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Concordato preventivo biennale in restyling

Nell’iter di conversione in legge del DL 38/2026 (decreto fiscale), che deve concludersi entro il 26 maggio, è stato presentato un emendamento di maggioranza, a firma degli Onorevoli Orsomarso, Melchiorre, Maffoni, che impatta sulla disciplina del concordato preventivo biennale. Il testo risulta all’esame della Commissione Finanze del Senato.
Il Ddl. di conversione è atteso in Aula martedì 12 maggio e, stando alle dichiarazioni del Vice Ministro Leo, appare plausibile che le modifiche proposte vengano almeno in parte approvate.

Le modifiche al DLgs. 13/2024 sono particolarmente rilevanti, interessando:

  • le cause di esclusione, di cessazione e di decadenza dal concordato preventivo biennale;
  • i criteri per la stima dei valori proposti, con l’introduzione di nuove limitazioni agli incrementi proposti dal software che interessano anche i soggetti con punteggio ISA inferiore all’8 e quelli che rinnovano il CPB;
  • le modalità di determinazione del reddito d’impresa;
  • il differimento dei termini per il rilascio del software applicativo entro il 15 maggio e per l’adesione al CPB 2026-2027 al 31 ottobre 2026 ovvero all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti non solari.
In relazione ai presupposti per il CPB, si segnala l’intervento sulle cause di esclusione relative all’esercizio individuale e collettivo delle attività professionali (art. 11 comma 1 lett. b-quinquies e b-sexies), che recepisce a livello normativo il chiarimento fornito nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 45/2026.

Nella sostanza, il vincolo dell’adesione al CPB per il professionista individuale e l’associazione professionale o la STP o STA partecipata opera esclusivamente in caso di esercizio, da parte dei medesimi soggetti, di attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale.
Una modifica di analogo contenuto è proposta rispetto alle corrispondenti cause di cessazione dell’art. 21 del DLgs. 13/2024.

Sempre relativamente all’art. 11, si propone l’introduzione di una nuova causa di esclusione che opererebbe in caso di rinnovo del CPB e determinerebbe sostanzialmente una deroga alla vigente causa di esclusione prevista dalla lett. b-quater) per il caso di modifiche in aumento della compagine sociale che interessano società di persone e associazioni professionali. Diventerebbe possibile considerare come non preclusive eventuali modifiche della compagine sociale quando l’ingresso riguarda nuovi soci o associati che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro. Una corrispondente integrazione è proposta alle cause di cessazione dell’art. 21 del DLgs. 13/2024.

Il rinnovo del CPB viene incentivato agendo, altresì, sui meccanismi di calcolo delle proposte del reddito e del valore della produzione con aumenti calmierati, nonché sul riconoscimento di benefici premiali più favorevoli. In caso di rinnovo dell’accordo, infatti, l’emendamento propone l’estensione dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità fino a 100.000 euro per i crediti IVA e fino a 70.000 euro per quelli relativi a imposte dirette e IRAP; inoltre, la riduzione dei termini di accertamento sarebbe di due, anziché di un solo anno.

Sempre in caso di rinnovo del CPB, viene proposto l’esonero dal calcolo e dal versamento della maggiorazione degli acconti.

Per quanto concerne la determinazione del reddito d’impresa, si propone l’integrazione dell’elencazione riportata all’art. 16 del DLgs. 13/2024, aggiungendo tra i componenti oggetto di rettifica la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria di cui all’art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025. In sostanza, la modifica garantisce l’effettiva fruizione della maggior deduzione relativa all’investimento agevolato nei periodi in cui è efficace il CPB.

L’emendamento interviene anche su quelle situazioni in cui l’adesione al CPB si sia poi rivelata sbagliata per una non corretta valutazione dei presupposti applicativi. In questi casi, ossia se non sussistono i requisiti previsti dall’art. 10 commi 1 e 2, oppure se sussiste una delle cause di esclusione dell’art. 11, l’adesione al CPB “è priva di effetti”; attualmente tali fattispecie comportano la decadenza dal CPB, con conseguente obbligo di considerare ai fini del calcolo delle imposte il reddito concordato, se superiore a quello effettivo.

Inoltre, si introdurrebbe un vincolo di ricalcolo dei valori proposti e accettati in conseguenza di dichiarazioni integrative presentate per rimuovere errori od omissioni relativi a ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati per la definizione della proposta di concordato.

In pratica, a differenza della situazione attuale, la modifica dei dati dichiarati non determinerebbe più la decadenza dal CPB in presenza di scostamenti rilevanti dei valori a suo tempo accettati (30%), ma vincolerebbe il contribuente a rideterminare il reddito e il valore della produzione considerando i dati corretti. In modo simmetrico, si eliminerebbe la previsione della causa di decadenza legata alla presentazione di dichiarazioni integrative.

(MS/ms)
 




Perdite su crediti: deducibilità e orientamenti della giurisprudenza

Quando si parla di perdite su crediti ci si riferisce a una situazione che, oltre a impattare sul piano finanziario (e dunque sui flussi di cassa) dell’azienda, ha dei risvolti sul piano contabile.

Partendo da un principio cardine quale quello di cui all’art. 2426, comma 1, punto 8), c.c. per cui i crediti sono iscritti in bilancio secondo “il valore presumibile di realizzo”, laddove il valore di realizzo sia inferiore a quello nominale (vuoi per ragioni di strategy vuoi per il verificarsi di taluni eventi) si generano delle perdite e dunque delle rettifiche di valore che impattano ai fini tributari: in particolar modo, sul piano della deducibilità.

Riepiloghiamo i principi fondamentali nel documento in allegato.

(MF/ms)
 




Industria 4.0 e 5.0: firmato il decreto attuativo sull’iperammortamento

L’atteso decreto attuativo (allegato), annunciato nella circolare n.272 del 30/04/2026 della scorsa settimana è stato firmato: rende operativa la nuova misura dell’iperammortamento 4.0 per il 2026, che accorpa le precedenti Industria 4.0 e 5.0, con aliquote potenziate fino al 180%. Rispetto alle aspettative delle bozze, il testo riserva qualche novità.
  • La perizia tecnica è obbligatoria per tutti i beni 4.0, a prescindere dal loro costo: a differenza delle regole precedenti, il testo del decreto attuativo non specifica alcuna soglia di valore al di sotto della quale la perizia asseverata può essere sostituita da un’autocertificazione.
  • L’installazione di sistemi di accumulo di energia è agevolabile solo se “asservita” all’installazione di nuovi impianti 5.0 per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con specifici limiti di dimensionamento basati sul fabbisogno energetico della struttura produttiva.
  • Nell’elenco dei beni immateriali agevolabili, non c’è alcun riferimento esplicito ai software in cloud. Questo sembrerebbe confermare l’esclusione di tali soluzioni dall’agevolazione.
  • Comunicazioni obbligatorie: oltre alle comunicazioni preventiva, di conferma e di completamento, il decreto introduce due ulteriori comunicazioni annuali obbligatorie (entro il 20 gennaio ed entro il 30 giugno di ciascun anno) da inviare al GSE per l’intera durata della fruizione del beneficio.
  • Gli investimenti in beni 4.0 iniziati anche prima del 1° gennaio 2026, sono agevolabili a condizione che il completamento dell’investimento avvenga nel periodo di vigenza della misura.
Gli investimenti 4.0 e 5.0 FER per il 2026 si possono già avviare: è però importante analizzare fin dall’inizio requisiti e procedure per non rischiare di arrivare a fine investimento senza poter godere dell’agevolazione.

 

Per le perizie o per assistenza nelle domande, potete rivolgervi in associazione: 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)




Norme tecniche UNI: martedì 19 maggio 2026 webinar dedicato al servizio di consultazione gratuita

Come anticipato nella circolare Confapi n.268 del 30/04/2026 le principali norme tecniche UNI in materia di salute e sicurezza sono ora consultabili liberamente e gratuitamente.
Uni e Inail hanno organizzato un webinar di presentazione del servizio martedì 19 maggio, ore 16.30 – 17.30
Necessaria registrazione al link della locandina che si allega.

I beneficiari di questa novità sono innanzitutto i Datori di lavoro, i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP / ASPP), i Lavoratori e i loro Rappresentanti per la sicurezza (RLS / RLST), i   medici competenti, i docenti formatori, i coordinatori dei lavori nei cantieri, gli organismi paritetici e gli organismi pubblici di vigilanza.

Alle norme si accede attraverso il portale dell’UNI da una pagina web collegata al sito istituzionale.
 

La pagina UNI è accessibile anche attraverso i siti web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Inail.

(SN/am)




Centri di raccolta dei rifiuti: dal 14 maggio aggiornamento regole per utenze domestiche e non domestiche

Il Decreto del MASE del 26 marzo 2026  rappresenta il nuovo quadro regolatorio di riferimento per la gestione e l’organizzazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani. Il testo definisce le caratteristiche tecnico-strutturali dei centri di raccolta, i requisiti di gestione e funzionamento, tutte le tipologie di rifiuti conferibili e le loro modalità operative di gestione.
I centri di raccolta a livello comunale o intercomunale riceveranno rifiuti in base ai nuovi allegati tecnici.

Il decreto entra in vigore il 14 maggio 2026, abroga i precedenti decreti (DM 8 aprile 2008 e DM 13 maggio 2009) e concede 12 mesi per l’adeguamento alle nuove disposizioni: secondo l’art. 8 i centri di raccolta già esistenti dovranno adeguarsi entro il 14 maggio 2027.
Le nuove modalità di accesso riguardano utenze domestiche, non domestiche, gestori del servizio pubblico e soggetti obbligati al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti.
Vengono definiti “utenze non domestiche ammesse ai centri di raccolta” (art. 1, comma 3):

  • soggetti indicati nell’allegato L-quinquies del D.Lgs. 152/2006 che producono i rifiuti elencati nell’allegato L-quater dello stesso decreto;
  • soggetti che conferiscono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) come definiti dalla normativa di settore (D.Lgs. 49/2014);
  • strutture che producono rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani.
Inoltre, il regolamento (art. 1, comma 4) consente l’accesso anche alle associazioni di protezione ambientale (riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349), per il conferimento dei rifiuti raccolti in aree pubbliche nel corso delle campagne volontarie di pulizia da loro organizzate.
I centri di raccolta potranno prevedere al loro interno (art. 7, commi 1 e 2) appositi spazi (separati dalle aree destinate alla raccolta dei rifiuti) da destinare all’esposizione temporanea di beni usati e funzionanti al fine di incentivarne lo scambio tra privati.
Negli allegati tecnici vengono riportati:
  • Allegato 1 – elenco dei rifiuti conferibili: un insieme di 60 tipologie d rifiuti (tra i quali (es. toner, imballaggi, PFU, inerti);
  • Allegato 2 – scheda per il conferimento da compilare a cura delle utenze non domestiche, che prevede in ogni caso l’iscrizione all’Albo gestori ambientali;
  • Allegato 3 – scheda da compilare per i rifiuti in uscita dal centro di raccolta (in caso di soggetto non tenuto all’obbligo di utilizzo del FIR).
Le novità porteranno impatti sul quadro regolatorio vigente (delibere e circolari) e sulla modulistica in uso.
L’associazione manderà ulteriori aggiornamenti, quando disponibili.

(SN/am)




Corsi sicurezza: si possono svolgere durante la CIG

Si segnala un’altra della novità introdotte dalla recente legge 11 marzo 2026, n. 34, rubricata “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”: introduce importanti novità in tema di formazione su salute e sicurezza durante la cassa integrazione (Cig).

Nello specifico, all’art. 10 modifica il D.lgs. 81/2008 introducendo prevedendo che la formazione obbligatoria e l’addestramento specifico in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono essere effettuati anche durante periodi di cassa integrazione guadagni (cig) sia in caso di sospensione totale che di riduzione dell’orario di lavoro.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tali corsi di formazione comporta per il lavoratore la decadenza della fruizione degli ammortizzatori sociali (trattamenti di sostegno al reddito). L’articolo 10 è pienamente operativo a partire dal 7 aprile 2026 e non necessita di ulteriori decreti attuativi o adempimenti amministrativi.

(SN/am)




Iperammortamento: finalmente il decreto attuativo

Un provvedimento molto atteso, arrivato dopo mesi di incertezza.
Il decreto attuativo, firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, disciplina l’accesso all’iperammortamento per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La misura rappresenta una novità decisamente rilevante per la programmazione fiscale e industriale delle imprese, perché sostituisce la logica del credito d’imposta con quella della maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni agevolabili.

L’incentivo non si traduce infatti, come sappiamo, in un credito da utilizzare in compensazione, ma in una deduzione rafforzata attraverso il meccanismo dell’iperammortamento.

Il decreto arriva però con un ritardo significativo rispetto alle attese.

La lunga fase di confronto tecnico tra Mimit e Ministero dell’Economia ha contribuito a generare incertezza tra gli operatori, inducendo molte imprese a sospendere o rinviare decisioni di investimento già programmate, e la concertazione tra i due ministeri si è rivelata alla fine più complessa del previsto, anche per le correzioni richieste nelle ultime settimane dal Mef.
In questo quadro, l’accettazione da parte del Mimit delle ultime modifiche, considerate peggiorative dal punto di vista delle imprese, sembra rispondere soprattutto all’esigenza di chiudere l’iter e sbloccare una fase operativa rimasta troppo a lungo sospesa.

Cosa succede ora: i prossimi passaggi

Sgomberiamo subito il campo da un dubbio: la firma del ministro Urso non coincide ancora con l’avvio immediato delle domande.
Il decreto deve completare i passaggi formali previsti e cioè bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, firma del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, controllo della Corte dei conti e successivo decreto direttoriale per fissare l’apertura dei termini.
Solo dopo questi passaggi sarà possibile procedere con le prenotazioni tramite la piattaforma telematica del GSE, che anche per il nuovo piano assume una funzione centrale nella ricezione e nel monitoraggio delle comunicazioni.
Secondo le previsioni ministeriali, l’intero iter dovrebbe richiedere circa un mese dalla firma del Mimit.
L’apertura operativa delle prenotazioni è quindi attesa entro i primi dieci giorni di giugno.
Per le imprese e per i professionisti che le assistono, questo intervallo è un tempo utile a verificare la natura dei beni, predisporre i contratti, coordinare ordini e acconti, impostare il fascicolo tecnico-contabile e valutare l’effettiva convenienza dell’agevolazione.
 
Software cloud fuori dal perimetro agevolabile

Occhio però alla novità più rilevante del decreto, che riguarda l’esclusione dei software in cloud.
Restano fuori dall’iperammortamento le soluzioni erogate in modalità as-aservice, cioè tramite canoni di abbonamento, accesso remoto o formule SaaS.
Si tratta di un punto particolarmente delicato, perché incide direttamente sulla componente immateriale degli investimenti digitali.
Nelle precedenti bozze era stata valutata un’apertura, infatti il governo aveva sbandierato il beneficio che – aveva annunciato a gran voce – avrebbe potuto essere riconosciuto anche sui costi sostenuti per l’accesso a software cloud, limitatamente alla quota di competenza del singolo periodo d’imposta.
La soluzione avrebbe consentito di adattare l’incentivo alla trasformazione del mercato digitale, ormai sempre più orientato verso modelli di servizio anziché verso l’acquisto di licenze tradizionali. E invece, questa impostazione non è entrata nel testo definitivo.

Il Mef non ha dato il via libera all’interpretazione estensiva che il Mimit avrebbe voluto introdurre, anche sulla scorta di precedenti letture adottate nel vecchio piano agevolativo.
La ragione tecnica è che il canone cloud, in quanto costo di servizio e non bene immateriale soggetto ad ammortamento tradizionale, non si presta agevolmente alla logica dell’iperammortamento.

Quali effetti per imprese digitali e beni immateriali
L’esclusione del cloud rischia di ridurre in modo sensibile l’attrattività della misura per una parte consistente degli investimenti digitali.
Le soluzioni SaaS, i gestionali cloud, le piattaforme ERP, i sistemi di cybersecurity, gli strumenti di analytics, i servizi applicativi e molte tecnologie per la gestione integrata della produzione vengono oggi acquistati dalle imprese prevalentemente tramite abbonamento. Secondo le stime di Anitec-Assinform, i sistemi as-aservice erogati tramite cloud rappresentano ormai una quota molto elevata del mercato, fino a circa l’80%.
Ne deriva che una parte rilevante della spesa aziendale in beni immateriali rischia di restare fuori dal perimetro dell’incentivo.

Commercialisti e consulenti fiscali dovranno a questo punto distinguere caso per caso tra software capitalizzabili, licenze d’uso ammortizzabili, contratti misti e puri servizi cloud, e la qualificazione contabile e contrattuale diventerà decisiva per evitare l’inclusione impropria di costi non agevolabili.

L’effetto complessivo è uno spostamento del piano verso i beni strumentali materiali tradizionali, rispetto ai quali il meccanismo dell’iperammortamento è più lineare.
Questo, chiaramente, va a restringere la portata innovativa della misura, almeno per le imprese che stanno digitalizzando processi e funzioni attraverso piattaforme cloud, tendenza verso la quale erano state spinte.

Le comunicazioni obbligatorie diventano 5

Il secondo elemento di novità riguarda l’introduzione di un ulteriore obbligo comunicativo, che porta a cinque il numero complessivo delle comunicazioni richieste alle imprese.
La finalità è rafforzare il controllo sul flusso di spesa e sulla progressiva maturazione del beneficio, ma l’effetto pratico sarà un notevole appesantimento della procedura, che certamente farà infuriare i più.

Alle tre comunicazioni già note si aggiungono infatti due adempimenti ulteriori. Le imprese dovranno trasmettere:
1. una comunicazione preventiva
2. una comunicazione di conferma dell’acconto, almeno pari al 20%
3. una comunicazione di completamento dell’investimento
4. una comunicazione periodica entro il 20 gennaio di ciascun anno, con indicazione degli investimenti effettuati, dei costi sostenuti e della previsione di utilizzo del beneficio
5. una comunicazione integrativa entro il 30 giugno successivo, contenente il piano di ammortamento e la ripartizione delle quote di incentivo nei singoli esercizi.

La procedura sarà gestita tramite la piattaforma GSE.
Le informazioni trasmesse dovranno essere coerenti con contabilità, fatture, contratti, pagamenti, stato di avanzamento degli investimenti e piano di ammortamento.

Scaglioni dell’iperammortamento: maggiorazioni differenziate

Per quanto riguarda la struttura dell’iperammortamento, il decreto conferma gli scaglioni annuali.

La maggiorazione del costo fiscalmente rilevante è pari al:
180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

La progressività della misura impone una pianificazione accurata, soprattutto per imprese industriali, gruppi societari e realtà con programmi di investimento pluriennali. Il riferimento agli scaglioni annuali rende infatti rilevante la distribuzione temporale degli acquisti, la data di effettuazione dell’investimento e il coordinamento con consegna, entrata in funzione e interconnessione.

Perizia tecnica e certificazione contabile
In tutto questo, restano centrali gli obblighi documentali.
L’accesso al beneficio richiede la perizia tecnica asseverata per attestare le caratteristiche dei beni e l’interconnessione, oltre alla certificazione contabile relativa all’effettivo sostenimento delle spese ammissibili.
Non a caso la certificazione contabile assume un ruolo particolarmente delicato: non potrà essere considerata un mero documento di chiusura, ma dovrà fondarsi su una ricostruzione ordinata dell’intero investimento, e quindi contemplare in maniera corretta ordine, contratto, fattura, pagamento, imputazione a cespite, eventuale acconto, completamento, interconnessione e piano di ammortamento.

L’esperienza maturata con i crediti d’imposta 4.0 e 5.0 ci fa dire che molte criticità emergono non tanto dalla natura del bene, quanto da carenze probatorie, disallineamenti temporali o documentazione tecnica incompleta. Quindi massima attenzione alla documentazione.

Niente clausola “made in EU”, eccetto che per il fotovoltaico
Il decreto conferma infine il superamento generalizzato della clausola “made in Europe”, ma con una rilevante eccezione per i moduli fotovoltaici destinati all’autoproduzione di energia.
In questo ambito, il riferimento a specifiche sezioni del registro Enea finisce per restringere la scelta a prodotti di fascia alta, con possibili riflessi sui costi di investimento e sui tempi di approvvigionamento.
Diventa dunque essenziale, per le imprese interessate a combinare investimenti 5.0 e autoproduzione energetica, la verifica preventiva dei requisiti dei moduli. Il rischio è impostare un piano finanziario sull’incentivo e scoprire solo in fase avanzata che il prodotto selezionato non rientra nel perimetro richiesto.

(MF/ms)




Reach e microplastiche: primi obblighi entro 31 maggio 2026

In base al Regolamento (UE) 2023/2055 che ha introdotto la restrizione n. 78 del Regolamento REACH, la scadenza del 31 maggio 2026 rappresenta il primo termine per l’obbligo di rendicontazione annuale sulle microparticelle di polimeri sintetici (SPM).
Si veda la precedente circolare Confapi n. 206 del 26 marzo 2026.

I soggetti obbligati entro maggio 2026 sono esclusivamente:

  • Fabbricanti di microparticelle di polimeri sintetici (microplastiche).
  • Utilizzatori a valle industriali che impiegano tali microparticelle (sotto forma di pellet, fiocchi, scaglie o polveri) come materie prime nella produzione di plastica presso siti industriali.
Sono incluse le imprese che trasformano questi materiali attraverso processi come lo stampaggio a caldo, l’estrusione o la termoformatura. Per altre categorie (usi professionali o prodotti come cosmetici e detergenti), il primo reporting scatterà invece nel 2027.
Per capire se l’attività rientra nell’obbligo, occorre:
  1. verificare nella SDS Scheda di Sicurezza (sez. 15) se le materie prime acquistate rientrano nella definizione di microparticelle di SPM (solitamente particelle solide inferiori a 5 mm).
  2. Verificare se la materia prima è in formato pellet, fiocchi e polveri in ambito industriale: l’obbligo del 2026 riguarda solo queste forme.
  3. Verificare se sono applicabili le deroghe
  4. Rilevare i dati 2025 per predisporre la comunicazione di maggio 2026.
Se l’attività rientra nell’obbligo, bisogna trasmettere all’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche) un report annuale tramite il portale IUCLID/ECHA, entro il 31 maggio 2026.
Le informazioni da inviare includono:
  • Descrizione degli usi delle microplastiche nell’anno solare precedente (2025).
  • Identità dei polimeri utilizzati.
  • Stima delle quantità rilasciate nell’ambiente, incluse quelle disperse durante il trasporto, il carico e lo scarico nei siti industriali.
Per un supporto nella rendicontazione, chiedere di Silvia Negri.

(SN/am)
 




“La piccola impresa che vorrei”: vincitori, progetti in gara e foto

Ieri, 6 maggio 2026, si è tenuta la finale del nostro concorso “La piccola impresa che vorrei 2025/26” che quest’anno ha coinvolto 19 classi delle secondarie di secondo grado delle provincie di Lecco e Sondrio (per un totale di 300 studenti) e altrettante aziende che gli hanno fatto da tutor. 

Volevamo ringraziare tutte le imprenditrici e imprenditori che si sono resi disponibili, messi in gioco, hanno aperto le loro aziende alle scuole e hanno affiancato i ragazzi in questo percorso. 

CLICCANDO QUI potete leggere il comunicato stampa con le classi e aziende vincitrici

CLICCANDO QUI potete visionare tutti i progetti in gara 

CLICCANDO QUI potete vedere e scaricare tutte le foto della finale tenutasi ieri in Sala Ticozzi.

(AM/am)

 




La quarta del Saraceno-Romegialli di Morbegno vince la terza edizione de “La piccola impresa che vorrei”

La classe quarta, indirizzo grafici e telecomunicazioni, dell’Istituto Saraceno-Romegialli di Morbegno (So) vince la terza edizione del concorso di Confapi Lecco Sondrio “La piccola impresa che vorrei” che quest’anno ha coinvolto 300 ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado delle province di Lecco e di Sondrio. Il progetto realizzato con le Officine Piki “Holo assistant”, è un assistente virtuale dedicato ai lavoratori che li aiuta durante il lavoro quotidiano in caso di problematiche di vario tipo. Alla classe valtellinese va quindi il premio di 4 mila euro da utilizzare per acquistare materiale scolastico o finanziare attività scolastiche.
Secondo posto per l’Istituto Volta di Lecco, indirizzo aeronautico, con l’azienda Novastilmec che ha realizzato “Eyeport”; terza piazza per la classe terza, indirizzo meccanico dell’istituto Fiocchi di Lecco che ha realizzato “Green Fly” insieme alle aziende Rapitech e SCT Informatica.
Alla sala Ticozzi, questa mattina, si è tenuto l’atto finale del concorso che ha visto impegnate, da novembre a aprile, 19 classi e altrettanti imprenditori che gli hanno fatto da tutor per realizzare la loro idea di impresa.
“Voi ragazzi avete lavorato fianco a fianco con chi l’impresa la fa ogni giorno. Avete trasformato i banchi di scuola in veri laboratori di idee. Avete immaginato innovazione, sostenibilità e nuovi modi di fare business. In Confapi crediamo fermamente che il dialogo tra scuola e impresa non sia solo utile, ma vitale. Non siete “il futuro” in senso astratto: siete le menti che, tra pochi anni, porteranno linfa vitale nelle nostre aziende”, ha dichiarato il presidente di Confapi Lecco Sondrio Enrico Vavassori.
Tra gli imprenditori saliti sul palco anche Luigi Pescosolido, consigliere di Confapi Lecco Sondrio e membro della commissione scuola, che ha annunciato novità per l’edizione 2026/27 del concorso “La piccola impresa che vorrei”: “Prima di dare ufficialmente inizio a questa finale, permettetemi di lanciare uno sguardo al futuro. Questo concorso non si ferma: posso già dirvi che dalla prossima edizione, la quarta, ci saranno numerose novità che renderanno la competizione ancora più stimolante, dinamica e sfidante per studenti e imprenditori”.
Ospite d’onore della mattinata Marco Riva, figura di spicco del motorsport internazionale ed ex dirigente del reparto corse Yamaha, noto per il suo lavoro per anni al fianco di Valentino Rossi. Riva ha portato ai ragazzi la sua testimonianza su cosa significhi fare un lavoro di squadra, coordinare decine di persone di culture e formazione differenti.
Queste le tre classi e i tre progetti vincitrici della terza edizione del concorso di Confapi Lecco Sondrio con le motivazioni della giuria composta quest’anno dagli imprenditori Guido Baggioli, Alice Dell’Oca, Alessandro Leidi, dalla responsabile della comunicazione Confapi Lecco Sondrio Anna Masciadri e dalla giornalista e presentatrice della finale Katia Sala.
Primo classificato, premio 4 mila euro: “Per aver sviluppato un progetto d’avanguardia capace di offrire soluzioni concrete alle sfide quotidiane del mondo aziendale, ottimizzando i processi operativi con una visione innovativa. La giuria premia l’assoluta aderenza agli obiettivi del concorso e il rigoroso rispetto di tutti i criteri del regolamento, valorizzati da una presentazione esaustiva e di altissimo profilo. Per l’eccellenza dimostrata in ogni fase del lavoro, la giuria dichiara vincitore della terza edizione del concorso “La piccola impresa che vorrei” il progetto “Holo Assistant” realizzato dalla classe 4° grafici e telecomunicazioni dell’Istituto Saraceno-Romegialli di Morbegno, affiancata dall’azienda Officine Piki”.
Secondo classificato, premio 3 mila euro: “Per aver sviluppato un progetto d’eccellenza dedicato alla sicurezza in un ambito strettamente legato al proprio percorso di studi, dimostrando una profonda sensibilità verso il tema della tutela sul lavoro. La giuria premia la capacità di tradurre i concetti teorici in un manufatto concreto, volto al miglioramento dei processi produttivi e degli ambienti lavorativi. Per l’esposizione completa e l’alto valore etico e tecnico, il secondo posto viene assegnato al progetto “Eyeport” dell’Istituto Volta di Lecco, affiancato dall’azienda Novastilmec”.
Terzo classificato, premio 2 mila euro: “Per aver ideato una soluzione innovativa volta a migliorare la gestione dei rifiuti in strutture montane ad alta frequentazione del territorio, dimostrando una spiccata visione imprenditoriale. La classe ha saputo gestire con maturità il confronto con i diversi stakeholder del progetto, distinguendosi inoltre per un’efficace strategia comunicativa e una presentazione di alto livello. Per queste ragioni, la giuria assegna il terzo posto al progetto “Green Fly” della classe 3ª O Meccanico dell’Istituto Fiocchi di Lecco, affiancata dalle aziende Rapitech e SCT Informatica”.
 
CLICCANDO QUI è possibile visionare tutti i progetti in gara per la terza edizione del concorso “La piccola impresa che vorrei”.

Anna Masciadri
Ufficio stampa