizione che i verificatori possano richiedere, e vedere effettuata, la stampa in sede di controllo e verifica).

Passando a quanto dovuto a titolo di imposta di bollo per la stampa dei registri contabili obbligatori per legge, è necessario assolvere al tributo nei seguenti termini:

euro 16,00 ogni 100 pagine per le società di capitali
euro 32,00 ogni 100 pagine per tutte le altre categorie di soggetti
Relativamente alle modalità di pagamento dell’imposta di bollo la richiamata risposta a interpello n. 346/2021 ha differenziato la modalità di assolvimento se i registri sono tenuti con sistemi meccanografici, e stampati su supporto cartaceo, oppure con modalità informatica, venendo poi posti in conservazione sostitutiva.

Nello specifico, nel caso di registri contabili trascritti su supporto cartaceo, l’imposta di bollo deve essere adempiuta, sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 Dpr. 642/1972 e dall’articolo 16 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr. 642/1972:

·    con pagamento ad intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno cartaceo da apporre sulle pagine dei registri contabili, oppure
·    mediante pagamento di modello F23 utilizzando il codice tributo “458T” (istituito dalla risoluzione n. 174/E/2001).

Se si è invece in presenza di registri tenuti in modalità informatica il tributo è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse – sempre nelle misure indicate in precedenza – ed il pagamento deve avvenire, in base a quanto stabilito dall’articolo 6 Dm. 17.06.2014:

·    con modalità telematica, in unica soluzione, mediante F24 utilizzando il codice tributo “2501” (si veda la citata risposta a interpello n. 236/2021);
·    entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Vi è poi l’ipotesi in cui vengano commesse irregolarità nell’assolvimento di quanto dovuto dai soggetti passivi tenuti ad adempiere all’imposta di bollo, le quali possono essere ordinariamente (ed autonomamente) sanate mediante l’istituto del ravvedimento operoso – in mancanza di espresse preclusioni in tal senso ed anzi, coerentemente con quanto disposto dall’articolo 31 Dpr. 642/1972.

Sul versante sanzionatorio l’articolo 25 del medesimo Dpr. stabilisce che chi non corrisponde, in tutto o in parte, il bollo dovuto sin dall’origine è soggetto ad una sanzione amministrativa dal 100 al 500% dell’imposta o della maggiore imposta.

Pertanto, chi si trovi ad aver errato nel versamento in esame potrà rimediare pagando quanto dovuto come riportato dalla seguente tabella di riepilogo:

MODALITÀ CODICE TRIBUTO
Imposta Sanzioni* Interessi**
Cartacea (F23) 458T 675T 731T
Informatica (F24) 2501 2502 2503

*  da ridurre in base allo “scaglione temporale” ex articolo 13 Dlgs 472/1997, sempre tenendo come riferimento la penalità del 100% vista sopra (minimo edittale)
** calcolati dal giorno successivo alla scadenza ordinaria, sulla base del tasso legale (5% a partire dal 01.01.2023)

(MF/ms)




Promozione della salute in azienda: registrazione del webinar Ats Brianza e Lilt

Per chi non avesse potuto seguire direttamente lo streaming, è disponibile la registrazione dell’evento dal titolo “Nuovi strumenti per promuovere la salute in azienda”, di mercoledì 3 maggio 2023, organizzato da Ats Brianza, in collaborazione con LILT.
L’incontro punta ad accrescere la consapevolezza dei benefici di pratiche di salute, sul lavoro e nel tempo libero.
  
Gli ultimi anni hanno evidenziato come la salute e il benessere cominciano anche dal luogo di lavoro, dove trascorriamo molte ore alla settimana. Infatti, la salute e il benessere dei dipendenti influenzano la qualità del lavoro e la capacità di un’azienda di raggiungere i propri obiettivi.
In allegato è disponibile la brochure dettagliata del “Piano di contrasto alle dipendenze (gioco, droghe, alcool, tecnologie digitali, cibo …)” con tutti i progetti gratuiti che Ats Brianza può erogare a beneficio dei dipendenti delle aziende del territorio.
E’ un’ottima occasione per attivare come azienda la prevenzione dei comportamenti sbagliati e la promozione di buone pratiche di salute.

Per i servizi di Ats Brianza consultare il sito web.

Se siete interessati a questi temi, Api Lecco vi può supportare e intende raccogliere, nelle prossime settimane, le aspettative delle imprese su questi temi, per articolare un percorso su questi temi. Scrivete a silvia.negri@api.lecco.it

 




CONAI: cresce il CAC sugli imballaggi in plastica di fascia A2

La fascia A2 comprende gli imballaggi flessibili in polietilene con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da Commercio & Industria, ma significativamente presenti in raccolta differenziata urbana. Tra gli altri comprende film per pallettizzazione e film termoretraibile per fardellaggio.Con decorrenza dal prossimo 1° luglio, il Cac passerà dagli attuali 150,00 €/t a 220,00 €/t

CONAI segnala in questi giorni che le imprese che dichiarano il Cac Contributo Ambientale Conai sugli imballaggi in plastica, fascia A2 “imballaggi flessibili vari in polietilene”, sono coinvolte nella variazione del valore del Cac.

Si veda il file allegato.

(SN/sg)




Decreto Lavoro: le novità in sintesi

È stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023, Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.
In attesa delle circolari specifiche da parte degli enti competenti, si elencano le principali novità:

Assunzione beneficiali del Reddito d’inclusione (art. 10)
Il Decreto ha introdotto un incentivo per datori di lavoro che assumono beneficiari del reddito d’inclusione. La misura sarà operativa dal 01.01.2024.
Per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato i percettori del Reddito di Inclusione è previsto uno sgravio pari al 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite complessivo di 8.000 euro annui, per massimo 12 mesi.
Lo sgravio, in caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, si riduce al 50% dei contributi, nel limite complessivo di 4.000 euro, per massimo 12 mesi.

Contratto a Termine (Art. 24)
Il Decreto ha introdotto nuove causali per il contratto di lavoro a termine modificando il contenuto dell’art. 19 D. Lgs. n. 81/2015.
Le nuove causali che possono essere indicate nei contratti di lavoro subordinato a termine di durata superiore a 12 mesi e fino ai 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), sono così definite:
– fattispecie previste dai contratti collettivi (o accordi territoriali o accordi aziendali);
– esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva – fino al 30 aprile 2024 –;
– esigenze sostitutive di altri lavoratori.

Decreto Trasparenza (Art. 26)
Il Decreto ha semplificato l’informativa ai dipendenti in sede di assunzione modificando quanto previsto dal Decreto Trasparenza.
Per assolvere all’obbligo di informativa nei confronti del lavoratore in sede di assunzione, è sufficiente che il datore di lavoro indichi il relativo riferimento normativo del CCNL applicato oppure dell’accordo aziendale, ed è tenuto a mettere a disposizione del personale, anche tramite pubblicazione web, il suddetto CCNL, territoriale, aziendale o i regolamenti aziendali applicati in azienda.

Assunzione UNDER 30 (art. 27)
Il Decreto introduce un nuovo incentivo per datori di lavoro che assumono giovani a tempo indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, under 30 dal 01.06.2023 al 31/12/2023.
In caso di assunzione a tempo indeterminato è previsto un incentivo per massimo 12 mesi pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini INPS.

CIGS in deroga causale crisi aziendale e riorganizzazione (art. 30)
Alle aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di crisi aziendale e di riorganizzazione e che non siano riuscite a completare i piani di riorganizzazione o ristrutturazione entro il 2022, è riconosciuta la possibilità di chiedere al Ministero del Lavoro un ulteriore periodo di proroga della CIGS fino al 31.12.2023, in presenza di determinate condizioni.

Voucher INPS (art. 37)
La novità introdotta dal decreto riguarda i settori dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento per i quali l’importo massimo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali ex art. 54 bis D.L. n. 50/2017 è elevato da 10.000 a 15.000 euro con riferimento alla totalità dei prestatori.
Sempre per i medesimi settori è stata introdotta una modifica al divieto di utilizzo: il limite non è più dato dall’avere alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, bensì è elevato a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Esonero contributivo lavoratori dipendenti (art. 39)
Il Decreto prevede per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 un esonero pari al:
– 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro;
– 7% se la retribuzione imponibile mensile del lavoratore (compresa la tredicesima) sia inferiore a 1.923 euro.

Fringe Benefit (art. 40)
Per il periodo d’imposta 2023, è prevista la possibilità per i datori di lavoro di erogare beni e/o servizi, esenti da IRPEF e contributi, fino a 3.000 euro ai lavoratori dipendenti con figli a carico.
Sono compresi anche i rimborsi o le somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche di luce, gas e acqua.

Si allega il testo del cd. Decreto Lavoro, precisando che lo stesso dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla data di pubblicazione e potrà subire variazioni.

L’area Relazioni Industriali si riserva di ritornare sull’argomento con successivi approfondimenti.

(FV/fv)
 




Ufficio Estero: le visite organizzare alle fiere internazionali 2023

Rete Ufficio Estero propone la visita organizzata alle seguenti fiere di settore:
 
Swiss Medtech Expo 2023
12 settembre 2023 | Messe Luzern (Svizzera)
Fiera specializzata del settore medtech
Per info e costi scarica il modulo di adesione
 
Sicam 2023
17 ottobre 2023 | Fiera Pordenone
Salone internazionale dei componenti, accessori e semilavorati per l’industria del mobile
Per info e costi scarica il modulo di adesione
 
Fakuma 2023
19 ottobre 2023 | Messe Friedrichshafen (Germania)
Fiera internazionale per la lavorazione delle materie plastiche
Per info e costi scarica il modulo
 
Blechexpo 2023
9 novembre 2023 | Messe Stuttgart (Germania)
Fiera internazionale per la lavorazione della lamiera
Per info e costi scarica il modulo
 
Per info e costi scaricare il modulo relativo a ogni fiera.

(GF/am)




Unionmeccanica: adeguamento minimi contrattuali sulla base della dinamica inflattiva misurata dall’Ipca

A fronte delle richieste di chiarimento pervenute rispetto alla determinazione degli aumenti dei minimi contrattuali che decorreranno dal mese di giugno 2023, si trasmette la circolare predisposta Unionmeccanica.

In particolare si evidenzia che con la sottoscrizione dell’ipotesi di Accordo per il rinnovo del Ccnl Unionmeccanica datato 21 maggio 2021 sono state confermate le regole di adeguamento, nel mese di giugno di ogni anno, dei minimi contrattuali sulla base della dinamica inflattiva consuntivata e misurata con l’IPCA (Indice dei prezzi al consumo armonizzato per i paesi dell’Unione europea) al netto degli energetici importati, il cui dato ufficiale viene fornito dall’Istat.
Il meccanismo di adeguamento del minimo contrattuale (art. 40 del CCNL) ha trovato la sua ratio nell’assicurare un mantenimento del potere di acquisto dei salari.

Pertanto, per effetto di una sorta di clausola di salvaguardia, si è previsto che, nel caso in cui l’importo relativo all’adeguamento Ipca dei minimi salariali risultasse superiore agli importi degli incrementi retributivi concordati nel rinnovo del 2021, i minimi tabellari debbano essere adeguati all’importo superiore risultante.

In considerazione del dato previsionale indicato nel Comunicato Istat per il 2022 e dell’andamento tendenzialmente in linea dell’inflazione, è ragionevole ritenere che l’indice Ipca 2022 sarà ragionevolmente superiore a quello ipotizzato nel 2021.

Ciò significa che i minimi contrattuali in vigore al 31 maggio 2023 potranno essere rivalutati per un importo superiore agli aumenti programmati a partire dal mese di giugno 2023.
 
Si riserva di ritornare sull’argomento con successivi approfondimenti anche in relazione alle circolari fornite da Unionmeccanica.
 
L’area Relazioni Industriali rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

(FV/fv)