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Plastic Tax: ancora un rinvio. Sugar Tax: modalità di attuazione

L’imposta sui manufatti con singolo impiego (c.d. “Plastic Tax”) viene nuovamente rinviata, questa volta al 1° gennaio 2022. Lo stabilisce l’art. 9 comma 2 del DL 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”).

Si tratta della terza proroga del tributo, istituito dall’art. 1 comma 634 ss. della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), avente ad oggetto i manufatti con singolo impiego (Macsi) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

La precedente proroga era avvenuta mediante la L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), che ne aveva previsto l’entrata in vigore a partire dal 1° luglio 2021.

L’Agenzia delle Dogane, nel mese di febbraio 2021, aveva anticipato alcuni passaggi della determinazione direttoriale che doveva definire alcuni aspetti fondamentali, tra i quali il campo di applicazione dell’imposta, gli adempimenti dei soggetti obbligati, il contenuto della dichiarazione trimestrale, le informazioni aggiuntive da indicare nelle fatture relative agli acquisti e cessioni dei Macsi e le modalità di rimborso (si veda “Pubblicate le bozze del provvedimento attuativo della plastic tax” del 19 febbraio 2021). Anche la pubblicazione della versione ufficiale di tale atto normativo non è, ad oggi, ancora avvenuta.

Sono rimaste, così, aperte molteplici questioni interpretative e applicative, che non consentono agli operatori una completa cognizione di tutte le possibili ricadute del nuovo tributo che, vista la complessità, non saranno solo fiscali. Numerosi sono gli impatti stimati sui sistemi legati alla logistica, alla produzione, alla contabilità e alla reportistica, oltre a quelli sui modelli di business.

È, quindi, ragionevole la scelta legislativa di posticipare ulteriormente l’efficacia delle disposizioni relative all’imposta, non essendo peraltro da escludere una nuova revisione del tributo (dopo quella avvenuta ad opera della L. 178/2020).

Sul tema è, tra l’altro, da segnalare che il legislatore nazionale, mediante la L. 53/2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 23 aprile 2021, ha enunciato i principi e i criteri che il Governo dovrà seguire per dare attuazione della direttiva 2019/904/Ue, relativi alla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. In particolare, andrà prevista una diminuzione duratura del consumo di prodotti monouso quali tazze per bevande (inclusi tappi e coperchi) e contenitori per alimenti (compresi quelli tipo fast-food o per altri pasti pronti per il consumo immediato).

Andrà poi promossa la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, anche mediante il riconoscimento di un credito d’imposta del 10% delle spese sostenute per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432: 2002, da riconoscere alle imprese attive nel settore delle materie plastiche produttrici di Macsi.

Mentre il percorso relativo alla legislazione (tributaria e non solo) sui manufatti in plastica è in una fase di “stand-by”, alcuni passi avanti sono compiuti per quando concerne l’imposta sulle bevande edulcorate (c.d. “sugar tax”), anch’essa istituita dalla L. 160/2019.

A differenza dell’imposta sui manufatti con singolo impiego, infatti, la c.d. “sugar tax” troverà applicazione già dal 1° luglio 2021 (dopo essere stata, a sua volta, prorogata in due occasioni) e, nella giornata del 27 maggio 2021, ha visto la pubblicazione del proprio provvedimento attuativo (DM 12 maggio 2021).

Definita l’attuazione della Sugar Tax

Con quest’ultimo, si stabiliscono le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 661 ss. della L. 160/2019, con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione che i soggetti obbligati devono presentare ai fini dell’accertamento del tributo, alle modalità per il versamento dell’imposta, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati contabili, nonché ai profili relativi all’accertamento e verifica dell’imposta di cui trattasi.

In particolare, per quanto concerne gli obblighi di denuncia dei soggetti che intendono realizzare bevande edulcorate a partire da materie prime o da prodotti semilavorati, sono stabilite le informazioni minime che dovranno essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tra cui:

  • la denominazione dell’impresa, la sede legale, la Partita Iva, le generalità del rappresentante legale, il luogo in cui è ubicato l’impianto di produzione e i depositi in cui intende stoccare le bevande edulcorate prodotte e la propria PEC;
  • le tipologie di bevande edulcorate che intende produrre, con l’indicazione delle relative voci di nomenclatura combinata;
  • la quantità annua stimata di bevande edulcorate che intende produrre e la quantità stimata di edulcoranti necessaria alla produzione.
(MF/ms)
 



Investimenti in beni 4.0: interconnessione tardiva solo se il bene soddisfa da subito i requisiti previsti

L’interconnessione “tardiva” per i beni 4.0 è ammessa solo per i beni già dotati delle 5+2 caratteristiche tecniche al momento del loro primo utilizzo.

Lo ha chiarito con la risposta a interpello n. 394 dell’8 giugno l’Agenzia delle Entrate, riportando il parere del Ministero dello Sviluppo economico.

La fattispecie riguarda una società che acquista e installa, su macchinari già acquistati dal 2017 e concessi in noleggio, un particolare apparecchio dotato di relativo software, per interconnettere i beni (carrelli elevatori) ubicati presso le imprese utilizzatrici con i sistemi gestionali aziendali della società.
Viene chiesto “se è necessario interconnettere il carrello entro una determinata data a partire dalla data di acquisto del carrello per avere una delle agevolazioni di industria 4.0” e “se è possibile applicare l’agevolazione (iper-ammortamento o credito di imposta 4.0) oltre che al costo di acquisto del dispositivo e del software che consentono l’interconnessione, anche al costo di acquisto dei carrelli acquistati dal 2017 in poi”.

In via preliminare, il Mise afferma che il riconoscimento dei benefici previsti per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali secondo il paradigma “4.0” – a prescindere dalla forma in cui viene riconosciuta la sovvenzione, in base alla disciplina applicabile in funzione del momento di effettuazione – presuppone il soddisfacimento di alcune caratteristiche tecnologiche, in parte “richieste” al bene oggetto d’investimento e in parte “richieste” all’impresa beneficiaria, dipendenti dalla classificazione del bene stesso in una delle voci degli Allegati A e B alla L. 232/2016.

Sul piano generale, le 5+2/3 caratteristiche tecnologiche devono caratterizzare i beni nella loro configurazione di beni “nuovi”, nel senso che le caratteristiche che il paradigma 4.0 “richiede” ai beni medesimi devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione).

Quanto all’interconnessione, requisito il cui soddisfacimento dipende non solo dalle caratteristiche intrinseche del nuovo bene oggetto d’investimento, ma anche, strettamente, dalle caratteristiche del sistema informativo dell’impresa, può essere soddisfatta anche in un momento successivo a quello di effettuazione dell’investimento e messa in funzione del bene, proprio per consentire all’impresa di potersi dotare o di poter adeguare i sistemi informatici ai quali il bene (già dotato delle caratteristiche tecniche al momento del suo primo utilizzo) dovrà interconnettersi.

Al riguardo, nella circolare n. 4/2017 è stato precisato che: “il «ritardo» nell’interconnessione (conseguente, ad esempio, alla complessità dell’investimento) non è di ostacolo alla completa fruizione dell’iper ammortamento, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si può iniziare a godere del beneficio”.

L’interconnessione, per così dire, “tardiva” dei beni può essere dovuta alla necessità di completare l’infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene; in nessun caso, invece, l’interconnessione successiva rispetto all’entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0.

Tali considerazioni, viene precisato, valgono anche nel caso del noleggio, in cui i requisiti di integrazione e interconnessione possono essere soddisfatti anche in modalità concorrente tra impresa proprietaria e impresa utilizzatrice.

Il Ministero, pertanto, esclude che, per i beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0, il successivo apporto di modifiche e integrazioni, atte a conferire ai medesimi ex post una o più di tali caratteristiche, possa consentire l’ammissibilità ai benefici 4.0.

Dispositivi autonomamente agevolabili

Per converso, secondo il MISE, l’applicazione dei benefici 4.0 potrebbe autonomamente riguardare i suddetti dispositivi, in quanto (potenzialmente) classificabili nei beni del secondo gruppo dell’Allegato A ovvero in quanto relativi all’intervento di ammodernamento/revamping necessario a soddisfare le 5+2/3 caratteristiche tecnologiche.

In merito poi alla componente software, viene precisato che il software di sistema (stand alone), se riconducibile a uno di quelli previsti dall’allegato B (come pare essere il software descritto dalla società, idoneo a consentire l’interconnessione dei carrelli ubicati presso terzi con i sistemi gestionali aziendali propri), può godere delle agevolazioni 4.0 a condizione che venga soddisfatto il requisito di interconnessione; il software necessario al funzionamento dei dispositivi (embedded) potrà essere agevolato quale parte del costo del dispositivo stesso.

Da ultimo, viene ricordato che il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell’interconnessione devono essere mantenute per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0, documentati dall’impresa con un’adeguata e sistematica reportistica.

(MF/ms)




Made in Api | Puntata 3: Tag srl

È online la terza puntata di "Made in Api", la video-rubrica dedicata alle nostre aziende associate.

In questo episodio fari accesi sulla Tag srl in cui Antonino Silipigni, amministratore delegato e fondatore, racconta la nascita della sua impresa che si occupa di trattamenti termici d’avanguardia.
Fabio Sacchi, responsabile customer service, e Elena Del Piero, direttrice di produzione, ci conducono all’interno dei due stabilimenti a Cremella e Dolzago.
Infine Laura Silipigni, area management di Tag srl e presidente del Gruppo Giovani di Api, spiega il rapporto dell’azienda con la nostra associazione di categoria.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO 




I viaggi di lavoro all’estero, Novastilmec: “Per ora limitati all’Europa”

La Provincia dell'8 giugno 2021, parla Daria Borgonovo della nostra azienda associata Novastilmec di Garbagnate Monastero. 




Unital – Confapi: siglato l’accordo per il rinnovo del Ccnl legno-arredo

In data 31 Maggio 2021 Unital-Confapi e le organizzazioni sindacali di categoria Filca-Cisl, Fillea-Cgil e Fenal-Uil hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del ccnl per i lavoratori addetti alla piccola e media industria del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento e per le industrie boschive e forestali.

Il nuovo ccnl decorre dal 1° gennaio 2021 e avrà validità fino al 28 febbraio 2023, per una durata complessiva di 3 anni.

La parte economica prevede un incremento di 50 euro dal primo gennaio 2021, che a gennaio di ogni singolo anno sarà ridefinito, riconfermando il meccanismo di calcolo basato sull’andamento inflattivo dell’anno precedente.

Il nuovo accordo rivede la struttura contrattuale del lavoro a tempo determinato e del lavoro somministrato, con un sostanziale ampliamento delle attività stagionali, che garantirà alle aziende la flessibilità necessaria per affrontare l’andamento discontinuo del mercato e metterà a disposizione altri utili strumenti per rispondere all’aumento della domanda in vista della ripresa del settore.
L’accordo introduce inoltre la disciplina del telelavoro e del lavoro agile, in modo da dare certezze alle imprese e consentirne un utilizzo più funzionale alle esigenze aziendali.

Per tutti gli approfondimenti degli aspetti economici e normativi dell’ipotesi di accordo di rinnovo, riportata in allegato, si rinvia alla circolare illustrativa predisposta da Unital-Confapi di imminente pubblicazione.

(FV/fV)




Contributi a fondo perduto per le pmi per progetti sull’efficienza energetica

Regione Lombardia mette a disposizione incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese, compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con eventuali sistemi di accumulo.
La misura è rivolta alle piccole e medie imprese che operano del settore manifatturiero o estrattivo (con partita iva registrata con codici Ateco B o C), aventi sede operativa in Lombardia.
La dotazione finanziaria ammonta a € 10.000.000, ripartiti come segue:
  • € 5.000.000 per l’efficientamento energetico degli impianti produttivi (linea 1);
  • € 5.000.000 per l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da destinare all’autoconsumo (linea 2).
Il finanziamento, a fondo perduto, prevede le seguenti tipologie di spesa ed entità dell’agevolazione.
  • Linea 1 e 2: 50% dei costi per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi, nel limite del 10 % del totale dei costi previsti.
  • Linea 1: 40% delle spese ammissibili per interventi di efficientamento energetico.
  • Linea 2: 30% delle spese ammissibili per installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con possibile integrazione di sistemi di accumulo.
Gli interventi ammissibili sono i seguenti.
  • Linea 1: interventi di modifica, sostituzione o integrazione degli impianti produttivi che consentano di migliorare la prestazione energetica del sito produttivo dell’impresa, calcolato in base ai consumi (termici ed elettrici) della produzione degli ultimi 3 anni solari. La riduzione dell’indice di prestazione energetica deve essere almeno del 7% e non deve includere la riduzione dei consumi relativi alla climatizzazione della sede produttiva. La domanda di contributo dovrà assicurare un investimento minimo, calcolato con riferimento alle sole spese ammissibili, di € 80.000, iva esclusa.
  • Linea 2: installazione di impianti fotovoltaici con potenza di picco fino a 1 MW sulle coperture delle sedi produttive e delle relative pertinenze, con possibile integrazione di sistemi di accumulo, finalizzati alla produzione e allo stoccaggio di energia elettrica per il fabbisogno dell’impresa.
Per ciascuna linea, il contributo per gli investimenti non potrà superare l’importo massimo di € 400.000, al netto del contributo relativo alle spese per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi (nei limiti sopra indicati). La medesima impresa potrà chiedere e ottenere il contributo per ciascuna linea di intervento, con due distinte domande.

La misura prevede diversi requisiti di ammissibilità e di spese ammissibili, come dettagliato nel dgr n. 4650 del 3/5/2021.

Il bando verrà predisposto e, una volta approvato, sarà pubblicato sul BURL e sulla piattaforma Bandi online di Regione Lombardia.

ApiTech, start-up innovativa e digital innovation hub, può supportate le aziende nei loro progetti.

Se interessati chiediamo di contattarci scrivendo a: ileana.malavasi@api.lecco.it, oppure telefonando allo 0341.282822.

(IM/im)

 




Tamil e Viti sulla ripresa

La Provincia del 7 giugno 2021, le nostre aziende associate Tamil e Viti commentano la ripresa.




Corso: formazione specifica lavoratori non addetti ai reparti produttivi – Accordo Stato-Regioni 2011 e 2016 (Rischio basso)

Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove il corso “Formazione specifica lavoratori non addetti ai reparti produttivi Accordo Stato-Regioni 2011 (rischio alto)” rivolto a tutti i lavoratori non addetti ai reparti produttivi che non abbiamo già effettuato tale formazione obbligatoria ed in particolare ai neo assunti.

L’obiettivo del corso è quello di assolvere l’obbligo del datore di lavoro di provvedere alla formazione dei lavoratori, anche neo-assunti, a proprie spese e nel corso dell’orario di lavoro. A tal proposito l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha precisato:
Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione.
 
Il legislatore obbliga che la formazione avvenga prima dell’assunzione, ma se questo non fosse possibile, deve avvenire contestualmente all’assunzione e terminato entro 60 giorni.
 
Ogni lavoratore non addetto ai reparti produttivi deve essere formato sulla sicurezza sul lavoro attraverso corsi, composti da:
A) un modulo generale (4 ore)
B) un modulo specifico sui rischi per un determinato luogo di lavoro (4 ore rischio basso).
 
Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.
 
Programma
 
Ergonomia: concetti, il fattore umano, tipi di errore, l’ergonomia nel D.lgs.81/2008
 
Ambienti di lavoro (all.IV D.lgs.81/2008): definizioni, stabilità e solidità, altezza, cubatura, superficie, pavimenti, muri, soffitti, vetrate, vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi, vie e uscite di emergenza, porte e portoni, scale, posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni, locali di riposo e refezione, rischi, prevenzione e protezione
 
Segnaletica di sicurezza: tipologia di segnaletica, esempi
 
Uso scale portatili e sgabelli: definizioni, precauzioni prima, dopo e durante l’uso, rischi, prevenzione e protezione
 
Videoterminale: definizione videoterminlista, posto di lavoro, principali fattori di rischio legati all’uso del VDT, sorveglianza sanitaria, postura corretta, illuminazione, microclima, prevenzione e protezione
 
Lavoro indoor: concetti, rischi, prevenzione e protezione
 
Rischio elettrico: concetti, principali fattori di rischio, danni, elettrocuzione, incendio, esplosione, prevenzione e protezione
 
Movimentazione manuale dei carichi: concetti, principali fattori di rischio, prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria, equilibrio del corpo, disturbi e principali patologie degli arti superiori, disturbi e principali patologie del rachide, anatomia del rachide
 
Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: concetti, principali fattori di rischio, prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria, disturbi e principali patologie degli arti superiori
 
Stresse lavoro-correlato: concetti, principali fattori di rischio, i meccanismi dello stress, effetti negativi, danni provocati, eventi sentinella, mobbing, burn-out, strategie di coping, resilienza, prevenzione e protezione
 
Gestione delle emergenze: concetti, scenari delle emergenze

Calendario: 
Teleformazione
Lunedì 5 luglio 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 
 
Costi:
Il costo per la partecipazione al corso è di:
€ 60,00 + Iva per associati ad Api Lecco Sondrio
€ 90,00 + Iva per non associati ad Api Lecco Sondrio
 
Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l’Api via email nadia.crotta@api.lecco.it entro venerdì 2 luglio 2021.
 
Si precisa che:

  • I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
  • nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
  • per ottenere l’attestato di frequenza è obbligatorio partecipare al 90% del percorso formativo.
L’Area Formazionje dell’Api di Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (tel. 0341.282822).

 
(SB/mc)




Al via il progetto “Bootcamp Accelera” Confapi-Amazon

Per le nostre aziende associate Confapi, in collaborazione con Amazon e il Mip Politecnico Milano, ha ideato l’iniziativa “Bootcamp Accelera”.
 
Il progetto offre agli associati Confapi un corso di formazione completamente gratuito, che ha l’obiettivo di supportare le pmi e startup nell’avvio e nello sviluppo delle vendite online.

Il corso si svolgerà online nel mese di giugno 2021 con 5 giorni di formazione live dalle 16.00 alle 18.00.
 
Per iscriversi CLICCARE QUI

Il programma delle lezioni:
 

  • Lunedì 14 giugno
    Strategia di business digitale: formulazione, implementazione, crescita – MIP Politecnico di Milano
     
  • Mercoledì 16 giugno
    Come vendere sullo store Amazon in Italia e all’estero – Amazon
  • Giovedì 17 giugno
    Scopri come sviluppare ed espandere il tuo business su Amazon – Amazon
     
  • Venerdì 18 giugno
    Marketing Digitale – MIP Politecnico di Milano
     
  • Lunedì 21 giugno
    Strategia di vendita digitale dell’Omnicanalità – MIP Politecnico di Milano
 

Si allega locandina del corso.

(MP/am)
 




“Sabatini”? Giù la saracinesca. L’Api: “E’ incomprensibile”

La Provincia del 4 giugno 2021, il direttore di Api Marco Piazza commenta la novità di chiudere lo sportello della “Nuova Sabatini”.