La novità è collegata all’imminente scadenza di applicazione del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Tale regolamento prevede che, dal 12 agosto 2026, le
capsule di caffè o altri infusi esausti siano considerate
imballaggi anche quando vengono conferite insieme al contenuto residuo.
Pertanto, l’Albo nazionale gestori ambientali, con la
Deliberazione n. 3 del 1° luglio 2026, è intervenuto sulla Tabella D2 dell’Allegato D alla Deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, aggiornando i
requisiti minimi per l’iscrizione in
categoria 1, nella sottocategoria relativa all’attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di specifiche tipologie di
rifiuti urbani. L’inquadramento delle capsule esauste con il codice EER 20 01 99, introdotto dalla precedente Deliberazione n. 3 del 14 aprile 2025 risulta superato. La nuova Deliberazione dispone quindi
l’abrogazione di tale provvedimento a decorrere dal 12 agosto 2026 e prevede la
cancellazione del codice EER 20 01 99 riferito alle capsule di caffè o altri infusi esausti.
L’aggiornamento della Tabella D2 recepisce anche le novità introdotte dal decreto MASE del 26 marzo 2026 sui
centri di raccolta dei rifiuti urbani, raccolti in modo differenziato. In tale contesto, viene eliminato il riferimento al codice EER 20 03 99 per le
cartucce toner esaurite e viene aggiornata la classificazione dei
gruppi cartuccia esauriti, ora individuati con i codici
EER 16 02 16 e 16 02 15*, a seconda della natura non pericolosa o pericolosa dei componenti rimossi da apparecchiature fuori uso.
La Deliberazione n.3 del 1/07/2026 è entrata in vigore il 2 luglio, mentre gli effetti relativi all’abrogazione della Deliberazione n. 3/2025 decorreranno dal 12 agosto 2026, data di applicazione del Regolamento (UE) 2025/40.
(SN/am)