Trasporti: nuove scontistiche per le nostre aziende
Per avere info e preventivi inviare mail a: RMurgolo@fedex.com con indicazione di tutti i riferimenti delle tratte interessate (Paese destino/ritiro – volumi di traffico – pesi)
(MS/ms)
1
Per avere info e preventivi inviare mail a: RMurgolo@fedex.com con indicazione di tutti i riferimenti delle tratte interessate (Paese destino/ritiro – volumi di traffico – pesi)
(MS/ms)
L’Agenzia delle Entrate dà, in genere, conferma dell’apertura del canale telematico con apposita comunicazione sul proprio sito internet, ma l’adempimento può essere gestito con una certa “serenità”, posto che non è in alcun modo previsto che l’attribuzione del credito segua una priorità legata all’ordine di presentazione.
La comunicazione è presentata esclusivamente in via telematica, in proprio o tramite un intermediario abilitato, utilizzando l’apposito software (che a tutt’oggi, tuttavia, non risulta disponibile).
Il modello è semplice, presentando pochi dati sintetici, tra i quali i principali riguardano la tipologia di soggetto richiedente, la variazione in aumento del capitale proprio, il rendimento nozionale computato con il coefficiente agevolato del 15% e il credito d’imposta conseguente.
Occorre inoltre compilare il quadro A, riferito alle attestazioni antimafia, se il credito d’imposta richiesto è superiore a 150.000 euro (per le società di capitali, ciò corrisponde a incrementi netti superiori a circa 4,2 milioni di euro); le specifiche tecniche al provvedimento di attuazione della disciplina recano l’importante annotazione per cui, se lo stesso beneficiario presenta anche in tempi successivi più comunicazioni che, nel loro complesso, portano a superare la soglia di 150.000 euro, la compilazione del quadro A è obbligatoria per la prima comunicazione che comporta lo “sforamento”.
Le stesse specifiche tecniche confermano, poi, che il credito d’imposta è determinato applicando al rendimento nozionale le aliquote Irpef non solo se il beneficiario è una persona fisica (impresa individuale), ma anche se esso è una società di persone.
La compilazione del modello da parte delle imprese che possono contare su un unico movimento (si tratta, tipicamente, dell’utile del 2020 accantonato a riserva, o di un versamento da parte dei soci) è semplice, dovendosi indicare il mero importo numerico di tale aumento del patrimonio netto (per i versamenti, ciò è di molto semplificato in virtù della previsione espressa dell’art. 19 del Dl 73/2021 per cui, per il solo 2021, essi rilevano sempre per l’intero ammontare, senza necessità di effettuare ragguagli pro rata temporis).
Qualche dubbio in più riguarda le situazioni in cui, a fronte di uno o più movimenti positivi, ve ne siano alcuni di segno negativo (distribuzioni di riserve ai soci, acquisto di azioni proprie, ecc.); in assenza di indicazioni da parte della norma di riferimento, la comunicazione presentata dovrebbe fotografare la situazione al momento di presentazione, pur se i movimenti negativi sono compensati da successivi incrementi.
Quindi, per la società che abbia accantonato l’utile del 2020 per 900.000 euro, distribuito a settembre del 2021 una riserva per 350.000 euro e sia in procinto di effettuare un aumento di capitale (con versamento integrale) di 400.000 euro nel dicembre del 2021, la strada più corretta dovrebbe essere quella di effettuare:
La norma non prende invece in considerazione la possibilità di sfruttare la super Ace in parte quale credito d’imposta e in parte in sede di dichiarazione annuale (come potrebbe essere, nel caso di cui sopra, per l’incremento dovuto all’aumento di capitale), pur se ciò dovrebbe ritenersi pacificamente ammesso, e da gestire con appositi campi di raccordo nella dichiarazione Redditi 2022.
Per le imprese che presentano l’istanza, l’Agenzia delle Entrate (Centro Operativo di Cagliari) si riserva un tempo sino a 30 giorni per comunicare il riconoscimento o il diniego del credito: realisticamente, l’orizzonte temporale per effettuare la compensazione è quello dei versamenti del 16 dicembre 2021, o dell’acconto Iva, salvo risposte celeri che possano arrivare in tempo per il secondo acconto Irpef/Ires/Irap del 30 novembre 2021.
Possibili sia la rinuncia integrale che la rettifica
Come espressamente previsto dalle disposizioni attuative, inoltre, una volta inoltrata l’istanza i richiedenti possono rinunciare integralmente al credito richiesto, ovvero rettificare i dati in precedenza comunicati (in questo caso, restano validi gli utilizzi del credito d’imposta sino a concorrenza del minor importo tra il credito risultante dalla comunicazione originaria e quello risultante dalla comunicazione rettificativa).
La comunicazione della rinuncia o della rettifica avviene dietro presentazione del modello, nel quale si indica il protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione originaria.
(MF/ms)
A tale fine, quindi, nell’esterometro, per ogni operazione, andranno di fatto indicati i dati che confluiscono nei registri (identificativo del fornitore, base imponibile in euro, imposta o motivo di non assolvimento dell’imposta, numero di registrazione), ed andrà indicato nel documento una data che ricade nel mese di ricezione della fattura.
Considerato che nello stesso mese viene anche registrata l’operazione, potrà essere inserita quella di registrazione della fattura, o convenzionalmente quella di fine mese.
Il file così creato, andrà inviato a SDI entro il 15 del mese successivo a quello in cui l’operazione è registrata, e quindi a quello di ricezione della fattura.
Se per quanto riguarda quindi gli acquisti comunitari e quelli di beni e servizi da fornitori comunitari le cose sembrano abbastanza semplici, altrettanto non si può dire per le operazioni che vendono coinvolti gli extracomunitari.
Per gli acquisti da tali soggetti, infatti, per assolvere l’Iva italiana con reverse charge non si può attendere l’arrivo della fattura del fornitore (il quale potrebbe mai mandarla in quanto non obbligato dalla normativa del suo Stato, il quale magari non ha nemmeno imposte simili alla nostra Iva), e quindi è necessario emettere una autofattura con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione.
Per quanto riguarda gli acquisti di servizi generici (cioè quelli diversi da quelli di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies), l’autofattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma deve confluire nel mese di effettuazione dell’operazione stessa.
Come individuare tale momento?
Il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generici è quello del pagamento, o se antecedente, quello di maturazione dei corrispettivi (per le prestazioni di carattere periodico o continuativo quali potrebbero essere ad esempio degli abbonamenti per l’utilizzo di determinati software) o quello di ultimazione.
L’individuazione del momento di ultimazione ha da sempre creato grossi problemi, e spesso nelle aziende si è adottata la procedura di considerare la data dell’ultimazione coincidente con quella di emissione della fattura del fornitore.
In sostanza, per una impresa serba che effettua un trasporto il 15 gennaio, che emette fattura datata 31 gennaio, si emette autofattura datata 31 gennaio, e si registra l’operazione della liquidazione del mese di gennaio.
L’esterometro andrà compilato creando un file la cui data sarà quella di ultimazione dell’operazione, ed andrà inviato entro il 15 del mese successivo.
Per quanto riguarda gli acquisti di beni, chiaramente non ci si riferisce ai casi in cui l’extracomunitario cede della merce che parte da un luogo posto al di fuori della UE, perché in tale caso si è in presenza di una importazione che non va dichiarata in esterometro.
Analogamente, il caso non è quello in cui l’extracomunitario invia la merce da altro Paese UE, utilizzando un numero di partita Iva dello Stato di partenza, posto che tale operazione va qualificata come acquisto comunitario.
Ci si riferisce quindi ai casi in cui l’extracomunitario cede della merce che già si trova in Italia, utilizzando (impropriamente per l’Agenzia delle Entrate) un numero di partita Iva italiana.
Tale operazione, per la sfortuna di soggetti addetti alla contabilità e loro consulenti, è diventata terribilmente frequente, a causa degli acquisti effettuati su internet, spesso su piattaforme che agiscono come “marketplacer” e che quindi mettono semplicemente in contatto con il vero venditore, il quale, per poter adempiere agli obblighi di consegna in tempi rapidi della merce, possiede la merce presso un deposito situato in Italia.
Anche per tali operazioni l’autofattura va emessa con riferimento al momento di effettuazione delle operazioni, e cioè il momento di consegna o spedizione, o se antecedente (sempre negli acquisti online) quello in cui è pagato il corrispettivo.
In sostanza, già oggi sarebbe necessario emettere l’autofattura nel giorno in cui è stata utilizzata la carta di credito. Chi già opera in tale modo, non dovrebbe avere grossi problemi di compilazione del file xml da inviare a SdI, posto che come data del documento va indicata proprio quella di effettuazione dell’operazione ed il file può essere trasmesso entro il 15 del mese successivo.
Per chi invece non emette le autofatture contestualmente all’effettuazione dell’operazione, l’esterometro rischia di scoperchiare un problema da sempre gestito “sottotraccia”.
Il termine è mutuato da un comunicato congiunto di Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria, con il quale viene evidenziato che il mancato invio a SDI entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione del file sull’esterometro, non preoccupa tanto per la sanzione relativa all’esterometro (2 euro), quanto per il fatto che evidenzierebbe che anche l’autofattura è stata emessa in ritardo, dando luogo all’irrogazione di una sanzione di 500 euro. “Un vero incubo”, per chi, per intercettare gli acquisti effettuati online, attende l’estratto conto con i movimenti delle carte di credito.
(MF/ms)
Le aziende interessate ad aderire a questa federazione devono compilare il modulo allegato.
(MP/am)
A partire dal 21 novembre 2021, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 165 del 19 novembre 2021 (pubblicata nella G.U. n. 277 del 20 novembre 2021 e con la quale si è provveduto alla conversione in legge del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021), sono state introdotte alcune significative novità alla disciplina che regola l’obbligo della certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro.
In particolare, la più significativa di tali novità riguarda la possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione, per tutta la durata della validità, con conseguente esonero degli stessi dai controlli effettuati dal medesimo datore di lavoro o dai suoi incaricati. La norma è stata introdotta con il dichiarato fine di semplificare e di razionalizzare le verifiche.
Tra le altre modifiche introdotte in sede di conversione del decreto legge, si segnalano:
(FV/fv)
La Provincia del 19 novembre 2021, articolo sulla nascita di Confirete.
L’obiettivo della struttura è di fornire una risposta concreta e immediata agli effetti della crisi determinata da Covid-19, che sta ulteriormente pesando in particolare sul sistema delle micro e piccole imprese, che rappresentano l’ossatura numericamente più rilevante del comparto produttivo italiano. Confirete, nel solco delle linee strategiche tratteggiate dai rispettivi sistemi associativi di riferimento (Confcommercio e Confapi), concretizza la tendenza al consolidamento numerico nel sistema del credito e della consulenza alle imprese E’ un soggetto multiregionale che per patrimonializzazione, organizzazione e gamma di prodotti offerti, incrementa la capacità di interlocuzione con le Istituzioni Nazionali, Regionali e con l’intero sistema del credito, di origine bancaria ma anche volgendo uno sguardo attento ai nuovi operatori non bancari. Una strategia che va a tutto vantaggio delle pmi già socie e di quelle che aderiranno in futuro a questo soggetto. Confirete affiancherà alla caratteristica e prevalente attività di rilascio di garanzie ed a quella di erogazione di servizi di consulenza finanziaria e gestionale, anche l’operatività di erogazione di finanziamento diretto alle imprese, con particolare attenzione al “microcredito di prossimità”. Questa attività è resa possibile anche grazie alla partnership istituzionale con Cassa Depositi e Prestiti Spa con l’iniziativa “Plafond Confidi”, nonché mediante l’utilizzo dei Fondi a valere sulla misura anti-usura.
“Siamo orgogliosi – aggiunge Piero Dell’Oca, vicepresidente di Confirete e di Api Lecco Sondrio – della sinergia attuata dalle due società. Il risultato ottenuto ci permetterà di dialogare più efficacemente con il sistema delle PMI sull’intero territorio nazionale, continuando a promuovere la crescita e lo sviluppo delle pmi del nostro territorio”.
Anna Masciadri
Ufficio Stampa
Api Lecco Sondrio
(SN/am)
Formazione di tutti i lavoratori (art.3)
Il datore di lavoro adotta misure di formazione e comunicazione rivolte a tutti i lavoratori (non solo agli addetti), in funzione dei fattori di rischio realmente presenti nel luogo di lavoro. Nei luoghi di piccole dimensioni si può ricorrere alla cartellonistica (brevi istruzioni o planimetrie orientate). Laddove lavorano meno di 10 addetti e non ci sono mai occupanti fino a 50 unità, il piano di emergenza non è obbligatorio anche se le misure minimali di emergenza devono essere inserite nel DVR e rese note a tutti.
Addetti antincendio (art.4)
Il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e gestione delle emergenze. Gli addetti devono ricevere una formazione adeguata, secondo i fattori di rischio presenti presso la propria attività.
Formazione degli addetti (art.5)
I percorsi formativi hanno durata diversa in base al livello di rischio (in allegato la tabella riepilogativa). La novità rispetto al passato è che è stata definita la frequenza dell’aggiornamento. Gli addetti al servizio antincendio frequentano specifici corsi di aggiornamento, con cadenza almeno quinquennale. Per le aziende a rischio elevato, l’idoneità tecnica viene conseguita presso i Vvf, con esame teorico/pratico dopo aver frequentato il corso di livello 3. Per le aziende a rischio medio e basso (livello di rischio 1 e 2) si consegue l’attestato di formazione direttamente a fine corso.
Requisiti dei docenti
I corsi possono essere svolti da soggetti, pubblici o privati, in possesso di precisi requisiti. La docenza della parte pratica può essere svolta dalla stessa figura che ha svolto la docenza della parte teorica, ma anche da un’altra figura, perché i requisiti sono diversi.
Disposizioni transitorie
Il nuovo Dm entra in vigore 1 anno dopo la pubblicazione, ovvero il 4/10/2022. I corsi secondo le norme precedenti sono ancora validi e restano validi se vengono svolti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del Dm in parola, ovvero entro il 4/04/2023, data dalla quale tutti i corsi dovranno svolgersi rispettando i nuovi requisiti.
Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio deve avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o addestramento.
Per coloro che alla data del 4/10/2022 si trovassero ad avere svolto una formazione valida da oltre 5 anni, avrebbero al massimo un anno di tempo per aggiornarla, ovvero devono provvedere entro il 4/10/2023.
(SN/bd)