Seminario fiscale 4 ottobre 2022: materiale utile
In allegato potete scaricare le slide proiettate durante il corso.
(MP/am)
1
In allegato potete scaricare le slide proiettate durante il corso.
(MP/am)
Il Giornale di Lecco del 3 ottobre 2022, servizio dedicato alla nostra associata Torneria Automatica Alfredo Colombo.
In occasione della fiera SICAM 2022, Salone Internazionale dei Componenti, Accessori e Semilavorati per l’Industria del Mobile che si svolge dal 18 al 21 ottobre 2022 a Pordenone, Rete Ufficio Estero di Lecco propone alle aziende di settore una visita in collettiva durante la giornata del giovedì 20 ottobre 2022.
La quota di partecipazione alla visita – pari a Euro 120,00 + IVA – comprende:
Al fine di ottimizzare l’organizzazione della visita vi chiediamo gentilmente di dare riscontro entro venerdì 7 ottobre 2022.
In allegato il programma della visita e il modulo di adesione.
(GF/am)
L’indennità di 150 euro sarà erogata nel mese di novembre dall’Inps anche ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità ex art. 32 comma 8 del Dl 50/2022 che, alla data di entrata in vigore del Dl in esame, abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, nonché, ai soggetti che percepiscano le indennità di NASpI, DIS-COLL a novembre 2022 e, nel corso dell’anno 2022, l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
Il bonus potrà inoltre essere richiesto dai titolari di rapporti di co.co.co. ex art. 409 c.p.c. e dottorandi e assegnisti di ricerca, al ricorrere di specifiche condizioni relative ai contratti, all’iscrizione alla Gestione separata e non ad altre forme previdenziali obbligatorie, alla non titolarità dei trattamenti ex 19 comma 1 del Dl 144/2022; il reddito derivante dai suddetti rapporti non deve essere superiore a 20.000 euro per l’anno 2021.
Il comma 12 prevede l’erogazione dell’una tantum anche ai lavoratori che nel 2021 abbiano beneficiato di una delle indennità Covid-19 ex art. 10 commi da 1 a 9 del Dl 41/2021 e dell’art. 42 del Dl 73/2021, nonché ai collaboratori sportivi di cui all’art. 32 comma 12 secondo periodo del Dl 50/2022, mentre i commi 13 e 14 prevedono l’erogazione, previa presentazione della domanda:
(MF/ms)
UKCA (UK Conformity Assessed) è il nuovo marchio di prodotto utilizzato per le merci immesse sul mercato in Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia, non Irlanda del Nord che è rimasta all’interno del mercato unico europeo relativamente allo scambio di beni). Copre la maggior parte dei prodotti che richiedevano la marcatura CE e, in modo del tutto speculare, così come il marchio CE dimostrava la conformità ai requisiti europei, anche il marchio UKCA dimostra che tutti i requisiti della legislazione britannica sono stati soddisfatti.
Sarà necessario utilizzare il marchio UKCA dal 1° gennaio 2023 per la maggior parte dei prodotti, ma sarebbe opportuno cercare di utilizzare il marchio UKCA il prima possibile. Intanto, i beni recanti marchio CE possono ancora essere immessi sul mercato britannico, a condizione che i requisiti di conformità CE siano i medesimi previsti per il marchio UKCA. Tale disposizione ha effetto anche verso i beni che sono stati valutati da un ente notificato europeo.
Sussistono linee guida alternative e differenti disposizioni per categorie quali interoperabilità ferroviaria, prodotti da costruzione, esplosivi civili e prodotti che richiedono ecodesign ed etichettatura energetica.
Per maggiori dettagli visitate i seguenti link:
Le nuove misure di transizione
Per ulteriori informazioni scrivete a brexit@ice.it o consultate il sito www.ice.it/it/mercati/regno-unito/brexit-pillole-gli-esportatori-italiani
(GF/am)
Informiamo le aziende interessate che la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA ha pubblicato un avviso, riportato in allegato, comunicando il rinvio dell’apertura del Portale Energivori per la raccolta delle dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2023.
La data esatta di apertura del Portale Energivori verrà comunicata con successiva circolare che sarà resa disponibile entro il 14 ottobre p.v.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)
Importo massimo finanziabile: fino a € 1.500.000 in funzione della classe di scoring e della quota di approvvigionamenti verso le tre aree e comunque non superiore al 25% dei ricavi medi risultati dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall’impresa.
Quota massima a fondo perduto: fino al 40% dell’intervento agevolativo complessivo. La quota di co-finanziamento a fondo perduto è concessa, in ogni caso, nei limiti dell’importo massimo complessivo di agevolazione in regime di Temporary Crisis Framework*, pari a € 500.000 per impresa.
Durata del finanziamento: 6 anni, di cui 2 di pre-ammortamento.
A chi è rivolto:
alle PMI e Mid Cap italiane, costituite in forma di società di capitali, che:
(MS/am)
Per ascoltare le testimonianze delle imprese già incamminate sulla strada della Csr e per comprendere da vicino le azioni per avere un forte impatto sociale, siete invitati a consultare il programma e a partecipare nei modi che sono indicati.
(SN/am)
Sin dalla originaria introduzione dell’art. 121 del Dl 34/2020, il comma 6 stabilisce che, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero degli importi nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando anche la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari “in presenza di concorso nella violazione”.
L’art. 33-ter del Dl 115/2022 convertito, mediante inserimento del nuovo comma 1-bis.1 all’art. 14 del Dl 50/2022, modifica ora il comma 6 dell’art. 121 del Dl 34/2020 per specificare che la predetta responsabilità in solido scatta “in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave”.
Il secondo periodo del comma 1-bis.1 all’art. 14 del Dl 50/2022 stabilisce che la limitazione ai casi “con dolo o colpa grave” si applica “esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020”.
Per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter dell’art. 121 del Dl 34/2020, il nuovo comma 1-bis.2 all’art. 14 del Dl 50/2022, contestualmente inserito dall’art. 33-ter del Dl 115/2022, consente (con una formulazione normativa in verità confusa e meritevole di chiarimenti ufficiali) di ottenere la limitazione ai casi “con dolo o colpa grave” acquisendo “ora per allora […] la documentazione di cui al citato comma 1-ter”.
Le modifiche in questione si inseriscono in un contesto in cui è da considerarsi pacifico che il “concorso nella violazione” presuppone, tra gli elementi costitutivi della fattispecie, quello soggettivo (circ. Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2020 n. 30, § 5.1.9).
Come già a suo tempo evidenziato su Eutekne.info e più recentemente declinato dalla circ. Agenzia delle Entrate 23 giugno 2022 n. 23 (§ 5.3), tale elemento soggettivo consiste nella consapevolezza del fornitore o del cessionario di poter contribuire alla realizzazione della violazione in ragione delle sue condotte commissive, ma anche di quelle omissive, quali, ad esempio, la mancanza di adeguata diligenza nel verificare la conformità della documentazione che comprova la spettanza della detrazione da cui il credito si origina e, per i soggetti a ciò obbligati, la mancanza di adeguati controlli in funzione antiriciclaggio.
Stando così le cose, ragionevolezza vorrebbe che la modifica normativa andasse interpretata nel senso che il cessionario di un credito di imposta (ivi comprese le banche e gli altri intermediari finanziari), al quale non sia imputabile il dolo, possa essere chiamato a rispondere in solido con il beneficiario (e gli eventuali altri cedenti):
In particolare l’art. 2086 c.c. pone a carico dell’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva:
In particolare, anche nelle imprese più piccole, è ritenuto necessario adottare, per esempio, adeguati strumenti a supporto del controllo di gestione, tra cui:
Con il budget di cassa (o di tesoreria), l’impresa redige un piano finanziario che evidenzia i flussi finanziari prospettici, rappresentando le entrate e le uscite finanziarie attese dell’impresa e quindi la capacità di far fronte ai propri impegni finanziari pianificati.
Il Codice della crisi specifica che la verifica della sostenibilità del debito debba essere effettuata per almeno i 6 mesi successivi e in tal senso il budget di tesoreria consente all’imprenditore di verificare l’evoluzione delle disponibilità liquide (o deficit di cassa) mese per mese e consente altresì la determinazione del DSCR (debt service coverage ratio), uno dei principali e più utilizzati indici di bancabilità di un’impresa.
Il budget annuale è infine lo strumento che guida l’imprenditore al raggiungimento degli obiettivi prefissati di gestione.
Le situazioni di verifica infrannuali consentiranno poi l’analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni iniziali di budget, suggerendo eventuali interventi. Questo approccio consente di adeguare velocemente gli obiettivi da raggiungere, le azioni/correzioni da intraprendere, i fabbisogni finanziari necessari a sostenere la crescita.
Il Codice prevede, sempre a carico degli amministratori, anche l’obbligo di mantenere adeguati assetti organizzativi, valutandone l’adeguatezza almeno ogni sei mesi.
Per effetto di tale obbligo anche gli amministratori delegati delle S.r.l. hanno oggi il dovere di “Riferire al Consiglio di amministrazione (e al Collegio sindacale ove presente) con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni 6 mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche effettuate dalla società (o delle sue controllate).”.
Dal punto di vista operativo, l’informativa relativa al secondo semestre di ciascun anno potrà essere fornita nella relazione sulla gestione del bilancio annuale (in caso di bilancio abbreviato, con esonero della relazione sulla gestione, l’informativa potrà essere fornita nel verbale del Consiglio di amministrazione che approva il progetto di bilancio annuale), mentre l’informativa relativa al primo semestre di ciascun anno va formalizzata con verbale apposito da trascrivere sul libro delle adunanze del Consiglio di amministrazione generalmente entro il 30 settembre di ogni anno.
Ricordiamo che se gli amministratori non operano al fine di predisporre gli adeguati assetti si è in presenza di un grave inadempimento.
Gli amministratori potrebbero dover rispondere col proprio patrimonio per il mancato pagamento dei debiti dell’impresa in quanto, non avendo adottato adeguati assetti, non hanno vigilato sull’arrivo della crisi e non si sono pertanto attivati per affrontarla.
Alleghiamo, come esempio e spunto di riflessione, l’estratto di un verbale di Consiglio di amministrazione per una piccola società a responsabilità limitata con organizzazione contabile autonoma (il modello è adattabile ad ogni tipo di impresa).
(MF/ms)