Istat luglio 2024
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,825 % e + 5,175 %.
(MP/ms)
1
Si tratta del credito riconosciuto dall’art. 81 del DL 104/2020 alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
Tale misura, inizialmente prevista per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, è stata poi prorogata per gli investimenti 2021 (art. 10 commi 1 e 2 del DL 73/2021), per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 (art. 9 del DL 4/2022), per gli investimenti dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 (art. 1 comma 615 della L. 197/2022) e per il trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 2023 (art. 37 del DL 75/2023).
La nuova disposizione stabilisce ora che, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, le disposizioni di cui all’art. 81 del DL 104/2020 si applicano anche agli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire dal 10 agosto 2024, e fino al 15 novembre 2024.
A tal fine è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2024, che costituisce limite di spesa.
L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all’art. 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR, relativi al periodo d’imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro.
Qualora l’investimento sia rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche che si siano costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, non è richiesto il requisito relativo ai ricavi.
Viene altresì disposto che le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della disposizione, certifichino di svolgere attività sportiva giovanile.
Sono comunque esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 16 dicembre 1991 n. 398.
Il corrispettivo sostenuto per le spese agevolate costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.
L’incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97.
Istanza da presentare al Dipartimento per lo Sport
Quanto alla fruizione dell’agevolazione, il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine si applica, nei limiti di compatibilità, il DPCM 30 dicembre 2020 n. 196.
Sul sito web del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà pubblicato, con efficacia di pubblicità notizia, apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d’imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.
L’agevolazione è comunque concessa nel rispetto dei regolamenti “de minimis”.
(MF/ms)
Il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108, pubblicato in G.U. n. 182 del 5 agosto 2024, all’art. 6, ha sancito ufficialmente il differimento al 15 settembre 2024.
Scaduto il termine iniziale del 5 agosto, la proroga della scadenza della 5° rata della rottamazione-quater, ex art. 1, commi 231-252, Legge n. 197/2022, avrà dunque effetto retroattivo.
La proroga è stata inserita nel decreto del CPB – D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 – recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale”, che recepisce le condizioni e gran parte delle osservazioni formulate dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati.
Ci sarà, in particolare, il differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della c.d. “rottamazione-quater”, con scadenza 31 luglio 2024.
Si precisa, infine, che non sono allo studio misure volte a riaprire i termini della rottamazione-quater ovvero ad estenderne l’ambito di applicazione al 2023 contrariamente a quanto apparso su alcuni organi di stampa.
In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine in proroga o per importi parziali, si perderanno i benefici della rottamazione e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
Proroga rottamazione delle cartelle (nuove scadenze 2024+5 gg di tolleranza) |
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Contribuenti “ordinari” |
1°, 2° e 3° rata | 15 marzo |
4° rata | 31 maggio | |
5° rata | 15 settembre 2024 (+ tolleranza 5 gg.) | |
6° rata | 30 novembre | |
Contribuenti dei territori alluvionati |
1° e 2° rata | 15 marzo |
3° rata | 31 maggio | |
4° rata | 31 agosto | |
5° rata | 31 ottobre |
Rimasta al 31 agosto la scadenza della 4° rata per i contribuenti dei territori alluvionati.
Si ricorda che i residenti dei territori alluvionati, in base all’ art. 1, c. 9 , del D.L. n. 61/2023, ultimo capoverso (vedi allegato 1 dello stesso decreto), beneficiano di una proroga di tre mesi per tutte le scadenze ordinarie della sanatoria in parola. Tali soggetti, entro il 31 maggio dovevano pagare la 3° rata, la 4° come detto scaduta invece a fine agosto.
(MF/ms)
Con le novità introdotte dall’art. 17 del Decreto “Adempimenti”, che a seguito dell’emanazione del Provvedimento A.d.E. n. 313945/2024 diverranno operativi a partire dal 5 agosto 2024, nel caso in cui si debbano effettuare versamenti ricorrenti – quali, ad esempio, i pagamenti relativi alla contribuzione fissa INPS Artigiani/Commercianti, oppure pagamenti rateizzati quali, ad esempio, quelli relativi a imposte e contributi emergenti dal modello Redditi o dovuti a seguito di avviso bonario rateizzato – gli addebiti potranno essere gestiti con un’unica trasmissione telematica, nella quale il contribuente invierà più modelli F24 esplicitando, per ciascuno di essi, la relativa scadenza.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 313945 del 26 luglio 2024 è stata data attuazione alla previsione di cui all’art. 17 del c.d. Decreto “Adempimenti”, D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, che prevede, per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati di imposte, contributi e altre somme pagabili a mezzo modello F24 (ex art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), la possibilità di poter trasmettere modelli F24 a scadenza futura.
Di seguito le modalità operative e le condizioni di utilizzo di tale modalità alternativa di trasmissione dei modelli F24, che si affianca a quella ora esistente.
F24 a scadenza futura
Con l’introduzione dell’addebito di somme dovute per scadenze future, il legislatore ha inteso concedere una nuova e diversa modalità di trasmissione dei modelli F24, che consente di gestire l’invio di “gruppi” di deleghe, riferite al medesimo contribuente, precisando per ciascuna di esse la data di addebito.
Si tratta, in sostanza, della possibilità di prenotare i modelli F24, richiedendone l’addebito ad una futura scadenza.
La novità, rispetto alle attuali modalità di trasmissione, consiste del fatto che attualmente è possibile inviare un modello F24 specificandone la futura scadenza, ma in presenza di più modelli F24 aventi scadenze diverse, devono essere effettuati distinti invii.
Ad esempio, se il contribuente definisce gli ammontari dovuti a fronte del modello Redditi 2024 anno di imposta 2023, e sceglie il versamento rateale, in ipotesi 3 rate, attualmente è possibile trasmettere tutte e tre le rate nella medesima giornata, ma visto che occorre richiederne l’addebito in date diverse, occorre trasmettere tre diversi flussi telematici. Con l’introduzione degli “F24 a scadenza futura” si potrà, con un unico invio, trasmettere tutte e tre le deleghe, precisando per ciascuna di esse la data di addebito.
Quanto sopra, tuttavia, comporta l’obbligo di una attenta disamina della situazione del contribuente, sia per quanto riguarda l’eventuale utilizzo dei crediti, sia per quanto riguarda le disponibilità delle somme sul conto di addebito.
Condizioni
La trasmissione dei flussi per modelli F24 a scadenza futura è consentita a condizione che l’addebito in conto sia richiesto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia (banche, Poste Italiane, ecc.).
Sin qui nulla di nuovo, ma occorre focalizzare l’attenzione sul fatto che l’IBAN indicato in fase di trasmissione del flusso deve risultare ancora valido alla data di addebito, ed anche, ovviamente, accertarsi della disponibilità delle somme dovute a ciascuna scadenza.
Come per le trasmissioni ordinarie, l’IBAN indicato deve corrispondere ad un conto intestato o cointestato al soggetto chiamato ad effettuare il versamento. Solo nel caso di invio tramite intermediari autorizzati, il conto di addebito può essere intestato all’intermediario stesso, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2007.
Il Provvedimento A.d.E. dispone che la scadenza di pagamento indicata nella delega I24 non può superare i 5 anni dalla data dell’invio della delega medesima.
Si tratta evidentemente di un termine molto ampio che, come ricordato nel Provvedimento stesso, consente anche la gestione dei versamenti relativi alle rateizzazioni di somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità, previste in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997).
Ipotizzando una trasmissione a settembre 2024 con ultima scadenza nei cinque anni successivi, per l’intero quinquennio il conto corrente indicato per l’addebito dovrà restare attivo, disporre delle somme sufficienti ad onorare il dovuto per ciascuna scadenza, e mantenere lo stesso IBAN.
In particolare quest’ultimo aspetto potrebbe comportare delle problematiche, posto che non sono infrequenti fusioni di sportelli o di istituti di credito che comportano una modifica dell’IBAN, modifica dalla quale potrebbe poi dipendere l’impossibilità di addebito del modello F24.
La gestione dei crediti
Altro aspetto particolarmente delicato della gestione degli F24 a scadenza futura è quello relativo all’utilizzo dei crediti.
Sul punto il Provvedimento dispone che, affinché un determinato credito possa essere utilizzato in compensazione in un modello F24 trasmesso a scadenza futura, tale credito deve essere:
Le possibili problematiche
L’utilizzo della trasmissione di modelli F24 a scadenza futura risulta essere certamente utile a snellire le attività di invio dei modelli di versamento; tuttavia, possono emergere alcune problematiche.
Ad esempio, potrebbe accadere che un credito inizialmente considerato come disponibile, ed incluso in una trasmissione a futura scadenza, venga poi rivisto al ribasso a seguito di integrazioni o correzioni del dichiarativo dal quale tale credito emerge. In tal caso, occorrerà richiamare il modello F24, prima della scadenza, poiché con lo stesso si andrebbe ad utilizzare un credito in tutto o in parte inesistente.
Altra problematica, di segno opposto, emerge dal fatto che inviando ora, a scadenza futura, modelli F24, ci si deve limitare all’utilizzo dei crediti ad oggi disponibili, rinunciando quindi alla possibilità di compensare crediti che potrebbero emergere in seguito, prima della data prevista per il versamento del modello F24.
Infine, in presenza di utilizzo di crediti relativi ad imposte erariali, occorre sempre ricordare le possibili conseguenze in termini sanzionatori laddove, al momento dell’effettivo utilizzo del credito (ovvero alla data di scadenza del modello F24) il contribuente dovesse avere debiti per imposte erariali ed accessori iscritti a ruolo, per i quali è scaduto il termine di pagamento, di ammontare superiore a 1.500 euro. In tal caso, infatti, ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010, scatta il divieto di compensazione, divieto che si traduce nella acquisizione del modello di pagamento, cui tuttavia si affianca una sanzione del 50% di quanto compensato.
Ulteriormente, occorre anche considerare il diverso caso del possibile scarto della delega, dovuto alla presenza di “iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione”, così come disposto dal novellato comma 49-quinquies dell’art. 37 del D.L. n. 223/2006, a seguito delle modifiche introdotte dall’ultima Legge di Bilancio, Legge n. 213/2023.
L’annullamento delle deleghe a scadenza futura
Per “enne” ragioni, non ultima quella dell’esposizione in compensazione di un credito rivelatosi in seguito in tutto o in parte “non spendibile”, potrebbe accadere che una trasmissione di F24 effettuata a scadenza futura debba poi essere revocata.
In tal caso il provvedimento impone di trasmettere il flusso di annullamento entro il terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di versamento indicata nell’I24.
L’annullamento deve essere espressamente richiesto dal contribuente anche nel caso in cui venga meno il presupposto dei versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, ad esempio per la modifica o la decadenza del piano di rateazione, o per la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo dei versamenti periodici.
(MF/ms)
La prima riguarda i versamenti dell’imposta che risultano dalle liquidazioni periodiche.
Si ricorda che il decreto “Adempimenti” (art. 9 del DLgs. 1/2024) ne aveva innalzato la soglia minima, con effetto a decorrere dalle somme dovute per l’anno d’imposta 2024, portandola dai precedenti 25,82 euro a 100 euro sia per i soggetti passivi “mensili” che per i soggetti passivi “trimestrali” (per obbligo o per opzione).
L’art. 1 comma 4 del DPR 100/98 dispone che, nel caso in cui l’importo dovuto non superi detta soglia, il versamento debba essere effettuato “insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno”.
Il decreto correttivo appena pubblicato introduce una nuova disposizione, in base alla quale, indipendentemente dal mancato superamento del limite di 100 euro, l’imposta risultante dalla liquidazione periodica del mese di dicembre deve essere versata entro il 16 gennaio dell’anno successivo.
Per quanto concerne i soggetti passivi “trimestrali per opzione”, l’art. 2 comma 3 del DLgs. 108/2024 ha anticipato al 16 novembre – data che coincide con la scadenza ordinaria prevista per il terzo trimestre – il termine ultimo entro il quale devono essere effettuati i versamenti dell’imposta che risultano dalle liquidazioni dei primi tre trimestri dell’anno, nel caso in cui la somma dovuta non superi 100 euro (art. 7 comma 1 lett. a) del DPR 542/99). La previgente formulazione della norma lasciava invece tempo fino al 16 dicembre.
Un’ulteriore novità contenuta nel DLgs. 108/2024 riguarda la disposizione, anch’essa introdotta dal decreto “Adempimenti”, in base alla quale è consentita la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mediante soluzioni software che garantiscono la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. L’art. 2 comma 6 lett. c) del DLgs. 108/2024 elimina dall’art. 24 del DLgs. n. 1/2024 il riferimento alla trasmissione “dell’importo complessivo” dei corrispettivi.
La modifica, come si legge nella relazione illustrativa al decreto presentata nel corso dell’iter parlamentare, permette di evitare possibili dubbi applicativi dovuti alla circostanza che, allo stato attuale, nei registratori telematici è effettuata la memorizzazione dei singoli documenti commerciali, mentre la trasmissione all’Agenzia delle Entrate riguarda il solo totale dei corrispettivi giornalieri.
Passando, poi, ai contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo, essi non sono tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte dirette e indirette. Nel caso di adesione al regime da parte di uno dei soggetti passivi che abbia esercitato l’opzione per il gruppo IVA, l’esonero dalla prestazione della garanzia si applica ai rimborsi IVA eseguiti a richiesta del rappresentante del gruppo (art. 6 comma 6 del DLgs. 128/2015).
A questo proposito, il DLgs. n. 108/2024 prevede che l’esonero spetti a tali soggetti passivi anche per i rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore (18 gennaio 2024) del DLgs. 221/2023, con il quale è stato potenziato il regime in esame.
(MF/ms)
Dettagli per iscriversi alle 4 mezze giornate di settembre e ottobre (fase 1) alla pagina dedicata del sito camerale
In seguito (fase 2 e 3) valuterete se proseguire il percorso attraverso una manifestazione di interesse.
Se volete avere più informazioni e valutare con attenzione questa opportunità potete chiamare (0341.282822) o scrivere in associazione a silvia.negri@confapi.lecco.it
(SN/am)
Giovedì 19 settembre 2024 ore 11 presso il politecnico di Milano, sede di Lecco
Nel contesto del percorso “Connessioni: non solo tecnologia”, si avvicina l’evento dedicato al ruolo dell’Intelligenza Artificiale nel manifatturiero: macchine in grado di svolgere compiti complessi con maggiore velocità e minori margini di errore, algoritmi per il monitoraggio in tempo reale delle linee di produzione, per la manutenzione predittiva delle macchine e per l’ottimizzazione della catena di approvvigionamento. Un patrimonio di dati che, opportunamente analizzati, consentono di identificare e correggere rapidamente eventuali anomalie, aumentando la produttività e riducendo i costi. Una vera rivoluzione per le imprese che necessita di un approccio etico e regolamentato perché se ne possano massimizzare i benefici.
Tutti i dettagli per partecipare sulla pagina web camerale dedicata: cliccare qui.
(SN/am)
La prenotazione del credito di imposta può essere fatta attraverso il sistema telematico del GSE che è operativo dal 7 agosto 2024. Prende quindi finalmente il via la possibilità di accedere al credito d’imposta per i beni materiali e immateriali 5.0, ovvero capaci di assicurare un risparmio energetico, nelle due forme: “di stabilimento” o “di singolo processo produttivo”.
Il credito d’imposta arriva fino al 45% per investimenti di taglia piccola (2,5 mln di €) che garantiscono alti risparmi energetici (oltre il 10%), si riduce per investimenti maggiori con riduzioni di consumo più modeste. Si tratta di risorse che arrivano dal PNRR e coprono anche investimenti in impianti per la produzione di energia rinnovabile (come il fotovoltaico) e attività di formazione sul tema energetico.
E’ una misura che si affianca a industria 4.0 che comunque si prolunga fino al 2025. Gli investimenti 4.0 che riescono a garantire le prestazioni 5.0 beneficiano di un credito d’imposta maggiore. Viceversa, qualora l’investimento non riesca a garantire il risparmio energetico di questa nuova misura, si può sempre contare sul credito d’imposta 4.0 (compreso tra il 5% e il 20%).
Si allega la scheda informativa di Confapi che contiene tutti i dettagli sui requisiti per l’accesso al beneficio e le regole applicabili. Inoltre si segnalano i due siti istituzionali di riferimento:
Sito ministeriale con le regole operative cliaccare qui
Sito del GSE con tutti gli altri documenti utili cliccare qui
API Servizi è pronta ad assistere le imprese per questo bando, con le modalità che vi saranno indicate scrivendo a Manuela Sacchi manuela.sacchi@confapi.lecco.it e in copia conoscenza a Silvia Negri silvia.negri@confapi.lecco.it.
(SN/am)
Infine, ricordiamo che giovedì 3 ottobre si terrà l’evento “Regole per operare In Svizzera: presenza indiretta con fornitura di beni e servizi dall’Italia” importante in funzione della nuova versione del Vademecum “Le regole per lavorare in Svizzera” a cura della Camera di Commercio Como-Lecco che verrà presentato in quella occasione.
(MP/am)
L’agevolazione interviene in due casi principali:
Cliccando qui è possibile vedere il breve video che spiega le condizioni della misura.
(SN/am)