Tamil e Viti sulla ripresa
La Provincia del 7 giugno 2021, le nostre aziende associate Tamil e Viti commentano la ripresa.
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La Provincia del 7 giugno 2021, le nostre aziende associate Tamil e Viti commentano la ripresa.
L’obiettivo del corso è quello di assolvere l’obbligo del datore di lavoro di provvedere alla formazione dei lavoratori, anche neo-assunti, a proprie spese e nel corso dell’orario di lavoro. A tal proposito l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha precisato:
Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione.
Il legislatore obbliga che la formazione avvenga prima dell’assunzione, ma se questo non fosse possibile, deve avvenire contestualmente all’assunzione e terminato entro 60 giorni.
Ogni lavoratore non addetto ai reparti produttivi deve essere formato sulla sicurezza sul lavoro attraverso corsi, composti da:
A) un modulo generale (4 ore)
B) un modulo specifico sui rischi per un determinato luogo di lavoro (4 ore rischio basso).
Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.
Programma
Ergonomia: concetti, il fattore umano, tipi di errore, l’ergonomia nel D.lgs.81/2008
Ambienti di lavoro (all.IV D.lgs.81/2008): definizioni, stabilità e solidità, altezza, cubatura, superficie, pavimenti, muri, soffitti, vetrate, vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi, vie e uscite di emergenza, porte e portoni, scale, posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni, locali di riposo e refezione, rischi, prevenzione e protezione
Segnaletica di sicurezza: tipologia di segnaletica, esempi
Uso scale portatili e sgabelli: definizioni, precauzioni prima, dopo e durante l’uso, rischi, prevenzione e protezione
Videoterminale: definizione videoterminlista, posto di lavoro, principali fattori di rischio legati all’uso del VDT, sorveglianza sanitaria, postura corretta, illuminazione, microclima, prevenzione e protezione
Lavoro indoor: concetti, rischi, prevenzione e protezione
Rischio elettrico: concetti, principali fattori di rischio, danni, elettrocuzione, incendio, esplosione, prevenzione e protezione
Movimentazione manuale dei carichi: concetti, principali fattori di rischio, prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria, equilibrio del corpo, disturbi e principali patologie degli arti superiori, disturbi e principali patologie del rachide, anatomia del rachide
Sovraccarico biomeccanico degli arti superiori: concetti, principali fattori di rischio, prevenzione e protezione, sorveglianza sanitaria, disturbi e principali patologie degli arti superiori
Stresse lavoro-correlato: concetti, principali fattori di rischio, i meccanismi dello stress, effetti negativi, danni provocati, eventi sentinella, mobbing, burn-out, strategie di coping, resilienza, prevenzione e protezione
Gestione delle emergenze: concetti, scenari delle emergenze
Calendario:
Teleformazione
Lunedì 5 luglio 2021 dalle ore 08.30 alle ore 12.30
Costi:
Il costo per la partecipazione al corso è di:
€ 60,00 + Iva per associati ad Api Lecco Sondrio
€ 90,00 + Iva per non associati ad Api Lecco Sondrio
Le iscrizioni, mediante il modulo allegato, dovranno pervenire presso l’Api via email nadia.crotta@api.lecco.it entro venerdì 2 luglio 2021.
Si precisa che:
(SB/mc)
Il corso si svolgerà online nel mese di giugno 2021 con 5 giorni di formazione live dalle 16.00 alle 18.00.
Per iscriversi CLICCARE QUI
Il programma delle lezioni:
Si allega locandina del corso.
(MP/am)
La Provincia del 4 giugno 2021, il direttore di Api Marco Piazza commenta la novità di chiudere lo sportello della “Nuova Sabatini”.
Gli effetti di questa situazione stanno ricadendo sulle nostre aziende creando seri problemi.
Confapi da mesi sta sollecitando le istituzioni per cercare di risolvere la questione, nei giorni scorsi ha redatto e inviato al Governo il documento che vi alleghiamo.
Il focus, che vi invitiamo a leggere, è un rapporto dettagliato su:
(AM/am)
Argomenti:
Rifiuti urbani da utenze non domestiche: art. 183 del Dlgs 152/2006 e smi. Le modifiche alla definizione di rifiuti urbani intendono rendere confrontabili le performance di riciclaggio di tutti gli stati membri dell’Ue. Tuttavia resta la possibilità per le utenze non domestiche di gestire i rifiuti urbani al di fuori del circuito pubblico, purchè poi vengano correttamente conteggiati come urbani avviati a riciclo.
Manutenzione del verde: art.185 del Dlgs 152/2006 e smi. Sono evidenziate le differenze nella natura del rifiuto (urbano o speciale) in base al fatto che si tratti di intervenire sul verde pubblico o privato, in modo professionale o meno.
Deposito prima della raccolta, effettuato dai distributori presso i propri locali (rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore): art. 185-bis lettere b) e c) del Dlgs 152/2006 e smi. Non il conferimento da parte di privati, ma quello effettuato dalle imprese, è soggetto ad iscrizione all’albo gestori e ad utilizzo di registri e formulari.
Registro cronologico di carico e scarico: art.190 c.6 e c.3 del Dlgs 152/2006 e smi. Le nuove informazioni da annotare sul registro c/s (quantità ottenute da trattamenti come riutilizzo / riciclaggio e simili) andranno inserite solo a seguito della revisione del modello attuale di registro. Per analogia alle tempistiche di annotazione applicate ai produttori iniziali, pari a 10 gg, la stessa tempistica si ritiene applicabile alla nuova categoria “nuovi produttori”.
Quarta copia del formulario: art. a93 c.4 del Dlgs 152/2006 e smi. La norma vigente stabilisce che si può fare una scansione della quarta copia (non firmata digitalmente) e che si può trasmetterla via PEC al produttore, impegnandosi a conservare la copia originale cartacea per 3 anni.
Microraccolta: art.193 c.18 del Dlgs 152/2006 e smi. Le tappe intermedie del percorso effettuato, entro le 48 ore previste, devono necessariamente essere indicate nel campo “annotazioni” del formulario e non in allegato.
Attività di manutenzione e piccoli interventi edili: art.193 c.19 del Dlgs 152/2006 e smi. Al posto del formulario, è ammesso un semplice ddt per trasportare piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività professionali di manutenzione svolte presso terzi, ma bisogna comunque avere l’iscrizione all’albo gestori ambientali.
Pulizia delle fosse settiche o dei singoli bagni chimici: art. 230 c.5 del Dlgs 152/2006 e smi. Non trattandosi di reti fognarie, non è possibile per il trasportatore qualificarsi come “produttore”, come avviene in altri casi.
Sanzioni: art. 258 del Dlgs 152/2006 e smi. Si passa da una disciplina che prevede il “cumulo giuridico” delle sanzioni, ad una disciplina più favorevole che in caso di errori seriali, uguali o ripetuti, comporta una sola sanzione, aumentata fino al triplo.
Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api Lecco Sondrio resta disposizione per aiutare le aziende nei risvolti operativi.
(SN/bd)
A motivo dell’avvenuta proroga dello stato di emergenza sanitaria al 31 luglio 2021, l’albo gestori fa sapere che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi” in scadenza fra il 31 gennaio e la data di fine dello stato di emergenza, restano validi 90 giorni; pertanto restano validi fino al 29 ottobre 2021. Tuttavia restano obbligatori alcuni adempimenti come il rispetto dei requisiti, il pagamento delle fidejussioni e la comunicazione delle variazioni, come da documento integrale dell’ 11 maggio 2021 che si allega.
(SN/bd)
Con questa comunicazione intendiamo aggiornare gli associati a proposito della ipotizzata campagna vaccinale nelle aziende.
La scorsa settimana Regione Lombardia ha emesso il disciplinare aggiornato che si allega, nel quale si regolamenta la possibilità di accedere alle linee vaccinali esistenti nei centri massivi, oppure l’organizzazione diretta nelle aziende che hanno i requisiti. In tutti i casi, l’Ats di riferimento ha il compito di individuare le modalità organizzative più appropriate, dialogando con le associazioni di categoria. Né Ats Brianza né Ats Montagna hanno finora risposto alle richieste delle associazioni di categoria che si sono rese disponibili a collaborare.
Con l’occasione si specifica che il garante della privacy ha escluso la possibilità che il datore di lavoro possa rilevare legittimamente la situazione vaccinale dei suoi dipendenti e ha chiarito a tale proposito altri aspetti sulle competenze del medico del lavoro. Si segnala in allegato, per chi non lo avesse già visto, il vademecum del garante della Privacy. In ogni caso si osserva che l’accelerazione della campagna vaccinale rende presto superata questa informazione che, pur anonima, non permette di allentare le misure di prevenzione perchè il vaccino non è di per sé una protezione assoluta e le misure del protocollo anti-Covid vigente vanno comunque mantenute.
(SN/bd)
(SN/bd)
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25.05.2021 il Dl. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”). Si richiamano, di seguito, in sintesi, le più rilevanti novità introdotte.
| Riproposto il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni Articolo 1 Dl.73/2021 |
È riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto ai beneficiari del contributo previsto dal Decreto Sostegni che hanno la partita Iva attiva alla data del 26.05.2021. |
| Contributo a fondo perduto: modalità di calcolo del fatturato alternativa Articolo 1 Dl. 73/2021 |
In alternativa al contributo di cui al precedente punto, è possibile beneficiare di un contributo calcolato sul confronto dell’ammontare medio mensile del fatturato del periodo 01.04.2020-31.03.2021 e 01.04.2019-31.03.2020. La misura del contributo è diversa, a seconda che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo di cui al Decreto Sostegni. Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni devono essere applicate le seguenti percentuali allo scostamento del fatturato: a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro; b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro; c) 40% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) 20% per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni trovano invece applicazione le seguenti percentuali: a) 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro; b) 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro; c) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; d) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro. Per la richiesta di questo contributo dovrà essere trasmessa apposita istanza; i soggetti obbligati a presentare le Li.Pe. potranno presentare l’istanza solo dopo aver presentato la comunicazione relativa al I° trimestre 2021. |
| Contributo a fondo perduto per la riduzione del risultato economico d’esercizio. Articolo 1 Dl. 73/2021 |
È previsto un contributo a fondo perduto per coloro che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto del Mef. Sempre al Mef è attribuito il compito di stabilire, con apposito decreto, la percentuale da applicare per l’individuazione dell’ammontare del contributo. L’istanza per il riconoscimento del contributo in esame potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 è presentata entro il 10.09.2021. |
| Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse Articolo 2 Dl. 73/2021 |
È istituito un fondo per il sostegno delle attività che hanno subito la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi nel periodo intercorrente tra il 01.01.2021 e il 26.05.2021 in forza delle previsioni del Dl. 19/2020. Sarà emanato apposito decreto per individuare i soggetti beneficiari e l’ammontare dell’aiuto. |
| Credito d’imposta locazioni 2021 Articolo 4 Dl. 73/2021 |
Il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto d’azienda è riconosciuto per i canoni dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021:
Viene prorogato fino al 31 luglio 2021 il credito d’imposta locazioni previsto per le imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi e tour operator. |
| Proroga del periodo di sospensione della riscossione Articolo 9 Dl. 73/2021 |
È stato differito al 30 giugno 2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. I pagamenti dovranno dunque essere effettuati entro il 31 luglio 2021. |
| Misure di sostegno al settore sportivo Articolo 10 Dl. 73/2021 |
Viene incrementata la dotazione del “Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche”, destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva. |
| Misure per il sostegno alla liquidità Articolo 13 Dl. 73/2021 |
Le speciali disposizioni introdotte dal Decreto Liquidità, riguardanti, tra l’altro, anche il Fondo centrale di garanzia Pmi trovano applicazione fino al 31.12.2021 (in luogo del 30.06.2021, come in passato previsto). |
| Plusvalenze da cessione di partecipazioni Articolo 14 Dl. 73/2021 |
Non sono soggette a imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di Snc, Sas, SpA, SapA, Srl, ecc., se, entro un anno dal loro conseguimento, sono reinvestite in start up innovative o Pmi innovative mediante sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025. Le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Le disposizioni in esame si applicano anche alle plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale di Pmi innovative. |
| Proroga moratoria per le Pmi Articolo 16 Dl. 73/2021 |
Previa specifica comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15.06.2021 sono prorogate fino al 31.12.2021 le misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, Dl. 18/2020, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile. Quindi, ad esempio, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso fino al 31.12.2021. |
| Note di credito Iva e procedure concorsuali Articolo 18 Dl. 73/2021 |
Viene prevista la modifica dell’articolo 26 Dpr. 633/1972, anticipando i termini per l’emissione delle note di credito Iva in caso di procedure concorsuali (la nota di credito può infatti essere emessa a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale). |
| “Ace innovativa” Articolo 19 Dl. 73/2021 |
Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, per gli incrementi di capitale proprio è riconosciuto un rendimento nozionale con applicazione di un’aliquota del 15%. Gli incrementi del capitale proprio, inoltre, rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta. |
| Credito d’imposta beni strumentali Articolo 20 Dl. 73/2021 |
Viene estesa anche ai soggetti con ricavi pari o superiori a 5 milioni di euro la facoltà di utilizzo in compensazione del credito d’imposta su beni materiali ordinari in unica soluzione. |
| Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione Articolo 32 Dl. 73/2021 |
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (se in possesso del codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, Dl. 34/2019) spetta un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. |
| Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo Articolo 42 Dl. 73/2021 |
Viene riconosciuta un’ulteriore indennità di 1.600 euro ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, Dl.41/2021. La norma richiama poi ulteriori fattispecie al ricorrere delle quali può essere riconosciuta apposita indennità. |
| Indennità per i collaboratori sportivi Articolo 44 Dl. 73/2021 |
Viene riconosciuta un’indennità di importo compreso tra 2.400 e 800 euro a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le società e associazioni sportive dilettantistiche. |
(MF/ms)